opencaselaw.ch

20030731_i_ti_u_00

31. Juli 2003 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 2003-07-31 · Italiano CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Il 29 aprile 1997, a Manno, durante una dis puta Per un credito, tra x (convenuto) e Z vi è stata una colluttazione, a seguito della quale il secondo ha riportato una ferita lacero-contusa ed un ematoma al viso. Per questi fatti, dietro querela 6 maggio 1997 di Z, è stato aperto contro x un procedimento penale, che è stato stralciato dai ruoli il 27 ottobre 1998 a seguito di una transazione con ritiro della querela (docc. A, B).

Pretura di Lugano - Sezione Incarto n. Lugano IU.2000.00135 31 luglio 2003 Con scritti 30 ottobre 1998 (doc. 8) e 29 ottobre 1999 (doc. C), l'o Compagnia d'assicurazioni SA (o istante) ha richiesto al convenuto, a titolo di regresso ex art. 41 LAINF, il pagamento di fr. 7'205.40 per gli esborsi sostenuti a seguito del sinistro 29 aprile 1997. Tale richiesta è stata contestata dal convenuto (doc. 9), che non ha proceduto ad alcun versamento. L'istante ha così fatto spiccare nei suoi confronti il precetto esecutivo n. PPPP del 3 gennaio 2001, al quale l'escusso ha interposto opposizione (doc. D).

E. 2 Con istanza 9 marzo 2000, L'o ha chiesto la condanna di x al pagamento di fr. 7'205.40 oltre interessi e spese esecutive, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al suddetto precetto esecutivo. Sostiene che con sentenza 27 ottobre 1998 (doc. B), il Pretore avrebbe riconosciuto il convenuto colpevole delle lesioni causate a Z il 29 aprile 1997. Per tali lesioni, sarebbe intervenuta in qualità d'assicuratore LAINF, fornendo prestazioni assicurative per un totale di fr. 7'205.40 (doc. C). In applicazione dell'art. 41 LAINF subentrerebbe quindi, fino a concorrenza delle prestazioni legali, nei diritti dell'assicurato contro il convenuto quale terzo responsabile.

E. 3 All'udienza di discussione del 11 maggio 2000, l'istante ha confermato la propria istanza. Il convenuto vi si è invece opposto, sollevando - tra l'altro - l'eccezione di prescrizione. Afferma che, nonostante fosse ai corrente dei fatti accaduti a Manno dal 29 aprile 1997, l'istante avrebbe fatto spiccare il precetto esecutivo nei suai confronti soltanto il 3 gennaio 2000 (doc. 4 = doc. D), allorquando il suo presunto credito ex art. 41 CO sarebbe già caduto in prescrizione. Contesta che la sentenza 27 ottobre 1998 del Pretore lo abbia riconosciuto colpevole (doc. 5 = doc. B), ritenuto che la stessa si limiterebbe a prendere atto dell'accordo concluso - in base al quale egli s'impegnava a liquidare con fr. 1'000.- i danni subiti da Z (importo che sarebbe stato versato il 18 novembre 1998, docc. 6, 7), mentre quest'ultimo ritirava la querela penale - e a stralciare dai ruoli il procedimento penale avviato contro di lui. Asserisce quindi che, anche dopo il predetto accordo, l'istante avrebbe lasciato trascorrere ben più di un anno prima di inviargli il precetto esecutivo e oltre un anno e mezzo prima d'introdurre la presente azione giudiziaria. Anche per questo motivo, la prescrizione di cui all'art. 60 cpv. 1 CO sarebbe intervenuta. In replica e duplica le parti ha confermato le proprie domande di causa.

E. 4 L'art. 41 LAINF, sul quale I'o fonda la propria pretesa, è stato abrogato dalla LPGA (Legge federale sulla pa rte generale del diritto delle assicurazioni sociali) entrata in vigore il 1° gennaio

2003. Nonostante ciò, ritenuto che le disposizioni materiali della LPGA non hanno effetto retroattivo (cfr. a rt. 82), tale norma è comunque applicabile alla presente fattispecie, svoltasi e conclusasi prima del 1°gennaio 2003.

