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19940905_i_ti_u_00

05. September 1994 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 1994-09-05 · Italiano CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No. 27 No. Se la clausola delle CGA prevede che "nell'ambito della somma d'assicurazione della mobilia domestica, sono indennizzati i danni dovuti ad atti di vandalismo commessi all'interno dello stabile, in caso di furto con scasso o di rapina a casa, anche se non è stato rubato niente", soltanto gli atti di puro vandalismo - vale a dire indipendenti da furto con scasso o rapina - non beneficiano della copertura assicurativa. (Assicurazione contro il furto) (Diebstahlversicherung) Si les CGA prévoient que "dans le cadre de la somme d'assurance pour l'inventaire de ménage, seront également indemnisés les dommages résultant d'actes de vandalisme perpétrés à l'intérieur du bâtiment lors de vol avec effraction ou de détroussement au domicile, même si rien n'a été volé", seuls les actes de pur vandalisme, c'est-à-dire indépendants de tout vol, ne bénéficient pas de la couverture d'assurance. (Assurance contre le vol) Pretore della Giurisdizione de Locarno-Città, 5 settembre 1994, F. c. "Unione Svizzera", Compagnia Generale di Assicurazioni, Ginevra Fatti: In data 31 dicembre 1991 dei ladri penetravano, forzando la porta d'entrata, nell'abitazione di F. - sita a Minusio al secondo piano di una palazzina di sei appartamenti - e, dopo aver frugato in tutti i locali, asportavano svariati oggetti, denaro e gioielli. La Compagnia d'assicurazioni qui convenuta liquidava il caso con il versamento di un indennizzo di fr. 11'500.--. Nel corso del pomeriggio del 27 giugno 1992, e più precisamente fra le ore 14.00 e le ore 18.30, l'attore subiva una nuova incursione nel proprio appartamento. Mentre egli si trovava ad una festa di matrimonio, ignoti autori penetravano con effrazione nell'appartamento, provocando ingenti danni - per un totale complessivo di fr. 33'600.-- - alla mobilia; segnatamente, il gruppo imbottito del salotto, le tende e le federe dei letti venivano squarciati con la lama di una sciabola che era appesa ad una parete; il quadro elettrico del televisore gigante veniva danneggiato mediante

introduzione della citata lama ed infine la parete, i pavimenti, le tende e numerosi mobili venivano imbrattati con spruzzi di Coca-Cola. Il sinistro veniva regolarmente notificato alla polizia ed alla convenuta. In particolare il 30 giugno 1992, F. inoltrava querela contro ignoti per il reato di danneggiamento. Questo stesso giorno l'attore, interrogato dalla polizia in merito ai danneggiamenti subiti, affermava che - dopo aver effettuato un controllo approfondito dell'appartamento - nulla risultava mancante. Il 5 agosto 1992, nel modulo di notifica del sinistro trasmesso alla convenuta, l'attore ribadiva che nulla era stato asportato dal proprio appartamento. Con lettera 21 settembre 1992, l'Unione Svizzera, compagnia di assicurazioni presso la quale il F. aveva sottoscritto una polizza "assicurazione casalinga", comunicava all'attore di non poter intervenire in suo favore considerato come il caso annunciato non rientrasse nella garanzia assicurativa; la convenuta, appellandosi all'art. B2 11 dell'appendice maggio 1992 alle CGA, rilevava che gli autori del sinistro avrebbero agito esclusivamente per cagionare dei danni e non per operare un furto. Il 24 settembre 1992 l'attore segnalava alla convenuta il furto di un ferma-cravatte - che sarebbe stato intenzionato ad indossare il pomeriggio del 27 giugno 1992 durante il matrimonio, ma che avrebbe poi dimenticato in camera da letto - chiedendo di riconsiderare il caso. Preso atto dell'immutata posizione della convenuta, l'attore ha dato avvio alla presente azione giudiziaria. A mente di F. la richiesta di risarcimento (per fr. 33'600.-- come alla perizia G.) sarebbe pienamente giustificata, sia perché la decisione della convenuta si baserebbe su una clausola del contratto di assicurazione inammissibilmente ambigua, sia perché egli sarebbe stato vittima di un furto con scasso e non unicamente di un danneggiamento. La convenuta si oppone integralmente alla richiesta dell'attore, sostenendo la tesi del reato di danneggiamento, ciò che escluderebbe qualsiasi risarcimento. Delle ulteriori argomentazioni sviluppate negli allegati scritti dalle parti si dirà, per quanto rilevanti ai fini del presente giudizio, nei considerandi successivi. Motivi: F. ha sottoscritto presso la convenuta la polizza n. 100.372.855.7 inerente un' "assicurazíone casalinga". Controverso fra le parti è il tenore della clausola art. B2 11. dell'appendice alle condizioni generali per l'assicurazione della mobilia domestica (CGA, edizione ottobre 1984), emanata e notificata nel maggio 1992. La stessa prevede, nella sua versione in lingua italiana, che "nell'ambito della somma d'assicurazione della mobilia domestica, sono indennizzati i danni dovuti ad atti di vandalismo commessi all'interno dello stabile, in caso di furto con scasso o di rapina a casa, anche se non è stato rubato niente" Tale clausola - applicabile alla fattispecie in esame estende la copertura assicurativa prevista dalla polizza stipulata dall'attore il 14 gennaio 1992. Giusta l'art. 33 LCA, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conclusa, a meno

