Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). II TCA puo dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 Iuglio 2003 nella causa N., 1707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA. nel merito
E. 2 In virtü della copertura complementare C, a cui è assicurata dal 1° gennaio 2005, l'attrice ha postulato il riconoscimento di Fr. 500.- a titolo di prestazioni speciali in caso di matemità per il periodo dal 20 al 29 marzo 2007 in cui à stata aiutata da conoscenti per la pulizia dell'appartamento. lnfatti, conformemente all'art. 4 delle Condizioni speciali per I'assicurazione malattie complementare C (CSA) edizione 10.01, dopo due anni d'assicurazione, YSA accorda in caso di gravidanza e parto un'indennitä di Fr. 50.- al giorno per qualsiasi aiuto rimunerato prestato alla madre da un servizio d'aiuto, a partire dal giorno del rientro al suo domicilio e per una durata di 21 giorni successivi il parto.
E. 3 L'attrice è stata degente alI'Ospedale di dal 18 al 20 marzo 2007 ed il 18 ha messo al mondo Secondo la citata norma, in effetti l'assicurata ha diritto ad un rimborso di Fr. 50.- giornaliero per aiuti post-parto che le sono stati prestati. Tuttavia, occorre che specifiche condizioni siano, cumulativamente, adempiute. Innanzitutto, è indifferente il tipo di aiuto che la neo-mamma riceve. L'art. 4.2 CSA non specifica in cosa deve consistere questo aiuto (aiuto domiciliare, aiuto domestico, aiuto per il neonato, ecc.). In secondo luogo, questo aiuto deve essere rimunerato, ovvero l'assicurata deve pagare una terza persona affinché l'aiuti. Deve poi essere un servizio d'aiuto, da intendersi di carattere professionale, ad assistere la mamma. Quarta condizione, l'assistenza deve essere prestata alla neo- mamma e non al bambino. ti
II Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano 36.2007.82
E. 5 Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in
concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si
applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale
dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata
dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile),
la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 1 LTF; cfr. anche l'art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre
decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta Part. 74
cpv. 1 lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è
ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta a CHF
30'000.-.
Quando il valore litigioso non raggiunge questo importo, il ricorso
èugualmente ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF). Per l'art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile
contro le decisioni pronunciate dalle autoritä cantonali di ultima
istanza e dal Tribunale amministrativo federale.
L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente puö far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei
diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali
in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni
popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma
dell'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente puö censurare l'accertamento
dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e
l'eliminazione del vizio puo essere determinante per l'esito del
procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi
di prova soltanto se ne dä motivo la decisione dell'autorità
inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
II ricorso contro una decisione deve essere depositato presso
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv.
E. 7 LTF, il ricorso per denegata o ritardata giustizia puo essere interposto in ogni tempo. Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autoritä inferiore, riservato il caso ti
II Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2007.82 Lugano 5 novembre 2007 in cui l'accertamento ä stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, Tribunale federale non puö andare oltre le conclusioni delle parti. Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia civile, ä aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF, con questo ricorso puö essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinch6 sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perch6 il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, BERNARD CORBOZ, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal födöral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.). In concreto, il valore litigioso ä rappresentato dalla pretesa di versamento formulata dall'attrice di Fr. 500.-. Trattandosi di una causa di carattere pecuniario, non sono quindi dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). In queste circostanze, il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Infine, secondo Part. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autoritä di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciö di notificare all'autoritä di sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositiv
- La petizione è respinta.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. ti II Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano 36.2007.82 5 novembre 2007
- Comunicazione alle parti ed all'UFAP, Berna. Contro il presente giudizio è dato ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, come specificato nelle motivazioni. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrä essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Ice delegato II segretario II g nzanici Fabib Zocchetti I N T M A Z O N E -6 NOV. 2007 TRIBUNALE CANTON'ALE DELLE ASSZURAZIONI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
ti Incarto n. 36.2007.82 Lugano 5 novembre 2007 TB In nome della Repubblica e Cantone Ticino II giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici con redattrice: Tanja Balmelli, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sulla petizione del 25 maggio 2007 di XXXX, rappr. da: Xx, contro Cassa Malati Y in materia di assicurazione complementare contro le malattie ritenuto in fatto A. XXXX, 1985, assicurata dal 1° gennaio 2005 per la copertura complementare Cofferta offerta da Y SA, il 18 marzo 2007 ha dato alla luce il figlio In vista di questa nascita, il 14 marzo 2007 (doc. A2) I'assicurata ha preventivamente chiesto al suo assicuratore il riconoscimento di Fr. 150.- per le cure neonatali, Fr. 1'050.- (Fr. 50.-/giorno x 21 giorni) per il servizio d'aiuto prestato alla neo-mamma da e Fr. 100.- per ogni giorno di degenza ospedaliera evitato. Con scritto del 23 marzo 2007 (doc. A3) l'assicuratore ha risposto che "le accorderemo le nostre prestazioni speciali precitate conformemente all'articolo 4 delle nostre condizioni Raccomandata 90952581.cloc
II Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2007.82 Lugano 5 novembre 2007 speciali per l'assicurazione malattie complementare dopo ricezione delle suddette fatture.". II 26 marzo 2007 (doc. A4) l'assicurata ha comunicato ad Y SA di essere stata ospedalizzata per parto dal 18 al 20 marzo 2007, quindi ha ribadito la richiesta di rimborso di Fr. 150.-, Fr. 1'050.- e Fr. 300.- (per essere stata degente 3 giorni su sei). Riferendosi ad un colloquio telefonico avvenuto quel giorno con marito dell'assicurata, il 30 marzo 2007 (doc. A5) l'assicuratore ha confermato che "l'indennitä di al massimo fr. 50.-/giomo viene accordata a qualsiasi aiuto rimunerato prestato alla madre da un servizio di aiuto a decorrere dal giorno del rientro al suo domicilio e durante i 21 giorni che seguono il parto. Solo le ore fatturate dall'associazione "Aiuto domiciliare di " saranno prese in considerazione fino a concorrenza della somma assicurata. Scusandoci del disguido, restiamo a disposizione per ogni informazione complementare (...).". B. Xx, marito dell'assicurata, il 6 aprile 2007 (doc. A6) ha scritto all'assicuratore esponendo l'iter percorso per offenere un aiuto per sua moglie, criticando le errate indicazioni fornitegli da Y SA che gli avrebbero fatto perdere dieci giorni di aiuto rimborsabile. Ha cosi chiesto il versamento di Fr. 500.- per l'aiuto prestato da conoscenti dal 20 al 29 marzo 2007. C. II 26 aprile 2007 (doc. A8) Y SA ha respinto la richiesta della sua assicurata, poichä facevano difetto due condizioni previste dall'art. 4.2 delle Condizioni speciali d'assicurazione per la copertura C: l'aiuto offerto alla moglie è stato dato gratuitamente e non da un servizio d'aiuto, ma da familiari. Fra le parti è seguita una corrispondenza via posta elettronica, con cui l'assicuratore ha ribadito di non poter concedere Fr. 500.- dal 20 al 29 marzo 2007, ma che avrebbe preso a suo carico soltanto l'intera fattura di Fr. 455.- dell'associazione Aiuto domiciliare di . Da parte sua, il marito dell'assicurata ha precisato che l'aiuto ricevuto proveniva dai parenti per il vitto, mentre le pulizie dell'appartamento sono state eseguite da conoscenti per il tramite di un'impresa di pulizie (docc. A10/1-3). D. Con petizione del 25 maggio 2007 (doc. I) XXXX, agente tramite il marito, ha chiesto al TCA di obbligare Y SA a pagarle dieci giorni di aiuto per le pulizie, ossia Fr. 500.-. L'assicuratore ha negato l'esistenza di una lista di fornitori autorizzati, aggiungendo che spettava all'attrice trovare un aiuto. Ha ribadito l'assenza di due condizioni dell'art. 4.2 CSA. Della successiva corrispondenza si dirà laddove necessario. ti
II Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2007.82 Lugano 5 novembre 2007 3 considerato in diritto in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). II TCA puo dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 Iuglio 2003 nella causa N., 1707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA. nel merito
2. In virtü della copertura complementare C, a cui è assicurata dal 1° gennaio 2005, l'attrice ha postulato il riconoscimento di Fr. 500.- a titolo di prestazioni speciali in caso di matemità per il periodo dal 20 al 29 marzo 2007 in cui à stata aiutata da conoscenti per la pulizia dell'appartamento. lnfatti, conformemente all'art. 4 delle Condizioni speciali per I'assicurazione malattie complementare C (CSA) edizione 10.01, dopo due anni d'assicurazione, YSA accorda in caso di gravidanza e parto un'indennitä di Fr. 50.- al giorno per qualsiasi aiuto rimunerato prestato alla madre da un servizio d'aiuto, a partire dal giorno del rientro al suo domicilio e per una durata di 21 giorni successivi il parto.
