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A 2013 29

Graubünden · 2013-08-19 · Italiano GR

condono fiscale | Steuererlass

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Giusta l’art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di Giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nel caso in oggetto,

- 4 - l’istante chiede il condono dell’imposta comunale 2011 per un ammontare di fr. 2’479.--. Ne consegue che la controversia è di competenza del giudice unico. b) Non è contestato che la decisione di tassazione riguardante l’imposta sul reddito e la sostanza comunali per il 2011 dell’11 marzo 2013 sia passata incontestata in giudicato. Poiché l’istante non lo aveva neppure fatto valere nella propria dichiarazione, la decisione di tassazione non teneva in considerazione nelle deduzioni il contributo di mantenimento versato a favore della convivente. Nell’ambito della presente procedura, questa questione materiale non può però essere oggetto d’impugnazione, essendo cresciuta in giudicato con la decisione di tassazione e comunque estranea alla procedura di condono.

E. 2 a) Ai sensi dell’art. 156 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIC; CS 720.000), le imposte, le spese o le multe possono venir condonate del tutto o in parte a contributori venuti a trovarsi nel disagio o ai quali il pagamento riuscirebbe oltremodo gravoso per altre ragioni. La domanda di condono, motivata e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata per iscritto all'Amministrazione cantonale delle imposte. Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estin- zione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella persona del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un

- 5 - contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione del Tribunale amministrativo federale n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009). b) La normativa fiscale comunale non conosce disposizioni materiali proprie sul condono. In virtù dell’art. 6 cpv. 5 della legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC; CS 720.200) la competenza per decidere sulla domanda di condono per l’imposta comunale spetta al rispettivo comune. Facendo uso di questa facoltà la legge fiscale comunale (LFC) stabilisce all’art. 19 la competenza del Municipio a decidere in materia, dopo aver preso atto della decisione dell’Autorità cantonale. Questo rinvio lascia perlomeno supporre che siano i principi del diritto cantonale ad essere applicabili a titolo sussidiario (STA A 2010 48 e A 1998 818). c) Giusta la prassi dell’amministrazione fiscale cantonale, un condono fiscale viene concesso, per intero o in parte, se il contribuente si ritrova in una situazione di necessità o se per altre ragioni il pagamento dell'importo dovuto costituirebbe un onere troppo grave. Si riconosce uno stato di necessità in particolare in caso di mancanza di reddito e di sostanza o in caso di copertura dei costi di vita da parte dell'ente pubblico. È dato un onere troppo grave, se il pagamento dell'importo dovuto rappresenterebbe per il contribuente un sacrificio sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria e se pertanto non è dato pretendere il versamento dell’importo fiscale dovuto. Per valutare se il pagamento delle imposte pendenti costituisca per il contribuente un onere troppo gravoso, si confronta – ovviamente tenendo conto di tutte le circostanze che in un modo o nell'altro possano essere ancora rilevanti, ovvero in particolare anche la situazione di diritto patrimoniale – il minimo esistenziale definito dal diritto sull'esecuzione (più un importo per le imposte correnti) ai proventi effettivamente conseguiti. Se ne risulta un'eccedenza di entrate il condono viene interamente o parzialmente respinto.

- 6 - d) Per quanto riguarda il computo della sostanza, le direttive cantonali prevedono che “se un contribuente dispone di una sostanza considerevole, un'eventuale richiesta di condono va bocciata”. Cosa vada inteso per sostanza considerevole non è direttamente specificato. A questo riguardo è però perlomeno dato ispirarsi a quanto previsto all’art. 51 delle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG; CS 720.015), il quale ammette la possibilità di emanare su richiesta una tassazione zero, se la sostanza determinante ammonta per persone sole a meno di fr. 25'000.--e per coniugati a meno fr. 40'000.--. L’ammontare di questi importi si basa sull'art. 11 cpv. 1 lett. c della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RU 831.30) nel testo valido fino a fine 2010. Sebbene gli importi nella LPC siano stati aumentati con effetto al 1° gennaio 2011, la legislazione d’applicazione cantonale non ha volutamente proceduto a un adeguamento, poiché un simile aumento non era reputato supportato da motivi oggettivi e né conciliabile con il principio della tassazione secondo la capacità economica. La decisione di condono deve quindi prendere in considerazione l’insieme della situazione economica del contribuente. Determinante a tale riguardo è in primo luogo la situazione al momento della presentazione della domanda e dell’evasione della richiesta nonché eventualmente le prospettive future.

