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19940810_i_ti_o_00

10. August 1994 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 1994-08-10 · Italiano CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No. 23 No. Se l'assicurato commissionando l'incendio ai primi dilettanti offertisi, deve at- tendersi con forte probabilità che i danni non si limiterebbero alle sue attrezza- ture, la clausola delle CGA che esclude i danni la cui insorgenza era da atten- dersi con forte probabilità è applicabile in quanto l'incendio distrugge beni appartenenti a terzi. (Assicurazione di responsabilità civile) (Haftpflichtversicherung) Lorsque l'assuré, chargeant les premiers amateurs venus d'allumer un incendie, doit s'attendre à ce que les dommages ne se limitent pas à ses propres installations, il y a lieu d'appliquer la clause des CGA qui exclut les dommages dont la survenance devait être considérée comme très probable dans la mesure où l'incendie détruit des biens appartenant à des tiers. (Assurance de la responsabilité civile) Tribunale di appello del Cantone del Ticino, 10 agosto 1994, R. AG c. Mobiliare Svizzera Socièta d'assicurazioni, Berna Fatti: L., intenzionato a farsi risarcire dalla propria assicurazione contro i danni del fuoco, per il tramite di M. ha incaricato D. e L. di dar fuoco ai macchinari della sua falegnameria, ubicata in un capannone occupato anche da altre ditte, tra le quali la qui attrice. L'incendio, divampato il 13 giugno 1987, ha causato la totale distruzione del capan- none. L'attrice procedendo in via esecutiva contro il L. ha ottenuto il pignoramento dei suoi eventuali diritti nei confronti della convenuta, derivanti dall'assicurazione di re- sponsabilità civile da lui stipulata con la polizza n. 79'853.01. Essendosi l'attrice aggiudicata tali diritti all'incanto del 1° settembre 1989, con la petizione in rassegna essa ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 74'660.50, importo corrispondente al danno riconosciutole in sede penale dopo deduzione di quanto recuperato dagli altri responsabili.

La polizza di assicurazione obbligherebbe la convenuta ad assumersi il danno, dato che l'assicurato non avrebbe provocato intenzionalmente la distruzione dell'intero capannone, essendo la sua volontà limitata all'incendio degli attrezzi di sua proprietà. Dovendosi invece ammettere che il danno dell'attrice è stato causato da negligenza, la convenuta in base alle condizioni generali di assicurazione (CGA) non potrebbe liberarsi dal proprio obbligo risarcitorio. Nella risposta del 3 luglio 1990 la convenuta si è opposta alla petizione rilevando l'intenzionalità nell'agire del proprio assicurato, la quale escluderebbe il suo obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LCA e dell'art. P6 n. 14 e 17 delle CGA. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, eccezion fatta per la riduzione a fr. 72'875.20 oltre interessi della domanda di causa in conseguenza di un pagamento parziale effettuato da altro debitore. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che la procedura penale abbia ac- certato in maniera per lui vincolante che l'intenzione del L. non era diretta alla distru- zione dell'intero capannone, ma solo della parte occupata dai suoi macchinari, il che escluderebbe l'applicazione in favore della convenuta dell'art. 14 cpv. 1 LCA e dell'analogo art. P6 n. 16 CGA. Sarebbe invece applicabile l'art. P6 n. 17 CGA, il quale escluderebbe la responsabilità dell'assicuratore in caso di dolo eventuale dell'assicurato o di danni la cui insorgenza era da attendersi con forte probabilità. Questo in quanto gli autori avrebbero appiccato l'incendio per mezzo di almeno 50 litri di benzina e di alcune bombole di gas, il che rendeva altamente probabile la distruzione dell'intero capannone. Da ciò la possibilità per l'assicuratrice di sottrarsi al risarcimento, e di conseguenza la reiezione della petizione. Con tempestivo gravame datato 31 marzo 1994 l'attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 72'875.20 oltre interessi. Il Pretore avrebbe ammesso a giusta ragione l'inapplicabilità alla specie dell'art. 14 cpv. 1 LCA ma avrebbe erroneamente applicato l'art. P6 n. 17 CGA. Infatti, non solo l'assicurato non aveva voluto l'incendio dei beni appartenenti all'attrice, ma nemmeno egli aveva accettato tale eventualità come possibile, dato che la stessa entrava nella sfera soggettiva degli esecutori materiali - persone che non ricadono nei motivi legali di esclusione della responsabilità - e non del mandante. Se la convenuta avesse desiderato non essere chiamata a rispondere degli atti di una più vasta cerchia di persone, avrebbe dovuto precisarlo espressamente nelle CGA. Non essendo questo il caso, essa dovrebbe rispondere del fatto che gli esecutori materiali hanno trasceso le istruzioni ricevute dal L., incendiando l'intero capannone per loro autonoma iniziativa. Nelle proprie osservazioni del 2 maggio 1994 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame sulla scorta di argomentazioni che, se del caso, verranno riprese nei successivi considerandi. Motivi: Il Pretore ha negato l'obbligo risarcitorio della convenuta in base all'art. P6 n. 17 CGA che recita: "Sono inoltre escluse le pretese per danni la cui insorgenza era da attendersi con forte probabilità, o il cui evento era stato scientemente ammesso."

