Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 aprile 2002 3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.—, e le spese sono poste a carico di Y Compagnia d'Assicurazione SA nella misura di un terzo e di A SA nella misura di due terzi. A SA rifonderà ad y Compagnia d'Assicurazione SA la somma di franchi 7'500.— a titolo di ripetibili, mentre per il medesimo titolo la compagnia di assicurazione verserà a B e C la somma di franchi 4'500.— ciascuno. 4. Intimazione alle parti come di rito. il Pretore il segretario t
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
t iIl I^ Incarto n. Mendrisio OA.1998.00014 30 aprile 2002 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino II Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud Avv. Enrico Pusterla sedente con il segretario per giudicare nella causa ordinaria appellabile, promossa in data 28 gennaio 1998, da Y Compagnia d'Assicurazione SA, rappr. da: Studio legale Jelmini, Lugano, contro
1. A SA, Chiasso, 2. B 1.,2. rappr. da: avv. Daniele Meier, Chiasso,
3. C rappr. da: avv. Fabio Colombo, Lugano,
4. D SA, Comano, rappr. da: Rodolfo Horn, Comano, tendente ad ottenere la condanna di A SA, B e C al pagamento di fr. 102'433.60, oltre accessori, ed il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo n. 493148 dell'UEF dì Mendrisio; viste le risposte 20 aprile 1998 di C 29 aprile 1998 di A SA 29 aprile 1998 di B, con le quali tutte le parti convenute chiedono la reiezione della petizione; con istanza 29 aprile 1998 A SA ha denunciato la lite a D SA e a H richiamate . la replica 22 maggio 1998, le dupliche 25 giugno 1998 di (C 9 luglio 1998 di;B 10 luglio 1998 di A SA, con le quali le parti riconfermano le loro rispettive domande; nonché la duplica inviate il 22 giugno 1998 dalla D SA in liquidazione, colla quale dichiara di "respingere le accuse" formulate dalla A SA; deeenad.DOTlPFJOAA99144
Pretura di Mendrisio-Sud Incarto n. OA.1998.00014 Mendrisio 30 aprile 2002 preso atto letti ed esaminati ritenuto che delle rispettive conclusioni 23 maggio 2001 di C . 25 maggio 2001 di Y SA e 31 maggio 2001 di A SA e B nelle quale ciascuna delle parti ha confermato le proprie allegazioni; gli atti di causa e posti a giudizio i seguenti quesiti: 1. se sia da accogliere la petizione 28 gennaio 1998; 2. il giudizio su tasse, spese e ripetibili. A. La A SA e la Y Compagnia d'Assicurazione SA hanno concluso il 21 giugno 1993 un contratto di garanzia (cauzione per spese di dogana) per un ammontare di franchi 100'000.-, con inizio lo stesso giorno (cf doc. A). Secondo le condizioni della garanzia globale per il regime di transito comunitario il garante "s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes (...), le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà de trente jours à compter de la date de la demande (...)". B. Con dichiarazione 18 giugno 1993, B e C si sono impegnati come "garanti solidali" per conto della A Sa per l'assicurazione di cauzione doganale emessa dall'alpina, sino all'importo massimo di franchi 60'000: (cf. doc. B e C). C. Con comunicazione del 30 maggio 1995 la Direzione generale delle dogane ha notificato all'y Compagnia d'Assicurazione SA lo scioglimento del contratto di garanzia, "in seguito a delle utilizzazioni abusive della garanzia e dei relativi certificati di garanzia", precisando che la revoca sarebbe diventata definitiva il 15 giugno 1995 (cfr. doc. D). Secondo i termini contrattuali gli impegni della compagnia di assicurazione sarebbero stati garantiti fino al 15 giugno 1996 (cf doc E). D. A dipendenza di diverse procedure avviate delle amministrazioni doganali la Y Assicurazioni ha autorizzato il 9 dicembre 1996, per il tramite della compagnia di assicurazione Z la liberazione dell'importo da lei garantito di franchi 100'000.