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20020311_i_ti_x_01

11. März 2002 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 2002-03-11 · Italiano CH
Sachverhalt

posti alla base delle pretese, in particolare con specificazione della copertura beneficiata dagli stessi, con produzione delle condizioni contrattuali dalle quasi deriverebbe il loro diritto al versamento di un premio inferiore rispetto a quello preteso rispettivamente pagato, con indicazione quindi di dettagliate motivazioni e conclusioni precise. gratuità. Indicando in particolare la necessità di esposizione concisa dei fatti, delle conclusioni e de lle motivazioni e l'obbligo d'accertamento d'ufficio dei fatti. Sempre all'art. 87 LAMaI il diritto federale prevede la possibilità, "se le circostanze lo giustificano", a giudizio del TCA o del giudice delegato, di convocazione delle parti per un dibattimento. In altri termini la legge di merito applicabile alla fattispecie prevede specificatamente la possibilità di convocare le parti per un dibattimento, tale scelta è lasciata però ai giudice e solo se le circostanze lo giustificano a fronte di specifica impugnativa. Come indicato in precedenza solo sussidiariamente sono applicabili le norme della procedura civile, esse sono suppletorie e non possono invece divenire completive rispetto alle norme procedurali applicabili secondo la LPr.TCA rispettivamente alle norme – qui – della LAMaI. Ne discende che istituti giuridici speciali del CPC non previsti dalla LPrTCA o dalla LAMaI, rispettivamente specificatamente regolati in queste due leggi, non possono trovare applicazione dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. In particolare non possono essere svolte procedure conciliative poiché la LPr.TCA e la LAMaI prevedono specificatamente intervento del TCA a seguito di impugnativa o petizione precisando modalità delle stesse e prevedono i casi di convocazione delle parti.

. Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. . 36.2002.00035-37 Lugano 6 maggio 2002 2.8. Alla luce di quanta precede l'atto 91/13 marzo 2002 va ritenuto quale gravame irricevibile in ambito di assicurazione obbligatoria contra le malattie mentre va rinviato agli istanti signori P nella misura in cui vada intesa quale petizione in ambito di prestazioni complementari all'assicurazione obbligatoria contra le malattie."

2. Come indicato ('atto è quindi stato ritrasmessa ai signori P con fa concessione di un termine scadente if 29 aprile 2002 per la completazione (nella misura in cui l'azione fosse da ritenere riferita a premi dell'assicuratore malattia fondati sulla LCA e quindi per prestazioni complementari) con l'avvertenza di legge che " Trascorso infruttuoso il termine di cui al dispositivo no. 2 l'istanza sarà dichiarata irricevibile". . • Con scritto 26 marzo 2002 ha comunicato . . " al Giudice delegato di ritenere il provvedimento del 22 marzo ` 002 ilei Tr A "fra lite, di un orrore manifesto" poiché con "'istanza LV V4 aAVI 1 v/ a !•aw aay a.1 1 a{!/ yll Vl V •lIMI!!lyV ay ^ylVl. V wl• a •V aawl l^w in esame non viene affatto chiesto quanto indicato al considerando 1.2 ... - ossia in definitiva la condanna di x al pagamento di, una determinata somma di denaro -, bensì la convocazione di un esperimento di conciliazione avente per oggetto una pretesa che gli istanti ancora non intendono sottoporre a giudizio (ma unicamente a un tentativo di conciliazione analogo a quello previsto dagli arti. 354 e segg. CPC, caratterizzato da succinta esposizione dei fatti senza I IG•Gbaita di ptVdi.il Ì G dÚl.l.iI iIIGÏÌld'L1ÚÏiG ül hG pÚtrâ vGÏlit G Go; bit a all'udienza stessa)". I signori P hanno fatto rilevare che l'ammissibilità di un tale procedere sarebbe stata ammessa in • passato -- come evidenziato dallo stesso decreto 22 marzo 2002 del TCA d'altra parte -- con l'osservazione che "... se la vertenza venisse conciliata non vi sarà ovviamente necessità di una causa, a tutto vantaggio dell'economia di giudizio e processuale". Per i signori P è indicata nell'istanza, in maniera sintetica ma sufficientemente completa, la ragione "dell'indebito arricchimento dell'X . Il distinguo tra le diverse modalità assicurative non è rilevante". Sempre nella comunicazione doc. Ill i signori P '.:dicano came "Non si tratta infatti di contestazioni di decisioni ..., e neppure di premi, prestazioni o altro. Nelle sue conclusioni ha chiesto al TCA di "volere riconsiderare (tenuto conta anche dell'ampia discrezionalità che la procedura consente) la presa di posizione del Tribunale ... che sembra volere imporre l'avvio di una azione giudiziaria che allo stadia attuale non necessariamente si giustifica. Se ciò dovesse essere

