Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 dicembre 2004
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ricevuta. In caso di silenzio, si applica l'art. 87 CO che fissa
regole dettagliate.
Si ribadisce comunque che la questione non ë contestata da
parte dell'assicurata.
6. Nelle more della procedura la signora XXX ha versato la somma
di CHF 1426,70 – pagamento del 12 novembre 2004 – mediante
una cedola di versamento recante un preciso numero di
riferimento e che, come rammenta Visana senza contestazione
da parte dell'assicurata, risulta essere staccata dal sollecito di
pagamento riferito ai premi LCA per il 2 semestre 2004 dovuti
dalla signora XXX. Quindi rettamente la pretesa oggetto della
petizione non è stata soluta.
7. Ne discende che la petizione va integralmente accolta. Non si
percepiscono spese e tassa di giustizia, la procedura davanti al
TCA 6, infatti, di regola gratuita ('cfr. .art,. 20 cpv. 1 LPTCA), e non
si attribuiscono ripetibili alla luce dell'esito della vertenza e della
difficoltà della stessa, come d'altra parte del rilievo che Visana
ha operato da sola in causa propria senza particolare impegno
temporale e dispendio.
L'art. 47 cpv. 4 LSA impone ai Tribunali Svizzeri di trasmettere
gratuitamente all'autorità di sorveglianza sulle assicurazioni
private (UFAP, Berna) una copia di tutte le sentenze civili
concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto
d'assicurazione. Con lettera dei 14 agosto 2003 l'UFAP ha
rammentato al TCA detto obbligo precisando che l'ufficio
federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere
contro le stesse.
Alla luce della LSA e dello scritto dell'UFAP, s'impone la notifica
anche della presente sentenza all'autorità di sorveglianza.
La presente è definitiva non essendo dati i presupposti del
ricovero per riforma al Tribunale Federale di Losanna.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- La petizione 3 settembre 2004 formulata dalla Y Assicurazioni SA, Berna é accolta. Incarto n. 36.2004.133 Lugano 9 dicembre 2004 6 Di conseguenza: 1.1. XXX, Savosa, è condannata al pagamento alla Y Assicurazioni SA, Berna dell'importo di CHF 1'417.20 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2004 ed al pagamento di ulteriori CHF 175.- per spese. 1.2. E' rigettata, per di importi di cui sub. 1.1. l'opposizione interposta al PE 1046793 del 18 giugno 2004. 2.- Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili. 3.- Intimazione alle parti ed alI'UFAP. ^ Per H i ribunaie a onaie delle assicurazioni Il giudice de yI,s^gretario ^^ lvano :^ n ^ nici _^ ,, Fab o Zocchetti 41 INTIMATOM: J i 3 BIC. 2004 'iti IRV-INALE. CANT-:`.. DEt LE ....-.....„--,.......-..."......-,J
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata t Incarto n. 36.2004.133 1R/td Lugano 9 dicembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino H giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sulla petizione del 22 settembre 2004 postula ta da Y Assicurazioni SA, contro XXX, in materia di assicurazione complementare contro le malattie considerato, in fatto ed in diritto
1. XXX, cittadina svizzera nata nel 1939, moglie del dott., è assicurata per l'anno 2004 presso la Y Assicurazioni SA dove detiene coperture com plementari all'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. In particolare la signora XXX beneficia della copertura complementare per le cure ambulatoriali, per l'ospedalizzazione, per le cure durature stazionarie e della copertura definita "Komplement är li". Il premio mensile complessivo per le assicurazioni complementari assomma a CHF 236,20, le coperture sono re tte dalle condizioni generali d'assicurazione (CGA, edizione 2002) prodotte agli atti (doc. 2). Siccome i premi riferiti al 1 semestre del 2004 non sono stati pagati l'assicurata è stata sollecitata dall'assicuratore con scritti 23 marzo 2004 (doc. 7) e 20 aprile 2004 (doc. 8). II 14 giugno 2004 Y Assicurazioni SA ha chiesto al competente Ufficio 90857390.0oC
Incarto n. 36.2004.133 Lugano 9 dicembre 2004 2 Esecuzione l'emanazione di un PE (vvvvv) effettivamente emesso il 18 giugno successivo ed al quale l'assicurata ha interposto opposizione il 24 giugno 2004. In data 2 agosto 2004 (come rilevabile dal doc. 11 prodotto dall'assicuratore) la signora XXX ha comunicato a Y l'avvenuto pagamento di CHF 500.— producendo la relativa ricevuta postale. Y ha comunque chiesto il versamento di CHF 1'472,95 e, visto il mancato pagamento, si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni per la condanna della signora XXX a tale versamento. In particolare con petizione del 22 settembre 2004 Y indica un credito di CHF 1417,20, chiede il versamento delle spese amministrative e di CHF 25.- per spese di sollecito. L'assicuratore indica poi la scadenza del premio del primo semestre 2004 ili 1 marzo. 2004, ii sollecito e l'ammonimento a pagare nonché il successivo PE con relativa opposizione Y rammenta il pagamento di CHF 500.- che ha però destinato al pagamento di "premi e partecipazioni arretrate dell'assicurazione obbligatoria".
