Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMaI). Secondo quanta disposto dall'art 1 LAMaI, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità 4
Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano 36.2001.00093
- 14 gennaio 2002 36.2002.00003 • giomaiiera facoltativa. La LAMaI accorda prestazioni in caso di infortunio per quanto l'evento non sia a carico di alcuna assicurazione infortuni. La LAMal si applica -soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a-quanto succedeva in ambito • LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d'assicurazione (art. 14 OAMaI) sono diventate di diritto civile e sono re tte, in applicazione dell'art 12-cpv. 3 LAMaI, daita-legge federale sul contratto- • d'assicurazione (LCA). Dal profilo procedurale, la LAMaI ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima .ie vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMaI), per le vertenze relative alle seconde'sono.da • intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile. Giusta l'art 47 cpv. 2°4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMai), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazióne sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Il Lgennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della 1 AIIA_ 1 /I i+AAA..I\ che, "f75, .1... L^ t_ della LP IVIQI (LCAIVIal) c11C, ali dl L prevede L'II le contestâziorii degli assicuratori tra di loro,".con.i loro membri d • con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMaI e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
B. Assicurazioni complementari 2.7. Con la sua impugnativa . R
• chiede che le spese di cura in discussione vengano, semmai dati i presupposti, assunte . dalle coperture complementari da essa concluse con l'assicuratore malattia. X, in risposta a domande del 4
Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano 36.2001.00093 14 gennaio 2002 36.2002.00003 12 giudice delegato (doc. IX) ha indicato come l'assicurata benefici in particolare di copertura complementare denominata Diversa, oltre che della copertura Natura e per le cure ospedaliere in reparto semiprivato.. L'assicuratore rileva come l'art. 64 LAMaI al suo capoverso 8 non permetta la riassicurazione della franchigia e meglio della partecipazione ai costi da pa rte dell'assicurato. In effetti tale norma-è stata introdotta nella LAMaI a partire dal 1 ottobre 2000 (FF1999 687; RU 2000 2305 2311) ed in virtù delle disposizioni finali della legge introdotte con la modificazione: "Contratti, accordi o diritti statutari menzionati negli a rt. ... 64 cpv. 8 ... decadono all'entrata in vigore della presente modifica" Per il periodo successivo all'entrata in vigore della norma non vi è più possibilità di assicurare la partecipazione ai costi. Dagli atti prodotti dalla Cassa risulta come solo una minima parte delle cure â stata prestata a R prima del 1 ottobre 2000, e meglio le cure del 5 luglio 2000 per complessivi CHF 137,40. Anche per questa pa rte dei costi, comunque, la copertura assicurativa di cui beneficia l'attrice non prevede una copertura della partecipazione ai costi come desumibile dalle condizioni contrattuali della Diversa prodotte dall'assicuratore. 2.8. A ragione poi la Cassa rileva -come le cure dentarie causate - dall'infortunio rappresentano una prestazione obbligatoria secondo la LAMaI. Le condizioni Diversa specificano che tale copertura è complementare all'assicurazione obbligatoria, ossia interviene laddove non ci sia una copertura dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. Nella fattispecie non è data tale premessa. ln effetti la Cassa ar.xrnette l'esistenza, per l'infortunio occorso alla signora R' .• di un caso di intervento dell'assicurazione delle cure medico sanitarie obbligatoria. L'assicurata non può quindi far capo - a coperture complementari alla stessa assicurazione. Alla luce di quanto precede, nella misura in cui R pretende prestazioni dalla X sulla base delle assicurazioni complementari da essa concluse, la petizione va respinta senza carico di tasse e spese. It. 1
tonale delle ag.sicurOzioni " • . Il secizetario Fabio ±occhetti B. Assicurazioni complementari 1.- La petizione è respinta. 2.- Non si perceipisCe. tassa di giustizia, mentrele spese sono poste. a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (0G):
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At RACCOMANDATA Incarto n. 36.2001.00093 36.2002.00003 IR/nh Lugano • 14 gennaio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino I1 giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicuraziÒni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sulla petizione e ricorso dei 26 ottobre 2001 formulato da : . R. rappr. da contro la decisione del 23 ottobre 2001 emanata da X Assicurazione svizzera malattie e infortuni, in materia di assicurazione contro le malattie