E. 3 a) Nel proprio ricorso, il ricorrente ritiene che la concessione dell’esonero fiscale da parte dell’amministrazione cantonale per le imposte cantonali e federali implicherebbe un analogo giudizio anche da parte dell’autorità comunale. La tesi non è corretta. L’autorità comunale gode in virtù dell’art.

E. 6 cpv. 5 LImpCC di una propria autonomia al riguardo, anche se la legislazione comunale ritiene doveroso prendere previamente atto della decisione dell’Autorità cantonale, cosa che nell’evenienza è stata fatta.

- 7 - Che solitamente le due decisioni sbocchino ad un analogo risultato è abbastanza logico, essendo i principi applicabili affini. Un diverso giudizio rispetto a quanto deciso in sede cantonale è però possibile se vi sono validi motivi che possano giustificarlo (vedi ad esempio la sentenza A 12 37 riguardante lo stesso comune). b) Come non sembra più essere neppure contestato, la motivazione inizialmente addotta dall’autorità comunale per respingere la domanda di condono non era pertinente. Infatti, la situazione patrimoniale determinante è quella nella quale versava il petente al momento della presentazione della domanda e dell’evasione della richiesta. Il debito fiscale per le imposte cantonali e federale diretta 2012 era da corrispondere entro il 31 marzo 2013 e quelle comunali entro giugno e agosto 2013. La deduzione di fr. 700.-- operata dall’amministrazione cantonale nel proprio calcolo del fabbisogno mensile del 19 febbraio 2013 era pertanto corretta, anche se il primo debito fiscale veniva a scadenza solo a fine marzo 2013. La richiesta di condono non avrebbe allora potuto essere rifiutata per questo motivo. Anche la seconda argomentazione fornita nella decisione impugnata non resiste alle censure di ricorso. Per l’autorità comunale la situazione di bisogno non sarebbe comprovata, avendo i servizi sociali rifiutata l’assistenza pubblica. Tale allegazione non è corretta, in quanto la convivente si sarebbe semplicemente interessata presso i servizi sociali in via informale e sarebbe stata resa attenta alla necessità di computare nelle proprie entrate anche parte di quelle del convivente. La situazione del caso in esame sarebbe diversa se agli atti vi fosse stato un concreto calcolo del fabbisogno mensile dell’istante fatto dai servizi sociali e attestante l’inesistenza di una situazione di bisogno. In tal caso tale giudizio andrebbe debitamente preso in considerazione nell’evasione della domanda di condono, ma non dei semplici ragguagli in base alla formulazione di ipotesi.

- 8 - c) Nell’ambito della procedura di ricorso, l’autorità comunale ha però motivato il rifiuto deciso, in base alla situazione di sostanza del ricorrente. Su tale nuova motivazione l’istante si è espresso debitamente nell’ambito di un secondo scambio di scritti processuali, per cui dal profilo formale le nuove motivazioni addotte a sostegno del rifiuto deciso sono senz’altro proponibili in questa sede. In effetti, l’istante era tassato nel 2011 per una sostanza di fr. 53'500.-- e nel 2012 di fr. 60'200.--. Sapendo poi che nel calcolo dell'imposta si deducono dalla sostanza netta per persone sole fr. 63'000.-- giusta l’art. 63 LIC, il ricorrente disponeva allora di una sostanza di fr. 116'500.-- (2011) e fr. 123'200.-- (2012). Come non viene neppure contestato questa sostanza si compone essenzialmente di beni liquidi. In queste condizioni è evidente che l’istante non può pretendere un condono dall’imposta, in quanto la sua situazione di sostanza gli permette di ottemperare ai propri obblighi fiscali senza alcuna difficoltà. Non solo questi importi superano abbondantemente i limiti posti all’art. 51 DELIG per procedere ad una tassazione zero, ma la loro entità è tale da lasciar apparire del tutto immotivata la richiesta, senza che siano al riguardo necessarie ulteriori motivazioni. d) Anche se, per quanto esposto nel considerando che precede, la correttezza dal calcolo del fabbisogno mensile operato non ha più pertinenza pratica dovendo il ricorso essere respinto già in base alla situazione di sostanza del ricorrente, è però bene ricordare che l’onere di comprovare la difficoltosa situazione finanziaria spetta al richiedente l’esonero fiscale. L’autorità è al riguardo tenuta semplicemente a statuire sulla questione di sapere se la pretesa situazione di bisogno è stata comprovata (vedi sentenze del Tribunale amministrativo A 13 14, A 12 26 e A 11 27). Se pertanto l’interessato omette di presentare i necessari giustificativi a comprova sia delle entrate che delle spese fatte valere,

