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No. 24 No. L'assicurato che risponde affermativamente alla domanda se è in buona salute e negativamente alle domande concernenti l'esistenza di una menomazione fisica, un'eventuale interruzione del lavoro e una capacità lavorativa ridotta benché sia al beneficio di prestazioni di invalidità in seguito ad una menoma- zione alla gamba destra che ha provocata una quasi totale inabilità al lavoro commette una reticenza. (Assicurazione sulla vita) (Lebensversicherung) L'on est en présence d'une réticence lorsque l'assuré déclare qu'il est en bonne santé et répond négativement aux questions concernant l'existence d'une lésion corporelle, une éventuelle interruption de travail et une diminution de sa capacité de travail bien qu'il soit au bénéfice de prestations pour invalidité en raison d'une atteinte à sa jambe droite ayant entraîné une incapacité de travail presque totale. (Assurance sur la vie) Tribunale di appello del Cantone del Ticino, 19 ottobre 1994, U. c. Fortuna Compagnia di Assicurazioni sulla vita, Adliswil Fatti: Le parti hanno stipulato un contratto di assicurazione (polizza 3'111'114) avente inizio il 1° maggio 1985 per la durata di 17 anni in virtù del quale la convenuta si impegnava tra l'altro al pagamento di una rendita annua di fr. 12'000.-- a partire dal 91° giorno e per la durata massima di 3 anni per il caso in cui l'attrice fosse divenuta inabile al guadagno. L'attrice nel periodo compreso tra il 27 novembre 1986 e il 30 aprile 1988 ha bene- ficiato di detta prestazione in misura di fr. 20'779.70. Il 26 ottobre 1988 la convenuta ha comunicato all'attrice di avere riscontrato reticenza da parte sua all'atto della stipulazione contrattuale, e di recedere per questo motivo dal contratto con effetto immediato. Con petizione del 20 ottobre 1989 l'attrice ha postulato in via principale l'accertamento della nullità della rescissione contrattuale, e in via subordinata la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 26'000.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno cagionato dal mancato adempimento del contratto. Essa ha contestato di essere stata reticente al momento della compilazione della proposta di assicurazione, in quanto il suo stato di salute - frattura della gamba e del piede conseguente ad un incidente della circolazione - sarebbe stato illustrato con- venientemente all'agente della convenuta. Si imporrebbe perciò l'annullamento della decisione di recedere dal contratto oppure, se ciò non fosse attuabile, la condanna della convenuta al risarcimento del danno costituito dal maggior costo che dovrebbe affrontare l'attrice per stipulare ora una polizza analoga. Nella risposta e riconvenzionale del 27 febbraio 1990 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Essa ha difeso la legittimità della propria decisione di recedere dal contratto a causa della reticenza dell'attrice, rilevando che essa avrebbe risposto in maniera contraria al vero alle domande a lei sottoposte nei formulari compilati il 31 gennaio e il 5 aprile 1985, sottacendo così di essere al beneficio di prestazioni di invalidità erogate da altri assicuratori privati come pure dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG in quanto inabile al lavoro in misura quasi totale. In conseguenza della rescissione contrattuale, l'attrice dovrebbe restituire le pre- stazioni da lei percepite, per un totale di fr. 16'694.30 oltre interessi, importo chiesto in via riconvenzionale. La convenuta si è opposta alla domanda riconvenzionale ribadendo l'inesistenza della reticenza ed eccependo in ogni caso la prescrizione della pretesa della convenuta. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, eccezion fatta per l'aumento a fr. 63'325.-- oltre interessi della pretesa pecuniaria dell'attrice, conseguente alle risultanze peritali. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto integralmente sia la petizione che la riconvenzionale. Egli ha ritenuto che l'attrice abbia manifestamente risposto in modo erroneo a nu- merose delle domande postele dall'assicuratrice. Le inesattezze riguarderebbero domande atte ad influenzare la decisione di stipulare il contratto di assicurazione, così che dovrebbe essere ammessa la reticenza dell'attrice ai sensi della LCA. Ne conseguirebbero la legittimità della rescissione contrattuale e l'impossibilità per l'attrice di avanzare pretese nei confronti della convenuta a seguito del contratto. La reiezione della riconvenzionale è per contro stata pronunciata in conseguenza della prescrizione della pretesa della convenuta, compiutasi nel termine di un anno ai sensi dell'art. 67 CO. Con tempestivo gravame datato 30 agosto 1994 l'attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione in quanto - in sostanza - il Pretore avrebbe ammesso a torto l'esistenza di una situazione di reticenza da parte sua. In tale contesto, l'unica proposta di assicurazione da prendere in considerazione sarebbe quella dell'11 aprile 1985, e non anche quella compilata in vista di precedenti contratti di assicurazione, poi sostituiti da quello in questione. Si dovrebbe inoltre considerare che il contratto di assicurazione è stato compilato dall'agente della convenuta, e la giurisprudenza imporrebbe di essere rigorosi nell'ammettere una situazione di reticenza, considerando benignamente l'onere della prova a suo carico.
