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19961018_i_ch_b_00

18. Oktober 1996 Bundesgericht Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 1996-10-18 · Italiano CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt996.doc Tribunale federale, 18 ottobre 1996, R. c. Vodese Assicurazioni, Losanna Fatti: Il 5 ottobre 1993 A. R. ha convenuto in giudizio la Vodese Assicurazioni per il pagamento di fr. 120'000.- cogli accessori a titolo di risarcimento danni e torto morale in conseguenza di un incidente della circolazione stradale avvenuto il 4 novembre 1983. La convenuta si è opposta all’azione ed ha eccepito la prescrizione della pretesa. Essa ha adotto in sostanza che il decorso dell’infortunio si sarebbe completato già il 21 gennaio 1984 e da allora non vi sarebbe stata più alcuna evoluzione clinicamente rilevante fino al 5 agosto 1992, data in cui sarebbe stata annunciata una asserta ricaduta. Di conseguenza, nel frattempo si sarebbe compiuto il termine di prescrizione dell’art. 83 cpv. 1 LCStr. Dopo aver limitato l’istruttoria di causa all’esame dell’eccezione ed aver ordinato una perizia medica, con sentenza del 5 febbraio 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha respinto l’eccezione di prescrizione. Adita dalla convenuta, il 28 maggio 1996 la II Camera civile del Tribunale di appello ha invece accolto l’eccezione di prescrizione e respinto l’azione. In sunto, la Corte cantonale, fondandosi sulla perizia giudiziaria, è giunta alla conclusione che il danno residuo del quale l’attrice chiedeva il risarcimento era definitivamente conosciuto a partire all’incirca dall’estate 1984, per cui, decorso il termine di prescrizione biennale dell’art. 87 cpv. 1 LCStr, l’azione era prescritta. L’attrice è insorta avanti al Tribunale federale contro la sentenza della Corte cantonale con ricorso per riforma. Essa chiede che, conferitale l’assistenza giudiziaria, la sentenza impugnata sia riformata nel senso che l’appello della convenuta sia respinto. Con decisione del 7 agosto 1996 il Tribunale federale ha espinto la domanda di assistenza giudiziaria per assenza di probalità di esiito favorevole del gravame. L’attrice è stata pertanto invitata a fornire un anticipo spese di fr. 5000.- entro il 30 agosto 1996. Tale importo è stato tempestivamente versato dall’attrice. Non sono state chieste osservazioni di risposta alla controparte. Motivi: Il Tribunale di appello ha accolto l’eccezione di appello ha accolto l’eccezione di prescrizione e respinto l’azione introdotta dall’attrice: il giudizio impugnato costituisce quindi una decisione finale giusta l’art. 48 cpv. 1 OG (DTF 121 III 271 consid. 1 con rinvio). Il gravame, tempestivo, è pertanto proponibile. Un ricorso per riforma deve fondarsi solo sui fatti accertati dall’autorità cantonale, salvo che questi si riconducano alla violazione di norme federali in materia di prove o a sviste manifeste (art. 63 cpv. 2 OG). Rimane inoltre riservato un complemento degli accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 64 OG mediante fati allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall’autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti. Tutte queste censure relative ai fatti devono comunque essere debitamente specificate e indicare gli atti a cui si riferiscono (art. 55 cpv. 1 lett. b OG). In caso contrario, gli argmenti sono considerati nuovi e quindi inammissibili (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). Nel ricorso per riforma – salvo nel caso in cui sono in gioco norme del diritto federale – è inammissibile criticare l’apprezzamento probatorio compiuto dal giudice del merito (DTF 117 II 257 consid. 2, 613 consid. c, 119 II 85). Come ha osservato con pertinenza la Corte cantonale, litigiosa è in concreto unicamente la questione di sapere se l’azione di risarcimento danni sia prescritta per decorrenza del termine di prescrizione relativo di due anni del’art. 83cpv. 1 LCStr. Per costante giurisprudenza il termine di prescrizione comincia a decorrere una volta

2 che il creditore ha conosciuto l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da fondare e motivare un’azione giudiziaria (DTF 109 II 434 seg. consid. 2 e riferimenti). Se la misura del danno dipende da una situazione che evolve, la prescrizione decorre solo una vlta conclusa tale evoluzione; il danno è sufficientemente circoscritto allorquando il creditore detiene gli elementi che gli permettono di valutarne la portata (DTF 108 Ib 99 seg. consid. c e riferimenti). Fatti questi rilievi, rimane da valutare se la conclusione della Corte cantonale, secondo cui la pretesa dell’attrice è prescritta, sia corretta oppure no. Nella misura in cui l’attrice tenta di sostituire gli accertamenti del Pretore a quelli della Corte cantonale il ricorso è inammissibile (v. supra, consid. 1b). Per il resto, sulla base degli accertamenti della Corte cantonale (stato definitivo raggiunto sei mesi dopo l’infortunio, danno residuo definitivamente conosciuto circa nell’estate 1984 e disturbi attuali analoghi a quelli in cui fu raggiunto lo stato definitivo) non si può che ritenere che la prescrizione biennale dell’art. 83 cpv. 1 LCStr. ha principato a decorrere circa sei mesi dopo il sinistro e si è compiuta nel corso del 1986. A torto poi l’attrice rimprovera alla Corte cantonale di aver disapplicato la nozione di conoscenza soggettiva del danno, dal moment che essa stessa afferma di aver sempre avuto dolori alla coscia sinistra, che hanno fra l’altro comportato interruzioni della sua attività. Dall’altra parte, l’attrice confonde la questione della persistenza die dolori – che sono sempre gli stessi da quando è stato raggiunto lo stato definitivo – con quella di danno in evolozione. In concreto, si può solo conludere che al momento in cui è stato raggiunto lo stato definitivo, l’attrice deteneva elementi tali da permetterle di fissare il quadro di un’azione giudiziaria. Ne segue che le Corte cantonale non ha violato la nozione di diritto federale di “conoscenza del danno”. Da ultimo, visto la natura die disturbi lamentati dall’attrice, non è motivo di ritenere che si è in presenza di una ricaduta. Il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto.