Sachverhalt
rilevanti e di indicare le prove a sua disposizione. In occasione dell’udienza relativa al pignoramento, il debitore deve presentare all’ufficiale dell’ufficio d’esecuzione i documenti che dimostrino l’esistenza degli obblighi fatti valere e che li abbia pagati di recente (sentenza del Tribunale federale 5A_266/2014 dell’11 luglio 2014 con- sid. 8.2.1). Se il debitore adempie ai propri obblighi solo in un momento successivo e ne dimostra l’effettivo pagamento, egli ha la possibilità di chiedere la revisione del pignoramento di salario (DTF 121 III 20 consid. 3; VONDER MÜHLL, op. cit., art. 93
n. 15 segg.). 3.5. In merito alla tesi del ricorrente, secondo cui l’UEF avrebbe violato gli artt. 5 cpv. 1 e 9 Cost., modificando la sua prassi in merito alla lingua utilizzata per le co- municazioni nei confronti del ricorrente, la censura è inconferente. Secondo la Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni, le regioni composte da comuni con lingue ufficiali diverse rispettivamente comuni plurilingui sono considerate plurilingui. Le lingue ufficiali di queste regioni sono tutte le lingue ufficiali dei comuni che formano la relativa regione (art. 25 cpv. 2 LCLing). La regione Engiadina Bassa/Val Müstair è plurilingue e le sue lingue ufficiali sono il tedesco e il romancio Vallader (art. 3 cpv. 2 Statuti della Engiadina Bassa/Val Müstair in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 4 LCLing; art. 1 cpv. 1 n. 3 Legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni [CSC 110.200]; act. UEF 20). Ora, dagli atti emerge che nel corso delle procedure esecutive nei confronti del ricorrente, l’UEF ha, in più occasioni, comunicato con quest’ultimo in lingua italiana quale mero gesto di corte- sia. Ne discende che anche su tale aspetto il ricorso dev’essere respinto. A ciò nulla muta il fatto che il presente giudizio viene redatto in lingua italiana, sebbene ciò non sarebbe in concreto necessario (art. 8 cpv. 2 LCLing). Manifestamente infondata è pure la censura con cui il ricorrente ha rimproverato all’UEF di non aver rispettato gli artt. 5 cpv. 1 e 9 Cost., per avergli rammentato d’inoltrare sue eventuali richieste in forma scritta. 3.6. Per quanto attiene agli ulteriori argomenti sollevati dal ricorrente, ovverosia la violazione dei doveri di trasparenza della pubblica amministrazione, nonché la violazione grave dei doveri di riservatezza, del segreto d’ufficio e della dignità del cittadino in relazione all’organizzazione degli spazi dell’UEF, basti dire che sono manifestamente inammissibili, siccome si tratta di questioni che non possono es- sere oggetto di esame da parte di questa Camera quale autorità di sorveglianza nell’ambito di un procedimento di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF. Marginalmente, si osserva in ogni caso che la situazione relativa agli spazi e gli uffici dell’UEF è
8 / 9 stata nel frattempo migliorata, come risulta anche dalla presa di posizione dell’UEF (act. A.2). 4. Visto tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dev’es- sere respinto. 5. Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]). 6. Manifestamente irricevibile e infondato, il presente ricorso è evaso a giudice unico in applicazione dell’art. 38 cpv. 3 LOG (CSC 173.000).
9 / 9 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. [Rimedi giuridici] 4. [Comunicazioni]
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi in cui la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello (art. 13 LEF in combinato disposto con gli artt. 13 cpv. 1 LAdLEF [CSC 220.000] e 11 cpv. 1 OOGTA [CSC 173.010]) – contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, segnatamente contro l'atto di pignoramento (COMETTA/MÖCKLI, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed. 2021, art. 17 n. 21), per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento. Il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni dalla data in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF), tranne che il provvedimento impugnato sia da ritenere nullo giusta l’art. 22 LEF. Per quanto riguarda la fissazione del minimo vitale il termine per presentare ricorso ex art. 17 LEF decorre a partire dal giorno successivo alla notifica dell'atto di pignoramento (e non al momento del pignoramento, DTF 133 III 580 consid. 2.2; 127 III 572 consid. 3.b seg.; sentenza del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16 agosto 2019 consid. 4.5, art. 31 LEF in combinato disposto con l'art. 142 cpv. 1 CPC).