- 9 - l’autorità comunale, dopo averlo invitato a completare la domanda, può decidere a sfavore della parte che cerca di derivare un vantaggio da un situazione che non ha saputo dimostrare. Nella fattispecie, come giustamente addotto dal comune convenuto, sia le spese mensili di locazione (fr. 1'600.--) che quelle riguardanti i premi della cassa malati (fr. 472.--) non sono state debitamente documentate. In tali circostanze la presa in considerazione integrale di tali deduzioni, ambedue di un ammontare insolitamente elevato, non troverebbe alcuna giustificazione. 4. Per quanto esposto in precedenza il rifiuto di accordare all’istante il condono dell’imposta comunale merita in questa sede conferma anche se il motivo del rifiuto è diverso da quello addotto nella decisione impugnata. Il ricorrente ha comunque avuto la possibilità di determinarsi sul nuovo motivo addotto a giustificazione della reiezione della sua richiesta ed avrebbe conseguentemente anche potuto ritirare il ricorso, mentre invece ha mantenute inalterate le proprie richieste. Per questo l’assegnazione dei costi segue la regola che, giusta quanto previsto all’art. 73 cpv. 1 LGA, vuole che sia la parte soccombente, ovvero nell’evenienza il ricorrente, ad assumersi le spese occasionate dal procedimento. Nella determinazione dell’importo dovuto a titolo di spese il cambiamento di motivazione addotto solo in sede di ricorso da parte del comune convenuto è stato comunque debitamente tenuto in considerazione ed ha contribuito alla riduzione della pretesa. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto nel senso dei considerandi. 2. Vengono prelevate

- 10 -

- una tassa di Stato di fr. 200.--

- e le spese di cancelleria di fr. 212.-- totale fr. 412.-- il cui importo sarà versato da A._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 13 29 Priuli in qualità di Giudice unico e Krättli-Keller come attuaria SENTENZA del 19 agosto 2013 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Comune B._____, convenuto concernente condono fiscale

- 2 - 1. L’11 gennaio 2013, A._____ domandava il condono dalle imposte comunali su reddito e sostanza per il 2011, adducendo di dover provvedere al mantenimento della sua convivente, rimasta senza lavoro. L’8 febbraio il Comune comunicava al petente che l’evasione della domanda richiedeva dapprima una tassazione definitiva per le imposte riguardanti il 2011. Il 19 febbraio 2013, l’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni condonava a A._____ l’imposta cantonale di fr. 916.-

- e quella federale diretta di fr. 197.10 per il 2011, poiché il bilancio del petente chiuderebbe con un ammanco di fr. 68.-- mensili. 2. Dopo l’emanazione il 23 aprile 2013 del conteggio definitivo, l’istante chiedeva al Comune il 30 aprile successivo l’emanazione di una decisione definitiva. Il 6 maggio 2013, il Comune respingeva la domanda di condono per un importo di fr. 2'479.--, non ritenendo già computabile nelle deduzioni l’importo per le imposte del 2012 non ancora dovute e rifacendosi al parere dei servizi sociali, che a detta del petente stesso non avrebbero accolto la richiesta di assistenza pubblica e quindi negata una situazione di bisogno estrema. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 10 maggio 2013, A._____ perorava il condono delle imposte comunali 2011, come avrebbe del resto deciso l’amministrazione cantonale, o perlomeno una riduzione dell’importo dovuto. Per il ricorrente, nel calcolo delle spese andrebbero considerati anche gli esborsi straordinari come i costi delle cure medico-dentistiche, dell’elettricità, dell’assicurazione per gli autoveicoli ecc.. I servizi sociali sarebbero stati contattati dalla convivente del petente a titolo informativo e senza la presentazione di tutta la documentazione necessaria per eventualmente stabilire l’esistenza o meno di una situazione di bisogno. Per questo il parere espresso in detto ambito non dovrebbe essere determinante. Contribuendo al

