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19980904_i_ti_o_00

04. September 1998 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 1998-09-04 · Italiano CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Motivi: Nel Codice di procedura civile ticinese, riservate successive modifiche di dettaglio

(art. 75 CPC) e i casi di restituzione in intero (art. 138 CPC), l'oggetto della lite viene

determinato nello stadio dello scambio degli allegati introduttivi.

L'attore con petizione ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed

eventualmente duplica, devono pertanto sottoporre al giudice il forma compiuta le proprie tesi

di fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC).

Dopo tale stadio di procedura non è più per principio possibile addurre fatti od eccezioni

non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza non formulate (per

tante: Il CCA 5 dicembre 1996 in re A. AG/C., 25 ottobre 1996 in re C. SA/Comune di A.;

Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 1, 2, 4, 13), dal che l'irricevibilità procedurale di siffatti

nuovi fatti od argomenti sollevati per la prima volta con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, opera

citata, ad art. 78, n. 6, 7, 8, 13, 15, 17) o, a maggior ragione, con l'appello (art. 321 CPC; Il

CCA 18 marzo 1996 in re T.l. snc; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 321, n. 7, 10, 18).

Nell'allegato di risposta la convenuta ha dapprima esposto in dettaglio la tesi secondo cui

la vettura non era stata acquistata al dichiarato importo di fr. 89'847.-- (esplicito: ad 41516,

pag. 5), indicando con cura tutti gli elementi indiziari a sostegno di siffatta tesi, sia quelli

attinenti alle particolarità del veicolo (ibidem, pag. 6), che quelli riguardanti invece le

incongruenze delle asserite modalità del preteso pagamento (ibidem, pag. 8 e 9).

Nondimeno, pur conoscendo tutti gli elementi fattuali suscettibili di far concludere per

l'esistenza di un comportamento doloso dell'assicurato, complice il venditore, la convenuta

nel medesimo allegato ha affermato in forma esplicita il proprio impegno alla liquidazione del

sinistro in questione (pag. 7: In conclusione, ai sensi dell'art. 31 Il cpv., lett. b delle condizioni

generali di assicurazioni di cui doc. E, la Vodese Assicurazioni dovrebbe liquidare

comunque e soltanto il 95% del prezzo di catalogo del veicolo rubato)

Anche nella risposta alle argomentazioni di diritto dell'attrice, la convenuta ribadito

l'esistenza di un sinistro da liquidare (ad 718, pag. 10: 1a parte convenuta ritiene che, pur

essendo avvenuto un sinistro previsto nella copertura a favore del sig. V. O., non sussistono

in questa sede gli estremi per stabilire esattamente l'importo da liquidare"), laddove la

situazione perlomeno ambigua al proposito del prezzo della vettura conduceva al massimo,

secondo la convenuta, alla temporanea inesigibilità degli interessi moratori sull'indennizzo

stante l'impossibilità di un calcolo attendibile.

E' ben vero che l'allegato di risposta menziona espressamente l'art. 40 LCA e conclude in

via principale per la reiezione della petizione, ma nessuna delle due circostanze consente,

nel contesto di quell'allegato, di ritenere correttamente sollevata l'eccezione di dolo

dell'assicurato ex art. 40 LCA. Il contesto della menzione dell'art. 40 LCA è infatti il seguente

(ad 718, pag. 9):

Inoltre, l'onere probatorio per gli estremi del sinistro ricade esclusivamente sull'assicurato

ai sensi dell'art. 39 della Legge federale citata, fino evidentemente agli estremi del dolo ex

art. 40 della stessa normativa."