L'attrice contesta l'applicabilità di questa disposizione contrattuale, ritenendo che la fattispecie in esso descritta, riferita al sinistro in questione, si sia verificata per gli esecutori materiali dell'incendio, ma non anche per il loro mandante, nella cui posizione essa è subentrata. Si tratta di una tesi priva di fondamento. In primo luogo si deve ammettere che il L., in quanto mandante di un incendio in- tenzionale, non poteva ragionevolmente pensare che lo stesso, pur se appiccato con tutte le attenzioni del caso, avrebbe selettivamente distrutto solo gli utensili di sua proprietà risparmiando invece il resto del capannone e le merci custodite negli altri settori dello stesso. Le innumerevoli imponderabili variabili di una simile scellerata azione (si pensi ad esempio alla forza del vento, al possibile ritardo dei soccorsi, alla possibile presenza di merci altamente sensibili al calore o addirittura esplosive - che in effetti erano nel box vicino, come risulta dalla sentenza delle Assise Criminali) devono necessariamente condurre alla conclusione che egli, commissionando l'incendio ai primi dilettanti offertisi, doveva attendersi con forte probabilità che i danni non si sarebbero limitati alle sue attrezzature, circostanza che oltre tutto, se si fosse verificata per delirio di ipotesi, avrebbe reso estremamente sospetta la sua posizione nei confronti della sua assicuratrice contro gli incendi. Si deve perciò concludere secondo il normale andamento delle cose e la comune esperienza della vita, che a dispetto delle buone intenzioni del L., il motivo di esclusione della responsabilità della convenuta previsto dall'art. P6 n. 17 CGA si realizza già nella sua stessa persona, il che è sufficiente per confermare nella sostanza la sentenza pretorile. Pur se a titolo abbondanziale, si deve inoltre sottolineare l'assoluta mancanza di fondamento della tesi dell'appellante, secondo la quale l'assicuratrice dovrebbe ri- spondere della "iniziativa autonoma degli esecutori materiali". Non potendosi in effetti in tal caso ricondurre l'operato degli esecutori materiali alla volontà dell'assicurato, non vi è più alcun ragionevole motivo per cui, data la natura dell'assicurazione, il L., e per esso l'assicuratrice, dovrebbe farsi carico del loro com- portamento (cfr. art. P2 e P3 CGA). Non può pertanto essere seriamente rimproverato all'assicuratrice di non aver inserito nelle CGA motivi di esclusione della responsabilità riguardanti una più vasta cerchia di persone, poiché tale esclusione è palesemente implicita nel rapporto contrattuale in questione. Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto e al limite del temerario.

No. 23 I. Inhaltsverzeichnis X, 5 (Besondere Klauseln der Haftpflichtversicherung) XXIV (Betriebshaftpflichtverwsicherung) II. Gesetzesregister - III. Sachregister Clausola d'esclusione danni la cui insorgenza era da attendersi con forte probabilità Ausschlussklausel Schäden, deren Eintritt mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet werden musste