Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 Nella propria impugnativa del 23 dicembre 2025, la ricorrente contesta che l’e-mail del 1°dicembre 2025 del debitore possa essere considerata come una valida opposizione ex art. 74 LEF (cfr. act. A.1, III.A segg., inc. n. SBK 25 123). In sede di replica del 29 gennaio 2026, la ricorrente ha inoltre precisato che – contrariamente a quanto sostenuto dall’UEF (act. A.2, inc. n. SBK 25 123) – il precetto esecutivo
n. Z.1._____ sarebbe stato validamente notificato al debitore in data 19 novembre 2025 tramite la polizia, come comprovato dall’attestazione di notifica ivi apposta. Ciò varrebbe a maggior ragione, considerato come, lo stesso giorno, la polizia
E. 2.1 L’art. 64 cpv. 1 LEF prevede che gli atti esecutivi – tra i quali il precetto esecutivo (DTF 120 III 57 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 4.1) – devono essere notificati al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui egli esercita la propria professione. Quando egli non è presente, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF). L’atto esecutivo non è validamente notificato se viene semplicemente depositato in una cassetta delle lettere o in una casella postale (sentenza del Tribunale federale 5A_843/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 4.1, 5A_343/2016 del 20 ottobre 2016 consid. 2.1; JEANNERET/LEMBO, in: Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis [edit.], Commentaire romand Poursuite et faillite, 2a ed. 2025, art. 64 n. 15). L’ufficio di esecuzione o di fallimento sopporta infine l’onere della prova dell’avvenuta valida notifica (DTF 120 III 117). L’attestazione di notifica riportata sul precetto esecutivo costituisce una prova della notifica, le parti hanno tuttavia il diritto di dimostrare il contrario, sicché l’attestazione dell’agente notificatore apposta nell’apposita rubrica a tergo del precetto esecutivo costituisce una prova della valida notifica del precetto esecutivo all’escusso che può essere inficiata (ANGST/RODRIGUEZ, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [ed.], Basler Kommentar zur Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed. 2021, art. 64 n. 10), come nella fattispecie.
E. 2.2 Preliminarmente, occorre rilevare che la questione a sapere se lo scritto e- mail del 1° dicembre 2025 rispetti i requisiti di forma e contenuto ex artt. 74 seg. LEF può rimanere indecisa, atteso che la stessa perde ogni rilevanza alla luce del
E. 2.3 Visto quanto precede, dagli atti emergono sufficienti elementi e fondati motivi a sostegno della tesi dell’UEF esposta nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2026 (act. A.2, inc. n. SBK 25 123), secondo cui la notifica del precetto esecutivo al debitore in data 19 novembre 2025 non è avvenuta correttamente. Ne consegue che la notifica del precetto esecutivo del 19 novembre 2025 risulta formalmente viziata. Non è dunque possibile ritenere che il debitore sia venuto validamente a conoscenza, in tale occasione, del contenuto del medesimo. Nella presente fattispecie, si ha invece certezza che il resistente è venuto a conoscenza del precetto esecutivo in esame mediante la notifica avvenuta in data 17 dicembre 2025 presso gli uffici dell’UEF, al quale ha validamente interposto opposizione totale seduta stante. 3. Per questi motivi, i ricorsi del 23 dicembre 2025 e del 15 gennaio 2026 devono essere respinti. 4. Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità per spese ripetibili (artt. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF; RS 281.35]). Pertanto, le richieste di rifusione delle spese ripetibili formulate dal patrocinatore legale del resistente in sede di osservazioni del 30 gennaio 2026 e del 10 febbraio 2026 (act. A.4, inc. n. SBK 25 123; act. A.3, inc. n. SBK 26 2), vanno respinte.