- 3 - mantenimento della compagna, l’istante avrebbe poi potuto chiedere una deduzione fiscale per persone bisognose ed avrebbe di conseguenza conseguito un reddito decisamente inferiore a quanto ritenuto dall’autorità di tassazione. In ogni caso la sua situazione finanziaria sarebbe alquanto precaria, poiché la minima eccedenza mensile a favore del richiedente il condono potrebbe essere facilmente superata anche da una minima spesa straordinaria. 4. Nella propria presa di posizione, il Comune chiedeva la reiezione del ricorso. In principio già la sostanza imponibile di fr. 53'500.-- di cui l’istante disporrebbe, essenzialmente costituita da mezzi finanziari liquidi, escluderebbe il diritto al condono. Nel 2011, l’istante sarebbe poi stato addirittura in grado di accrescere il proprio patrimonio. In ogni caso i dati ritenuti dall’amministrazione cantonale non sarebbero né attendibili e tantomeno comprovati. Riducendo le uscite a quanto sarebbe effettivamente deducibile, permarrebbe comunque un’eccedenza di fr. 595.-- mensili, che quindi consentirebbe al richiedente di far fronte al suo debito fiscale. 5. Nell’ambito del secondo scambio di scritti processuali, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. Considerando in diritto:

1. a) Giusta l’art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di Giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nel caso in oggetto,

- 4 - l’istante chiede il condono dell’imposta comunale 2011 per un ammontare di fr. 2’479.--. Ne consegue che la controversia è di competenza del giudice unico. b) Non è contestato che la decisione di tassazione riguardante l’imposta sul reddito e la sostanza comunali per il 2011 dell’11 marzo 2013 sia passata incontestata in giudicato. Poiché l’istante non lo aveva neppure fatto valere nella propria dichiarazione, la decisione di tassazione non teneva in considerazione nelle deduzioni il contributo di mantenimento versato a favore della convivente. Nell’ambito della presente procedura, questa questione materiale non può però essere oggetto d’impugnazione, essendo cresciuta in giudicato con la decisione di tassazione e comunque estranea alla procedura di condono.

2. a) Ai sensi dell’art. 156 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIC; CS 720.000), le imposte, le spese o le multe possono venir condonate del tutto o in parte a contributori venuti a trovarsi nel disagio o ai quali il pagamento riuscirebbe oltremodo gravoso per altre ragioni. La domanda di condono, motivata e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata per iscritto all'Amministrazione cantonale delle imposte. Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estin- zione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella persona del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un

- 5 - contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione del Tribunale amministrativo federale n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009). b) La normativa fiscale comunale non conosce disposizioni materiali proprie sul condono. In virtù dell’art. 6 cpv. 5 della legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC; CS 720.200) la competenza per decidere sulla domanda di condono per l’imposta comunale spetta al rispettivo comune. Facendo uso di questa facoltà la legge fiscale comunale (LFC) stabilisce all’art. 19 la competenza del Municipio a decidere in materia, dopo aver preso atto della decisione dell’Autorità cantonale. Questo rinvio lascia perlomeno supporre che siano i principi del diritto cantonale ad essere applicabili a titolo sussidiario (STA A 2010 48 e A 1998 818). c) Giusta la prassi dell’amministrazione fiscale cantonale, un condono fiscale viene concesso, per intero o in parte, se il contribuente si ritrova in una situazione di necessità o se per altre ragioni il pagamento dell'importo dovuto costituirebbe un onere troppo grave. Si riconosce uno stato di necessità in particolare in caso di mancanza di reddito e di sostanza o in caso di copertura dei costi di vita da parte dell'ente pubblico. È dato un onere troppo grave, se il pagamento dell'importo dovuto rappresenterebbe per il contribuente un sacrificio sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria e se pertanto non è dato pretendere il versamento dell’importo fiscale dovuto. Per valutare se il pagamento delle imposte pendenti costituisca per il contribuente un onere troppo gravoso, si confronta – ovviamente tenendo conto di tutte le circostanze che in un modo o nell'altro possano essere ancora rilevanti, ovvero in particolare anche la situazione di diritto patrimoniale – il minimo esistenziale definito dal diritto sull'esecuzione (più un importo per le imposte correnti) ai proventi effettivamente conseguiti. Se ne risulta un'eccedenza di entrate il condono viene interamente o parzialmente respinto.