in diritto ln ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza •(ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
• penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2. L'assicurazione contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMaI). Secondo quanta disposto dall'art 1 LAMaI, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità 4
Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano 36.2001.00093
- 14 gennaio 2002 36.2002.00003 • giomaiiera facoltativa. La LAMaI accorda prestazioni in caso di infortunio per quanto l'evento non sia a carico di alcuna assicurazione infortuni. La LAMal si applica -soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a-quanto succedeva in ambito • LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d'assicurazione (art. 14 OAMaI) sono diventate di diritto civile e sono re tte, in applicazione dell'art 12-cpv. 3 LAMaI, daita-legge federale sul contratto- • d'assicurazione (LCA). Dal profilo procedurale, la LAMaI ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima .ie vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMaI), per le vertenze relative alle seconde'sono.da • intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile. Giusta l'art 47 cpv. 2°4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMai), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazióne sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Il Lgennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della 1 AIIA_ 1 /I i+AAA..I\ che, "f75, .1... L^ t_ della LP IVIQI (LCAIVIal) c11C, ali dl L prevede L'II le contestâziorii degli assicuratori tra di loro,".con.i loro membri d • con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMaI e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
B. Assicurazioni complementari 2.7. Con la sua impugnativa . R
• chiede che le spese di cura in discussione vengano, semmai dati i presupposti, assunte . dalle coperture complementari da essa concluse con l'assicuratore malattia. X, in risposta a domande del 4
Tribunale d'appello Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. Lugano 36.2001.00093 14 gennaio 2002 36.2002.00003 12 giudice delegato (doc. IX) ha indicato come l'assicurata benefici in particolare di copertura complementare denominata Diversa, oltre che della copertura Natura e per le cure ospedaliere in reparto semiprivato.. L'assicuratore rileva come l'art. 64 LAMaI al suo capoverso 8 non permetta la riassicurazione della franchigia e meglio della partecipazione ai costi da pa rte dell'assicurato. In effetti tale norma-è stata introdotta nella LAMaI a partire dal 1 ottobre 2000 (FF1999 687; RU 2000 2305 2311) ed in virtù delle disposizioni finali della legge introdotte con la modificazione: "Contratti, accordi o diritti statutari menzionati negli a rt. ... 64 cpv. 8 ... decadono all'entrata in vigore della presente modifica" Per il periodo successivo all'entrata in vigore della norma non vi è più possibilità di assicurare la partecipazione ai costi. Dagli atti prodotti dalla Cassa risulta come solo una minima parte delle cure â stata prestata a R prima del 1 ottobre 2000, e meglio le cure del 5 luglio 2000 per complessivi CHF 137,40. Anche per questa pa rte dei costi, comunque, la copertura assicurativa di cui beneficia l'attrice non prevede una copertura della partecipazione ai costi come desumibile dalle condizioni contrattuali della Diversa prodotte dall'assicuratore. 2.8. A ragione poi la Cassa rileva -come le cure dentarie causate - dall'infortunio rappresentano una prestazione obbligatoria secondo la LAMaI. Le condizioni Diversa specificano che tale copertura è complementare all'assicurazione obbligatoria, ossia interviene laddove non ci sia una copertura dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. Nella fattispecie non è data tale premessa. ln effetti la Cassa ar.xrnette l'esistenza, per l'infortunio occorso alla signora R' .• di un caso di intervento dell'assicurazione delle cure medico sanitarie obbligatoria. L'assicurata non può quindi far capo - a coperture complementari alla stessa assicurazione. Alla luce di quanto precede, nella misura in cui R pretende prestazioni dalla X sulla base delle assicurazioni complementari da essa concluse, la petizione va respinta senza carico di tasse e spese. It. 1
tonale delle ag.sicurOzioni " • . Il secizetario Fabio ±occhetti B. Assicurazioni complementari 1.- La petizione è respinta. 2.- Non si perceipisCe. tassa di giustizia, mentrele spese sono poste. a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (0G):