E. 5 per surrogazione, con i diritti accessori e le eccezioni che vi sono

connessi, in particolare con la prescrizione in corso

(Oftinger/Stark, op. cit., vol. I, 1995, § 11 n. 15 e segg.). Tale

credito si prescrive in un anno a decorrere dal giorno in cui il

danneggiato ha conosciuto il danno e la persona responsabile (a rt.

60 cpv. 1 CO). In caso di lesioni corporali, le singole componenti

del danno (spese di cura, perdita di guadagno temporanea ecc.)

non si prescrivono separatamente. Soltanto quando è possibile

avere una visione d'insieme del danno complessivo, inizia a

decorrere il termine di prescrizione per tutte le sue componenti

(Oftinger/Stark, op. cit., vol. II/1, 1987, § 16 n. 356 e seg.).

Nella fattispecie, il danneggiato - ossia Z

conosceva il presunto autore del danno già il 29 aprile 1997, al

momento della colluttazione con il convenuto. Ritenuto che a

causa delle lesioni subite non ha potuto lavorare fino al 19 maggio

1997 (cfr. doc. C, conteggi indennità versate dall'o), a tale

data gli era certamente noto il danno per perdita di guadagno

temporanea. Del danno derivante dalle spese di cura ha invece

preso conoscenza quando ha ricevuto la fattura 31 luglio 1997

dell'Ospedale Civico (cfr. doc. C). Il danneggiato ha quindi avuto

una visione d'insieme del danno complessivo all'inizio d'agosto

1997, momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione

annuale del suo credito per atti illeciti. Tale termine non essendo

stato interrotto prima dell'inizio d'agosto 1998, il credito è

prescritto.

In conclusione, ammesso che il credito vantato dall'istante esista e

abbia l'ammontare indicato - questioni che possono rimanere

indecise -, Io stesso sarebbe in ogni caso prescritto, sicché, in

accoglimento della relativa eccezione del convenuto, l'istanza va

respinta, le spese seguendo la soccombenza.

Richiamate

le citate norme di legge e, per le spese, l'art. 148 CPC e la LTG,

pronuncia

1. L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia in fr. 400.- e le spese di fr. 73.- sono poste a

carico della pa rte istante, che rifonderà al convenuto fr. 1'000.- a

titolo di ripetibili.

3.

intimazione alle pa rti o ai loro patrocinatori.

Il Segretario assessore

La S etaria

E. 5.1 Nel caso concreto, volendo considerare l'istante quale assicuratore LAINF, z quale assicurato e danneggiato e il convenuto quale responsabile del danno, il credito

- ammesso che esista - passato per surrogazione secondo l'a rt. 41 LAINF da z all'istante, non può che essere una pretesa di risarcimento danni ex artt. 41 e segg. CO. In effetti, secondo quanto allegato dalle pa rti, è solo in base alla responsabilità per atti illeciti che il convenuto può essere chiamato a risarcire l'eventuale danno patito da Z . a seguito delle lesioni provocategli il 29 aprile 1997. Ne consegue, che conformemente all'art. 60 cpv. 1 CO, il credito vantato dall'istante nei confronti di controparte si prescrive nel termine di un anno.

E. 5.2 Dal tenore della lettera 17 settembre 1997 inviata dall'o al convenuto (doc. 1), si evince che l'assicuratore conosceva l'autore del danno già a questa data. ln effetti, in tale scritto, l'istante indica il convenuto quale responsabile delle percosse inferte a z il 29 aprile 1997, chiedendogli inoltre la rifusione dei costi di cura assunti in qualità di assicuratore LAIN F.

