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20190521_i_ch_b_01

21. Mai 2019 Bundesgericht Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 2019-05-21 · Italiano CH
Sachverhalt

A. A.a Nel 2009 l'impresa edile A.________ SA ha posato, nell'ambito della ristrutturazione di 3 appartamenti a Bissone, delle stuoie sui nuovi pavimenti di legno allo scopo di proteggerli in vista delle operazioni di finitura. Durante la rimozione della copertura il nastro adesivo utilizzato per fissarla si è rivelato inadeguato e ha danneggiato la pellicola protettiva dei parquet. Il 29 ottobre 2010 la B.________ SA, presso di cui la A.________ SA era assicurata per la responsabilità civile di aziende con una "copertura globale", ha comunicato all'impresa che il sinistro rientrava in una clausola di esclusione della copertura prevista dalle relative condizioni generali d'assicurazione (CGA). A.b Al fine di ottenere il risarcimento negatole, la A.________ SA ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la B.________ SA, chiedendo che questa fosse condannata a pagarle fr. 79'717.08, oltre interessi, per la sostituzione dei pavimenti danneg- giati, gli interventi di prova già eseguiti e le spese legali. Con sentenza 30 agosto 2016 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 52'796.23. B. Con sentenza 25 luglio 2018 la II Camera civile del Tribunale di appel- lo del Cantone Ticino ha invece, in accoglimento dell'appello della B.________ SA, integralmente respinto la petizione. La Corte cantonale ha ritenuto che in virtù dell'art. 7k delle CGA la fattispecie verificatasi è esclusa dalla copertura assicurativa. C. La A.________ SA è insorta al Tribunale federale con ricorso del 14 settembre 2018, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e la sua riforma nel senso che l'appello sia respinto e il giudizio di primo grado confermato. Dopo aver narrato e completato i fatti, afferma che la Corte cantonale ha violato l'art. 33 LCA, il principio dell'affidamento e l'art. 1 CO, ritenendo che il sinistro non fosse coperto dall'assicura- zione stipulata. La B.________ SA propone con risposta 23 ottobre 2018 la reiezione del ricorso. Pagina 2

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Il ricorso in materia civile, presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), è ammissibile.

E. 1.2 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motiva- zione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto (DTF 140 III 86 con- sid. 2).

E. 2.1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autori- tà inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengo- no ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accerta- mento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesat- to o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa de - ve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rin- Pagina 3

vii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rin- vii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in consi- derazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).

E. 2.2 In concreto la ricorrente non soddisfa i predetti requisiti di motiva- zione quando alla fine del ricorso afferma apoditticamente che l'oppo- nente ha comunicato l'esclusione dalla copertura assicurativa del sini- stro unicamente dopo 10 mesi e ha imposto la lamatura di una parte del pavimento, promettendo al proprietario dell'appartamento l'integra- le sostituzione del parquet in caso di esito insoddisfacente. Il rimpro- vero mosso all'opponente, fondato sulle predette circostanze che non risultano dalla sentenza impugnata, di essere incorsa in un abuso di diritto per aver rifiutato l'erogazione di prestazioni si rivela quindi inam- missibile.

E. 3.1 La Corte cantonale ha considerato determinante una cosiddetta "clausola d'attività" (Bearbeitungsklausel) contenuta nelle condizioni generali d'assicurazione, che esclude dalla copertura assicurativa i danni causati all'oggetto del lavoro. Ha ritenuto irrilevanti le modalità (attività svolta in esecuzione di un contratto fra assicurato e leso o, co- me invece sostenuto dall'attrice, semplice atto di cortesia) che hanno portato all'evento. A titolo abbondanziale, la Corte cantonale ha poi pure stabilito che la protezione dei pavimenti rientrava fra gli obblighi contrattuali assunti dall'impresa edile, non potendo altrimenti spiegarsi "la massiccia presenza di due operai dell'attrice e l'esecuzione di diverse pre- stazioni successive a quelle usuali di capomastro".

E. 3.2 La ricorrente contesta l'interpretazione delle CGA effettuata dalla Corte cantonale e afferma che la clausola di esclusione non è chiara. Sostiene di avere in buona fede potuto comprenderla nel senso che essa si limita "ai danni alle opere di competenza (realizzate) dallo stipulan- te" senza concernere le opere frutto del lavoro di terzi. Tale interpreta- zione sarebbe pure confermata da una disposizione delle CGA che si riferisce al caso in cui lo stipulante è un imprenditore generale. Poiché le incombevano unicamente le opere da capomastro, il parquet dan- neggiato "non costituisce manifestamente un oggetto lavorato" di sua com- petenza. Anche la sua protezione, soggiunge la ricorrente, spettava al parchettista rispettivamente al gessatore e ribadisce di avere ricoperto Pagina 4

i tassellati (interamente realizzati da terzi) con delle stuoie quale sem- plice atto di cortesia. Afferma inoltre che la motivazione abbondanziale della sentenza impugnata sarebbe contraria alle risultanze istruttorie e che l'opponente non aveva peraltro nemmeno provato l'esistenza di un vincolo contrattuale con il committente per quanto riguarda la posa delle stuoie.

E. 3.3.1 Giusta l'art. 33 LCA l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimen- ti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, a meno che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Le disposizioni di un contratto d'assicurazione e le condizioni generali esplicitamente incorporatevi, vanno interpretate in base ai principi che reggono l'interpretazione dei contratti (DTF 135 III 410 consid. 3.2). In presenza di un litigio concernente una clausola contrattuale il giudice deve dapprima ricercare la reale e comune intenzione delle parti sen- za fermarsi alle espressioni o denominazioni inesatte di cui hanno potuto far uso per errore o per nascondere la vera natura della con- venzione (art. 18 cpv. 1 CO). La ricerca della volontà reale delle parti è chiamata interpretazione soggettiva (DTF 131 III 606 consid. 4.1). Determinare cosa sapeva e voleva un contraente nel momento della stipula costituisce una questione di fatto che vincola il Tribunale fede- rale conformemente all'art. 105 cpv. 1 LTF (DTF 132 III 268 consid. 2.3.2). Se il giudice non riesce a determinare la volontà reale e comune delle parti – per mancanza di prove o perché quest'ultime non sono concludenti – o se constata che una parte non ha capito la volon- tà espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto, egli deve ricorrere all'interpretazione normativa (o oggettiva) e cioè stabilire la volontà oggettiva delle parti, determinando il senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna di esse poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra. Si tratta di un'interpretazione basata sul principio dell'affidamento, che è una questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 144 III 93 consid. 5.2.3).

E. 3.3.2 Secondo gli accertamenti della sentenza impugnata la norma delle condizioni generali di assicurazione litigiosa esclude la copertura assicurativa per "le pretese per danni a cose con o sulle quali l'assicurato esercita o omette di esercitare un'attività (per es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Sono equiparati ad una tale attività l'elabora- Pagina 5

zione di progetti, la direzione, l'impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza ed il controllo come pure lavori simili; inoltre i collaudi, da chiunque essi siano effettuati". Ora, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il senso della clausola è chiaro. Per quanto qui interessa sono esclusi dalla copertu- ra assicurativa i danni causati a cose su cui il stipulante ha esercitato la sua attività. La ricorrente non nega di aver fissato le stuoie al pavi- mento con il nastro adesivo che ha rovinato il parquet. Essa ha quindi esercitato la sua attività sulla cosa danneggiata. La limitazione che propone, secondo cui non sarebbero esclusi i danni causati a opere realizzate da terzi (in concreto i pavimenti), non emerge dal tenore della clausola né dalla disposizione sugli imprenditori generali menzio- nata nel gravame. Dalla disposizione in esame non risulta nemmeno che, per essere esclusa dalla copertura assicurativa, l'attività esercita- ta deve essere quella per cui il danneggiato ha (in primo luogo) ingag- giato la stipulante. La ricorrente non può nemmeno essere seguita quando ritiene che altrimenti la clausola in questione escluderebbe praticamente ogni danno dalla copertura assicurativa, atteso che i danni alle persone o a cose che non sono oggetto dell'attività rimango- no coperti. Giova del resto aggiungere che, con la sua apodittica criti- ca, essa non riesce nemmeno a confutare la conclusione contenuta nella sentenza impugnata, basata sull'apprezzamento delle prove, se- condo cui, contrariamente a quanto preteso, la copertura dei pavimenti è peraltro stata eseguita quale prestazione contrattuale. Ne segue che la Corte cantonale non ha violato il diritto federale.

E. 4 Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato nella misura in cui è ammissibile e come tale va respinto. Le spese giudizia- rie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Pagina 6

Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
  3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 21 maggio 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l f e d e r a l 4A_495/2018 S e n t e n z a d e l 2 1 m a g g i o 2 0 1 9 I C o r t e d i d i r i t t o c i v i l e Giudici federali Kiss, Presidente, Hohl, May Canellas, Cancelliere Piatti. A.________ SA, patrocinata dagli avv.ti Silvio e Luca Pestelacci, ricorrente, contro B.________ SA, patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, opponente. contratto d'assicurazione; clausola di esclusione, ricorso contro la sentenza emanata il 25 luglio 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2016.146). Composizione Oggetto Partecipanti al procedimento

Fatti: A. A.a Nel 2009 l'impresa edile A.________ SA ha posato, nell'ambito della ristrutturazione di 3 appartamenti a Bissone, delle stuoie sui nuovi pavimenti di legno allo scopo di proteggerli in vista delle operazioni di finitura. Durante la rimozione della copertura il nastro adesivo utilizzato per fissarla si è rivelato inadeguato e ha danneggiato la pellicola protettiva dei parquet. Il 29 ottobre 2010 la B.________ SA, presso di cui la A.________ SA era assicurata per la responsabilità civile di aziende con una "copertura globale", ha comunicato all'impresa che il sinistro rientrava in una clausola di esclusione della copertura prevista dalle relative condizioni generali d'assicurazione (CGA). A.b Al fine di ottenere il risarcimento negatole, la A.________ SA ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la B.________ SA, chiedendo che questa fosse condannata a pagarle fr. 79'717.08, oltre interessi, per la sostituzione dei pavimenti danneg- giati, gli interventi di prova già eseguiti e le spese legali. Con sentenza 30 agosto 2016 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 52'796.23. B. Con sentenza 25 luglio 2018 la II Camera civile del Tribunale di appel- lo del Cantone Ticino ha invece, in accoglimento dell'appello della B.________ SA, integralmente respinto la petizione. La Corte cantonale ha ritenuto che in virtù dell'art. 7k delle CGA la fattispecie verificatasi è esclusa dalla copertura assicurativa. C. La A.________ SA è insorta al Tribunale federale con ricorso del 14 settembre 2018, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e la sua riforma nel senso che l'appello sia respinto e il giudizio di primo grado confermato. Dopo aver narrato e completato i fatti, afferma che la Corte cantonale ha violato l'art. 33 LCA, il principio dell'affidamento e l'art. 1 CO, ritenendo che il sinistro non fosse coperto dall'assicura- zione stipulata. La B.________ SA propone con risposta 23 ottobre 2018 la reiezione del ricorso. Pagina 2

Diritto: 1. 1.1 Il ricorso in materia civile, presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), è ammissibile. 1.2 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motiva- zione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto (DTF 140 III 86 con- sid. 2). 2. 2.1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autori- tà inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengo- no ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accerta- mento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesat- to o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa de - ve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rin- Pagina 3

vii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rin- vii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in consi- derazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). 2.2 In concreto la ricorrente non soddisfa i predetti requisiti di motiva- zione quando alla fine del ricorso afferma apoditticamente che l'oppo- nente ha comunicato l'esclusione dalla copertura assicurativa del sini- stro unicamente dopo 10 mesi e ha imposto la lamatura di una parte del pavimento, promettendo al proprietario dell'appartamento l'integra- le sostituzione del parquet in caso di esito insoddisfacente. Il rimpro- vero mosso all'opponente, fondato sulle predette circostanze che non risultano dalla sentenza impugnata, di essere incorsa in un abuso di diritto per aver rifiutato l'erogazione di prestazioni si rivela quindi inam- missibile. 3. 3.1 La Corte cantonale ha considerato determinante una cosiddetta "clausola d'attività" (Bearbeitungsklausel) contenuta nelle condizioni generali d'assicurazione, che esclude dalla copertura assicurativa i danni causati all'oggetto del lavoro. Ha ritenuto irrilevanti le modalità (attività svolta in esecuzione di un contratto fra assicurato e leso o, co- me invece sostenuto dall'attrice, semplice atto di cortesia) che hanno portato all'evento. A titolo abbondanziale, la Corte cantonale ha poi pure stabilito che la protezione dei pavimenti rientrava fra gli obblighi contrattuali assunti dall'impresa edile, non potendo altrimenti spiegarsi "la massiccia presenza di due operai dell'attrice e l'esecuzione di diverse pre- stazioni successive a quelle usuali di capomastro". 3.2 La ricorrente contesta l'interpretazione delle CGA effettuata dalla Corte cantonale e afferma che la clausola di esclusione non è chiara. Sostiene di avere in buona fede potuto comprenderla nel senso che essa si limita "ai danni alle opere di competenza (realizzate) dallo stipulan- te" senza concernere le opere frutto del lavoro di terzi. Tale interpreta- zione sarebbe pure confermata da una disposizione delle CGA che si riferisce al caso in cui lo stipulante è un imprenditore generale. Poiché le incombevano unicamente le opere da capomastro, il parquet dan- neggiato "non costituisce manifestamente un oggetto lavorato" di sua com- petenza. Anche la sua protezione, soggiunge la ricorrente, spettava al parchettista rispettivamente al gessatore e ribadisce di avere ricoperto Pagina 4