Questa frase appare dedicata all'indicazione dei fatto che l'onere probatorio per gli

estremi del sinistro grava l'assicurato, il che rende se non incoerente almeno criptico il

riferimento all'art. 40 LCA, che non può comunque in questi termini essere considerato quale

esplicita adduzione dell'eccezione di dolo a carico dell'attore. Neppure la richiesta di

reiezione della petizione formulata in via principale dalla convenuta consente di giungere ad

un diverso risultato, essendo la stessa dei tutto incongruente con le argomentazioni contenute

nell'allegato, ed in specie con la ripetuta ammissione dell'esistenza di un sinistro da

indennizzare, così da doverla ritenere formulata per mere esigenze di causa, tanto da essere

accompagnata da una più conseguente richiesta subordinata di parziale accoglimento della

petizione ai sensi dei considerandi, laddove comunque gli stessi non permettono assolu-

tamente di arguire i termini numerici in cui la petizione sarebbe ammessa.

E. 3 L'allegato di duplica ribadisce la contestazione dell’esistenza del presunto prezzo e delle

modalità di pagamento indicate da controparte", con tuttavia la sola conseguenza che per

tale motivo la Vodese Assicurazioni ha offerto a saldo, senza alcun controllo, l'importo di fr.

35000.-- a controparte, ritenuto che quest'ultima deve viceversa fornire ampia e convincente

prova del prezzo pagato e delle sue modalità". Il problema sollevato è perciò, nuovamente,

solo quello relativo al rispetto da parte dell'attore dell'onere della prova a suo carico (cfr.

anche ad 718, pag. 5), mentre la questione dei dolo neppure viene accennata.

Solo con le conclusioni, e perciò tardivamente, la convenuta si dilunga in forma esplicita

sulla questione del dolo sulla base delle medesime circostanze fattuali già note fin dal

momento dell'introduzione della risposta di causa, così che se ne deve necessariamente

concludere che la tardiva adduzione dell'eccezione è ascrivibile unicamente alla negligenza

processuale della convenuta, e non ad eventuali nuovi fatti emersi in corso di causa, che

avrebbero se del caso giustificato la restituzione del diritto all'adduzione dell'eccezione

medesima.

Tolta l'invocazione dell'applicabilità dell'art. 40 LCA, sulla quale il gravame è in buona

parte incentrato, l'appellante sostiene che l'indennizzo all'attore dovrebbe essere calcolato

sulla base dell'importo indicato dal perito giudiziario. La tesi è manifestamente infondata:

giusta l'art. 31 cpv. 2 lit. B delle CIGA, invocate dalla stessa appellante, durante il primo anno

di utilizzazione a partire dalla data della prima messa in circolazione del veicolo l'indennizzo è

pari al 95% del prezzo di catalogo o del valore a nuovo dichiarato, laddove in primo luogo è

determinante il prezzo di catalogo ufficiale al momento della costruzione dei veicolo, e solo in

mancanza di esso - il che non è il caso nella specie - si fa capo al prezzo pagato per il

veicolo nuovo.

Ne consegue, già a prima vista, che l'invocata indicazione peritale del valore commerciale

del veicolo è del tutto irrilevante, dovendo da un lato l'indennità essere stabilita in primo luogo

in base al prezzo di catalogo e non avendo d'altro canto la convenuta, che vi era tenuta,

dimostrato che l'attore avrebbe pagato un prezzo inferiore all'indennità così calcolata (art. 31

cpv. 3 CGA).

L'attore mescola inopportunamente ed irritualmente nel medesimo allegato le proprie

osservazioni al gravame avversario e il proprio appello adesivo. Ci si potrebbe chiedere se

lo stesso non sia per questo motivo da ritenere irricevibile, essendo oltretutto in concreto

oggettivamente difficile scindere le due posizioni, ma la questione può rimanere irrisolta,

dovendo l'appello adesivo, per quanto riconoscibile come tale, essere respinto nel merito.

Premesso infatti che i punti 1 a 5 dell'allegato devono, in assenza di altre indicazioni,

essere considerati osservazioni all'appello avversario - il punto 5 è all'apparenza ancora

dedicato alla discussione dell’eccezione sollevata da controparte quo al prezzo pattuito per

l'acquisto della Maserati - l'appello adesivo si riduce a ben vedere alle sole 10 righe di cui al

punto 6, pag. 4.

Nelle prime 3 righe l'attore afferma, richiamando unicamente sue precedenti esposizioni, il

che non è ammissibile (il CCA 30 gennaio 1998 in re O./Comune di L.; Cocchi/Trezzini,

opera citata, ad art. 309, n. 7), che sarebbe determinante per il calcolo dell'indennizzo il

prezzo pattuito con la compagnia d'assicurazione di fr. 89'847.--, ma in assenza di una valida

motivazione contenente una fondata critica alla decisione pretorile l'affermazione apodittica

della propria opinione divergente non può essere ricevuta in questa sede.

Per il resto viene criticata la decisione del Pretore, ritenuta una svista, di non computare

nel prezzo di listino, e perciò nel risarcimento, l'importo di fr. 2'500.-- corrispondente al

supplemento previsto dal listino per gli interni in pelle. La censura è tuttavia infondata: la

fornitura degli interni in pelle non risulta infatti nell'elenco degli accessori di cui alla fattura

doc. B e neppure nella dettagliata dichiarazione della venditrice doc. G. Solo a partire dalla

petizione l'attore ha iniziato ad addurre l'esistenza di tale allestimento, la cui esistenza,

smentita dalle suddette prove documentali, non è confortata neppure dalla deposizione del

E. 4 venditore M., che non è per nulla conclusiva in merito, con la conseguenza - giustamente fatta propria dal primo giudice di doversi respingere la pretesa siccome non provata. Ne segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione sia dell'appello principale che di quello adesivo. Spese, tassa di giustizia e ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuta comunque la necessità di ridurre le ripetibili da attribuire all'attore a fronte della stringatezza e della sostanziale irrilevanza delle sue osservazioni al gravame avversario. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 7 aprile 1998 di Vodese Generale Compagnia di Assicurazioni è respinto. lI. Le spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'450.-

b) spese fr. 50.- T o t a I e fr. 1'500.- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 1'500.-- per ripetibili di appello. L'appello adesivo 8 maggio 1998 di V. O. è respinto. IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 580.-

b) spese fr. 20.- T o t a I e fr. 600.- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'500.-- per ripetibili di appello.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt7398.doc Tribunale d’appello del cantone di Ticino, 4 settembre 1998, O. c. Vodese Generale Compagnia di Assicurazioni, Losanna Fatti: Il 19 ottobre 1992 il garage Car T. St. ha fatturato all'attore la vettura Maserati Biturbo 425 l recante il numero di telaio ... e venduta come nuova per l'importo di fr. 89'847.--, benché la stessa fosse stata importata già il 29 settembre 1988. Per tale vettura l'attore ha stipulato con la convenuta un'assicurazione casco completa. Il veicolo è stato rubato il 5 febbraio 1993. Con la petizione l'attore chiede la condanna della convenuta al pagamento di fr. 85'354.65 oltre interessi. Questo sarebbe in effetti il danno da lui subito a causa del furto della sua vettura, assicurata con la clausola del valore venale maggiorato, dovendosi ammettere un prezzo base di listino di fr. 65'000.--, fr. 2'500.-- per l'interno in pelle, fr. 5'000.-- per modifiche al motore, fr. 12'500.-- di adeguamento del prezzo dal marzo 1990 all'ottobre 1992, fr. 1'000.-- per la vernice metallizzata, fr. 2'500.-- per il tetto elettrico e fr. 1'347.-- per l'impianto radio per un totale di fr. 89'847.--, di cui il 95% sarebbe risarcibile a norma del contratto d'assicurazione. Nella risposta del 17 novembre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando l'asserito prezzo d'acquisto di fr. 89'847.-- che sarebbe incompatibile con il prezzo di catalogo della vettura, sensibilmente inferiore. Si tratterebbe infatti di una vettura importata in Svizzera nel settembre del 1988 e rimasta in giacenza durante 4 anni prima di essere venduta all'attore, così che sarebbe del tutto inverosimile la sua vendita ad un prezzo addirittura superiore a quello di catalogo. Tali dubbi sarebbero corroborati dalla documentazione versata in atti dall'attore circa il pagamento dell'asserito prezzo, risultando delle contraddizioni circa le modalità di pagamento e gli importi effettivamente versati. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto rilevante ai fini della liquidazione del sinistro l'importo di fr. 69'847.--, pari al prezzo di catalogo di fr. 65'000.--, a fr. 1'000.-- per la vernice metallizzata a fr. 2'500.-- per il tetto apribile e fr. 1'347.-- per l'impianto radio. Di questo importo secondo le condizioni contrattuali dovrebbe essere risarcito il 95%, ovvero fr. 66'354.65 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1993. Con l'appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, o in subordine nel senso di ammetterla limitatamente a fr. 53'239.65 oltre interessi. Il Pretore avrebbe omesso di esaminare la fondata eccezione ex art. 40 LCA sollevata dalla resistente, posto che l'istruttoria avrebbe dimostrato il mancato pagamento dell'asserito prezzo di fr. 89'847.-- e la falsità della relativa documentazione versata in atti dall'attore. Quo al valore della vettura, il giudizio pretorile avrebbe disatteso la risultanza peritale di un valore di soli fr. 58'176.--, dal che un risarcimento pari alla proposta subordinata di giudizio. L'attore nel proprio gravame adesivo chiede per contro la riforma del querelato giudizio nel senso dell'integrale accoglimento della petizione, o in subordine del suo accoglimento per fr. 68729.65 oltre interessi. Determinante per il computo dell'indennizzo sarebbe il prezzo concordato dalle parti e sulla cui base è stato calcolato il premio assicurativo. In subordine, il valore venale della vettura dovrebbe essere rettificato in fr. 72'347.--, avendo il Pretore omesso di considerare l'importo di fr. 2'500,- per gli interni in pelle, dal che un risarcimento, pari al 95% di tale importo, ovvero di fr. 68729.65. Delle rispettive osservazioni ai gravami avversari, dei quali è chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

2 Motivi: Nel Codice di procedura civile ticinese, riservate successive modifiche di dettaglio (art. 75 CPC) e i casi di restituzione in intero (art. 138 CPC), l'oggetto della lite viene determinato nello stadio dello scambio degli allegati introduttivi. L'attore con petizione ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed eventualmente duplica, devono pertanto sottoporre al giudice il forma compiuta le proprie tesi di fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC). Dopo tale stadio di procedura non è più per principio possibile addurre fatti od eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza non formulate (per tante: Il CCA 5 dicembre 1996 in re A. AG/C., 25 ottobre 1996 in re C. SA/Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 1, 2, 4, 13), dal che l'irricevibilità procedurale di siffatti nuovi fatti od argomenti sollevati per la prima volta con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 78, n. 6, 7, 8, 13, 15, 17) o, a maggior ragione, con l'appello (art. 321 CPC; Il CCA 18 marzo 1996 in re T.l. snc; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 321, n. 7, 10, 18). Nell'allegato di risposta la convenuta ha dapprima esposto in dettaglio la tesi secondo cui la vettura non era stata acquistata al dichiarato importo di fr. 89'847.-- (esplicito: ad 41516, pag. 5), indicando con cura tutti gli elementi indiziari a sostegno di siffatta tesi, sia quelli attinenti alle particolarità del veicolo (ibidem, pag. 6), che quelli riguardanti invece le incongruenze delle asserite modalità del preteso pagamento (ibidem, pag. 8 e 9). Nondimeno, pur conoscendo tutti gli elementi fattuali suscettibili di far concludere per l'esistenza di un comportamento doloso dell'assicurato, complice il venditore, la convenuta nel medesimo allegato ha affermato in forma esplicita il proprio impegno alla liquidazione del sinistro in questione (pag. 7: In conclusione, ai sensi dell'art. 31 Il cpv., lett. b delle condizioni generali di assicurazioni di cui doc. E, la Vodese Assicurazioni dovrebbe liquidare comunque e soltanto il 95% del prezzo di catalogo del veicolo rubato) Anche nella risposta alle argomentazioni di diritto dell'attrice, la convenuta ribadito l'esistenza di un sinistro da liquidare (ad 718, pag. 10: 1a parte convenuta ritiene che, pur essendo avvenuto un sinistro previsto nella copertura a favore del sig. V. O., non sussistono in questa sede gli estremi per stabilire esattamente l'importo da liquidare"), laddove la situazione perlomeno ambigua al proposito del prezzo della vettura conduceva al massimo, secondo la convenuta, alla temporanea inesigibilità degli interessi moratori sull'indennizzo stante l'impossibilità di un calcolo attendibile. E' ben vero che l'allegato di risposta menziona espressamente l'art. 40 LCA e conclude in via principale per la reiezione della petizione, ma nessuna delle due circostanze consente, nel contesto di quell'allegato, di ritenere correttamente sollevata l'eccezione di dolo dell'assicurato ex art. 40 LCA. Il contesto della menzione dell'art. 40 LCA è infatti il seguente (ad 718, pag. 9): Inoltre, l'onere probatorio per gli estremi del sinistro ricade esclusivamente sull'assicurato ai sensi dell'art. 39 della Legge federale citata, fino evidentemente agli estremi del dolo ex art. 40 della stessa normativa." Questa frase appare dedicata all'indicazione dei fatto che l'onere probatorio per gli estremi del sinistro grava l'assicurato, il che rende se non incoerente almeno criptico il riferimento all'art. 40 LCA, che non può comunque in questi termini essere considerato quale esplicita adduzione dell'eccezione di dolo a carico dell'attore. Neppure la richiesta di reiezione della petizione formulata in via principale dalla convenuta consente di giungere ad un diverso risultato, essendo la stessa dei tutto incongruente con le argomentazioni contenute nell'allegato, ed in specie con la ripetuta ammissione dell'esistenza di un sinistro da indennizzare, così da doverla ritenere formulata per mere esigenze di causa, tanto da essere accompagnata da una più conseguente richiesta subordinata di parziale accoglimento della petizione ai sensi dei considerandi, laddove comunque gli stessi non permettono assolu- tamente di arguire i termini numerici in cui la petizione sarebbe ammessa.

3 L'allegato di duplica ribadisce la contestazione dell’esistenza del presunto prezzo e delle modalità di pagamento indicate da controparte", con tuttavia la sola conseguenza che per tale motivo la Vodese Assicurazioni ha offerto a saldo, senza alcun controllo, l'importo di fr. 35000.-- a controparte, ritenuto che quest'ultima deve viceversa fornire ampia e convincente prova del prezzo pagato e delle sue modalità". Il problema sollevato è perciò, nuovamente, solo quello relativo al rispetto da parte dell'attore dell'onere della prova a suo carico (cfr. anche ad 718, pag. 5), mentre la questione dei dolo neppure viene accennata. Solo con le conclusioni, e perciò tardivamente, la convenuta si dilunga in forma esplicita sulla questione del dolo sulla base delle medesime circostanze fattuali già note fin dal momento dell'introduzione della risposta di causa, così che se ne deve necessariamente concludere che la tardiva adduzione dell'eccezione è ascrivibile unicamente alla negligenza processuale della convenuta, e non ad eventuali nuovi fatti emersi in corso di causa, che avrebbero se del caso giustificato la restituzione del diritto all'adduzione dell'eccezione medesima. Tolta l'invocazione dell'applicabilità dell'art. 40 LCA, sulla quale il gravame è in buona parte incentrato, l'appellante sostiene che l'indennizzo all'attore dovrebbe essere calcolato sulla base dell'importo indicato dal perito giudiziario. La tesi è manifestamente infondata: giusta l'art. 31 cpv. 2 lit. B delle CIGA, invocate dalla stessa appellante, durante il primo anno di utilizzazione a partire dalla data della prima messa in circolazione del veicolo l'indennizzo è pari al 95% del prezzo di catalogo o del valore a nuovo dichiarato, laddove in primo luogo è determinante il prezzo di catalogo ufficiale al momento della costruzione dei veicolo, e solo in mancanza di esso - il che non è il caso nella specie - si fa capo al prezzo pagato per il veicolo nuovo. Ne consegue, già a prima vista, che l'invocata indicazione peritale del valore commerciale del veicolo è del tutto irrilevante, dovendo da un lato l'indennità essere stabilita in primo luogo in base al prezzo di catalogo e non avendo d'altro canto la convenuta, che vi era tenuta, dimostrato che l'attore avrebbe pagato un prezzo inferiore all'indennità così calcolata (art. 31 cpv. 3 CGA). L'attore mescola inopportunamente ed irritualmente nel medesimo allegato le proprie osservazioni al gravame avversario e il proprio appello adesivo. Ci si potrebbe chiedere se lo stesso non sia per questo motivo da ritenere irricevibile, essendo oltretutto in concreto oggettivamente difficile scindere le due posizioni, ma la questione può rimanere irrisolta, dovendo l'appello adesivo, per quanto riconoscibile come tale, essere respinto nel merito. Premesso infatti che i punti 1 a 5 dell'allegato devono, in assenza di altre indicazioni, essere considerati osservazioni all'appello avversario - il punto 5 è all'apparenza ancora dedicato alla discussione dell’eccezione sollevata da controparte quo al prezzo pattuito per l'acquisto della Maserati - l'appello adesivo si riduce a ben vedere alle sole 10 righe di cui al punto 6, pag. 4. Nelle prime 3 righe l'attore afferma, richiamando unicamente sue precedenti esposizioni, il che non è ammissibile (il CCA 30 gennaio 1998 in re O./Comune di L.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, n. 7), che sarebbe determinante per il calcolo dell'indennizzo il prezzo pattuito con la compagnia d'assicurazione di fr. 89'847.--, ma in assenza di una valida motivazione contenente una fondata critica alla decisione pretorile l'affermazione apodittica della propria opinione divergente non può essere ricevuta in questa sede. Per il resto viene criticata la decisione del Pretore, ritenuta una svista, di non computare nel prezzo di listino, e perciò nel risarcimento, l'importo di fr. 2'500.-- corrispondente al supplemento previsto dal listino per gli interni in pelle. La censura è tuttavia infondata: la fornitura degli interni in pelle non risulta infatti nell'elenco degli accessori di cui alla fattura doc. B e neppure nella dettagliata dichiarazione della venditrice doc. G. Solo a partire dalla petizione l'attore ha iniziato ad addurre l'esistenza di tale allestimento, la cui esistenza, smentita dalle suddette prove documentali, non è confortata neppure dalla deposizione del

4 venditore M., che non è per nulla conclusiva in merito, con la conseguenza - giustamente fatta propria dal primo giudice di doversi respingere la pretesa siccome non provata. Ne segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione sia dell'appello principale che di quello adesivo. Spese, tassa di giustizia e ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuta comunque la necessità di ridurre le ripetibili da attribuire all'attore a fronte della stringatezza e della sostanziale irrilevanza delle sue osservazioni al gravame avversario. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 7 aprile 1998 di Vodese Generale Compagnia di Assicurazioni è respinto. lI. Le spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'450.-

b) spese fr. 50.- T o t a I e fr. 1'500.- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 1'500.-- per ripetibili di appello. L'appello adesivo 8 maggio 1998 di V. O. è respinto. IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 580.-

b) spese fr. 20.- T o t a I e fr. 600.- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'500.-- per ripetibili di appello.