- a copertura delle richieste formulate dal Ministero delle finanze di Milano e dalla Circoscrizione doganale di Ravenna per diritti doganali non liquidati (cf doc. AF). Con scritto del 27 marzo 1997 la Alpina assicurazioni ha confermato la disponibilità al pagamento (cf doc. AI), soluto con la trasmissione di due assegni circolari per l'ammontare complessivo di lire 116.800.000 (cf doc. AL), pagati in data 8 aprile 1997 (cf doc. AO). E. Per il rimborso della garanzia pagata, la Y Compagnia d'Assicurazione SA ha fatto notificare dall'ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio a A SA in data 17/18 settembre 1997 il precetto esecutivo n. 493148, per l'importo di franchi 102'433.60, oltre interessi del 5% dal 14 aprile 1997. Contro il precetto esecutivo l'escussa ha sollevato immediatamente opposizione. F. Con petizione 28 gennaio 1998 la La Y Compagnia d'Assicurazione SA chiede che la A SA, in via solidale con B i e C venga condannata a pagarle la somma di fr. 102'433.60, oltre accessori, e il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo, quale
Pretura di Mendrisio-Sud Incarto n. OA.1998.00014 Mendrisio 30 aprile 2002 considerato che rimborso delle somme anticipate in virtù del contratto di garanzia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 delle condizioni generali di assicurazione. La condanna viene pure chiesta in via solidale nei confronti B e C a dipendenza delle dichiarazioni di garanzia da loro sottoscritte a favore dell'Y G. Con risposta 20 aprile 1998 0 chiede in via principale la reiezione della domanda, poiché la pretesa nei confronti di A SA sarebbe prescritta, in quanto il rimborso richiesto è riferito a fatti accaduti tra gennaio e aprile 1995 ed il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito al precetto esecutivo notificato nel settembre 1997. In via subordinata chiede la reiezione della domanda nei suoi confronti, poiché l'atto di fideiussione, così come invocato dall'attrice, sarebbe nullo, in quanto non espresso nella forma autentica. Nel caso invece in cui fosse ammessa la validité della fideiussione, a seguito della diminuzione annua dell'importo garantito, stabilita dall'articolo 500 CO, il suo obbligo di garanzia sarebbe limitato a franchi 51'000.--. H. Con risposta 29 aprile 1998 A SA chiede la reiezione della domanda, poiché la pretesa non sarebbe esigibile, in quanto la compagnia di assicurazione non avrebbe opposto ai creditori (amministrazioni doganali italiane di Ravenna e Milano) le eccezioni che il debitore avrebbe avuto. La pretesa inoltre sarebbe prescritta. In quanto risultante da atti compiuti da D SA, la lite è stata denunciata anche a questa società e al suo amministratore H I. Con risposta 29 aprile 1998 B chiede la reiezione della domanda, rinviando a quanto sostenuto da A ed eccependo anch'essa che l'atto di fideiussione è da considerare nullo, rispettivamente che la somma garantita è da diminuire del 3% annuo. L. Con la replica 22 maggio 1998 I' Y Compagnia d'Assicurazione SA ribadisce le sue domande, indicando che le sue pretese non sono prescritte, poiché non derivano da una prestazione assicurativa, ma da una garanzia, alla quale si applica la prescrizione decennale. Tutte le condizioni materiali sono state da lei regolarmente rispettate per il pagamento e cpomportano la responsabilità di restituzione del debitore garantito sia del debitore principale, sia di coloro che si sono assunti un impegno di garanzia. M. Con le dupliche 9, 10 e 25 giugno 1998, C, B e A SA ribadiscono le loro posizioni e le loro domande, mentre con la duplica 22 giugno 1998 la D SA in liquidazione si dichiara estranea alla fattispecie. N. Con le rispettive conclusioni 23, 25 e 31 maggio 2001 le parti confermano le loro domande.
