Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 luglio 2003
II 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMa1 che
all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni
complementari all'assicurazione sociale contro le malattieo altri
rami d'assicurazione praticate da assicuratori autorizzati
all'esercizio ai sensi della LAMaI e delle relative ordinanze, sono
decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di
procedura per le cause davanti al TCA.
2.3. In concreto va innanzitutto esaminato se la petizione contro
Y SA sia ricevibile.
Come visto al considerando precedente questo Tribunale deve
giudicare delle vertenze relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie se praticate da
assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMaI.
Per l'art. 13 cpv.1 LAMaI il Dipartimento autorizza gli istituti
d'assicurazione che adempiono i requisiti della LAMaI
(assicuratori) a esercitare l'assicurazione sociale malattie.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale)
pubblica l'elenco degli assicuratori.
Nell'elenco degli assicuratori-malattie autorizzati Rentenanstalt
Swiss Life non figura.
Per cui già solo per questo motivo la petizione è irricevibile per
mancanza di competenza del TCA a giudicare la fattispecie.
2.4. Visto quanto precede, considerato che l'art.126 cpv. I CPC,
applicabile in virtu del rinvio dell'art. 23 LPTCA, prevede che
quando un atto è presentato ad una autorità giudiziaria
incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità
competente e ne da comunicazione alla parte che l'ha inoltrato.
Viste le argomentazioni addotte dall'attore, in sede di petizione,
la petizione va trasmessa alla Pretura ... .
Non si assegnato ripetibili.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano 362003.61 14 luglio 2003 1.- La petizione é irricevibile. L'incarto è trasmesso per competenza alla Pretura .., . 2.- Non si fa carico di tasse e spese alle parti e non si assegnano ripetibili. 3.- Intimazione alle parti. Contro il presente giudizio é dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (0G). Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni II giudice delegato II segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti ths
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Raccomandata j Incarto n Lugano 36.2003.61 14 luglio 2003 IR/cd In nome 1±) della Repubblica e Cantone del Ticino II giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sulla petizione del 8 luglio 2003 di contro Y in materia di indennità per perdita di guadagno considerato, senza scambio di allegati, ritenuto, in fatto 1.1. Con foglio di trasmissione datato 10 luglio 2003 il Segretario Assessore della Pretura X., senza adozione di prowedimento giudiziario e quindi declaratoria di irricevibilità, ha trasmesso a questo Tribunale Cantonale Assicurazioni una petizione, datata 8 luglio 2003, formulata da N. di XxX ed incoata nei confronti della YSA CP. In uno con la petizione sono stati trasmessi i documenti annessi alla stessa (doc. A - E). Copia del foglio di trasmissione è stata inviata al signor N•. 1.2. Con la propria petizione N. evidenzia per quanto attiene alla competenza - l'esistenza dell'art. 47 cpv. 2-4 della LSA : per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie, ai sensi della legge federale dei 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i Cantoni
Tribunale d'appello Incarto n. Lugano Tnbunale Cantonale delle 3$.2003.01 14 luglio 2003 assicurazioni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il Giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. li I . gennaio 1996 è entrata in vigore nel Canton Ticino la legge di applicazione della LAMaI (LCAMaI) che, all'art. 75, prevede che "Le contestazioni degli assicuratori tra di loro, con ì loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altriramid'assicurazioni, praticatila assicuratori autorizzatialPese vizio ai sensi della LA a/ e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. E' applicabile per anglo is la Legge d iprocedura perle cause davantia I TCAu" (cfr. doc. I) Relativamente alla competenza per territorio l'attore così si è espresso: l'art. 16 Codice di Procedura Civile ticinese - applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 23 Legge Procedura Tribunale Cantonale Assicurazioni del Canton Ticino -dispone che è competente il Giudice del luogo in cui il convenuto è domiciliato, riservate le contrarie disposizioni di legge. L'art. 28 della Legge federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privata (in seguito: LSA) precisa che, in caso di contestazioni relative al contratto d'assicurazione, i'assicurato ha la scelta fra il foro ordinario e quello del suo domicilio svizzero. Riprendendo il contenuto dell'art. 28 LSA, l'art. 14, cpv : 4 delle Condizioni Generali del contratto d'Assicurazione. che Interessa l'attore, prevede che lo stipulante l'assicurazione o l'avente diritto possono citare in giudizio la Y presso il foro giudiziario del luogo di domicilio in Svizzera del ricorrente. Quindi, nel caso in specie, tenuto conto che il signor N. risiede nel Canton Ticino: si opta per il foro giudiziario del suo luogo di domicilio in Svizzera." (cfr. doc. I) Nel merito N. rileva di essere inabile al lavoro dal 10.4.2000 quale dipendente della G. di R. che ha stipulato un contratto con la Y di Lugano per la perdita di guadagno. L'attore contesta il calcolo operato dall'assicuratore delle indennità a lui dovute. in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). II TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 C cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. I della Legge di procedura per le cause davanti i illll=
Tribunale d'appello incarto n. Lugano Tribunale cantonale delle 36,2003,61 14 luglio 2003 assicurazioni al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA de118 febbraio 2002 nella causa H., H 336/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa 8., H 212100; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220100; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347198 pubblicata in RDAT I-2002 pag.194 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304199; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., 1623198). Nel merito 2.2. Secondo quanto disposto dall'art. 1a LAMaI, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa. La LAMaI si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv, 3 LAMaI, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMaI corrisponde un'altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr. R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances! Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 718, p.192-204; R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 611996, p. 256-259; R-Y. Greber, Quelques questions relatives â la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 314, 1996, p. 225-251) Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMaI il 1, gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove, ti I^
Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n, Lugano 36.2003.61 14 luglio 2003 II 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMa1 che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattieo altri rami d'assicurazione praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMaI e delle relative ordinanze, sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA. 2.3. In concreto va innanzitutto esaminato se la petizione contro Y SA sia ricevibile. Come visto al considerando precedente questo Tribunale deve giudicare delle vertenze relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie se praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMaI. Per l'art. 13 cpv.1 LAMaI il Dipartimento autorizza gli istituti d'assicurazione che adempiono i requisiti della LAMaI (assicuratori) a esercitare l'assicurazione sociale malattie. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) pubblica l'elenco degli assicuratori. Nell'elenco degli assicuratori-malattie autorizzati Rentenanstalt Swiss Life non figura. Per cui già solo per questo motivo la petizione è irricevibile per mancanza di competenza del TCA a giudicare la fattispecie. 2.4. Visto quanto precede, considerato che l'art.126 cpv. I CPC, applicabile in virtu del rinvio dell'art. 23 LPTCA, prevede che quando un atto è presentato ad una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità competente e ne da comunicazione alla parte che l'ha inoltrato. Viste le argomentazioni addotte dall'attore, in sede di petizione, la petizione va trasmessa alla Pretura ... . Non si assegnato ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia
Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano 362003.61 14 luglio 2003 1.- La petizione é irricevibile. L'incarto è trasmesso per competenza alla Pretura .., . 2.- Non si fa carico di tasse e spese alle parti e non si assegnano ripetibili. 3.- Intimazione alle parti. Contro il presente giudizio é dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (0G). Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni II giudice delegato II segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti ths