Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Posto che la circostanza che ingenera l'obbligo dell'assicuratrice all'effettuazione
della
prestazione contrattuale è una malattia di una determinata durata, il fatto su cui è fondata
l'obbligazione si verifica solo dopo 60 giorni di malattia dell'assicurato.
In concreto, dagli incontestati accertamenti effettuati dal Pretore risulta che la malattia
dell'attore è iniziata l'8 maggio 1995. Il 60° giorno di malattia era pertanto il 6 luglio 1995, e
la prescrizione ha di conseguenza iniziato a decorrere il 7 luglio 1995.
L'invio della domanda di esecuzione, atto sicuramente suscettibile di interrompere la
decorrenza della prescrizione (art. 135 cifra 2 CO), è avvenuto il 31 luglio 1997 (doc. N1).
L'attore nell'appello adesivo sostiene che non gli potrebbe essere opposta la prescrizione
delle indennità giornaliere per il periodo compreso tra il 7 e il 31 luglio 1995, in quanto la
convenuta commetterebbe abuso di diritto nel prevalersene. La tesi è provvista di buon
diritto. Risulta infatti dalla documentazione in atti, che nella primavera del 1997 il nuovo
patrocinatore dell'attore ha avviato delle trattative volte al componimento bonale della
vertenza, trattative alle quali la convenuta ha accettato di partecipare. Il patrocinatore del-
l'attore, conscio della prossima scadenza del termine di prescrizione, in occasione della
proposta transattiva del 12 giugno 1997 ha avvisato la convenuta che "salvo formale ri-
nuncia della Rentenanstalt a sollevare eccezione di prescrizione, il signor N. si riterrà libe-
ro di agire in via giudiziaria a partire dal 15 luglio 1997, ove entro tale data le parti non
avessero raggiunta un'intesa". Non ottenendo risposta, l'attore deve avere sollecitato una
presa di posizione in data 3 luglio 1997, alla quale si fa riferimento nello scritto interlocuto-
rio della convenuta del 14 luglio 1997, in cui si prometteva una risposta entro il 25 luglio
1997 e, senza esprimersi direttamente sulla ventilata questione della rinuncia alla prescri-
zione, pregava nondimeno l'attore di astenersi dall'inoltro di atti esecutivi o giudiziari fino al
25 luglio 1997 (" ... ersuchen Sie höflich, mit allfälligen gerichtlichen/betreibungs-
rechtlichen Massnahmen bis zum 25. Juli 1997 zuzuwarten). La sola disponibilità della
convenuta alla discussione di proposte transattive non le impedisce ancora di far valere
nella successiva lite giudiziaria le proprie tesi ed eccezioni, ivi compresa perciò quella di
prescrizione (DTF 106 Il 320, consid. 3a). Diverso è però il caso se il comportamento del
resistente induce espressamente il creditore ad astenersi dal compimento di atti interruttivi
della prescrizione (Merz, Berner Kommentar, n. 415 ad art. 2 CC), oppure se egli, anche
senza mala intenzione-, assume un comportamento che spinge il creditore a non agire in
tempo utile, a condizione però che l'inazione del creditore sia oggettivamente giustificabile
(DTF 106 Ib 231, 89 II 256), non potendo in tal caso l'adduzione dell'eccezione essere
tutelata dal profilo della buona fede. In concreto, il 22 aprile e ancora il 12 giugno 1997
-prima cioè del compimento del termine di prescrizione- l'attore ha formulato alla conve-
nuta delle concrete proposte per la soluzione della vertenza sulla base di un'esaustiva ri-
capitolazione del proprio punto di vista. Dopo l'ultima proposta, la convenuta ha atteso un
tempo insolitamente lungo per dare una risposta. Solo dopo un sollecito, e ad oltre un
mese di distanza, essa ha infatti scritto una lettera interlocutoria, in cui invitava esplicita-
mente la controparte dall'astenersi dal compimento di atti interruttivi della prescrizione, e
solo dopo altri 10 giorni, ossia il 24 luglio 1997, essa ha finalmente risposto alla lettera 12
giugno, limitandosi oltretutto, in termini estremamente sintetici, a riconfermare le proprie
precedenti posizioni sulla pretesa reticenza dell'assicurato, al punto di rinviare esplicita-
mente e "vollumfänglich" ad un suo precedente scritto di data 31 luglio 1996. In simili cir-
