minaccia ecc. | StA Einstellungsverfügung
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Das Verfahren sei an die Staatsanwaltschaft Graubünden zur Ver- vollständigung des Verfahrens und zur Anklageerhebung zurückzuwei- sen.
E. 3 Dem Beschwerdeführer sei die unentgeltliche Prozessführung und un- entgeltliche anwaltschaftliche Verbeiständung in der Person des Unter- zeichnenden zu gewähren.
E. 4 a)
Ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 CP chiunque, usando grave minaccia,
incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con la
detenzione o con la multa.
b)
Interrogato nel merito dalla polizia, A. ha deposto che in mattinata del
30 aprile 2006, dopo aver foraggiato le sue pecore, risalendo il pendio per
raggiungere il suo veicolo, aveva urtato con un piede un ciocco d’albero, che era
rotolato a valle, andando a finire contro un mucchio di tegole a monte della strada
comunale, attigua alla cinta e casa di C.. Sceso poi per raccogliere il ciocco, dal
querelato era stato tacciato di scemo e cretino. Lui aveva risposto che tali ingiurie
s’addicevano anche ad un altro. Chinandosi in seguito per sollevare il ciocco, colla
schiena rivolta verso il querelato, aveva notato che questi gli s’avvicinava con
l’intenzione di picchiarlo. Infatti lo minacciava dicendogli di strozzarlo. Accortosi
infine che il querelato gli era vicino, s’era alzato, aveva raccolto un bastone da terra,
s’era girato verso sinistra e l’aveva colpito all’orecchio sinistro facendolo cadere. Gli
aveva immediatamente prestato soccorso. Sempre a dire del querelante la sua
reazione era da ascrivere alla paura che aveva nel vedere il querelato avvicinarsi
con la chiara intenzione di colpirlo. Aveva notato che il querelato prima di
raggiungerlo s’era chinato a terra, ma non aveva visto se aveva raccolto un oggetto.
Quando l’aveva aiutato ad alzarsi non aveva visto degli oggetti nella sua mano (atto
6.1).
c)
Escusso dal giudice istruttore, il querelante ha messo a verbale che
sceso per raccogliere il ciocco dal querelato era stato tacciato di scemo e pazzo. Gli
aveva risposto “guarda chi parla”. S’era poi abbassato per portar via il ciocco ed
aveva notato che il querelato gli veniva addosso. Questi teneva in mano qualcosa,
che aveva qualificato come un sasso. Aveva perciò afferrato un bastone e cercato
di bloccare l’aggressione. In quel momento era convinto che il querelato voleva
ucciderlo. Non l’aveva colpito intenzionalmente. Era dell’opinione che la ferita
all’orecchio del querelato non era stata provocata dalla bastonata, ma dalla caduta
sulle tegole. Sempre secondo il querelante la minaccia consisteva nel fatto che
aveva la via bloccata davanti dal ciocco, dal terreno e dalle tegole, dietro dal
querelato che gli veniva addosso e non poteva allontanarsi. Aveva reagito onde
sopravvivere (atto 6.4 pagg. 3 e 4).
E. 5 d)
Tanto alla polizia quanto al giudice istruttore C. ha dichiarato di non
aver minacciato in nessun modo il querelante (atti 6.2 pag. 5, 6.3 pagg. 2 e 3).
e)
Devono essere valutate delle deposizioni è la credibilità delle stesse
che è determinante. Contrassegni di una deposizione attendibile sono la compat-
tezza e la coerenza o logicità nell’esposizione del corso dell’avvenimento come pure
la concreta e chiara riproduzione dell’evento. Ulteriore indizio per la veridicità della
deposizione è l’esposizione dell’accaduto in un modo così caratteristico, che ci si
può aspettare unicamente da colui che l’ha vissuto. A favore della correttezza della
deposizione sta infine la costanza o invariabilità della deposizione nei differenti in-
terrogatori. Di massima una deposizione vera s’accorda con l’esperienza ed il risul-
tato di ulteriori assunzioni probatorie. Di regola questi contrassegni mancano, se le
deposizioni sono false. Indizi per deposizioni contrarie alla verità sono irregolarità o
discordanze nelle stesse (Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berück-
sichtigung des Zivilprozesses, Zürich 1974, pag. 311 con riferimenti).