che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. L'esegesi di un contratto di assicurazione soggiace, in assenza di accertamenti sulla volontà interna delle parti, al principio della buona fede (DTF 115 II 268 consid. 5a). Occorre considerare tutte le circostanze che hanno portato alla conclusione del contratto, attenendosi di regola all'uso comune e generale della lingua. Non si tratta comunque di tutelare di primo acchito e sempre la soluzione più favorevole all'assicurato (v. DTF 118 II 344 e segg.). Questa norma costituisce una regola di interpretazione legale; essa non è altro che un'esplicita fissazione della cosiddetta l'Unklarheitenregel" nell'ambito assicurativo (cfr. Maurer, Schweiz. Privatversicherungsrecht, 2. ed., pag. 230). Il principio "in dubio contra stipulatorem" ha come premessa la sussistenza di una disposizione ambigua redatta da una delle due parti contraenti. In caso di dubbio interpretativo viene data la preferenza alla versione della clausola più sfavorevole a colui che l'ha redatta (v. Gauch/Schluep, Schweiz. Obligationenrecht AT, 5. ed., n. 1231 e segg.; Guhl/Merz/Koller, Das schweiz. Obligationenrecht, pag. 111; Maurer, op. cit., pag. 145, DTF 97 II 74; 115 II 268 e riferimenti ivi citati). In nessun caso però la "Unklarheitsregel" può essere applicata per íl solo fatto dí trovarsi confrontati con una controversia interpretativa, ma unicamente allorquando gli ulteriori mezzi di ínterpretazione falliscono e l'esistente ambiguità non può essere altrimenti appianata (DTF 99 II 292). Nel caso in esame è d'uopo rilevare anzitutto che la clausola in questione non è stata prevista per limitare il rischio assicurato, bensi per permettere agli stipulanti o beneficiari di usufruire di prestazioni più estese. Neppure va sottaciuto, come rettamente evidenziato dalla convenuta, che tale estensione di prestazione (fondamentalmente quindi favorevole allo stipulante che si vede ampliata la possibilità di risarcimento anche al caso di danneggiamento provocato durante un furto con scasso), è stata introdotta successivamente e non come condizione limitativa originaria posta all'assicurato ai fini della stipulazione del contratto. Questa circostanza deve condurre ad una valutazione meno rigida del principio dell'ambiguità più sopra esposto. La clausola - sebbene nel testo italiano sia utilizzato il termine "in caso di furto con scasso o di rapina a casa" invece del termine, più appropriato, "durante un furto con scasso o una rapina a casa" - nella sua formulazione non sí presta, a mente di questo Giudice, a ínterpretazioni contrastanti. Nè d'altro canto l'attore medesimo ha in modo chiaro addotto su quale elemento la sua buona fede avrebbe dovuto essere tutelata. La disposizíone prevede la copertura dei danni nella misura in cui gli stessi siano causati da atti di vandalismo perpetrati durante un furto, anche se in definitiva nulla viene sottratto dall'immobile. Al contrario gli atti di puro vandalismo - vale a dire índipendenti da furto con scasso o rapina - non rientrando nelle premesse enunciate dalla regola della CGA, non beneficiano della copertura assicurativa. Già sulla base di un'interpretazione letterale e secondo l'accezione comune dei termini utilizzati, la clausola in questione appare chiara. Non sussiste pertanto alcuna ambiguità tale da necessitare l'applicazíone, a svantaggio della convenuta, del principio "in dubio contra assecuratorem". Inoltre la lettura comparativa dei testi francese e tedesco delle CGA non lascia spazio a dubbi di sorta.

