riconoscimento di concordati e di analoghi procedimenti stranieri
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 novembre 2022, è senz’altro tempestivo. 1.4. Salvo disposizioni contrarie degli artt. 166 segg. LDIP, la procedura di rico- noscimento di un fallimento o di un concordato estero è disciplinata dagli artt. 335- 346 CPC, applicabile è inoltre l'art. 255 lett. a CPC, secondo cui il giudice accerta i fatti d'ufficio (art. 335 cpv. 3 CPC; Paul Volken/Rodrigo Rodriguez, in: Müller- Chen/Widmer Lüchinger [edit.], Zürcher Kommentar zum IPRG, vol. II, 3a ed., Zu- rigo 2018, n. 6 ad art. 167 LDIP e rinvii). 2.1. La reclamante fa sostanzialmente valere che il giudice di prime cure non si sarebbe potuto limitare al mero riconoscimento del decreto di omologa italiano, infatti essendo nell'accordo di composizione della crisi previsti anche interventi esecutivi in merito ai beni in Svizzera del resistente, il giudice di prime cure avreb- be dovuto nominare un commissario con il compito di sorvegliare le azioni del re- clamante in merito a tali beni (act. A.1 n. 34). A mente della reclamante, sulla base
4 / 8 della formulazione del concordato – che prevede per il suo credito la possibilità di un minore o maggiore importo – questo non potrebbe che essere interpretato nel senso che, nel caso in cui non dovesse venire effettuato il previsto pagamento entro il 31 dicembre 2023 si giungerebbe alla realizzazione, tramite vendita all'in- canto, dei beni in Svizzera. Il concordato prevedrebbe quindi interventi esecutivi in merito ai beni situati in Svizzera, pertanto il giudice di prime cure non si sarebbe potuto limitare a un mero riconoscimento dovendo piuttosto nominare un commis- sario (act. A.1 n. 36 seg.; act. A.3 n. 62 segg. e n. 76 segg.). Senza la nomina di un commissario il debitore tornerebbe a disporre liberamente dei propri beni e po- trebbe nel frattempo gravali o alienarli e la reclamante perderebbe quindi la pro- pria posizione di garanzia (act. A.3 n. 18 e n. 46 segg.). 2.2. Il resistente fa dal canto suo valere che l'accordo prevedrebbe il pagamento alla reclamante di EUR 303'241.00 entro il 31 dicembre 2023 e a garanzia di tale pagamento vi sarebbe l'apporto di liquidità da parte di un terzo assuntore-garante, G._____. Tale società garantirebbe quindi l'adempimento del credito alla recla- mante. L'accordo non prevedrebbe pertanto che il credito della reclamante venga garantito mediante vendita all'asta dell'immobile di D._____. Il resistente indica poi che nell'improbabile ipotesi in cui la somma non dovesse venire pagata alla recla- mante l'immobile di D._____ potrebbe comunque essere veduto all'asta dall'orga- no responsabile della procedura e parte della somma ricavata andrebbe a coper- tura del credito della reclamante. A mente del resistente allo stato attuale non sus- sisterebbe alcuna menomazione della garanzia del credito della reclamante (act. A.2 n. 6.1, n 11.1 e n. 12.1; act. A.4 n. 3.1 e n. 12). Il Tribunale regionale non avrebbe poi applicato incorrettamente il diritto non nominando un commissario, lo avrebbe piuttosto reputato superfluo essendovi già F._____, nominato dal Tribu- nale della Spezia quale professionista facente funzioni di organismo di composi- zione della crisi, che vigila sulla procedura (act. A.2 n. 6.2, n. 11.1 e n. 12.2; act. A.4 n. 4). 2.3. Giusta l'art. 170 cpv. 1 LDIP, salvo che la LDIP disponga altrimenti, il rico- noscimento del decreto straniero di fallimento comporta, per i beni del debitore situati in Svizzera, le conseguenze giuridiche del fallimento previste dal diritto svizzero. Tale norma è applicabile anche in ambito concordatario, in virtù del rinvio di cui all'art. 175 LDIP. Con il riconoscimento di un concordato estero omologato cessano quindi gli effetti della moratoria (art. 308 cpv. 2 LEF in unione all'art. 170 cpv. 1 LDIP). Il debitore torna pertanto a poter disporre liberamente dei propri be- ni, salvo nel caso in cui il concordato preveda la liquidazione dei suoi beni (Lukas