Le deposizioni del presunto danneggiato mancano di determinatezza. Alla
polizia egli ha dichiarato che l’indiziato s’era avvicinato con l’intenzione di picchiarlo;
infatti l’aveva minacciato dicendogli di strozzarlo. Ma la minaccia di strozzarlo è
contrariamente a quella di picchiarlo una minaccia di morte. Prescindendo dal fatto
che egli non ha esattamente spiegato da che circostanze ha dedotto che l’indiziato
voleva picchiarlo, l’intenzione di percuoterlo e la minaccia di strozzarlo non
s’intendono affatto. Egli ha altresì deposto, dapprima, che l’imputato gli aveva
incusso paura, poiché s’era chinato a terra per munirsi di un oggetto, poi che
l’indiziato nelle sue mani di oggetti non ne aveva. Al giudice istruttore la presunta
vittima ha infine detto che l’imputato teneva in mano qualcosa, che doveva essere
un sasso. A ciò s’aggiunge che le deposizioni del presunto danneggiato fatte alla
polizia stanno in aperto contrasto con quelle fatte al giudice istruttore. A questi egli
ha dichiarato che l’indiziato gli era venuto addosso con qualcosa, che aveva
qualificato come un sasso e che in quel momento era convinto d’essere ucciso,
mentre che alla polizia ha detto che l’imputato aveva minacciato di strozzarlo; che
l’indiziato aveva in mano un sasso alla polizia non è stato dichiarato, che era stato
minacciato d’essere strozzato al giudice istruttore non l’ha detto. Alla polizia la
presunta vittima ha dichiarato che la paura era d’ascrivere alla circostanza che
l’indiziato, dopo essersi chinato a terra, s’era avvicinato con la chiara intenzione di
colpirlo, ossia di commettere vie di fatto. Al giudice istruttore ha invece detto che lo
spavento era d’attribuire al fatto che aveva la via bloccata davanti dal ciocco, dal
terreno e dalle tegole, dietro dall’imputato che gli veniva addosso, sicchè non poteva
E. 6 scappare. Né al giudice istruttore né alla polizia la presunta vittima ha dichiarato
d’esser stata intimorita dalla minaccia di morte. Per contro le deposizioni
dell’indiziato sono chiare e congruenti.
La valutazione globale delle dichiarazioni del presunto danneggiato e
dell’imputato porta alla conclusione che la fattispecie non s’è verificata come da
quello preteso. La mancanza di determinatezza e segnatamente le contraddizioni
mettono in insopprimibili dubbi le sue deposizioni. Ne viene che la pretesa minaccia
di strozzarlo non può essere reputata documentata.
5. a)
Esistono, come nel concreto caso, delle prove dirette - le deposizioni
della vittima e dell’imputato sono prove dirette - sono queste che devono essere
valutate ed è irrituale sostituirle con degli indizi, pertanto con delle prove indirette,
come vuol fare l’impugnante. Alla prova indiretta o indiziaria il giudice deve ricorrere
unicamente nei casi ove le prove dirette mancano oppure la valutazione delle
stesse, vale a dire la valutazione delle contrastanti deposizioni della vittima e
dell’indiziato lasciano dei dubbi sulla fattispecie, quindi né le une, né le altre sono
convincenti. Nell’evenienza concreta, a ben vedere, il gravame dovrebbe vertere
soltanto sulla valutazione delle prove dirette e non sugli indizi. Di conseguenza la
censura d’arbitrio rivolta all’istanza precedente si rivela infondata. A ragione essa
ha preso in considerazione solamente le deposizioni del presunto danneggiato e
dell’imputato relative alla presunta minaccia. Esse costituiscono infatti il punto focale
della vertenza e dirimpetto ad esse di tutti gli indizi, pretesi dall’impugnante per
evidenti fini di causa, non può esser tenuto conto.
b)
Oltre ad essere sostitutivi delle prove dirette e di conseguenza
unicamente in tal caso ammissibili anche degl’indizi devono essere fornite esatte
prove formali. Ora, che i rapporti tra i due protagonisti siano turbati è stato
asseverato pure dal resistente stesso, sicchè questa circostanza di fatto può essere
ammessa. Tuttavia malgrado cinque pretesi interventi relativi ad un diritto di passo
ed a minacce presso il Presidente del Circolo di F. (atti 6.4.1 - 6.4.5) nonchè ulteriori
pretese minacce (atto 6.4.6), l’impugnante non ha fornito una decisione giudiziaria,
che documenta l’uso di minacce - l’unico precedente penale che potrebbe entrare
in considerazione quale prova indiziaria - da parte del resistente contro di lui. Al
contrario, il resistente è incensurato (atto 3.1). Le pretese minacce in questione
sono perciò delle semplici allegazioni di parte, che non possono, a non averne
dubbi, esser considerate alla stregua di prove formali.
