Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Orbene, è quindi pacifico che le parti hanno espressamente concordato il sistema di
indennizzo secondo il valore venale maggiorato, e che tale espressione ha sicuramente
suscitato nell'attore la legittima impressione che delle due possibili modalità di indennizzo
egli avesse scelto proprio quella a lui più favorevole. Pertanto egli poteva ritenere in
buona fede che un eventuale risarcimento sarebbe stato maggiorato rispetto a quello
concesso secondo il sistema del mero valore venale.
Che le condizioni generali applicabili (art. 44 lett. B) non riconoscano il valore venale
maggiorato è pure ovvio; non solo perché dopo il 6° anno d'esercizio è espressamente
previsto unicamente il rimborso del valore venale, ma anche per il fatto che l'indennizzo
colà previsto risulta inferiore grosso modo del 20% (sul valore d'acquisto) rispetto a quello
espressamente riconosciuto come valore venale maggiorato in altre condizioni generali di
assicurazione della stessa convenuta (doc. H art. 45 lett. B).
La convenuta è poi malvenuta a sostenere che il chiaro testo dell'art. 44 lett. B CGA
1991 esclude qualsiasi tipo di interpretazione. In una fattispecie analoga, infatti, il
Tribunale di Appello ha già avuto modo di precisare che la presenza di un testo chiaro non
esclude in linea di massima il ricorso ad altri metodi d'interpretazione (sentenza IIa CC del
28 dicembre 1999; HonselI/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, 2a edizione, Basilea 1996,
art. 18 CO n. 25; Kramer, Commentario bernese, art. 18 CO n. 47; Jäggi/Gauch,
Commentario zurighese, art. 18 CO n. 368). Dall'art. 18 cpv. 1 CO si evince infatti che,
quand'anche chiaro, il testo di una dichiarazione di volontà non è necessariamente
determinante (HonselI/Vogt/Wiegand, op. cit., art. 18 CO n. 37; Jäggi/Gauch, op. cit., art.
18 Con. 427). In altre parole, nonostante la presenza di un testo a prima vista chiaro non
si può escludere che esso - tenuto conto delle condizioni del contratto, dello scopo
perseguito dalle parti o di altre circostanze - non rifletta esattamente il senso dell'accordo
stipulato (DTF 101 Il 323 consid. 1). Ne discende che il contenuto di un contratto deve
essere stabilito in primo luogo sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art.
18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 2b; Kramer, op. cit., art. 18 CO n. 76). Quando non
esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti, la loro
presunta volontà viene determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio
dell'affidamento (interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente
poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella
situazione concreta (DTF 123 III 3 consid. 2b; sull'intera problematica cfr. sentenza Ila CC
citata).
Ne discende che le condizioni generali in discussione non sono opponibili all'attore e
non possono quindi essere prese in considerazione per determinare l'indennità a lui
spettante.
Contrariamente all'assunto della convenuta - ancora - nulla muta in concreto il fatto che
l'attore non abbia chiesto la rettifica delle condizioni generali nelle quattro settimane
successive alla ricezione della polizza (giusta l'art. 12 cpv. 1 LCA), tale omissione non
potendo sanare la non validità, per la "regola dell'insolito", delle stesse condizioni generali.
Resta quindi unicamente da stabilire l'ammontare del risarcimento dovuto all'attore.
Alla luce del principio della volontà ipotetica delle parti (hypothetischer Parteiwille), si
giustifica in concreto di far capo alle condizioni generali della convenuta per l'assicu-
razione veicoli a motore combinata, edizione 1990 (doc. H), che all'art. 45 indicano
espressamente un'indennità con valore venale maggiorato.
Al proposito la convenuta osserva che le stesse condizioni non sarebbero in relazione
con il primo contratto e che, anzi, esse "nulla hanno a che vedere coi contratto concluso
dalle parti in causa". Se non che, tuttavia, il titolo delle stesse corrisponde proprio a quello
della polizza (veicoli a motore), e - per di più - come sopra esposto, esse contemplano
appunto la forma di indennizzo pattuita dalle parti.
Ciò posto, considerato che le citate CGA prevedono per il 6° anno di esercizio del
veicolo un'indennità dal 60 al 50 % dei prezzo di catalogo (art. 45 lett. B, doc. H), che il
E. 3 Intimazione alle parti per il tramite dei loro patrocinatori.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt7799.doc Il Pretore del Distretto di Lugano, 31 dicembre 1999, M. c. Assicurazioni Generali, Compagnia Generale d'Assicurazioni, Lugano Fatti: Nel corso del 1991 l'attore acquistò una motocicletta Yamaha FZR 1000, con un valore a nuovo di fr. 17'600. Il motoveicolo fu messo in circolazione la prima volta il 5 maggio 1991 e venne assicurato con rischio di casco totale presso la compagnia convenuta, con polizza n. .. del 30 agosto 1991. Quale modalità di indennizzo le parti pattuirono il "valore venale maggiorato per tutti i rischi." Il 6 giugno 1996, durante una trasferta a Monza, l'attore subi il furto del proprio motoveicolo. Il sinistro fu regolarmente denunciato alla convenuta. La motocicletta non fu mai ritrovata. Il 27 agosto 1996 la convenuta sottopose all'attore una proposta di liquidazione per l'importo di fr. 6'743.-- (fr. 6'943.-- ./. fr. 200.-- franchigia,), che fu però respinta. Le parti non sono poi riuscite a giungere a un accordo in merito all'importo di liquidazione del sinistro. Il 3 aprile 1997 l'attore ha dunque presentato la petizione in esame, con le domande indicate in ingresso. Egli fa valere che, sebbene la polizza di assicurazione preveda quale formula di indennizzo il valore venale maggiorato, in realtà l'importo offerto dalla convenuta, calcolato in base ad una scala di indennizzo riportata nelle condizioni generali applicabili, sarebbe fin inferiore al mero valore venale. A parer suo si giustifica pertanto di far capo ad altre CGA della convenuta, che fanno riferimento appunto alla sopracitata modalità di indennizzo e che permetterebbero di giungere proprio all'importo di fr. 10'400.-- A dire della convenuta, per contro, la tabella contemplata nelle proprie CGA - trasmesse peraltro all'attore al più tardi unitamente alla polizza - corrisponderebbe invece proprio al risarcimento secondo il valore venale maggiorato, di modo che non sussisterebbe alcun conflitto tra la polizza e quanto previsto dalle CGA, che sarebbero del resto oltremodo chiare e non si presterebbero a interpretazioni di sorta. Né, infine, l'attore avrebbe fatto uso del diritto contrattuale di contestare la polizza o le CGA nel termine di quattro settimane dalla ricezione, sicché le stesse devono essere ritenute accettate. La convenuta riconosce pertanto solo l'importo di fr. 6'743.--. Motivi: Nella fattispecie è controversa la questione a sapere se l'art. 44 lett. b delle CGA versione 1991 della convenuta riconosca o meno il risarcimento secondo il valore venale maggiorato pattuito dalle parti nella polizza del 1991. Secondo la dottrina, qualora tra le parti sia concordato il criterio del risarcimento secondo il valore venale maggiorato, le condizioni generali di assicurazione prevedono per ogni anno di esercizio delle percentuali sul prezzo di catalogo (o valore dichiarato) a nuovo, ove l'importo pagato dall'assicurato costituisce in ogni caso il tetto massimo del risarcimento, e ciò per evitare di invogliare l'assicurato a creare artificialmente il sinistro per assicurarsi un guadagno. Con tale sistema, in definitiva, viene pagato il valore venale dell'oggetto assicurato, oltre a un importo supplementare (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 1995, pag. 521). In proposito la convenuta sostiene che per i motoveicoli esiste solo il sistema di risarcimento previsto nella tabella sub art. 44 b delle CGA versione 1991, che consiste nel cosiddetto sistema del valore venale maggiorato per i primi sei anni e in quello del mero valore venale in seguito. Va ricordato in proposito che - come risulta dalla polizza prodotta agli atti - le parti hanno concordato la forma di risarcimento del valore venale maggiorato, sistema notoriamente offerto quale alternativa a quello del (mero) valore venale.
