opencaselaw.ch

19960215_i_ch_b_00

15. Februar 1996 Bundesgericht Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 1996-02-15 · Italiano CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt1496.doc Tribunale federale, 15 febbraio 1996, K. und M. S.A. c. Allianz Continentale S.A., Zurigo Fatti: Il 20 novembre 1991 degli ignoti hanno asportato orologi per un valore comples- sivo di fr. 52'000.- da una vetrina di esposizione condotta in locazione dalla K. und M. S.A. nell’atrio di una banca a Lugano. La conduttrice aveva stipulato con l’Allianz Continentale S.A. una polizza di assicurazione per un importo massimo di fr. 40'000.- contro le conse- guenze di un furto con scasso. Il 16 ottobre 1992 la Pretore del distritto di Lugano, Sezio- ne 4, il proprio assicuratore, postulando il pagamento di fr. 40'000.-, oltre interessi. Con sentenza 30 maggio 1995 il Pretore ha accolto l’azione. Il 20 settembre 1995 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto l’appello dell’Allianz Conti- nentale S.A. e ha respinto la petizione. Il 2 novembre 1995 la K. und M. S.A. ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di di- ritto pubblico, con cui postula l’annullamento della decisione cantonale, e un ricorso per riforma con cui chiede che l’appello sia respinto. Con risposte 14 risp. 15 dicembre 1995 l’Allianz Continentale S.A. propone la reiezione di entrambi i gravami. Motivi: a) In data odierna è stato respinto, in quanto ammissible, il parallelo ricorso di diritto pubblico. Nulla osta quindi all’esame del presente ricorso per riforma. Inoltrato tempestivamente (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile di carattere pecuniario con un valore litigioso davanti all’ultima istanza che ampiamente superava fr. 8000.- (art. 46 OG), il ricorso in esame è, in linea di principio, ricevibile. Nella procedura del ricorso per riforma il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall’ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizione federali in materia di prove e riservata la rettificazione degli accertamenti dovuti manifestamente ad una svista (art. 63 cpv. 2 OG). Secondo gli accertamenti della sentenza impugnata, la vetrina in cui erano esposti gli orologi era chiusa a chiave, con la conseguenza che le ante erano bloccate. Dopo il furto la vetrina si presentava chiusa e intatta, ma con le due ante in posizione inversa rispetto a quella usuale, dato che quella con la serratura era a destra invece che nella solita posizio- ne. Ciò lascia supporre che il ladro avesse sfilato le ante dalle loro guide di scorrimento senza toccare o sforzare la serratura e le avrebbe rimesse nella loro sede, seppure inver- tite di posto. La Corte cantonale ha ritenuto che, al di là di tale congettura, dagli atti non risulta alcun elemento che permetta di formulare un’ipotesi, ancor vaga, sulla concreta dinamica del preteso scasso. Infatti nulla consente di sapere se l’autore ha approfittato di un difetto costruttivo della vetrina venendone a capo in pochi istanti, oppure se egli ha in qualche modo saputo applicare una certa forza nel punto debole della struttura, sfruttando i possibili giochi fra le ante e le guide di scorrimento, oppure, ancora, se egli abbia nor- malmente aperto la serratura con le chiavi, vere o false. I Giudici cantonali hanno quindi ritenuto che la dinamica del furto non era sufficientemente provata, o resa verosimile, per ammettere il verificarsi del rischio assicurato. L’attrice rimprovera alla Corte cantonale di aver violato l’art. 8 CC, non ritendo che il grado di prova, limitato alla propria tesi essa cita Poudret, (Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, pag. 173 seg.). Questo autore sostiene che la questione di sapere se il grado di certezza esatto da una legge federale è raggiunto in un caso con- creto può essere rivista dal Tribunale federale nell’ambito di un ricorso per riforma. Tutta- via questa opinione, condivisa da Kummer (Berner Kommentar, n. 72 e seg. all’art. 8 CC),

2 è minoritaria nella dottrina. Infatti, secondo la maggior parte degli autori, nella giurisdizione per riforma il Tribunale federale può unicamente controllare se il giudice cantonale si è basato su una giusta concezione del grado di certezza o verosimiglianza richiesto (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, pag. 144; Dressler, Die Tatsachenüberprüfung durch das Bundesgericht im Berufungsverfahren, in: RDS 94/1975 II 64; Wurzburger, La violation du droit fédéral dans un recours en reforme, in: RDS 94/1975 II 104; Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, pag. 99; Voyame, Droit privé fédéral et procédure civile cantona- le, in: RDS 80/1961 II 157 seg.). Tale seconda opinione è condivisa dal Tribunale federale (cfr. DTF 120 II 396 consid. 4b). Nella fattispecie, i Giudici cantonali sono rettamente partiti dal presupposto che l’assicurato deve unicamente rendere verosimile, sulla base delle circostanze di fatto, il verificarsi del rischio assicurato (sentenza inedita del 3 aprile 1995 in re U. c. F. citata dall’attrice). In queste circostanze la censura ricorsuale concerne in realtà l’apprezzamento delle prove da parte della Corte cantonale e si rivela pertanto inammisi- bile (art. 55 cpv. 1 lett. c OG).

