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19950324_i_ti_u_00

24. März 1995 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 1995-03-24 · Italiano CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No. 72 No. Se secondo le CGA sono coperti "danni derivanti da caduta di neve o ghiac- cio", il danno non deve derivare dalla caduta di neve direttamente sul veicolo, basta che deriva dalla caduta di neve siccome causa indiretta del nocumento. Il danneggiamento di una vettura dovuto alla caduta di un ramo di un albero ap- pensantito dalla neve rientra dunque nella categoria dei danni dovuti da caduta di neve. (Assicurazione di corpi di veicoli) (Fahrzeugkaskoversicherung) Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, 24 marzo 1995, V. c. Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni, San Gallo Fatti: Nel corso della notte tra il 10 e l'11 dicembre 1990, la vettura di marca "BMW" di proprietà dell'istante V., che si trovava parcheggiata a lato della strada, in Via Muro della rossa a Locarno, veniva danneggiata a seguito della caduta del ramo di un albero, sito su terreno comunale, appesantito dalla neve scesa durante la notte. A seguito di questo fatto, V. si recava presso la Carrozzeria X. a Locarno, allo scopo di far effettuare i lavori di riparazione dell'autoveicolo. Parallelamente, l'istante provvedeva ad annunciare il sinistro alla propria assicurazio- ne casco parziale, la qui convenuta Helvetia Assicurazioni, la quale faceva allestire una perizia riguardo l'ammontare dei costi di riparazione necessari. Una volta stabilitone l'importo, la convenuta si è tuttavia, in parte, opposta al risarci- mento del danno patito dall'istante, osservando come le clausole del contratto d'assicu- razione non contemplino la copertura dell'evento nella specie realizzatosi, eccezion fatta per la rottura del parabrezza, per la quale l'Helvetia Assicurazioni sarebbe disposta a pagare la somma di fr. 750.--. Delle ulteriori argomentazioni addotte dalle parti si dirà, per quanto rilevanti ai fini del presente giudizio, nei considerandi successivi. Motivi: L'Helvetia Assicurazioni non contesta che il danno subìto da V. sia dovuto alla caduta di un ramo appesantito dalla neve scesa nel corso della notte; ciò che viene per contro avversato risulta essere la copertura di tale evento nell'ambito del contratto d'as-

sicurazione casco parziale del 24 luglio 1990. La convenuta sostiene che tale rischio non è contemplato dalle clausole contenute nelle condizioni generali d'assicurazione, integrate al contratto stipulato con l'istante. Il problema che si pone consiste dunque nell'interpretazione di tali clausole, segnata- mente della clausola 6.3, che dispone come l'assicurazione copra i "danni derivanti da caduta di neve o di ghiaccio". Risulta per contro indubbio che la clausola 6.2 non trova applicazione nella specie, in quanto il danno non è stato cagionato dalla "pressione della neve che pesa diretta- mente sull'autoveicolo". Alfine della determinazione del significato da attribuire alle clausole inerenti ad un contratto d'assicurazione trovano innazitutto applicazione le regole poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza per l'interpretazione dei contratti in genere, segnatamente il princi- pio dell'affidamento, secondo cui l'accordo deve essere compreso nel senso che le parti potevano e dovevano in buona fede evincere dai termini utilizzati (cfr. Viret, Droit des assurances privées, pag. 94; Maurer, Schweiz. Privatversicherungsrecht, pag. 145); termini che devono essere compresi nella loro accezione comune (Viret, op. cit., pag. 95). Dottrina e giurisprudenza hanno inoltre dedotto dall'art. 33 LCA la regola secondo cui una clausola che determina la portata del rischio coperto deve essere interpretata in maniera estensiva (Viret, op.cit., loc. cit.; DTF 100 II 403). Nel caso in cui, successivamente all'interpretazione della volontà contrattuale secondo le suddette regole, sussitano dubbi sul senso da attribuire alle clausole dell'accordo, trova applicazione il principio "in dubio contra stipulatorem" ("Unklarheitsregel"; Viret, op. cit., loc. cit.; Gauch/Schluep, Schweiz. Obligationenrecht, n. 1231 e segg.), secondo cui occorre attribuire ai termini utilizzati il significato più favorevole all'assicurato, purchè ragionevole e corretto (Maurer, op. cit., pag. 146 e segg.). Dai termini utilizzati alla clausola 6.3 delle Condizioni generali d'assicurazione ("Mas- se nevose: danni derivanti da caduta di neve o ghiaccio"), sembra, stando alla contro- versia sorta tra le parti, non emergere chiaramente e inequivocabilmente se la copertu- ra assicurativa implichi che il danno debba derivare dalla caduta di neve direttamente sul veicolo, oppure, in maniera più generica, dalla caduta di neve siccome causa indi- retta del nocumento. Il verbo "derivare", preso nella sua comune accezione, non concerne tuttavia esclusi- vamente un rapporto di causa ad effetto immediato, bensì definisce più genericamente qualsiasi concatenazione causale di due o più eventi. Già l'interpretazione letterale ap- pare dunque di per sè sufficiente a far ritenere che il rischio nella specie realizzatosi rientri nel campo d'applicazione della clausola 6.3 delle Condizioni generali d'assicura- zione. Questa tesi non può che essere ulteriormente confortata dalla sopraccitata re- gola di interpretazione estensiva delle clausole definitorie del rischio coperto. Inoltre, anche ritenendo che dall'interpretazione scaturisca una soluzione ambigua, oc- correrebbe comunque attribuire alla clausola il senso lato, in virtù del principio "in dubio contra stipulatorem". Alla luce di tali considerazioni, questo Pretore ritiene che l'evento nella specie rea- lizzatosi rientri nella categoria dei danni derivanti da caduta di neve, rischio coperto

dall'assicurazione in virtù della clausola 6.3 delle Condizioni generali d'assicurazione, integrate al contratto stipulato tra le parti in causa. La convenuta contesta, in secondo luogo, di dover rifondere all'istante un importo cor- rispondente all'intero costo di riparazione del danno, sostenendo, da un lato, che parte del danneggiamento è da attribuire alla successiva opera di sgombero della neve e, dall'altro, che i lavori di verniciatura hanno implicato una miglioria per il veicolo, la quale deve essere posta a carico dell'istante. Dal complemento peritale del 31 gennaio 1991, confermato dal perito signor S. all'oc- casione dell'audizione testimoniale del 1. dicembre 1993 tenutasi in presenza attiva delle parti, e dunque coerente unità probatoria atta a fondare e giustificare il libero con- vincimento del giudice (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 90, n. 11), si evince in effetti come la caduta del ramo abbia cagionato dei danneggiamenti unicamente nelle parti superiori dell'autovettura, ad esclusione delle ammaccature laterali, riconducibili alle operazioni di sgombero della neve e dunque non connesse alla caduta di neve. I costi di riparazione occasionati dalla caduta del ramo sono stati di conseguenza ridotti dalla perizia in fr. 5'906.60. Questo Pretore ritiene che non vi siano ragioni di scostarsi dalle conclusioni peritali, sulle quali V. ha per il resto fondato le proprie pretese, e che non sono state espressa- mente contestate nemmeno in relazione a tale punto, concludendo l'istante semplice- mente al risarcimento integrale dei costi di riparazione di cui alla fattura del 22 febbraio 1991, senza tuttavia pronunciarsi in merito al difetto di connessione di parte del danno con la caduta del ramo. Non bisogna inoltre dimenticare che, i principi generali in materia di prova (art. 8 CC), incombe all'istante l'onere di dimostrare, oltre all'esistenza e all'ammontare del danno subìto, anche la connessione dello stesso con un evento che rientri nell'ambito della copertura assicurativa. Di conseguenza, la pretesa di V. nei confronti dell'Helvetia Assicurazioni deve essere ridotta, nella misura dei costi di riparazione occasionati dalle operazioni di sgombero della neve, a fr. 5'906.60. A tale importo occorre aggiungere la somma di fr. 81.50 per il rivestimento sotto cofano motore di cui alla fattura 22 febbraio 1991, per un importo totale di fr. 5'988.10. Per quel che concerne la miglioria apportata all'autovettura a seguito dei lavori di ver- niciatura, dalle Condizioni generali d'assicurazione, e più precisamente dalla clausola C 22, risulta come una parte adeguata delle spese di riparazione, allorquando queste ab- biano contribuito a migliorare lo stato del veicolo, torna a carico dell'assicurato. Tale contributo è stato quantificato dalla convenuta in fr. 1'323.35, avendo essa ri- tenuto come la miglioria potesse essere stabilita in una percentuale del 50% del costo totale di verniciatura. L'enunciata clausola dispone tuttavia, inoltre, come il contributo di miglioria debba ve- nir fissato da esperti e non mediante una semplice stima operata dall'assicuratore. Non essendovi prove conformi a quanto dalle parti stipulato, nè tantomeno sufficienti a dimostrare l'ammontare, o persino l'esistenza, di migliorie apportate all'autovettura dell'istante dall'opera di verniciatura, questo Pretore ritiene di conseguenza che i costi della stessa debbano essere posti integralmente a carico dell'Helvetia Assicurazioni.

Con riguardo agli interessi sul credito dell'istante nei confronti della convenuta, que- st'ultima contesta a giusto titolo che essi siano dovuti anche sull'importo di fr. 750.--, sempre rimasto a disposizione di V. In effetti, il principio secondo cui un creditore non è tenuto ad accettare un pagamento parziale (art. 69 cpv. 1 CO) soffre di un'eccezione allorquando parte del debito risulti contestato (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, Partie spe- ciale du CO, vol. II, n. 1352), per cui la non accettazione del pagamento da parte del creditore esclude la mora della convenuta e il conseguente pagamento degli interessi sull'importo di fr. 750.- (Gauch/Schluep/Tercier op. cit., n. 1505). L'ammontare degli interessi, così come pure il momento a partire dal quale essi de- corrono, non hanno per contro dato adito a contestazioni. Riassumendo, la pretesa dell'istante nei confronti della convenuta che può essere ri- conosciuta ammonta a fr. 5'988.10, oltre interessi del 5% sull'importo di fr. 5'238.10 (fr. 5'988.10 ./. fr. 750.-), a partire dal 22 marzo 1991.

No. 72 I. Inhaltsverzeichnis X, 1 (Auslegung des Vertrages) X, 4 (Besondere Klauseln der Fahrzeugkaskoversicherung) II. Gesetzesregister VVG 33 OR 69 ZGB 8 III. Sachregister Assicurazione di corpi di veicoli caduta di neve estensione della copertura nell’ - Estensione della copertura nell’assicurazione di corpi di veicoli Interpretazione di una clausola contrattuale redatta dall’assicuratore secondo il principio della fiducia Auslegung einer vom Versicherer aufgestellten Vertragsklausel nach dem Vertrauensprinzip Deckungsumfang in der Fahrzeugkaskoversicherung Fahrzeugkaskoversicherung Deckungsumfang in der - Schneerutsch