E. 1.2 Per sua natura, il ricorso all'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 17 LEF può volgersi soltanto contro provvedimenti di un ufficio d'esecuzione, di un ufficio dei fallimenti o di un organo dell'esecuzione forzata. La cognizione dei suddetti – e pertanto anche la cognizione delle autorità di vigilanza – è limitata ai presupposti procedurali dell'esecuzione; la decisione relativa a questioni di diritto materiale rimane per contro prerogativa del giudice di merito (DTF 142 III 643 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 7B.36/2006 del 16 maggio 2006 consid. 2.1). Con
4 / 9 il termine «provvedimento» s'intende un atto autoritativo, compiuto da un organo di esecuzione forzata nell'adempimento di un compito ufficiale in un caso concreto. Tale atto dev'essere inoltre idoneo a creare, modificare o estinguere una situazione di diritto dell'esecuzione forzata nel caso in questione. Detto in altre parole, deve trattarsi di un atto materiale che ha per scopo la continuazione o il completamento della procedura esecutiva e che produce effetti verso l'esterno (DTF 142 III 643 consid. 3.1; MAIER/VAGNATO, in: Kren Kostkiewicz/Vock [edit.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª ed. 2017, art. 17 n. 12). Il ricorso serve infatti all’ottenimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non al semplice accertamento di un eventuale, illecito comportamento dell’organo di esecuzione e fallimento (DTF 138 III 265 consid. 3.2; 120 III 107 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_805/2018 del 13 giugno 2019 consid. 2.3).
E. 1.3 L'autorità di vigilanza constata i fatti d'ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni (artt. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 17 cpv. 2 LAdLEF). L'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove ed è vincolata – fatto salvo l’art. 22 LEF – dalle conclusioni delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF). Essa si procura infine le necessarie prese di posizione (art. 17 cpv. 2 LAdLEF), come avvenuto nel caso in esame.
E. 2 Il ricorrente si duole del fatto che l’UEF non avrebbe adeguatamente consi- derato le sue effettive condizioni economiche nella determinazione del suo minimo vitale. Il calcolo del minimo vitale sarebbe stato adeguato in diverse occasioni, l’ul- tima delle quali il 7 luglio 2026. Nel frattempo, la situazione economica del ricorrente sarebbe tuttavia peggiorata. In sostanza, il ricorrente sostiene che l’importo di CHF 1'360.00 mensili rimastogli a disposizione, non gli permetterebbe di far fronte alle proprie spese e agli obblighi mensili, ciò che gli impedirebbe peraltro di dar seguito alla richiesta – poco chiara – dell’UEF relativa alla produzione di ulteriore documentazione a comprova del pagamento dei citati costi. Per quanto riguarda il contratto di leasing del veicolo utilizzato dal ricorrente, egli ritiene che l’UEF avrebbe, a torto, riconosciuto unicamente la rata del mese di giugno 2026, nono- stante il veicolo sarebbe indispensabile per la ricerca di un impiego e per ragioni di salute. Il ricorrente chiede inoltre che gli vengano comunicate in forma chiara e mo- tivata le ragioni alla base delle modifiche apportate al suo minimo vitale. L’insor- gente rimprovera poi all’UEF di aver modificato la sua prassi in merito alla lingua e alla forma utilizzate per le comunicazioni nei suoi confronti. L’UEF avrebbe infatti, in un primo momento, comunicato con il ricorrente in lingua italiana, accettando al-
5 / 9 tresì che le relative richieste fossero inoltrate mediante e-mail, per poi, successiva- mente, negare tali possibilità, ciò che costituirebbe una violazione degli artt. 5 cpv. 1 e 9 Cost. Il ricorrente censura anche una violazione dei doveri di trasparenza della pubblica amministrazione, in quanto, in occasione degli incontri tenutisi presso gli uffici dell’UEF, i funzionari presenti allo sportello non avrebbero comunicato al ricor- rente il loro nome e cognome. Infine, l’insorgente si duole del fatto che, in occasione di un recente incontro presso l’UEF, gli sarebbe stato negato il diritto di entrare all’in- terno degli uffici al fine di discutere la sua situazione finanziaria, nonostante sua esplicita richiesta. Il ricorrente sarebbe quindi stato costretto a discutere con i di- pendenti dell’UEF allo sportello, alla presenza di terze persone, ciò che costitui- rebbe una violazione grave dei doveri di riservatezza, del segreto d’ufficio e della dignità del cittadino (cfr. per tutto quanto precede act. A.1).