5 / 8 Bopp, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [edit.], Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4a ed., Basilea 2020, n. 38 ad art. 175 LDIP). 2.4. Qualora l’esecuzione di un concordato estero non richiede alcun intervento di diritto esecutivo sui beni del debitore situati in Svizzera, non tende quindi alla liquidazione degli attivi ma piuttosto alla riduzione dei debiti, essa non richiede la designazione di un liquidatore. Una semplice decisione di riconoscimento è in tal caso sufficiente. Se invece i beni situati in Svizzera devono essere realizzati o tra- sferiti a terzi sulla base del concordato estero, si applicano, per il rinvio di cui all'- art. 170 LDIP, le disposizioni sul concordato di cui agli artt. 317 segg. LEF. Di con- seguenza, è necessario nominare un liquidatore per i beni situati in Svizzera, che li realizzi o li trasferisca a terzi, distribuisca il ricavato ai creditori privilegiati ai sen- si dell'art. 172 cpv. 1 lett. b LDIP e trasferisca l'eccedenza alla massa creditoria (Bopp, op. cit., n. 42 ad art. 175 LDIP e riferimenti ivi citati; Braconi, op. cit., n. 30 ad art. 175 LDIP). 2.5. In concreto l'accordo di composizione della crisi prevede l'apporto di liquidi- tà da parte di un terzo assuntore, G._____, e il pagamento degli importi indicati nell'accordo entro il 31 dicembre 2023 (act. B.5; act. B.6 pag. 14 e 18 segg.). Con- trariamente a quanto sostiene la reclamante non risulta che l'accordo preveda la liquidazione dei beni del debitore, e che tocchi quindi i beni situati in Svizzera del resistente. Il solo fatto che per il suo credito sia indicato "fino a capienza per Euro 303'241,00 (od altro minore o maggiore importo che risulterà al momento in cui sarà eseguito il pagamento)", non è sufficiente per ammettere che effettivamente secondo l'accordo, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il suo credito verrebbe coperto dalla realizzazione degli immobili di D._____. La tesi del- la reclamante non trova infatti alcun riscontro negli atti. La tabella a cui allude – la quale sarebbe, a suo avviso, alla base del calcolo del suo credito (cfr. act. A.1
n. 36) – è una proiezione di quella che sarebbe stata la possibilità liquidatoria, esposta per indicare il vantaggio dell'accordo rispetto alla liquidazione (act. B.6 pag. 21). La stessa attestazione definitiva dell'organo di composizione della crisi sulla definitiva proposta di accordo indica che "Dall'esame della proiezione che precede si conferma come sia agevole comprendere che l'ipotetico realizzo di una liquidazione dei beni dei proponenti non consentirebbe né il pagamento al 100% dei creditori prededuttivi, né degli imprevisti, né dei creditori ex art. 2751 bis c.c. n.2, né tantomeno l'1% agli altri creditori, così come proposta e, pertanto l'accor- do proposto dai B._____ e C._____ ai loro creditori appare conveniente ri- spetto alla alternativa liquidatoria" (act. B.5 pag. 12). Non emerge invece da alcuna parte nell'accordo che, in caso di mancato rispetto del termine da parte del
6 / 8 terzo assuntore, si giungerebbe alla liquidazione dei beni situati in Svizzera del resistente e che parte dell'importo ricavato sarebbe destinato alla qui reclamante. A ciò nulla cambiano le dichiarazioni – contraddittorie – del resistente, il quale di- chiara dapprima che nell'accordo non sarebbe prevista la realizzazione degli im- mobili di D._____, salvo poi indicare che in caso di mancato pagamento l'organo responsabile della procedura potrebbe procedere alla vendita all'asta dell'immobi- le. Dalla documentazione agli atti, in particolare dalla memoria di modifica della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, risulta piut- tosto – come peraltro evidenziato pure dal resistente (act. A.4 n. 3.1) – che "La proposta offerta ai creditori verrà garantita dall'iscrizione di un'ipoteca su tutte le proprietà della G._____ o dall'iscrizione delle medesime all'interno di apposito fondo destinato ex art. 2645 ter cod. civ., il tutto a semplice richiesta della Proce- dura, a cura e spese dei Proponenti" (act. B.6 pag. 20). La reclamante stessa, riassumendo il contenuto del concordato, ha indicato che i crediti di cui al concor- dato vengono garantiti dalla G._____ e che a tal fine gli immobili in Italia della so- cietà sono stati gravati da pegno (act. A.1 n. 30). Sulla base della documentazione agli atti è quindi da ritenere che il concordato non prevede alcun intervento esecutivo in merito ai beni situati in Svizzera del re- sistente. Alla luce di ciò e in virtù di quanto illustrato nel considerando precedente, non può quindi essere ritenuto che il giudice di prime cure abbia agito erronea- mente, limitandosi al mero riconoscimento in Svizzera del concordato italiano, senza la nomina di un commissario. 