Pretura di Lugano - Sezione I Incarto n. Lugano IU.2000.00135 31 luglio 2003 L'o ha invece preso conoscenza del danno complessivo e di tutte le prestazioni assicurative soggette a surrogazione - al pira tardi - il 30 ottobre 1998. E, infatti, con una lettera di tale data (cfr. doc. C), che l'istante chiede al convenuto il pagamento dell'esatto importo fatto valere con l'istanza che ci occupa, a titolo di "regresso" per gli esborsi effettuati a seguito della colluttazione del 29 aprile 1997. Ne discende, che per il credito dell'o la prescrizione è iniziata il 30 ottobre 1998 ed ha avuto termine il 30 ottobre 1999, senza essere validamente interrotta. In effetti, II primo atto interruttivo della prescrizione documentato è il precetto esecutivo (art. 135 cfr. 2 CO) del 3 gennaio 2000, notificato al convenuto il 7 gennaio 2000 (doc. D). L'istante non avendo dimostrato (e neppure allegato) di avere interrotto in altro modo la prescrizione prima del 30 ottobre 1999, il credito da lui vantato è prescritto. Si rilava inoltre, che l'asserito credito dell'o sarebbe prescritto anche qualora si volesse fondarlo sull'art. 51 CO oppure sull'art. LCA, norme peraltro non invocate dall'Istante. 6.1. La prescrizione della pretesa di regresso ex art. 51 CO inizia a decorrere dal momento in cui chi esercita il regresso (o) ha pagato il danneggiato (z). Se la persona contro la quale si fa regresso (Fabrizio Goffi) risponde verso il danneggiato (Z I secondo le norme del CO o del CC relativiz xtracontrattuale, il termine di prescrizione deva pretesa ai regresso è quello dell'art. 60 CO (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, 1995, § 10

n. 82 e vol. II/1, 1987, § 16 n. 387 e segg.). Nella fattispecie, ritenuto che è in base agli artt. 41 e segg. CO, che il convenuto può essere chiamato a risarcire i danni riportati daZ a seguito della colluttazione del 29 aprile 1997 (vedi punto 5.1.), la pretesa di regresso dell'istante si prescrive in un anno (art. 60 cpv. 1 CO). La prescrizione ha iniziato a decorrere, al momento in cui l'istante ha effettuato i versamenti delle prestazioni assicurative in favore di z . Tali versamenti si estendono dal 23 maggio 1997 al 2 novembre 1998 (cfr. doc. C), sicché la prescrizione è iniziata, al più tardi, a quest'ultima data ed ha avuto termine il 2 novembre

1999. A tale data, ogni pretesa di regresso dell'istante verso il convenuto ex art. 51 CO era prescritta, non essendo provato alcun atto interruttivo prima del precetto esecutivo del 3 gennaio 2000 (doc. D). 6.2. Per l'art. 72 cpv. 1 LCA, "i/ credito spettante all'avente diritto verso terzi per atti illeciti passa all'assicuratore fino a concorrenza dell'indennità da lui pagata". Secondo questa norma, l'assicuratore acquista il credito derivante da atti illeciti ex artt. 41 e segg. CO,

a Pretura di Lugano - Sezione 1 incarto n. Lugano IU.2000.00135 31 luglio 2003

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

4 Incarto n. IU.2000.00135 73/8/2000 Lugano 31 luglio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino II Segretario Assessore della Pretura di Lugano Aw. Luca Berini Sedente con l'infrascritta Segretaria, così incaricato ex art. 11 cpv. 2 LOG, per statuire nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 9 marzo 2000 da O Compagnia di Assicurazione SA, rappr. da: Alpina Compagnia d'Assicurazione SA Agenzia generale di Lugano, Lugano, Ç'.nntrn X patr. da: Avv. Carlo Vitalini, Lugano, chiedente la condanna di parte convenuta al pagamento di fr. 7'205.40 oltre accessori; citate le parti all'udienza di discussione del 11 maggio 2000; preso atto della rinuncia della parti alla discussione finale; letti ed esaminati gli atti prodotti e posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Dev'essere accolta la suddetta istanza?

