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20040907_i_ti_o_01

07. September 2004 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 2004-09-07 · Italiano CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 Incarto n. Lugano 36.2004.103

E. 7 settembre 2004 4 che non si caricano tasse e spese all'assicuratore e non si riconoscono ripetibili mentre le spese vive sopportate dalla signora XXX sono, per quanto attiene questo aspetto della controversia, minime e non vengono corrisposte al contrario di quanto avvenuto con il giudizio relativo all'assicurazione sociale contro le malattie;

- che la presente decisione è definitiva alla luce degli importi in discussione (a rt. 43 OG); che secondo l'a rt. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; che con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'Ufficio federale delle assicurazioni privaLe non ha Id facoltà di ricorrere conto le stesse; che alla luce della citata Legge e dello scritto dell'UFAP, s'impone quindi di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.- La petizione è accolta. Di conseguenza è accertata l'inesistenza del debito di XXX nei confronti della Y Cassa Malati, Martigny, per i premi dovuti secondo la LCA pretesi con il PE 0000 del 24 febbraio 2004 2.- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibile e rifusione di spese alla pa rte vincente. 3.- La presente decisione è definitiva e viene intimata alle pa rti ed all'UFAP, Berna.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata 4 Incarto n. Lugano 36.2004.103 7 settembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici visto la petizione del 10 agosto 2004 formulata da XXX, XXX contro Cassa malati Y in materia di assicurazione complementare contro le malattie considerato, in fatto ed in diritto

- che XXX si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto del 10 agosto 2004 con cui ha segnalato di essere stata escussa dalla Cassa Malati Y con precetto esecutivo (PE qui di seguito) numero 1025110 del 24 febbraio 2004, intimato il successivo 1 marzo 2004, indicante un credito dell'assicuratore di CHF 507,50 per premi sia dell'assicurazione obbligatoria (premi che saranno oggetto di una decisione separata: inc. 36.2004.102), che premi dell'assicurazione complementare oltre a spese di varia genere quali spese di sollecito (frais de sommation) e spese di apertura del dossier;

- che l'assicurata si è opposta al PE non ritenendosi debitrice dell'importo in discussione; che in data 2 agosto 2004 l'Ufficio Esecuzione di Lugano ha intimato alla signora XXX un avviso di pignoramento per il successivo 28 settembre 2004 nel corso del pomeriggio riferito ad un importo di CHF 666,40; I R/td 80850008

Incarto n. Lugano 36.2004.103 7 settembre 2004 che la Cassa Malati Y ha emanato una decisione su opposizione in virtù della LAMaI il 19 luglio 2004;

- che la signora XXX si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni chiedendo l'annullamento della decisione e, quale misura provvisionale, la sospensione della procedura esecutiva; che il giudice delegato ha subito chiesto gli atti della procedura esecutiva all'UE di Lugano "al fine di valutare l'emanazione di provvedimenti cautelari e per il merito";

- che nel frattempo il magistrato ha intimato all'assicuratore il ricorso/petizione per una risposta di causa e per la presa di posizione in merito ai provvedimenti cautelari richiesti e con lettera 11 agosto 2004 si è rivolto a Y esprimendosi nei seguenti termini: "Egregi Signori, la signora XXX si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la vostra decisione su opposizione 19 luglio 2004. Con atto separato il ricorso vi è stato intimato per la risposta di causa e per la presa di posizione sulle misure cautelari. Siccome nella vostra decisione e con il PE 0000 del 24 febbraio 2004 fate riferimento a premi secondo la LCA, presso questo TLA è stato aperto sia un incarto per l'assicurazione obbligatoria che un incarto separato per le prestazioni complementari re tte dalla LCA. Con l'atto 19 luglio scorso sembra chiediate il versamento di premi LCA. Vogliate comunicare entro il prossimo 27 agosto 2004 se Y vanta o meno, con riferimento alla decisione 19 luqlio 2004 che ne fa accenno, premi LCA per 25.- come al PE 0000 . In caso affermativo il ricorso di XXX, XXX, andrà considerato anche quale petizione tendente alla contestazione ed al disconoscimento del debito e quindi vorrete formulare una risposta di causa separata richiamando il numero di incarto KKKK . Nel caso così non fosse vogliate comunicarlo per la relativa decisione del Tribunale." (Doc. Ill) che nel termine impartito per una specifica presa di posizione riferita alle coperture complementari Y non ha comunicato nulla;