E. 3.1 Preliminarmente, occorre rilevare che, come esposto in precedenza (con- sid. 1.1), il ricorso è ricevibile solo contro provvedimenti dell’UEF impugnati entro il termine di dieci giorni dalla loro notifica al ricorrente ex art. 17 cpv. 2 LEF. Ciò posto, dagli atti risulta che l’unico provvedimento potenzialmente notificato al ricorrente nei dieci giorni precedenti l’inoltro del ricorso del 9 luglio 2026 (data del timbro postale; act. A.1) è l’atto di pignoramento emesso dall’UEF il 7 luglio 2026, nonché il calcolo del minimo vitale del 26 giugno 2026 ivi annesso (act. UEF 17). Del resto, sebbene agli atti non risulti comprovata la data di notifica del citato atto di pignoramento al ricorrente, egli ne è venuto a conoscenza prima dell’inoltro del ricorso in esame. Infatti, nella propria impugnativa il ricorrente fa espressamente riferimento all’atto di pignoramento del 7 luglio 2026 («Dal 17 marzo 2026 ad oggi il calcolo del mio mi- nimo esistenziale è stato modificato più volte, senza che io sia riuscito a compren- derne pienamente le ragioni. Successivamente al verbale di pignoramento del 17 marzo 2026 è stato inoltre emesso un nuovo verbale in data 7 luglio 2026 […]», act. A.1). Oggetto del presente gravame è pertanto l’atto di pignoramento emesso dall’UEF il 7 luglio 2026, nonché l’annesso calcolo del minimo vitale del 26 giugno 2026.
E. 3.2 Occorre inoltre rilevare che dagli accertamenti effettuati al momento dell’ese- cuzione del pignoramento avvenuta il 12 maggio 2026 presso gli uffici dell’UEF e dal relativo calcolo del minimo vitale del 26 giugno 2026 fissato in CHF 2’112.50, risulta che al ricorrente sono stati imputati CHF 1'200.00 a titolo di fabbisogno, CHF 160.00 per la pigione (spese accessorie incluse), nonché CHF 752.50 per il leasing del veicolo, mentre l’importo di CHF 466.35 relativo ai premi della cassa malati sono stati considerati con riserva del loro pagamento (act. UEF 17). Ciò pre- messo, per quanto riguarda il riferimento contenuto nell’impugnativa del ricorrente
6 / 9 a un minimo vitale pari a CHF 1'360.00 («Con il solo importo di CHF 1'360 lasciatomi a disposizione mi è oggettivamente impossibile sostenere contemporaneamente il pagamento dell’affitto, dei premi della cassa malati, delle normali spese di sosten- tamento e dei contributi di mantenimento per le mie figlie», act. A.1), occorre rilevare quanto segue. Vero è che, in passato, l’UEF aveva determinato il minimo vitale del ricorrente in CHF 1'360.00 (act. UEF 15). Tuttavia, come visto sopra, tale importo è stato nel frattempo adeguato in CHF 2’112.50 (act. UEF 17). Gli adeguamenti re- troattivi del minimo vitale non possono essere oggetto di ricorso, sicché sotto tale aspetto non si può entrare nel merito del ricorso, poiché tardivo.
E. 3.3 Inoltre, nella misura in cui il ricorrente contesta la correttezza del calcolo del minimo vitale effettuato dall’UEF, senza tuttavia esporre in maniera concreta le ra- gioni per cui l’attuale calcolo del minimo vitale non sarebbe corretto, tale questione non necessita di essere approfondita per assenza di argomentazioni del ricorrente a tal proposito. La censura sollevata è dunque irricevibile per carenza di motiva- zione. Tale censura risulta in ogni caso infondata, poiché in concreto non si vede per quale ragione il calcolo del minimo vitale annesso all’atto di pignoramento del 7 luglio 2026 non sarebbe adeguato. A tal proposito, si rammenta che è principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del mi- nimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5A_146/2015 del 24 giugno 2015 consid. 4.4; VONDER MÜHLL, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar zum SchKG, 3a ed. 2021, art. 93 n. 25), sicché i premi di cassa malati sono stati rettamente considerati con riserva del loro pagamento.
E. 3.4 Di transenna, si rammenta che l’ufficio d’esecuzione deve accertare d’ufficio i fatti necessari alla determinazione del reddito pignorabile. Tuttavia, il principio in- quisitorio dev’essere relativizzato dal suo corollario, ovvero dal dovere del debitore di collaborare, che comprende l’obbligo di produrre, nella misura in cui è ragione- volmente esigibile, i mezzi di prova richiesti dalla natura della lite e dei fatti addotti. Di conseguenza, il debitore è tenuto a comunicare all’ufficio d’esecuzione i fatti rile- vanti relativi al proprio reddito e presentare i mezzi di prova a sua disposizione. Il debitore deve presentare sia i fatti che gli eventuali mezzi di prova già nell’ambito nel procedimento di pignoramento e non solo in un eventuale procedimento di ri- corso (KREN KOSTKIEWICZ, in: Hunkeler [edit.], Kurzkommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed. 2025, art. 93 n. 17 seg.; VONDER MÜHLL, op. cit., art. 93 n. 16). Se il debitore dichiara di non disporre di alcun reddito, deve dimostrare all’ufficio d’esecuzione in che modo provvede al proprio sostentamento.
7 / 9 Ciò non significa tuttavia che il debitore sia esonerato da ogni obbligo di collabora- zione. Al contrario, egli ha il dovere di esporre, nei limiti delle sue possibilità, i fatti rilevanti e di indicare le prove a sua disposizione. In occasione dell’udienza relativa al pignoramento, il debitore deve presentare all’ufficiale dell’ufficio d’esecuzione i documenti che dimostrino l’esistenza degli obblighi fatti valere e che li abbia pagati di recente (sentenza del Tribunale federale 5A_266/2014 dell’11 luglio 2014 con- sid. 8.2.1). Se il debitore adempie ai propri obblighi solo in un momento successivo e ne dimostra l’effettivo pagamento, egli ha la possibilità di chiedere la revisione del pignoramento di salario (DTF 121 III 20 consid. 3; VONDER MÜHLL, op. cit., art. 93
n. 15 segg.).
E. 3.5 In merito alla tesi del ricorrente, secondo cui l’UEF avrebbe violato gli artt. 5 cpv. 1 e 9 Cost., modificando la sua prassi in merito alla lingua utilizzata per le co- municazioni nei confronti del ricorrente, la censura è inconferente. Secondo la Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni, le regioni composte da comuni con lingue ufficiali diverse rispettivamente comuni plurilingui sono considerate plurilingui. Le lingue ufficiali di queste regioni sono tutte le lingue ufficiali dei comuni che formano la relativa regione (art. 25 cpv. 2 LCLing). La regione Engiadina Bassa/Val Müstair è plurilingue e le sue lingue ufficiali sono il tedesco e il romancio Vallader (art. 3 cpv. 2 Statuti della Engiadina Bassa/Val Müstair in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 4 LCLing; art. 1 cpv. 1 n. 3 Legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni [CSC 110.200]; act. UEF 20). Ora, dagli atti emerge che nel corso delle procedure esecutive nei confronti del ricorrente, l’UEF ha, in più occasioni, comunicato con quest’ultimo in lingua italiana quale mero gesto di corte- sia. Ne discende che anche su tale aspetto il ricorso dev’essere respinto. A ciò nulla muta il fatto che il presente giudizio viene redatto in lingua italiana, sebbene ciò non sarebbe in concreto necessario (art. 8 cpv. 2 LCLing). Manifestamente infondata è pure la censura con cui il ricorrente ha rimproverato all’UEF di non aver rispettato gli artt. 5 cpv. 1 e 9 Cost., per avergli rammentato d’inoltrare sue eventuali richieste in forma scritta.
E. 3.6 Per quanto attiene agli ulteriori argomenti sollevati dal ricorrente, ovverosia la violazione dei doveri di trasparenza della pubblica amministrazione, nonché la violazione grave dei doveri di riservatezza, del segreto d’ufficio e della dignità del cittadino in relazione all’organizzazione degli spazi dell’UEF, basti dire che sono manifestamente inammissibili, siccome si tratta di questioni che non possono es- sere oggetto di esame da parte di questa Camera quale autorità di sorveglianza nell’ambito di un procedimento di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF. Marginalmente, si osserva in ogni caso che la situazione relativa agli spazi e gli uffici dell’UEF è
8 / 9 stata nel frattempo migliorata, come risulta anche dalla presa di posizione dell’UEF (act. A.2).