3. Di conseguenza, tenuto conto di tutto quanto esposto in precedenza, il re- clamo è da respingere e la decisione impugnata da confermare. 4. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in CHF 2'000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 10 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) ed è posta a carico della reclamante in quanto integralmente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). 5. Il Tribunale cantonale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Il resistente ha protestato le ripetibili, senza presentare tuttavia una nota d'onorario. Il Tribunale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA). L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella presente fattispecie, il Tribunale cantonale applica per prassi la tariffa oraria mediana di
7 / 8 CHF 240.00 con un supplemento spese forfettario del 3% (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 consid. 2.c con rinvii). In concreto, considerando il dispendio causato in questa sede al resistente, si ritiene adeguato riconoscere un dispendio orario di 6 ore. Al resistente va quindi riconosciuto un importo di complessivi CHF 1'483.20 (spese incluse) a titolo di ripetibili. Essendo il resistente domiciliato all'estero non va invece inclusa l'IVA (cfr. art. 8 in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 2 lett. a LIVA [RS 641.20]). La reclamante è quindi tenuta a corri- spondere il predetto importo al resistente.
8 / 8 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. Di conseguenza la decisione del giudice unico del Tribunale regionale Maloja del 18 novembre 2023 è confermata. 2. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 è posta a carico della A._____. 3. La A._____ è tenuta a versare a B._____ CHF 1'483.20 (spese incluse) a titolo di ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione dell'11 gennaio 2024 N. d'incarto KSK 22 55 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Moses, presidente Bergamin e Cavegn Rossi, attuaria Parti A._____ reclamante patrocinata dall'avv. Mauro Lardi Reichsgasse 65, 7000 Coira contro B._____ resistente patrocinato dall'avv. Fabrizio Visinoni Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz Oggetto riconoscimento di concordati e di analoghi procedimenti stranieri Atto impugnato decisione Tribunale regionale Maloja del 18.11.2022, comunicata il 23.11.2022 (no. d'incarto 135-2022-239). Comunicazione 12 gennaio 2024
2 / 8 Ritenuto in fatto: A. Con istanza del 20 giugno 2022 B._____ ha chiesto al Tribunale regionale Maloja il riconoscimento in Svizzera del decreto di omologa del Tribunale ordinario della Spezia (I), riguardante l'accordo di composizione della crisi fra C._____, B._____ e la massa creditoria. B. Con decisione senza motivazione scritta del 22 giugno 2022 il giudice unico del Tribunale regionale ha riconosciuto il menzionato decreto in Svizzera. Di con- seguenza l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja ha annullato le esecuzioni pendenti nei confronti di B._____, in particolare l'incanto degli immobili di D._____ sui quali la A._____ aveva ottenuto un sequestro. A fronte di ciò la A._____, facendo valere un interesse legittimo in merito al riconoscimento, ha ri- chiesto la motivazione scritta della decisione del 22 giugno 2022. C. A seguito dello scambio di scritti tra B._____ e la A._____, con decisione del 18 novembre 2022, comunicata il 23 novembre 2022, il giudice unico del Tri- bunale regionale ha emanato la decisione motivata. D. Avverso tale decisione, in data 5 dicembre 2022, la A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale cantonale chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del decreto di omologa del Tribunale ordinario della Spezia a condizione che E._____, _____ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja, o eventualmente F._____, venga nominato quale commissario per garantire la corretta esecuzione del con- cordato alla base del decreto di omologa del Tribunale della Spezia. La reclaman- te ha quindi postulato