Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 ottobre 1999 nella causa C., 1 623/98). Secondo quanto disposto dall'art. 1 LAMaI, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa. La LAMaI si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMi, ie assicurazioni complementari o ferie dalle casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMaI, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contra le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMaI corrisponde un altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sona da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr. R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N.
^ Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni incarta n. Lugano 36.2002.000.39 . 3 maggio 2002 36.2002.00051 7/8, p. 192-200; R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal,. 3/4, 1996, p. 225-2511 Giusta l'art. 47 cpv. 24 della legge federale suite sorveglianza degli istituti'di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMaI il 1 gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le maladie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. !! 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si ë dotato della LCAMal che dell'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari i alba 1t Ur aL'ioI11 sociale colt° le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMaI sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA. Nel caso concreto l'assicurato non ha specificato nel suo gravame le basi in virtù delle quali egli chiede il rimborso dei plantari forniti dalla B, egli conclude, implicitamente, per il carico della spese all'assicuratore malattia. L'esame del caso avverrà quindi, per ragioni di completezza, nell'oivca delle prestazioni obbligatorie fissate dalla LAMaI ed anche alla luce della copertura complementare conclusa dall'assicurato.
Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni incarto n. Lugano 36.2002.00039 3 maggio 2002 36.2002,00051 B. Assicurazioni complementari 2.6. Come rilevato nelle considerazioni di :fatto' S -beneficia di un'unica copertura complementare (cfr doc. 9) denominata Salaria e riferita alla perdita di salario. Detta copertura prevede che siano assicurate le prestazioni indicate nell'art. 36 ossia la sala perdita di guadagno. Nel caso in esame va.subito evidenziato come le prestazioni di cui ha beneficiato l'assicurato non siano .in nessun modo oggetto della copertura-salario. Ne consegue che S .. non pu e) ottenere il rimborso voluto neppure sulla base dell'assicurazione complementare conclusa:
• Il gravame va quindi respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano 36.2002.00039 3 maggio 2002 36.2002.00051 .. B. Assicurazioni complementari 1.- La petizione è respinta. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli a rt. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (0G). Per il Trib al cantonale delle assicurazioni Il giudiç fiele ato Il segretario •
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. 36.2002.00039 36.2002.00051. IRiod Lugano 3 maggio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino II giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici RACCOMANDATA con redattore: Ivano Ranzanici t segretario: • Fabio Zocchetti statuendo sul ricorsolpetizione del 14 marzo 2002 di s contro la decisinna rde! 5 1 febbraio `2002 emanata da .I^i.4.v . a v Sr u Y Assicurazioni SA, in materia di assicurazione contro le malattie
In diritto In Ordine La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non é di rilevante .importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 epv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335100; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., 1 623/98). Secondo quanto disposto dall'art. 1 LAMaI, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa. La LAMaI si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMi, ie assicurazioni complementari o ferie dalle casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMaI, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contra le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMaI corrisponde un altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sona da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr. R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N.
^ Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni incarta n. Lugano 36.2002.000.39 . 3 maggio 2002 36.2002.00051 7/8, p. 192-200; R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal,. 3/4, 1996, p. 225-2511 Giusta l'art. 47 cpv. 24 della legge federale suite sorveglianza degli istituti'di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMaI il 1 gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le maladie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. !! 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si ë dotato della LCAMal che dell'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari i alba 1t Ur aL'ioI11 sociale colt° le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMaI sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA. Nel caso concreto l'assicurato non ha specificato nel suo gravame le basi in virtù delle quali egli chiede il rimborso dei plantari forniti dalla B, egli conclude, implicitamente, per il carico della spese all'assicuratore malattia. L'esame del caso avverrà quindi, per ragioni di completezza, nell'oivca delle prestazioni obbligatorie fissate dalla LAMaI ed anche alla luce della copertura complementare conclusa dall'assicurato.
Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni incarto n. Lugano 36.2002.00039 3 maggio 2002 36.2002,00051 B. Assicurazioni complementari 2.6. Come rilevato nelle considerazioni di :fatto' S -beneficia di un'unica copertura complementare (cfr doc. 9) denominata Salaria e riferita alla perdita di salario. Detta copertura prevede che siano assicurate le prestazioni indicate nell'art. 36 ossia la sala perdita di guadagno. Nel caso in esame va.subito evidenziato come le prestazioni di cui ha beneficiato l'assicurato non siano .in nessun modo oggetto della copertura-salario. Ne consegue che S .. non pu e) ottenere il rimborso voluto neppure sulla base dell'assicurazione complementare conclusa:
• Il gravame va quindi respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia
Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano 36.2002.00039 3 maggio 2002 36.2002.00051 .. B. Assicurazioni complementari 1.- La petizione è respinta. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli a rt. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (0G). Per il Trib al cantonale delle assicurazioni Il giudiç fiele ato Il segretario •