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No. 68 No.
a) L'art. 73 LCA non trova applicazione unicamente nel caso di assicurazione sulla vita ma riguarda ogni caso di assicurazione di persone.
b) Dovendosi far capo alle formalità di cui all'art. 73 cpv. 1 LCA, la conseguen- za del fatto che la consegna della polizza originale alla cessionaria non ha potu- to aver luogo, è necessariamente la nullità della cessione. (Assicurazione contro la malattia) (Krankenversicherung) Tribunale di Appello del Cantone del Ticino, 21 agosto 1995, Cassa Malati X. c. La Bernese Compagnia d’Assicurazioni sulla Vita, Berna Fatti: Con petizione del 13 ottobre 1994 l'attrice, in quanto cessionaria delle pretese di G., ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di 10'000.-- oltre interessi, importo che essa dovrebbe alla signora G. in conseguenza della sua incapacità al la- voro a seguito di malattia per l'anno 1994. In sede di risposta la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo tra l'altro la nul- lità della cessione ex art. 73 cpv. 1 LCA, con conseguente carenza di legittimazione attiva per la parte procedente. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l'applicabilità dell'art. 73 LCA alla ces- sione in esame, ha osservato che la cedente non avrebbe trasmesso alla cessionaria la polizza di assicurazione, precedentemente costituita in pegno manuale presso la con- venuta. Trattandosi di formalità essenziale alla luce della predetta norma, di carattere impera- tivo, ne conseguirebbero necessariamente la nullitá della cessione e la carenza di legit- timazione attiva della parte procedente. Con tempestivo gravame datato 29 maggio 1995 l'attrice, richiamato l'art. 73 cpv. 1 LCA, ha osservato che detta norma farebbe riferimento principalmente all'assicurazione sulla vita. In caso di cessione di pretesa derivante da assicurazione complementare di perdita di guadagno a seguito di malattia o infortunio sarebbero invece applicabili gli art. 164 e segg. CO, in concreto ossequiati dalla cedente. La possibilità della cessione sarebbe del resto espressamente prevista dalle CGA. Nelle osservazioni del 30 giugno 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del grava- me in base ad argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nei successivi consideran- di.
Motivi: a) Contrariamente a quanto sostiene l'attrice, è evidente che la cessione in esame riguarda un diritto ad una somma di denaro, e non una somma di denaro in contanti, nel qual caso non sarebbe ovviamente necessaria formalità alcuna per la sua trasmissione dal proprietario ad un terzo. Secondo l'art. 73 cpv. 1 LCA il diritto derivante da un contratto d'assicurazione di per- sone può essere validamente ceduto o costituito in pegno solo alle cumulative condi- zioni di valersi della forma scritta, di consegnare la polizza e di notificare per iscritto all'assicuratore l'avvenuta cessione o costituzione in pegno. Per esplicita disposizione dell'art. 97 cpv. 1 LCA, quanto stabilito dall'art. 73 cpv. 1 LCA non può essere modifi- cato per convenzione. Già solo dalla sistematica della LCA, che inserisce l'art. 73 LCA quale prima norma della sezione titolata "disposizioni speciali sull'assicurazione delle persone", si appale- sa come infondata l'obiezione dell'attrice secondo cui l'articolo troverebbe applicazione unicamente nel caso di assicurazione sulla vita. Vero è invece che l'art. 73 LCA riguar- da ogni caso di assicurazione di persone, e nella nozione di assicurazione di persone, utilizzata dal legislatore per distinguere dall'assicurazione contro i danni (cfr. la sezione Il della LCA; Roelli, Kom. zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. 3, n. 23 ad art. 73 LCA), rientrano anche le assicurazioni contro eventi quali la perdita di guadagno a seguito di incapacità lavorativa, in quanto tale evento è in primo luogo atti- nente alla persona dell'assicurato, e solo di riflesso costituisce "danno" ai sensi della Il sezione della LCA (Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, pag. 178 e 179; Maurer, Privatversicherungsrecht, 2. edizione, pag. 253). Ci si dovrebbe inoltre chiede- re - ma la questione è oramai superflua - se l'assicurazione avente per oggetto quale prestazione principale il pagamento di una certa somma ad una determinata scadenza, o prima della scadenza in caso di morte, sia - come sembra logico - da qualificare nel complesso proprio come assicurazione sulla vita per il fatto che la prestazione dell'as- sicuratore dipende dalla sopravvivenza dell'assicurato (Roelli, op. cit., n. 24-27 ad art. 73 LCA), e questo anche se l'assicurazione prevede assicurazioni supplementari ac- cessorie di altro tipo, ma sempre legate alla persona dell'assicurato.
b) E' pacifico - né l'attrice può sostenere il contrario - che la consegna della polizza originale alla cessionaria non ha potuto aver luogo, essendo la stessa in possesso della convenuta a titolo di pegno manuale. Dovendosi far capo alle formalità di cui all'art. 73 cpv. 1 LCA, e non a quelle meno ri- gorose previste dal CO, è parimenti pacifico. che la conseguenza è necessariamente la nullità della cessione. Ne è cosciente la stessa attrice, che nel proprio gravame afferma che: "Di conseguenza nel caso in cui fosse stata ceduta la polizza la cessione sarebbe stata valida, in quanto sono stati osservati tutti i requisiti, sia della legge che delle condizioni generali della Bernese."
Questo non è però stato il caso, e ne consegue - come rettamente stabilito dal Pretore
- che l'attrice non è divenuta titolare del diritto materiale vantato in causa, e che la peti- zione deve perciò essere respinta in ordine per carenza di legittimazione attiva.
No. 68 I. Inhaltsverzeichnis XXVa (Abtretung und Verpfändung) II. Gesetzesregister VVG 73, 97 III. Sachregister Cessione di diritti derivanti da un’assicurazione contro la malattia condizioni per la validità della - dei diritti derivanti da un’assicurazione Abtretung der Ansprüche aus einer Krankenversicherung Gültigkeitserfordernisse für die - der Versicherungsanspüche