E. 7 c) Ma quand’anche dei pretesi indizi fossero testimoniati (malattia psichica, manifesto pluriennale comportamento aggressivo del resistente) le sole testimonianze non sarebbero sufficienti a documentarli, essendo improbabile che delle aggressioni commesse per anni siano rimaste inespiate. 6. Per le considerazioni che precedono l’abbandono della procedura per minaccia dev’essere confermato e di conseguenza il gravame respinto nel merito. I costi della procedura di gravame vanno a carico dell’impugnante (art. 160 cpv. 1 LGP). I motivi suesposti rivelano altresì che per palese insuccesso dell’im-pugnativa la richiesta d’assistenza giudiziaria gratuita va pure reietta. Al resistente vincente per prassi un’indennità a titolo di ripetibili non è corrisposta, poichè manca una base legale (PTC 2000 no. 38; 1999 no. 39).
E. 8 La Camera di gravame decide : 1. In quanto ricevibile, il gravame è respinto. 2. La richiesta d’assistenza giudiziaria gratuita è reietta. 3. I costi della procedura di gravame di fr. 500.-- vanno a carico dell’impu- gnante. 4. Comunicazione a: __________ Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 13 novembre 2006 Comunicata per iscritto il: BK 06 44 Decisione Camera di gravame Presidenza Vicepresidente Bochsler Giudici Rehli e Hubert Attuario Crameri —————— Visto il gravame di A., querelante e impugnante, rappresentato dall’avv. dott. iur. Luca Tenchio, Obere Plessurstrasse 36, 7000 Coira, contro il decreto di abbandono parziale della Procura pubblica dei Grigioni del 4 settembre 2006, comunicato il 6 settembre 2006, in re del querelante ed impugnante contro C., querelato e resistente, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Roveredo, concernente minaccia ecc., è risultato:
2 A. Il 30 aprile 2006 A. ha sporto al Posto della Polizia cantonale di B. querela contro C. per minaccia. Contemporaneamente C. ha querelato A. per lesioni. Stando ai querelanti i pretesi delitti sono stati perpetrati lo stesso giorno in località D. su territorio del Comune di E.. B. Aperto il 21 giugno 2006 dalla Procura pubblica dei Grigioni un procedimento penale contro C. per minaccia ai sensi dell’art. 180 CP e avverso A. per lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CP, quanto alla minaccia esso è stato abbandonato con decreto del 4 settembre 2006. C. Contro questo decreto di parziale abbandono, comunicato il 6 settembre 2006, in data 26 settembre 2006 A. s’è aggravato alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: 1. Die angefochtene Verfügung sei aufzuheben. 2. Das Verfahren sei an die Staatsanwaltschaft Graubünden zur Ver- vollständigung des Verfahrens und zur Anklageerhebung zurückzuwei- sen. 3. Dem Beschwerdeführer sei die unentgeltliche Prozessführung und un- entgeltliche anwaltschaftliche Verbeiständung in der Person des Unter- zeichnenden zu gewähren. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen gemäss Gesetz.“ La Procura pubblica ha proposto la reiezione del gravame. C. ha postulato che il gravame, in quanto ricevibile, sia integralmente respinto. La Camera di gravame considera : 1. Ai sensi dell'art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tri- bunale cantonale dei Grigioni può esser proposto contro i decreti e le decisioni di gravame del Procuratore pubblico nonchè contro gli atti degli organi inquirenti da lui approvati. Tale rimedio va motivato e presentato entro 20 giorni dalla ricezione della decisione impugnata (art. 139 cpv. 2 e 3 LGP, 20 LPAC). Giusta l'art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato ad inoltrarlo chiunque è colpito dalla stessa e fa valere un inte- resse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente la persona danneg- giata - danno è reputato anche il presunto pregiudizio ideale - può aggravarsi contro il decreto d’abbandono. Presunta vittima di minaccia, A. dev’essere ritenuto dan- neggiato ai sensi dell’art. 139 LGP e di conseguenza legittimato ad impugnare il decreto con cui è stata abbandonata l’inchiesta nei confronti di C.. Dall’impugnante
