Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 spinta dalla convenuta, prima dell'introduzione della petizione almeno nella misura di fr. 50'000.-- la perenzione va ammessa se non altro in tale, misura all'11 febbraio 1997 e de- ve essere considerata d'ufficio nell'ambito della disamina dell'esistenza del vantato diritto contrattuale. Con ricorso per riforma del 25 maggio 1999, l'attore chiede, con protesta di tasse, spe- se e ripetibili, in via principale la riforma della predetta sentenza e in via subordinata il suo annullamento. Egli ha introdotto parallelamente un ricorso di diritto pubblico, che, visto l'esito della presente impugnazione, è divenuto privo d'oggetto. La convenuta propone la reiezione del gravame. Motivi: Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG, di regola il Tribunale federale soprassiede alla sen- tenza sul ricorso per riforma fino a decisione di un ricorso di diritto pubblico. Tuttavia in casi particolari, segnatamente qualora il gravame sembra dover essere accolto, indipen- dentemente dalle censure sollevate con il ricorso di diritto pubblico (DTF 117 II 630 con- sid. 1a e rinvii), come nella fattispecie, è possibile procedere preliminarmente all'esame del ricorso per riforma. Introdotto tempestivamente contro una decisione finale presa in ultima istanza dal Tri- bunale supremo del Cantone Ticino, in una causa in cui il valore Iitigioso raggiunge fr. 8000.--, il ricorso per riforma è di massima ammissibile ai sensi degli art. 46, 48 cpv. e 54 cpv 1 OG. L'attore rimprovera all'autorità cantonale d'aver violato l'art. 18 CO, con tutti i principi interpretativi da esso desunti, nonché gli art. 33 LCA e 2 CC, per aver sostenuto che, se- condo le condizioni speciali del contratto, l'invalidità si sarebbe dovuta manifestare: entro sei mesi dalla data dell'evento scatenante. Egli sostiene, che ogni espressione utilizzata deve, essere considerata e valutata nel contesto, globale del contratto, che in concreto consiste nella definizione d'invalidità contenuta nelle condizioni speciali d'assicurazione. Ora, secondo l'attore, lo stato invalidante interviene solo se tutti i requisiti sono adempiuti, ossia se l'assicurato, secondo il parere di due medici indipendenti, è impedito durevol- mente e totalmente nello svolgimento della propria attività di calciatore professionista e se l'invalidità, senza concrete possibilità di miglioramento, dura almeno dodici mesi. A suo di- re, verificare entro il termi ne di sei mesi se tali condizioni sono adempiute è oggettiva- mente impossibile. L'attore asserisce inoltre che bisogna considerare il modo in cui le parti hanno capito ed interpretato la clausola litigiosa. Nella fattispecie quando la convenuta ha respinto per la prima volta le pretese dell'attore, non ha fattovalere che l'invalidità sarebbe stata accertata tardivamente. Il termine di sei mesi, può dunque essere interpretato solo come un limite temporale per la notifica della pretesa. Egli sostiene inoltre che le disposi- zioni contrattuali poco chiare o contraddittorie come risulterebbe essere la clausola dei sei mesi contenuta nel contratto, devono essere interpretate a svantaggio della parte che le ha redatte e in favore dell'assicurato, conformemente all'art. 33 LCA. Ora, da un attento esame della clausola contrattuale in contestazione, risulta che essa è chiara e non equivoca e quindi non bisognosa di interpretazione, alcuna. La sentenza del Tribunale d'appello l'ha però applicata in maniera manifestamente errata, perché in quell'accordo solo è richiesto che l'incidente provochi un impedimento fisico atto a causare entro sei mesi dall'incidente stesso un'invalidità totale della durata di almeno 12 mesi. Ora, l'attore è risultato invalido al 100% quale giocatore di calcio fin dal momento delI'inci- dente e la protezione assicurativa gli va pertanto riconosciuta. L'art. 46 cpv. 1 LCA preve- de che i crediti, derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione: la giurisprudenza (DTF 118 II 447 consid. 2b), in applica- zione di questo disposto, ha stabilito che il termine decorre dal momento in cui l'invalidità può essere ritenuta acquisita, ossia dopo aver tentato tutte le misure di riabilitazione che potrebbero in qualche modo eliminare o ridurre lo stato invalidante. Ora, i giudici cantonali,
E. 3 nell'applicazione della norma contrattuale in contestazione sono dipartiti da quest'ultima definizione; anche senza dirlo in modo chiaro, essi hanno, infatti ripreso il concetto di in- validità esposto e accertato in precedenza per escludere la prescrizione e citando il certifi- cato medico doc. 2 dal quale si desume uno stato invalidante totale a decorrere dal mo- mento dell'incidente, pur riservando ancora un tentativo di prova di due mesi "visto il com- prensibile desiderio del paziente di non voler abbandonare definitivamente la sua carriera di calciatore", essi hanno richiesto che l'invalidità fosse acquisita ai sensi della ricordata giurisprudenza. Tale concetto va ben oltre a quanto può essere dedotto dalle condizioni generali d'assicurazione. I requisiti per ottenere la pretesa fatta valere dall'attore sono dunque adempiuti (invali- dità totale permanente della durata di almeno 12 mesi dal suo inizio; inizio verificatosi en- tro il termine di 6 mesi dalla data dell'evento scatenante) e si desumono in particolare dal doc. 2 sul quale si fonda l'autorità cantonale per escludere la prescrizione e contro il quale non adduce alcun argomento atto a smentirne il contenuto. Prima di poter accogliere il ricorso e rinviare la causa all'autorità cantonale affinché sta- bilisca l'importo a cui l'attore ha diritto in seguito alla sua invalidità, occorre esaminate la motivazione sussidiaria, contestata dall'attore, di cui i giudici cantonali si sono avvalsi per respingere la petizione. Se questa motivazione, indipendente e sufficiente, è conforme al diritto federale, il ricorso deve essere respinto (cfr., DTF 115 II 300 consid. 2a, 111 II 397 consid. 2b). L'attore rimprovera alla Corte cantonale di aver violato il diritto federale poiché ha appli- cato d'ufficio la clausola contrattuale, che prevede la perenzione delle pretese che non sono fatte valere in giustizia entro due anni dal sopraggiungere dell'evento dannoso. Infatti il termine di perenzione in esame non è previsto dalla legge, ma da una clausola delle condizioni generali che la convenuta non ha mai invocato. L'articolo 12.4 delle condizioni generali d'assicurazione applicabili in concreto dispone, tra l'altro. "Abgelehnte Entschädigungsforderungen, die nicht binnen Jahren nach Eintritt des Schadenereignisses gerichtlich geltend gemacht werden, erlöschen". Tale clausola di decadenza è di per se ammissibile. Non può tuttavia essere stipulato un termine più breve rispetto a quello della prescrizione poichè sarebbe in virtù dell'art. 46 prescrizione, poiché sarebbe nullo in cpv. 2 LCA (Alfred Maurer Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 1995, pag. 400; Jean Benoît Meuwly, La durée de la couverture d'assu- rance privée, tesi, Friborgo 1994, pag. 206; Willy Koenig, Fiche juridique suisse n. 310, Contrat d'assurance V, pag. 4 e segg.) Ora secondo la giurisprudenza del Tribunale fede- rale, il termine di prescrizione istituito dall'art. 46 cpv. 1 LCA non decorre, per la prestazio- ne in caso d'invalidità dal giorno dell'incidente, ma dal momento in cui l'invalidità dell'assi- curato può essere ritenuta acquisita (DTF 118 II 447 consid. 2b). La clausola contrattuale che prevede un termine di decadenza più corto, perché decorre dalla data dell'incidente, come nella fattispecie, è dunque nulla. Risulta quindi superfluo esaminare se la Corte cantonale poteva rilevare d'ufficio la perenzione. La motivazione sussidiaria della sentenza impugnata è contraria al diritto federale, il ri- corso deve pertanto essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuova decisione al sensi dei considerandi. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG) e sono dunque poste a carico della convenuta che dovrà pagare le ripetibili all'attore (art. 159 cpv. 1 OG).
Dispositiv
- Il ricorso per riforma è accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa è rin- viata all'autorità cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi. 4
- La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico della convenuta, che rifonderà al ricorrente fr. 3000.-- per ripetibili della sede federale.
- Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'ap- pello del Cantone Ticino.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt26a99.doc Tribunale federale, 14 ottobre 1999, X. c. Y. Fatti: L'11 febbraio1995, X., all'epoca calciatore professionista, si è infortunato in uno scontro di gioco durante un incontro amichevole, riportando lesioni tali da mettere fine alla sua carriera. Ritenendo soddisfatte le condizioni di cui al contratto di assicurazione con- cluso con Y., ha preteso il pagamento di fr. 100'000.--, a causa dell'invalidità totale per- manente di cui si è ritenuto vittima e così definita nelle condizioni d'assicurazione: "Dauernde totale Invalidität infolge jeglicher physischen Ursache gilt dann als eingetre- ten, wenn als Folge irgendeines unter dieser Police versicherten Ereignisses die versi- cherte Person eine Körperbehinderung erleidet, welche allein und unabhängig von jegli- cher anderen Ursache innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum des Ereignisses eine Invalidität verursacht. Welche während einer Periode: von zwölf Monaten vom Datum des Beginns der Invalidität an dauernd und total ist und dann als ohne jede Aussicht auf Besserung betrachtet wird und im Urteil von zwei unabhängigen medizinischen Sachver- ständigen die versicherte Person dauernd und total daran hindert, ihren Beruf als profes- sionneller Fussballspieler auszuüben." Poiché, l'assicurazione non ha soddisfatto la sua pretesa, con petizione 11 novembre 1997, X. ha promosso un'azione nei confronti di Y., innanzi al la Preturadi Bellinzona, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr.100'000.-- oltre interessi. Quest'ultima si è opposta, eccependo in via preliminare la prescrizione della pretesa dell'attore conformemente all'art. 46 cpv. 1 della legge federale sul contratto d'as- sicurazione (LCA). Nel merito ha invece sostenuto che l'invalidità dell'attore non è totale e non dipende esclusivamente dall'infortunio, dell'11 febbraio 1995, ma anche da patologie pregresse. Le condizioni per l'erogazio somma richiesta non sono dunque adempiute. Il Pretore, con sentenza del 26 ottobre 1998, ha respinto la petizione. Ha ritenuto che l'inizio dell'invalidità dell'attoreva situata al più tardi il 22 settembre 1995. Il termine bien- nale di prescrizione previsto dall'art. 46 cpv. 1 LCA si è dunque compiuto il 22 settembre 1997; ossia anteriormente all'introduzione del primo atto interruttivo della prescrizione consistente in una domanda di esecuzione nei confronti della convenuta e datato 21 otto- bre 1997. Con sentenza del 19 aprile 1999, la seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'attore. Riferendosi alla giurisprudenza del Tribu- nale federale relativa al momento a partire dal quale decorre la prescrizione dell'art. 46 cpv. 1 LCA in caso d'invalidità, (DTF 118 II 447), la Corte cantonale ha ritenuto che l'attore ha saputo con certezza di essere inabile al guadagno quale calciatore professionista solo dopo il 31 ottobre 1995 o in ogni caso non prima del 24 ottobre 1995, data della richiesta di prestazioni d'invalidità. La prescrizione è dunque stata validamente rotta il 21 ottobre 1997 con la presentazione della domanda di esecuzione nei confronti della convenuta. I Giudici cantonali hanno tuttavia considerato che secondo la definizione non equivoca della nozione di invalidità, adottata dalle parti, questa avrebbe dovuto manifestarsi entro il termine di 6 mesi dalla data dell'infortunio ossia l'11 agosto 1995 al più tardi. Ora, consi- derato che l'attore stesso ha sostenuto e stabilito, che la sua invalidità si è manifestata solo a fine ottobre 1995, la sua pretesa non regge all'esame delle condizioni d'assicura- zione, in particolare della clausola di limitazione temporale del rischio ivi contenuta. Da cui la reiezione del ricorso. L'autorità cantonale aggiunge che l'appello andrebbe respinto an- che per un altro motivo. Infatti l'art. 12.4 delle condizioni generali d'assicurazione applica- bili nella fattispecie, prevede la pedelle pretese che non sono fatte valere in giustizia entro due anni dal sopraggiungere dell'evento dannoso. Poiché la pretesa dell'attore è stata re
2 spinta dalla convenuta, prima dell'introduzione della petizione almeno nella misura di fr. 50'000.-- la perenzione va ammessa se non altro in tale, misura all'11 febbraio 1997 e de- ve essere considerata d'ufficio nell'ambito della disamina dell'esistenza del vantato diritto contrattuale. Con ricorso per riforma del 25 maggio 1999, l'attore chiede, con protesta di tasse, spe- se e ripetibili, in via principale la riforma della predetta sentenza e in via subordinata il suo annullamento. Egli ha introdotto parallelamente un ricorso di diritto pubblico, che, visto l'esito della presente impugnazione, è divenuto privo d'oggetto. La convenuta propone la reiezione del gravame. Motivi: Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG, di regola il Tribunale federale soprassiede alla sen- tenza sul ricorso per riforma fino a decisione di un ricorso di diritto pubblico. Tuttavia in casi particolari, segnatamente qualora il gravame sembra dover essere accolto, indipen- dentemente dalle censure sollevate con il ricorso di diritto pubblico (DTF 117 II 630 con- sid. 1a e rinvii), come nella fattispecie, è possibile procedere preliminarmente all'esame del ricorso per riforma. Introdotto tempestivamente contro una decisione finale presa in ultima istanza dal Tri- bunale supremo del Cantone Ticino, in una causa in cui il valore Iitigioso raggiunge fr. 8000.--, il ricorso per riforma è di massima ammissibile ai sensi degli art. 46, 48 cpv. e 54 cpv 1 OG. L'attore rimprovera all'autorità cantonale d'aver violato l'art. 18 CO, con tutti i principi interpretativi da esso desunti, nonché gli art. 33 LCA e 2 CC, per aver sostenuto che, se- condo le condizioni speciali del contratto, l'invalidità si sarebbe dovuta manifestare: entro sei mesi dalla data dell'evento scatenante. Egli sostiene, che ogni espressione utilizzata deve, essere considerata e valutata nel contesto, globale del contratto, che in concreto consiste nella definizione d'invalidità contenuta nelle condizioni speciali d'assicurazione. Ora, secondo l'attore, lo stato invalidante interviene solo se tutti i requisiti sono adempiuti, ossia se l'assicurato, secondo il parere di due medici indipendenti, è impedito durevol- mente e totalmente nello svolgimento della propria attività di calciatore professionista e se l'invalidità, senza concrete possibilità di miglioramento, dura almeno dodici mesi. A suo di- re, verificare entro il termi ne di sei mesi se tali condizioni sono adempiute è oggettiva- mente impossibile. L'attore asserisce inoltre che bisogna considerare il modo in cui le parti hanno capito ed interpretato la clausola litigiosa. Nella fattispecie quando la convenuta ha respinto per la prima volta le pretese dell'attore, non ha fattovalere che l'invalidità sarebbe stata accertata tardivamente. Il termine di sei mesi, può dunque essere interpretato solo come un limite temporale per la notifica della pretesa. Egli sostiene inoltre che le disposi- zioni contrattuali poco chiare o contraddittorie come risulterebbe essere la clausola dei sei mesi contenuta nel contratto, devono essere interpretate a svantaggio della parte che le ha redatte e in favore dell'assicurato, conformemente all'art. 33 LCA. Ora, da un attento esame della clausola contrattuale in contestazione, risulta che essa è chiara e non equivoca e quindi non bisognosa di interpretazione, alcuna. La sentenza del Tribunale d'appello l'ha però applicata in maniera manifestamente errata, perché in quell'accordo solo è richiesto che l'incidente provochi un impedimento fisico atto a causare entro sei mesi dall'incidente stesso un'invalidità totale della durata di almeno 12 mesi. Ora, l'attore è risultato invalido al 100% quale giocatore di calcio fin dal momento delI'inci- dente e la protezione assicurativa gli va pertanto riconosciuta. L'art. 46 cpv. 1 LCA preve- de che i crediti, derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione: la giurisprudenza (DTF 118 II 447 consid. 2b), in applica- zione di questo disposto, ha stabilito che il termine decorre dal momento in cui l'invalidità può essere ritenuta acquisita, ossia dopo aver tentato tutte le misure di riabilitazione che potrebbero in qualche modo eliminare o ridurre lo stato invalidante. Ora, i giudici cantonali,
