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POG 2025 4

Betreibungs- und Konkursamt der Region Plessur

Graubünden · 2025-12-31 · Italiano GR
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 procedurali e, di norma, comporta l'annullamento della decisione adottata con la par- tecipazione di un membro dell'autorità obbligato alla ricusazione; nei casi particolar- mente gravi, la violazione delle norme sulla ricusazione può addirittura comportare la nullità della decisione (cfr. DTF 136 II 384 consid. 4.1). Di regola, gli atti amministrativi non sono nulli, ma sono soltanto impugnabili e sono considerati validi se non vengono impugnati. Secondo la giurisprudenza, una decisione è nulla quando il vizio è partico- larmente grave, nonché evidentemente o perlomeno facilmente riconoscibile (cosid- detta "Evidenztheorie"). L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in peri- colo in modo serio la sicurezza del diritto. I requisiti per la nullità, secondo la teoria dell'evidenza, devono essere adempiuti cumulativamente (sentenza del Tribunale fe- derale 8C_7/2020 del 3 novembre 2020 consid. 6.2.3.2 e 6.2.3.6). D'altra parte, la nullità deve essere sempre ritenuta quando l'intreccio personale supera chiaramente il limite tollerabile (cfr. DTF 136 II 383 consid. 4.5).

E. 2.3 Il Cantone dei Grigioni regola l'obbligo di ricusazione per i membri delle autorità comunali, innanzitutto, nell'art. 33 cpv. 1 LCom, secondo cui i membri devono ricusarsi nella trattazione di una pratica, se essi stessi oppure una persona che si trova con essi in stato di esclusione ai sensi dell'art. 32 LCom ha un interesse personale diretto. Nell'art. 32 cpv. 1 LCom sono elencati i seguenti stati di esclusione: parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi e persone che vivono in un'unione dome- stica registrata o in una convivenza di fatto. Il cpv. 3 di detto disposto prevede che lo statuto comunale può anche prevedere ulteriori motivi di esclusione. Ciò di cui il Co- mune convenuto ha fatto uso nello Statuto comunale B._____ (SC), prevedendo motivi di esclusione per figli, fratelli e sorelle, zii e nipoti, cognati, suoceri, generi e nuore, coniugi e persone che vivono in unione domestica registrata o in una convivenza di fatto (art. n.5._____) e un rispettivo obbligo inderogabile di ricusa (art. n.6._____). In ambito giudiziario, secondo l'art. 33 cpv. 3 LCom, la ricusazione è regolata dalle dispo- sizioni della legge sulla giustizia amministrativa, i cui principi generali della procedura, nonché le disposizioni sulla spiegazione, la rettifica, la revisione e l'esecuzione vanno applicati anche alle procedure amministrative dinanzi ad autorità regionali e comunali (art. 2 LGA). Considerato però che nel caso in oggetto non siamo in ambito giudiziario, in quanto il Comune convenuto ha deciso in veste di autorità edilizia comunale ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 LPTC e dell'art. n.7._____ della Legge edilizia del Comune di B._____, l'art. 6a cpv. 1 LGA, quantomeno prima facie, non sembra trovare diretta- mente applicazione. Tuttavia, poiché tale circostanza, come verrà esposto qui di se- guito, nulla muterebbe all'esito del presente procedimento, questo Tribunale non ri- tiene di doversi chinare ulteriormente su questo quesito.

E. 2.4 Nel caso in esame, rilevato che il ricorrente era coniugato con la sorella dell'attuale presidente comunale, nonostante lo scioglimento del matrimonio, riman-