E. 4 Visto tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dev’es- sere respinto.
E. 5 Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]).
E. 6 Manifestamente irricevibile e infondato, il presente ricorso è evaso a giudice unico in applicazione dell’art. 38 cpv. 3 LOG (CSC 173.000).
9 / 9 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. [Rimedi giuridici] 4. [Comunicazioni]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 17 settembre 2026 comunicata il 17 settembre 2026 N. d'incarto SBK 26 75 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento Composizione Cavegn, presidente Bensbih, attuaria Parti A._____ ricorrente Oggetto pignoramento / minimo vitale
2 / 9 Ritenuto in fatto: A. Contro A._____ sono state promosse diverse procedure esecutive e l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Engiadina Bassa/Val Müstair (in seguito: UEF) ha pignorato il suo salario a favore di due gruppi di creditori. B. Per quanto riguarda la procedura eseguita nei confronti di A._____ a favore del gruppo n. Z.1._____, l’UEF ha emesso l'atto di pignoramento il 28 aprile 2026, mentre a favore del gruppo n. Z.2._____ ha emesso l'atto di pignoramento il 7 luglio
2026. Il calcolo del minimo vitale è stato modificato più volte; in quello annesso all'atto di pignoramento del 7 luglio 2026, l’UEF ha determinato il minimo vitale di A._____ in CHF 2'112.50, pignorando la quota eccedente tale importo. C. In data 9 luglio 2026, A._____ (in seguito: ricorrente) ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF dinanzi al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, formulando le seguenti do- mande: 1. [di] verificare la correttezza del calcolo del mio minimo esistenziale; 2. [di] accertare se la mia situazione economica reale sia stata adegua- tamente presa in considerazione; 3. [di] chiarire le ragioni delle ripetute modifiche del calcolo del minimo esistenziale e dell’emissione del nuovo verbale di pignoramento del 7 luglio 2026; 4. [di] esaminare il cambiamento di prassi relativo alle comunicazioni per e-mail e alle comunicazioni in lingua italiana; 5. [di] verificare la compatibilità di tale cambiamento di prassi con agli artt. 5 cpv. 1 e 9 della Costituzione federale; 6. [di] verificare se il mio diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale sia stato pienamente rispettato, sia in me- rito alle decisioni scritte, sia con riferimento alle modalità d’interazione allo sportello pubblico; 7. [di] accertare la violazione dei principi di trasparenza (mancata identi- ficazione del personale) e di riservatezza (colloquio su dati sensibili forzato allo sportello aperto al pubblico);
3 / 9 8. [di] riesaminare con urgenza la determinazione del mio minimo esi- stenziale, tenuto conto del rischio concreto di non poter far fronte alle spese essenziali di sostentamento; 9. [di] acquisire dall’Ufficio esecuzione tutta la documentazione relativa alla mia pratica e ogni atto necessario per l’esame del presente re- clamo. D. Invitato a presentare osservazioni scritte, il 10 agosto 2026 l'UEF ha chiesto la reiezione del ricorso, nella misura in cui è ricevibile. Con le sue osservazioni, l'UEF ha contestualmente inoltrato gli atti del caso in suo possesso. E. Sono stati acquisiti gli atti della procedura. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi in cui la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello (art. 13 LEF in combinato disposto con gli artt. 13 cpv. 1 LAdLEF [CSC 220.000] e 11 cpv. 1 OOGTA [CSC 173.010]) – contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, segnatamente contro l'atto di pignoramento (COMETTA/MÖCKLI, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed. 2021, art. 17 n. 21), per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento. Il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni dalla data in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF), tranne che il provvedimento impugnato sia da ritenere nullo giusta l’art. 22 LEF. Per quanto riguarda la fissazione del minimo vitale il termine per presentare ricorso ex art. 17 LEF decorre a partire dal giorno successivo alla notifica dell'atto di pignoramento (e non al momento del pignoramento, DTF 133 III 580 consid. 2.2; 127 III 572 consid. 3.b seg.; sentenza del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16 agosto 2019 consid. 4.5, art. 31 LEF in combinato disposto con l'art. 142 cpv. 1 CPC). 1.2. Per sua natura, il ricorso all'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 17 LEF può volgersi soltanto contro provvedimenti di un ufficio d'esecuzione, di un ufficio dei fallimenti o di un organo dell'esecuzione forzata. La cognizione dei suddetti – e pertanto anche la cognizione delle autorità di vigilanza – è limitata ai presupposti procedurali dell'esecuzione; la decisione relativa a questioni di diritto materiale rimane per contro prerogativa del giudice di merito (DTF 142 III 643 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 7B.36/2006 del 16 maggio 2006 consid. 2.1). Con
