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PZ 2002 146

Graubünden · 2003-02-21 · Italiano GR

diritto ereditorio (incanto) | Erbrecht

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 A. G. Z. e sua moglie A., nata N., sono deceduti a S., dove erano do-

miciliati, il 7 maggio 1944 rispettivamente il 14 settembre 1971. Essi hanno

lasciato quali eredi legittimi le figlie E. B.-Z. e C. Z.. C. Z. è morta a S. il 17

luglio 1995. Essa ha lasciato quale erede legittima la sorella E. B.-Z. ed ha

istituito quale erede la nipote A. B.. E. B.-Z. è morta nel 1999. Essa ha la-

sciato quali eredi legittimi le figlie A. B. e M. D. nonchè il figlio M. B..

B. Con istanza del 3 aprile 2001 A. B. ha chiesto al Vicepresidente del

Circolo di Mesocco la divisione per vendita all’incanto pubblico ai sensi

dell’art. 612 cpv. 3 CC delle particelle foglio RF no. 92, piano 2, e foglio RF

no. 95, piano 2, nonchè della mezza particella foglio RF no. 96, piano 2, del

Comune di S., delle comunioni ereditarie indivise di fu G. e di fu A. Z.-N..

Con decreto del 3 dicembre 2002 il giudice adito ha ordinato l’incanto

pubblico per le due particelle e per la mezza particella summenzionate (cifra

1 del decreto). Il piede d’asta è stato fissato a fr. 5'000.-- (recte fr. 500.--) per

la particella no. 92, a fr. 30'000.-- per la particella no. 95 e a fr. 65'000.-- per

la mezza particella no. 96 (cifra 2). Inoltre sono state stabilite ulteriori condi-

zioni quali aggiudicazione, modo di pagamento, spese, tasse e imposte,

spese di circolo e rilancio (cifra 3).

C. Con ricorso del 17 dicembre 2002 A. B. s’è aggravata all Presi-

denza del Tribunale cantonale dei Grigioni. Ha chiesto che la cifra 2 del de-

creto del Vicepresidente di circolo sia annullata. Ha censurato che un piede

d’asta può esser stabilito unicamente se v’è un accordo tra gli eredi. Nel con-

creto caso essi sarebbero in completo disaccordo e nessuno avrebbe chiesto

la fissazione di un piede d’asta.

Il Vicepresidente di circolo ha in sostanza proposto la reiezione del

ricorso.

G. D., per M. D., e M. B. non hanno inoltrato osservazioni.

La Presidenza del Tribunale cantonale considera :

1. Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LICC decreti del presidente di circolo relativi a

provvedimenti in materia di diritto ereditario (art. 9 cifre 1 - 15 LICC) possono esser

impugnati entro 20 giorni con ricorso motivato dinanzi al Presidente del Tribunale

E. 3 cantonale. Per la procedura di ricorso fanno inoltre stato le norme del Codice di

procedura civile concernenti il ricorso per violazione di legge (art. 12 cpv. 3 LICC).

Il ricorso inoltrato il 17 dicembre 2002 contro il decreto del Vicepresidente del Circolo

di Mesocco del 3 dicembre 2002 è tempestivo e motivato. Esso è perciò ricevibile

in ordine.

2. Nel concreto caso è pacifico che in mancanza di un accordo tra gli eredi

relativo alla divisione dei fondi A. B. poteva chiedere la vendita all’incanto (art. 612

cpv. 3 CC). Agli eredi incombeva però il compito di mettersi d’accordo se l’incanto

doveva essere pubblico o solo tra di loro. Manifestamente anche su questo punto

essi non si sono accordati, sicchè ai sensi dell’art. 612 cvp. 3 CC in difetto di un

accordo è l’autorità che deve decidere se l’incanto debba essere pubblico o tra i soli

eredi. Il Vicepresidente di circolo ha di conseguenza a ragione disposto la vendita

dei fondi all’asta pubblica conformemente all’art. 612 cpv. 3 CC.

Per l’incanto pubblico fanno stato gli art. 229 segg. CO. Entro i loro limiti ai

cantoni è però lasciata la possibilità di regolarizzare la procedura (art. 236 CO;

