Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'ar- ticolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT 1-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
E. 2 Secondo quanto disposto dall'art, la cpv. 1 LAMal l'assicurazio- ne sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbliga- toria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazio- ne (LCA). Giusta l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza del- le imprese d'assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), per le controversie relative alle assicurazioni complementari all'assicu- razione sociale malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. In ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le conte- stazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazio- ne sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che ap- plicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause da- vanti al TCA (Lptca). In concreto, la causa concerne una vertenza relativa ad un con- tratto relativo al rimborso di spese d'ospedalizzazione in reparto privato 0 semi privato retto dalla LCA e praticato da un assicura- tore sociale autorizzato all'esercizio ai sensi della LAMal. E' quindi data la competenza In materia a questo Tribunale. ti
Il presidente del Tribunale Incarto n. Lugano cantonale delle assicurazioni 36.2009.133
E. 5 Ottobre 2009 Berna 1997 pag. 796), ma lo stesso non può più essere fatto va- lere nell'ottica dell'interesse pubblico, siccome la sicurezza del diritto e la pace sociale esigono che si possa invocare una pre- tesa durante un determinato lasso di tempo. L'interesse pubblico che soggiace alla prescrizione non è però assoluto, in effetti la prescrizione liberatoria non spegne in maniera assoluta il diritto del creditore. Se il debitore non la invoca II giudice non può farlo al suo posto. In sostanza dunque il trascorrere del tempo, che rende incerto il diritto, fa sì che la pretesa creditoria non sia più esigibile se invo- cata la prescrizione da parte del debitore. Solamente una pretesa esigibile può essere prescrittibile ed af- finché la prescrizione possa essere validamente fatta valere é necessario che II termine fissato dalla legge sia spirato. La legge (art. 135 e 138 CO) prevede l'interruzione del termine di prescrizione tramite il compimento di determinati atti. Gli stessi possono emanare dal debitore, tra questi vi è il riconoscimento del debito, ciò che può avvenire sia esplicitamente che per atti concludenti, direttamente da parte del debitore o da parte di terzi con il consenso del debitore stesso. D'altro lato è possibile al creditore stesso procedere, per interrompere il termine di pre- scrizione, mediante atti esecutivi, con un'azione inoltrata al Tri- bunale o negli altri modi espressamente regolati dall'art. 135 cifra 2 00.
E. 6 In concreto ciò che ha fatto nascere l'obbligazione di SUPRA - obbligo comunque contestato dall'assicuratore - è il ricovero presso la Cllnica tra il 13 ed 1118 gennaio 2000. Va qui ritenuto che il 18 gennaio 2000 ha cominciato a decorrere il termine della prescrizione. Nulla camblerebbe comunque se si volesse ritenere il termine della fatturazione delle prestazioni a SUPRA (17.02.2000) da parte della clinica rispettivamente il momento del conteggio di SUPRA (maggio 2000). Agli atti, a parte una lettera 9 marzo 2005 di XXX con la richiesta di "rivedere il mio incarto e di versare la somma a me dovuta...", non vi sono atti esecutivi o giudiziari tali da interrompere la pre- scrizione. Lo scritto 9 marzo 2005 non adempie i presupposti di legge per validamente interrompere la prescrizione comunque già subentrata a quel momento. Non si dimentichi infatti la breve durata di 2 anni delle prescrizio- ne voluta con l'art. 46 LCA. Non solo. Successivamente alla let- tera 9 marzo 2005 (ed alla risposta 12 aprile 2005 di SUPRA) gli atti non contemplano nessun atto sino alla petizione 30 giugno
2009. Anche in questo caso sono trascorsi oltre 4 anni. Com- plessivamente dal ricovero e dall'Intervento chirurgico subito sino ii
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2009.133 Lugano 5 ottobre 2009 al primo atto interruttivo della prescrizione sono trascorsi oltre 9 anni. Questo giudice deve constatare quindi come la prescrizio- ne sia subentrata e la pretesa di XXX non possa più essere fatta valere siccome prescritta. La petizione va pertanto respinta senza carico di tasse di giusti- zia e spese e senza riconoscimento di ripetibili. Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, I tribunali svizzeri devono trasmet- tere gratuitamente all'autorità di sorveglianza (FINMA dal 1° gen- naio 2009) una copia di tutte le sentenze concernenti disposizio- ni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell'attrice. Il valore di causa in discussione è di CHF 2'653,90 ciò che ha in- fluenza sulle possibilità di ricorso così come esposto al punto 3 del dispositivo.
Dispositiv
- La del petizione 30 giugno 2009 di XXX, è respinta.
- Non si prelevano tasse di giustizia e spese e non si allocano ri- petibili.
- Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna. Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifi- cazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impu- gnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ri- corrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere alle- gata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ri- cevuta. ii Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2009.133 Lugano 5 ottobre 2009 Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se II valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia con- cerne una questione di diritto'di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia ci- vile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario In materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF). Peijil Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Ivano Ranzanici \ Il segretario Fa DÌO Zocchetti J \ 3 ^ LJIA^ ii
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata il Incarto n. 36.2009.133 IR/lb Lugano 5 ottobre 2009 In nome délia Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sulla petizione del 30 giugno 2009 di XXX contro Cassa malati Supra, 1000 Lausanne in materia di assicurazione complementare contro le malattie considerato, in fatto XXX si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni con petizione 30 giugno 2009 segnalando di essere stata assicurata contro le malattie presso la SUPRA dal 1979 al 2005, ed indi- cando di avere accumulato ritardi nei pagamenti delle delle com- plementari e di avere chiesto a SUPRA, nel 2000, "una dilazione (dei miei pagamenti", ciò che l'assicuratore non ha concesso. Sempre nel 2000 XXX ha subito un "intervento chirurgico d'ur- genza presso la Clinica " e, alla luce di ritardi nel paga- menti delle coperture complementari, SUPRA ha rifiutato di rim- borsare più di quanto non fosse a carico dell'assicurazione ob- bligatoria delle cure medico sanitarie. XXX indica di non avere potuto, prima dell'intervento e vista l'ur- genza, chiarire la sua situazione e nessuno l'avrebbe informata "che potevo essere curata...in camera comune".
Il presidente del Tribunale Incarto n. Lugano cantonale delle assicurazioni 3 6 . 2 0 0 9 . 1 3 3 5 Ottobre 2 0 0 9 Terminata la formazione professionale che aveva causato la temporanea difficoltà economica l'assicurata ha onorato la Clini- ca, i curanti ed ha soluto gli arretrati, interessi e spese compresi, dovuti a SUPRA. La signora XXX chiede al Tribunale cantonale delle assicurazioni la condanna di SUPRA al pagamento "dell'importo dovuto a tut- t'oggi". La fattura 17 febbraio 2000 prodotta con il ricorso fa stato di un ricovero dal 13 al 18 gennaio 2000 con esposizione di un Impor- to complessivo di CHF 4'973,85. Di tale somma SUPRA ha rico- nosciuto (doc. A7) CHF 2'319,95 "corrispondente alla parte per la camera comune" somma versata all'assicurata II 22 maggio 2000. B. A seguito di una richiesta del giudice delegato la signora XXX ha precisato che all'importo preteso, pari a CHF 2'653,90 (ossia CHF 4'973,85 ./. 2'319,95), "si potrebbe aggiungere la differenza delle complementari delle prestazioni dei medicP' ed ancora "e- ventualmente gli interessi maturati in questo periodo". C. Con risposta 24 agosto 2009 SUPRA precisa di avere, a seguito del ricovero 13 gennaio 2000 della signora XXX, "emesso una garanzia...(che)...precisava ". SUPRA ricorda quindi il rimborso parziale dell'importo preteso e lettera 9 marzo 2005 con cui l'assicurata chiedeva II rimborso del saldo. Scritto cui SUPRA ha risposto il 12 aprile 2005 negando la pretesa. Solamente il 30 giugno 2009 XXX si è rivolta al Tribunale. Per SUPRA le pretese dell'assicurata sono quindi prescritte. L'assi- curatore osserva Infatti che, in concreto, è applicabile la LCA il cui art. 46 prevede - fatto salvo un termine convenzionale più lungo (art. 98) - un termine biennale di prescrizione. Tale dispo- sizione è ripresa nella CGA che reggono il contratto. La prescri- zione sarebbe intervenuta in assenza di atti interruttivi (art. 135 CO). D. Ad XXX è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove. Con lettera 4 set- tembre 2009 l'assicurata indica di non essere stata messa al cor- rente della sospensione delle prestazioni ed osserva come la sospensione fosse momentanea. XXX rammenta poi di avere più volte chiesto II rimborso senza successo. ii