E. 5 / 8 avrebbe notificato alla moglie del debitore al loro domicilio coniugale il precetto esecutivo n. Z.2._____ (act. A.3, II.8 segg., inc. n. SBK 25 123). Con ricorso del 15 gennaio 2026, l’insorgente sostiene che la notifica al debitore del precetto esecutivo n. Z.1._____ del 17 dicembre 2025 sia formalmente viziata e violi quanto disposto dagli artt. 64 segg. LEF. In sostanza, essa è dell’avviso che, posto come il precetto esecutivo sarebbe stato correttamente notificato in data 19 novembre 2025, la seconda notifica avvenuta in data 17 dicembre 2025 non sarebbe valida (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, III.B.28 segg., inc. n. SBK 26 2). È dunque necessario esaminare se e quando la notifica del precetto esecutivo
n. Z.1._____ sia stata effettuata validamente al debitore.
E. 6 / 8
fatto che, come esposto in appresso, la notifica del 19 novembre 2025 è da
considerarsi formalmente viziata.
Ciò premesso, si osserva anzitutto che la veridicità dell’attestazione di notifica
figurante sul precetto esecutivo del 19 novembre 2025 è rimessa in discussione
dallo stesso UEF, il quale indica quanto segue: “L’Ufficio si è da subito attivato per
chiarimenti in merito alla notificazione avvenuta per il tramite della Polizia comunale
di O.1._____. In data 09.12.2025 si è tenuta, presso il Comune di O.1._____, una
riunione che ha visto coinvolti per lo scrivente Ufficio l’Ufficiale, Signor D._____ e il
Supplente Ufficiale, Signor avv. E._____, mentre che per il Comune di O.1._____
la Sindaca Signora F._____, il Vicesindaco G._____, il Segretario comunale Signor
H._____ e l’Usciere comunale Signor I._____. Da detta riunione è emerso che il
precetto esecutivo no. Z.1._____ è stato realmente lasciato nella bucalettere del
debitore, e non consegnato in presenza del debitore stesso. Per questo motivo, il
Signor B._____ è stato convocato presso i nostri Uffici. In data 17.12.2025 gli è stato
notificato il duplicato del precetto esecutivo no. Z.1._____ […] a cui il debitore ha
immediatamente interposto opposizione.” (act. A.2, inc. n. SBK 25 123). Quale
ulteriore elemento a dimostrazione del fatto che il precetto esecutivo del
19 novembre 2025 non è stato rettamente notificato al debitore vi è lo scritto e-mail
del 1° dicembre 2025, con cui il debitore si è rivolto all’UEF indicando quanto segue:
“[…] Con la presente richiedo le copie dei precetti esecutivi a nome di B._____ e
C._____ SA, la polizia comunale di O.1._____ dice di avermeli consegnati presso
la buca lettere ma non ho trovato nessuna busta con all’interno i precetti, devo
controllarli e fare opposizione degli stessi.” (act. UEF 3). Qualora al debitore fosse
stato formalmente notificato il precetto esecutivo n. Z.1._____ in data 19 novembre
2025, egli non avrebbe avuto ragione di trasmettere lo scritto e-mail del 1° dicembre
2025 all’UEF. Infatti, in data 1° dicembre 2025 il termine di dieci giorni dall’ipotetica
notificazione del precetto in data 19 novembre 2025 per interporre opposizione ex
art. 74 LEF non era ancora scaduto (art. 31 LEF in combinato disposto con l’art.
142 cpv. 3 CPC). Egli avrebbe dunque potuto interporre tempestiva opposizione,
anziché rivolgersi all’UEF formulando tale richiesta mediante scritto e-mail. Non solo
permangono dubbi in merito al fatto che il precetto esecutivo sia stato depositato
nella bucalettere del debitore, ma difettano altresì elementi per ammettere che il
debitore sia venuto a conoscenza effettivamente del precetto esecutivo prima del
17 dicembre 2025. Infine, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nulla può
essere dedotto a favore della sua tesi dal fatto che in data 19 novembre 2025 il
medesimo agente notificatore, ossia la Polizia comunale, abbia notificato alla moglie
del debitore il precetto esecutivo n. Z.2._____ al domicilio coniugale (act. B.N,
inc. n. SBK 25 123). Infatti, da tale precetto esecutivo nulla può essere dedotto in
E. 7 / 8 merito alle concrete modalità di notifica del precetto esecutivo n. Z.1._____ al resistente. Il fatto che la moglie si trovasse a casa in data 19 novembre 2025, ancora non significa che il resistente lo fosse a sua volta. Il precetto esecutivo riporta infatti l’attestazione di notificazione “al destinatario” e non, come sarebbe stato corretto in caso di notifica alla moglie, “a altra persona”.