^ Tribunale d'appello Incarto n. Lugano Tribunale cantonale delle 36.2002.00035-37 assicurazioni 6 maggio 2002 il caso mi limiterei a riproporre la medesima istanza e all'udienza otterremo dalla cassa la produzione di tutti gli atti e conteggi dai quali risulterà l'illecita percezione di un premio non correttamente conteggiato".

3. Nonostante quindi l'invito a volere completare la sua petizione rivolto . P

• questi non ha completato l'atto, ha omesso di fornire quelle indicazioni richieste esplicitamente dal TCA con decreto 22 marzo 2002. Anzi il rappresentante dei signori P. ha esplicitamente dichiarato come il casa di specie non si riferisca a "contestazioni di premi" e la volontà di ottenere soltanto una udienza. Da evidenziare qui come in virtù delle norme della procedura civile evocate dagli attori la presenza delle parti al tentativo di conciliazione non é obbligatoria e l'assenza di una delle parti fa decadere automaticamente la procedura. Un tale procedere, se adottato dal TCA, rischierebbe di moltiplicare le procedure, la necessità di udienze svolte senza disporre della documentazione alla base delle pretese delle parti istanti e spesso delle potenziali parti convenute, e comporterebbe un dispendio di energie e tempo sottratto aile istruttorie ed ai giudizi di merito che presso il TCA non sono - di principio - soggetti a percezione di tasse e spese giudiziarie. l signori P: hanno poi esplicitamente indicato che il TCA, ma si tratta in realtà della procedura che questo Tribunale deve applicare, sembra voglia imporre "l'avvio di una azione giudiziaria" ciò che "non necessariamente si giustifica".

4. Questo TCA, pur ammettendo che in passato -- a fronte di una istanza presentata da P .

- ha convocato le parti ad una udienza conciliativa, deve qui ribadire quanto contenuto nella decisione 22 marzo 2002 ossia l'inammissibilità di detta procedura. Le motivazioni sono riportate nella decisione richiamata e riprese nelle considerazioni che precedono. Una convocazione delle pa rti non entra quindi in linea di conto a maggior ragione se si pon mente alle considerazioni degli istanti contenute nell'atto 11 marzo 2002 a pag. 3 dove si rammenta che: "1 tentativi degli attori di ottenere una ricalcolazione dei premi per i mesi successivi al 1 gennaio 1997 sono rimasti infruttuosi, la cassa trincerandosi dietro l'obiezione che avrebbe dovuto essere presentata suo tempo una richiesta esplicita affinché i tre contratti fossero riunificati e lo sconto applicato."

Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. . 36.2002.00035-37 Lugano 6 maggio 2002 Questa circostanza dimostra come un tentativo di conciliazione non avrebbe nessuna ragione d'essere anche se .la procedura lo permettesse.