4 / 9 il termine «provvedimento» s'intende un atto autoritativo, compiuto da un organo di esecuzione forzata nell'adempimento di un compito ufficiale in un caso concreto. Tale atto dev'essere inoltre idoneo a creare, modificare o estinguere una situazione di diritto dell'esecuzione forzata nel caso in questione. Detto in altre parole, deve trattarsi di un atto materiale che ha per scopo la continuazione o il completamento della procedura esecutiva e che produce effetti verso l'esterno (DTF 142 III 643 consid. 3.1; MAIER/VAGNATO, in: Kren Kostkiewicz/Vock [edit.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª ed. 2017, art. 17 n. 12). Il ricorso serve infatti all’ottenimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non al semplice accertamento di un eventuale, illecito comportamento dell’organo di esecuzione e fallimento (DTF 138 III 265 consid. 3.2; 120 III 107 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_805/2018 del 13 giugno 2019 consid. 2.3). 1.3. L'autorità di vigilanza constata i fatti d'ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni (artt. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 17 cpv. 2 LAdLEF). L'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove ed è vincolata – fatto salvo l’art. 22 LEF – dalle conclusioni delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF). Essa si procura infine le necessarie prese di posizione (art. 17 cpv. 2 LAdLEF), come avvenuto nel caso in esame. 2. Il ricorrente si duole del fatto che l’UEF non avrebbe adeguatamente consi- derato le sue effettive condizioni economiche nella determinazione del suo minimo vitale. Il calcolo del minimo vitale sarebbe stato adeguato in diverse occasioni, l’ul- tima delle quali il 7 luglio 2026. Nel frattempo, la situazione economica del ricorrente sarebbe tuttavia peggiorata. In sostanza, il ricorrente sostiene che l’importo di CHF 1'360.00 mensili rimastogli a disposizione, non gli permetterebbe di far fronte alle proprie spese e agli obblighi mensili, ciò che gli impedirebbe peraltro di dar seguito alla richiesta – poco chiara – dell’UEF relativa alla produzione di ulteriore documentazione a comprova del pagamento dei citati costi. Per quanto riguarda il contratto di leasing del veicolo utilizzato dal ricorrente, egli ritiene che l’UEF avrebbe, a torto, riconosciuto unicamente la rata del mese di giugno 2026, nono- stante il veicolo sarebbe indispensabile per la ricerca di un impiego e per ragioni di salute. Il ricorrente chiede inoltre che gli vengano comunicate in forma chiara e mo- tivata le ragioni alla base delle modifiche apportate al suo minimo vitale. L’insor- gente rimprovera poi all’UEF di aver modificato la sua prassi in merito alla lingua e alla forma utilizzate per le comunicazioni nei suoi confronti. L’UEF avrebbe infatti, in un primo momento, comunicato con il ricorrente in lingua italiana, accettando al-
5 / 9 tresì che le relative richieste fossero inoltrate mediante e-mail, per poi, successiva- mente, negare tali possibilità, ciò che costituirebbe una violazione degli artt. 5 cpv. 1 e 9 Cost. Il ricorrente censura anche una violazione dei doveri di trasparenza della pubblica amministrazione, in quanto, in occasione degli incontri tenutisi presso gli uffici dell’UEF, i funzionari presenti allo sportello non avrebbero comunicato al ricor- rente il loro nome e cognome. Infine, l’insorgente si duole del fatto che, in occasione di un recente incontro presso l’UEF, gli sarebbe stato negato il diritto di entrare all’in- terno degli uffici al fine di discutere la sua situazione finanziaria, nonostante sua esplicita richiesta. Il ricorrente sarebbe quindi stato costretto a discutere con i di- pendenti dell’UEF allo sportello, alla presenza di terze persone, ciò che costitui- rebbe una violazione grave dei doveri di riservatezza, del segreto d’ufficio e della dignità del cittadino (cfr. per tutto quanto precede act. A.1). 