opencaselaw.ch

20060207_i_ti_o_01

07. Februar 2006 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 2006-02-07 · Italiano CH
Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 febbraio 2006 denegata giustizia, ciò che non può avere adeguata attinenza con la posizione semmai assunta da un assicuratore laddove è chiamato ad applicare la LCA e quindi le coperture complementari all'assicurazione di base. In quest'ultima ipotesi sono completamente carenti chiare conclusioni condannatorie. Nell'ambito della copertura obbligatoria una richiesta di intervento del TCA a fronte di una ritardata giustizia è di principio ricevibile ma, in concreto, è assolutamente carente una coerente descrizione dei fatti ed adeguate conclusioni, con la precisa contestualizzazione dei fatti e ciò nonostante al signor XXX siano stati concessi ampi termini per potere adeguatamente emendare il suo atto;

- alla luce di quanto precede il gravame va quindi dichiarato irricevibile alla luce dell'art. 2 cpv. 3 LPrTCA senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili. ordina

1. L'atto 18 novembre 2005 è irricevibile.

2. Non si percepiscono tasse e spese e no si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione alle parti a mezzo raccomandata. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice dele•, o . Il segretario Fa

INTIMA7iONE 1 0 FEB. 2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ti Incarto n. 36.2005.188 I R/td Lugano 7 febbraio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino II giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 18 novembre 2005 di XXX, contro Y Assicurazioni SA, in materia di assicurazione sociale contro le malattie considerato:

- che con atto 18 novembre 2005 XXX si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni indicando che, a fronte di una prescrizione medica del dott., Y avrebbe dato " responso pressoché negativo" per una cura termale ad, cura necessaria secondo il signor XXX;

- che lo scritto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è formulato nell'ottica di: "segnalare il alla competente autorità vigilante sugli arbitri di alcune Casse Malati nei confronti di ignari pazienti, tenuti a pagare (per contratto) quote inaudite, come nel mio caso" - che il giudice delegato, alla luce del tenore dell'esposto, ha rammentato al signor XXX come il Tribunale non sia autorità di sorveglianza; - che XXX è stato invitato, alla luce del mancato adempimento dei requisiti minimi di legge della petizione, a voler completare Raccomandata

Incarto n. 36.2005.188 Lugano 7 febbraio 2006

- l'esposto entro il 9 dicembre 2005 sotto pena di non entrata in materia e declaratoria di irricevibilità; -che il signor XXX ha postulato la concessione di proroghe per emendare il suo esposto (il 5 dicembre ed il 31 dicembre);

- che con scritto 9 gennaio 2006 ed il successivo 16 gennaio 2006 il giudice delegato ha concesso le due ultime proroghe del termine per emendare il testo; -che il 18 gennaio 2006 è stato notificato a XXX un termine di grazia per emendare il suo testo, ciò con formale decreto in cui egli è stato reso attento — ulteriormente — delle conseguenze in caso di mancata ottemperanza del termine o del mancato rispetto dei contenuti minimi dettati dalla procedura per la ricevibilità dei suoi atti; -che XXX ha tempestivamente reagito con uno scritto 3 febbraio 2006 in cui ha evidenziato assenza di una presa di posizione della Y alle sue richieste. Il signor XXX ha fatto riferimento a " d e n eg a ta g iu stizia " a lla lu ce d i u n a cu r a ad preventivata per inizio anno. Nelle sue conclusioni il signor XXX ha chiesto che fosse fatto ordine all'assicuratore malattia di decidere "sull'assunzione dei giusti costi" delle previste cure termali; -che l'atto palesemente non risponde alle esigenze minime per la sua ricevibilità. In effetti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è noto — per i suoi pregressi interventi (cfr. sentenza 30 maggio 2005 nell'incarto 36.2004.158) - che XXX beneficiava (la situazione attuale non è invece nota) di una copertura presso Y sia per l'assicurazione obbligatoria delle cure che per coperture complementari. Dalla documentazione allegata allo scritto 18 novembre 2005 sembra che la procedura abbia un'attinenza con le coperture complementari di cui beneficia l'assicurato; -che il signor XXX non ha comunque chiarito la natura del rapporto giuridico d'interesse per la fattispecie che intende sottoporre alla giustizia. Non solo. Non sono state prodotte conclusioni chiare con l'atto. Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non ha veste di autorità di sorveglianza amministrativa con competenze di intervento diretto sull'agire delle amministrazioni preposte all'applicazione della LAMaI. D'altro lato il signor XXX nel suo complemento accenna a

Incarto n. Lugano 36.2005.188 7 febbraio 2006 denegata giustizia, ciò che non può avere adeguata attinenza con la posizione semmai assunta da un assicuratore laddove è chiamato ad applicare la LCA e quindi le coperture complementari all'assicurazione di base. In quest'ultima ipotesi sono completamente carenti chiare conclusioni condannatorie. Nell'ambito della copertura obbligatoria una richiesta di intervento del TCA a fronte di una ritardata giustizia è di principio ricevibile ma, in concreto, è assolutamente carente una coerente descrizione dei fatti ed adeguate conclusioni, con la precisa contestualizzazione dei fatti e ciò nonostante al signor XXX siano stati concessi ampi termini per potere adeguatamente emendare il suo atto;

- alla luce di quanto precede il gravame va quindi dichiarato irricevibile alla luce dell'art. 2 cpv. 3 LPrTCA senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili. ordina

1. L'atto 18 novembre 2005 è irricevibile.

2. Non si percepiscono tasse e spese e no si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione alle parti a mezzo raccomandata. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice dele•, o . Il segretario Fa

INTIMA7iONE 1 0 FEB. 2006