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20020122_i_ti_o_01

22. Januar 2002 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 2002-01-22 · Italiano CH
Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 dicembre 1995, dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMaI).

• . • lid

Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicûrazioni Incarto n. Lugano 36.2001.00088 22 gennaio 2002 36.2002.00010 'Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMaI, l'assicurazione sociale contra le malattie' comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa. La LAMaI si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in.ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati (art. 13 QAMal) e gli altri rami d'assicurazione (art. 14 OAMaI) sono diventate di puro diritto civile e sono re tte, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMaI, dalla legge federale sui contratto d'assicurazione (LCA). Dal profilo procedurale, la •LAMaI ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMaI), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile. Giusta l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMaI), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Il 1° gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMaI (LCAMaI) che, all'art. 75, prevede che "le contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi. concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMaI e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. E applicabile per analogia la Legge di procedura per le cause davanti

• al TCA." Nel concreto la contestazione di P si fonda sulla LAMaI, nella misura in cui – nonostante formale richiesta esplicita di emanazione di una decisione formale -- l'assicuratore malattia non ha emanato decisione alcuna, posizione ribadita in sede di risposta di causa ritenuto che P . non potrebbe beneficiare di prestazioni più éstese rispetto a quelle già riconosciute da y . D'altra parte le richieste dell'assicurata sono state valutate da y come una petizione

Incarto n. Lugano 36.2001.00088 22 gennaio 2002 36.2002.00010 relativa a prestazioni complementari e come tale verrà pure esaminata in questa sede con esame dei diritti scaturenti dalla copertura complementare CP . In queste circostanze il caso sottoposto a giudizio rivéste"duplice carattere di impugnativa in ambito di applicazione della LAMaI (art. 80 e. segg. LAMaI) e di. controversia relativa a prestazioni . complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMai (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134). In quest'ambito le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni -, il TCA e competente a statuire sulla petizione presentata dall'interessata in base all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMaI come detto.

Assicurazioni complementari 2.7. P era assicurata presso la Assura non solo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie ma anche con una copertura complementare denominata, come indicato in precedenza, cP . La copertura era in vigore al momento dei fatti. La cP provvede, tra altro, alla copertura integrativa rispettivamente sostitutiva dell'assicurazione delle cure medico sanitarie obbligatorie e garantisce il pagamento "integrale ... delle spese 4

Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assic frazioni Incarto n. Lugano 36.2001.00088 22 gennaio 2002 36.2002.00010 di ospedalizzazione in divisione comune di tutti gli ospedali pubblici svizzeri. Detta complementare (seconda l'edizione delle CGA 2001 che la Cassa indica come applicabili nella fattispecie): "Non si estende agli obblighi d'assunzione, da parte dei cantoni, ai sensi della LAMaI, delle spese ospedaliere e semìospedaliere fuori dal luogo di residenze dell'assicurato. (..) Quando un assicurato ricoverato in un ospedale pubblico può scegliere il suo medico .curante e di conseguenza ne deriva convenzionalmente una fatturazione supplementare a carico degli onorari medici, Y SA copre questa maggiorazione." (doc. 11) 2.8. Nel caso di specie detta copertura complementare non può trovare applicazione nel caso concreto poiché le condizioni contrattuali riservano e limitano espressamente l'intervento dell'assicuratore in caso di ricovero dell'assicurata presso un nosocomio pubblico quale non è la clinica ' G. di G nel Canton . Già solo per questo aspetto l'atto del 19 ottobre 2001 -- laddove chiede una "revisione" del caso e debba quindi essere ritenuto quale petizione, ed ancora nei limiti • procedurali accennati in precedenza — deve essere respinto. P., • ' non potendo pretendere dalla copertura complementare da lei conclusa alcun rimborso per la spesa avuta.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia ^ Il segretario abio cchetti • B. Assicurazioni complementari 1.- La petizione 1 .9 ottobre 2001 di P è respinta. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. Contro il presente giudizio é dato .ricorso per riforma al Tribunale federale di .Losanna ai sensi degli a rt . 43seg delta Legge - • federate sull'organizzazione giudiziaria (0G). Per il •unale c.ntonale delle assicrazioni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RACCOMANDATA Incarto n 36.2001.00088 36.2002.00010 Lugano 22 gennaio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino II giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso/petizione del 19 ottobre 2001 di P contra Cassa Malati Y in materia di assicurazione contra le malattie IR/nh

in diritto •In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove}. .11 TCA può . dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10.ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000, nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre.1999 nella caúsa C., I 623/98). Nel merito 2.2. L'assicurazione contro le malattie é stata regolamentata,.sino ai 31 dicembre 1995, dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMaI).

