Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 % avrebbe pertanto dovuto conoscere le conseguenze di tale at- tività sul computo dell’indennità giornaliera. Tale dato di fatto do- veva però a maggior ragione essere a conoscenza degli organi AD e l’assicurata poteva in perfetta buona fede ritenere che fosse stato tenuto in debita considerazione nell’ambito dell’esame del diritto a prestazioni. Sulla domanda relativa alle indennità giorna- liere speciali del 22 aprile 2006, l’istante indicava chiaramente di essere occupata al 50 % in qualità di impiegata d’ufficio e di essere disoccupata in ragione del restante 50 %. Giustamente, l’ufficio convenuto era pertanto tenuto non solo a conoscere la realizza- zione di un guadagno intermedio, ma anche a tenerlo in consi- derazione nell’esame del diritto a prestazioni e successivamente nella redazione della decisione 26 aprile 2006. Non è infatti difen- dibile che alla petente venisse riconosciuto teoricamente un diritto a 90 indennità giornaliere quando doveva per l’autorità essere pa- lese la contraddizione intrinseca tra il numero di indennità rico- nosciute e la fissazione di un periodo di erogazione di soli quattro mesi.
d) La decisione amministrativa, intesa come un atto d’im- perio individuale che si rivolge al privato e che regola in modo obbligatorio e vincolante un rapporto giuridico concreto di diritto amministrativo (PTA 1991 no. 76), deve necessariamente tenere in giusta considerazione la concreta situazione dell’amministrata. Da
13/33 Verfahren PVG 2006 142 quest’ultima non si può infatti pretendere che interpreti una deci- sione ad essa rivolta in un senso fondamentalmente diverso da quello che il provvedimento sembra significare (in casu: diritto solo a 21–30 indennità giornaliere considerato il termine di quattro mesi). L’interpretazione della decisione fatta dall’istante è in que- ste circostanze del tutto comprensibile e corrisponde all’interpre- tazione che qualsiasi persona nella stessa situazione avrebbe pa- rimenti fatto. Per questo la vera portata del provvedimento poteva apparire alla ricorrente solo con la richiesta dei dati sul guadagno intermedio e dopo essere stata informata del computo di questo in riduzione del diritto alle indennità giornaliere. Avendo a quel punto reagito immediatamente, all’istante doveva essere con- cessa la proroga del termine d’opposizione e l’ufficio convenuto era tenuto a trattare materialmente la richiesta dell’assicurata. S 06 86 Sentenza del 30 novembre 2006
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13/33 Verfahren PVG 2006 139 Restituzione del termine di ricorso.
– Presupposti per la restituzione del termine giusta la LPGA (cons. 2).
– Una restituzione dei termini di ricorso può giustificarsi laddove una decisione poteva in buona fede essere ca- pita anche nel senso inteso dalla ricorrente (cons. 3a-c).
– Una decisione amministrativa deve prendere in consi- derazione la situazione concreta (cons. 3d). Wiederherstellung der Beschwerdefrist.
– Voraussetzungen für die Wiederherstellung gemäss ATSG (E.2).
– Die Wiederherstellung der Beschwerdefrist kann ge- rechtfertigt sein, wenn die Verfügung in guten Treuen auch im Sinne der Rekurentin hätte verstanden werden können (E. 3a-c).
– Eine Verfügung muss den konkreten Umständen Rech- nung tragen (E.3d). Considerandi:
2. a) Giusta l’art. 52 LPGA, le decisioni possono essere im- pugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Il termine legale non può essere prorogato (art. 39 cpv. 1 LPGA). Se però la richiedente o la sua rappresen- tante è stata impedita, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessata lo do- mandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l’atto omesso decorre dalla notifica della decisione (art. 41 LPGA). Accertato che l'assicurata non ha contestato in tempo utile la decisione formale emanata dall’ufficio convenuto, si tratta di esaminare se sono dati o meno i presupposti per una restitu- zione del termine di opposizione giusta l'art. 41 LPGA.
b) Secondo dottrina e giurisprudenza è necessario che la richiedente sia stata impedita senza sua colpa di agire entro il ter- mine e che nessun rimprovero possa esserle mosso per questo ri- tardo. Per «impedimento non colpevole» s’intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossi- bilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettiva- mente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rim- proverata una negligenza (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 33
13/33 Verfahren PVG 2006 140 417, marginale 4 all’art. 41; DAS 1998 AINF no. 10; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001). Anche prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inos- servato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre ap- plicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non conten- ziosa (DTF 123 V 106 cons. 2a e 114 V 125 cons. 3b; DLA 1996/1997 no. 13, cons. 2b e 1988 no. 17, cons. 3b; STFA C 366/99 del 18 gen- naio 2000). La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente o un errore sul computo dei termini dopo l’entrata in vigore di una nuova norma- tiva possano costituire un impedimento non colposo (DTF 119 II 8, cons. 2a, 112 V 255, cons. 2a; DAS 1998 AINF no. 10). Non costi- tuiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro o l'ignoranza del diritto (DLA 2002 no. 15, 2000 no. 6 e 1988 no. 17). La restituzione di un termine è poi pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurata, qualora ad esempio essa non ha rispettato un determinato termine a causa di infor- mazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STFA C 189/04 del 28 novembre 2005, cons. 4.1; DLA 2000 no. 6). Per il re- sto, la giurisprudenza sviluppatasi precedentemente sul tema trova validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (Ueli Kieser, op. cit., pag. 417).