3 il gravame è poi stato proposto nella dovuta forma e tempestivamente. Esso è per- ciò ricevibile in ordine. 2. Prescindendo da eccezioni che nel concreto caso non si sono verificate, il gravame è di pura natura cassatoria (PTC 1999 no. 36). Nell’ambito della procedura di gravame che serve alla correzione di atti istruttori viziati non è ammissibile, come pretende l’impugnante (petito 2 del gravame), ordinare alla Procura pubblica di emettere l’accusa. La Camera di gravame può unicamente vagliare se l’autorità d’inchiesta ha a ragione o a torto abbandonato il procedimento per mancanza di sufficienti mezzi di prova oggettivi o soggettivi. È la fattispecie insufficientemente documentata il gravame dev’essere respinto e il decreto d’abban-dono protetto. Nel caso contrario il gravame va accolto, l’impugnato decreto annullato e la causa rinviata all’istanza precedente per il completamento dell’istruttoria e nuova decisione. Coll’accoglimento del gravame l’organo inquirente non può essere tenuto a promuovere l’accusa; piuttosto esso deve decidere di nuovo in propria competenza se è d’accusare o nuovamente abbandonare la procedura (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur 1996, art. 138 LGP cifra 2.1.). La richiesta dell’impu- gnante d’ordinare che sia emanato il decreto d’accusa è perciò irricevibile. 3. Contro il decreto d’abbandono può esser proposto gravame per illega- lità o inadeguatezza (art. 138 LGP). Con questo rimedio l'impugnante può far valere non solo la violazione di diritto ma anche la disattenzione del potere d'apprezza- mento; tuttavia soltanto l'eccesso o l'abuso di codesto potere è sindacabile da parte della Camera di gravame. Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato dell'istruttoria è da concludere che un reato oggettivamente e soggettivamente non è sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si dovrebbe aspettare il proscioglimento dell'imputato e se non sono più ravvisabili mezzi di prova, che potrebbero influenzare questo risultato (PTC 1995 no. 45). Le premesse per l'abbandono dell'inchiesta sono quindi di massima sempre date, se vi sono dei motivi di fatto o di diritto materiale o formale, che esclu- dono un'ulteriore attività processuale o che sono poco promettenti per la probabilità di una condanna, vale a dire se all'indiziato non può esser messo a carico un atto punibile. Il giudice istruttore deve quindi occuparsi del risultato dell'istruttoria sotto due aspetti. Da una parte devono essere forniti e valutati i mezzi di prova. L'abban- dono della procedura si rivela giustificato se una valutazione complessiva degli stessi porta alla sostenibile conclusione che una condanna è improbabile, che quindi l'imputato sarebbe assolto. Dall'altra parte l'abbandono premette forzata-
4 mente che sia fondato su un risultato definitivo; oggettivamente non devono più es- serci dei mezzi probatori, che potrebbero influenzarlo in senso contrario (Padrutt, op. cit., art. 82 LGP cifra 3.3).
4. a) Ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 CP chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. b) Interrogato nel merito dalla polizia, A. ha deposto che in mattinata del 30 aprile 2006, dopo aver foraggiato le sue pecore, risalendo il pendio per raggiungere il suo veicolo, aveva urtato con un piede un ciocco d’albero, che era rotolato a valle, andando a finire contro un mucchio di tegole a monte della strada comunale, attigua alla cinta e casa di C.. Sceso poi per raccogliere il ciocco, dal querelato era stato tacciato di scemo e cretino. Lui aveva risposto che tali ingiurie s’addicevano anche ad un altro. Chinandosi in seguito per sollevare il ciocco, colla schiena rivolta verso il querelato, aveva notato che questi gli s’avvicinava con l’intenzione di picchiarlo. Infatti lo minacciava dicendogli di strozzarlo. Accortosi infine che il querelato gli era vicino, s’era alzato, aveva raccolto un bastone da terra, s’era girato verso sinistra e l’aveva colpito all’orecchio sinistro facendolo cadere. Gli aveva immediatamente prestato soccorso. Sempre a dire del querelante la sua reazione era da ascrivere alla paura che aveva nel vedere il querelato avvicinarsi con la chiara intenzione di colpirlo. Aveva notato che il querelato prima di raggiungerlo s’era chinato a terra, ma non aveva visto se aveva raccolto un oggetto. Quando l’aveva aiutato ad alzarsi non aveva visto degli oggetti nella sua mano (atto 6.1). c) Escusso dal giudice istruttore, il querelante ha messo a verbale che sceso per raccogliere il ciocco dal querelato era stato tacciato di scemo e pazzo. Gli aveva risposto “guarda chi parla”. S’era poi abbassato per portar via il ciocco ed aveva notato che il querelato gli veniva addosso. Questi teneva in mano qualcosa, che aveva qualificato come un sasso. Aveva perciò afferrato un bastone e cercato di bloccare l’aggressione. In quel momento era convinto che il querelato voleva ucciderlo. Non l’aveva colpito intenzionalmente. Era dell’opinione che la ferita all’orecchio del querelato non era stata provocata dalla bastonata, ma dalla caduta sulle tegole. Sempre secondo il querelante la minaccia consisteva nel fatto che aveva la via bloccata davanti dal ciocco, dal terreno e dalle tegole, dietro dal querelato che gli veniva addosso e non poteva allontanarsi. Aveva reagito onde sopravvivere (atto 6.4 pagg. 3 e 4).
5 d) Tanto alla polizia quanto al giudice istruttore C. ha dichiarato di non aver minacciato in nessun modo il querelante (atti 6.2 pag. 5, 6.3 pagg. 2 e 3). e) Devono essere valutate delle deposizioni è la credibilità delle stesse che è determinante. Contrassegni di una deposizione attendibile sono la compat- tezza e la coerenza o logicità nell’esposizione del corso dell’avvenimento come pure la concreta e chiara riproduzione dell’evento. Ulteriore indizio per la veridicità della deposizione è l’esposizione dell’accaduto in un modo così caratteristico, che ci si può aspettare unicamente da colui che l’ha vissuto. A favore della correttezza della deposizione sta infine la costanza o invariabilità della deposizione nei differenti in- terrogatori. Di massima una deposizione vera s’accorda con l’esperienza ed il risul- tato di ulteriori assunzioni probatorie. Di regola questi contrassegni mancano, se le deposizioni sono false. Indizi per deposizioni contrarie alla verità sono irregolarità o discordanze nelle stesse (Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berück- sichtigung des Zivilprozesses, Zürich 1974, pag. 311 con riferimenti). Le deposizioni del presunto danneggiato mancano di determinatezza. Alla polizia egli ha dichiarato che l’indiziato s’era avvicinato con l’intenzione di picchiarlo; infatti l’aveva minacciato dicendogli di strozzarlo. Ma la minaccia di strozzarlo è contrariamente a quella di picchiarlo una minaccia di morte. Prescindendo dal fatto che egli non ha esattamente spiegato da che circostanze ha dedotto che l’indiziato voleva picchiarlo, l’intenzione di percuoterlo e la minaccia di strozzarlo non s’intendono affatto. Egli ha altresì deposto, dapprima, che l’imputato gli aveva incusso paura, poiché s’era chinato a terra per munirsi di un oggetto, poi che l’indiziato nelle sue mani di oggetti non ne aveva. Al giudice istruttore la presunta vittima ha infine detto che l’imputato teneva in mano qualcosa, che doveva essere un sasso. A ciò s’aggiunge che le deposizioni del presunto danneggiato fatte alla polizia stanno in aperto contrasto con quelle fatte al giudice istruttore. A questi egli ha dichiarato che l’indiziato gli era venuto addosso con qualcosa, che aveva qualificato come un sasso e che in quel momento era convinto d’essere ucciso, mentre che alla polizia ha detto che l’imputato aveva minacciato di strozzarlo; che l’indiziato aveva in mano un sasso alla polizia non è stato dichiarato, che era stato minacciato d’essere strozzato al giudice istruttore non l’ha detto. Alla polizia la presunta vittima ha dichiarato che la paura era d’ascrivere alla circostanza che l’indiziato, dopo essersi chinato a terra, s’era avvicinato con la chiara intenzione di colpirlo, ossia di commettere vie di fatto. Al giudice istruttore ha invece detto che lo spavento era d’attribuire al fatto che aveva la via bloccata davanti dal ciocco, dal terreno e dalle tegole, dietro dall’imputato che gli veniva addosso, sicchè non poteva
6 scappare. Né al giudice istruttore né alla polizia la presunta vittima ha dichiarato d’esser stata intimorita dalla minaccia di morte. Per contro le deposizioni dell’indiziato sono chiare e congruenti. La valutazione globale delle dichiarazioni del presunto danneggiato e dell’imputato porta alla conclusione che la fattispecie non s’è verificata come da quello preteso. La mancanza di determinatezza e segnatamente le contraddizioni mettono in insopprimibili dubbi le sue deposizioni. Ne viene che la pretesa minaccia di strozzarlo non può essere reputata documentata.