• . • lid

Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicûrazioni Incarto n. Lugano 36.2001.00088 22 gennaio 2002 36.2002.00010 'Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMaI, l'assicurazione sociale contra le malattie' comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa. La LAMaI si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in.ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati (art. 13 QAMal) e gli altri rami d'assicurazione (art. 14 OAMaI) sono diventate di puro diritto civile e sono re tte, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMaI, dalla legge federale sui contratto d'assicurazione (LCA). Dal profilo procedurale, la •LAMaI ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMaI), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile. Giusta l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMaI), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Il 1° gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMaI (LCAMaI) che, all'art. 75, prevede che "le contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi. concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMaI e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. E applicabile per analogia la Legge di procedura per le cause davanti

• al TCA." Nel concreto la contestazione di P si fonda sulla LAMaI, nella misura in cui – nonostante formale richiesta esplicita di emanazione di una decisione formale -- l'assicuratore malattia non ha emanato decisione alcuna, posizione ribadita in sede di risposta di causa ritenuto che P . non potrebbe beneficiare di prestazioni più éstese rispetto a quelle già riconosciute da y . D'altra parte le richieste dell'assicurata sono state valutate da y come una petizione

Incarto n. Lugano 36.2001.00088 22 gennaio 2002 36.2002.00010 relativa a prestazioni complementari e come tale verrà pure esaminata in questa sede con esame dei diritti scaturenti dalla copertura complementare CP . In queste circostanze il caso sottoposto a giudizio rivéste"duplice carattere di impugnativa in ambito di applicazione della LAMaI (art. 80 e. segg. LAMaI) e di. controversia relativa a prestazioni . complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMai (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134). In quest'ambito le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni -, il TCA e competente a statuire sulla petizione presentata dall'interessata in base all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMaI come detto.

Assicurazioni complementari 2.7. P era assicurata presso la Assura non solo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie ma anche con una copertura complementare denominata, come indicato in precedenza, cP . La copertura era in vigore al momento dei fatti. La cP provvede, tra altro, alla copertura integrativa rispettivamente sostitutiva dell'assicurazione delle cure medico sanitarie obbligatorie e garantisce il pagamento "integrale ... delle spese 4

Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assic frazioni Incarto n. Lugano 36.2001.00088 22 gennaio 2002 36.2002.00010 di ospedalizzazione in divisione comune di tutti gli ospedali pubblici svizzeri. Detta complementare (seconda l'edizione delle CGA 2001 che la Cassa indica come applicabili nella fattispecie): "Non si estende agli obblighi d'assunzione, da parte dei cantoni, ai sensi della LAMaI, delle spese ospedaliere e semìospedaliere fuori dal luogo di residenze dell'assicurato. (..) Quando un assicurato ricoverato in un ospedale pubblico può scegliere il suo medico .curante e di conseguenza ne deriva convenzionalmente una fatturazione supplementare a carico degli onorari medici, Y SA copre questa maggiorazione." (doc. 11) 2.8. Nel caso di specie detta copertura complementare non può trovare applicazione nel caso concreto poiché le condizioni contrattuali riservano e limitano espressamente l'intervento dell'assicuratore in caso di ricovero dell'assicurata presso un nosocomio pubblico quale non è la clinica ' G. di G nel Canton . Già solo per questo aspetto l'atto del 19 ottobre 2001 -- laddove chiede una "revisione" del caso e debba quindi essere ritenuto quale petizione, ed ancora nei limiti • procedurali accennati in precedenza — deve essere respinto. P., • ' non potendo pretendere dalla copertura complementare da lei conclusa alcun rimborso per la spesa avuta. Per questi motivi dichiara e pronuncia ^

Il segretario abio cchetti • B. Assicurazioni complementari 1.- La petizione 1 .9 ottobre 2001 di P è respinta. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. Contro il presente giudizio é dato .ricorso per riforma al Tribunale federale di .Losanna ai sensi degli a rt . 43seg delta Legge - • federate sull'organizzazione giudiziaria (0G). Per il •unale c.ntonale delle assicrazioni