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19961218_i_ti_o_00

18. Dezember 1996 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 1996-12-18 · Italiano CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 caso di danni causati dallo stipulante in stato di ebrietà, a meno che l'assicurato provi che

l'ebrietà non ha avuto nessuna influenza sulle cause e sulle conseguenze del danno, e chiede

perciò di potersi rivalere sul convenuto per l'intera somma da lei pagata in conseguenza del

predetto sinistro.

Il convenuto, per sua parte, sostiene di non aver voluto accettare la clausola alcool per la

propria polizza RC auto, ma solo per la polizza RC riguardante la sua motocicletta.

Gli elementi di giudizio a questo riguardo sono i seguenti:

Il doc. S, la cui autenticità non è di per sé messa in dubbio dal convenuto, costituisce

l'originale della cennata clausola. Esso porta la firma del convenuto ed è riferito alla sua

polizza RC auto, della quale reca il numero. Secondo l'ordinario andamento delle cose tale

documento è quindi un elemento in favore dell'esistenza della volontà dell'assicurato di

accettare la clausola litigiosa.

Le circostanze della sottoscrizione del doc. S da parte del convenuto sono state riferite

dal teste Renato Chiesa, allora funzionario del servizio interno presso l'agenzia generale

dell'attrice di Bellinzona. Il teste, dopo essere stato sentito dal Pretore all'udienza del 14

dicembre 1994, è stato riassunto da questa Camera in data 4 settembre 1996 in

applicazione dell'art. 322 lit. a CPC, allo scopo di chiarire ogni possibile involontario

equivoco in cui poteva indurre l'esistenza di due moduli CPA 91 firmati dal convenuto. La

nuova deposizione, seppure resa a quasi 10 anni dai fatti, è dettagliata, lucida e coerente.

Nulla consente perciò di dubitare dell'attendibilità di questo mezzo di prova, che può essere

di conseguenza posto alla base del presente giudizio.

Secondo il teste, il convenuto il 7 maggio 1986 si è presentato allo sportello dell'agen-zia

generale dell'attrice di Bellinzona con l'intenzione di farsi rilasciare un attestato di

assicurazione relativo ad una nuova polizza RC necessaria all'immatricolazione di un

motoveicolo.

Si è perciò proceduto all'allestimento del modulo di proposta di assicurazione, ed è così

emerso che al convenuto nel corso degli ultimi 5 anni in due occasioni era stata ritirata la

licenza di condurre per ebrietà al volante. Costituendo questa circostanza un impedimento

alla stipulazione della polizza, il teste ha telefonato alla direzione regionale di Lugano per

avere delle direttive. La direzione di Lugano ha consentito alla stipulazione del contratto, così

che si è giunti alla firma dei documenti - ivi compresa la clausola contestata -, che il teste

all'udienza del 4 settembre 1996 ha rammentato con queste parole:

"Ricordo che in quell'occasione feci firmare al convenuto il formulario prestampato recante

la CPA 91 concernente l'alcool. Non ricordo quanti esemplari di questo modulo feci firmare

al proponente. E' comunque prassi che per una singola polizza venga fatto firmare un solo

esemplare della CPA in questione. Sono assolutamente certo di non aver sottoposto al sig.

Kunzi il formulario CPA 91 in bianco. Ne consegue che trattandosi di una polizza nuova esso

recava l'abbreviazione i.e. (in emissione) in luogo del numero di polizza.

Ripeto che non ricordo assolutamente di aver faffo firmare al convenuto un secondo for-

mulario CPA 91 recante il nr. della polizza auto, né ricordo di aver avuto istruzioni in tal senso

dalla direzione regionale nel corso della telefonata di cui ho detto in precedenza."

Dopo aver assunto questa testimonianza, I'esistenza di una seconda clausola CPA 91

recante la firma del convenuto, la data del 7 maggio 1986 e il numero della sua polizza RC

auto, seppure tangibile e incontrovertibile, risulta inspiegabile. Il convenuto nega di aver

avuto l'intenzione di sottoscriverla, e la stessa attrice non sa spiegarsi la sua esistenza.