costanze il ritardo nel compimento di un atto interruttivo della prescrizione appare intera-
mente addebitabile alla convenuta, che nel momento topico dell'approssimarsi del termine
di prescrizione ha protratto indebitamente i tempi di una trattativa oggettivamente seria e
concreta, tanto che il 24 luglio 1997 la convenuta affermava che "..wir lhren VorschIag
betreffend Erledigung der vorliegenden Streitigkeit eingehend geprüft haben..", e ha inol-
tre esplicitamente postulato l'astensione dal compimento di atti interruttivi della prescrizio-
ne sino al 25 luglio 1997. Atteso che dopo tale termine l'attore ha sollecitamente proce-
duto ad interrompere la prescrizione, la valutazione globale di queste circostanze conduce
questa Camera a ritenere non meritevole di protezione l'adduzione dell'eccezione di pre-
scrizione, siccome contraria al precetto della buona fede, e questo a dispetto delle argo
E. 3 mentazioni sul tema della convenuta, fondate sull'errata premessa secondo cui la pretesa
dell'attore si sarebbe prescritta già l'8 maggio 1997.
Dovendo l'eccezione essere respinta siccome sollevata in urto con la buona fede, di-
viene superflua una più approfondita disamina delle ulteriori censure della convenuta sul
tema della prescrizione, segnatamente quella dell'ammissione da parte dell'attore delle
tesi di cui alla risposta di causa per effetto della mancata presentazione della replica (cfr.
sul tema: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 175, m. 2), e quella della prescrizione dell'intera
pretesa attorea per effetto dell'art. 131 CO (cfr. DTF 111 Il 501 e segg.).
Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCA il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore,
sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per
l'apprezzamento del rischio; in base al secondo capoverso dello stesso articolo sono rile-
vanti tutti quei fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a conclude-
re il contratto o a concluderlo a determinate condizioni; giusta il terzo capoverso della
norma in rassegna, infine, si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore ab-
bia formulato per iscritto delle questioni precise, non equivoche.
L'art. 6 LCA dispone che, se la persona che era tenuta a rilasciare la dichiarazione di
cui all'art. 4 LCA ha sottaciuto o dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva
o doveva conoscere, l'assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro set-
timane da quando ne ha avuto cognizione.
Il termine di quattro settimane previsto dall'art. 6 LCA è unanicmemente considerato un
termine di perenzione, per cui il suo mancato ossequio comporta l'estinzione del diritto
dell'assicuratore di chiedere il recesso dal contratto (RUA V N. 198, VII N. 53; DTF 116 V
229 consid. 6). Questo termine comincia a decorrere unicamente dal momento in cui l'as-
sicuratore è informato su tutti i punti che concernono la reticenza e ne ha conoscenza ef-
fettiva, dei semplici dubbi essendo insufficienti (DTF 109 Il 160 consid. 2a), ed agisce in
tempo utile l'assicuratore che, quando ha sospettato una reticenza, ha tentato di ottenere
delle indicazioni precise ed è retrocesso dal contratto appena le ha ricevute (DTF 118 Il
333).
Ritardando l'accertamento degli elementi costitutivi della reticenza l'assicuratore non ne
porta conseguenze, con riferimento alla decorrenza del termine di quattro settimane, a
meno che tale suo atteggiamento non si scontri con l'interdizione dell'abuso di diritto (DTF
118 Il 333 consid. 3c e 3d).
La convenuta ha affermato di avere ricevuto in data 19 ottobre 1995 il rapporto medico
del dott. B. al dott. C. recante la data 29 maggio 1995, così come sembrerebbe dal timbro
ivi apposto "Eingang 19.10.95 9-10 Medizinischer Dienst", accertamento che trova riscon-
tro nella sentenza impugnata e non è di per sé oggetto di contestazione. La convenuta ha
altresì sostenuto (risposta, ibidem) che essa, reagendo alle informazioni così acquisite,
avrebbe dichiarato di recedere dal contratto con lo scritto del 15 novembre 1995, tesi che
l'attore ha sempre contestato.