E. 8 / 8 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Il ricorso del 23 dicembre 2025 è respinto (SBK 25 123). 2. Il ricorso del 15 gennaio 2026 è respinto (SBK 26 2). 3. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione dell’8 luglio 2026 comunicata il 9 luglio 2026 N. d'incarto SBK 25 123 / SBK 26 2 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale autorità di vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento Composizione Moses, presidente Bergamin e Michael Dürst Bensbih, attuaria Parti A._____ reclamante patrocinata dall'avv. Jonathan Bernasconi e avv. Doriano Cariboni contro B._____ resistente patrocinato dall'avv. Cesare Lepori Oggetto opposizione Atto impugnato decisione del 15 dicembre 2025 e precetto esecutivo n. Z.1._____ emesso il 30 ottobre 2025 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa
2 / 8 Ritenuto in fatto: A. Con precetto esecutivo n. Z.1._____ emesso il 30 ottobre 2025 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa (in seguito: UEF), la A._____ ha escusso B._____ per l’incasso di CHF 44'000.00 oltre interessi del 5% dal 28 ottobre 2022. B. Il 19 novembre 2025, la Polizia comunale di O.1._____ si è recata presso il domicilio del debitore per effettuare la notifica del precetto esecutivo a B._____. C. Con scritto e-mail del 1° dicembre 2025, il debitore ha richiesto all’UEF le copie “dei precetti esecutivi a nome di B._____ e C._____ SA”, al fine di controllarli e fare opposizione agli stessi. D. Il 3 dicembre 2025 è stata notificata alla creditrice copia del precetto esecutivo n. Z.1._____ con il timbro “Nessuna opposizione – 02 DIC. 2025”. E. In data 12 dicembre 2025, la creditrice ha trasmesso all’UEF la domanda di continuazione dell’esecuzione n. Z.1._____. F. Con decisione del 15 dicembre 2025, l’UEF ha ritenuto tempestiva l’opposizione presentata dal debitore il 1° dicembre 2025 e ha chiesto alla creditrice la restituzione dell’esemplare del precetto esecutivo trasmessole, considerato come in ragione di un errore interno, tale atto non indicherebbe l’opposizione interposta dal debitore. G. In data 17 dicembre 2025, l’UEF ha effettuato presso i suoi uffici una nuova notificazione al debitore del precetto esecutivo n. Z.1._____. H. Contro tale precetto esecutivo, il debitore ha interposto immediatamente opposizione totale. I. Avverso la decisione del 15 dicembre 2025 dell’UEF, in data 23 dicembre 2025 la A._____ (in seguito: ricorrente) ha presentato un ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, chiedendone l'annullamento (inc. n. SBK 25 123). J. In data 5 gennaio 2026, l’UEF ha trasmesso alla creditrice un duplicato del precetto esecutivo n. Z.1._____, con indicata l’opposizione totale interposta dal debitore.