i tassellati (interamente realizzati da terzi) con delle stuoie quale sem- plice atto di cortesia. Afferma inoltre che la motivazione abbondanziale della sentenza impugnata sarebbe contraria alle risultanze istruttorie e che l'opponente non aveva peraltro nemmeno provato l'esistenza di un vincolo contrattuale con il committente per quanto riguarda la posa delle stuoie. 3.3 3.3.1 Giusta l'art. 33 LCA l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimen- ti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, a meno che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Le disposizioni di un contratto d'assicurazione e le condizioni generali esplicitamente incorporatevi, vanno interpretate in base ai principi che reggono l'interpretazione dei contratti (DTF 135 III 410 consid. 3.2). In presenza di un litigio concernente una clausola contrattuale il giudice deve dapprima ricercare la reale e comune intenzione delle parti sen- za fermarsi alle espressioni o denominazioni inesatte di cui hanno potuto far uso per errore o per nascondere la vera natura della con- venzione (art. 18 cpv. 1 CO). La ricerca della volontà reale delle parti è chiamata interpretazione soggettiva (DTF 131 III 606 consid. 4.1). Determinare cosa sapeva e voleva un contraente nel momento della stipula costituisce una questione di fatto che vincola il Tribunale fede- rale conformemente all'art. 105 cpv. 1 LTF (DTF 132 III 268 consid. 2.3.2). Se il giudice non riesce a determinare la volontà reale e comune delle parti – per mancanza di prove o perché quest'ultime non sono concludenti – o se constata che una parte non ha capito la volon- tà espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto, egli deve ricorrere all'interpretazione normativa (o oggettiva) e cioè stabilire la volontà oggettiva delle parti, determinando il senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna di esse poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra. Si tratta di un'interpretazione basata sul principio dell'affidamento, che è una questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 144 III 93 consid. 5.2.3). 3.3.2 Secondo gli accertamenti della sentenza impugnata la norma delle condizioni generali di assicurazione litigiosa esclude la copertura assicurativa per "le pretese per danni a cose con o sulle quali l'assicurato esercita o omette di esercitare un'attività (per es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Sono equiparati ad una tale attività l'elabora- Pagina 5

zione di progetti, la direzione, l'impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza ed il controllo come pure lavori simili; inoltre i collaudi, da chiunque essi siano effettuati". Ora, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il senso della clausola è chiaro. Per quanto qui interessa sono esclusi dalla copertu- ra assicurativa i danni causati a cose su cui il stipulante ha esercitato la sua attività. La ricorrente non nega di aver fissato le stuoie al pavi- mento con il nastro adesivo che ha rovinato il parquet. Essa ha quindi esercitato la sua attività sulla cosa danneggiata. La limitazione che propone, secondo cui non sarebbero esclusi i danni causati a opere realizzate da terzi (in concreto i pavimenti), non emerge dal tenore della clausola né dalla disposizione sugli imprenditori generali menzio- nata nel gravame. Dalla disposizione in esame non risulta nemmeno che, per essere esclusa dalla copertura assicurativa, l'attività esercita- ta deve essere quella per cui il danneggiato ha (in primo luogo) ingag- giato la stipulante. La ricorrente non può nemmeno essere seguita quando ritiene che altrimenti la clausola in questione escluderebbe praticamente ogni danno dalla copertura assicurativa, atteso che i danni alle persone o a cose che non sono oggetto dell'attività rimango- no coperti. Giova del resto aggiungere che, con la sua apodittica criti- ca, essa non riesce nemmeno a confutare la conclusione contenuta nella sentenza impugnata, basata sull'apprezzamento delle prove, se- condo cui, contrariamente a quanto preteso, la copertura dei pavimenti è peraltro stata eseguita quale prestazione contrattuale. Ne segue che la Corte cantonale non ha violato il diritto federale. 4. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato nella misura in cui è ammissibile e come tale va respinto. Le spese giudizia- rie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Pagina 6

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 21 maggio 2019 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Kiss Piatti Pagina 7