5. Come indicato nel decreto 22 marzo 2002 di questo TCA l'atto 11 marzo 2002 poteva essere ritenuto unicamente quale petizione formulata dai signori S: =, C e G. P contro l'assicuratore X per premi riferiti alle coperture complementari. Detta petizione appariva non sufficientemente motivata. Ai signori P è stato chiesto di precisare in particolare: "con l'indicazione precisa dei fatti posti alla base delle pretese, in particolare con specificazione della copertura beneficiata dagli stessi, con produzione delle condizioni contrattuali dalle quali deriverebbe il loro diritto al versamento di un premio inferiore rispetto a quello preteso rispettivamente pagato, con indicazione quindi di dettagliate motivazioni e conclusioni precise." Il decreto di completazione della petizione è stato trasmesso con la comminatoria di declaratoria di irricevibilità della petizione in caso di infruttuosa scadenza del termine. Questo Tribunale constata come _ son abbia dato seguito alla richiesta di completamento ed abbia ritenuto sinteticamente esposte le ragioni "dell'indebito arricchimento della X ". Va rammentato in questa sede come, anche per le azioni contro assicuratori malattia fondate sulle coperture complementari re tte dal diritto privato, viga il principio inquisitorio che impone al giudice del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di acquisire d'ufficio gli elementi probatori per il chiarimento della fattispecie. L'obbligo dell'accertamento dei fatti da parte del Tribunale è comunque compendiato dall'obbligo di collaborazione delle parti che devono indicare i fatti a sostegno delle loro pretese, gli elementi di prova rilevanti e fornire la documentazione atta a dimostrare il loro buon diritto. Nel caso specifico gli attori non hanno indicato i fatti posti alla base delle loro pretese con sufficiente chiarezza, non hanno prodotto il benché minimo documento a sostegno delle loro pretese, non hanno prodotto le polizze assicurative, i conteggi dei premi, le loro richieste alla Cassa di rivedere i premi concedendo il preteso sconto, la documentazione relativa al rifiuto dell'assicuratore, ecc.... . L'assenza di .una completazione rende irricevibile la petizione come al decreto 22 marzo 2002. L'atto va comunque stralciato per disinteresse della pa rte attrice.

Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano - . 36.2002.00035-37. 6 maggio 2002 Decreta In effetti nella loro comunicazione 26 marzo 2002 i signori P hanno ribadito la loro intenzione dl ottenere una procedura conciliativa mentre: "non viene affatto chiesto ... la condanna della X al pagamento di una determinata somma di denaro" ribadendo poi che nel caso in discussione non si tratterebbe di contestazioni di decisioni, e neppure di premi, prestazioni o altro, con l'osservazione che: " la presa di posizione del Tribunale ... sembra volere imporre l'avvio di una azione giudiziaria che allo stadio attuale non necessariamente si giustifica." Con queste esplicite affermazioni i signori P hanno esplicitamente indicato la non intenzione di avviare una procedura contenziosa nei confronti dell'assicuratore malattia X, non è loro volontà, chiedere la condanna dell'assicurazione al pagamento di una determinata somma di danaro. Affermazioni di questa portata, espresse da vanno intese quale disinteresse a lla procedura contenziosa incoata con l'atto 11 marzo 2002. Ciò giustifica lo stralcio della procedura senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

1. Nella misura in cui è ricevibi",e la petizione 11 marzo 2002 formulata da S. ., C. e P - contro la X Assicurazioni SA, Zurigo, è stralciata aai ruoli.

2. Non si prelevano né tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili;

3. Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 maggio 2002 Questa circostanza dimostra come un tentativo di conciliazione non avrebbe nessuna ragione d'essere anche se .la procedura lo permettesse.