- 6 - d) Per quanto riguarda il computo della sostanza, le direttive cantonali prevedono che “se un contribuente dispone di una sostanza considerevole, un'eventuale richiesta di condono va bocciata”. Cosa vada inteso per sostanza considerevole non è direttamente specificato. A questo riguardo è però perlomeno dato ispirarsi a quanto previsto all’art. 51 delle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG; CS 720.015), il quale ammette la possibilità di emanare su richiesta una tassazione zero, se la sostanza determinante ammonta per persone sole a meno di fr. 25'000.--e per coniugati a meno fr. 40'000.--. L’ammontare di questi importi si basa sull'art. 11 cpv. 1 lett. c della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RU 831.30) nel testo valido fino a fine 2010. Sebbene gli importi nella LPC siano stati aumentati con effetto al 1° gennaio 2011, la legislazione d’applicazione cantonale non ha volutamente proceduto a un adeguamento, poiché un simile aumento non era reputato supportato da motivi oggettivi e né conciliabile con il principio della tassazione secondo la capacità economica. La decisione di condono deve quindi prendere in considerazione l’insieme della situazione economica del contribuente. Determinante a tale riguardo è in primo luogo la situazione al momento della presentazione della domanda e dell’evasione della richiesta nonché eventualmente le prospettive future.

3. a) Nel proprio ricorso, il ricorrente ritiene che la concessione dell’esonero fiscale da parte dell’amministrazione cantonale per le imposte cantonali e federali implicherebbe un analogo giudizio anche da parte dell’autorità comunale. La tesi non è corretta. L’autorità comunale gode in virtù dell’art. 6 cpv. 5 LImpCC di una propria autonomia al riguardo, anche se la legislazione comunale ritiene doveroso prendere previamente atto della decisione dell’Autorità cantonale, cosa che nell’evenienza è stata fatta.

- 7 - Che solitamente le due decisioni sbocchino ad un analogo risultato è abbastanza logico, essendo i principi applicabili affini. Un diverso giudizio rispetto a quanto deciso in sede cantonale è però possibile se vi sono validi motivi che possano giustificarlo (vedi ad esempio la sentenza A 12 37 riguardante lo stesso comune). b) Come non sembra più essere neppure contestato, la motivazione inizialmente addotta dall’autorità comunale per respingere la domanda di condono non era pertinente. Infatti, la situazione patrimoniale determinante è quella nella quale versava il petente al momento della presentazione della domanda e dell’evasione della richiesta. Il debito fiscale per le imposte cantonali e federale diretta 2012 era da corrispondere entro il 31 marzo 2013 e quelle comunali entro giugno e agosto 2013. La deduzione di fr. 700.-- operata dall’amministrazione cantonale nel proprio calcolo del fabbisogno mensile del 19 febbraio 2013 era pertanto corretta, anche se il primo debito fiscale veniva a scadenza solo a fine marzo 2013. La richiesta di condono non avrebbe allora potuto essere rifiutata per questo motivo. Anche la seconda argomentazione fornita nella decisione impugnata non resiste alle censure di ricorso. Per l’autorità comunale la situazione di bisogno non sarebbe comprovata, avendo i servizi sociali rifiutata l’assistenza pubblica. Tale allegazione non è corretta, in quanto la convivente si sarebbe semplicemente interessata presso i servizi sociali in via informale e sarebbe stata resa attenta alla necessità di computare nelle proprie entrate anche parte di quelle del convivente. La situazione del caso in esame sarebbe diversa se agli atti vi fosse stato un concreto calcolo del fabbisogno mensile dell’istante fatto dai servizi sociali e attestante l’inesistenza di una situazione di bisogno. In tal caso tale giudizio andrebbe debitamente preso in considerazione nell’evasione della domanda di condono, ma non dei semplici ragguagli in base alla formulazione di ipotesi.