1. II rapporto contrattuale concluso dalle parti rientra nel genere di assicurazione previsto dall'art. 16 LCA, quale assicurazione per conto altrui, ossia per garantire gli impegni di A SA nei confronti delle autorità doganali (contratto di garanzia, cfr. HASSELBUHLER, n. 4 all'art. 16 LCA). 1.1. Perla valutazione degli obblighi e dei diritti reciproci delle parti devono essere prese in considerazione le condizioni da rispettare nei rappo rti con il terzo
Pretura di Mendrisio-Sud Incarto n. OA.1998.00014 Mendrisio 30 aprile 2002 garantito. In concreto ciò significa che diri tti e doveri di A SA e di Y Compagnia d'Assicurazione SA devono essere verificati, oltre che dal rapporto di assicurazione tra le parti, tenendo in considerazione gli impegni nei confronti delle Dogane stabiliti per il transito comune o comunitario (garanzia globale, cfr. doc A). Secondo il testo allegato al certificato di garanzia emesso da Y Comoaania d'Assicurazione SA, l'assicurazione si é resa garante solidalmente con A SA nei confronti della Direzione generale delle dogane, verso i paesi dell'Unione Europea e la Confederazione Svizzera, fino all'importo massimo di fr. 100'000.--, per tutto quello di cui dovesse essere o diventare debitrice come capitale principale, accessori o spese, ad esclusione dalle penalità, per il titolo di diritti, tasse, prelievi agricoli e altre imposizioni, a seguito di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito effettuate dell'obbligato principale nel quadro della convenzione relativa un regime di transito comune o comunitario (cifra 1 garanzia globale doc. A). La compagnia di assicurazione si obbligava "à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Mats visés (...), le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence du montant maximal (...) et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours [prorogabile per ragioni valide] à compter de la date de la demande, à moins qu'elle ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité (...)" (cifra 2 garanzia globale doc. A). Secondo le condizioni generali della garanzia, pure allegate al certificato di garanzia doc. A, la polizza é retta dalla legge federale sul contratto di assicurazione, rispettivamente dal codice delle obbligazioni, in ispecie dalle norme che concernono la fideiussione. 1.2. Secondo l'art. 507 CO "il fideiussore é surrogato nei diritti del creditore fino a concorrenza della somma che gli ha pagato. Egli può esercitarli non appena il debito sia scaduto" (cpv. 1), "riservate le speciali azioni ed eccezioni che derivano dal rapporto giuridico esistente fra fideiussore e debitore principale" (cpv. 3). La prescrizione del diritto di regresso dei fideiussore decorre dal momento in cui questi ha soddisfatto il creditore (cpv. 5). 1.3. Le regole generali di interpretazione dei contratti, fondate sul CO e sul titolo preliminare del CC, si applicano anche al contratto di assicurazione. L'onere della prova del verificarsi dell'evento assicurato e delle condizioni di rimborso, in applicazione dell'art. 8 CC, incombe all'avente diritto.
2. La A SA e gli altri coconvenuti, oltre a contestare i motivi di fondo per il rimborso, ritengono che il credito vantato dalla compagnia di assicurazione sia prescritto. In concreto, se é vero che seconda l'articolo 46 capoverso 1 LCA "i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui é fondata l'obbligazione", la pretesa fatta valere in causa non costituisce un credito che rientra nelle prestazioni assicurate (come Io sarebbe il credito fatto valere dal danneggiato il caso di sinistro, oppure in questo caso il credito del terzo garantito), ma una conseguenza del pagamento della prestazione assicurata, che, essendo versata a titolo di garanzia, deve essere rimborsata secondo le norme che regolano la fideiussione, cosi come esplicitamente