POG 2025

E. 3 gono cognati e, dunque, affini (cfr. art. 21 cpv. 2 CC). Considerato che i motivi di ricu- sazione relativi al legame di affinità continuano a sussistere anche dopo lo sciogli- mento del matrimonio o dell'unione domestica registrata, l'attuale presidente comunale rientra nel campo d'applicazione dell'art. n.5._____ SC e, dunque, anche dell'art. n.6._____ SC. Tale legame crea infatti un immanente interesse, sia favorevole che sfavorevole, all'esito del procedimento nei confronti di una persona affine. L'affinità costituisce quindi un motivo di ricusazione evidente e obbligatorio. Ne consegue che l'attuale presidente comunale era, è e sarà anche in futuro obbligato a ricusarsi d'ufficio in tutti i procedimenti concernenti il ricorrente. In questo contesto, non è rilevante se la richiesta di ricusa sia stata presentata tardivamente o meno da parte del ricorrente, in quanto il legame di parentela o di affinità costituisce un motivo obbligatorio di ricusa- zione e comporta inevitabilmente l'obbligo di ricusarsi, senza che sia necessaria una rispettiva richiesta da parte della persona interessata (cfr. KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öf- fentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. 554; BREITENMOSER/WEYENETH, Praxiskom- mentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ed. 2023, art. 10 n. 58). Ciò significa che il membro dell'autorità deve ricusarsi d'ufficio, anche se la persona interessata rinuncia a far valere tale diritto (cfr. BREITENMOSER/WEYENETH, op.cit., art. 10 n. 104). Ciò posto, avendo firmato la decisione e, per conseguenza, partecipato alla rispettiva emissione, il presidente comunale ha violato le norme relative alla ricusazione. Allo stesso risultato si giunge altresì volendo ammettere l'applicazione dell'art. 6a cpv. 1 LGA (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 16 40 del 30 maggio 2017 consid. 2d). Ne consegue che alle allegazioni di parte convenuta, essendo queste in- fondate, non può essere dato seguito. VR3 24 56 Sentenza del 2 aprile 2025

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POG 2025 1 Verfahren Procedura Procedura 4 Motivo di ricusazione per affinità in linea collaterale secondo il diritto co- munale. Obbligo di ricusa d’ufficio di un membro dell’autorità comunale. Qualora il diritto comunale, oltre al motivo di esclusione e di ricusazione per affinità in linea retta, preveda un motivo anche per l’affinità in linea collate- rale, il membro dell’autorità che si trova in tale rapporto di affinità con una parte interessata è tenuto a ricusarsi (consid. 2.3). Qualora il legame di affinità poggi le basi su un matrimonio successiva- mente sciolto, il motivo di ricusazione permane; il membro dell’autorità co- munale è pertanto tenuto a ricusarsi d’ufficio, anche se la persona interes- sata non presenta (tempestivamente) o rinuncia a presentare una rispettiva domanda di ricusazione (consid. 2.4). Ausstandsgrund der Schwägerschaft in seitlicher Linie nach kommuna- lem Recht. Ausstandspflicht eines Behördenmitglieds von Amtes wegen. Sieht das Gemeinderecht nebst dem Ausschluss- und Ausstandsgrund der Schwägerschaft in gerader Linie einen solchen für die Schwägerschaft in seitlicher Linie vor, muss ein Behördenmitglied, das in seitlicher Linie mit einer betroffenen Person verschwägert ist, in den Ausstand treten (E.2.3). Der Ausstandsgrund bleibt auch nach der Scheidung der Ehe, die die Schwägerschaft begründet hat, bestehen; das Behördenmitglied hat von Amtes wegen in den Ausstand zu treten, unabhängig davon, ob die betrof- fene Person kein (fristgerechtes) Ausstandsbegehren gestellt oder auf ein solches verzichtet hat (E.2.4). Considerando in diritto: 2.2. Il diritto delle persone interessate al rispetto delle norme sull'obbligo di ricusazione è di natura formale. Ciò significa che una decisione adottata in violazione delle disposizioni sulla ricusazione deve essere annullata anche se materialmente non presenta errori sostanziali (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_178/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2.7, 1C_325/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.5 con rinvii). Tut- tavia, la giurisprudenza ammette una sanatoria e, nell'interesse dell'efficienza proce- durale, eccezionalmente rinuncia all'annullamento quando la violazione dell'obbligo di ricusazione non è grave nel procedimento amministrativo e si può escludere pratica- mente ogni influenza sul contenuto della decisione (sentenza del Tribunale federale 2C_178/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2.7 con rinvii). La mancata osservanza dell'obbligo di ricusa, però, di regola, costituisce una grave violazione delle disposizioni