3 / 8 K. Con osservazioni del 15 gennaio 2026, l’UEF ha chiesto la reiezione del ricorso, nella misura in cui è ricevibile, specificando che a causa di un errore interno, l’esemplare del precetto esecutivo per la creditrice, le sarebbe stato trasmesso in data 2 dicembre 2025 senza l’indicazione dell’opposizione interposta dal debitore (inc. n. SBK 25 123). Invero, a seguito di accertamenti tra l’UEF e il Comune di O.1._____, sarebbe emerso che il 19 novembre 2025 la Polizia comunale non avrebbe correttamente notificato il precetto esecutivo al debitore, sicché si sarebbe reso necessario convocare presso gli uffici dell’UEF il debitore in data 17 dicembre 2025 per procedere a una corretta notifica del precetto esecutivo n. Z.1._____, a cui il debitore avrebbe interposto opposizione totale seduta stante. L. Con osservazioni del 29 gennaio 2026, la ricorrente ha in sostanza ribadito il proprio punto di vista e chiesto l’accoglimento del ricorso (inc. n. SBK 25 123). M. Con osservazioni del 30 gennaio 2026, B._____ (in seguito: resistente) ha chiesto l’integrale reiezione del ricorso, con protesta di ripetibili. Con scritti del 10 febbraio 2026, del 16 febbraio 2026 e del 26 febbraio 2026, le parti hanno riconfermato le proprie allegazioni e domande (inc. n. SBK 25 123). N. Il 15 gennaio 2026, la ricorrente ha presentato un secondo ricorso ex art. 17 LEF, postulando l'annullamento dell’emissione e della notifica del duplicato del precetto esecutivo n. Z.1._____ al debitore in data 17 dicembre 2025 (inc. n. SBK 26 2). O. Con osservazioni del 29 gennaio 2026 (inc. n. SBK 26 2), l’UEF ha in sostanza rinviato a quanto già esposto nell’ambito delle precedenti osservazioni del 15 gennaio 2026 di cui all’inc. n. SBK 25 123. P. Con osservazioni del 10 febbraio 2026, il resistente ha postulato la reiezione del ricorso, con protesta di spese ripetibili (inc. n. SBK 26 2). Q. Sono stati acquisiti gli atti della procedura di prima istanza. La causa è matura per il giudizio.
4 / 8 Considerando in diritto: 1.1. Ambo i ricorsi sono diretti contro provvedimenti dell’UEF distinti, ma che riguardano lo stesso complesso fattuale, oppongono le stesse parti e pongono le medesime questioni giuridiche. Per motivi di economia processuale, si giustifica così di congiungere i due ricorsi e pertanto le procedure SBK 25 123 e SBK 26 2 (art. 125 CPC in combinato disposto con l’art. 17 cpv. 4 LAdLEF [CSC 220.000]) e di statuire in merito con una sola decisione. 1.2. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi in cui la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni, il Tribunale d'appello (art. 13 cpv. 1 LAdLEF [CSC 220.000]) – contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione, segnatamente contro i precetti esecutivi e le decisioni relative alla validità dell’opposizione interposta dal debitore avverso un precetto esecutivo (MALACRIDA/ROESLER, in: Hunkeler [edit.], Kurzkommentar zum Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 3a ed. 2025, art. 74 n. 1; MUSTER/REYMOND/RUEDIN, in: Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis [edit.], Commentaire romand Poursuite et faillite, 2a ed. 2025, art. 74 n. 16), per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento. Il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni dalla data in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). 1.3. La decisione del 15 dicembre 2025 dell’UEF relativa all’esecuzione
n. Z.1._____ – notificata alla ricorrente il 16 dicembre 2025 (act. B.B seg., inc. n. SBK 25 123) – è stata impugnata il 23 dicembre 2025 (data del timbro postale; act. A.1, con relativo tracciamento degli invii, inc. n. SBK 25 123), sicché il ricorso del 23 dicembre 2025 è tempestivo. Inoltre, l’esemplare per il creditore del precetto esecutivo n. Z.1._____ notificato al debitore in data 17 dicembre 2025 è stato notificato alla ricorrente in data 7 gennaio 2026 (act. B.1 seg., inc. n. SBK 26 2), sicché anche il ricorso inoltrato in data 15 gennaio 2026 (data del timbro postale; act. A.1, inc. n. SBK 26 2) è tempestivo. Si entra pertanto nel merito di entrambi i ricorsi. 2. Nella propria impugnativa del 23 dicembre 2025, la ricorrente contesta che l’e-mail del 1°dicembre 2025 del debitore possa essere considerata come una valida opposizione ex art. 74 LEF (cfr. act. A.1, III.A segg., inc. n. SBK 25 123). In sede di replica del 29 gennaio 2026, la ricorrente ha inoltre precisato che – contrariamente a quanto sostenuto dall’UEF (act. A.2, inc. n. SBK 25 123) – il precetto esecutivo