Lo scritto in questione ha il seguente tenore:
"Egregio signor N.,
ci riferiamo al caso di sinistro summenzionato per il quale abbiamo richiesto informa-
zioni mediche supplementari al suo medico curante.
Dall'esame delle informazioni mediche ricevute siamo venuti a conoscenza di sue affe-
zioni precedenti l'inizio della sua copertura assicurativa.
Sul complemento alla notifica per l'assicurazione collettiva di malattia (vedas copia al-
legata), sono state omesse queste affezioni.
E. 4 Conformemente all'art. 6 della Legge Federale sui contratti d'assicurazione e nel ri-
spetto dei termini previsti dalla legge dobbiamo orientarla su questa reticenza, la quale ha
per effetto l'estinzione immediata della sua copertura assicurativa.
Onde poter comunque esaminare meglio e definitivamente la sua situazione assicurati-
va abbiamo trasmesso tutta la documentazione in nostro possesso al nostro servizio me-
dico.
Non appena avremo ricevuto la decisione del nostro servizio medico ci permetteremo di
informarla sull'andamento del caso.
Restiamo volentieri a sua completa disposizione per ogni eventuale ulteriore informa-
zione e ci è gradita l'occasione per porgerle i nostri migliori saluti."
Lo scritto in esame non è univoco.
Nella sua prima parte la convenuta afferma di essere venuta in possesso di informazio-
ni riguardanti la salute dell'assicurato, e ne trae la conclusione che esse erano state
omesse dall'assicurato all'epoca della stipula contrattuale.
Essa deduce poi che tale omissione configurerebbe reticenza ai sensi dell'art. 6 LCA
(" ... questa reticenza...") e afferma che essa "ha per effetto l'estinzione immediata della
sua copertura assicurativa", il che non è però vero: l'esistenza di una reticenza non com-
porta infatti l'automatica conseguenza dell'estinzione immediata della copertura assicura-
tiva, la quale interviene, quale conseguenza della rescissione del contratto, unicamente
qualora l'assicuratore dichiari con la necessaria chiarezza di recedere dal contratto.
A mente di questa Camera la lettera in esame non rappresenta però una chiara dis-
detta dei contratto d'assicurazione, mancando l'esplicita ed inequivocabile dichiarazione
della volontà di rescindere il contratto.
E' ben vero che un accenno in tal senso può essere estrapolato dalla lettera (... dob-
biamo orientarla su questa reticenza, la quale ha per effetto l'estinzione immediata della
sua copertura assicurativa", ma lo scritto nel suo complesso è tutt'altro che chiaro. Manca
infatti la fondamentale comunicazione della volontà dell'assicuratore di rescindere il con-
tratto, concetto ben diverso da quello dell'estinzione della copertura, ed infatti al destinata-
rio dello scritto può in buona fede rimanere la giustificata impressione che il contratto sia
ancora in vigore: da un lato la convenuta utilizza un verbo infelice come "orientare", il che
significa poco più che "informare", ma nell'accezione comune è in ogni caso privo di qual-
siasi valenza decisionale; in secondo luogo gli ultimi due paragrafi della lettera avvalorano
la tesi della prosecuzione del contratto, visto che la convenuta si riserva un migliore e defi-
nitivo esame della situazione da parte del servizio medico, e preannuncia informazioni sul-
l'andamento del caso dopo la decisione da parte dei servizio medico, procedura che non
avrebbe avuto alcuna ragione di essere se la lettera 15 novembre 1995 avesse realmente
inteso mettere fine al contratto d'assicurazione. Infine, anche il mancato uso della forma
dell'invio raccomandato è ulteriormente indiziante del fatto che non si trattava ancora della
disdetta del contratto.