2. II giudizio su tassa, spese di giustizia e ripetibili. Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il 29 aprile 1997, a Manno, durante una dis puta Per un credito, tra x (convenuto) e Z vi è stata una colluttazione, a seguito della quale il secondo ha riportato una ferita lacero-contusa ed un ematoma al viso. Per questi fatti, dietro querela 6 maggio 1997 di Z, è stato aperto contro x un procedimento penale, che è stato stralciato dai ruoli il 27 ottobre 1998 a seguito di una transazione con ritiro della querela (docc. A, B).

Pretura di Lugano - Sezione Incarto n. Lugano IU.2000.00135 31 luglio 2003 Con scritti 30 ottobre 1998 (doc. 8) e 29 ottobre 1999 (doc. C), l'o Compagnia d'assicurazioni SA (o istante) ha richiesto al convenuto, a titolo di regresso ex art. 41 LAINF, il pagamento di fr. 7'205.40 per gli esborsi sostenuti a seguito del sinistro 29 aprile 1997. Tale richiesta è stata contestata dal convenuto (doc. 9), che non ha proceduto ad alcun versamento. L'istante ha così fatto spiccare nei suoi confronti il precetto esecutivo n. PPPP del 3 gennaio 2001, al quale l'escusso ha interposto opposizione (doc. D). 2. Con istanza 9 marzo 2000, L'o ha chiesto la condanna di x al pagamento di fr. 7'205.40 oltre interessi e spese esecutive, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al suddetto precetto esecutivo. Sostiene che con sentenza 27 ottobre 1998 (doc. B), il Pretore avrebbe riconosciuto il convenuto colpevole delle lesioni causate a Z il 29 aprile 1997. Per tali lesioni, sarebbe intervenuta in qualità d'assicuratore LAINF, fornendo prestazioni assicurative per un totale di fr. 7'205.40 (doc. C). In applicazione dell'art. 41 LAINF subentrerebbe quindi, fino a concorrenza delle prestazioni legali, nei diritti dell'assicurato contro il convenuto quale terzo responsabile.

3. All'udienza di discussione del 11 maggio 2000, l'istante ha confermato la propria istanza. Il convenuto vi si è invece opposto, sollevando - tra l'altro - l'eccezione di prescrizione. Afferma che, nonostante fosse ai corrente dei fatti accaduti a Manno dal 29 aprile 1997, l'istante avrebbe fatto spiccare il precetto esecutivo nei suai confronti soltanto il 3 gennaio 2000 (doc. 4 = doc. D), allorquando il suo presunto credito ex art. 41 CO sarebbe già caduto in prescrizione. Contesta che la sentenza 27 ottobre 1998 del Pretore lo abbia riconosciuto colpevole (doc. 5 = doc. B), ritenuto che la stessa si limiterebbe a prendere atto dell'accordo concluso - in base al quale egli s'impegnava a liquidare con fr. 1'000.- i danni subiti da Z (importo che sarebbe stato versato il 18 novembre 1998, docc. 6, 7), mentre quest'ultimo ritirava la querela penale - e a stralciare dai ruoli il procedimento penale avviato contro di lui. Asserisce quindi che, anche dopo il predetto accordo, l'istante avrebbe lasciato trascorrere ben più di un anno prima di inviargli il precetto esecutivo e oltre un anno e mezzo prima d'introdurre la presente azione giudiziaria. Anche per questo motivo, la prescrizione di cui all'art. 60 cpv. 1 CO sarebbe intervenuta. In replica e duplica le parti ha confermato le proprie domande di causa. 4

Pretura di Lugano - Sezione 1 Incarto n. Lugano IU.2000.00135 31 luglio 2003 4. L'art. 41 LAINF, sul quale I'o fonda la propria pretesa, è stato abrogato dalla LPGA (Legge federale sulla pa rte generale del diritto delle assicurazioni sociali) entrata in vigore il 1° gennaio