A mente di questa Camera, stante la capacità del teste di ricordare nel dettaglio talune

circostanze (come ad esempio i precedenti dell'assicurato o il fatto che il consenso alla

stipulazione fu dato perché il di lui padre era cliente), le circostanze che egli ha affermato di

non ricordare devono essere apprezzate siccome non avvenute. Ne consegue che se il teste

è certo di non aver fatto firmare un esemplare della CPA 91 in bianco, ma non ricorda di

averne fatto firmare un secondo esemplare recante il numero della polizza RC auto e non

E. 3 ricorda di avere avuto istruzioni in tal senso, è lecito concludere se non già per

l'accertamento del fatto che il modulo non fu firmato in quel frangente, almeno nel senso che

non vi era la volontà delle parti a quel momento di aggiungere la CPA 91 alle condizioni in

vigore per la polizza RC auto.

Non avendo l'attrice addotto altre e diverse circostanze in cui il consenso contrattuale si

sarebbe perfezionato, questa Camera ne conclude per l'inesistenza del medesimo, e perciò

per l'inefficacia della clausola ai fini della disamina della domanda di causa.

La conseguenza di questo accertamento, favorevole nel dubbio alla parte contrattuale più

debole, non è comunque quella auspicata dal convenuto dell'integrale reiezione della pretesa

dell'attrice.

Assodata l'inefficacia della CPA 91, e non avendo l'attrice invocato

altre

pattuizioni

contrattuali che le consentirebbero il rifiuto o la limitazione delle prestazioni (cfr. petizione,

pag. 3), torna comunque applicabile l'art. 14 cpv. 2 LCA, secondo il quale se il sinistro è

stato causato da colpa grave dello stipulante, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione

proporzionatamente al grado della sua colpa, ritenuto che ai sensi della norma per colpa

grave si intende il comportamento di chi, violando le più elementari norme di prudenza

disattende o omette ciò che ogni uomo normale avrebbe fatto in quelle contingenze (Rep.

1984, pag. 162; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. edizione, Berna,

1995, pag. 350 e 351 e riferimenti).

A torto il convenuto tenta di sminuire l'importanza della sua colpa.

Egli contesta di essere stato in stato di ebrietà subito dopo l'incidente e asserisce che il

suo tasso di alcolemia avrebbe raggiunto appena il minimo previsto per la commisurazione

di sanzioni penali ed amministrative. Sarebbe perciò "verosimile" che

l'incidente

è

stato causato da un errore di guida e non da ebrietà.

Si tratta di affermazioni temerarie, atteso che un tasso alcolemico pari ad almeno lo 0,8

per mille comporta sicuramente una situazione di ebrietà (CCRP 4 novembre 1987 in re S.),

e già con tassi inferiori si può ammettere la perdita della capacità di condurre il veicolo,

specie di notte (Il CCA 7 aprile 1993 in re V./R. e Z., in cui il tasso era dello 0,76 per mille) o

se il conducente, a prescindere dalle sue soggettive ed irrilevanti sensazioni, giunge stanco,

come nella specie, alla fine di una notte di libagioni.

Ben si può perciò affermare che il convenuto non solo non ha fornito la prova del fatto -

non verificatos - per cui la sua ebrietà sarebbe stata ininfluente ai fini del sinistro in

questione, ma nemmeno è riuscito a dimostrare di non aver commesso colpa grave, che può

tranquillamente venire ammessa sia per la crassa violazione delle norme di circolazione in

materia di precedenza, che già solo per il verificarsi dello stato di ebrietà

(Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. 2,

Berna, 1988, n. 1689).

A mente di questa Camera, vista la dinamica del sinistro e la surriferita la gravità della

colpa del convenuto, e constatato che non ricorre un caso di applicazione dell'art. 88 LCS, si

giustifica un regresso nei suoi confronti da parte dell'attrice nella misura del 40%

(Schaffhauser/Zellweger, opera citata, n. 1692 e riferimenti; Maurer, opera citata, pag. 360,

nota 916 e riferimenti).

Stante l'erogazione di prestazioni da parte dell'attrice per fr. 173'281.55, la quota per cui è

possibile il regresso nei confronti del convenuto ammonta a fr. 69'312.60, con il che, dedotto

il suo versamento di fr.15'000.--, la petizione merita accoglienza per fr. 54'312.60 oltre

interessi al 5% dal 15 luglio 1992, ovvero dal termine

stabilito

dal

Pretore

e

rimasto

incontestato.

Ne conseguono il parziale accoglimento del gravame e l'accoglimento della richiesta di

assistenza giudiziaria per la procedura d'appello.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art.148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati qli art.148 CPC e la TG

E. 4 dichiara e pronuncia I. L'appello 19 settembre 1995 di K. è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 21 agosto 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

1. La petizione è parzialmente accolta. K., Bellinzona, è condannato a pagare a Winterthur Assicurazioni, Winterthur, fr. 54'312.60 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 1992.