3. L'attrice è stata degente alI'Ospedale di dal 18 al 20 marzo 2007 ed il 18 ha messo al mondo Secondo la citata norma, in effetti l'assicurata ha diritto ad un rimborso di Fr. 50.- giornaliero per aiuti post-parto che le sono stati prestati. Tuttavia, occorre che specifiche condizioni siano, cumulativamente, adempiute. Innanzitutto, è indifferente il tipo di aiuto che la neo-mamma riceve. L'art. 4.2 CSA non specifica in cosa deve consistere questo aiuto (aiuto domiciliare, aiuto domestico, aiuto per il neonato, ecc.). In secondo luogo, questo aiuto deve essere rimunerato, ovvero l'assicurata deve pagare una terza persona affinché l'aiuti. Deve poi essere un servizio d'aiuto, da intendersi di carattere professionale, ad assistere la mamma. Quarta condizione, l'assistenza deve essere prestata alla neo- mamma e non al bambino. ti
II Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano 36.2007.82 5 novembre 2007 Quinto elemento, il riconoscimento dei Fr. 50.- awiene solo dal momento in cui la mamma rientra al domicilio, non dal pada Infine, la durata dei 21 giorni decorre per contra dal giorno del parto e non da quando la mamma è rientrata al suo domicilio. Ora, come ha ben sottolineato la convenuta, in specie fanno difetto due delle esposte condizioni: sia I'attrice è stata aiutata da familiari (per il vitto) e da conoscenti (per la pulizie) e quindi non da un servizio d'aiuto agente a livello professionale e specialistico, sia — proprio perchä avvenuto tra conoscenti per benevolenza e non sulla base di un appalto — questi servizi non sono stati rimunerati dall'attrice, ma sono avvenuti a titolo gratuito. A proposito di quest'ultima condizione, l'attrice ha piu volte sostenuto che le pulizie siano state eseguite da un'impresa di Locarno, tuttavia non ha prodotto le relative fatture né all'assicuratore durante lo scambio di corrispondenza avuto prima dell'inoltro della petizione in esame, né durante l'istruttoria della controversia portata davanti a questo Tribunale (doc. V). Y SA stessa ha evidenziato detta circostanza, rilevando di aver ricevuto soltanto una fattura "fatta in casa" dall'assicurata e non su carta intestata dell'impresa di pulizia (doc. VII). In queste circostanze, malgrado I'attrice abbia indicato ii nome ed il recapito telefonico del conoscente a cui essa sie rivolta per la pulizia del suo appartamento, a mente del TCA, cio non è sufficiente per ammettere il rimborso di Fr. 50.- al di per dieci giorni, non essendo stato prodotto adeguato documento giustificativo nä a comprova degli avvenuti lavori nä tanto meno del costo sostenuto dall'assicurata. In assenza di una fattura dell'impresa di pulizia l'assicuratore non puö essere obbligato ad effettuare il pagamento di CHF 500.-- per I'aiuto ricevuto da XXXX dal 20 al 29 marzo 2007.
4. Le indicazioni imprecise di Y alla signora XXXX, pur costituendo comportamento biasimevole, non consentono alla signora XXXX di vantare diritti ulteriori. Infatti, anche se I'assicuratore ha dato errate informazioni all'attrice riguardo al nominativo dell'aiuto domiciliare cui rivolgersi, resta il fatto che Y non poteva sapere che I ' a s s o c i a z i o n e d i n o n c o p r i v a i l c a s o dell'assicurata siccome non rientrante nel suo profilo di persona bisognosa.
II Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2007.82 Lugano 5 novembre 2007 Allo stesso modo, I'assicuratore non poteva immaginare che l'Aiuto domiciliare di a cui I'ha indirizzata non si estendeva territorialmente, nell'esecuzione delle sue prestazioni, anche al comune di domicilio dell'attrice. Era comunque compito di XXX informarsi per tempo in merito a quali associazioni di aiuto domiciliare o a quali altri enti avrebbero potuto aiutarla concretamente nel periodo post- parto, e cio a prescindere dalla questione a sapere se Y SA disponesse effettivamente di una lista di associazioni da essa riconosciute allo scopo. A tale proposito, il TCA osserva che, visto come dalle CSA non emerga che vi sia una particolare restrizione riguardo a quali tipi di aiuto possano essere prestati alla neo-mamma e da parte di chi questi aiuti siano forniti, non appare verosimile la tesi secondo cui l'assicuratore abbia una lista di nominativi di enti da esso riconosciuti nell'ambito della copertura complementare C e cio nonostante le apparenti indicazioni contrarie del personale di Y interpellato. Ora, seppure le critiche sollevate dall'attrice nei confronti di Y SA siano parzialmente condivisibili giuridicamente XXXX non ne puo fare derivare diritti in suo favore. Al riguardo, occorre infatti evidenziare che l'avere ricevuto da parte dell'assicuratore il nome di un'associazione che avrebbe potuto aiutarla, non significa ancora che quell'associazione stessa avrebbe potuto effettivamente portarle l'aiuto cercato. Infatti, sia la prima associazione interpellata (di) sia la seconda (Aiuto domiciliare di), non sono state disponibili nei confronti dell'assicurata. Quindi, l'assicuratore non ha responsabilità per il rifiuto di questi due enti di soccorrere l'attrice nel periodo successivo al parto. II disguido che c'è stato fra le parti nell'indicazione dell'Associazione e dell'Aiuto domiciliare di, entrambi rivelatisi non adatti per l'attrice, seppure increscioso, come tale non puö essere fatto giuridicamente ricadere sulla parte convenuta. Spettava all'interessata stessa informarsi circa le condizioni personali (sua situazione finanziaria per rispettivamente suo domicilio per l'Aiuto domiciliare di) da adempiere per offenere l'aiuto richiesto presso i due enti citati. Dunque, anche lo scritto del 23 marzo 2007 (doc. A3) dell'assicuratore non costituisce riconoscimento dell'assunzione
II Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2007.82 Lugano 5 novembre 2007 dei costi al di fuori dei parametri contrattuali determinati dalle condizioni citate. La petizione va, conseguentemente, respinta.
5. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF; cfr. anche l'art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta Part. 74 cpv. 1 lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta a CHF 30'000.-. Quando il valore litigioso non raggiunge questo importo, il ricorso èugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per l'art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autoritä cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale. L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente puö far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente puö censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio puo essere determinante per l'esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dä motivo la decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). II ricorso contro una decisione deve essere depositato presso Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso per denegata o ritardata giustizia puo essere interposto in ogni tempo. Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autoritä inferiore, riservato il caso ti
II Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2007.82 Lugano 5 novembre 2007 in cui l'accertamento ä stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, Tribunale federale non puö andare oltre le conclusioni delle parti. Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia civile, ä aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF, con questo ricorso puö essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinch6 sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perch6 il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, BERNARD CORBOZ, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal födöral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.). In concreto, il valore litigioso ä rappresentato dalla pretesa di versamento formulata dall'attrice di Fr. 500.-. Trattandosi di una causa di carattere pecuniario, non sono quindi dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). In queste circostanze, il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Infine, secondo Part. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autoritä di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciö di notificare all'autoritä di sorveglianza anche la presente sentenza. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. ti
II Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano 36.2007.82 5 novembre 2007
3. Comunicazione alle parti ed all'UFAP, Berna. Contro il presente giudizio è dato ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, come specificato nelle motivazioni. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrä essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Ice delegato II segretario II g nzanici Fabib Zocchetti
I N T M A Z O N E -6 NOV. 2007 TRIBUNALE CANTON'ALE DELLE ASSZURAZIONI