3. a) Nell’evenienza si tratta di determinare se l’assicurata possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso, atteso come, secondo la giurisprudenza, un’eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una violazione del principio della buona fede. In termini di prove l’istante è riuscita a dimostrare di aver contattato l’ufficio conve- nuto per la prima volta in data 7 giugno 2006, motivo per cui non trovano conferma le pretese di controparte stando alle quali all’as- sicurata sarebbe stato consigliato di interporre ricorso ancora entro i termini d’impugnazione.
b) Giusta la decisione del 26 aprile 2006, «per la fase di pianificazione iniziale del suo progetto, le (alla ricorrente) ven- gono concesse 90 indennità giornaliere a partire dal 1. maggio 2006». Nelle osservazioni contenute nella decisione veniva preci- sato «90 indennità giornaliere dal 1. maggio 2006 al 1. settembre 2006». L’assicurata capiva la decisione intimatale nel senso di avere diritto al numero massimo (appunto 90) di indennità gior- naliere complete, come previsto all’art. 71a LADI. Il 7 giugno 2006 le veniva richiesto il conteggio del guadagno intermedio onde de-
13/33 Verfahren PVG 2006 141 falcare l’importo di questo per il mese di maggio dalle indennità giornaliere per lo stesso periodo. Due giorni dopo questa richiesta la ricorrente interveniva per chiedere un prolungamento del ter- mine per percepire indennità giornaliere, essendole apparsa chia- ra l’impossibilità di esaurire il diritto alle 90 indennità entro i quattro mesi previsti, dopo le decurtazioni operate e a seguito del guadagno intermedio. L’ufficio convenuto si oppone alla restitu- zione considerando che l’interessata avrebbe dovuto adire le vie legali già contro la decisione del 26 aprile 2006, nella quale veniva fin dall’inizio stabilita l’erogazione della prestazione per soli quattro mesi.
c) Per questo Giudice, alla luce delle concrete circostanze, la decisione del 26 aprile 2006 poteva essere in perfetta buona fede interpretata nel senso fatto dalla ricorrente. La decisione con- cedeva, in primo luogo, un diritto a 90 indennità giornaliere a par- tire dal 1. maggio 2006 e non recava alcuna indicazione concreta in merito a una possibile riduzione di questo diritto a seguito del computo delle indennità giornaliere con il guadagno intermedio. L’ufficio ritiene che l’assicurata sapendo di svolgere un lavoro al 50 % avrebbe pertanto dovuto conoscere le conseguenze di tale at- tività sul computo dell’indennità giornaliera. Tale dato di fatto do- veva però a maggior ragione essere a conoscenza degli organi AD e l’assicurata poteva in perfetta buona fede ritenere che fosse stato tenuto in debita considerazione nell’ambito dell’esame del diritto a prestazioni. Sulla domanda relativa alle indennità giorna- liere speciali del 22 aprile 2006, l’istante indicava chiaramente di essere occupata al 50 % in qualità di impiegata d’ufficio e di essere disoccupata in ragione del restante 50 %. Giustamente, l’ufficio convenuto era pertanto tenuto non solo a conoscere la realizza- zione di un guadagno intermedio, ma anche a tenerlo in consi- derazione nell’esame del diritto a prestazioni e successivamente nella redazione della decisione 26 aprile 2006. Non è infatti difen- dibile che alla petente venisse riconosciuto teoricamente un diritto a 90 indennità giornaliere quando doveva per l’autorità essere pa- lese la contraddizione intrinseca tra il numero di indennità rico- nosciute e la fissazione di un periodo di erogazione di soli quattro mesi.
d) La decisione amministrativa, intesa come un atto d’im- perio individuale che si rivolge al privato e che regola in modo obbligatorio e vincolante un rapporto giuridico concreto di diritto amministrativo (PTA 1991 no. 76), deve necessariamente tenere in giusta considerazione la concreta situazione dell’amministrata. Da
13/33 Verfahren PVG 2006 142 quest’ultima non si può infatti pretendere che interpreti una deci- sione ad essa rivolta in un senso fondamentalmente diverso da quello che il provvedimento sembra significare (in casu: diritto solo a 21–30 indennità giornaliere considerato il termine di quattro mesi). L’interpretazione della decisione fatta dall’istante è in que- ste circostanze del tutto comprensibile e corrisponde all’interpre- tazione che qualsiasi persona nella stessa situazione avrebbe pa- rimenti fatto. Per questo la vera portata del provvedimento poteva apparire alla ricorrente solo con la richiesta dei dati sul guadagno intermedio e dopo essere stata informata del computo di questo in riduzione del diritto alle indennità giornaliere. Avendo a quel punto reagito immediatamente, all’istante doveva essere con- cessa la proroga del termine d’opposizione e l’ufficio convenuto era tenuto a trattare materialmente la richiesta dell’assicurata. S 06 86 Sentenza del 30 novembre 2006