2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 3'000.-- sono a carico dell'attrice per 3/5 e del convenuto per 2/5, e per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato.

3. L'attrice rifonderà al convenuto fr. 1'800.-- per parte di ripetibili. Il. L'istanza di assistenza giudiziaria 19 settembre 1995 di A. K. è accolta. Ill. Le spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2'450.-b) spese fr. 50.-Totale fr. 2'500.- sono a carico dell'attrice per 2/5 e del convenuto per 3/5, e per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dello Stato. Il convenuto rifonderà all'attrice fr. 900.-- per ripetibili parziali di appello.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt7696.doc Tribunale d’appello del Cantone Ticino, 18 dicembre 1996, K. c. Winterthur Assicurazioni, Winterthur Fatti: Il convenuto il 29 marzo 1987 a G., alla guida della sua vettura Mazda RX-7 ha omesso di arrestare il veicolo all'intersezione tra via M. C. e via al Ticino nonostante che per la sua direzione di marcia fosse prescritto il segnale di stop. Ne è derivata una collisione con il veicolo condotto da Q., che ha riportato gravi ferite. Al momento del sinistro il convenuto aveva un tasso alcolico del sangue dello 0,85 per mille. Nella petizione l'attrice, assicuratrice RC del veicolo del convenuto, ha sostenuto la grave ed esclusiva responsabilità del proprio assicurato per il verificarsi del sinistro, per il quale essa avrebbe fino a quel momento dovuto pagare danni per fr. 127'281.55. Stante la grave colpa del convenuto, e data la pattuizione di una speciale clausola nel contratto di assicurazione per il caso di incidenti causati sotto effetto di alcool, I'attrice potrebbe procedere in via di regresso nei suoi confronti per l'incasso di fr. 112'281.55 oltre interessi, ritenuto il pagamento di fr. 15'000.- da lui già effettuato. Nella risposta di causa il convenuto ha riconosciuto la propria responsabilità per l'incidente, ma ha contestato di aver commesso colpa grave. Egli non avrebbe inoltre sottoscritto alcuna clausola per il caso di incidenti commessi sotto l'influsso di alcool per la polizza in questione, ma solo per la polizza del suo motoveicolo. L'alcool non avrebbe comunque avuto alcun ruolo nell'incidente in questione, vista la modica percentuale riscontrata nel convenuto, e sarebbe infine contestato l'ammontare del danno richiesto. L'attrice in corso di causa ha aumentato a fr. 158'281.55 oltre interessi la propria domanda. Le parti hanno per il resto mantenuto le proprie tesi e domande contestando nel contempo quelle della parte avversaria. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, richiamati l'art. 65 LCS e l'art. 14 LCA, ha ritenuto che il convenuto abbia effettivamente sottoscritto la clausola contrattuale relativa al regresso per il caso di sinistro in stato di ebrietà nell'ambito della polizza RC delveicolo coinvolto. Dovendosi ammettere l'ebrietà del convenuto al momento del sinistro, e non potendosi negare l'influenza di questa circostanza per il verificarsi del sinistro, il convenuto dovrebbe risarcire all'attrice quanto da lei versato in conseguenza dell'incidente, ovvero fr. 158'281.55 oltre interessi, così come richiesto dalla procedente. Con tempestivo gravame con richiesta di assistenza giudiziaria datato 19 settembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione. Il Pretore avrebbe in sostanza ammesso a torto l'avvenuta sottoscrizione della clausola aggiuntiva riguardante le conseguenze dell'ebrietà dell'assicurato, come pure l'esistenza di colpa grave da parte del convenuto nel sinistro. Nelle osservazioni del 17 ottobre 1995 l'attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi. Motivi: Secondo l'art. 65 cpv. 3 LCS l'assicuratore fatto oggetto di azione diretta da parte del danneggiato ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione oppure secondo la LCA. Nell'ambito del contratto di assicurazione l'attrice invoca l'applicazione di una condizione particolare "91 Alcool", secondo la quale è prevista l'esclusione totale delle prestazioni per il