2 Orbene, è quindi pacifico che le parti hanno espressamente concordato il sistema di indennizzo secondo il valore venale maggiorato, e che tale espressione ha sicuramente suscitato nell'attore la legittima impressione che delle due possibili modalità di indennizzo egli avesse scelto proprio quella a lui più favorevole. Pertanto egli poteva ritenere in buona fede che un eventuale risarcimento sarebbe stato maggiorato rispetto a quello concesso secondo il sistema del mero valore venale. Che le condizioni generali applicabili (art. 44 lett. B) non riconoscano il valore venale maggiorato è pure ovvio; non solo perché dopo il 6° anno d'esercizio è espressamente previsto unicamente il rimborso del valore venale, ma anche per il fatto che l'indennizzo colà previsto risulta inferiore grosso modo del 20% (sul valore d'acquisto) rispetto a quello espressamente riconosciuto come valore venale maggiorato in altre condizioni generali di assicurazione della stessa convenuta (doc. H art. 45 lett. B). La convenuta è poi malvenuta a sostenere che il chiaro testo dell'art. 44 lett. B CGA 1991 esclude qualsiasi tipo di interpretazione. In una fattispecie analoga, infatti, il Tribunale di Appello ha già avuto modo di precisare che la presenza di un testo chiaro non esclude in linea di massima il ricorso ad altri metodi d'interpretazione (sentenza IIa CC del 28 dicembre 1999; HonselI/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, 2a edizione, Basilea 1996, art. 18 CO n. 25; Kramer, Commentario bernese, art. 18 CO n. 47; Jäggi/Gauch, Commentario zurighese, art. 18 CO n. 368). Dall'art. 18 cpv. 1 CO si evince infatti che, quand'anche chiaro, il testo di una dichiarazione di volontà non è necessariamente determinante (HonselI/Vogt/Wiegand, op. cit., art. 18 CO n. 37; Jäggi/Gauch, op. cit., art. 18 Con. 427). In altre parole, nonostante la presenza di un testo a prima vista chiaro non si può escludere che esso - tenuto conto delle condizioni del contratto, dello scopo perseguito dalle parti o di altre circostanze - non rifletta esattamente il senso dell'accordo stipulato (DTF 101 Il 323 consid. 1). Ne discende che il contenuto di un contratto deve essere stabilito in primo luogo sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 2b; Kramer, op. cit., art. 18 CO n. 76). Quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti, la loro presunta volontà viene determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 123 III 3 consid. 2b; sull'intera problematica cfr. sentenza Ila CC citata). Ne discende che le condizioni generali in discussione non sono opponibili all'attore e non possono quindi essere prese in considerazione per determinare l'indennità a lui spettante. Contrariamente all'assunto della convenuta - ancora - nulla muta in concreto il fatto che l'attore non abbia chiesto la rettifica delle condizioni generali nelle quattro settimane successive alla ricezione della polizza (giusta l'art. 12 cpv. 1 LCA), tale omissione non potendo sanare la non validità, per la "regola dell'insolito", delle stesse condizioni generali. Resta quindi unicamente da stabilire l'ammontare del risarcimento dovuto all'attore. Alla luce del principio della volontà ipotetica delle parti (hypothetischer Parteiwille), si giustifica in concreto di far capo alle condizioni generali della convenuta per l'assicu- razione veicoli a motore combinata, edizione 1990 (doc. H), che all'art. 45 indicano espressamente un'indennità con valore venale maggiorato. Al proposito la convenuta osserva che le stesse condizioni non sarebbero in relazione con il primo contratto e che, anzi, esse "nulla hanno a che vedere coi contratto concluso dalle parti in causa". Se non che, tuttavia, il titolo delle stesse corrisponde proprio a quello della polizza (veicoli a motore), e - per di più - come sopra esposto, esse contemplano appunto la forma di indennizzo pattuita dalle parti. Ciò posto, considerato che le citate CGA prevedono per il 6° anno di esercizio del veicolo un'indennità dal 60 al 50 % dei prezzo di catalogo (art. 45 lett. B, doc. H), che il
3 valore a nuovo del motociclo dell'attore ammonta a fr. 17'600.-- e che la sua durata di esercizio al momento del furto era di 5 anni e 1 mese, l'indennizzo ammonta a fr. 10'419.20, calcolato come segue: valore a nuovo all'inizio del 6° anno ridotto al 60%, meno % di 1 mese durante il 6° anno, 0.8% (10% : 12 x 1), sicché il valore venale maggiorato corrisponde al 59.2% del valore a nuovo (fr. 17'600.- x 59.2%). Da questo importo va ancora dedotta la franchigia contrattuale di fr. 200.-- (doc. A e art. 47 CGA di cui al doc. A), sicché in definitiva la pretesa dell'attore deve essere accolta limitatamente a fr. 10'219.20. Su detta somma sono ancora dovuti gli interessi di mora al tasso legale dei 50/6 dal 25 settembre 1996. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono dunque posti interamente a carico della convenuta, pressoché interamente soccombente, pure tenuta a rifondere alla controparte un adeguato importo a titolo di ripetibili. DICHIARA E PRONUNCIA richiamati in particolare gli articoli 1 CO e 8 CC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG;
1. La petizione è Parzialmente accolta. Di conseguenza la convenuta Assicurazioni Generali (già Unione Svizzera Compagnia Generale d'Assicurazioni), Ginevra, è condannata a versare a R. M., a B.-B., la somma di fr. 10'219.20 oltre interessi al 5% dal 25 settembre 1996.
2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 600.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico della convenuta, pure tenuta a rifondere all'attore fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione alle parti per il tramite dei loro patrocinatori.