2. XXX ha risposto con scritto del 3 novembre scorso con cui non ha contestato né l'importo dei premi dovuti, né la scadenza degli stessi e neppure le spese richieste dall'assicuratore e gli interessi. La signora XXX ha evidenziato di essere obbligata da sola a fronteggiare le spese della vita e della casa, chiedendo di "moderare le pretese di tempo" e, quindi, di aspettare o comunque dilatare nel tempo le pretese. La signora ha inoltre rilevato di non avere usufruito di prestazioni da parte dell'assicuratore e di meritarsi "un trattamento ben differente". In conclusione la signora XXX indica che "... i premi saranno pagati anche se in ritardo".
3. In diritto va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT 1-2002 pag. 190 seg.; STFA del tÌ
Incarto n. 36.2004.133 Lugano 9 dicembre 2004 3 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
4. Secondo quanto disposto dall'art. la cpv. 1 LAMaI l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMaI si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita mentre le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette, in applicazione dell'a rt. 12 cpv. 3 LAMaI, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMaI corrisponde una altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (SPIRA, Le nouveau régime de l'assuraa..nca- maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances / Schweizerische versicherung-Leitschrift, 1995, N. 7/8, pagg. 192-200; SPIRA, Le contentieux de la nouvelle assurance- maladie, Sécurité sociale 5/1995, pagg. 256-259; GREBER, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in: Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, pagg. 225-251). Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMaI il 1° gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Nel caso di specie l'assicurata beneficia di assicurazioni complementari sottoposte alla LCA e nell'ambito dell'interpretazione delle prestazioni da onorare da parte dell'assicuratore è nata la controversia in discussione. In queste circostanze, trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMaI (MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati ad emanare decisioni -, questo TCA è competente a statuire sulla petizione presentata dall'interessato in base all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMaI.