Pretura di Mendrisio-Sud Incarto n. OA.1998.00014 Mendrisio 30 aprile 2002 previsto dalle condizioni generali di assicurazione allegate al certificato di garanzia. In questo senso il credito dell'Y Compagnia d'Assicurazione SA si prescrive secondo la regola generale dell'articolo 127 CO con il decorso del periodo di 10 anni. L'eccezione di prescrizione non è percib fondata e deve essere respinta. 3, La A SA, per contrastare la pretesa dell'attrice, solleva la mancata diligenza dell'Y Compagnia d'Assicurazione SA nel far valere nei confronti delle autorità doganali, che le chiedevano il pagamento, le eccezioni che avrebbe avuto il debitore principale e che non rendevano esigibile il credito. Secondo la convenuta, contrariamente agli obblighi che incombono al fideiussore, la Y Compagnia d'Assicurazione SA si è limitata a notificare allo spedizioniere il mancato seguito delle formalità doganali che avrebbero reso esigibile la garanzia. 3.1. Come già indicato in precedenza gli obblighi assunti dalla Compagnia di assicurazione sono determinati da quanto è previsto a carico del garante a dipendenza delle norme relative al regime comune di transita comunitario. In particolare la convenzione conclusa il 20 maggio 1987 dalla Comunità europea, unitamente ad altri stati del continente, con la Confederazione Svizzera, relativa ad un regime comune di transito, prevede al suo articolo 118 capoverso 2 che, "quando il regime non è appurato, le autorità competenti (...) devono: notificare al garante il mancato appuramento del regime entro 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di transito; notificare al garante che è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde nei confronti dell'operazione di transito comune interessata, entro tre anni a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di transito (...)". Per ii resto tutta la procedura di appuramento dei transito comune deve essere svolta dall'autorità doganale, secondo in specie quanto è previsto dall'articolo 39 della medesima convenzione. 3.2. In concreto all'Y Compagnia d'Assicurazione SA, a fronte della richiesta di pagamento da parte dell'autorità doganali, non può perciò essere imposto nessun obbligo particolare nei confronti dell'autorità doganali stessa, rispettivamente del debitore principale. Dagli atti risulta comunque che puntualmente, per ogni spedizione della quale le autorità doganali italiane non hanno potuto accertare lo svolgimento corretto, al momento della notifica delle richieste, la compagnia di assicurazione ha sempre informato A SA delle procedure (cf documenti G, L, M, S, T e U). A fronte di tali comunicazioni, avvenute già nel giugno 1995 (doc. G), rispettivamente il 4 e 10 gennaio 1996 (doc. L e M), solo il 24 gennaio 1996 la A ha espresso il suo "stupore" della comunicazione della dogana, e la speraza che si sia trattato di un errore. Per il resto, nemmeno per le comunicazioni successive risulta che la A SA abbia dato prova di diligenza provvedendo allo svolgimento delle formalità doganali che le incombono quale emittente del formulario 11. Dagli atti risulta che la convenuta A SA ha reagito solamente nel novembre 1996 chiedendo un parere ad un legale milanese circa la possibilità di opporsi al paqamento. Seconda le indicazioni emerse dalla testimonianza di M (cfr. verb. 11 gennaio 2001) questa opposizione non avrebbe neppure sospeso la possibilità di ottenere l'incasso da pa rte delle autorità doganali.
Pretura di Mendrisio-Sud Incarto n. OA.1998.00014 Mendrisio 30 aprile 2002 Per gli obblighi ricordati sopra a carico della compagnia di assicurazione, tutte le premesse risultanti dal certificato di garanzia rilasciato dall'Y Compagnia d'Assicurazione SA erano date, affinché questa fosse tenuta ad onorarlo nei limiti pattuiti. Il pagamento avvenuta da parte dell'Y Compagnia d'Assicurazione SA deve perciò essere ritenuto corretto. 3.3. Per il resto A SA non oppone eccezioni che le permettano di essere liberata dal suo obbligo di rimborso di quanto anticipato dalla compagnia di assicurazione in virtù del certificato di garanzia. Giova in particolare sottolineare che, neppure in sede di causa, malgrado la società garantita abbia sostenuto la responsabilità di terzi per il pagamento dei tributi richiesti dalle autorità doganali, non ha dimostrato che effettivamente questi tributi sarebbero da loro stati dovuti. L'eventuale uso da pa rte di terzi del certificato T1 per il transito comune deve perciò essere imputato alla responsabilità del titolare, il quale deve comunque mantenere e onorare le garanzie che vi sono associate.