Nel successivo scritto del 30 gennaio 1996 la convenuta ha inteso confermare la vali-
dità della decisione presa in precedenza (cioè, secondo lei, della disdetta), ed ha inoltre
esplicitato quello che a mente sua sarebbe stato l'oggetto della reticenza, ossia l'avere
sottaciuto nella risposta alla domanda 2b che egli da oltre 15 anni assumeva delle pasti-
glie di Deanxit. Sennonché, tale informazione era già in possesso della convenuta almeno
dal 19 ottobre 1995, e il dott. B. l'aveva confermata il 26 novembre 1995. Si deve pertanto
ritenere che al più tardi in quel momento l'assicuratrice conosceva con sufficiente certezza
i termini della reticenza e aveva perciò superato lo stadio del semplice dubbio. Non vi era
pertanto più alcun motivo di formulare le medesime domande anche al dott. C., tanto più
che a ben vedere entrambe le lettere ai medici già davano per acquisito che l'assicurato
"da lungo tempo fa uso di pastiglie Deanxit" -ossia l'oggetto medesimo della reticenza- e si
limitavano a chiedere ulteriori informazioni di dettaglio, che non erano però costitutive di
una reticenza già accertata fin dal 19 ottobre, e definitivamente confermata il 26 novembre
E. 5 1995. Di conseguenza, anche volendo considerare lo scritto 30 gennaio 1996 una formale disdetta del contratto d'assicurazione, la stessa risulta tardiva ai sensi dell'art. 6 LCA. Dovendosi dichiarare tardiva la disdetta dell'assicuratrice, non vi è più necessità di ac- certare la sussistenza della pretesa reticenza. Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento di quello adesivo, conseguente all'accertamento per cui non vi è stata alcu- na prescrizione della pretesa dell'attore. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 2 marzo 2000 di Rentenanstalt Società Svizzera di Assicurazioni sulla Vita è respinto. lI. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3'950.--
b) spese fr. 50.-- T o t a I e fr. 4'000.— già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all'attore fr. 10'000.-- per ripetibili di appello. III. L'appello adesivo 5 aprile 2000 dell'ing. L. N. è accolto. Di conseguenza la sentenza 17 febbraio 2000 della Pretura del distretto di Lugano, se- zione 3, è riformata nel modo seguente:
l. La petizione è parzialmente accolta. Rentenanstalt Società Svizzera di Assicurazioni sulla Vita, Zurigo, è condannata a pa- gare all'ing. L. N., P., fr. 368'941.65 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 1997 su fr. 360'000.-- e dal 29 luglio 1998 su fr. 8'941.65.
2. La tassa di giustizia di fr. 7'000.-- e le spese, da anficipare dall'attore, restano a suo carico per 1/30, mentre per 29/30 sono a carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 21'000. -- per ripetibili. IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.- T o t a I e fr. 500.- già anticipati dall'appellante, sono a carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt732000.doc La seconda Camera civile del Tribunale d'appello del cantone del Ticino, 6 giugno 2000, N. c. Rentenanstalt Società svizzera di Assicurazioni Generali sulla vita dell'Uomo, Zurigo Fatti: L'attore, titolare della ditta Elettro Studio N., il 15 luglio 1992 ha stipulato con la convenuta un contratto di assicurazione collettiva di malattia prevedente tra l'altro, la compensazione della perdita di guadagno in misura -per quanto riguarda l'attore- di fr. 500.-- al giorno durante 720 giorni. Il 31 agosto 1995 l'attore è stato colpito da malattia, e con la petizione egli lamenta il fatto che la convenuta, adducendo una sua inesistente reticenza, avrebbe ingiustamente rifiutato la copertura assicurativa (fr. 500.-- x 720 giorni = fr. 360'000.--) e gli avrebbe cau- sato spese legali per fr. 20'787.95, dal che la domanda di causa di fr. 380'000.-- oltre ac- cessori. La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che l'attore le avrebbe sottaciuto l'esistenza di un'affezione per effetto della quale egli da anni assumerebbe il farmaco Deanxit. Essa sarebbe pertanto validamente receduta dal contratto per effetto della reticenza dell'assicurato, ragione per cui nulla gli sarebbe dovuto. In ogni caso la pretesa dell'attore sarebbe prescritta per effetto dell'art. 46 cpv. 1 LCA, e dalla stessa andrebbe dedotto quanto percepito dall'assicurazione invalidità. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi ed eccezioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ammesso la prescrizio- ne della pretesa dell'attore limitatamente alle indennità giornaliere per il periodo prece- dente il 31 luglio 1995, ma ha negato che vi sia stata reticenza da parte dell'assicurato, non esistendo alcuna significativa relazione tra l'assunzione del prodotto Deanxit e le do- mande rivolte dall'assicuratrice. La pretesa dedotta in causa risulterebbe perciò fondata per fr. 348'000.-- di indennità giornaliere e fr. 8'941.65 di spese legali preprocessuali. Con l'appello la convenuta postula la riforma della sentenza pretorile nel senso della reiezione della petizione ribadendo le proprie tesi dell'avvenuta prescrizione della pretesa avversaria e della reticenza dell'assicurato. Nel gravame adesivo l'attore censura invece l'ammissione da parte del Pretore della parziale prescrizione della sua pretesa, e postula perciò l'aumento a fr. 360'000.-- delle indennità giornaliere di sua spettanza, fermo restando quanto attribuitogli a titolo di risar- cimento delle spese di patrocinio preprocessuale. Delle rispettive osservazioni ai gravami avversari, dei quali è postulata la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi. Motivi: Entrambe le parti, con divergenti opinioni in proposito, ripropongono la questio- ne della prescrizione della pretesa dell'attore. L'art. 46 cpv. 1 LCA, pacificamente applicabile alla fattispecie, stabilisce che i crediti de- rivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione. Il "fatto su cui è fondata l'obbligazione" è evidentemente diverso a seconda del tipo di assicurazione, ed esso non è altro che la concretizzazione dei rischio assicurato dallo specifico contratto (DTF 118 Il 454). Nel caso in rassegna il rischio assicurato è secondo il contratto di assicurazione quello dell'incapacità al guadagno dell'attore dovuta a malattia della durata di almeno 60 giorni (doc. A1, art. 5, pag. 5), mentre che una malattia di durata inferiore non è rilevante, in quanto non dà diritto a prestazioni di sorta.
2 Posto che la circostanza che ingenera l'obbligo dell'assicuratrice all'effettuazione della prestazione contrattuale è una malattia di una determinata durata, il fatto su cui è fondata l'obbligazione si verifica solo dopo 60 giorni di malattia dell'assicurato. In concreto, dagli incontestati accertamenti effettuati dal Pretore risulta che la malattia dell'attore è iniziata l'8 maggio 1995. Il 60° giorno di malattia era pertanto il 6 luglio 1995, e la prescrizione ha di conseguenza iniziato a decorrere il 7 luglio 1995. L'invio della domanda di esecuzione, atto sicuramente suscettibile di interrompere la decorrenza della prescrizione (art. 135 cifra 2 CO), è avvenuto il 31 luglio 1997 (doc. N1). L'attore nell'appello adesivo sostiene che non gli potrebbe essere opposta la prescrizione delle indennità giornaliere per il periodo compreso tra il 7 e il 31 luglio 1995, in quanto la convenuta commetterebbe abuso di diritto nel prevalersene. La tesi è provvista di buon diritto. Risulta infatti dalla documentazione in atti, che nella primavera del 1997 il nuovo patrocinatore dell'attore ha avviato delle trattative volte al componimento bonale della vertenza, trattative alle quali la convenuta ha accettato di partecipare. Il patrocinatore del- l'attore, conscio della prossima scadenza del termine di prescrizione, in occasione della proposta transattiva del 12 giugno 1997 ha avvisato la convenuta che "salvo formale ri- nuncia della Rentenanstalt a sollevare eccezione di prescrizione, il signor N. si riterrà libe- ro di agire in via giudiziaria a partire dal 15 luglio 1997, ove entro tale data le parti non avessero raggiunta un'intesa". Non ottenendo risposta, l'attore deve avere sollecitato una presa di posizione in data 3 luglio 1997, alla quale si fa riferimento nello scritto interlocuto- rio della convenuta del 14 luglio 1997, in cui si prometteva una risposta entro il 25 luglio 1997 e, senza esprimersi direttamente sulla ventilata questione della rinuncia alla prescri- zione, pregava nondimeno l'attore di astenersi dall'inoltro di atti esecutivi o giudiziari fino al 25 luglio 1997 (" ... ersuchen Sie höflich, mit allfälligen gerichtlichen/betreibungs- rechtlichen Massnahmen bis zum 25. Juli 1997 zuzuwarten). La sola disponibilità della convenuta alla discussione di proposte transattive non le impedisce ancora di far valere nella successiva lite giudiziaria le proprie tesi ed eccezioni, ivi compresa perciò quella di prescrizione (DTF 106 Il 320, consid. 