la nomina di E._____, rispettivamente F._____, quale com- missario, chiedendo inoltre che il Registro fondiario della Regione Maloja, così come l'Ufficio di esecuzioni e fallimenti ne vengano informati, tramite notifica della decisione. In via subordinata ha postulato l'annullamento della decisione impugna- ta e il rinvio degli atti alla prima istanza per nuova decisione. La reclamante ha inoltre richiesto la concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Il tutto con pro- testa di tasse, spese e ripetibili a carico della controparte. E. Con decreto del 7 dicembre 2022 al reclamo è stato provvisoriamente con- cesso l'effetto sospensivo. F. Con risposta del 19 dicembre 2022 B._____ (in seguito: resistente) ha po- stulato la reiezione del reclamo. In via subordinata ha postulato il parziale acco- glimento, nel senso che venga preso atto che F._____ è stato nominato dal Tribu- nale di La Spezia quale professionista facente funzione di organismo di composi-
3 / 8 zioni della crisi (OCC) e che l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja, così come il Registro fondiario ne vengano informati. Ha inoltre chiesto che l'effet- to sospensivo venga negato, protestando spese e ripetibili a carico della recla- mante. G. Con replica del 26 gennaio 2023 e duplica del 7 febbraio 2023 le parti si sono riconfermate nelle proprie richieste di causa. Considerando in diritto: 1.1. Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto stra- niero di fallimento e, per analogia (art. 175 LDIP [RS 291]), di una decisione di omologazione di concordato o di procedimenti analoghi sono regolati dagli artt. 166 segg. LDIP, fatti salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP), inesistenti nelle relazioni tra la Svizzera e l'Italia. 1.2. La decisione impugnata – emanata in materia di riconoscimento di una de- cisione estera parificabile a una decisione svizzera di omologa di un concordato – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a e 335 cpv. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) al Tribunale cantonale dei Grigioni (art. 7 cpv. 1 LACPC). 1.3. Pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Il reclamo presentato in data 5 dicembre 2022 contro la decisione pubblica- ta sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio il 25 novembre 2022, è senz’altro tempestivo. 1.4. Salvo disposizioni contrarie degli artt. 166 segg. LDIP, la procedura di rico- noscimento di un fallimento o di un concordato estero è disciplinata dagli artt. 335- 346 CPC, applicabile è inoltre l'art. 255 lett. a CPC, secondo cui il giudice accerta i fatti d'ufficio (art. 335 cpv. 3 CPC; Paul Volken/Rodrigo Rodriguez, in: Müller- Chen/Widmer Lüchinger [edit.], Zürcher Kommentar zum IPRG, vol. II, 3a ed., Zu- rigo 2018, n. 6 ad art. 167 LDIP e rinvii). 2.1. La reclamante fa sostanzialmente valere che il giudice di prime cure non si sarebbe potuto limitare al mero riconoscimento del decreto di omologa italiano, infatti essendo nell'accordo di composizione della crisi previsti anche interventi esecutivi in merito ai beni in Svizzera del resistente, il giudice di prime cure avreb- be dovuto nominare un commissario con il compito di sorvegliare le azioni del re- clamante in merito a tali beni (act. A.1 n. 34). A mente della reclamante, sulla base
4 / 8 della formulazione del concordato – che prevede per il suo credito la possibilità di un minore o maggiore importo – questo non potrebbe che essere interpretato nel senso che, nel caso in cui non dovesse venire effettuato il previsto pagamento entro il 31 dicembre 2023 si giungerebbe alla realizzazione, tramite vendita all'in- canto, dei beni in Svizzera. Il concordato prevedrebbe quindi interventi esecutivi in merito ai beni situati in Svizzera, pertanto il giudice di prime cure non si sarebbe potuto limitare a un mero riconoscimento dovendo piuttosto nominare un commis- sario (act. A.1 n. 36 seg.; act. A.3 n. 62 segg. e n. 76 segg.). Senza la nomina di un commissario il debitore tornerebbe a disporre liberamente dei propri beni e po- trebbe nel frattempo gravali o alienarli e la reclamante perderebbe quindi la pro- pria posizione di garanzia (act. A.3 n. 18 e n. 46 segg.). 