5. Come indicato nel decreto 22 marzo 2002 di questo TCA l'atto

E. 11 marzo 2002 poteva essere ritenuto unicamente quale petizione formulata dai signori S: =, C e G. P contro l'assicuratore X per premi riferiti alle coperture complementari. Detta petizione appariva non sufficientemente motivata. Ai signori P è stato chiesto di precisare in particolare: "con l'indicazione precisa dei fatti posti alla base delle pretese, in particolare con specificazione della copertura beneficiata dagli stessi, con produzione delle condizioni contrattuali dalle quali deriverebbe il loro diritto al versamento di un premio inferiore rispetto a quello preteso rispettivamente pagato, con indicazione quindi di dettagliate motivazioni e conclusioni precise." Il decreto di completazione della petizione è stato trasmesso con la comminatoria di declaratoria di irricevibilità della petizione in caso di infruttuosa scadenza del termine. Questo Tribunale constata come _ son abbia dato seguito alla richiesta di completamento ed abbia ritenuto sinteticamente esposte le ragioni "dell'indebito arricchimento della X ". Va rammentato in questa sede come, anche per le azioni contro assicuratori malattia fondate sulle coperture complementari re tte dal diritto privato, viga il principio inquisitorio che impone al giudice del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di acquisire d'ufficio gli elementi probatori per il chiarimento della fattispecie. L'obbligo dell'accertamento dei fatti da parte del Tribunale è comunque compendiato dall'obbligo di collaborazione delle parti che devono indicare i fatti a sostegno delle loro pretese, gli elementi di prova rilevanti e fornire la documentazione atta a dimostrare il loro buon diritto. Nel caso specifico gli attori non hanno indicato i fatti posti alla base delle loro pretese con sufficiente chiarezza, non hanno prodotto il benché minimo documento a sostegno delle loro pretese, non hanno prodotto le polizze assicurative, i conteggi dei premi, le loro richieste alla Cassa di rivedere i premi concedendo il preteso sconto, la documentazione relativa al rifiuto dell'assicuratore, ecc.... . L'assenza di .una completazione rende irricevibile la petizione come al decreto 22 marzo 2002. L'atto va comunque stralciato per disinteresse della pa rte attrice.

Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano - . 36.2002.00035-37. 6 maggio 2002 Decreta In effetti nella loro comunicazione 26 marzo 2002 i signori P hanno ribadito la loro intenzione dl ottenere una procedura conciliativa mentre: "non viene affatto chiesto ... la condanna della X al pagamento di una determinata somma di denaro" ribadendo poi che nel caso in discussione non si tratterebbe di contestazioni di decisioni, e neppure di premi, prestazioni o altro, con l'osservazione che: " la presa di posizione del Tribunale ... sembra volere imporre l'avvio di una azione giudiziaria che allo stadio attuale non necessariamente si giustifica." Con queste esplicite affermazioni i signori P hanno esplicitamente indicato la non intenzione di avviare una procedura contenziosa nei confronti dell'assicuratore malattia X, non è loro volontà, chiedere la condanna dell'assicurazione al pagamento di una determinata somma di danaro. Affermazioni di questa portata, espresse da vanno intese quale disinteresse a lla procedura contenziosa incoata con l'atto 11 marzo 2002. Ciò giustifica lo stralcio della procedura senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

1. Nella misura in cui è ricevibi",e la petizione 11 marzo 2002 formulata da S. ., C. e P - contro la X Assicurazioni SA, Zurigo, è stralciata aai ruoli.

2. Non si prelevano né tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili;

3. Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2002.00035-37 IR/sc Lugano 6 maggio 2002 EYc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino 11 giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici per statuire sulla petizione 11 marzo 2002 formulata da P. r.. a ... . G:

• P contro Y SA Servizio giuridico, in materia di assicurazione contro le malattie Letti gli atti e ritenuto: In fatto ed in diritto

1. Con scritto dell' 11 marzo 2002 S,, C. G, P • . hanno inoltrato a questo TCA un'istanza tendente all'esperimento di conciliazione al fine di essere convocati dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni unitamente ai rappresentanti della Y Assicurazioni SA, Zurigo, rappresentata dal suo centro regionale di servizio a Bellinzona, in relazione a premi pagati assertivamente in maniera maggiore rispetto a quanto dovuto. i signori P ' hanno in particolare chiesto al TCA: "(...)

• l'accertamento del buon diritto degli attori alla riduzione dei premio per le assicurazioni integrative e della consistenza dello stesso.

^ .t. • • • • • t 1 Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni • Incarto n. Lugano • 36.2002.00035-37 6 maggio 2002 • la pretesa di risarcimento per la restituzione di quanto pagato in eccesso che in questa sede viene quantificato in non mena di fr. 3'077.70, con gli interessi da calcolarsi pro rata sui singoli premi mensili, subordinatamente a far tempo dal 31 ottobre 2001." (Doc. I; pag. 4) Nella misura in cui la procedura incoata presso questo Tribunale poteva riguardare premi dell'assicurazione malattia obbligatoria if gravame è stato considerato un ricorso dichiarato irricevibile con sentenza del 22 marzo 2002. Nello stesso atto ai signori P veniva in particolare rammentato come: "2.2. In materia di assicurazione sociale contro la malattia, l'assicurato può adire il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro le decisioni dell'amministrazione nei termini previsti dall'art. 1 litt. g LPrTCA mentre per quanto attiene alle prese di posizione degli assicuratori malattia autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMaI emanate in ambito delle coperture complementari è data facoltà di introdurre al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni petizione per vantare le pretese frustrate. 2.3. La LPrTCA regola la procedura dinanzi al TCA prevedendo, "per quanto non stabilito dalla presente legge" (a rt. 23) un rinvio al CPC secondario rispetto al rinvio alle "norme federali che regolano le materie". ln altri termini la procedura civile, richiamata nell'istanza in discussione, è applicabile unicamente in via suppletiva e sussidiaria, non completiva, unicamente se la legge che regola la procedura dinanzi al TCA non stabilisce norme precise (ad esempio per l'audizione di test) rispettivamente ancora se le leggi materiali applicabili ai casi sottoposti al giudizio del TCA non regolano il modo di procedere. Nel caso specifico appaiono quindi applicabili, in primis, la LPr.TCA e le norme della LAMaI che regolano la materia del procedere. In particolare la LAMaI, dopo avere specificato al Titolo 5, Capitolo 1, la procedura di emanazione di decisione da pa rte dell'assicuratore autorizzato, la possibilità di compulsazione degli atti, la facoltà di assistenza amministrativa da pa rte della Cassa Malati, oltre ad altri temi riferiti all'obbligo di serbare il segreto, al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione dei dati, regola il vero e proprio contenzioso agli artt. 85 e segg. LAMa1 (capitolo 2). L'art. 85 indica come, avverso la decisione dell'amministrazione, sia data facoltà all'assicurato di inoltrare opposizione alla Cassa nel termine di 30 giorni, ed ancora come detta procedura sia gratuita e non soggetta all'esaurimento di vie ricorsuali interne alla Cassa Malattia. L'a rt. 86 LAMai prevede poi che, avverso la decisione emanata su opposizione da parte dell'assicuratore malattia nella sua veste di amministrazione, è data facoltà di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (in Ticino) mediante ricorso di diritto amministrativo nel termine di 30 giorni. La norma indica quale tribunale sia competente territorialmente mentre l'art. 87 LAMaI precisa alcuni dettami della procedura, lasciata comunque per il resto alla libera determinazione dei Cantoni, specificando i precetti di semplicità, celerità (speditezza) e pill

Tribunate d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni incarto n. 36.2002.00035-37 Lugano 6 maggio 2002 (...) 2.7. Nella misura in cui l'istanza dei signori P • vada intesa quale domanda di convocazione delle pa rti per dirimere questione connessa ai premi delle co perture complementari da essi concluse con l'assicuratore Y, circostanza questa che – come detto - non traspare in maniera sufficientemente chiara dall'atto in discussione in assenza di riferimenti precisi (i signori P non hanno specificato di quall coperture beneficino, quali premi versino complessivamente all'assicuratore, non hanno dettagliato la composizione del premio, non hanno prodotto documento alcuno a sostegno della domanda – riservandosi la produzione della documentazione all'udienza – in particolare non hanno prodotto le condizioni generali e particolari riferite alle coperture d'assicurazione), l'atto può essere tenuto quale petizione (art. 1 cpv. 3 LPr.TCA) alla luce della non ammissibilità di una procedura conciliativa. La petizione deve però essere completata, viste le lacune evidenziate in precedenza, con richiamo all'art. 2 LPr.TCA che impone – se un atto non risponde alle condizioni imposte dall'art. 1 a LPr.TCA – rinvio dello stesso alla pa rte da cui proviene con l'invito a volerlo completare. L'atto va quindi rinviato ai signori & ^, C e G:.. P. con l'assegnazione di un termine scadente il prossimo 29 aprile 2002 per completarlo con l'indicazione precisa dei fatti posti alla base delle pretese, in particolare con specificazione della copertura beneficiata dagli stessi, con produzione delle condizioni contrattuali dalle quasi deriverebbe il loro diritto al versamento di un premio inferiore rispetto a quello preteso rispettivamente pagato, con indicazione quindi di dettagliate motivazioni e conclusioni precise. gratuità. Indicando in particolare la necessità di esposizione concisa dei fatti, delle conclusioni e de lle motivazioni e l'obbligo d'accertamento d'ufficio dei fatti. Sempre all'art. 87 LAMaI il diritto federale prevede la possibilità, "se le circostanze lo giustificano", a giudizio del TCA o del giudice delegato, di convocazione delle parti per un dibattimento. In altri termini la legge di merito applicabile alla fattispecie prevede specificatamente la possibilità di convocare le parti per un dibattimento, tale scelta è lasciata però ai giudice e solo se le circostanze lo giustificano a fronte di specifica impugnativa. Come indicato in precedenza solo sussidiariamente sono applicabili le norme della procedura civile, esse sono suppletorie e non possono invece divenire completive rispetto alle norme procedurali applicabili secondo la LPr.TCA rispettivamente alle norme – qui – della LAMaI. Ne discende che istituti giuridici speciali del CPC non previsti dalla LPrTCA o dalla LAMaI, rispettivamente specificatamente regolati in queste due leggi, non possono trovare applicazione dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. In particolare non possono essere svolte procedure conciliative poiché la LPr.TCA e la LAMaI prevedono specificatamente intervento del TCA a seguito di impugnativa o petizione precisando modalità delle stesse e prevedono i casi di convocazione delle parti.

. Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. . 36.2002.00035-37 Lugano 6 maggio 2002 2.8. Alla luce di quanta precede l'atto 91/13 marzo 2002 va ritenuto quale gravame irricevibile in ambito di assicurazione obbligatoria contra le malattie mentre va rinviato agli istanti signori P nella misura in cui vada intesa quale petizione in ambito di prestazioni complementari all'assicurazione obbligatoria contra le malattie."