- 8 - c) Nell’ambito della procedura di ricorso, l’autorità comunale ha però motivato il rifiuto deciso, in base alla situazione di sostanza del ricorrente. Su tale nuova motivazione l’istante si è espresso debitamente nell’ambito di un secondo scambio di scritti processuali, per cui dal profilo formale le nuove motivazioni addotte a sostegno del rifiuto deciso sono senz’altro proponibili in questa sede. In effetti, l’istante era tassato nel 2011 per una sostanza di fr. 53'500.-- e nel 2012 di fr. 60'200.--. Sapendo poi che nel calcolo dell'imposta si deducono dalla sostanza netta per persone sole fr. 63'000.-- giusta l’art. 63 LIC, il ricorrente disponeva allora di una sostanza di fr. 116'500.-- (2011) e fr. 123'200.-- (2012). Come non viene neppure contestato questa sostanza si compone essenzialmente di beni liquidi. In queste condizioni è evidente che l’istante non può pretendere un condono dall’imposta, in quanto la sua situazione di sostanza gli permette di ottemperare ai propri obblighi fiscali senza alcuna difficoltà. Non solo questi importi superano abbondantemente i limiti posti all’art. 51 DELIG per procedere ad una tassazione zero, ma la loro entità è tale da lasciar apparire del tutto immotivata la richiesta, senza che siano al riguardo necessarie ulteriori motivazioni. d) Anche se, per quanto esposto nel considerando che precede, la correttezza dal calcolo del fabbisogno mensile operato non ha più pertinenza pratica dovendo il ricorso essere respinto già in base alla situazione di sostanza del ricorrente, è però bene ricordare che l’onere di comprovare la difficoltosa situazione finanziaria spetta al richiedente l’esonero fiscale. L’autorità è al riguardo tenuta semplicemente a statuire sulla questione di sapere se la pretesa situazione di bisogno è stata comprovata (vedi sentenze del Tribunale amministrativo A 13 14, A 12 26 e A 11 27). Se pertanto l’interessato omette di presentare i necessari giustificativi a comprova sia delle entrate che delle spese fatte valere,

- 9 - l’autorità comunale, dopo averlo invitato a completare la domanda, può decidere a sfavore della parte che cerca di derivare un vantaggio da un situazione che non ha saputo dimostrare. Nella fattispecie, come giustamente addotto dal comune convenuto, sia le spese mensili di locazione (fr. 1'600.--) che quelle riguardanti i premi della cassa malati (fr. 472.--) non sono state debitamente documentate. In tali circostanze la presa in considerazione integrale di tali deduzioni, ambedue di un ammontare insolitamente elevato, non troverebbe alcuna giustificazione. 4. Per quanto esposto in precedenza il rifiuto di accordare all’istante il condono dell’imposta comunale merita in questa sede conferma anche se il motivo del rifiuto è diverso da quello addotto nella decisione impugnata. Il ricorrente ha comunque avuto la possibilità di determinarsi sul nuovo motivo addotto a giustificazione della reiezione della sua richiesta ed avrebbe conseguentemente anche potuto ritirare il ricorso, mentre invece ha mantenute inalterate le proprie richieste. Per questo l’assegnazione dei costi segue la regola che, giusta quanto previsto all’art. 73 cpv. 1 LGA, vuole che sia la parte soccombente, ovvero nell’evenienza il ricorrente, ad assumersi le spese occasionate dal procedimento. Nella determinazione dell’importo dovuto a titolo di spese il cambiamento di motivazione addotto solo in sede di ricorso da parte del comune convenuto è stato comunque debitamente tenuto in considerazione ed ha contribuito alla riduzione della pretesa. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto nel senso dei considerandi. 2. Vengono prelevate

- 10 -

- una tassa di Stato di fr. 200.--

- e le spese di cancelleria di fr. 212.-- totale fr. 412.-- il cui importo sarà versato da A._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]