5. Nel caso in esame la signora XXX ha aderito alla pretesa dell'assicuratore nella quasi totale interezza chiedendo esclusivamente di "moderare i tempi". Contrariamente alla 4i
Incarto n. Lugano 36.2004.133 9 dicembre 2004 4 sentenza in re B. del 23 novembre 2004 (36.2004.115 nota all'assicuratore) in questo caso l'assicurata neppure ha chiesto la sospensione della procedura. Il riconoscimento totale dell'importo preteso dall'assicuratore e la sostanziale acquiescenza rendono superfluo ogni ulteriore esame della fattispecie quo all'importo preteso. Il merito della vertenza in discussione va comunque formalmente deciso con precisa pronuncia nel dispositivo e non invece con semplice stralcio (come apparentemente imporrebbe il CPC per il rimando della LPrTCA in questo senso sentenza 23 novembre 2004 in re A.L. 36.2004.145) poiché nel caso in esame sussiste la necessità di rigettare (o meno) l'opposizione interposta al PE 1046793. Va ancora accennato all'avvenuto pagamento di una pa rte delle pretese dell'assicuratore prima dell'inoltro della petizione da parte di Visana. L'importo indicato è stato accreditato ad altro debito, ...., a.. 6... i., UCUIto, Gll castaI IGd questa che nonll e neppure posta Il1 discussione dall'assicurata. In effetti nell'ambito di pagamenti di debiti, e meglio nel sapere come imputare un pagamento dovuto rispettivamente ricevuto, di principio vale l'accordo delle parti, altrimenti si applicano gli a rt. 85-87 CO che fissano le regole relative all'imputazione di un pagamento parziale su un solo debito o il pagamento completo nei confronti di più debiti. Giusta l'art. 86 CO chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare (cpv. 1). Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a mena che il debitore non faccia immediatamente opposizione (cpv. 2). Per l'art. 87 CO ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima (cpv. 1). Se i debiti sono scaduti contemporaneamente si farà una imputazione proporzionale (cpv. 2). Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta per il creditore minori garanzie (cpv. 3). Nel caso che qui ci occupa tornano applicabili i succitati a rt. 86 e 87 CO poiché regolano le situazioni in cui sono presenti più debiti come desumibile dagli scritti dell'assicuratore. In queste circostanze, in mancanza di tempestiva dichiarazione del debitore, è il creditore che decide identificando il debito nella 4i
Incarto n. Lugano 36.2004.133 9 dicembre 2004 5 ricevuta. In caso di silenzio, si applica l'art. 87 CO che fissa regole dettagliate. Si ribadisce comunque che la questione non ë contestata da parte dell'assicurata.
6. Nelle more della procedura la signora XXX ha versato la somma di CHF 1426,70 – pagamento del 12 novembre 2004 – mediante una cedola di versamento recante un preciso numero di riferimento e che, come rammenta Visana senza contestazione da parte dell'assicurata, risulta essere staccata dal sollecito di pagamento riferito ai premi LCA per il 2 semestre 2004 dovuti dalla signora XXX. Quindi rettamente la pretesa oggetto della petizione non è stata soluta.
7. Ne discende che la petizione va integralmente accolta. Non si percepiscono spese e tassa di giustizia, la procedura davanti al TCA 6, infatti, di regola gratuita ('cfr. .art,. 20 cpv. 1 LPTCA), e non si attribuiscono ripetibili alla luce dell'esito della vertenza e della difficoltà della stessa, come d'altra parte del rilievo che Visana ha operato da sola in causa propria senza particolare impegno temporale e dispendio. L'art. 47 cpv. 4 LSA impone ai Tribunali Svizzeri di trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza sulle assicurazioni private (UFAP, Berna) una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. Con lettera dei 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA detto obbligo precisando che l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse. Alla luce della LSA e dello scritto dell'UFAP, s'impone la notifica anche della presente sentenza all'autorità di sorveglianza. La presente è definitiva non essendo dati i presupposti del ricovero per riforma al Tribunale Federale di Losanna. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione 3 settembre 2004 formulata dalla Y Assicurazioni SA, Berna é accolta.
Incarto n. 36.2004.133 Lugano 9 dicembre 2004 6 Di conseguenza: 1.1. XXX, Savosa, è condannata al pagamento alla Y Assicurazioni SA, Berna dell'importo di CHF 1'417.20 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2004 ed al pagamento di ulteriori CHF 175.- per spese. 1.2. E' rigettata, per di importi di cui sub. 1.1. l'opposizione interposta al PE 1046793 del 18 giugno 2004. 2.- Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili. 3.- Intimazione alle parti ed alI'UFAP. ^ Per H i ribunaie a onaie delle assicurazioni Il giudice de
yI,s^gretario ^^ lvano :^ n ^ nici _^,, Fab o Zocchetti 41
INTIMATOM: J i 3 BIC. 2004 'iti IRV-INALE. CANT-:`.. DEt LE ....-.....„--,.......-..."......-,J