POG 2025 2 procedurali e, di norma, comporta l'annullamento della decisione adottata con la par- tecipazione di un membro dell'autorità obbligato alla ricusazione; nei casi particolar- mente gravi, la violazione delle norme sulla ricusazione può addirittura comportare la nullità della decisione (cfr. DTF 136 II 384 consid. 4.1). Di regola, gli atti amministrativi non sono nulli, ma sono soltanto impugnabili e sono considerati validi se non vengono impugnati. Secondo la giurisprudenza, una decisione è nulla quando il vizio è partico- larmente grave, nonché evidentemente o perlomeno facilmente riconoscibile (cosid- detta "Evidenztheorie"). L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in peri- colo in modo serio la sicurezza del diritto. I requisiti per la nullità, secondo la teoria dell'evidenza, devono essere adempiuti cumulativamente (sentenza del Tribunale fe- derale 8C_7/2020 del 3 novembre 2020 consid. 6.2.3.2 e 6.2.3.6). D'altra parte, la nullità deve essere sempre ritenuta quando l'intreccio personale supera chiaramente il limite tollerabile (cfr. DTF 136 II 383 consid. 4.5). 2.3. Il Cantone dei Grigioni regola l'obbligo di ricusazione per i membri delle autorità comunali, innanzitutto, nell'art. 33 cpv. 1 LCom, secondo cui i membri devono ricusarsi nella trattazione di una pratica, se essi stessi oppure una persona che si trova con essi in stato di esclusione ai sensi dell'art. 32 LCom ha un interesse personale diretto. Nell'art. 32 cpv. 1 LCom sono elencati i seguenti stati di esclusione: parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi e persone che vivono in un'unione dome- stica registrata o in una convivenza di fatto. Il cpv. 3 di detto disposto prevede che lo statuto comunale può anche prevedere ulteriori motivi di esclusione. Ciò di cui il Co- mune convenuto ha fatto uso nello Statuto comunale B._____ (SC), prevedendo motivi di esclusione per figli, fratelli e sorelle, zii e nipoti, cognati, suoceri, generi e nuore, coniugi e persone che vivono in unione domestica registrata o in una convivenza di fatto (art. n.5._____) e un rispettivo obbligo inderogabile di ricusa (art. n.6._____). In ambito giudiziario, secondo l'art. 33 cpv. 3 LCom, la ricusazione è regolata dalle dispo- sizioni della legge sulla giustizia amministrativa, i cui principi generali della procedura, nonché le disposizioni sulla spiegazione, la rettifica, la revisione e l'esecuzione vanno applicati anche alle procedure amministrative dinanzi ad autorità regionali e comunali (art. 2 LGA). Considerato però che nel caso in oggetto non siamo in ambito giudiziario, in quanto il Comune convenuto ha deciso in veste di autorità edilizia comunale ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 LPTC e dell'art. n.7._____ della Legge edilizia del Comune di B._____, l'art. 6a cpv. 1 LGA, quantomeno prima facie, non sembra trovare diretta- mente applicazione. Tuttavia, poiché tale circostanza, come verrà esposto qui di se- guito, nulla muterebbe all'esito del presente procedimento, questo Tribunale non ri- tiene di doversi chinare ulteriormente su questo quesito. 2.4. Nel caso in esame, rilevato che il ricorrente era coniugato con la sorella dell'attuale presidente comunale, nonostante lo scioglimento del matrimonio, riman-

POG 2025 3 gono cognati e, dunque, affini (cfr. art. 21 cpv. 2 CC). Considerato che i motivi di ricu- sazione relativi al legame di affinità continuano a sussistere anche dopo lo sciogli- mento del matrimonio o dell'unione domestica registrata, l'attuale presidente comunale rientra nel campo d'applicazione dell'art. n.5._____ SC e, dunque, anche dell'art. n.6._____ SC. Tale legame crea infatti un immanente interesse, sia favorevole che sfavorevole, all'esito del procedimento nei confronti di una persona affine. L'affinità costituisce quindi un motivo di ricusazione evidente e obbligatorio. Ne consegue che l'attuale presidente comunale era, è e sarà anche in futuro obbligato a ricusarsi d'ufficio in tutti i procedimenti concernenti il ricorrente. In questo contesto, non è rilevante se la richiesta di ricusa sia stata presentata tardivamente o meno da parte del ricorrente, in quanto il legame di parentela o di affinità costituisce un motivo obbligatorio di ricusa- zione e comporta inevitabilmente l'obbligo di ricusarsi, senza che sia necessaria una rispettiva richiesta da parte della persona interessata (cfr. KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öf- fentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. 554; BREITENMOSER/WEYENETH, Praxiskom- mentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ed. 2023, art. 10 n. 58). Ciò significa che il membro dell'autorità deve ricusarsi d'ufficio, anche se la persona interessata rinuncia a far valere tale diritto (cfr. BREITENMOSER/WEYENETH, op.cit., art. 10 n. 104). Ciò posto, avendo firmato la decisione e, per conseguenza, partecipato alla rispettiva emissione, il presidente comunale ha violato le norme relative alla ricusazione. Allo stesso risultato si giunge altresì volendo ammettere l'applicazione dell'art. 6a cpv. 1 LGA (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 16 40 del 30 maggio 2017 consid. 2d). Ne consegue che alle allegazioni di parte convenuta, essendo queste in- fondate, non può essere dato seguito. VR3 24 56 Sentenza del 2 aprile 2025