4. II rimborso del pagamento effettuato dall'Y Compagnia d'Assicurazione SA viene pure richiesto a B e a C in virtù della loro qualità di 'garanti solidali" fino all'importo di franchi 60'000.-, secondo le dichiarazioni da loro sottoscritte il 18 giugno 1993 (cf doc. B e C). 4.1. Il principale quesito da risolvere é di sapere se l'impegno personale assunto da B e C il 18 giugno 1993 debba essere qualificato di promessa della prestazione di un terzo, secondo quanto prevde l'art. 111 CO, o di fideiussione (art. 492 ss. CO). Si dovesse trattare di una fideiussione l'impegno sarebbe nullo per vizio di forma, non essendo stata allestita la dichiarazione di fideiussione con la forma dell'atto pubblico, come impone l'articolo 493 capoverso 2 CO, per gli impegni ai da fisica, h- l'importo '000 assunti unapersona 1Wil.d, ohe superino I irnpu►ifl di franchi 2 uuu.-. 4.2. Come esposto nella sentenza del Tribunale federale, pubblicata in DTF 125 111 305, "celui qui se porte fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO). Dans la promesse de porte-fort analogue au cautionnement, le fait promis consiste en l'exécution d'une obligation du tiers envers le stipulant (ATF 113 II 434 consid. 2a; CHRISTOPH PESTALOZZI, Commentaire bâlois, n. 6 ad a rt. 111 CO; GEORGES SCYBOZ, Le contrat de garantie et le cautionnement, Traité de droit privé suisse VII, 2, p. 14). Dans tous les cas, celui qui se porte fort assume une obligation indépendante; celle-ci peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (PIERRE TERCIER, Les contrats spéciaux, 2e éd, n. 5314 p. 646 et 5325 p. 648). En cas de cautionnement, la caution s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO).). Le cautionnement revêt un caractère accessoire en ce sens qu'il ne peut exister que sur une obligation valable (art. 492 al. 2 CO). Le critère de distinction essentiel entre ces deux espèces de garantie réside dans l'accessoriété, c'est-adire le lien de dépendance de l'engagement de la caution à l'égard de l'obligation du débiteur principal (ATF 113 11434 consid. 2b; 111 11 276 consid. 2b). Dans le cautionnement — contrat accessoire —, le garant assure la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat, alors que le porte-fort promet au stipulant une prestation comme telle, indépendamment de l'obligation du tiers (ATF 113 II 434 consid. 2b; arrêt du 25 juillet 1988 dans la
Pretura di Mendrisio-Sud Incarto n. OA.1998.00014 Mendrisio 30 aprile 2002 cause 4C. 19/1988, reproduit in SJ 1988, p. 552, consid. la). Contrairement à la caution, le porte-fort doit exécuter sa prestation même si l'obligation à la charge du tiers n'a pas pris naissance, est nulle ou frappée d'invalidité (ATF 113 il 434 consid. 2a; TERCIER, op. cit, n. 5314 p. 646; PESTALOZZI, op. cit, n. 6 ad art. 111 CO). Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-a-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices (cf. a rt. 18 al. 1 CO). La priorité de l'interprétation subjective est un principe dont la violation peut être invoquée dans un recours en réforme (ATF 121 III 118 consid. 4b/aa). (...) Lorsque la volonté intime et concordante des parties ne peut pas être établie, le juge doit rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; cette interprétation dite objective consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (...). Dans l'interprétation objective, la jurisprudence actuelle n'attache plus une importance décisive au fait que les parties ont utilisé une expression juridique précise (arrêt non publié du 9 juillet 1998 dans la cause 4C. 43611997 consid. 2). En effet, la qualification juridique dépend du sens et du but d'un contrat et l'art. 18 al. 1 CO prescrit clairement qu'il ne faut pas s'arrêter aux dénominations peut-être inexactes que les parties ont employées. La règle protectrice de l'art. 493 CO serait trop facilement éludée s'il suffisait d'insérer le mot "porte-fort" dans la formule soumise à la signature de la caution, alors que cette dernière en ignore souvent le sens. Une interprétation littérale stricte ne se justifie qu'à l'égard de personnes qui sont rompues à l'usage de ces termes, par exemple des instituts bancaires suisses (arrêt non publié du 9 juillet 1998 précité, ibidem). La jurisprudence voit un indice en faveur du po rte-fort lorsque l'obligation du garant est définie de manière indépendante et que la garantie est donnée à un moment où l'on sait que le débiteur principal ne pourra probablement pas s'exécuter (arrêt du 25 juillet 1988 dans la cause 4C. 19/1988 consid. lclaa, publié in: SJ 1988 p. 553). Elle voit plutôt un indice en faveur du cautionnement lorsque l'obligation du garant correspond exactement à celle du débiteur principal et qu'elle est définie entièrement par référence à celle-ci (ATF 113 II 434 consid. 