3a). Diverso è però il caso se il comportamento del resistente induce espressamente il creditore ad astenersi dal compimento di atti interruttivi della prescrizione (Merz, Berner Kommentar, n. 415 ad art. 2 CC), oppure se egli, anche senza mala intenzione-, assume un comportamento che spinge il creditore a non agire in tempo utile, a condizione però che l'inazione del creditore sia oggettivamente giustificabile (DTF 106 Ib 231, 89 II 256), non potendo in tal caso l'adduzione dell'eccezione essere tutelata dal profilo della buona fede. In concreto, il 22 aprile e ancora il 12 giugno 1997 -prima cioè del compimento del termine di prescrizione- l'attore ha formulato alla conve- nuta delle concrete proposte per la soluzione della vertenza sulla base di un'esaustiva ri- capitolazione del proprio punto di vista. Dopo l'ultima proposta, la convenuta ha atteso un tempo insolitamente lungo per dare una risposta. Solo dopo un sollecito, e ad oltre un mese di distanza, essa ha infatti scritto una lettera interlocutoria, in cui invitava esplicita- mente la controparte dall'astenersi dal compimento di atti interruttivi della prescrizione, e solo dopo altri 10 giorni, ossia il 24 luglio 1997, essa ha finalmente risposto alla lettera 12 giugno, limitandosi oltretutto, in termini estremamente sintetici, a riconfermare le proprie precedenti posizioni sulla pretesa reticenza dell'assicurato, al punto di rinviare esplicita- mente e "vollumfänglich" ad un suo precedente scritto di data 31 luglio 1996. In simili cir- costanze il ritardo nel compimento di un atto interruttivo della prescrizione appare intera- mente addebitabile alla convenuta, che nel momento topico dell'approssimarsi del termine di prescrizione ha protratto indebitamente i tempi di una trattativa oggettivamente seria e concreta, tanto che il 24 luglio 1997 la convenuta affermava che "..wir lhren VorschIag betreffend Erledigung der vorliegenden Streitigkeit eingehend geprüft haben..", e ha inol- tre esplicitamente postulato l'astensione dal compimento di atti interruttivi della prescrizio- ne sino al 25 luglio 1997. Atteso che dopo tale termine l'attore ha sollecitamente proce- duto ad interrompere la prescrizione, la valutazione globale di queste circostanze conduce questa Camera a ritenere non meritevole di protezione l'adduzione dell'eccezione di pre- scrizione, siccome contraria al precetto della buona fede, e questo a dispetto delle argo
3 mentazioni sul tema della convenuta, fondate sull'errata premessa secondo cui la pretesa dell'attore si sarebbe prescritta già l'8 maggio 1997. Dovendo l'eccezione essere respinta siccome sollevata in urto con la buona fede, di- viene superflua una più approfondita disamina delle ulteriori censure della convenuta sul tema della prescrizione, segnatamente quella dell'ammissione da parte dell'attore delle tesi di cui alla risposta di causa per effetto della mancata presentazione della replica (cfr. sul tema: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 175, m. 2), e quella della prescrizione dell'intera pretesa attorea per effetto dell'art. 131 CO (cfr. DTF 111 Il 501 e segg.). Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCA il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio; in base al secondo capoverso dello stesso articolo sono rile- vanti tutti quei fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a conclude- re il contratto o a concluderlo a determinate condizioni; giusta il terzo capoverso della norma in rassegna, infine, si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore ab- bia formulato per iscritto delle questioni precise, non equivoche. L'art. 6 LCA dispone che, se la persona che era tenuta a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 4 LCA ha sottaciuto o dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro set- timane da quando ne ha avuto cognizione. Il termine di quattro settimane previsto dall'art. 6 LCA è unanicmemente considerato un termine di perenzione, per cui il suo mancato ossequio comporta l'estinzione del diritto dell'assicuratore di chiedere il recesso dal contratto (RUA V N. 198, VII N. 53; DTF 116 V 229 consid. 6). Questo termine comincia a decorrere unicamente dal momento in cui l'as- sicuratore è informato su tutti i punti che concernono la reticenza e ne ha conoscenza ef- fettiva, dei semplici dubbi essendo insufficienti (DTF 109 Il 160 consid. 2a), ed agisce in tempo utile l'assicuratore che, quando ha sospettato una reticenza, ha tentato di ottenere delle indicazioni precise ed è retrocesso dal contratto appena le ha ricevute (DTF 118 Il 333). Ritardando l'accertamento degli elementi costitutivi della reticenza l'assicuratore non ne porta conseguenze, con riferimento alla decorrenza del termine di quattro settimane, a meno che tale suo atteggiamento non si scontri con l'interdizione dell'abuso di diritto (DTF 118 Il 333 consid. 3c e 3d). La convenuta ha affermato di avere ricevuto in data 19 ottobre 1995 il rapporto medico del dott. B. al dott. C. recante la data 29 maggio 1995, così come sembrerebbe dal timbro ivi apposto "Eingang 19.10.95 9-10 Medizinischer Dienst", accertamento che trova riscon- tro nella sentenza impugnata e non è di per sé oggetto di contestazione. La convenuta ha altresì sostenuto (risposta, ibidem) che essa, reagendo alle informazioni così acquisite, avrebbe dichiarato di recedere dal contratto con lo scritto del 15 novembre 1995, tesi che l'attore ha sempre contestato. Lo scritto in questione ha il seguente tenore: "Egregio signor N., ci riferiamo al caso di sinistro summenzionato per il quale abbiamo richiesto informa- zioni mediche supplementari al suo medico curante. Dall'esame delle informazioni mediche ricevute siamo venuti a conoscenza di sue affe- zioni precedenti l'inizio della sua copertura assicurativa. Sul complemento alla notifica per l'assicurazione collettiva di malattia (vedas copia al- legata), sono state omesse queste affezioni.
4 Conformemente all'art. 6 della Legge Federale sui contratti d'assicurazione e nel ri- spetto dei termini previsti dalla legge dobbiamo orientarla su questa reticenza, la quale ha per effetto l'estinzione immediata della sua copertura assicurativa. Onde poter comunque esaminare meglio e definitivamente la sua situazione assicurati- va abbiamo trasmesso tutta la documentazione in nostro possesso al nostro servizio me- dico. Non appena avremo ricevuto la decisione del nostro servizio medico ci permetteremo di informarla sull'andamento del caso. Restiamo volentieri a sua completa disposizione per ogni eventuale ulteriore informa- zione e ci è gradita l'occasione per porgerle i nostri migliori saluti." Lo scritto in esame non è univoco. Nella sua prima parte la convenuta afferma di essere venuta in possesso di informazio- ni riguardanti la salute dell'assicurato, e ne trae la conclusione che esse erano state omesse dall'assicurato all'epoca della stipula contrattuale. Essa deduce poi che tale omissione configurerebbe reticenza ai sensi dell'art. 6 LCA (" ... questa reticenza...") e afferma che essa "ha per effetto l'estinzione immediata della sua copertura assicurativa", il che non è però vero: l'esistenza di una reticenza non com- porta infatti l'automatica conseguenza dell'estinzione immediata della copertura assicura- tiva, la quale interviene, quale conseguenza della rescissione del contratto, unicamente qualora l'assicuratore dichiari con la necessaria chiarezza di recedere dal contratto. A mente di questa Camera la lettera in esame non rappresenta però una chiara dis- detta dei contratto d'assicurazione, mancando l'esplicita ed inequivocabile dichiarazione della volontà di rescindere il contratto. E' ben vero che un accenno in tal senso può essere estrapolato dalla lettera (... dob- biamo orientarla su questa reticenza, la quale ha per effetto l'estinzione immediata