3 nell'applicazione della norma contrattuale in contestazione sono dipartiti da quest'ultima definizione; anche senza dirlo in modo chiaro, essi hanno, infatti ripreso il concetto di in- validità esposto e accertato in precedenza per escludere la prescrizione e citando il certifi- cato medico doc. 2 dal quale si desume uno stato invalidante totale a decorrere dal mo- mento dell'incidente, pur riservando ancora un tentativo di prova di due mesi "visto il com- prensibile desiderio del paziente di non voler abbandonare definitivamente la sua carriera di calciatore", essi hanno richiesto che l'invalidità fosse acquisita ai sensi della ricordata giurisprudenza. Tale concetto va ben oltre a quanto può essere dedotto dalle condizioni generali d'assicurazione. I requisiti per ottenere la pretesa fatta valere dall'attore sono dunque adempiuti (invali- dità totale permanente della durata di almeno 12 mesi dal suo inizio; inizio verificatosi en- tro il termine di 6 mesi dalla data dell'evento scatenante) e si desumono in particolare dal doc. 2 sul quale si fonda l'autorità cantonale per escludere la prescrizione e contro il quale non adduce alcun argomento atto a smentirne il contenuto. Prima di poter accogliere il ricorso e rinviare la causa all'autorità cantonale affinché sta- bilisca l'importo a cui l'attore ha diritto in seguito alla sua invalidità, occorre esaminate la motivazione sussidiaria, contestata dall'attore, di cui i giudici cantonali si sono avvalsi per respingere la petizione. Se questa motivazione, indipendente e sufficiente, è conforme al diritto federale, il ricorso deve essere respinto (cfr., DTF 115 II 300 consid. 2a, 111 II 397 consid. 2b). L'attore rimprovera alla Corte cantonale di aver violato il diritto federale poiché ha appli- cato d'ufficio la clausola contrattuale, che prevede la perenzione delle pretese che non sono fatte valere in giustizia entro due anni dal sopraggiungere dell'evento dannoso. Infatti il termine di perenzione in esame non è previsto dalla legge, ma da una clausola delle condizioni generali che la convenuta non ha mai invocato. L'articolo 12.4 delle condizioni generali d'assicurazione applicabili in concreto dispone, tra l'altro. "Abgelehnte Entschädigungsforderungen, die nicht binnen Jahren nach Eintritt des Schadenereignisses gerichtlich geltend gemacht werden, erlöschen". Tale clausola di decadenza è di per se ammissibile. Non può tuttavia essere stipulato un termine più breve rispetto a quello della prescrizione poichè sarebbe in virtù dell'art. 46 prescrizione, poiché sarebbe nullo in cpv. 2 LCA (Alfred Maurer Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 1995, pag. 400; Jean Benoît Meuwly, La durée de la couverture d'assu- rance privée, tesi, Friborgo 1994, pag. 206; Willy Koenig, Fiche juridique suisse n. 310, Contrat d'assurance V, pag. 4 e segg.) Ora secondo la giurisprudenza del Tribunale fede- rale, il termine di prescrizione istituito dall'art. 46 cpv. 1 LCA non decorre, per la prestazio- ne in caso d'invalidità dal giorno dell'incidente, ma dal momento in cui l'invalidità dell'assi- curato può essere ritenuta acquisita (DTF 118 II 447 consid. 2b). La clausola contrattuale che prevede un termine di decadenza più corto, perché decorre dalla data dell'incidente, come nella fattispecie, è dunque nulla. Risulta quindi superfluo esaminare se la Corte cantonale poteva rilevare d'ufficio la perenzione. La motivazione sussidiaria della sentenza impugnata è contraria al diritto federale, il ri- corso deve pertanto essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuova decisione al sensi dei considerandi. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG) e sono dunque poste a carico della convenuta che dovrà pagare le ripetibili all'attore (art. 159 cpv. 1 OG). Per questi motivi il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso per riforma è accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa è rin- viata all'autorità cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi.
4
2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico della convenuta, che rifonderà al ricorrente fr. 3000.-- per ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'ap- pello del Cantone Ticino.