Che F. sia ben cognito della lingua tedesca (è lui medesimo ad aver inquadrato tale versione della clausola n. 11. nelle CGA versato agli atti ed è sempre luí ad aver a più riprese corrisposto epistolarmente in tedesco con la convenuta), non è contestabile nè è stato contestato. Ancorchè l'attore voglia minimizzare questo fatto, esso costituisce comunque un ulteriore elemento che fa trasparire come, ín buona fede, egli non abbia potuto interpretare altrimenti la clausola in discussíone, in ogni caso priva di ambiguità nella versione tedesca. Ciò posto, occorre ora determinare se l'atto illecito perpetrato ai danni dell'attore soddisfi le condizioni di cui alla clausola n. 11 e quindi se l'attore abbia diritto alla copertura assícuratíva. Procedendo ad un'analisi cronologica dei diversi elementi raccolti in fase istruttoria, va in primo luogo rilevato che l'attore, nel corso dell'interrogatorio effettuato dalla Polizia in data 30 giugno 1992, si è espresso nei seguenti inequivocabili termini: "..... all'interno dell'appartamento, dopo controllo approfondito, nulla risulta mancante. L'autore sicuramente è entrato in casa nostra solo per causare intenzionalmente dei danneggiamenti (....). Sono certo che il o gli autori del fatto non volevano asportare nulla in quanto nulla è stato toccato nei cassetti, anche se in quel momento non vi era denaro o gioielli in casa. Avrebbero comunque potuto prendere apparecchi stereofonici o altro come è avvenuto sei mesi fa, era il 31.12.92. Ignoti erano penetrati con scasso nel mio appartamento e avevano asportato apparecchi vari, denaro e gioielli..." Sempre ín data 30 giugno 1992 l'attore ha presentato querela contro ignoti per il reato di danneggiamento ex art. 145 CP. Dal rapporto di polizia redatto dall'ispettore C. il 18 agosto 1992, emerge testualmente che "ignoti erano entrati con scasso e avevano causato, a scopo vandalico, ingenti danni al mobilio, apparecchi elettrici e alle pareti e pavimenti in genere [....]. E' apparso subito chiaro che il o gli autori hanno agito esclusivamente per causare danni e non per operare un furto. Infatti, non risultava che gli stessi erano andati alla ricerca di oggetti di valore o denaro aprendo e frugando in cassetti, armadi ..." Malgrado l'attore tenti di relativizzare il contenuto di questo rapporto, sostenendo che lo stesso è stato redatto riportando unicamente le stesse affermazioni della parte lesa F., occorre dare atto che la tesi sostenuta dall'ispettore C. è frutto di una sua stessa convinzione, peraltro confermata, in sostanza, durante l'escussione testimoniale. Sentito ín data 16 maggio 1994, l'ispettore C. ha ribadito che l'ipotesi del danneggiamento - pur considerato come sia "sempre difficile valutare il comportamento degli autori di un reato contro il patrimonio poiché tale comportamento è delle volte irrazionale .... " - era apparsa la più verosimile ritenuto che "... gli elementi constatati sul posto non sono stati tali da aver fatto sorgere l'idea che chi è penetrato nell'appartamento abbia effettuato una ricerca di oggetti ....". E' bensì vero che gli organi di Polizia hanno avuto alcuni dubbi sulla qualifica del reato. Ciò non toglie che abbiano altresì evidenziato come, pur trattandosi di caso raro, si registrano negli annali anche effrazioni a scopo di semplice danneggiamento.