della sua copertura assicurativa", ma lo scritto nel suo complesso è tutt'altro che chiaro. Manca infatti la fondamentale comunicazione della volontà dell'assicuratore di rescindere il con- tratto, concetto ben diverso da quello dell'estinzione della copertura, ed infatti al destinata- rio dello scritto può in buona fede rimanere la giustificata impressione che il contratto sia ancora in vigore: da un lato la convenuta utilizza un verbo infelice come "orientare", il che significa poco più che "informare", ma nell'accezione comune è in ogni caso privo di qual- siasi valenza decisionale; in secondo luogo gli ultimi due paragrafi della lettera avvalorano la tesi della prosecuzione del contratto, visto che la convenuta si riserva un migliore e defi- nitivo esame della situazione da parte del servizio medico, e preannuncia informazioni sul- l'andamento del caso dopo la decisione da parte dei servizio medico, procedura che non avrebbe avuto alcuna ragione di essere se la lettera 15 novembre 1995 avesse realmente inteso mettere fine al contratto d'assicurazione. Infine, anche il mancato uso della forma dell'invio raccomandato è ulteriormente indiziante del fatto che non si trattava ancora della disdetta del contratto. Nel successivo scritto del 30 gennaio 1996 la convenuta ha inteso confermare la vali- dità della decisione presa in precedenza (cioè, secondo lei, della disdetta), ed ha inoltre esplicitato quello che a mente sua sarebbe stato l'oggetto della reticenza, ossia l'avere sottaciuto nella risposta alla domanda 2b che egli da oltre 15 anni assumeva delle pasti- glie di Deanxit. Sennonché, tale informazione era già in possesso della convenuta almeno dal 19 ottobre 1995, e il dott. B. l'aveva confermata il 26 novembre 1995. Si deve pertanto ritenere che al più tardi in quel momento l'assicuratrice conosceva con sufficiente certezza i termini della reticenza e aveva perciò superato lo stadio del semplice dubbio. Non vi era pertanto più alcun motivo di formulare le medesime domande anche al dott. C., tanto più che a ben vedere entrambe le lettere ai medici già davano per acquisito che l'assicurato "da lungo tempo fa uso di pastiglie Deanxit" -ossia l'oggetto medesimo della reticenza- e si limitavano a chiedere ulteriori informazioni di dettaglio, che non erano però costitutive di una reticenza già accertata fin dal 19 ottobre, e definitivamente confermata il 26 novembre
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1995. Di conseguenza, anche volendo considerare lo scritto 30 gennaio 1996 una formale disdetta del contratto d'assicurazione, la stessa risulta tardiva ai sensi dell'art. 6 LCA. Dovendosi dichiarare tardiva la disdetta dell'assicuratrice, non vi è più necessità di ac- certare la sussistenza della pretesa reticenza. Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento di quello adesivo, conseguente all'accertamento per cui non vi è stata alcu- na prescrizione della pretesa dell'attore. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 2 marzo 2000 di Rentenanstalt Società Svizzera di Assicurazioni sulla Vita è respinto. lI. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3'950.--
b) spese fr. 50.-- T o t a I e fr. 4'000.— già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all'attore fr. 10'000.-- per ripetibili di appello. III. L'appello adesivo 5 aprile 2000 dell'ing. L. N. è accolto. Di conseguenza la sentenza 17 febbraio 2000 della Pretura del distretto di Lugano, se- zione 3, è riformata nel modo seguente:
l. La petizione è parzialmente accolta. Rentenanstalt Società Svizzera di Assicurazioni sulla Vita, Zurigo, è condannata a pa- gare all'ing. L. N., P., fr. 368'941.65 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 1997 su fr. 360'000.-- e dal 29 luglio 1998 su fr. 8'941.65.
2. La tassa di giustizia di fr. 7'000.-- e le spese, da anficipare dall'attore, restano a suo carico per 1/30, mentre per 29/30 sono a carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 21'000. -- per ripetibili. IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.- T o t a I e fr. 500.- già anticipati dall'appellante, sono a carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.