2.2. Il resistente fa dal canto suo valere che l'accordo prevedrebbe il pagamento alla reclamante di EUR 303'241.00 entro il 31 dicembre 2023 e a garanzia di tale pagamento vi sarebbe l'apporto di liquidità da parte di un terzo assuntore-garante, G._____. Tale società garantirebbe quindi l'adempimento del credito alla recla- mante. L'accordo non prevedrebbe pertanto che il credito della reclamante venga garantito mediante vendita all'asta dell'immobile di D._____. Il resistente indica poi che nell'improbabile ipotesi in cui la somma non dovesse venire pagata alla recla- mante l'immobile di D._____ potrebbe comunque essere veduto all'asta dall'orga- no responsabile della procedura e parte della somma ricavata andrebbe a coper- tura del credito della reclamante. A mente del resistente allo stato attuale non sus- sisterebbe alcuna menomazione della garanzia del credito della reclamante (act. A.2 n. 6.1, n 11.1 e n. 12.1; act. A.4 n. 3.1 e n. 12). Il Tribunale regionale non avrebbe poi applicato incorrettamente il diritto non nominando un commissario, lo avrebbe piuttosto reputato superfluo essendovi già F._____, nominato dal Tribu- nale della Spezia quale professionista facente funzioni di organismo di composi- zione della crisi, che vigila sulla procedura (act. A.2 n. 6.2, n. 11.1 e n. 12.2; act. A.4 n. 4). 2.3. Giusta l'art. 170 cpv. 1 LDIP, salvo che la LDIP disponga altrimenti, il rico- noscimento del decreto straniero di fallimento comporta, per i beni del debitore situati in Svizzera, le conseguenze giuridiche del fallimento previste dal diritto svizzero. Tale norma è applicabile anche in ambito concordatario, in virtù del rinvio di cui all'art. 175 LDIP. Con il riconoscimento di un concordato estero omologato cessano quindi gli effetti della moratoria (art. 308 cpv. 2 LEF in unione all'art. 170 cpv. 1 LDIP). Il debitore torna pertanto a poter disporre liberamente dei propri be- ni, salvo nel caso in cui il concordato preveda la liquidazione dei suoi beni (Lukas
5 / 8 Bopp, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [edit.], Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4a ed., Basilea 2020, n. 38 ad art. 175 LDIP). 2.4. Qualora l’esecuzione di un concordato estero non richiede alcun intervento di diritto esecutivo sui beni del debitore situati in Svizzera, non tende quindi alla liquidazione degli attivi ma piuttosto alla riduzione dei debiti, essa non richiede la designazione di un liquidatore. Una semplice decisione di riconoscimento è in tal caso sufficiente. Se invece i beni situati in Svizzera devono essere realizzati o tra- sferiti a terzi sulla base del concordato estero, si applicano, per il rinvio di cui all'- art. 170 LDIP, le disposizioni sul concordato di cui agli artt. 317 segg. LEF. Di con- seguenza, è necessario nominare un liquidatore per i beni situati in Svizzera, che li realizzi o li trasferisca a terzi, distribuisca il ricavato ai creditori privilegiati ai sen- si dell'art. 172 cpv. 1 lett. b LDIP e trasferisca l'eccedenza alla massa creditoria (Bopp, op. cit., n. 42 ad art. 175 LDIP e riferimenti ivi citati; Braconi, op. cit., n. 30 ad art. 175 LDIP). 2.5. In concreto l'accordo di composizione della crisi prevede l'apporto di liquidi- tà da parte di un terzo assuntore, G._____, e il pagamento degli importi indicati nell'accordo entro il 31 dicembre 2023 (act. B.5; act. B.6 pag. 14 e 18 segg.). Con- trariamente a quanto sostiene la reclamante non risulta che l'accordo preveda la liquidazione dei beni del debitore, e che tocchi quindi i beni situati in Svizzera del resistente. Il solo fatto che per il suo credito sia indicato "fino a capienza per Euro 303'241,00 (od altro minore o maggiore importo che risulterà al momento in cui sarà eseguito il pagamento)", non è sufficiente per ammettere che effettivamente secondo l'accordo, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il suo credito verrebbe coperto dalla realizzazione degli immobili di D._____. La tesi del- la reclamante non trova infatti alcun riscontro negli atti. La tabella a cui allude – la quale sarebbe, a suo avviso, alla base del calcolo del suo credito (cfr. act. A.1
n. 36) – è una proiezione di quella che sarebbe stata la possibilità liquidatoria, esposta per indicare il vantaggio dell'accordo rispetto alla liquidazione (act. B.6 pag. 21). La stessa attestazione definitiva dell'organo di composizione della crisi sulla definitiva proposta di accordo indica che "Dall'esame della proiezione che precede si conferma come sia agevole comprendere che l'ipotetico realizzo di una liquidazione dei beni dei proponenti non consentirebbe né il pagamento al 100% dei creditori prededuttivi, né degli imprevisti, né dei creditori ex art. 2751 bis c.c. n.2, né tantomeno l'1% agli altri creditori, così come proposta e, pertanto l'accor- do proposto dai B._____ e C._____ ai loro creditori appare conveniente ri- spetto alla alternativa liquidatoria" (act. B.5 pag. 12). Non emerge invece da alcuna parte nell'accordo che, in caso di mancato rispetto del termine da parte del
6 / 8 terzo assuntore, si giungerebbe alla liquidazione dei beni situati in Svizzera del resistente e che parte dell'importo ricavato sarebbe destinato alla qui reclamante. A ciò nulla cambiano le dichiarazioni – contraddittorie – del resistente, il quale di- chiara dapprima che nell'accordo non sarebbe prevista la realizzazione degli im- mobili di D._____, salvo poi indicare che in caso di mancato pagamento l'organo responsabile della procedura potrebbe procedere alla vendita all'asta dell'immobi- le. Dalla documentazione agli atti, in particolare dalla memoria di modifica della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, risulta piut- tosto – come peraltro evidenziato pure dal resistente (act. A.4 n. 3.1) – che "La proposta offerta ai creditori verrà garantita dall'iscrizione di un'ipoteca su tutte le proprietà della G._____ o dall'iscrizione delle medesime all'interno di apposito fondo destinato ex art. 2645 ter cod. civ., il tutto a semplice richiesta della Proce- dura, a cura e spese dei Proponenti" (act. B.6 pag. 20). La reclamante stessa, riassumendo il contenuto del concordato, ha indicato che i crediti di cui al concor- dato vengono garantiti dalla G._____ e che a tal fine gli immobili in Italia della so- cietà sono stati gravati da pegno (act. A.1 n. 30). Sulla base della documentazione agli atti è quindi da ritenere che il concordato non prevede alcun intervento esecutivo in merito ai beni situati in Svizzera del re- sistente. Alla luce di ciò e in virtù di quanto illustrato nel considerando precedente, non può quindi essere ritenuto che il giudice di prime cure abbia agito erronea- mente, limitandosi al mero riconoscimento in Svizzera del concordato italiano, senza la nomina di un commissario. 3. Di conseguenza, tenuto conto di tutto quanto esposto in precedenza, il re- clamo è da respingere e la decisione impugnata da confermare. 4. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in CHF 2'000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 10 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) ed è posta a carico della reclamante in quanto integralmente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). 5. Il Tribunale cantonale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Il resistente ha protestato le ripetibili, senza presentare tuttavia una nota d'onorario. Il Tribunale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA). L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella presente fattispecie, il Tribunale cantonale applica per prassi la tariffa oraria mediana di
7 / 8 CHF 240.00 con un supplemento spese forfettario del 3% (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 consid. 2.c con rinvii). In concreto, considerando il dispendio causato in questa sede al resistente, si ritiene adeguato riconoscere un dispendio orario di 6 ore. Al resistente va quindi riconosciuto un importo di complessivi CHF 1'483.20 (spese incluse) a titolo di ripetibili. Essendo il resistente domiciliato all'estero non va invece inclusa l'IVA (cfr. art. 8 in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 2 lett. a LIVA [RS 641.20]). La reclamante è quindi tenuta a corri- spondere il predetto importo al resistente.
8 / 8 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. Di conseguenza la decisione del giudice unico del Tribunale regionale Maloja del 18 novembre 2023 è confermata. 2. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 è posta a carico della A._____. 3. La A._____ è tenuta a versare a B._____ CHF 1'483.20 (spese incluse) a titolo di ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a: