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20020204_i_ti_o_02

04. Februar 2002 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 2002-02-04 · Italiano CH
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 febbraio 2002 la Y Assicurazioni essendo compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei confronti degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi conckisi e dalle condizioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione, potranno essere convenute dinanzi alle autorità giudiziarie ordinarie; La petizione in esame non poteva quindi essere giudicata da questo TCA in. assenza di competenza rationae materiae come rettamente rilevato dalla patrocinatrice del signor P che ha ritirato la petizione in uno con la domanda d'assistenza giudiziaria con lo scritto 4 febbraio 2002. Ciò permette, senza ulteriore approfondimento, di stralciare la causa dai ruoli senza carico di tasse e spese.

Dispositiv
  1. in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA dichiara e pronuncia 1.- La causa è stralciata dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2002.00019 Lugano 4 febbraio 2002 I R/sc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino -Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sulla petizione del 31 gennaio 2002 formulata da . P rappr. da: contro Y Compagnia di Assicurazioni, in materia di assicurazione contro le malattie considerato che,

- con atto 31gennaio/1 febbraio 2002, P ., con il patrocinio dell'avv. ha adito il TCA con petizione con cui postula la condanna della Y Assicurazioni al pagamento di CHF 177'417,50 oltre interessi, con la sua impugnativa P osserva di fondarsi sul contratto d'assicurazione collettiva malattia ai sensi della LCA; con lettera dei 4 febbraio 2002 la patrocinatrice dell'attore, richiamato l'art. 75 LCAMaI ed alla luce dell'art. 47 LSA, ha comunicato a questo TCA di ritirare il gravame stante l'incompetenza del Tribunale;

- giusta l'art. 86 cpv. 3 LAMaI, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a conoscere delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle parti in virtù della LAMaI e delle sue disposizioni esecutive, fra gli assicurati e gli assicuratori definiti agli art. 11, 12 e 13 LAMaI.

Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano - 36.2002.00019 - 4 febbraio 2002 La LAMaI si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita mentre, contrariamente a quanto accadeva sotto l'egida della LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle Casse malati (art. 13 OAMaI) e gli altri rami d'assicurazione (art. 14 OAMaL) sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMaI, dalla Legge federale sul contratto assicurazione (LCA). Dal profilo procedurale la LAMaI ha operato una netta differenziazione tra i rimedi di diritto nell'assicurazione sociale e nelle assicurazioni complementari. Per la prima le vie di diritto sono quelle della procedura amministrativa (art. 85 e segg. LAMaI), per le vertenze relative alle assicurazioni complementari sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile. Secondo l'art. 75 LCAMaI (legge d'applicazione alla LAMAI entrata in vigore il 1° gennaio 1996) "le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMaI e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni;" nella misura in cui il litigio abbia per oggetto l'assicurazione malattia sociale o le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale, quindi, è data una competenza del TCA nella misura in cul le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale siano praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMaI; nel caso concreto la Y Assicurazioni convenuta in causa non é Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi della LAMaI od altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art. 13 LAMA I (in questo nell'apposita lista ^ tât fit t quesiV senso non11 compaiono tpâioito iten a N}.luaita lista allestita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali con valenza al 1 gennaio 2002, v. anche il sito dell'UFAS in Internet);

- ne discende che l'attività della società assicurativa convenuta non sottostà a tale legge e non può essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte di questo TCA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LCAMaI; 4

ll giudic del Tri lv o ' -'zanici e delle assicurazioni a Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano • 36.2002.00019 . 4 febbraio 2002 la Y Assicurazioni essendo compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei confronti degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi conckisi e dalle condizioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione, potranno essere convenute dinanzi alle autorità giudiziarie ordinarie; La petizione in esame non poteva quindi essere giudicata da questo TCA in. assenza di competenza rationae materiae come rettamente rilevato dalla patrocinatrice del signor P che ha ritirato la petizione in uno con la domanda d'assistenza giudiziaria con lo scritto 4 febbraio 2002. Ciò permette, senza ulteriore approfondimento, di stralciare la causa dai ruoli senza carico di tasse e spese. Per questi motivi in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA dichiara e pronuncia 1.- La causa è stralciata dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti.