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R 2024 82

Graubünden · 2024-09-09 · Italiano GR

Richiesta di revisione | Baurecht

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 24 82 5a Camera Giudice unico Righetti Attuaria Schupp SENTENZA del 9 settembre 2024 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Comune di B._____, convenuto concernente richiesta di revisione

- 2 - I. Considerato che: - con e-mail del 30 luglio 2024, A._____ sollevava delle censure in merito ad una procedura non meglio precisata in ambito di diritto edilizio, - il Giudice dell'istruzione, in data 5 agosto 2024 informava A._____ che i presupposti procedurali per l'avvio di un procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo, giusta l'art. 38 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), non erano soddisfatti. Parimenti il Giudice dell'istruzione assegnava a A._____ un termine fino al 26 agosto 2024 per inoltrare un memoriale scritto che ossequiasse i presupposti legali, rendendolo al contempo attento che, in caso contrario, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni non sarebbe entrato nel merito della sua istanza del 30 luglio 2024, - il 13 agosto 2024 A._____ richiedeva una proroga del termine e, parimenti, comunicava di essere di lingua madre tedesca, chiedendo una presa di posizione da parte di questo Tribunale in detta lingua, - tra il 12 agosto 2024 e il 19 agosto 2024 A._____ trasmetteva diverse e-mail a questo Tribunale, dalle quali si evince, fra l'altro, una richiesta di revisione di una sentenza emanata da questo Tribunale, nel cui ambito era parte anche il Comune di B._____, - il 19 agosto 2024 il Giudice dell'istruzione comunicava in lingua tedesca a A._____, che era stato egli stesso a formulare un'istanza (e-mail del 30 luglio

2024) in lingua italiana e che, a questo punto, era dunque contradditorio far valere di essere di lingua madre tedesca. Inoltre, mediante tale decreto ordinatorio, passibile di ricorso procedurale ai sensi degli artt. 42 e 52 cpv. 1 LGA, il Giudice istruttore non entrava nel merito della richiesta di proroga del termine, comunicando a A._____ che ulteriori e-mail non sarebbero state prese in considerazione,

- 3 - - tra il 22 agosto 2024 e il 27 agosto 2024 A._____ trasmetteva ulteriori e-mail al Tribunale, senza tuttavia, da una parte, presentare un ricorso procedurale contro la decisione del 19 agosto 2024, e, dall'altra parte, omettendo di inoltrare un memoriale scritto che ossequiasse i presupposti previsti dall'art. 38 LGA. II. Ritenuto che: - le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere il petito, la fattispecie e una motivazione. Esse devono essere inoltrate, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente (art. 38 cpv. 1 LGA). Le memorie in formato cartaceo devono essere firmate e inoltrate in duplice copia (art. 38 cpv. 2 LGA), - se un'istanza non soddisfa i requisiti legali o se essa è redatta in forma indecorosa, illeggibile o inutilmente estesa, viene stabilito un termine adeguato per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che, in caso contrario, non si entrerà nel merito dell'istanza (art. 38 cpv. 3 LGA), - con decreto ordinatorio del 5 agosto 2024, il Giudice dell'istruzione segnalava a A._____ che l'istanza del 30 luglio 2024 non soddisfa i presupposti legali per l'avvio di un procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, - sotto indicazione di tali presupposti, giusta l'art. 38 LGA, il Giudice dell'istruzione, in base all'art. 38 cpv. 3 LGA, gli accordava un termine fino al 26 agosto 2024 per eliminare i vizi constatati, a pena di non entrare nel merito dell'istanza al trascorrere infruttuoso di questo termine,

- 4 - - il termine assegnato è scaduto il 26 agosto 2024 senza che A._____ ovviasse ai vizi della sua istanza, - di conseguenza, non si entra nel merito dell'istanza (art. 38 cpv. 3 LGA), - questa sentenza è emanata dal Presidente della camera in veste di Giudice unico, siccome l'istanza è evidentemente inammissibile (art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]), - è giustificato prelevare una tassa di Stato di CHF 500.00 (art. 73 cpv. 1 LGA), che viene posta a carico del ricorrente (art. 72 cpv. 1 LGA). - al comune convenuto non spettano ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). III. Per questi motivi il Giudice unico decide: 1. L'istanza del 30 luglio 2024 è irricevibile. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

- una tassa di Stato di CHF 500.00

- e le spese di cancelleria di CHF 122.00 totale CHF 622.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]