Esaminando in concreto la proposta di assicurazione in questione si dovrebbe giungere alla conclusione secondo cui l'attrice non sarebbe reticente, atteso che:
- l'assenza di risposta alla domanda 5.4 non costituirebbe reticenza, ma sarebbe da giudicare in base all'art. 8 cifra 6 LCA;
- la risposta negativa alla domanda 5.5 costituirebbe verità dato che l'attrice era casalinga e non percepiva reddito;
- anche le risposte alle domande 6. e segg., concernenti lo stato di salute dell'attrice, sarebbero corrette, dato che l'istruttoria avrebbe dimostrato che all'epoca - eccezion fatta per la frattura alla gamba di cui la convenuta era a conoscenza, o doveva essere a conoscenza - la salute dell'attrice non presen- tava problema alcuno;
- non vi sarebbe comunque stata riduzione della sua capacità lavorativa nell'esercizio della sua professione di casalinga. Ne discenderebbe per l'attrice un danno complessivo di fr. 63'325.--, da risarcirle così come richiesto in via subordinata. Nelle osservazioni del 10 ottobre 1994 la convenuta ha chiesto la reiezione del gra- vame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi. Motivi: L'art. 4 LCA fa obbligo al proponente di dichiarare per iscritto all'assicuratore tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, atti cioè ad influire sulla de- terminazione dell'assicuratore a concludere il contratto o a concluderlo alle condizioni convenute. In questo ambito si presumono rilevanti i fatti sui quali l'assicuratore ha posto per iscritto delle questioni precise, non equivoche. Secondo l'art. 6 LCA la reticenza del proponente, che sottace un fatto rilevante oppure rilascia una dichiarazione inesatta, autorizza l'assicuratore a recedere dal contratto entro 4 settimane dal momento in cui è venuto a conoscenza della reticenza. Per l'art. 8 cifre 2 a 4 LCA l'assicuratore non può recedere dal contratto nonostante la reticenza se questa è stata da lui provocata, o se egli conosceva o doveva conoscere i fatti sottaciuti o dichiarati inesattamente dal proponente. Secondo l'art. 34 cpv. 1 LCA, infine, di fronte allo stipulante l'agente si ritiene auto- rizzato a fare per l'assicuratore gli atti abitualmente inerenti alle funzioni di un agente della sua categoria, o quelli che l'agente è solito fare con il tacito consenso dell'assi- curatore. Dagli atti risulta che l'attrice fin dal maggio 1982 è stata in cura presso il dott. R. per turbe ansiose. Nel 1983 essa è stata vittima di un incidente stradale nel quale si è procurata la frattura della tibia e del perone destro, con interessamento anche dell'articolazione tra la tibia e il piede.
