comminatoria di fallimento | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)
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Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 1° ottobre 2025 comunicata il 1° ottobre 2025 N. d'incarto SBK 25 80 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale autorità di vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento Composizione Moses, presidente Togni, attuario Parti A.________ ricorrente contro Cantone dei Grigioni 7000 Coira resistente rappr. dall'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira Oggetto comminatoria di fallimento Atto impugnato comminatoria di fallimento n. Z.1.________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa del 12 agosto 2025
2 / 4 Ritenuto in fatto: A. Il 9 settembre 2025 A.________ (in seguito: ricorrente) ha presentato ricorso dinanzi all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (in seguito: UEF) contro la comminatoria di fallimento n. Z.1.________ emessa il 12 agosto 2025 su domanda di continuazione del Cantone dei Grigioni. Nel ricorso non è indicata la persona legittimata a rappresentare la società. B. Con scritto del 15 settembre 2025, l'UEF ha trasmesso il ricorso al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento, per competenza. C. Con decreto del 17 settembre 2025, al ricorrente è stato assegnato un termine, scadente il 26 settembre 2025, per presentare una versione firmata del ricorso dalla quale risultasse la persona legittimata a rappresentare la società, con la comminatoria che, in caso contrario, l'atto sarebbe stato considerato non presentato. Considerando in diritto: 1.1. Giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la legge prescrive la via giu- diziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni il Tribunale d'appello (art. 13 cpv. 1 della Legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LAdLEF; CSC 220.000]) – contro ogni provvedi- mento di un ufficio d’esecuzione e fallimenti, segnatamente contro la comminatoria di fallimento, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento. Il ri- corso dev'essere presentato entro dieci giorni dalla data in cui il ricorrente ne è ve- nuto a conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). L'atto dev'essere firmato. La mancata sottoscrizione dell’atto o la mancanza della procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice; in caso contrario, l'atti si considera non presentato (artt. 130 e 132 cpv. 1 CPC in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 1 LAdLEF). 1.2. Nel caso concreto, la ricorrente ha depositato il 9 settembre 2025 un ricorso contro la comminatoria di fallimento n. Z.1.________ dell'UEF, senza tuttavia indicare la persona legittimata a rappresentare la società anonima (act. A.1). Con decreto del 17 settembre 2025, notificato il 25 settembre 2025, le è stato assegnato un termine, scadente il 26 settembre 2025, per colmare tale lacuna formale (act. D.4). Ritenuto che la ricorrente non ha dato seguito a quanto richiesto entro il termine impartito, il ricorso dev'essere considerato non presentato. 1.3. Per questo motivo, non si entra nel merito del ricorso del 9 settembre 2025.
3 / 4 2. Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]). 3. La presente decisione è emanata a giudice unico (artt. 38 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000) e 16 cpv. 6 dell'Ordinanza con- cernente l'organizzazione e la gestione del Tribunale d'appello (OOGTA; CSC 173.010).
4 / 4 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano indennità. 3. [Rimedi giuridici] 4. [Comunicazioni]