n. Z.1._____ sarebbe stato validamente notificato al debitore in data 19 novembre 2025 tramite la polizia, come comprovato dall’attestazione di notifica ivi apposta. Ciò varrebbe a maggior ragione, considerato come, lo stesso giorno, la polizia
5 / 8 avrebbe notificato alla moglie del debitore al loro domicilio coniugale il precetto esecutivo n. Z.2._____ (act. A.3, II.8 segg., inc. n. SBK 25 123). Con ricorso del 15 gennaio 2026, l’insorgente sostiene che la notifica al debitore del precetto esecutivo n. Z.1._____ del 17 dicembre 2025 sia formalmente viziata e violi quanto disposto dagli artt. 64 segg. LEF. In sostanza, essa è dell’avviso che, posto come il precetto esecutivo sarebbe stato correttamente notificato in data 19 novembre 2025, la seconda notifica avvenuta in data 17 dicembre 2025 non sarebbe valida (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, III.B.28 segg., inc. n. SBK 26 2). È dunque necessario esaminare se e quando la notifica del precetto esecutivo
n. Z.1._____ sia stata effettuata validamente al debitore. 2.1. L’art. 64 cpv. 1 LEF prevede che gli atti esecutivi – tra i quali il precetto esecutivo (DTF 120 III 57 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 4.1) – devono essere notificati al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui egli esercita la propria professione. Quando egli non è presente, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF). L’atto esecutivo non è validamente notificato se viene semplicemente depositato in una cassetta delle lettere o in una casella postale (sentenza del Tribunale federale 5A_843/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 4.1, 5A_343/2016 del 20 ottobre 2016 consid. 2.1; JEANNERET/LEMBO, in: Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis [edit.], Commentaire romand Poursuite et faillite, 2a ed. 2025, art. 64 n. 15). L’ufficio di esecuzione o di fallimento sopporta infine l’onere della prova dell’avvenuta valida notifica (DTF 120 III 117). L’attestazione di notifica riportata sul precetto esecutivo costituisce una prova della notifica, le parti hanno tuttavia il diritto di dimostrare il contrario, sicché l’attestazione dell’agente notificatore apposta nell’apposita rubrica a tergo del precetto esecutivo costituisce una prova della valida notifica del precetto esecutivo all’escusso che può essere inficiata (ANGST/RODRIGUEZ, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [ed.], Basler Kommentar zur Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed. 2021, art. 64 n. 10), come nella fattispecie. 2.2. Preliminarmente, occorre rilevare che la questione a sapere se lo scritto e- mail del 1° dicembre 2025 rispetti i requisiti di forma e contenuto ex artt. 74 seg. LEF può rimanere indecisa, atteso che la stessa perde ogni rilevanza alla luce del
6 / 8 fatto che, come esposto in appresso, la notifica del 19 novembre 2025 è da considerarsi formalmente viziata. Ciò premesso, si osserva anzitutto che la veridicità dell’attestazione di notifica figurante sul precetto esecutivo del 19 novembre 2025 è rimessa in discussione dallo stesso UEF, il quale indica quanto segue: “L’Ufficio si è da subito attivato per chiarimenti in merito alla notificazione avvenuta per il tramite della Polizia comunale di O.1._____. In data 09.12.2025 si è tenuta, presso il Comune di O.1._____, una riunione che ha visto coinvolti per lo scrivente Ufficio l’Ufficiale, Signor D._____ e il Supplente Ufficiale, Signor avv. E._____, mentre che per il Comune di O.1._____ la Sindaca Signora F._____, il Vicesindaco G._____, il Segretario comunale Signor H._____ e l’Usciere comunale Signor I._____. Da detta riunione è emerso che il precetto esecutivo no. Z.1._____ è stato realmente lasciato nella bucalettere del