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19950925_i_ti_o_00

25. September 1995 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 1995-09-25 · Italiano CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No. 71 No. L'incidente della circolazione avviene durante un giro con carattere dimostra- tiva finalizzato ad un’eventuale vendita non coperta dall’assicurazione e non in quella di verifica di una riparazione, quando il capo officina del garage descrive e illustra le caratteristiche dell’auto ad un passeggero circolando a velocità par- ticolarmente elevate e eseguendo una pericolosa manovra che porta all’incidente. (Assicurazione di responsabilità civile) (Haftpflichtversicherung) Tribunale di Appello del Cantone del Ticino, 25 settembre 1995, Compagnia d’Assicurazioni Nazionale Svizzera, Basilea c. Garage X. AG Fatti: Il 24 aprile 1990 verso le 11.15 B., capo officina del Garage X. S.A., fu vittima di un incidente della circolazione: egli nell'abbordare una curva a destra in località Origlio- Carnago, sorpreso dalla presenza di un camion, il quale, fors'anche invadendo parzial- mente la corsia di contromano, procedeva in senso contrario, perse il controllo del pro- prio veicolo, una Lancia Delta Integrale Turbo, e dopo aver sbandato, andò a cozzare con violenza contro un muretto. A seguito dell'incidente la vettura andò completamente distrutta ed il passeggero del B., il signor St., riportò diverse ferite che ne comportarono l'ospedalizzazione. Alla richiesta di risarcimento del danno, avanzata dal Garage X. S.A. nei confronti della compagnia di assicurazioni Nazionale Svizzera sulla base della polizza RC delle imprese dell'industria dei veicoli a motore, quest'ultima comunicò che l'evento non era coperto. Di qui la presente causa. Con petizione 29 novembre 1990 il Garage X. S.A. ha chiesto la condanna della com- pagnia di assicurazioni al pagamento di fr. 38'250.-- oltre interessi. L'attrice ha asserito che l'incidente avvenne durante una corsa di prova, effettuata per verificare il servizio eseguito sul veicolo e meglio l'intervento per la riparazione di un difetto all'alimentazione: non si sarebbe pertanto trattato di una corsa di dimostrazione, evento quest'ultimo non coperto dal contratto di assicurazione. Quanto al danno, lo stesso corrispondeva al valore dell'auto del cliente.

Con risposta 18 gennaio 1991 la convenuta ha postulato le reiezione della petizione, ritenendo in sostanza che il giro effettuato quel giorno fosse di carattere dimostrativo, tanto più che sia il B. sia lo St. avevano chiaramente mostrato l'intenzione di voler ven- dere rispettivamente acquistare una Lancia Delta Integrale. La richiesta di risarcimento sarebbe in ogni caso infondata, in quanto allo stipulante, e meglio al suo dipendente B., sarebbe imputabile una colpa grave: questi avrebbe infatti provocato l'incidente, circolando ad una velocità di almeno 80 km/h su un tratto dove il limite era di soli 50 km/h. L'entità del danno è stata pure prudenzialmente contestata. In replica e in duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro prece- denti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte. L'attrice ha tuttavia provveduto a ridurre le sue pretese da fr. 38'250.-- a fr. 36'450.--, dato che nel frattempo il relitto del veicolo era stato venduto per fr. 3'000.--, mentre le spese per il parcheggio dello stesso ammontavano a fr. 1'200.--. Con sentenza 30 novembre 1994 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 34'375.-- oltre interessi. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che quel giorno il B., nel suo ruolo di ca- po officina, era uscito dal garage con lo scopo primo di verificare se il difetto che pre- sentava la sua vettura, che in quel momento era da ritenersi di proprietà di un cliente, era stato eliminato; solo in un secondo momento e per il realizzarsi di casuali coinci- denze il giro di verifica mirante a verificare la bontà delle riparazioni assunse pure i connotati di un giro di prova a favore di un possibile acquirente e cliente del garage. Essendo così provato che l'incidente era avvenuto nel corso di un giro di prova eseguito principalmente per verificare la vettura dopo una riparazione, ne discendeva che l'e- vento era sicuramente coperto dall'assicurazione. Tenuto conto del valore del veicolo al momento del sinistro (fr. 36'125.--), del ricavo per la vendita del relitto (fr. 3'000.--) e delle spese di parcheggio (fr. 1'250.--), la petizio- ne è stata accolta limitatamente a fr. 34'375.--, somma che il primo giudice non ha ri- tenuto di ridurre in alcun modo, atteso che la convenuta non aveva provato l'esistenza di una colpa grave del B. nell'incidente. Con appello 28 dicembre 1994 la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione. L'appellante riafferma che la corsa aveva chiaramente un carattere dimostrativo, per cui il sinistro non era coperto dalla polizza assicurativa; se ciò non bastasse, al B. and- ava imputata una colpa grave per aver crassamente violato i limiti di velocità in curva: tale colpa sarebbe stata tale da rompere il nesso di causalità adeguata o quanto meno da ridurre sensibilmente l'ammontare della pretesa assicurativa. La petizione doveva essere infine respinta anche per il fatto che l'attrice non aveva provato di dover concre- tamente rispondere nei confronti del cliente per il danno fatto valere in causa, né tanto meno di averlo già risarcito. Delle osservazioni 1° febbraio 1995 dell'attrice con cui si postula la reiezione del gra- vame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi. Motivi: In virtù dell'art. 33 LCA, salvo disposizione contraria della legge federale sul contratto d'assicurazione, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i

caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, ec- cettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che le clausole che escludono la copertura assicurativa devono essere interpretate in maniera restrittiva (DTF 118 Il 344; RUA XIV no. 38) e che nel caso in cui le stesse presentino delle ambiguità si deve sen- z'altro decidere a sfavore dell'assicuratore (sentenza DTF citata). La polizza assicurativa che ci occupa copre la responsabilità del garage verso terzi per sinistri causati nell'ambito della sua attività professionale: in pratica viene coperto il rischio di perdita patrimoniale che l'assicurato potrebbe subire per una pretesa di risar- cimento del danno formulata nei suoi confronti dal cliente a seguito di un'attività prevista nella polizza stessa (sentenza DTF citata; Brehm, Le contrat d'assurance de responsa- bilité civile, Losanna 1983, p. 57 n. 179). Visto quanto precede, ci si potrebbe innanzitutto domandare, come per altro chiesto espressamente dall'appellante, se la petizione non debba già essere respinta per il fatto che l'attrice non ha per nulla provato che un'eventuale pretesa del cliente nei suoi confronti sarebbe fondata. La questione può tuttavia rimanere indecisa, atteso che, come vedremo nel seguito, la petizione deve comunque essere respinta per altri motivi. In base all'art. 31 A CGA, la cui applicazione nella fattispecie è del tutto pacifica, "l'assicurazione comprende, in modificazione parziale dell'art. 7 K e L delle CGA, la responsabilità civile in seguito alla sottrazione, al danneggiamento o alla distru- zione di veicoli a motore di terzi (...), rimessi allo stipulante per essere custoditi, trasformati o per altri scopi simili,

1. ...;

2. in occasione di corse di prova eseguite sugli abituali tratti di prova locali, in re- lazione con lavori di riparazione o di manutenzione....". Nel caso di specie è chiaro che il 24 aprile 1990 il B. avrebbe dovuto verificare con un giro di prova su strada se il problema all'alimentazione della Lancia Delta, appena ripa- rata, fosse effettivamente stato risolto. Tale circostanza, che sembrerebbe avallare la tesi dell'attrice, secondo cui l'evento sa- rebbe tranquillamente coperto dalla polizza, non comporta tuttavia ancora l'accogli- mento della petizione. Sempre in base al punto 2 dell'art. 31 A CGA "questa copertura è tuttavia accordata soltanto se il veicolo è munito delle targhe di controllo del cliente ...., se il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta per la relativa categoria, e se non si tratta di un veicolo preso per un'esposizione, una dimostrazione, o per la vendita". A giudizio di questa Camera - e per altro anche del Pretore, il quale tuttavia non ne ha tratto le debite conclusioni - è evidente che in un secondo momento, quando cioè lo St. accettò di accompagnare il B., il giro di verifica della riparazione all'alimentazione as- sunse incontestabilmente pure i connotati di un giro dimostrativo o comunque finalizzato alla vendita, ciò che in base agli accordi contrattuali escludeva inequivocabilmente la copertura assicurativa.

Che l'intenzione dello St. fosse quella di effettuare un giro di prova, e non certo sempli- cemente di partecipare alla verifica della bontà della riparazione all'alimentazione del veicolo, oltre che logico (a che pro egli avrebbe voluto partecipare ad una prova di veri- fica dell'alimentazione?), é stato chiaramente provato dalle testimonianze P., B. e dello stesso St. Quest'ultimo ha pure precisato di essere interessato all'acquisto di un'auto di quel genere, fermo restando però che l'eventuale acquisto sarebbe entrato in linea di conto solo in un secondo momento. Passando dalle intenzioni ai fatti, appare incontestabile che il giro assunse effettiva- mente un carattere dimostrativo e che lo stesso fosse finalizzato ad un'eventuale vendi- ta. Mentre il carattere dimostrativo del giro di prova è chiaramente provato dal fatto che durante lo stesso il B. descrisse ed illustrò al passeggero le caratteristiche dell'auto e meglio le prestazioni ed alcune particolarità del veicolo, la circostanza per cui il giro fosse finalizzato alla vendita di un'auto di quel genere risulta dal fatto che i due discussero in merito ai termini ed alle modalità di consegna rispettivamente sul prezzo e sullo sconto concesso dal garage. Tanto basta per ritenere dato un caso di esclusione della copertura. Oltretutto va rilevato che l'incidente avvenne sicuramente in una fase dimostrativa e non certo in quella di verifica della riparazione. Se è vero che il problema dell'alimentazione doveva essere verificato su strada facen- do girare il motore ad alto regime, è tuttavia evidente che tale verifica non andava ef- fettuata eseguendo la pericolosa manovra che ha portato all'incidente: ammesso - ma non concesso - che ciò implichi la necessità di dover circolare a velocità partico- larmente elevate (ma in tal caso il conducente meglio avrebbe fatto a scegliere un per- corso che avrebbe consentito tali velocità), non è infatti ammissibile che per verificare una riparazione si abbordino curve a 80 km/h in presenza di un limite di soli 50 km/h. In realtà, la manovra appena descritta, effettuata dal B. dopo che questi aveva verbal- mente descritto allo St. le prestazioni e le particolarità del veicolo, aveva lo scopo di provare al passeggero la capacità di accelerazione, la maneggevolezza e la tenuta di strada del veicolo e quindi di impressionarlo positivamente: è infatti notorio che una persona che si indirizza verso un'auto come una Lancia Delta Integrale Turbo, lo faccia anche, se non proprio, per le sue particolari prestazioni sportive. Fatto sta che lo St. rimase senz'altro impressionato dalla dimostrazione (come risulta dal suo verbale presso la polizia, dove egli ebbe modo di riferire come il B. "passato l'abitato di Cureglia e meglio circa all'altezza dei campi da tennis, scalava dalla terza marcia alla seconda, schiacciando l'acceleratore. La vettura aveva come uno sbalzo ed accelerava in modo tale che io restavo praticamente senza fiato, schiacciato. contro il sedile...". Il fatto che l'auto fosse di proprietà del B. stesso non modifica in alcun modo la situa- zione. Tutt'altro. Nella misura in cui fu lui a guidarla, ed in abiti civili, si potrebbe addirittura ipotizzare che egli l'avesse voluta provare non nella sua qualità di capo officina, bensì come cliente del garage, ciò che escluderebbe l'applicazione del contratto di assicurazione RC, che evidentemente copre solo i danni provocati nell'ambito dell'attività professio- nale dallo stipulante, rispettivamente dai suoi aventi causa (art. 59 LCA). Allo stesso

modo, nella misura in cui egli propose al cliente l'acquisto della sua macchina, invece di una del garage, si potrebbe pure ipotizzare che egli non agisse più a nome e per conto del datore di lavoro, bensì a titolo privato: anche in tal caso non vi sarebbe alcuna copertura. Dovendosi chiaramente accogliere l'appello e respingere la petizione, può infine re- stare aperta la questione a sapere se la colpa del B. nell'incidente per aver crassa- mente violato i limiti di velocità nell'abbordare una curva - colpa per altro già sanzionata amministrativamente con un ammonimento e penalmente con una multa di fr. 500.-- av- rebbe giustificato una riduzione, o addirittura la soppressione delle prestazioni assicu- rative (art. 14 cpv. 2 e 3 LCA).

No. 71 I. Inhaltsverzeichnis X, 5 (Besondere Klauseln der Haftpflichtversicherung) XXIV (Betriebshaftpflichtversicherung) II. Gesetzesregister VVG 14, 33, 59 III. Sachregister Assicurazione di responsabilità civile estensione della copertura nell’ - delle imprese dell’industria dei veicoli a motore Clausola d’esclusione corse di prova con veicoli preso per la vendita Estensione della copertura nell’assicurazione RC delle imprese dell’industria dei veicoli a motore Ausschlussklausel Testfahrten mit zum Verkauf bestimmten Fahrzeugen Deckungsumfang in der Betriebshaftpflichtversicherung für das Autogewerbe Haftpflichtversicherung Deckungsumfang in der Betriebshaftpflichtversicherung für das Autogewerbe