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19950424_i_ti_u_00

24. April 1995 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 1995-04-24 · Italiano CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No. 73 No. La carrozzeria alla quale il danneggiato ha ceduto ogni diritto scatente dalla fattura di ripazione del suo veicolo non fornisce la prova dell’entità del danno quando la notifica del sinistro avviene quando i lavori di riparazione sono già ad uno stadio avanzato e la carrozzeria si limita a contraporre alle indicazioni peri- tali dell’assicuratore il proprio preventivo. (Assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli) (Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung) Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, 24 aprile 1995, Carrozzeria X. c. Altstadt, Compagnia d’Assicurazioni, Zurigo Fatti: In data 22 ottobre 1992, in territorio del Comune di Minusio, la vettura BMW di proprietà del signor P. veniva danneggiata, con manovra di parcheggio, da Sch. alla guida di un’automobile Peugeot 605 assicurata presso la Altstadt assicurazioni. L'incidente si risolveva con soli danni materiali. La responsabilità dell'accaduto veniva stabilito essere totalmente a carico dello Sch. Dopo aver continuato ad utilizzare il veicolo per un certo lasso di tempo, verso fine no- vembre 1992 il P. consegnava il medesimo alla Carrozzeria X. ai fini della riparazione. Nel frattempo Sch. aveva notificato il sinistro alla propria compagnia d'assicurazioni. La stessa Carrozzeria X., con scritto via fax del 30 novembre 1992, segnalava alla convenuta Altstadt che il veicolo era a disposizione per esame e constatazione del danno. Il responsabile della convenuta si recava sul posto per la verlfica del danno il 2 dicem- bre 1992. In quella data, per stessa ammissione pure dell'istante, i lavori di riparazione già si trovavano ad uno stadio avanzato. Su richiesta esplicita della convenuta, la ditta X. trasmetteva un "preventivo" in data 12 gennaio 1993, indicante un costo totale di riparazione di fr. 3'145.80. Con nota via fax del 13 gennaio 1993, la Altstadt - per il tramite del proprio responsa- bile signor G. - osservava come la calcolazione interna alla Compagnia fosse inferiore al "preventivo" / consuntivo: fr. 2'435.80 anziché 3'145.80 (cui si aggiungeva pure l'im- porto di fr. 480.-- per noleggio di un veicolo sostitutivo). Seguiva ulteriore corrispondenza epistolare fra le parti, senza il raggiungimento di un accordo in merito al totale di liquidazione del sinistro.

La Altstadt rimborsava pertanto unicamente l'importo peritato di fr. 2'435.80. P., con atto del 13 aprile 1994, cedeva alla Carrozzeria X. ogni diritto scatente dalla fattura di riparazione del suo veicolo BMW e segnatamente la facoltà di postulare in giudizio il versamento del saldo scoperto di fr. 1'190.--. Con la presente istanza la Carrozzeria X. chiede in effetti la condanna della Altstadt assicurazioni al pagamento di tale importo residuo. In merito alle argomentazioni ulteriori addotte dalle parti si dirà, per quanto rilevanti ai fini del presente giudizio, nei considerandi successivi. Motivi: Giusta l'art. 42 cpv. 1 CO, chi pretende il risarcimento del danno ne deve forni- re la prova (art. 8 CCS; Rep. 1951, pag. 142). Nel caso di pregiudizio risultante da una distruzione parziale del veicolo, unicamente il leso - proprietario del mezzo - è autorizzato a dare l'ordine di riparazione. Egli deve però concedere alla compagnia d'assicurazione interessata, il tempo necessario per la constatazione del veicolo, ciò che peraltro è nel suo stesso interesse dovendo egli pro- vare l'ampiezza del danno e, segnatamente, il nesso di causalità fra i danni subìti e i costi di riparazione (cfr. Rusconi, Le préjudice automobile, pag. 26). Nel caso concreto ci si trova confrontati con due diverse quantificazioni in merito all'entità del danno. Ingiustificato appare l'atteggiamento sia dell'istante che del signor P. (il cui comporta- mento deve essere imputato all'istante medesima). Malgrado l'incidente sia avvenuto già il 22 ottobre 1992, non vi è traccia nell'incarto del fatto che la parte lesa si sia pre- murata - avendone senz' altro il tempo - di contattare tempestivamente la Altstadt per permettere la verifica dell'automezzo. L'istante deve subire essa stessa le conseguenze di una tardiva segnalazione. La comunicazione è avvenuta, come detto, via fax il 30 novembre 1992 (lunedì) e il pe- rito si è presentato sul posto mercoledì 2 dicembre 1992. I lavori di riparazione erano però già ad uno stadio avanzato ciò che lascia supporre che fossero iniziati addirittura il giorno della comunicazione. Spettava quindi all'istante dimostrare che l'effettivo danno corrisponde a fr. 3'145.80 (escluso il noleggio del veicolo sostitutivo). Nessuna prova in tal senso è invero stata fornita. Infatti la Carrozzeria X. si è limitata a contrapporre alle indicazioni peritali della convenuta, il proprio "preventi-vo"/consuntivo. Addirittura, l'esame della testimonianza C. dà atto di come le opere di riparazione - esclusa la verniciatura - siano durate circa una giornata e non già 19 ore come indicato nel preventivo. Una giornata di lavoro corrisponde peraltro pressapoco a quanto calco- lato dalla stessa Altstadt. Né dagli atti istruttori risulta chiaro se in realtà il danno fosse limitato alla portiera ante- riore sinistra o fosse esteso all'intera fiancata sinistra (come sostiene l'istante). Avendo fallito la Carrozzeria X. nel proprio onere probatorio di quantificazione del danno, l'istanza va integralmente respinta. La reiezione deve riguardare parimenti la pretesa per noleggio di un veicolo sostitutivo (fr. 480.--). La parte lesa ha diritto di far capo ad un veicolo a noleggio unicamente se il medesimo le serve per l'esercizio della sua professione e il fatto di non possederlo per

un certo periodo le farebbe subire una perdita di guadagno (Rusconi, op. cit., pag. 37 e 38). Nessuna prova in tal senso è stata fornita, non potendo bastare la semplice e scar- na dichiarazione testimoniale del P. secondo la quale "gli necessitava un veicolo a no- leggio", senza indicazione dei motivi alla base di siffatta necessità. Da ultimo va osservato che - contrariamente a quanto addotto dalla parte istante - nello scritto 13 gennaio 1993 della Altstadt non può essere ravvisato il riconoscimento dell'importo completo fatturato. Si è in effetti trattato di una semplice constatazione del rappresentante della convenuta in merito al mancato accordo fra le parti, con invito alla Carrozzeria X. a fatturare come meglio avrebbe creduto senza però alcun pregiudizio sul fatto che la Compagnia d'assicurazioni avrebbe nel seguito mantenuto la propria posizione negativa, come in realtà ha fatto.

No. 73 I. Inhaltsverzeichnis XXXV (Beweiswürdigung) II. Gesetzesregister OR 42 III. Sachregister Assicurazione di responsabilità degli autoveicoli prova dell’entità del danno Prova dell’entità del danno Beweis der Höhe des Schadens Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung Beweis der Höhe des Schadens