3b et c). L'existence d'un intérêt personnel du garant, distinct de celui du débiteur principal, est plutôt un indice en faveur du porte-fort, mais il ne revêt pas de caractère déterminant (ATF 111 11276 consid. 2b et c). La renonciation à invoquer les exceptions du débiteur principal ou à exercer un recours contre lui n'ont pas non plus un caractère décisif (ATF 113 Il 434 consid. 3d et e)" (cfrf. DTF 125 Ill 307, cons. 2b). 4.3. Nel caso in esame tutti gli elementi emersi dall'istruttoria concorrono a definire la dichiarazione di garanzia come una fideiussione, secondo i criteri distintivi esposti della citata giurisprudenza del Tribunale federale. In particolare il riferimento alla prestazione principale (l'impegno della A SA nei confronti dell'y Compagnia d'Assicurazione SA Inerente all'assicurazione di cauzione doganale"), la sottoscrizione dell'atto (18 giugno 1993) contestualmente all'emissione del certificato di garanzia (21 giugno 1993) e l'assenza di un interesse proprio del garante, indipendente da
Pretura di Mendrisio-Sud Incarto n. OA.1998.00014 Mendrisio 30 aprile 2002 quello del debitore principale, impongono a questo giudice di definire l'impegno di B e C come una fideiussione. L'impegno però risulta nullo in quanto la dichiarazione non è stata espressa con la forma dell'atto pubblico. Poco importa infatti che la firma dei "garanti" suite dichiarazione sia stata autenticata da un notaio: l'autentica della firma permette solo l'identificazione di chi sottoscrive, ma non rispetta i criteri rituali previsti per l'atto pubblico. 4.4. La pretesa diretta nei confronti di B e C deve perciò essere respinta. 5. Nei confronti dei denunciati in lite D SA e H, intervenuti nella causa, non sono state prese conclusioni, né da loro sono state proposte domande con l'intervento in causa. Nei loro confronti non deve essere perciò stabilito nulla. L'intervento da parte loro avrà gli effetti previsti dall'articolo 55 CPC. 6. La petizione in quanto diretta nei confronti di A SA deve perciò essere accolta, con la condanna al pagamento dell'importo di franchi 102'433.60, pari a lire 116.800.000, al cambio di 0,877 franchi per 1'000 Lit. del 14 aprile 1997, oltre interessi al 5% dal 14 aprile 1997, data della surrogazione della compagnia di assicurazione nei diritti del creditore, a seguito del pagamento dell'importo garantito. Deve pure essere pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo n. 493148 dell'UEF di Mendrisio. La petizione deve invece essere respinta nei confronti di Stefania Boldini e Giovanni Lavelli. Trattandosi di un importo complessivo, fatto valere nei confronti di più debitori considerati solidali, la tassa di giustizia, fissata in franchi 6'000.--, e le spese sono poste a carico di Y Compagnie d'Assicurazione SA neiia misura di un terzo e di A SA nella misura di due terzi. A SA rifonderà ad Y Compagnia d'Assicurazione SA la somma di franchi 7'500.— a titolo di ripetibili, mentre per il medesimo titolo la compagnia di assicurazione verserà a B e C la somma di franchi 4'500.— ciascuno. per i quali motivi, pronuncia visti gli artt. 16 LCA, 8 CC, 111 e 492 ss CO, nonché sulle spese e sulle tasse ed indennità gli artt 148 segg. CPC, cosa come la vigente LTG; 1. La petizione in quanto diretta nei confronti di A SA è accolta. 1.1. A SA è condannata a pagare ad Y Compagnia d'assicurazione SA somma di franchi 102'433.60, pari a lire 116.800.000, al cambio di 0,877 franchi per 1'000 Lit., del 14 aprile 1997, oltre interessi al 5% dai 14 aprile 1997. 1.2. È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. 493148 dell'UEF di Mendrisio, notificato a A SA il 18 settembre 1997. 2. La petizione in quanto diretta nei confronti di B e C è respinta.
Pretura di Mendrisio-Sud Incarto n. OA.1998.00014 Mendrisio 30 aprile 2002 3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.—, e le spese sono poste a carico di Y Compagnia d'Assicurazione SA nella misura di un terzo e di A SA nella misura di due terzi. A SA rifonderà ad y Compagnia d'Assicurazione SA la somma di franchi 7'500.— a titolo di ripetibili, mentre per il medesimo titolo la compagnia di assicurazione verserà a B e C la somma di franchi 4'500.— ciascuno. 4. Intimazione alle parti come di rito. il Pretore il segretario t
cTaulf3!_io,u12, aw_tod.uo0 Sicloo `ols!-Ipuevsi COOZ'9111