2003. Nonostante ciò, ritenuto che le disposizioni materiali della LPGA non hanno effetto retroattivo (cfr. a rt. 82), tale norma è comunque applicabile alla presente fattispecie, svoltasi e conclusasi prima del 1°gennaio 2003. 5. Giusta l'art. 41 LAINF, in vigore fino al 1° gennaio 2003, "insorto l'evento assicurato, l'assicuratore subentra, fino a concorrenza delle prestazioni legali, nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti contro íl terzo responsabile dell'infortunio". In base a questa disposizione, il credito spettante al danneggiato contro il responsabile del danno passa all'assicuratore sociale, per surrogazione, con i relativi diritti accessori e le relative eccezioni, ad esempio quella di prescrizione. ln particolare, il credito passa con lo stesso termine di prescrizione che, in analogia all'art. 60 CO, inizia a decorrere quando l'assicuratore sociale è venuto a conoscenza del danno, delle prestazioni assicurative soggette a e del responsabile del dan no (Rii o-Jlungo surrogazione ., del responsabile ^....m.. ..^.-, Haftpflicht und Sozialversicherung, 1998, n. 949 e segg., in particolare n. 955 e 957). Conformemente ai principi generali relativi all'onere della prova, il debitore deve provare i fatti posti a fondamento dell'eccezione di prescrizione, mentre il creditore deve dimostrare i fatti che escludono tale eccezione (Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 1988, pag. 446 n. 8). 5.1. Nel caso concreto, volendo considerare l'istante quale assicuratore LAINF, z quale assicurato e danneggiato e il convenuto quale responsabile del danno, il credito

- ammesso che esista - passato per surrogazione secondo l'a rt. 41 LAINF da z all'istante, non può che essere una pretesa di risarcimento danni ex artt. 41 e segg. CO. In effetti, secondo quanto allegato dalle pa rti, è solo in base alla responsabilità per atti illeciti che il convenuto può essere chiamato a risarcire l'eventuale danno patito da Z . a seguito delle lesioni provocategli il 29 aprile 1997. Ne consegue, che conformemente all'art. 60 cpv. 1 CO, il credito vantato dall'istante nei confronti di controparte si prescrive nel termine di un anno. 5.2. Dal tenore della lettera 17 settembre 1997 inviata dall'o al convenuto (doc. 1), si evince che l'assicuratore conosceva l'autore del danno già a questa data. ln effetti, in tale scritto, l'istante indica il convenuto quale responsabile delle percosse inferte a z il 29 aprile 1997, chiedendogli inoltre la rifusione dei costi di cura assunti in qualità di assicuratore LAIN F.

Pretura di Lugano - Sezione I Incarto n. Lugano IU.2000.00135 31 luglio 2003 L'o ha invece preso conoscenza del danno complessivo e di tutte le prestazioni assicurative soggette a surrogazione - al pira tardi - il 30 ottobre 1998. E, infatti, con una lettera di tale data (cfr. doc. C), che l'istante chiede al convenuto il pagamento dell'esatto importo fatto valere con l'istanza che ci occupa, a titolo di "regresso" per gli esborsi effettuati a seguito della colluttazione del 29 aprile 1997. Ne discende, che per il credito dell'o la prescrizione è iniziata il 30 ottobre 1998 ed ha avuto termine il 30 ottobre 1999, senza essere validamente interrotta. In effetti, II primo atto interruttivo della prescrizione documentato è il precetto esecutivo (art. 135 cfr. 2 CO) del 3 gennaio 2000, notificato al convenuto il 7 gennaio 2000 (doc. D). L'istante non avendo dimostrato (e neppure allegato) di avere interrotto in altro modo la prescrizione prima del 30 ottobre 1999, il credito da lui vantato è prescritto. Si rilava inoltre, che l'asserito credito dell'o sarebbe prescritto anche qualora si volesse fondarlo sull'art. 51 CO oppure sull'art. LCA, norme peraltro non invocate dall'Istante. 6.1. La prescrizione della pretesa di regresso ex art. 51 CO inizia a decorrere dal momento in cui chi esercita il regresso (o) ha pagato il danneggiato (z). Se la persona contro la quale si fa regresso (Fabrizio Goffi) risponde verso il danneggiato (Z I secondo le norme del CO o del CC relativiz xtracontrattuale, il termine di prescrizione deva pretesa ai regresso è quello dell'art. 60 CO (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, 1995, § 10