Schaufelberger, in Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum ZGB, 1998, n. 14

all’art. 612 CC). Di questa facoltà il Cantone dei Grigioni ne ha fatto uso ed ha ema-

nato gli art. 144 segg. LICC. Agli eredi spetta il compito di stabilire le condizioni

d’incanto (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar zum ZGB, 2. Auflage 1964, n. 24

all’art. 612 CC). A tal riguardo l’art. 146 LICC non dispone altrimenti. Condizione

d’incanto è reputata anche la fissazione di un’offerta minima, sicchè come tale essa

sarebbe possibile. Tuttavia la determinazione di un’offerta minima dev’essere richie-

sta dagli eredi in comune accordo. Per quanto si possa desumere dagli atti gli eredi

non si sono però accordati su un'offerta minima per i fondi da realizzare ed essa

non è stata richiesta. Ora, nè dalle disposizioni relative alla divisione dell’eredità, nè

da quelle relative all’incanto pubblico (art. 229 segg. CO, art. 144 segg. LICC) si

evince che in caso di mancata richiesta o di disaccordo tra gli eredi su questo punto

un’offerta minima debba essere fissata dall’autorità competente. Incombe per con-

tro agli eredi, che partecipano all’asta, di formulare le offerte, affinchè sia raggiunto

il risultato da loro voluto (PTC 1988 no. 61, pag. 198). Ne viene che in difetto di una

richiesta o di un accordo tra gli eredi relativo ad un’offerta minima, essa non poteva

essere stabilita dal Vicepresidente di circolo. Il ricorso si rivela perciò fondato e

dev’esser accolto. Di conseguenza l’impugnata cifra 2 del dispositivo del decreto

del Vicepresidente di circolo del 3 dicembre 2002 va annullata.

E. 4 Sia ancora brevemente accennato che anche la cifra 3 del decreto dovrebbe essere annullata, poichè, come è stato esposto, la determinazione delle condizioni d’incanto spetta agli eredi, che sulle stesse devono accordarsi. Sennonchè questo punto non è stato censurato, sicchè è da ritenere approvato.

3. In queste circostanze i costi della procedura di ricorso vanno a carico del Cantone dei Grigioni. La ricorrente, assistita da un avvocato, ha diritto ad una con- grua indennità a titolo di ripetibili.

E. 5 La Presidenza del Tribunale cantonale ordina : 1. Il ricorso è accolto e l’impugnata cifra 2 del dispositivo del decreto del Vice- presidente del Circolo di Mesocco del 3 dicembre 2002 è annullata. 2. I costi della procedura di ricorso, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 300.-- ed in quella di scrittura di fr. 75.--, quindi dell’importo totale di fr. 375.--, vanno a carico del Cantone dei Grigioni, che rifonde alla ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 500.--. 3. Comunicazione a: __________ Per la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun Rif.: Coira, 21 febbraio 2003 Comunicata per iscritto il: PZ 02 146 Ordinanza Presidenza del Tribunale cantonale Presidente Brunner, attuario Crameri. —————— Visto il ricorso di A. B., ricorrente, rappresentata dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, contro il decreto del Vicepresidente del Circolo di Mesocco del 3 dicembre 2002, in re della successione di fu G. e di fu A. Z.-N., concernente diritto ereditario (incanto), è risultato:

2 A. G. Z. e sua moglie A., nata N., sono deceduti a S., dove erano do- miciliati, il 7 maggio 1944 rispettivamente il 14 settembre 1971. Essi hanno lasciato quali eredi legittimi le figlie E. B.-Z. e C. Z.. C. Z. è morta a S. il 17 luglio 1995. Essa ha lasciato quale erede legittima la sorella E. B.-Z. ed ha istituito quale erede la nipote A. B.. E. B.-Z. è morta nel 1999. Essa ha la- sciato quali eredi legittimi le figlie A. B. e M. D. nonchè il figlio M. B.. B. Con istanza del 3 aprile 2001 A. B. ha chiesto al Vicepresidente del Circolo di Mesocco la divisione per vendita all’incanto pubblico ai sensi dell’art. 612 cpv. 3 CC delle particelle foglio RF no. 92, piano 2, e foglio RF no. 95, piano 2, nonchè della mezza particella foglio RF no. 96, piano 2, del Comune di S., delle comunioni ereditarie indivise di fu G. e di fu A. Z.-N.. Con decreto del 3 dicembre 2002 il giudice adito ha ordinato l’incanto pubblico per le due particelle e per la mezza particella summenzionate (cifra 1 del decreto). Il piede d’asta è stato fissato a fr. 5'000.-- (recte fr. 500.--) per la particella no. 92, a fr. 30'000.-- per la particella no. 95 e a fr. 65'000.-- per la mezza particella no. 96 (cifra 2). Inoltre sono state stabilite ulteriori condi- zioni quali aggiudicazione, modo di pagamento, spese, tasse e imposte, spese di circolo e rilancio (cifra 3). C. Con ricorso del 17 dicembre 2002 A. B. s’è aggravata all Presi- denza del Tribunale cantonale dei Grigioni. Ha chiesto che la cifra 2 del de- creto del Vicepresidente di circolo sia annullata. Ha censurato che un piede d’asta può esser stabilito unicamente se v’è un accordo tra gli eredi. Nel con- creto caso essi sarebbero in completo disaccordo e nessuno avrebbe chiesto la fissazione di un piede d’asta. Il Vicepresidente di circolo ha in sostanza proposto la reiezione del ricorso. G. D., per M. D., e M. B. non hanno inoltrato osservazioni. La Presidenza del Tribunale cantonale considera :

1. Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LICC decreti del presidente di circolo relativi a provvedimenti in materia di diritto ereditario (art. 9 cifre 1 - 15 LICC) possono esser impugnati entro 20 giorni con ricorso motivato dinanzi al Presidente del Tribunale

3 cantonale. Per la procedura di ricorso fanno inoltre stato le norme del Codice di procedura civile concernenti il ricorso per violazione di legge (art. 12 cpv. 3 LICC). Il ricorso inoltrato il 17 dicembre 2002 contro il decreto del Vicepresidente del Circolo di Mesocco del 3 dicembre 2002 è tempestivo e motivato. Esso è perciò ricevibile in ordine.

2. Nel concreto caso è pacifico che in mancanza di un accordo tra gli eredi relativo alla divisione dei fondi A. B. poteva chiedere la vendita all’incanto (art. 612 cpv. 3 CC). Agli eredi incombeva però il compito di mettersi d’accordo se l’incanto doveva essere pubblico o solo tra di loro. Manifestamente anche su questo punto essi non si sono accordati, sicchè ai sensi dell’art. 612 cvp. 3 CC in difetto di un accordo è l’autorità che deve decidere se l’incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. Il Vicepresidente di circolo ha di conseguenza a ragione disposto la vendita dei fondi all’asta pubblica conformemente all’art. 612 cpv. 3 CC. Per l’incanto pubblico fanno stato gli art. 229 segg. CO. Entro i loro limiti ai cantoni è però lasciata la possibilità di regolarizzare la procedura (art. 236 CO; Schaufelberger, in Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum ZGB, 1998, n. 14 all’art. 612 CC). Di questa facoltà il Cantone dei Grigioni ne ha fatto uso ed ha ema- nato gli art. 144 segg. LICC. Agli eredi spetta il compito di stabilire le condizioni d’incanto (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar zum ZGB, 2. Auflage 1964, n. 24 all’art. 612 CC). A tal riguardo l’art. 146 LICC non dispone altrimenti. Condizione d’incanto è reputata anche la fissazione di un’offerta minima, sicchè come tale essa sarebbe possibile. Tuttavia la determinazione di un’offerta minima dev’essere richie- sta dagli eredi in comune accordo. Per quanto si possa desumere dagli atti gli eredi non si sono però accordati su un'offerta minima per i fondi da realizzare ed essa non è stata richiesta. Ora, nè dalle disposizioni relative alla divisione dell’eredità, nè da quelle relative all’incanto pubblico (art. 229 segg. CO, art. 144 segg. LICC) si evince che in caso di mancata richiesta o di disaccordo tra gli eredi su questo punto un’offerta minima debba essere fissata dall’autorità competente. Incombe per con- tro agli eredi, che partecipano all’asta, di formulare le offerte, affinchè sia raggiunto il risultato da loro voluto (PTC 1988 no. 61, pag. 198). Ne viene che in difetto di una richiesta o di un accordo tra gli eredi relativo ad un’offerta minima, essa non poteva essere stabilita dal Vicepresidente di circolo. Il ricorso si rivela perciò fondato e dev’esser accolto. Di conseguenza l’impugnata cifra 2 del dispositivo del decreto del Vicepresidente di circolo del 3 dicembre 2002 va annullata.

4 Sia ancora brevemente accennato che anche la cifra 3 del decreto dovrebbe essere annullata, poichè, come è stato esposto, la determinazione delle condizioni d’incanto spetta agli eredi, che sulle stesse devono accordarsi. Sennonchè questo punto non è stato censurato, sicchè è da ritenere approvato.

3. In queste circostanze i costi della procedura di ricorso vanno a carico del Cantone dei Grigioni. La ricorrente, assistita da un avvocato, ha diritto ad una con- grua indennità a titolo di ripetibili.

5 La Presidenza del Tribunale cantonale ordina : 1. Il ricorso è accolto e l’impugnata cifra 2 del dispositivo del decreto del Vice- presidente del Circolo di Mesocco del 3 dicembre 2002 è annullata. 2. I costi della procedura di ricorso, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 300.-- ed in quella di scrittura di fr. 75.--, quindi dell’importo totale di fr. 375.--, vanno a carico del Cantone dei Grigioni, che rifonde alla ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 500.--. 3. Comunicazione a: __________ Per la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario