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19971206_i_ti_u_00

06. Dezember 1997 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 1997-12-06 · Italiano CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt10097.doc Il Pretore del Distretto di Lugano, il 6 dicembre 1997 O. c. Unione Svizzera Assicurazioni, Ginevra Fatti/Motivi: che l'istante ha sottoscritto con la compagnia assicurativa qui convenuta diversi contratti per coperture assicurative varie (infortuni, malattia, casalinga, ecc.);

- che i premi relativi a queste polizze non sono più stati pagati a partire dal mese di agosto 1995 rispettivamente dal dicembre 1995 e dal febbraio 1996;

- che giusta l'art. 20 cpv. 1 della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) "se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per iscritto a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida";

- che dalla documentazione di causa risulta che la convenuta ha inviato all'istante le diffide per il pagamento dei premi arretrati in data 15 settembre 1995, 12 gennaio 1996, 14 fabbraio 1996 e 12 aprile 1996;

- che a norma dell'art. 21 cpv. 1 LCA "quando l'assicuratore non abbia richiesto nelle vie legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine fiassato all'articolo 20 della presente legge si ritiene che abbia receduto dal contratto e abbia rinunciato al pagamento del premio";

- che la convenuta dopo le diffide ha promosso una procedura esecutiva per l'incasso dei premi solo in data 3 giugno 1996, quindi dopo la scadenza del termine di due mesi fissato dall'art. 21 cpv. 1 LCA e pertanto tadivamente, fatta eccezione per una polizza, per cui si ha da presumere la rinuncia al pagamento dei premi scoperti. Visti gli art. 20 e 21 LCA e per le spese l'art. 148 CPC e la TG, dichiara e pronuncia L'istanza è accolta e di conseguenza il debito di cui al PE n. 485846 dell'UE di Lugano è disconosciuto limitatamente alla somma di fr. 4'719.50 più interessi al 5 % dal 2 marzo 1996. La tassa di giudizio in complessivi fr. 250.- e le spese, da anticipare cone di rito, sono a carico della convenuta, che rifonderà alla parte istante. fr. 650.- per ripetibili. Initmazione alle parti o loro patrocinatori.