3.1. Preliminarmente, occorre rilevare che, come esposto in precedenza (con- sid. 1.1), il ricorso è ricevibile solo contro provvedimenti dell’UEF impugnati entro il termine di dieci giorni dalla loro notifica al ricorrente ex art. 17 cpv. 2 LEF. Ciò posto, dagli atti risulta che l’unico provvedimento potenzialmente notificato al ricorrente nei dieci giorni precedenti l’inoltro del ricorso del 9 luglio 2026 (data del timbro postale; act. A.1) è l’atto di pignoramento emesso dall’UEF il 7 luglio 2026, nonché il calcolo del minimo vitale del 26 giugno 2026 ivi annesso (act. UEF 17). Del resto, sebbene agli atti non risulti comprovata la data di notifica del citato atto di pignoramento al ricorrente, egli ne è venuto a conoscenza prima dell’inoltro del ricorso in esame. Infatti, nella propria impugnativa il ricorrente fa espressamente riferimento all’atto di pignoramento del 7 luglio 2026 («Dal 17 marzo 2026 ad oggi il calcolo del mio mi- nimo esistenziale è stato modificato più volte, senza che io sia riuscito a compren- derne pienamente le ragioni. Successivamente al verbale di pignoramento del 17 marzo 2026 è stato inoltre emesso un nuovo verbale in data 7 luglio 2026 […]», act. A.1). Oggetto del presente gravame è pertanto l’atto di pignoramento emesso dall’UEF il 7 luglio 2026, nonché l’annesso calcolo del minimo vitale del 26 giugno 2026. 3.2. Occorre inoltre rilevare che dagli accertamenti effettuati al momento dell’ese- cuzione del pignoramento avvenuta il 12 maggio 2026 presso gli uffici dell’UEF e dal relativo calcolo del minimo vitale del 26 giugno 2026 fissato in CHF 2’112.50, risulta che al ricorrente sono stati imputati CHF 1'200.00 a titolo di fabbisogno, CHF 160.00 per la pigione (spese accessorie incluse), nonché CHF 752.50 per il leasing del veicolo, mentre l’importo di CHF 466.35 relativo ai premi della cassa malati sono stati considerati con riserva del loro pagamento (act. UEF 17). Ciò pre- messo, per quanto riguarda il riferimento contenuto nell’impugnativa del ricorrente
6 / 9 a un minimo vitale pari a CHF 1'360.00 («Con il solo importo di CHF 1'360 lasciatomi a disposizione mi è oggettivamente impossibile sostenere contemporaneamente il pagamento dell’affitto, dei premi della cassa malati, delle normali spese di sosten- tamento e dei contributi di mantenimento per le mie figlie», act. A.1), occorre rilevare quanto segue. Vero è che, in passato, l’UEF aveva determinato il minimo vitale del ricorrente in CHF 1'360.00 (act. UEF 15). Tuttavia, come visto sopra, tale importo è stato nel frattempo adeguato in CHF 2’112.50 (act. UEF 17). Gli adeguamenti re- troattivi del minimo vitale non possono essere oggetto di ricorso, sicché sotto tale aspetto non si può entrare nel merito del ricorso, poiché tardivo. 3.3. Inoltre, nella misura in cui il ricorrente contesta la correttezza del calcolo del minimo vitale effettuato dall’UEF, senza tuttavia esporre in maniera concreta le ra- gioni per cui l’attuale calcolo del minimo vitale non sarebbe corretto, tale questione non necessita di essere approfondita per assenza di argomentazioni del ricorrente a tal proposito. La censura sollevata è dunque irricevibile per carenza di motiva- zione. Tale censura risulta in ogni caso infondata, poiché in concreto non si vede per quale ragione il calcolo del minimo vitale annesso all’atto di pignoramento del 7 luglio 2026 non sarebbe adeguato. A tal proposito, si rammenta che è principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del mi- nimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5A_146/2015 del 24 giugno 2015 consid. 4.4; VONDER MÜHLL, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar zum SchKG, 3a ed. 2021, art. 93 n. 25), sicché i premi di cassa malati sono stati rettamente considerati con riserva del loro pagamento. 3.4. Di transenna, si rammenta che l’ufficio d’esecuzione deve accertare d’ufficio i fatti necessari alla determinazione del reddito pignorabile. Tuttavia, il principio in- quisitorio dev’essere relativizzato dal suo corollario, ovvero dal dovere del debitore di collaborare, che comprende l’obbligo di produrre, nella misura in cui è ragione- volmente esigibile, i mezzi di prova richiesti dalla natura della lite e dei fatti addotti. Di conseguenza, il debitore è tenuto a comunicare all’ufficio d’esecuzione i fatti rile- vanti relativi al proprio reddito e presentare i mezzi di prova a sua disposizione. Il debitore deve presentare sia i fatti che gli eventuali mezzi di prova già nell’ambito nel procedimento di pignoramento e non solo in un eventuale procedimento di ri- corso (KREN KOSTKIEWICZ, in: Hunkeler [edit.], Kurzkommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed. 2025, art. 93 n. 17 seg.; VONDER MÜHLL, op. cit., art. 93 n. 16). Se il debitore dichiara di non disporre di alcun reddito, deve dimostrare all’ufficio d’esecuzione in che modo provvede al proprio sostentamento.
7 / 9 Ciò non significa tuttavia che il debitore sia esonerato da ogni obbligo di collabora- zione. Al contrario, egli ha il dovere di esporre, nei limiti delle sue possibilità, i fatti rilevanti e di indicare le prove a sua disposizione. In occasione dell’udienza relativa al pignoramento, il debitore deve presentare all’ufficiale dell’ufficio d’esecuzione i documenti che dimostrino l’esistenza degli obblighi fatti valere e che li abbia pagati di recente (sentenza del Tribunale federale 5A_266/2014 dell’11 luglio 2014 con- sid. 8.2.1). Se il debitore adempie ai propri obblighi solo in un momento successivo e ne dimostra l’effettivo pagamento, egli ha la possibilità di chiedere la revisione del pignoramento di salario (DTF 121 III 20 consid. 3; VONDER MÜHLL, op. cit., art. 93
n. 15 segg.). 3.5. In merito alla tesi del ricorrente, secondo cui l’UEF avrebbe violato gli artt. 5 cpv. 1 e 9 Cost., modificando la sua prassi in merito alla lingua utilizzata per le co- municazioni nei confronti del ricorrente, la censura è inconferente. Secondo la Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni, le regioni composte da comuni con lingue ufficiali diverse rispettivamente comuni plurilingui sono considerate plurilingui. Le lingue ufficiali di queste regioni sono tutte le lingue ufficiali dei comuni che formano la relativa regione (art. 25 cpv. 2 LCLing). La regione Engiadina Bassa/Val Müstair è plurilingue e le sue lingue ufficiali sono il tedesco e il romancio Vallader (art. 3 cpv. 2 Statuti della Engiadina Bassa/Val Müstair in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 4 LCLing; art. 1 cpv. 1 n. 3 Legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni [CSC 110.200]; act. UEF 20). Ora, dagli atti emerge che nel corso delle procedure esecutive nei confronti del ricorrente, l’UEF ha, in più occasioni, comunicato con quest’ultimo in lingua italiana quale mero gesto di corte- sia. Ne discende che anche su tale aspetto il ricorso dev’essere respinto. A ciò nulla muta il fatto che il presente giudizio viene redatto in lingua italiana, sebbene ciò non sarebbe in concreto necessario (art. 8 cpv. 2 LCLing). Manifestamente infondata è pure la censura con cui il ricorrente ha rimproverato all’UEF di non aver rispettato gli artt. 5 cpv. 1 e 9 Cost., per avergli rammentato d’inoltrare sue eventuali richieste in forma scritta. 3.6. Per quanto attiene agli ulteriori argomenti sollevati dal ricorrente, ovverosia la violazione dei doveri di trasparenza della pubblica amministrazione, nonché la violazione grave dei doveri di riservatezza, del segreto d’ufficio e della dignità del cittadino in relazione all’organizzazione degli spazi dell’UEF, basti dire che sono manifestamente inammissibili, siccome si tratta di questioni che non possono es- sere oggetto di esame da parte di questa Camera quale autorità di sorveglianza nell’ambito di un procedimento di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF. Marginalmente, si osserva in ogni caso che la situazione relativa agli spazi e gli uffici dell’UEF è
8 / 9 stata nel frattempo migliorata, come risulta anche dalla presa di posizione dell’UEF (act. A.2). 4. Visto tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dev’es- sere respinto. 5. Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]). 6. Manifestamente irricevibile e infondato, il presente ricorso è evaso a giudice unico in applicazione dell’art. 38 cpv. 3 LOG (CSC 173.000).
9 / 9 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. [Rimedi giuridici] 4. [Comunicazioni]