Il presidente del Tribunale Incarto n. Lugano cantonale delle assicurazioni 36.2009.133 5 Ottobre 2009 in diritto in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'ar- ticolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT 1-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Secondo quanto disposto dall'art, la cpv. 1 LAMal l'assicurazio- ne sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbliga- toria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazio- ne (LCA). Giusta l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza del- le imprese d'assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), per le controversie relative alle assicurazioni complementari all'assicu- razione sociale malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. In ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le conte- stazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazio- ne sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che ap- plicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause da- vanti al TCA (Lptca). In concreto, la causa concerne una vertenza relativa ad un con- tratto relativo al rimborso di spese d'ospedalizzazione in reparto privato 0 semi privato retto dalla LCA e praticato da un assicura- tore sociale autorizzato all'esercizio ai sensi della LAMal. E' quindi data la competenza In materia a questo Tribunale. ti
Il presidente del Tribunale Incarto n. Lugano cantonale delle assicurazioni 36.2009.133 5 Ottobre 2009 nel merito
3. Prima di esaminare, semmai, la fondatezza delle pretese di XXX il Tribunale deve analizzare se, come ritiene SUPRA, le stesse non siano cadute In prescrizione.
4. Le condizioni generali d'assicurazione (CGA) prodotte da SU- PRA (doc. 9) regolano il tema della prescrizione rinviando impli- citamente al contenuto dell'art. 46 LCA. In sostanza è prevista la prescrizione trascorsi due anni dal fatto che fa nascere l'obbligo di prestazione. Dal canto suo l'art. 46 LCA prevede: ^I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione. L'articolo 41 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è riservato. ^ Sono nulli i patti che assoggettano il credito verso l'assicuratore ad una prescrizione o ad un termine più breve. Rimane ferma la dispo- sizione dell'articolo 39 capoverso 2 numero 2 della presente legge. " Questa norma è imperativa. Carré, in Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 319, ricorda: "Force obligatoire Les prescriptions de cet art. ne peuvent pas être modifiées conven- tionellement au détriment du preneur ou de l'ayant droit, selon l'art. 98 LCA. Elle est impérative pour toutes les branches d'assurances, sous réserve de celle de l'assurance-transport: cf. plus bas (Tciv. BS RBA Vn° 209/219). Elle n'est cependant pas d'ordre public, ni d'ail- leurs contraire aux moeurs, si le droit étranger, applicable au con- trat, y déroge (CI GE RBA X n° 50; Tciv. BS RBA V n° 209/219 ail). Ainsi, les parties peuvent valablement convenir d'un délai de pres- cription, ou de déchéance, plus long que le délai légal (ATF 74 II 97 ail, JdTi9481592, RBAXn° 49; ATF 60II445 ail, JdT 19351208, rés. SJ 1935p. 349, RBA VII n° 182). La jurisprudence a écarté la théorie selon laquelle l'art. 46 LCA au- rait été rangé par inadvertance dans les dispositions relativement imperatives de la loi, et non dans celles, qui sont absolument impera- tives au sens de l'art. 97 LCA (ATF 48II284, JdT 1923 1162, RBA V n° 213; CCCFR RBA XIII n° 56). Un autre délai, plus court, de prescription, ou de péremption (cf. ci- après), peut en effet être stipulé en matière d'assurance-transport (...)."
5. La prescrizione liberatoria (Verjâhrung) è sostanzialmente l'e- stinzione dell'obbligo causata dall'inazione delle parti durante un certo lasso di tempo. Il diritto in sé sussiste, secondo la dottrina (P. Engel Traité des obligations en droit Suisse, 2. éd. Staempfli, ii
Il presidente del Tribunale Incarto n. Lugano cantonale delle assicurazioni 36.2009.133 5 Ottobre 2009 Berna 1997 pag. 796), ma lo stesso non può più essere fatto va- lere nell'ottica dell'interesse pubblico, siccome la sicurezza del diritto e la pace sociale esigono che si possa invocare una pre- tesa durante un determinato lasso di tempo. L'interesse pubblico che soggiace alla prescrizione non è però assoluto, in effetti la prescrizione liberatoria non spegne in maniera assoluta il diritto del creditore. Se il debitore non la invoca II giudice non può farlo al suo posto. In sostanza dunque il trascorrere del tempo, che rende incerto il diritto, fa sì che la pretesa creditoria non sia più esigibile se invo- cata la prescrizione da parte del debitore. Solamente una pretesa esigibile può essere prescrittibile ed af- finché la prescrizione possa essere validamente fatta valere é necessario che II termine fissato dalla legge sia spirato. La legge (art. 135 e 138 CO) prevede l'interruzione del termine di prescrizione tramite il compimento di determinati atti. Gli stessi possono emanare dal debitore, tra questi vi è il riconoscimento del debito, ciò che può avvenire sia esplicitamente che per atti concludenti, direttamente da parte del debitore o da parte di terzi con il consenso del debitore stesso. D'altro lato è possibile al creditore stesso procedere, per interrompere il termine di pre- scrizione, mediante atti esecutivi, con un'azione inoltrata al Tri- bunale o negli altri modi espressamente regolati dall'art. 135 cifra 2 00.
6. In concreto ciò che ha fatto nascere l'obbligazione di SUPRA - obbligo comunque contestato dall'assicuratore - è il ricovero presso la Cllnica tra il 13 ed 1118 gennaio 2000. Va qui ritenuto che il 18 gennaio 2000 ha cominciato a decorrere il termine della prescrizione. Nulla camblerebbe comunque se si volesse ritenere il termine della fatturazione delle prestazioni a SUPRA (17.02.2000) da parte della clinica rispettivamente il momento del conteggio di SUPRA (maggio 2000). Agli atti, a parte una lettera 9 marzo 2005 di XXX con la richiesta di "rivedere il mio incarto e di versare la somma a me dovuta...", non vi sono atti esecutivi o giudiziari tali da interrompere la pre- scrizione. Lo scritto 9 marzo 2005 non adempie i presupposti di legge per validamente interrompere la prescrizione comunque già subentrata a quel momento. Non si dimentichi infatti la breve durata di 2 anni delle prescrizio- ne voluta con l'art. 46 LCA. Non solo. Successivamente alla let- tera 9 marzo 2005 (ed alla risposta 12 aprile 2005 di SUPRA) gli atti non contemplano nessun atto sino alla petizione 30 giugno
2009. Anche in questo caso sono trascorsi oltre 4 anni. Com- plessivamente dal ricovero e dall'Intervento chirurgico subito sino ii
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2009.133 Lugano 5 ottobre 2009 al primo atto interruttivo della prescrizione sono trascorsi oltre 9 anni. Questo giudice deve constatare quindi come la prescrizio- ne sia subentrata e la pretesa di XXX non possa più essere fatta valere siccome prescritta. La petizione va pertanto respinta senza carico di tasse di giusti- zia e spese e senza riconoscimento di ripetibili. Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, I tribunali svizzeri devono trasmet- tere gratuitamente all'autorità di sorveglianza (FINMA dal 1° gen- naio 2009) una copia di tutte le sentenze concernenti disposizio- ni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell'attrice. Il valore di causa in discussione è di CHF 2'653,90 ciò che ha in- fluenza sulle possibilità di ricorso così come esposto al punto 3 del dispositivo. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. La del petizione 30 giugno 2009 di XXX, è respinta.
2. Non si prelevano tasse di giustizia e spese e non si allocano ri- petibili.
3. Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna. Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifi- cazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impu- gnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ri- corrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere alle- gata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ri- cevuta. ii
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2009.133 Lugano 5 ottobre 2009 Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se II valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia con- cerne una questione di diritto'di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia ci- vile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario In materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF). Peijil Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Ivano Ranzanici \ Il segretario Fa DÌO Zocchetti J \ 3 ^ LJIA^ ii