D'altro canto neppure dalla - bassa - frequenza di tali eventi può essere dedotto un elemento atto a sconvolgere la tesi del puro danneggiamento. L'ipotesi del danneggiamento, sostanziata dalla Polizia sulla scorta di indizi convergenti e dell'esperienza, anche se definita solo "più verosimile" è ritenuta da questo Giudice siccome convincente. Il teste Ci., commissario dí polizia e sostituto-capo SIR, che aveva effettuato, subito dopo il sinistro, l'accertamento presso l'appartamento dell'attore - pur sottolineando anch'esso la singolarità e la difficoltà nel catalogare íl caso in questione - ha confermato che "di norma nel corso dei furti con scasso viene creato disordine; nel caso concreto tale disordine non era riscontrabile. D'altro canto anche negli episodi di danneggiamento successivo a furto vi è un tale disordine sul luogo, causato dal ladro che cerca". Sempre il commissario Ci. ha affermato che, in pratica, il caso è tutt'ora irrisolto, non essendo egli in grado di dire se l'episodio sia da ascrivere ad un semplice atto dí vandalismo o ad un furto con scasso. Ad ogni buon conto, come già sopraindicato, questo Giudice ritiene che il caso rappresenti un semplice danneggiamento; l'insicurezza di classificazione del reato torna a svantaggio dell'attore, che non è riuscito a dimostrare convenientemente la sua tesi del danneggiamento durante un furto con scasso (art. 8 CC). Tutte queste testimonianze convergono nell'affermare che le tracce lasciate dagli ignoti autori attestano che essi hanno voluto infierire contro l'attore in modo vandalico. Squarciare il gruppo imbottito, i mobili, le tende, danneggiare irrimediabilmente apparecchi vari e, segnatamente, imbrattare di Coca-Cola le pareti dell'appartamento, rientra, a non averne dubbio, in una logica, se di logica si può parlare, squisitamente vandalica. La documentazione fotografica in atti è eloquentissima in proposito. Nè possono essere sottovalutate, come intende fare l'attore, le sue affermazioni perentorie rese dinanzi agli organi di Polizia. Malgrado il legale del signor F. tenti di minimizzarne la portata adducendo che il suo patrocinato "non è assolutamente dotato di alcuna nozione dí diritto penale", non si può affermare che all'interessato (rimasto oltretutto coinvolto già pochi mesi prima in un analogo episodio) sfuggisse la differenza tra il semplice danneggiamento vandalico e il furto. Anch'egli, all'inizio, fu ben convinto (come lo è questo Giudice) che l'effrazione sia avvenuta unicamente per scopi vandalici. Se gli ignoti autori avessero veramente cercato della refurtiva non si sarebbero "limitati" a cagionare incredibili danni, ma avrebbero rovistato ovunque, come era del resto accaduto in occasione del furto perpetrato sei mesi prima nello stesso appartamento. L'ipotesi, avanzata dall'ispettore C. nel rapporto di polizia 18 agosto 1992, di un possibile collegamento fra il reato in questione ed il furto perpetrato il 31 dicembre 1991 nello stesso appartamento - della quale si è prevalso l'attore per sostenere che gli ignoti autori, con tutta probabilità sempre gli stessi, non avendo trovato nulla avrebbero dato libero sfogo alla loro rabbia - non presenta alcun riscontro istruttorio. Anche sotto l'ottica di una reazione rabbiosa di un ladro rimasto deluso per non aver trovato alcunchè, quella riscontrata e testimoniata dalle fotografie è del tutto sproporzionata e inverosimile. Lo stesso ispettore C. ha infatti affermato "... che non vi era alcun elemento che potesse collegare il reato del giugno 1992 con quello del dicembre 1991. Quanto indicato a pagine 2 del mio rapporto è unicamente un'ipotesi".

Unica effettiva analogia riscontrata fra i due sinistri è risultato essere íl metodo di scasso, che tuttavia, come confermato dal commissario Ci., è abbastanza semplice e non richiede conoscenze particolari. Si fosse effettivamente trattato degli stessi autori in entrambi i sinistri, non si vede per quale ragione gli stessi non abbiano asportato - come lo avevano già fatto nel corso del furto perpetrato il 31 dicembre 1991 - il televisore, il video registratore ed altri oggetti, nuovamente disponibili in occasione della seconda effrazione. Infine, l'affermazione dell'attore (invero di sembianza fin troppo posticcia) secondo la quale l'ignoto autore avrebbe rubato un ferma-cravatte, non ha trovato conferma alcuna nelle tavole processuali. Il fatto che la polizia non sia mai stata avvertita in merito e la convenuta lo sia stata soltanto a distanza di ben tre mesi dal sinistro, quando già aveva espresso il rifiuto di risarcire l'attore, mentre invece parenti ed amici sono stati avvisati dall'attore già l'indomani, rispettivamente 2/3 settimane dopo il sinistro in questione, rende tale sottrazione assai poco credibile. Il teste S. è stato sin troppo chiaro nella sua risposta, indicando di essere stato informato del furto del ferma-cravatte "am Morgen des 28.06.1992"; e ciò malgrado la domanda sottopostagli neppure chiedesse di indicare una data precisa, bensì solo il fatto della conoscenza o meno del furto come tale. Orbene. Non si capisce per quale ragione íl 30 giugno 1992, dinanzi alla Polizia, il F. abbia tassativamente sostenuto che "dopo un controllo approfondito, nulla risulta mancante". Nuovamente, sebbene l'attore voglia minimizzare questa contraddizione stridente, la stessa è significativa circa la quasi evidente inattendibilítà dell'affermazione riguardo al furto.

No. 27 I. Inhaltsverzeichnis X, 5 (Besondere Klauseln der Diebstahlversicherung) X, 1 (Auslegung des Vertrages) II. Gesetzesregister VVG 33 StGB 145 ZGB 8 III. Sachregister Assicurazione

- contro il furto atti di vandalismo estensione della copertur Estensione della copertura nell'assicurazione contro il furto Interpretazione di una clausola contrattuale redatta dall'assicuratore principi per l' - delle CGA secondo il principio della fiducia Auslegung Grundsätze für die - der AVB einer vom Versicherer aufgestellten Vertragsklausel nach dem Vertrauensprinzip Deckungsumfang in der Diebstahlversicherung Diebstahlversicherung Deckungsumfang Vandalenschäden