b) L’attrice fa inoltre valere una violazione dell’art. 33 LCA, poiché la Corte cantonale ha ritenuto che i fatti accertati non sono costitutivi del rischio assicurato. Tale questione dev’essere risolta sulla base degli accertamenti di fatto – vincolanti per il Tribunale fede- rale (art. 63 cpv. 2 OG) – contenuti nella sentenza impugnata. Nella misura in cui l’attrice si scosta dalla fattispecie accertata dalla Corte cantonale, la censura si rivela inammissi- bile. Secondo l’art. 33 LCA „l’assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l’assicurazione fu conchiusa, eccetto- chè il contratto non escluda dall’assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco“. I principi generali dell’interpretazione die contratti trovano applicazione anche al contratto di assicurazione, salvo contraria disposizione della legge speciale. L’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia al diritto delle obbligazioni e, quindi, al diritto civile. Per interpretare un con- tratto di assicurazione si procederà quindi, come per ogni altro contratto, alla ricerca della reale e reciproca volontà delle parti. Se ciò si avvera impossibile ci si baserà sulla loro probabile e presunta volontà, determinata sulla scorta di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto e secondo il principio dell’affidamento. Nell’interpretazione delle espressioni contrattuali ci si atterrà al significato che esse hanno nell’uso generale e quotidiano della lingua, salvo nei casi di termini tecnici attinenti alla copertura del rischio (DTF 118 II 344 consid. la e riferimenti). Clausole ambigue, oscure o che si prestano a una diversa lettura devono essere interpretate a scapito della parte che le ha redatte, ossia di regola – come è il caso in concreto – dell’assicuratore (DTF 116 II 347 consid. 2b). In assenza di constatazioni di fatto concernenti la reale volontà delle parti, occorre in- terpretare le condizioni generali di assicurazione. Queste all’art. 2 lett. a definiscono il furto con scasso come un „furto perpetrato da persone che s’introducono con la forza in uno stabile o in uno die suoi locali o accedono mediante scasso a un contenitore che vi si tro- va. È parificato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i co- dici se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.“ Nella fattispecie, il furto è stato commesso in un locale liberamente accessibile e nemmeno l’attrice allega l’ipotesi dell’utilizzazione di chiavi. Il litigio verte, in sostanza, unicamente sulla nozione di scasso. Nella sua accezione generale per scasso si intende la forzatura di una chiusura o ser- ratura qualunque destinata a impedire il passaggio o la facoltà di accedere a qualche cosa (cr. RUA XVIII n. 18). In un senso più esteso, proprio alle assicurazioni, non vi è scasso unicamente quando l’autore di un furto si introduce con la forza in un immobile o in uno dei locali, o ancora quando vi è lo scassinamento di un mobile che vi si trova, ma anche qua-

3 lora il ladro usi chiavi false o regolari, che si è procurato con la forza. Tuttavia, tranne nell’ipotesi delle chiavi false, il furto con scasso è sempre caratterizzato dall’uso della forza ((Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3a ed., pag. 515 seg.; Jürg Hauswirth/Hans Rudolf Suter, Sachversicherung, 2a ed., pag. 257; cfr. anche RUA XVIII n. 18; XVII n. 24; XVI n. 19). La questione di sapere se, come sostiene l’attrice, si può assi- milare al furto con scasso un furto frutto di un abile trucco accessibile solo a degli esperti (cfr. RUA XIV n. 105) può restare indecisa nella fattispecie, poiché, giusta gli accertamenti della sentenza impugnata, un siffatto trucco (“geschickte Machenschaften”; cfr. RUA XVII

n. 24) non è stato reso verosimile. In queste circostanze la Corte cantonale non ha violato il diritto federale ritenendo, sulla base dei fatti accertati, che l’evento assicurato non si è verificato. Infine l’attrice rimprovera alla Corte cantonale di aver violato gli art. 1 e 18 CO e 2 CC per non aver riconosciuto che la parti hanno convenuto un concetto di furto con scasso meno restrittivo di quello indicato dalle condizioni generali. In verità tale critica verte sulla reale volontà delle parti, che, per costante giurisprudenza, è una questione di fatto (DTF 117 II 387 consid. 2b; 106 II 141 consid. 3b) non rivedibile dal Tribunale federale nella giurisdizione per riforma.