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19981110_i_ch_b_00

10. November 1998 Bundesgericht Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 1998-11-10 · Italiano CH
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 CGA, prevede che se l’indennità è superiore al prezzo pagato per l'acquisto del veicolo, solamente quest’ultilmo prezzo è rimborsato, ma almeno il valore venale. In concreto, il prezzo di catalogo secondo gli accertamenti del Pretore confermati nella sentenza impugnata a complessivi fr. 69'847.- (fr. 65’000.- per l’autovettura fr. 1000.- per la vernice metallizzata, fr. 2500.- per il tetto apribile e fr. 1’347.-- per la radio e l'antenna, incluso il montaggio). Unicamente tale importo è rilevante ai fini della determinazione dell'indennità. Infatti il prezzo pagato dall’assicurato avrebbe, giusta l’art. 31 cpv. 3 CGA, la sua importanza solo se fosse inferiore all indennità calcolata giusta l'art. 31 cpv. 2 lett. b CGA. Ora, l'assicuratore, a cui incombeva l’onere della prova, non ha, come rettamente rilevato dalla sentenza impugnata, dimostrato che ciò sia nella fattispecie il caso. Ne segue che la ricorrente non ha dimostrato che il prezzo pagato dalla controparte avrebbe avuto un influsso sulla determinazione dell’ammontare dell’indennità, calcolata sul prezzo di catalogo. In queste circostanze, può restare indeciso se l'autorità cantonale, rifiutando di esaminare l'eccezione basata sull’art. 40 LCA per motivi procedurali, sia incorsa in un formalismo eccessivo, poiché tale disposto di legge non era in ogni caso applicabile alla fattispecie. Ne segue che il ricorso, infondato, va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non ha dovuto presentare una risposta al gravame.

Dispositiv
  1. Il ricorso di diritto pubblico è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 4500.- è posta a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt5198.doc Tribunale federale, 10 novembre 1998, A. c. B. Fatti: Nell’ottobre 1992 il garage ha venduto a B. una nuova vettura Maserati, Biturbo 425 I per fr. 89’847.-. La predetta automobile, per la quale il nuovo proprietario ha stipulato un'assicurazione casco completa presso la A. Compagnia di Assicurazioni è stata rubata il 5 febbraio 1993. L’11 agosto 1993 B. ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Lugano il proprio assicuratore con un’azione tendente al pagamento di fr. 85’354.65, oltre accessori. Con sentenza 13 marzo 1998 il Pretore ha accolto la petizione limitamente a fr. 66’354.65, oltre interessi. Il 4 settembre 1998 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita da entrambe le parti, ha confermato il giudizio di primo grado. Il 6 ottobre 1998 la A. Compagnia di Assicurazioni ha impugnato la sentenza cantonale sia con un ricorso di diritto pubblico sia con un ricorso per riforma. Con il primo rimedio, ne postula l'annullamento, mentre con il secondo chiede in via principale la reiezione della petizione e in via subordinata il suo accoglimento limitatamente a fr. 53'239.65. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. Motivi: Giusta l’art. 57 cpv. 5 OG il Tribunale federale soprassiede di regola alla sentenza sul ricorso per riforma fino a decisione del ricorso di diritto pubblico. In concreto non vi è motivo di scostarsi da tale principio (DTF 122 I 81 consid. 1 e rinvio). Il ricorso di diritto pubblico, fondato su una violazione dell'art. 4 Cst. e inoltrato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, è in linea di principio ammissibile (art. 84 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, 86 cpv 1, 87 e 89 cpv, 1 OG). I Giudici cantonali hanno ritenuto irricevibile giusta l’art. 78 CPC ticinese, poiché allegata esplicitamente per la prima volta nelle conclusioni innanzi al Pretore, l'eccezione basata su una frode nelle giustificazioni ex art. 40 LCA invocata dalla ricorrente per il fatto che la fattura del19 ottobre 1992 non corrisponderebbe al vero e che la controparte non avrebbe in realtà pagato al garage il prezzo vi indicato di fr. 89'847.--. Secondo la ricorrente la Corte cantonale è incorsa in un formalismo eccessivo, ritenendo che la predetta eccezione fondata sull'art. 40 LCA sia stata formulata tardivamente. Nella fattispecie la censura non deve essere esaminata poiché, per i motivi che seguono, l'art. 40 LCA non è applicabile alla fattispecie. L’art. 40 LCA, che reca il titolo marginale frodi nelle giustificazioni, prevede che se l'avente diritto o il suo rappresentante, nell'intento di indurre in errore l'assicuratore (condizione soggettiva), dichiara inesattamente o taccia dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l'obbligo dell'assicuratore (condizione oggettiva), quest'ultimo non è vincolato al contratto. Occorre pertanto che la dichiarazione inesatta o sottaciuta si riferisca a fatti, che se fossero stati comunicati - correttamente - avrebbero escluso o per lo meno ridotto l’indennità da versare (sentenza inedita del 24 giugno 1998 in re W c. W consid. 3a; Kuhn, Grundzüge des Schweizerischen Privatversicherungsrecht, pag. 148 seg.). La prova del verificarsi delle predette condizioni incombe all'assicuratore (sentenza inedita del 1 o febbraio 1996 in re B. c. N. consid. 2b). Giusta l'art. 31 cpv. 2 lett. b delle condizioni generali d'assicurazione (CGA) - riportato nella sentenza impugnata - l'assicuratore paga durante il primo anno di utilizzazione in caso di furto di un veicolo che non è stato ritrovato entro 30 giorni, il 95 % del prezzo di catalogo o del valore a nuovo dichiarato. Per prezzo di catalogo si tende il prezzo di catalogo ufficiale valevole al momento della costruzione del veicolo. Se tale indicazione non dovesse sussistere (per esempio per una costruzione speciale) è determinante il prezzo pagato per il veicolo nuovo. Tali regole valgono pure per gli accessori. Infine, il cpv. 3 di tale norma delle

2 CGA, prevede che se l’indennità è superiore al prezzo pagato per l'acquisto del veicolo, solamente quest’ultilmo prezzo è rimborsato, ma almeno il valore venale. In concreto, il prezzo di catalogo secondo gli accertamenti del Pretore confermati nella sentenza impugnata a complessivi fr. 69'847.- (fr. 65’000.- per l’autovettura fr. 1000.- per la vernice metallizzata, fr. 2500.- per il tetto apribile e fr. 1’347.-- per la radio e l'antenna, incluso il montaggio). Unicamente tale importo è rilevante ai fini della determinazione dell'indennità. Infatti il prezzo pagato dall’assicurato avrebbe, giusta l’art. 31 cpv. 3 CGA, la sua importanza solo se fosse inferiore all indennità calcolata giusta l'art. 31 cpv. 2 lett. b CGA. Ora, l'assicuratore, a cui incombeva l’onere della prova, non ha, come rettamente rilevato dalla sentenza impugnata, dimostrato che ciò sia nella fattispecie il caso. Ne segue che la ricorrente non ha dimostrato che il prezzo pagato dalla controparte avrebbe avuto un influsso sulla determinazione dell’ammontare dell’indennità, calcolata sul prezzo di catalogo. In queste circostanze, può restare indeciso se l'autorità cantonale, rifiutando di esaminare l'eccezione basata sull’art. 40 LCA per motivi procedurali, sia incorsa in un formalismo eccessivo, poiché tale disposto di legge non era in ogni caso applicabile alla fattispecie. Ne segue che il ricorso, infondato, va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non ha dovuto presentare una risposta al gravame. Per questi motivi visto l’art. 36a OG i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a :

1. Il ricorso di diritto pubblico è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 4500.- è posta a carico della ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.