debitore, e non consegnato in presenza del debitore stesso. Per questo motivo, il Signor B._____ è stato convocato presso i nostri Uffici. In data 17.12.2025 gli è stato notificato il duplicato del precetto esecutivo no. Z.1._____ […] a cui il debitore ha immediatamente interposto opposizione.” (act. A.2, inc. n. SBK 25 123). Quale ulteriore elemento a dimostrazione del fatto che il precetto esecutivo del 19 novembre 2025 non è stato rettamente notificato al debitore vi è lo scritto e-mail del 1° dicembre 2025, con cui il debitore si è rivolto all’UEF indicando quanto segue: “[…] Con la presente richiedo le copie dei precetti esecutivi a nome di B._____ e C._____ SA, la polizia comunale di O.1._____ dice di avermeli consegnati presso la buca lettere ma non ho trovato nessuna busta con all’interno i precetti, devo controllarli e fare opposizione degli stessi.” (act. UEF 3). Qualora al debitore fosse stato formalmente notificato il precetto esecutivo n. Z.1._____ in data 19 novembre 2025, egli non avrebbe avuto ragione di trasmettere lo scritto e-mail del 1° dicembre 2025 all’UEF. Infatti, in data 1° dicembre 2025 il termine di dieci giorni dall’ipotetica notificazione del precetto in data 19 novembre 2025 per interporre opposizione ex art. 74 LEF non era ancora scaduto (art. 31 LEF in combinato disposto con l’art. 142 cpv. 3 CPC). Egli avrebbe dunque potuto interporre tempestiva opposizione, anziché rivolgersi all’UEF formulando tale richiesta mediante scritto e-mail. Non solo permangono dubbi in merito al fatto che il precetto esecutivo sia stato depositato nella bucalettere del debitore, ma difettano altresì elementi per ammettere che il debitore sia venuto a conoscenza effettivamente del precetto esecutivo prima del 17 dicembre 2025. Infine, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nulla può essere dedotto a favore della sua tesi dal fatto che in data 19 novembre 2025 il medesimo agente notificatore, ossia la Polizia comunale, abbia notificato alla moglie del debitore il precetto esecutivo n. Z.2._____ al domicilio coniugale (act. B.N, inc. n. SBK 25 123). Infatti, da tale precetto esecutivo nulla può essere dedotto in
7 / 8 merito alle concrete modalità di notifica del precetto esecutivo n. Z.1._____ al resistente. Il fatto che la moglie si trovasse a casa in data 19 novembre 2025, ancora non significa che il resistente lo fosse a sua volta. Il precetto esecutivo riporta infatti l’attestazione di notificazione “al destinatario” e non, come sarebbe stato corretto in caso di notifica alla moglie, “a altra persona”. 2.3. Visto quanto precede, dagli atti emergono sufficienti elementi e fondati motivi a sostegno della tesi dell’UEF esposta nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2026 (act. A.2, inc. n. SBK 25 123), secondo cui la notifica del precetto esecutivo al debitore in data 19 novembre 2025 non è avvenuta correttamente. Ne consegue che la notifica del precetto esecutivo del 19 novembre 2025 risulta formalmente viziata. Non è dunque possibile ritenere che il debitore sia venuto validamente a conoscenza, in tale occasione, del contenuto del medesimo. Nella presente fattispecie, si ha invece certezza che il resistente è venuto a conoscenza del precetto esecutivo in esame mediante la notifica avvenuta in data 17 dicembre 2025 presso gli uffici dell’UEF, al quale ha validamente interposto opposizione totale seduta stante. 3. Per questi motivi, i ricorsi del 23 dicembre 2025 e del 15 gennaio 2026 devono essere respinti. 4. Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità per spese ripetibili (artt. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF; RS 281.35]). Pertanto, le richieste di rifusione delle spese ripetibili formulate dal patrocinatore legale del resistente in sede di osservazioni del 30 gennaio 2026 e del 10 febbraio 2026 (act. A.4, inc. n. SBK 25 123; act. A.3, inc. n. SBK 26 2), vanno respinte.
8 / 8 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Il ricorso del 23 dicembre 2025 è respinto (SBK 25 123). 2. Il ricorso del 15 gennaio 2026 è respinto (SBK 26 2). 3. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]