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20041217_i_ti_o_01

17. Dezember 2004 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 2004-12-17 · Italiano CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). ll TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 delta Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). [ti

Incarto n. Lugano 36.2004.160 17 dicembre 2004

E. 3 Nel merito

2. Nel caso in discussione occorre rilevare come Y , non diversamente che per la fattispecie giudicata da questo Tribunale in data 11 novembre 2004 in re A.S. (36.2004.54) ha dato la sua acquiescenza alle pretese dell'attore. L'acquiescenza appare totale ed incondizionata. Gli atti di causa dimostrano in maniera inequivocabile la completezza dei pagamenti dell'assicurato, la puntualità degli stessi e la correttezza del signor XXX nei confronti dell'assicuratore. Non ë invece dimostrato da parte di Y l'intimazione formalmente valida di una ingiunzione a pagare ed il rispetto dei precetti legali tali da potere procedere alla sospensione delle prestazioni da parte dell'assicuratore. , Ct Inicr ce che il cirinnr YYY abbia dovuto rivolrrorci al Trib mola 4..,^M l./IJVV VI IV JIaJ.I IVI GVVICi VVYVLV I1Y V1 y VI VI .1I I IINNI ICIIV per ottenere le sue ragioni, ciò che gli ha certamente cagionato spesa che gli va riconosciuta e rimborsata de pa rte dell'assicuratore come sarà indicato nelle considerazioni che seguono. In casu la procedura va stralciata dai ruoli. In effetti, come rammentato nella sentenza 11 novembre 2004 citata: per L ar L. ,)3 c )V. l t.t L, appLLt.aULLt LSL VLr LLL UGL iLLL1LLIIJLLV LLL LAIL alt LU L. 23 LPTCA, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (art. 346). Le parti o i loro patrocinatori devono notificare aI giudice le cause transate, come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv. 4);

- l'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico, di una nuova situazione di diritto materiale che renda non più Iitigiose le domande di causa, Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto le contestazioni. Dottrina e giurisprudenza sono concordi net ritenere, seppure con largo margine di apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente come un soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L'acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte

Incarto n. 36.2004.160 Lugano 17 dicembre 2004

E. 3.3 Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata l'acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria. Ciò comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV."

3. Nel caso concreto quindi, conformemente all'art. 352 cpv. 2 CPC la causa va stralciata dai ruoli per acquiescenza della convenuta. La parte attrice risulta infatti totalmente soddisfatta nonostante le osservazioni contenute nello scritto 16 dicembre 2004 recapitato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in e ffetti la sospensione è stata revocata, le prestazioni pagate, nessuna spesa può essere pretesa da Supra. La procedura davanti al TCA è di regola gratuita. In materia di spese va qui rammentato come, in virtù dei diritto cantonale, l'art. 22 LPrTCA regola le "Spese di patrocinio. Ripetibili" (così la marginale). li ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che l'assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA). Ebbene nel caso di specie non vi è patrocinio e non vi sono da attribuire ripetibili, mentre palesemente il signor XXX ha

gato Il giudic del T le delle assicurazi. ni an• 'ar anici Incarto n. Lugano 36.2004.160 17 dicembre 2004

E. 4 oppure la riconosce esplicitamente. Essa concretezza l'intenzione, che deve risultare in modo chiaro e preciso, di porre termine ai processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 13). I motivi della distinzione di cui alI'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili net fatto che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso estendere le norme concernenti l'annuIlamento civile della transazione alla desistenza e all'acquiescenza, poiché quest'ultime, trattandosi di atti unilaterali, non soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N.11);

- con sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc. 4P.215/2002, il TF a proposito dell'acquiescenza ha affermato: "3.2.1 Il titolo V del Codice di procedura civile ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte sulla lite che diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, sull'acquiescenza e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253 CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI I'acquiescenza di una parte pone fine alla Iite e hai forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. II testo di questa disposizione e il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è chiarissimo: l'acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 852 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e stralciare la lite dal ruolo. I1 decreto di stralcio che vi fa seguito ha pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203 concernente il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile rammentare che l'acquiescenza passa in giudicato aI pari di una sentenza di merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI). 3.2.2 L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il diritto federate, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche iI diritto processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC). Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata l'acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai ruoti. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto to stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e 4i

Incarto n. 36.2004.160 Lugano 17 dicembre 2004

E. 5 non er acquiescenza - non impediva aliudice di constatare d'uf cio la fine del processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto processuale. 3.2.3 Giovi infine rilevare anche I'erroneità dell'osservazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna del Pretore potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la riconsegna dei titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento costitutivo dell'acquiescenza non é, infatti, l'adempimento deIl'obbligo posto in causa bensì la dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto del 2 settembre 1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi requisiti; in esso la ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire all'opponente determinati partecipazioni societarie, precisate nella petizione. Poco importa se, nel frattempo, essa abbia già dato seguito a tale impegno; si tratta di una questione che attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni passate in giudicato, siano esse di acquiescenza - attestate da un decreto di stralcio - oppure sentenze chi merito.