n. 82 e vol. II/1, 1987, § 16 n. 387 e segg.). Nella fattispecie, ritenuto che è in base agli artt. 41 e segg. CO, che il convenuto può essere chiamato a risarcire i danni riportati daZ a seguito della colluttazione del 29 aprile 1997 (vedi punto 5.1.), la pretesa di regresso dell'istante si prescrive in un anno (art. 60 cpv. 1 CO). La prescrizione ha iniziato a decorrere, al momento in cui l'istante ha effettuato i versamenti delle prestazioni assicurative in favore di z . Tali versamenti si estendono dal 23 maggio 1997 al 2 novembre 1998 (cfr. doc. C), sicché la prescrizione è iniziata, al più tardi, a quest'ultima data ed ha avuto termine il 2 novembre

1999. A tale data, ogni pretesa di regresso dell'istante verso il convenuto ex art. 51 CO era prescritta, non essendo provato alcun atto interruttivo prima del precetto esecutivo del 3 gennaio 2000 (doc. D). 6.2. Per l'art. 72 cpv. 1 LCA, "i/ credito spettante all'avente diritto verso terzi per atti illeciti passa all'assicuratore fino a concorrenza dell'indennità da lui pagata". Secondo questa norma, l'assicuratore acquista il credito derivante da atti illeciti ex artt. 41 e segg. CO,

a Pretura di Lugano - Sezione 1 incarto n. Lugano IU.2000.00135 31 luglio 2003 5 per surrogazione, con i diritti accessori e le eccezioni che vi sono connessi, in particolare con la prescrizione in corso (Oftinger/Stark, op. cit., vol. I, 1995, § 11 n. 15 e segg.). Tale credito si prescrive in un anno a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto il danno e la persona responsabile (a rt. 60 cpv. 1 CO). In caso di lesioni corporali, le singole componenti del danno (spese di cura, perdita di guadagno temporanea ecc.) non si prescrivono separatamente. Soltanto quando è possibile avere una visione d'insieme del danno complessivo, inizia a decorrere il termine di prescrizione per tutte le sue componenti (Oftinger/Stark, op. cit., vol. II/1, 1987, § 16 n. 356 e seg.). Nella fattispecie, il danneggiato - ossia Z conosceva il presunto autore del danno già il 29 aprile 1997, al momento della colluttazione con il convenuto. Ritenuto che a causa delle lesioni subite non ha potuto lavorare fino al 19 maggio 1997 (cfr. doc. C, conteggi indennità versate dall'o), a tale data gli era certamente noto il danno per perdita di guadagno temporanea. Del danno derivante dalle spese di cura ha invece preso conoscenza quando ha ricevuto la fattura 31 luglio 1997 dell'Ospedale Civico (cfr. doc. C). Il danneggiato ha quindi avuto una visione d'insieme del danno complessivo all'inizio d'agosto 1997, momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione annuale del suo credito per atti illeciti. Tale termine non essendo stato interrotto prima dell'inizio d'agosto 1998, il credito è prescritto. In conclusione, ammesso che il credito vantato dall'istante esista e abbia l'ammontare indicato - questioni che possono rimanere indecise -, Io stesso sarebbe in ogni caso prescritto, sicché, in accoglimento della relativa eccezione del convenuto, l'istanza va respinta, le spese seguendo la soccombenza. Richiamate le citate norme di legge e, per le spese, l'art. 148 CPC e la LTG, pronuncia

1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in fr. 400.- e le spese di fr. 73.- sono poste a carico della pa rte istante, che rifonderà al convenuto fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. 3. intimazione alle pa rti o ai loro patrocinatori. Il Segretario assessore La S etaria