5. a) Esistono, come nel concreto caso, delle prove dirette - le deposizioni della vittima e dell’imputato sono prove dirette - sono queste che devono essere valutate ed è irrituale sostituirle con degli indizi, pertanto con delle prove indirette, come vuol fare l’impugnante. Alla prova indiretta o indiziaria il giudice deve ricorrere unicamente nei casi ove le prove dirette mancano oppure la valutazione delle stesse, vale a dire la valutazione delle contrastanti deposizioni della vittima e dell’indiziato lasciano dei dubbi sulla fattispecie, quindi né le une, né le altre sono convincenti. Nell’evenienza concreta, a ben vedere, il gravame dovrebbe vertere soltanto sulla valutazione delle prove dirette e non sugli indizi. Di conseguenza la censura d’arbitrio rivolta all’istanza precedente si rivela infondata. A ragione essa ha preso in considerazione solamente le deposizioni del presunto danneggiato e dell’imputato relative alla presunta minaccia. Esse costituiscono infatti il punto focale della vertenza e dirimpetto ad esse di tutti gli indizi, pretesi dall’impugnante per evidenti fini di causa, non può esser tenuto conto. b) Oltre ad essere sostitutivi delle prove dirette e di conseguenza unicamente in tal caso ammissibili anche degl’indizi devono essere fornite esatte prove formali. Ora, che i rapporti tra i due protagonisti siano turbati è stato asseverato pure dal resistente stesso, sicchè questa circostanza di fatto può essere ammessa. Tuttavia malgrado cinque pretesi interventi relativi ad un diritto di passo ed a minacce presso il Presidente del Circolo di F. (atti 6.4.1 - 6.4.5) nonchè ulteriori pretese minacce (atto 6.4.6), l’impugnante non ha fornito una decisione giudiziaria, che documenta l’uso di minacce - l’unico precedente penale che potrebbe entrare in considerazione quale prova indiziaria - da parte del resistente contro di lui. Al contrario, il resistente è incensurato (atto 3.1). Le pretese minacce in questione sono perciò delle semplici allegazioni di parte, che non possono, a non averne dubbi, esser considerate alla stregua di prove formali.
7 c) Ma quand’anche dei pretesi indizi fossero testimoniati (malattia psichica, manifesto pluriennale comportamento aggressivo del resistente) le sole testimonianze non sarebbero sufficienti a documentarli, essendo improbabile che delle aggressioni commesse per anni siano rimaste inespiate. 6. Per le considerazioni che precedono l’abbandono della procedura per minaccia dev’essere confermato e di conseguenza il gravame respinto nel merito. I costi della procedura di gravame vanno a carico dell’impugnante (art. 160 cpv. 1 LGP). I motivi suesposti rivelano altresì che per palese insuccesso dell’im-pugnativa la richiesta d’assistenza giudiziaria gratuita va pure reietta. Al resistente vincente per prassi un’indennità a titolo di ripetibili non è corrisposta, poichè manca una base legale (PTC 2000 no. 38; 1999 no. 39).
8 La Camera di gravame decide : 1. In quanto ricevibile, il gravame è respinto. 2. La richiesta d’assistenza giudiziaria gratuita è reietta. 3. I costi della procedura di gravame di fr. 500.-- vanno a carico dell’impu- gnante. 4. Comunicazione a: __________ Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario