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19980317_i_ch_b_00

17. März 1998 Bundesgericht Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 1998-03-17 · Italiano CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 masse di neve (..), uragano (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia

fabbricati nelle vicinanze del veicolo dichiarato), grandine, piena e inondazione. I danni

provocati da altri fenomeni non sono coperti.”

Per determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione si applicano i principi generali

dell'interpretazione dei contratti, sempreché la legge non preveda disposizioni particolari:

l'art. 100 LCA rinvia d'altra parte al CO. L'interpretazione del contratto di assicurazione si

fonderà quindi dapprima sulla reale e comune volontà delle parti e se essa non potrà essere

stabilita, sulla loro volontà probabile, secondo il principio dell'affidamento o della buona fede,

considerando tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto. Ci

si atterrà segnatamente al senso che le espressioni usate hanno normalmente nell'uso

quotidiano della lingua, fatto salvo il caso di termini tecnici tipici del rischio assicurato (DTF

118 II 342 consid. la, 116 II 345 consid. 2b, 112 II 253 consid. c e rif.), e senza che si debba

optare a priori per la soluzione più favorevole all'assicurato (A. Maurer, Schweiz.

Privatversicherungsrecht, 3a ed., pag. 164 in alto). È nondimeno vero che una clausola di

esclusione del rischio deve essere interpretata in maniera restrittiva (RUA XIV n. 38). L'art.

33 LCA non esige però un'elencazione di tutti gli eventi esclusi; basta segnatamente che una

categoria sia descritta in maniera sufficientemente precisa e non equivoca, di guisa che nell'

intero contesto non possano sorgere dubbi sull'estensione del rischio assicurato (RUA VII n.

121, XIII n. 36 e n. 47, XVI n. 26). Clausole ambigue, oscure o che si prestano a una diversa

lettura devono essere intese - come di regola (DTF 113 II 49 consid. 1b pag. 52 in alto) - a

svantaggio della parte che le ha redatte (115 II 264 consid. 5a con rinvii, 100 II 406 consid.

1), in concreto a scapito della compagnia assicuratrice.

Nella fattispecie, la citata clausola delle CGA, come rilevano i giudici cantonali, non

appare poco chiara o ambigua: essa prevede la copertura dei danni che siano "la

conseguenza diretta" di molteplici forze della natura partitamente indicate, tra le quali anche

gli scoscendimenti, le valanghe e le inondazioni. Così, ad esempio, in caso di

scoscendimenti o cadute di sassi, la copertura è data solo se il danno è cagionato

direttamente dall'evento naturale e non se esso è causato da altri fattori. Sarà pertanto

esclusa la copertura assicurativa se, caduta la frana, l'utente della strada - non avvedendosi

dell'ostruzione provocata dallo scoscendimento - va a cozzare contro i detriti rimasti sul suolo

stradale, come è avvenuto nel caso citato dai giudici cantonali e pubblicato in RUA XVIII n.

22. La polizza assicurativa del casco parziale, a differenza di quella del casco totale, che

copre praticamente tutti i generi di sinistri e che è di conseguenza assai più onerosa per

l'assicurato, limita la responsabilità dell'assicuratore a determinati rischi. Con riferimento alle

forze della natura, essa generalmente pone la condizione, come in concreto, che il danno sia

la conseguenza diretta dell'evento assicurato. Analogo principio è contenuto nelle condizioni

generali di assicurazione germaniche (§ 12 I lett. c AKB - cfr. Stiefel/Hofmann,

Kraftfahrtversicherung, AKB-Kom-mentar, XVI ed., Beck Verlag, Monaco 1995, pag. 677

segg.)

Secondo la dottrina e la giurisprudenza germaniche, la forza della natura deve costituire la

causa diretta e adeguata del danno. La giurisprudenza ha poi precisato che tale requisito è

adempiuto solo se tra l'evento causale e il danno non si frapponga altra causa (cfr. sentenze

citate da Stiefel/Hofmann, op. cit., n. 47 ad § 12, pag. 712), oppure qualora la forza della

natura costituisca l'ultima causa in ordine di tempo (ibidem). In particolare, è esclusa una

conseguenza diretta della forza della natura se il danno è dovuto al comportamento del

conducente, di terze persone o di animali (Stiefel/Hofmann, op. cit., n. 47 ad § 12, pag. 713).

A ragione, quindi, i giudici cantonali hanno escluso la responsabilità dell'assicurazione nel

concreto caso, perché il danno non si è prodotto per effetto di un'azione diretta dell’acqua sul

veicolo assicurato, ma piuttosto perché il conducente si è avventurato in una depressione

della strada ricolma d'acqua. L'evento dannoso è quindi stato determinato direttamente dal

E. 3 comportamento del conducente e solo indirettamente dalla presenza dell'alluvione. Il rapporto di causalità diretta tra l'alluvione e il danno non dipende inoltre in nessun caso da un'even- tuale colpa del conducente, come potrebbe apparire dalla motivazione dei giudici cantonali, che fanno riferimento a una disattenzione dello stesso: la causalità diretta può esistere solo se l'alluvione è in ordine di tempo l'ultima causa del danno e se tra causa e effetto non si frappone nessuna altra causa, ossia - in caso di alluvione - se il veicolo assicurato - fermo o in esercizio - viene investito da una forza alluvionale immediata (Stiefel/Hofmann, op. cit. n. 51 segg. e sentenze citate, riferentesi a danni alluvionali; Günter Bauer, Die Kraftfahrtversicherung, 3a ed., Beck Verlag, Monaco 1993, n. 734, pag. 195 seg. e sentenze ivi citate, pure riferite ai danni alluvionali). Sotto questo profilo, come rileva l'attore, non è quindi rilevante il fatto che il veicolo sia in movimento o no. Nel caso in esame, il danno non è quindi la conseguenza diretta della situazione alluvionale esistente e la convenuta ben poteva denegare una sua responsabilità in applicazione dell'art. 205 delle condizioni generali citato in precedenza. Ne consegue che il ricorso per riforma s'avvera infondato e va respinto e la sentenza impugnata dev'essere confermata. Le spese processuali, nonché le ripetibili, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà alla convenuta fr. 1’500.-- per ripetibili della sede federale.
  3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt1998.doc Tribunale federale, 17 marzo 1998, A. c. B. Assicurazione Fatti: Il 25 settembre 1993 A. è transitato con la sua vettura Opel Vectra attraverso il sottopassaggio di Via R. a T., che risultava allagato in seguito alla fuoriuscita del lago V. L'acqua stagnante nel sottopasso raggiungeva i 50 cm e la vettura rimaneva bloccata in quel punto, subendo gravi danni. Il conducente ha chiesto il risarcimento del danno all'Assicurazione B., presso la quale aveva stipulato una polizza assicurazione casco parziale. L'assicuratore ha tra altro denegato la sua responsabilità, perché il danno non era la conseguenza diretta dell'inondazione. Con petizione 31 marzo 1994 l'assicurato ha convenuto in giudizio l'assicuratore innanzi al Pretore di Locarno-Città, che, con sentenza 16 maggio 1997, ha parzialmente ammesso il risarcimento richiesto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 7086.65 oltre interessi. Secondo il primo giudice, l'evento dannoso non può essere escluso con precisione e chiarezza sufficienti, di guisa che l'assicuratore risponde in virtù dell'art. 33 LCA. Il giudice ha nondimeno ridotto di 1/3 la pretesa, stante la corresponsabilità dell'assicurato che con la dovuta cautela non si sarebbe inoltrato nel sottopassaggio. Con sentenza 12 novembre 1997 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita con appello principale dalla convenuta e con ricorso adesivo dall'attore, ha annullato la decisione pretorile ed ha respinto la petizione. Secondo i giudici cantonali, il danno non è la conseguenza diretta della piena o dell'inondazione, come invece prevedono le condizioni generali d'assicurazione (CGA). Il 15 dicembre 1997 A. ha presentato, avverso la decisione dei giudici d'appello, un ricorso per riforma, chiedendo al Tribunale federale di annullarla e di riformarla nel senso che la petizione sia integralmente accolta, come alle richieste formulate in sede di appello adesivo. Secondo l'attore, il termine "diretto" contenuto nelle CGA significa solo che l'alluvione sia la causa adeguata del danno. Ad ogni buon conto, l'assicuratore non ha provato conformemente all'art. 33 LCA che l'evento non era coperto dalla polizza assicurativa. La sentenza impugnata sembra inoltre escludere la copertura assicurativa anche perché il danno è avvenuto con il veicolo in esercizio: ora, le stesse CGA prevedono la copertura anche per il veicolo in movimento. Infine l'attore contesta che possa essergli ascritta una concolpa nel realizzarsi del sinistro. All'accoglimento del gravame si oppone l'Assicurazione B. con motivazioni che, in quanto utili ai fini del giudizio, saranno riprese di seguito. Motivi: Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia di contratto di assicurazione, il ricorso per riforma è per principio ricevibile, atteso altresì che il valore litigioso (art. 46 OG) è dato. L'attore lamenta una violazione dell'art. 33 LCA e un'errata interpretazione delle condizioni generali di assicurazione. Giusta l'art. 33 LCA l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, a meno che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. In concreto la polizza casco parziale sottoscritta dall'attore era retta, tra altro, dalla seguente norma (art. 205) delle condizioni generali d'assicurazione: “ Danni causati da forze della natura Per danni causati da forze della natura s’intendono le conseguenze dirette dello scoscendimento di rocce, caduta di sassi, cedimento di terreno, valanga, pressione di

2 masse di neve (..), uragano (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia fabbricati nelle vicinanze del veicolo dichiarato), grandine, piena e inondazione. I danni provocati da altri fenomeni non sono coperti.” Per determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione si applicano i principi generali dell'interpretazione dei contratti, sempreché la legge non preveda disposizioni particolari: l'art. 100 LCA rinvia d'altra parte al CO. L'interpretazione del contratto di assicurazione si fonderà quindi dapprima sulla reale e comune volontà delle parti e se essa non potrà essere stabilita, sulla loro volontà probabile, secondo il principio dell'affidamento o della buona fede, considerando tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto. Ci si atterrà segnatamente al senso che le espressioni usate hanno normalmente nell'uso quotidiano della lingua, fatto salvo il caso di termini tecnici tipici del rischio assicurato (DTF 118 II 342 consid. la, 116 II 345 consid. 2b, 112 II 253 consid. c e rif.), e senza che si debba optare a priori per la soluzione più favorevole all'assicurato (A. Maurer, Schweiz. Privatversicherungsrecht, 3a ed., pag. 164 in alto). È nondimeno vero che una clausola di esclusione del rischio deve essere interpretata in maniera restrittiva (RUA XIV n. 38). L'art. 33 LCA non esige però un'elencazione di tutti gli eventi esclusi; basta segnatamente che una categoria sia descritta in maniera sufficientemente precisa e non equivoca, di guisa che nell'intero contesto non possano sorgere dubbi sull'estensione del rischio assicurato (RUA VII n. 121, XIII n. 36 e n. 47, XVI n. 26). Clausole ambigue, oscure o che si prestano a una diversa lettura devono essere intese - come di regola (DTF 113 II 49 consid. 1b pag. 52 in alto) - a svantaggio della parte che le ha redatte (115 II 264 consid. 5a con rinvii, 100 II 406 consid. 1), in concreto a scapito della compagnia assicuratrice. Nella fattispecie, la citata clausola delle CGA, come rilevano i giudici cantonali, non appare poco chiara o ambigua: essa prevede la copertura dei danni che siano "la conseguenza diretta" di molteplici forze della natura partitamente indicate, tra le quali anche gli scoscendimenti, le valanghe e le inondazioni. Così, ad esempio, in caso di scoscendimenti o cadute di sassi, la copertura è data solo se il danno è cagionato direttamente dall'evento naturale e non se esso è causato da altri fattori. Sarà pertanto esclusa la copertura assicurativa se, caduta la frana, l'utente della strada - non avvedendosi dell'ostruzione provocata dallo scoscendimento - va a cozzare contro i detriti rimasti sul suolo stradale, come è avvenuto nel caso citato dai giudici cantonali e pubblicato in RUA XVIII n.

22. La polizza assicurativa del casco parziale, a differenza di quella del casco totale, che copre praticamente tutti i generi di sinistri e che è di conseguenza assai più onerosa per l'assicurato, limita la responsabilità dell'assicuratore a determinati rischi. Con riferimento alle forze della natura, essa generalmente pone la condizione, come in concreto, che il danno sia la conseguenza diretta dell'evento assicurato. Analogo principio è contenuto nelle condizioni generali di assicurazione germaniche (§ 12 I lett. c AKB - cfr. Stiefel/Hofmann, Kraftfahrtversicherung, AKB-Kom-mentar, XVI ed., Beck Verlag, Monaco 1995, pag. 677 segg.) Secondo la dottrina e la giurisprudenza germaniche, la forza della natura deve costituire la causa diretta e adeguata del danno. La giurisprudenza ha poi precisato che tale requisito è adempiuto solo se tra l'evento causale e il danno non si frapponga altra causa (cfr. sentenze citate da Stiefel/Hofmann, op. cit., n. 47 ad § 12, pag. 712), oppure qualora la forza della natura costituisca l'ultima causa in ordine di tempo (ibidem). In particolare, è esclusa una conseguenza diretta della forza della natura se il danno è dovuto al comportamento del conducente, di terze persone o di animali (Stiefel/Hofmann, op. cit., n. 47 ad § 12, pag. 713). A ragione, quindi, i giudici cantonali hanno escluso la responsabilità dell'assicurazione nel concreto caso, perché il danno non si è prodotto per effetto di un'azione diretta dell’acqua sul veicolo assicurato, ma piuttosto perché il conducente si è avventurato in una depressione della strada ricolma d'acqua. L'evento dannoso è quindi stato determinato direttamente dal

3 comportamento del conducente e solo indirettamente dalla presenza dell'alluvione. Il rapporto di causalità diretta tra l'alluvione e il danno non dipende inoltre in nessun caso da un'even- tuale colpa del conducente, come potrebbe apparire dalla motivazione dei giudici cantonali, che fanno riferimento a una disattenzione dello stesso: la causalità diretta può esistere solo se l'alluvione è in ordine di tempo l'ultima causa del danno e se tra causa e effetto non si frappone nessuna altra causa, ossia - in caso di alluvione - se il veicolo assicurato - fermo o in esercizio - viene investito da una forza alluvionale immediata (Stiefel/Hofmann, op. cit. n. 51 segg. e sentenze citate, riferentesi a danni alluvionali; Günter Bauer, Die Kraftfahrtversicherung, 3a ed., Beck Verlag, Monaco 1993, n. 734, pag. 195 seg. e sentenze ivi citate, pure riferite ai danni alluvionali). Sotto questo profilo, come rileva l'attore, non è quindi rilevante il fatto che il veicolo sia in movimento o no. Nel caso in esame, il danno non è quindi la conseguenza diretta della situazione alluvionale esistente e la convenuta ben poteva denegare una sua responsabilità in applicazione dell'art. 205 delle condizioni generali citato in precedenza. Ne consegue che il ricorso per riforma s'avvera infondato e va respinto e la sentenza impugnata dev'essere confermata. Le spese processuali, nonché le ripetibili, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG). Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a :

1. Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà alla convenuta fr. 1’500.-- per ripetibili della sede federale.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.