Ciò ha reso necessario un immediato intervento chirurgico e una degenza in ospedale di 3 settimane. Sempre in conseguenza di quel sinistro, l'attrice è stata operata altre due volte nel corso del 1984. In pratica, almeno per tutto il 1983 e il 1984 l'attrice ha avuto gravi problemi deam- bulatori, non potendo caricare correttamente l'arto offeso. L'attrice è stata al beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio al 31 luglio 1982, ed in seguito ininterrottamente dal 1° gennaio 1984. Essa fin dal 1981 ha inoltre percepito prestazioni per incapacità lavorativa o al gua- dagno dalla Compagnia di assicurazione X. Anche in questa sede l'attrice insiste nel negare di essere stata reticente ai sensi dell'art. 6 LCA. Si tratta di una tesi al limite del temerario, anche nella per l'attrice migliore delle ipotesi, ovvero tenendo conto solo della proposta del 5 aprile 1985 e omettendo di sanzionare la mancata risposta alla domanda 5.4 concernente l'ammontare delle prestazioni per incapacità lavorativa o invalidità. Alla domanda 5.5 della proposta del 5 aprile 1985 "Il totale delle prestazioni in caso di incapacità lavorativa risp. d'invalidità già assicurate o richieste oltrepassa il 75% del guadagno attuale?" l'attrice ha risposto negativamente. Essa giustifica tale risposta con il fatto che essa era casalinga e come tale non percepiva reddito, ragione per la quale eventuali prestazioni di altri assicuratori non superavano o potevano superare il 75% del guadagno attuale. Si tratta di una tesi del tutto priva di fondamento. Vero è invece che il reddito dell'attrice, non potendo essa per sua ammissione contare su proventi di attività lavorativa, era interamente costituito dalle prestazioni assicurative da lei sottaciute, così che le stesse costituivano alla prova dei fatti il 100% del suo reddito a quel momento. Dovendosi ammettere la rilevanza di simile quesito per la stipulazione di un'assicu- razione come quella in questione, tanto basterebbe per ritenere reticente l'attrice e confermare perciò sul tema la sentenza pretorile. Alla domanda 6.2 "Vi ritenete in buona salute e abile al lavoro? Se no per quale motivo?" l'attrice ha risposto affermativamente, mentre ai quesiti 6.8 "Durante gli ultimi 5 anni avete dovuto interrompere il lavoro per più di 4 settimane per ragioni di salute?" e 6.10 "Avete una menomazione fisica o capacità lavorativa ridotta?" l'attrice ha risposto negativamente. Ciò nondimeno, non vi sarebbe reticenza in quanto i testi avrebbero provato che l'agente della convenuta, C., sapeva o doveva sapere della menomazione alla gamba destra. L'argomento, a ben vedere, si appalesa in realtà affatto privo di rilevanza. Ancora nella sentenza DTF 96 Il 204 il Tribunale federale ha in effetti chiaramente ribadito la propria prassi secondo la quale all'assicuratore non può essere opposta la conoscenza di fatti che vengono riferiti ad un suo agente se esso non possiede la fa- coltà di rappresentarlo direttamente nella conclusione del contratto (consid. 6 alle pag. 214 e 215; cfr. anche Il CCA 2 dicembre 1993 in re G./P. Assicurazioni). Il teste C., che peraltro nega di essere stato messo al corrente della reale situazione fisica dell'attrice, era all'epoca ispettore principale e non agente della convenuta. L'attrice in questa sede non sostiene che egli avesse il potere di concludere il contratto per conto della convenuta, né siffatta facoltà è senz'altro usuale (Maurer Privat- versicherungsrecht, 2. edizione, 1986, pag. 189 e segg.) o risulta altrimenti dagli atti
(dai quali si evince che l'accettazione della proposta di assicurazione è giunta dalla direzione di Zurigo e che anche la proposta doveva essere esaminata a Zurigo), così che quanto il C. può avere appreso sulle condizioni di salute dell'attrice non può nuocere alla convenuta e non ne può soprattutto giustificare la reticenza. Diverso sarebbe il caso se il C. avesse influenzato le risposte fornite dall'attrice, in- ducendola a rispondere in buona fede in maniera contraria alla verità (art. 8 cifra 2 LCA; II CCA citata). Dato che nemmeno l'attrice sostiene una simile versione dei fatti - del resto non suffragata da prove e difficilmente sostenibile alla luce di quesiti inequivocabili -, limi- tandosi a voler opporre alla convenuta quanto da lei riferito al C. o quanto egli avrebbe dovuto dedurre dalle circostanze, non può che conseguirne la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
No. 24 I. Inhaltsverzeichnis V, 2 (Verletzung der Anzeigepflicht) II. Gesetzesregister VVG 4, 6, 8, 34 III. Sachregister Reticenza conoscenza dell'assicuratore quando le domande sono fatte su menomazioni fisiche risposta inesatta alle domande sullo stato della salute e la capacità lavorativa Verletzung der Anzeigepflicht bei Fragen nach bestehenden Körperschädigungen Kenntnis des Versicherers bei unrichtiger Beantwortung von Fragen betreffend Gesundheitszustand und Arbeitsfähigkeit