2. Come indicato ('atto è quindi stato ritrasmessa ai signori P con fa concessione di un termine scadente if 29 aprile 2002 per la completazione (nella misura in cui l'azione fosse da ritenere riferita a premi dell'assicuratore malattia fondati sulla LCA e quindi per prestazioni complementari) con l'avvertenza di legge che " Trascorso infruttuoso il termine di cui al dispositivo no. 2 l'istanza sarà dichiarata irricevibile". . • Con scritto 26 marzo 2002 ha comunicato . . " al Giudice delegato di ritenere il provvedimento del 22 marzo ` 002 ilei Tr A "fra lite, di un orrore manifesto" poiché con "'istanza LV V4 aAVI 1 v/ a !•aw aay a.1 1 a{!/ yll Vl V •lIMI!!lyV ay ^ylVl. V wl• a •V aawl l^w in esame non viene affatto chiesto quanto indicato al considerando 1.2 ... - ossia in definitiva la condanna di x al pagamento di, una determinata somma di denaro -, bensì la convocazione di un esperimento di conciliazione avente per oggetto una pretesa che gli istanti ancora non intendono sottoporre a giudizio (ma unicamente a un tentativo di conciliazione analogo a quello previsto dagli arti. 354 e segg. CPC, caratterizzato da succinta esposizione dei fatti senza I IG•Gbaita di ptVdi.il Ì G dÚl.l.iI iIIGÏÌld'L1ÚÏiG ül hG pÚtrâ vGÏlit G Go; bit a all'udienza stessa)". I signori P hanno fatto rilevare che l'ammissibilità di un tale procedere sarebbe stata ammessa in • passato -- come evidenziato dallo stesso decreto 22 marzo 2002 del TCA d'altra parte -- con l'osservazione che "... se la vertenza venisse conciliata non vi sarà ovviamente necessità di una causa, a tutto vantaggio dell'economia di giudizio e processuale". Per i signori P è indicata nell'istanza, in maniera sintetica ma sufficientemente completa, la ragione "dell'indebito arricchimento dell'X . Il distinguo tra le diverse modalità assicurative non è rilevante". Sempre nella comunicazione doc. Ill i signori P '.:dicano came "Non si tratta infatti di contestazioni di decisioni ..., e neppure di premi, prestazioni o altro. Nelle sue conclusioni ha chiesto al TCA di "volere riconsiderare (tenuto conta anche dell'ampia discrezionalità che la procedura consente) la presa di posizione del Tribunale ... che sembra volere imporre l'avvio di una azione giudiziaria che allo stadia attuale non necessariamente si giustifica. Se ciò dovesse essere

^ Tribunale d'appello Incarto n. Lugano Tribunale cantonale delle 36.2002.00035-37 assicurazioni 6 maggio 2002 il caso mi limiterei a riproporre la medesima istanza e all'udienza otterremo dalla cassa la produzione di tutti gli atti e conteggi dai quali risulterà l'illecita percezione di un premio non correttamente conteggiato".

3. Nonostante quindi l'invito a volere completare la sua petizione rivolto . P

• questi non ha completato l'atto, ha omesso di fornire quelle indicazioni richieste esplicitamente dal TCA con decreto 22 marzo 2002. Anzi il rappresentante dei signori P. ha esplicitamente dichiarato come il casa di specie non si riferisca a "contestazioni di premi" e la volontà di ottenere soltanto una udienza. Da evidenziare qui come in virtù delle norme della procedura civile evocate dagli attori la presenza delle parti al tentativo di conciliazione non é obbligatoria e l'assenza di una delle parti fa decadere automaticamente la procedura. Un tale procedere, se adottato dal TCA, rischierebbe di moltiplicare le procedure, la necessità di udienze svolte senza disporre della documentazione alla base delle pretese delle parti istanti e spesso delle potenziali parti convenute, e comporterebbe un dispendio di energie e tempo sottratto aile istruttorie ed ai giudizi di merito che presso il TCA non sono - di principio - soggetti a percezione di tasse e spese giudiziarie. l signori P: hanno poi esplicitamente indicato che il TCA, ma si tratta in realtà della procedura che questo Tribunale deve applicare, sembra voglia imporre "l'avvio di una azione giudiziaria" ciò che "non necessariamente si giustifica".

4. Questo TCA, pur ammettendo che in passato -- a fronte di una istanza presentata da P .

- ha convocato le parti ad una udienza conciliativa, deve qui ribadire quanto contenuto nella decisione 22 marzo 2002 ossia l'inammissibilità di detta procedura. Le motivazioni sono riportate nella decisione richiamata e riprese nelle considerazioni che precedono. Una convocazione delle pa rti non entra quindi in linea di conto a maggior ragione se si pon mente alle considerazioni degli istanti contenute nell'atto 11 marzo 2002 a pag. 3 dove si rammenta che: "1 tentativi degli attori di ottenere una ricalcolazione dei premi per i mesi successivi al 1 gennaio 1997 sono rimasti infruttuosi, la cassa trincerandosi dietro l'obiezione che avrebbe dovuto essere presentata suo tempo una richiesta esplicita affinché i tre contratti fossero riunificati e lo sconto applicato."

Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. . 36.2002.00035-37 Lugano 6 maggio 2002 Questa circostanza dimostra come un tentativo di conciliazione non avrebbe nessuna ragione d'essere anche se .la procedura lo permettesse.

5. Come indicato nel decreto 22 marzo 2002 di questo TCA l'atto 11 marzo 2002 poteva essere ritenuto unicamente quale petizione formulata dai signori S: =, C e G. P contro l'assicuratore X per premi riferiti alle coperture complementari. Detta petizione appariva non sufficientemente motivata. Ai signori P è stato chiesto di precisare in particolare: "con l'indicazione precisa dei fatti posti alla base delle pretese, in particolare con specificazione della copertura beneficiata dagli stessi, con produzione delle condizioni contrattuali dalle quali deriverebbe il loro diritto al versamento di un premio inferiore rispetto a quello preteso rispettivamente pagato, con indicazione quindi di dettagliate motivazioni e conclusioni precise." Il decreto di completazione della petizione è stato trasmesso con la comminatoria di declaratoria di irricevibilità della petizione in caso di infruttuosa scadenza del termine. Questo Tribunale constata come _ son abbia dato seguito alla richiesta di completamento ed abbia ritenuto sinteticamente esposte le ragioni "dell'indebito arricchimento della X ". Va rammentato in questa sede come, anche per le azioni contro assicuratori malattia fondate sulle coperture complementari re tte dal diritto privato, viga il principio inquisitorio che impone al giudice del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di acquisire d'ufficio gli elementi probatori per il chiarimento della fattispecie. L'obbligo dell'accertamento dei fatti da parte del Tribunale è comunque compendiato dall'obbligo di collaborazione delle parti che devono indicare i fatti a sostegno delle loro pretese, gli elementi di prova rilevanti e fornire la documentazione atta a dimostrare il loro buon diritto. Nel caso specifico gli attori non hanno indicato i fatti posti alla base delle loro pretese con sufficiente chiarezza, non hanno prodotto il benché minimo documento a sostegno delle loro pretese, non hanno prodotto le polizze assicurative, i conteggi dei premi, le loro richieste alla Cassa di rivedere i premi concedendo il preteso sconto, la documentazione relativa al rifiuto dell'assicuratore, ecc.... . L'assenza di .una completazione rende irricevibile la petizione come al decreto 22 marzo 2002. L'atto va comunque stralciato per disinteresse della pa rte attrice.

Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano - . 36.2002.00035-37. 6 maggio 2002 Decreta In effetti nella loro comunicazione 26 marzo 2002 i signori P hanno ribadito la loro intenzione dl ottenere una procedura conciliativa mentre: "non viene affatto chiesto ... la condanna della X al pagamento di una determinata somma di denaro" ribadendo poi che nel caso in discussione non si tratterebbe di contestazioni di decisioni, e neppure di premi, prestazioni o altro, con l'osservazione che: " la presa di posizione del Tribunale ... sembra volere imporre l'avvio di una azione giudiziaria che allo stadio attuale non necessariamente si giustifica." Con queste esplicite affermazioni i signori P hanno esplicitamente indicato la non intenzione di avviare una procedura contenziosa nei confronti dell'assicuratore malattia X, non è loro volontà, chiedere la condanna dell'assicurazione al pagamento di una determinata somma di danaro. Affermazioni di questa portata, espresse da vanno intese quale disinteresse a lla procedura contenziosa incoata con l'atto 11 marzo 2002. Ciò giustifica lo stralcio della procedura senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

1. Nella misura in cui è ricevibi",e la petizione 11 marzo 2002 formulata da S. ., C. e P - contro la X Assicurazioni SA, Zurigo, è stralciata aai ruoli.

2. Non si prelevano né tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili;

3. Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.