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Commissione federale delle case da gioco CFCG
CH-3003 Berna, CFCG Raccomandata (R) A.
Commissione federale delle case da gioco CFCG
Riferimento: ESBK-A-89FF3401/2 Berna, 28 maggio 2025 Tel +41 58 463 12 04 Fax +41 58 463 12 06 La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) emana la Decisione penale n. 62-2024-125/02 nel procedimento penale amministrativo n. 62-2024-125 contro
A.________
per violazione della Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (Legge sui giochi in denaro, LGD, RS 935.51)
in applicazione degli articoli - 130 capoverso 1 lettera a LGD; - 2, 62 segg., 70 e 94 segg. della Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0); - 34 segg., 47 segg. 69 segg. e 70 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0).
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ESBK-A-89FF3401/2 I. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 1. Situazione iniziale 1 In data 30 gennaio 2019, la Polizia cantonale ha eseguito un controllo presso l’esercizio pub- blico … . In tale occasione è stato rinvenuto un apparecchio automatico da gioco denominato «Free Wheel Redemption AM 6» (n. di reperto: U33994).
2 Secondo le dichiarazioni rese in data 10 febbraio 2019 alla Polizia cantonale dall’allora ge- rente del …, B., l’apparecchio in questione gli sarebbe stato consegnato da un suo cono- scente, A. . 3 In data 12 febbraio 2019, la Polizia cantonale ha svolto ulteriori controlli presso gli esercizi pubblici … . Nel corso di tali controlli sono stati rinvenuti due apparecchi da gioco meccanici riportanti la dicitura «Mundial» (n. di reperto: U33992 e U33993). 4 Dalle dichiarazioni rese in data 25 febbraio 2019 dall’allora gerente …, C., risulta che l’appa- recchio «Mundial» (U33992) gli sarebbe stato consegnato circa due anni prima, ossia all’ini- zio del 2017, da A., da lui conosciuto personalmente. 5 Infine, in data 04 marzo 2019, l’allora gerente dello …, D., ha dichiarato alla Polizia canto- nale che l’apparecchio meccanico «Mundial» presente nel suo esercizio era di proprietà di A.. 2. Apertura del procedimento e conduzione dell’inchiesta 6 In base alle situazioni riscontrate in loco di cui sopra, il Segretariato della Commissione fede- rale delle case da gioco (S-CFCG) ha inizialmente avviato dei procedimenti penali ammini- strativi nei confronti dei rispettivi responsabili dei locali: il procedimento n. 62-2019-026 (…) nei confronti di B.; il procedimento n. 62-2016-024 (…) nei confronti di C.; e il procedimento n. 62-2016-025 (…) nei confronti di D. . 7 Poiché queste tre persone hanno indicato la persona imputata come proprietario, fornitore e installatore degli apparecchi da gioco, le accuse mosse contro quest'ultima sono state riunite nel presente procedimento penale amministrativo n. 62-2024-125. 3. Misure coercitive e atti d’indagine 8 Gli apparecchi in questione sono stati sequestrati il 31 maggio 2019 dal S-CFCG: l’apparec- chio «Free Wheel Redemption AM 6» (U33994) presso B.; l’apparecchio «Mundial» (U33992) presso la persona imputate e l’apparecchio «Mundial» (U33993) presso D. . 9 Inoltre, le varie persone coinvolte sono state interrogate in più occasioni dalla Polizia canto- nale e da parte del S-CFCG: - ... (62-2019-026): B. è stato interrogato dalla Polizia cantonale in data 10 febbraio 2019 in qualità di imputato. Successivamente, è stato convocato dal S-CFCG il 15 maggio 2019, unitamente alla persona imputata, per un’audizione di confronto fissata al 28 mag- gio 2019. Interrogatorio non ha avuto luogo poiché E. non si è presentato alla convoca- zione. - ... (62-2019-024): C., gerente dell’..., è stato sentito dalla Polizia cantonale in data 25 febbraio 2019. È stato successivamente interrogato anche dal S-CFCG in data 28 mag- gio 2019 nel contesto di un verbale di confronto con la persona imputata.
