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20040825_i_ti_x_01

25. August 2004 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 2004-08-25 · Italiano CH
Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.- La petizione 25 agosto 2004 formulata da XXX nei confronti della Y Versicherungen AG è accolta. 1.1 Di conseguenza è accertato il diritto di XXX di disporre della copertura individuale presso Visana Versicherungen AG nel contesta del diritto al libero passaggio dalla polizza 03749.000 della XXX, XXX, e ciò a far tempo dal 1° marzo 2003. 2.- "i^^ Ci prelevano tasse e spese. Y Versicherungen nf verserà rà vvV I/import° V GI OI411e1411i,G11 rV.. V eI suC^itQ a I J Jt 1 II I ItJIJI LU UI CHF 1'000.-- (compresivo dell'IVA) a titolo di ripetibili. 3.- La domanda di assistenza giudiziaria 25 agosto 2004 formulata da XXX è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'ggetto. 4.- intimazione alle pa rti ed aii'üi=AP Berna. • INTIMAZIONE 2 9 SET. 2004
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Raccomandata 4 Incarto n. Lugano 36.2004.111 27 settembre 2004 IRlsc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici vista la petizione del 25 agosto 2004 formulata da XXX contro Y Assicurazioni SA, in materia di assicurazione contro le malattie considerato, in fatto ed in diritto che con petizione 25 agosto 2004 XXX ha convenuto in causa dinanzi a questo Tribunale la Y Versicherungen AG con un'azione di accertamento; che l'attore ha postulato l'accoglimento della petizione e l'accertamento del: "(..) diritto del signor XXX, Locarno, di disporre della copertura assicurativa individuale presso la Y Versicherunq AG, nel contesto del diritto al libero passaggio dalla polizza nr. CCCC I della XXX, XXX, a far tempo dal 1. marzo 2003." (Doc. I) che XXX ha chiesto (doc. Il del 25 agosto 2004) di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che Visana ha postulato proroga del termine per l'inoltro della risposta di causa (doc. IV) concessa dal giudice delegato; che XXX (doc. VI) ha prodotto, il 23 settembre 2004, documentazione atta a dimostrare la sua indigenza; 90851578

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2004.111 Lugano 27 settembre 2004

- che, sempre il 23 settembre 2004, Y ha comunicato al TCA quanto segue a valere quale risposta di causa: Dopo una verifica approfondita del caso, abbiamo deciso d'accogliere la domanda di passaggio del signor XXX nell'assicurazione individuale. Di conseguenza, il contenzioso non sussiste. Preghiamo dunque il Tribunale di prendere atto della nostra acquiescenza alla petizione presentata, di pronunciarsi sulle spese giudiziarie e ripetibili a nostro carico e di cancellare la causa dal ruolo." (Doc. VII) che, annesso allo scritto destinato al Tribunale, y ha prodotto parallelo scritto 23 settembre 2004 destinato all'avv. XXX patrocinatore del signor XXX, scritto in cui si ribadisce l'ammissione al passaggio del signor XXX nell'assicurazione individuale per perdita di guadagno in caso di malattia a partire dal i" marzo 2003, con indicazioni pratiche; che in concreto vi é acquiescenza piena della convenuta alle conclusioni di causa dell'attore; che la petizione va quindi accolta con conseguente riconoscimento di ripetibili in favore del sig. XXX;

- che, alla luce dell'esito della procedura e della concessione di ÉIpetlbl li Iil1 favore d1 AMX, Ìa dol ÌlaiIda d1 assisLCÎ za giüdiLÍdr Ici diviene priva d'oggetto e può essere stralciata; che secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di Contrario d'assicurazione. che con lettera del 14 agosto 2003 I'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse;

- che alla luce della LSA e dello scritto dell'UFAP, s'impone la notifica anche della presente sentenza all'autorità di sorveglianza;

- che l'art. 43 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (0G) prevede il ricorso per riforma al T ribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro giudizi cantonali t

II segretario Fabio Zocchetti Per il Tfibí.lnal II giudi'ce`del t` Ivario Ra antonale delle assicurazioni Il Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano 36.2004.111 27 settembre 2004 (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo al valore pecuniario (a rt. 45 OG). L'art. 46 OG precisa che "Nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniaria, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno.".

- che un accertamento in merito al valore di causa non s'impone alla luce dell'acquiescenza della convenuta. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione 25 agosto 2004 formulata da XXX nei confronti della Y Versicherungen AG è accolta. 1.1 Di conseguenza è accertato il diritto di XXX di disporre della copertura individuale presso Visana Versicherungen AG nel contesta del diritto al libero passaggio dalla polizza 03749.000 della XXX, XXX, e ciò a far tempo dal 1° marzo 2003. 2.- "i^^ Ci prelevano tasse e spese. Y Versicherungen nf verserà rà vvV I/import° V GI OI411e1411i,G11 rV.. V eI suC^itQ a I J Jt 1 II I ItJIJI LU UI CHF 1'000.-- (compresivo dell'IVA) a titolo di ripetibili. 3.- La domanda di assistenza giudiziaria 25 agosto 2004 formulata da XXX è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'ggetto. 4.- intimazione alle pa rti ed aii'üi=AP Berna. •

INTIMAZIONE 2 9 SET. 2004