- che dagli atti trasmessi dall'Ufficio Esecuzione di Lugano emerge, oltre a copia dell'avviso di pignoramento, una copia t

Incarto n. Lugano 36.2004.103 7 settembre 2004 3 della "demande de continuer la puorsuite" datata 23 giugno 2004; che, sempre dagli atti in discussione, emerge che il 23 giugno 2004 Y ha attestato in maniera contraria alla verità (vedi giudizio odierno nei parallelo incarto tra le pa rti KKKK) la "non opposizione" alla sua decisione 11 maggio 2004; che in data 20 agosto 2004 l'Ufficio esecuzione ha recapitato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni la seguente decisione; "L'Ufficio di esecuzione del Circondario di Lugano,

• visto il ricorso presentato da XXX, XXX, tendente ad ottenere l'annullamento dell'avviso di pignoramento nell'esecuzione n. 0000, in quanto l'opposizione interposta al precetto esecutivo non ligure definitiva.

• Accertato che le decisioni riferite ai rigetti dell'opposizione e in particolare la decisione 19.7.2004, è oggetto di ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, Lugano;

• Pure considerato che il creditore stesso ha annullato con lettera di data 19.13.2004 la relativa domanda di prnsp uimento; in applicazione dei dispositivi dell'art. 11 LPR DECIDE 1.11 ricorso n. PPPP presentato in data 17.8.2004 da XXX, XXX, divenuto privo di oggetto, è stralciato dai ruoli.

2. Contro il presente provvedimento è data facoltà di ricorso entro i termini legali (art. 17 LFEF)." (Doc. VI)

- ehe, come detto, la Cassa Malati Y non ha preso posizione specifica in merito alle richieste ex LCA ma, in sede di risposta di causa relativa al ricorso dell'assicurata, non ha vantato pretesa alcuna a conferma dell'escussione della signora XXX in relazione a complessivi CHF 25.- per premi LCA; che l'assicuratore con il PE citato, come detto, ha preteso il pagamento di premi LCA; che la signora XXX ha ampiamente dimostrato, come alla fotocopia delle ricevute agli atti, di avere effettivamente soluto i premi che le sono stati chiesti ed ha comprovato l'estinzione dei suo debito e l'assoluta infondatezza della pretesa dell'assicuratore; che la petizione va quindi integralmente accolta ed accertato, come indicato, l'assenza di un debito dell'escussa per premi ex LCA nei confronti dell'assicuratore relativi alle pretese formulate con il precetto esecutivo 1025110 del 24 febbraio 2004;

Per il T i.unal- antonale delle assicurazioni II giu •- de g. o ^ II ^eslretario %f v°ir rn\ Fabi Zocchett fl/L. ^ Incarto n. Lugano 36.2004.103 7 settembre 2004 4 che non si caricano tasse e spese all'assicuratore e non si riconoscono ripetibili mentre le spese vive sopportate dalla signora XXX sono, per quanto attiene questo aspetto della controversia, minime e non vengono corrisposte al contrario di quanto avvenuto con il giudizio relativo all'assicurazione sociale contro le malattie;

- che la presente decisione è definitiva alla luce degli importi in discussione (a rt. 43 OG); che secondo l'a rt. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; che con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'Ufficio federale delle assicurazioni privaLe non ha Id facoltà di ricorrere conto le stesse; che alla luce della citata Legge e dello scritto dell'UFAP, s'impone quindi di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione è accolta. Di conseguenza è accertata l'inesistenza del debito di XXX nei confronti della Y Cassa Malati, Martigny, per i premi dovuti secondo la LCA pretesi con il PE 0000 del 24 febbraio 2004 2.- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibile e rifusione di spese alla pa rte vincente. 3.- La presente decisione è definitiva e viene intimata alle pa rti ed all'UFAP, Berna.