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ESBK-A-89FF3401/2 - ... (62-2019-025): D., allora gerente dello ..., è stata sentita dalla Polizia cantonale in data 04 marzo 2019. Successivamente, il 24 aprile 2019, sia D. sia la persona imputata sono stati convocati dal S-CFCG per un interrogatorio di confronto fissato al 02 maggio 2019, al quale si è presentata unicamente D. . La persona imputata non ha partecipato all’audizione. Su richiesta del S-CFCG, è stato successivamente trasmesso un certificato medico attestante che, in data 02 maggio 2019, la persona imputata si era sottoposta a un controllo medico. 4. Chiusura dell’inchiesta e processo verbale finale 10 In data 18 novembre 2024, il S-CFCG ha concluso l’inchiesta e ha trasmesso alla persona imputata il processo verbale finale, concedendo un termine per eventuali osservazioni. In tale verbale si imputa alla persona in questione di aver commesso un’infrazione alla legislazione sui giochi in denaro. 11 In questo contesto, il S-CFCG ha chiesto alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG) di emanare un decreto penale nei confronti della persona imputata, pronunciando una condanna con addebito delle spese di procedura. 12 La persona imputata, alla quale è stato notificato il processo verbale finale in data 20 novem- bre 2024, non ha contestato quanto riportato in questo. 5. Decreto penale 13 Con Decreto penale n. 62-2024-125/01, non motivato, del 11 dicembre 2024, la CFCG ha ri- tenuto la persona imputata colpevole del ripetuto delitto previsto dall’articolo 130 capoverso 1 lettera a LGD. 14 La CFCG ha inflitto alla persona imputata, con addebito delle spese, una pena pecuniaria di 61 aliquote giornaliere da CHF 30.00, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per un importo complessivo di CHF 1'830.00, nonché una multa di CHF 450.00. 6. Opposizione contro il decreto penale 15 Con atto del 10 gennaio 2025, la persona imputata ha interposto opposizione contro il de- creto penale, chiedendo sostanzialmente l’abbandono del procedimento. 16 I motivi addotti a sostegno dell’opposizione saranno esaminati, se del caso, nelle seguenti considerazioni. II. IN ORDINE 1. Competenza della CFCG e diritto procedurale applicabile 17 Secondo l’articolo 134 capoverso 2 LGD, nel caso di infrazioni nell’ambito dei giochi da ca- sinò l’autorità di perseguimento è il S-CFCG, quella giudicante la CFCG. 18 Per le infrazioni nell’ambito dei giochi da casinò è applicabile la DPA (art. 134 cpv. 1 LGD). 19 Nella misura in cui la DPA (o la LGD) non prevede disposizioni particolari, si applicano le di- sposizioni generali del Codice penale svizzero – ovvero gli articoli da 1 a 110 CP – per i reati previsti dalla legislazione amministrativa federale (art. 2 DPA). 20 Le disposizioni del CPP sono applicabili nel procedimento penale amministrativo solo in ma- niera complementare, nella misura in cui ciò sia espressamente previsto dalla DPA. Per le
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ESBK-A-89FF3401/2 questioni non espressamente disciplinate dalla DPA, si applicano di principio le disposizioni pertinenti per analogia (Sentenza TF 6B_928/2020 consid. 3.3.3 con ulteriori rinvii). 2. Opposizione tempestive e conforme al diritto contro il decreto penale 21 Ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1 DPA, la persona interessata può presentare opposizione contro il decreto penale dell’autorità amministrativa entro 30 giorni dalla sua notificazione. L’opposizione deve essere presentata per iscritto, contenere una conclusione precisa e indi- care i fatti a sostegno della motivazione (art. 68 cpv. 1 e 2 DPA). 22 Ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 DPA, per il calcolo dei termini, la loro proroga o la restitu- zione in caso di inosservanza, si applicano per analogia gli articoli da 20 a 24 della Legge fe- derale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). 23 Le domande scritte devono essere presentate all’autorità entro l’ultimo giorno del termine op- pure consegnate, entro lo stesso termine, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplo- matica o consolare svizzera (art. 21 cpv. 1 PA). I termini stabiliti dalla legge non possono es- sere prorogati (art. 22 cpv. 1 PA). Le sospensioni dei termini stabiliti in giorni, durante il pe- riodo pasquale, estivo o natalizio sono disciplinate all’articolo 22a PA. Secondo l’articolo 22a capoverso 1 lettera c PA, dal 18 dicembre al 02 gennaio incluso, i termini stabiliti dalla legge non decorrono. 24 Il Decreto penale n. 62-2024-125/01 del 11 dicembre 2024 è stato notificato alla persona im- putata in data 13 dicembre 2024. Il termine di 30 giorni per presentare opposizione contro il decreto penale – tenuto conto della sospensione natalizia – scadeva il 28 gennaio 2025. 25 Con atto del 10 gennaio 2025, pervenuto alla CFCG in data 15 gennaio 2025, il termine di op- posizione risulta rispettato. La persona imputata ha presentato opposizione alla CFCG per iscritto, indicando una conclusione e una motivazione. 26 L’opposizione, presentata dunque in tempo utile e in forma regolare, è ammissibile. III. NEL MERITO 1. Introduzione 1.1 Fatti addebitati 27 Viene contestato alla persona imputata il ripetuto svolgimento di giochi da casinò senza pos- sedere le necessarie concessioni,
mediante - l’istallazione e l’offerta dell’apparecchio meccanico «Mundial» U33992, dotato di un gioco da casinò, presso l’esercizio pubblico ..., nel periodo compreso tra gennaio 2017 e il 12 febbraio 2019; - l’istallazione e l’offerta dell’apparecchio meccanico «Mundial» U33993, dotato di un gioco da casinò, presso l’esercizio pubblico ..., nel periodo compreso tra il 01° gennaio 2019 e il 12 febbraio 2019; - l’istallazione e l’offerta dell’apparecchio automatico «Free Wheel Redemption AM 6» U33994, dotato di un gioco da casinò, presso l’esercizio pubblico …, nel periodo com- preso tra fine dicembre 2018 e il 30 gennaio 2019.