2 caso di danni causati dallo stipulante in stato di ebrietà, a meno che l'assicurato provi che l'ebrietà non ha avuto nessuna influenza sulle cause e sulle conseguenze del danno, e chiede perciò di potersi rivalere sul convenuto per l'intera somma da lei pagata in conseguenza del predetto sinistro. Il convenuto, per sua parte, sostiene di non aver voluto accettare la clausola alcool per la propria polizza RC auto, ma solo per la polizza RC riguardante la sua motocicletta. Gli elementi di giudizio a questo riguardo sono i seguenti: Il doc. S, la cui autenticità non è di per sé messa in dubbio dal convenuto, costituisce l'originale della cennata clausola. Esso porta la firma del convenuto ed è riferito alla sua polizza RC auto, della quale reca il numero. Secondo l'ordinario andamento delle cose tale documento è quindi un elemento in favore dell'esistenza della volontà dell'assicurato di accettare la clausola litigiosa. Le circostanze della sottoscrizione del doc. S da parte del convenuto sono state riferite dal teste Renato Chiesa, allora funzionario del servizio interno presso l'agenzia generale dell'attrice di Bellinzona. Il teste, dopo essere stato sentito dal Pretore all'udienza del 14 dicembre 1994, è stato riassunto da questa Camera in data 4 settembre 1996 in applicazione dell'art. 322 lit. a CPC, allo scopo di chiarire ogni possibile involontario equivoco in cui poteva indurre l'esistenza di due moduli CPA 91 firmati dal convenuto. La nuova deposizione, seppure resa a quasi 10 anni dai fatti, è dettagliata, lucida e coerente. Nulla consente perciò di dubitare dell'attendibilità di questo mezzo di prova, che può essere di conseguenza posto alla base del presente giudizio. Secondo il teste, il convenuto il 7 maggio 1986 si è presentato allo sportello dell'agen-zia generale dell'attrice di Bellinzona con l'intenzione di farsi rilasciare un attestato di assicurazione relativo ad una nuova polizza RC necessaria all'immatricolazione di un motoveicolo. Si è perciò proceduto all'allestimento del modulo di proposta di assicurazione, ed è così emerso che al convenuto nel corso degli ultimi 5 anni in due occasioni era stata ritirata la licenza di condurre per ebrietà al volante. Costituendo questa circostanza un impedimento alla stipulazione della polizza, il teste ha telefonato alla direzione regionale di Lugano per avere delle direttive. La direzione di Lugano ha consentito alla stipulazione del contratto, così che si è giunti alla firma dei documenti - ivi compresa la clausola contestata -, che il teste all'udienza del 4 settembre 1996 ha rammentato con queste parole: "Ricordo che in quell'occasione feci firmare al convenuto il formulario prestampato recante la CPA 91 concernente l'alcool. Non ricordo quanti esemplari di questo modulo feci firmare al proponente. E' comunque prassi che per una singola polizza venga fatto firmare un solo esemplare della CPA in questione. Sono assolutamente certo di non aver sottoposto al sig. Kunzi il formulario CPA 91 in bianco. Ne consegue che trattandosi di una polizza nuova esso recava l'abbreviazione i.e. (in emissione) in luogo del numero di polizza. Ripeto che non ricordo assolutamente di aver faffo firmare al convenuto un secondo for- mulario CPA 91 recante il nr. della polizza auto, né ricordo di aver avuto istruzioni in tal senso dalla direzione regionale nel corso della telefonata di cui ho detto in precedenza." Dopo aver assunto questa testimonianza, I'esistenza di una seconda clausola CPA 91 recante la firma del convenuto, la data del 7 maggio 1986 e il numero della sua polizza RC auto, seppure tangibile e incontrovertibile, risulta inspiegabile. Il convenuto nega di aver avuto l'intenzione di sottoscriverla, e la stessa attrice non sa spiegarsi la sua esistenza. A mente di questa Camera, stante la capacità del teste di ricordare nel dettaglio talune circostanze (come ad esempio i precedenti dell'assicurato o il fatto che il consenso alla stipulazione fu dato perché il di lui padre era cliente), le circostanze che egli ha affermato di non ricordare devono essere apprezzate siccome non avvenute. Ne consegue che se il teste è certo di non aver fatto firmare un esemplare della CPA 91 in bianco, ma non ricorda di averne fatto firmare un secondo esemplare recante il numero della polizza RC auto e non