E. 6 sopportato delle spese per i suoi invii, per le fotocopie consegnate agli atti e per la redazione dei suoi scritti. Alla luce di ciò appare giustificato, non essendo limitato il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni dalle conclusioni delle parti e potendo giudicare ultra petita, attribuire al signor XXX ed a carico di Y un importa di CHF 50.— (non diversamente che nel caso giudicato i1 22 aprile 2004 in re M.B. 36.2004.34, si veda anche la sentenza nell'inc. 36.2003.119 in re H. del 10 febbraio 2004) a titolo di rimborso delle spese processuali. Secondo Part. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentata al TCA l'obbligo di trasmissione precisando che l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse, alla luce di ciò s'impone la notifica anche della presente sentenza all'autorità di sorveglianza. La presente sentenza è definitiva e non è impugnabile al Tribunale Federale di Losanna in riforma poiché non presenti gli estremi di legge.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.- La petizione è stralciata dai ruoli per acquiescenza. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Y verserà al signor XXX l'importo di CHF 50.— per le spese di procedura sopportate. 3.- Intimazione alle parti ed all'UFAP, Berna. 4i 2 0 D1C. 2004 TR::: _. ^t^ ^n ..• . _ • '..
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata Incarto n. 36.2004.160 Lugano 17 dicembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sulla petizione del 15 novembre 2004 interposta da XXX. contro Cassa malati Y in materia di assicurazione complementare contro le malattie ritenuto, in fatto A. XXX si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con petizione del 15 novembre 2004 segnalando si essere assicurato presso la Y per prestazioni complementari all'assicurazione di base. In particolare il signor XXX beneficia della copertura denominata N A seguito di cure ricevute dal 25 maggio sino al luglio 2004 presso la centra di medicina alternativa psicosomatica di , l'assicurato ha chiesto il versamento di prestazioni all'assicuratore che le ha rifiutate invocando la sospensione della copertura assicurativa. L'assicurato ha indicato al TCA la non conoscenza di una tale sospensione che sarehhe successivamente stata revocata dal sistema informatico di Y . XXX contesta la sospensione, che sarebbe durata dal 25 maggio al 9 giugno 2004, e chiede che la Cassa Malati sia condannata a revocare de tta sospensione ed a riconoscere le prestazioni mediche. IR/td 90858148.ex

Incarto n. Lugano 36.2004.160 17 dicembre 2004 B. Con risposta di causa 13 dicembre 2004 Y ha comunicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni come l'importo del premio mensile di marzo 2004 non sarebbe stato pagato e " Y SA ha emesso, il 15 marzo 2004, una ingiunzione legale LCA per un importa di CHF 33.—" comprensivo delle spese di richiamo. Dopo di ciò Y avrebbe sospeso i suoi obblighi per il periodo 30 marzo – 9 giugno 2004. Le cure di cui il signor XXX ha beneficiato come alla fattura doc. 4, sono quindi state solo parzialmente prese a carico dall'assicuratore. Supra ha comunque ammesso, in sede di risposta, che la sospensione è verosimilmente da ricondurre all'utilizzo di un bollettino di pagamento errata da pa rte dell'assicurato (il bollettino di marzo sarebbe stato usato per aprile e quello di aprile per marzo). y conclude comunque che, alla luce della rnnr1inn spesa in Hisri issinnp irrmpnstn rtaIt'assiniiirntnra stesso eri a fronte della contenuta entità delle pretese derivanti dalle cure essa ha "annullato la sospensione e, di conseguenza, indennizzato il saldo della fattura 23 luglio 2004". Il signor XXX ha ulteriormente potuto esprimersi in merito contestando ulteriormente l'intimazione di un'ingiunzione di pagamento e ribadendo i suoi diritti. in diritto In ordine

1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). ll TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 delta Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). [ti

Incarto n. Lugano 36.2004.160 17 dicembre 2004 3 Nel merito

2. Nel caso in discussione occorre rilevare come Y , non diversamente che per la fattispecie giudicata da questo Tribunale in data 11 novembre 2004 in re A.S. (36.2004.54) ha dato la sua acquiescenza alle pretese dell'attore. L'acquiescenza appare totale ed incondizionata. Gli atti di causa dimostrano in maniera inequivocabile la completezza dei pagamenti dell'assicurato, la puntualità degli stessi e la correttezza del signor XXX nei confronti dell'assicuratore. Non ë invece dimostrato da parte di Y l'intimazione formalmente valida di una ingiunzione a pagare ed il rispetto dei precetti legali tali da potere procedere alla sospensione delle prestazioni da parte dell'assicuratore. , Ct Inicr ce che il cirinnr YYY abbia dovuto rivolrrorci al Trib mola 4..,^M l./IJVV VI IV JIaJ.I IVI GVVICi VVYVLV I1Y V1 y VI VI .1I I IINNI ICIIV per ottenere le sue ragioni, ciò che gli ha certamente cagionato spesa che gli va riconosciuta e rimborsata de pa rte dell'assicuratore come sarà indicato nelle considerazioni che seguono. In casu la procedura va stralciata dai ruoli. In effetti, come rammentato nella sentenza 11 novembre 2004 citata: per L ar L. ,)3 c )V. l t.t L, appLLt.aULLt LSL VLr LLL UGL iLLL1LLIIJLLV LLL LAIL alt LU L. 23 LPTCA, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (art. 346). Le parti o i loro patrocinatori devono notificare aI giudice le cause transate, come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv. 4);

- l'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico, di una nuova situazione di diritto materiale che renda non più Iitigiose le domande di causa, Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto le contestazioni. Dottrina e giurisprudenza sono concordi net ritenere, seppure con largo margine di apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente come un soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L'acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte

Incarto n. 36.2004.160 Lugano 17 dicembre 2004 4 oppure la riconosce esplicitamente. Essa concretezza l'intenzione, che deve risultare in modo chiaro e preciso, di porre termine ai processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 13). I motivi della distinzione di cui alI'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili net fatto che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso estendere le norme concernenti l'annuIlamento civile della transazione alla desistenza e all'acquiescenza, poiché quest'ultime, trattandosi di atti unilaterali, non soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N.11);

- con sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc. 4P.215/2002, il TF a proposito dell'acquiescenza ha affermato: "3.2.1 Il titolo V del Codice di procedura civile ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte sulla lite che diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, sull'acquiescenza e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253 CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI I'acquiescenza di una parte pone fine alla Iite e hai forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. II testo di questa disposizione e il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è chiarissimo: l'acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 852 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e stralciare la lite dal ruolo. I1 decreto di stralcio che vi fa seguito ha pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203 concernente il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile rammentare che l'acquiescenza passa in giudicato aI pari di una sentenza di merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI). 3.2.2 L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il diritto federate, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche iI diritto processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC). Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata l'acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai ruoti. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto to stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e 4i

Incarto n. 36.2004.160 Lugano 17 dicembre 2004 5 non er acquiescenza - non impediva aliudice di constatare d'uf cio la fine del processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto processuale. 3.2.3 Giovi infine rilevare anche I'erroneità dell'osservazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna del Pretore potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la riconsegna dei titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento costitutivo dell'acquiescenza non é, infatti, l'adempimento deIl'obbligo posto in causa bensì la dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto del 2 settembre 1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi requisiti; in esso la ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire all'opponente determinati partecipazioni societarie, precisate nella petizione. Poco importa se, nel frattempo, essa abbia già dato seguito a tale impegno; si tratta di una questione che attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni passate in giudicato, siano esse di acquiescenza - attestate da un decreto di stralcio - oppure sentenze chi merito. 3.3 Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata l'acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria. Ciò comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV."

3. Nel caso concreto quindi, conformemente all'art. 352 cpv. 2 CPC la causa va stralciata dai ruoli per acquiescenza della convenuta. La parte attrice risulta infatti totalmente soddisfatta nonostante le osservazioni contenute nello scritto 16 dicembre 2004 recapitato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in e ffetti la sospensione è stata revocata, le prestazioni pagate, nessuna spesa può essere pretesa da Supra. La procedura davanti al TCA è di regola gratuita. In materia di spese va qui rammentato come, in virtù dei diritto cantonale, l'art. 22 LPrTCA regola le "Spese di patrocinio. Ripetibili" (così la marginale). li ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che l'assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA). Ebbene nel caso di specie non vi è patrocinio e non vi sono da attribuire ripetibili, mentre palesemente il signor XXX ha

gato Il giudic del T le delle assicurazi. ni an• 'ar anici Incarto n. Lugano 36.2004.160 17 dicembre 2004 6 sopportato delle spese per i suoi invii, per le fotocopie consegnate agli atti e per la redazione dei suoi scritti. Alla luce di ciò appare giustificato, non essendo limitato il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni dalle conclusioni delle parti e potendo giudicare ultra petita, attribuire al signor XXX ed a carico di Y un importa di CHF 50.— (non diversamente che nel caso giudicato i1 22 aprile 2004 in re M.B. 36.2004.34, si veda anche la sentenza nell'inc. 36.2003.119 in re H. del 10 febbraio 2004) a titolo di rimborso delle spese processuali. Secondo Part. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentata al TCA l'obbligo di trasmissione precisando che l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse, alla luce di ciò s'impone la notifica anche della presente sentenza all'autorità di sorveglianza. La presente sentenza è definitiva e non è impugnabile al Tribunale Federale di Losanna in riforma poiché non presenti gli estremi di legge. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione è stralciata dai ruoli per acquiescenza. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Y verserà al signor XXX l'importo di CHF 50.— per le spese di procedura sopportate. 3.- Intimazione alle parti ed all'UFAP, Berna. 4i

2 0 D1C. 2004 TR::: _. ^t^ ^n ..• . _ • '..