3 ricorda di avere avuto istruzioni in tal senso, è lecito concludere se non già per l'accertamento del fatto che il modulo non fu firmato in quel frangente, almeno nel senso che non vi era la volontà delle parti a quel momento di aggiungere la CPA 91 alle condizioni in vigore per la polizza RC auto. Non avendo l'attrice addotto altre e diverse circostanze in cui il consenso contrattuale si sarebbe perfezionato, questa Camera ne conclude per l'inesistenza del medesimo, e perciò per l'inefficacia della clausola ai fini della disamina della domanda di causa. La conseguenza di questo accertamento, favorevole nel dubbio alla parte contrattuale più debole, non è comunque quella auspicata dal convenuto dell'integrale reiezione della pretesa dell'attrice. Assodata l'inefficacia della CPA 91, e non avendo l'attrice invocato altre pattuizioni contrattuali che le consentirebbero il rifiuto o la limitazione delle prestazioni (cfr. petizione, pag. 3), torna comunque applicabile l'art. 14 cpv. 2 LCA, secondo il quale se il sinistro è stato causato da colpa grave dello stipulante, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionatamente al grado della sua colpa, ritenuto che ai sensi della norma per colpa grave si intende il comportamento di chi, violando le più elementari norme di prudenza disattende o omette ciò che ogni uomo normale avrebbe fatto in quelle contingenze (Rep. 1984, pag. 162; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. edizione, Berna, 1995, pag. 350 e 351 e riferimenti). A torto il convenuto tenta di sminuire l'importanza della sua colpa. Egli contesta di essere stato in stato di ebrietà subito dopo l'incidente e asserisce che il suo tasso di alcolemia avrebbe raggiunto appena il minimo previsto per la commisurazione di sanzioni penali ed amministrative. Sarebbe perciò "verosimile" che l'incidente è stato causato da un errore di guida e non da ebrietà. Si tratta di affermazioni temerarie, atteso che un tasso alcolemico pari ad almeno lo 0,8 per mille comporta sicuramente una situazione di ebrietà (CCRP 4 novembre 1987 in re S.), e già con tassi inferiori si può ammettere la perdita della capacità di condurre il veicolo, specie di notte (Il CCA 7 aprile 1993 in re V./R. e Z., in cui il tasso era dello 0,76 per mille) o se il conducente, a prescindere dalle sue soggettive ed irrilevanti sensazioni, giunge stanco, come nella specie, alla fine di una notte di libagioni. Ben si può perciò affermare che il convenuto non solo non ha fornito la prova del fatto - non verificatos - per cui la sua ebrietà sarebbe stata ininfluente ai fini del sinistro in questione, ma nemmeno è riuscito a dimostrare di non aver commesso colpa grave, che può tranquillamente venire ammessa sia per la crassa violazione delle norme di circolazione in materia di precedenza, che già solo per il verificarsi dello stato di ebrietà (Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. 2, Berna, 1988, n. 1689). A mente di questa Camera, vista la dinamica del sinistro e la surriferita la gravità della colpa del convenuto, e constatato che non ricorre un caso di applicazione dell'art. 88 LCS, si giustifica un regresso nei suoi confronti da parte dell'attrice nella misura del 40% (Schaffhauser/Zellweger, opera citata, n. 1692 e riferimenti; Maurer, opera citata, pag. 360, nota 916 e riferimenti). Stante l'erogazione di prestazioni da parte dell'attrice per fr. 173'281.55, la quota per cui è possibile il regresso nei confronti del convenuto ammonta a fr. 69'312.60, con il che, dedotto il suo versamento di fr.15'000.--, la petizione merita accoglienza per fr. 54'312.60 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 1992, ovvero dal termine stabilito dal Pretore e rimasto incontestato. Ne conseguono il parziale accoglimento del gravame e l'accoglimento della richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura d'appello. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art.148 CPC). Per i quali motivi, richiamati qli art.148 CPC e la TG

4 dichiara e pronuncia I. L'appello 19 settembre 1995 di K. è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 21 agosto 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

1. La petizione è parzialmente accolta. K., Bellinzona, è condannato a pagare a Winterthur Assicurazioni, Winterthur, fr. 54'312.60 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 1992.

2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 3'000.-- sono a carico dell'attrice per 3/5 e del convenuto per 2/5, e per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato.

3. L'attrice rifonderà al convenuto fr. 1'800.-- per parte di ripetibili. Il. L'istanza di assistenza giudiziaria 19 settembre 1995 di A. K. è accolta. Ill. Le spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2'450.-b) spese fr. 50.-Totale fr. 2'500.- sono a carico dell'attrice per 2/5 e del convenuto per 3/5, e per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dello Stato. Il convenuto rifonderà all'attrice fr. 900.-- per ripetibili parziali di appello.