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ESBK-A-89FF3401/2 1.2 Osservazioni della persona imputata 28 La persona imputata riconosce i fatti concernenti gli apparecchi «Mundial», pur negando che si tratti di giochi da casinò. Relativamente all’apparecchio «Free Wheel Redemption AM 6», essa contesta integralmente i fatti a lei attribuiti 2. Accertamento dei fatti e valutazione delle prove 2.1 Principi probatori 29 In caso di fatti contestati, si applica il principio “in dubio pro reo”, il quale deriva dagli articoli 8 e 32 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Costituzione, Cost., RS 101) e trova riscontro anche nell’articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 04 no- vembre 1950 (Convenzione europea dei diritti dell’uomo, CEDU, RS 0.101). Secondo tale principio, ogni persona imputata è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata legalmente (sentenza TF 1P.587/2003 consid. 7.2; 1P.437/2004 consid. 4.2 seg.; Pra 91[2002] n. 2 e n. 180; DTF 120 Ia 31 consid. 2b). 30 Come regola di valutazione delle prove, il principio «in dubio pro reo» impone che l’autorità giudicante non possa ritenere provato un fatto sfavorevole alla persona imputata se sussi- stono, da un punto di vista oggettivo, dubbi sul suo effettivo verificarsi. La convinzione dell’au- torità giudicante deve fondarsi su un ragionamento logico e comprensibile anche per un os- servatore imparziale. Se sussistono dubbi sull’adempimento degli elementi fattuali del reato imputato, l’autorità deve attenersi alla versione dei fatti più favorevole alla persona imputata (art. 10 cpv. 3 CPP). Tuttavia, dubbi puramente astratti o teorici non sono sufficienti: occor- rono dubbi seri e insopprimibili sulla veridicità del fatto così come contestato, affinché la per- sona imputata venga assolta (cfr. ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI/KARL HARTMANN, Sch- weizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, § 54 n. 11 segg.). 31 Il principio «in dubio pro reo» non implica che, in presenza di prove contraddittorie, si debba automaticamente far prevalere quella favorevole alla persona imputata. Si tratta di una regola decisionale applicabile soltanto dopo che tutte le prove ritenute necessarie dall’autorità giudi- cante siano state esaminate e che, al termine di tale valutazione complessiva, sussistano dubbi determinanti (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 seg.). 32 L’autorità giudicante fonda la propria decisione sul principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP). Essa apprezza le prove raccolte secondo la propria convinzione personale, maturata sull’insieme del procedimento, e non è vincolata alle posizioni o alla linea probatoria delle parti. 33 Si distingue tra mezzi di prova soggettivi («personali») – cioè dichiarazioni di persone che ri- feriscono fatti da loro direttamente percepiti (testimoni, persone informate sui fatti, imputati) – e mezzi di prova oggettivi («materiali»), come documenti, tracce materiali o oggetti da esami- nare. Non conta il numero o la tipologia delle prove, ma unicamente la loro forza probante. La sussistenza di un fatto viene accertata secondo la libera e personale convinzione dell’auto- rità. 34 L’autorità giudicante può fondare la propria decisione anche su indizi. Si tratta, in tal caso, di fatti accessori che — se a loro volta provati — consentono di trarre conclusioni in merito a un altro fatto direttamente rilevante ai fini del diritto. Una prova indiziaria convincente dà luogo a una presunzione conforme all’esperienza generale della vita secondo cui il fatto principale, non provato direttamente, si è effettivamente verificato. La prova per indizi è equiparata alla
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ESBK-A-89FF3401/2 prova diretta (DTF 143 IV 361; sentenze TF 6B_360/2016 consid. 2.4 e 6B_332/2009 consid. 2.3, ciascuna con rinvii). 35 Non occorre assunzione di prove su fatti irrilevanti, notori, già conosciuti dall’autorità giudi- cante o già sufficientemente dimostrati (art. 139 cpv. 2 CPP). 2.2 Mezzi di prova 2.2.1 Mezzi di prova oggettivi 36 Come mezzi di prova oggettivi si annoverano i seguenti elementi: 37 ... (62-2019-026): - Verbale di perquisizione e di sequestro del 30 gennaio 2019 della Polizia cantonale, con relativa documentazione fotografica ed allegati; - Documentazione fotografica dell’apparecchio «Free Wheel Redemption AM 6»; - Rapporto sulla qualificazione del gioco rinvenuto sull’apparecchio U33994 dell’08 novem- bre 2024. 38 ... (62-2019-024): - Verbale di perquisizione e di sequestro del 12 febbraio 2019 della Polizia cantonale, con relativa documentazione fotografica ed allegati; - Documentazione fotografica dell’apparecchio U33992 «Mundial»; - Rapporto sulla qualificazione del gioco rinvenuto sull’apparecchio U33992 del 08 novem- bre 2024. 39 ... (62-2019-025): - Verbale di perquisizione e di sequestro del 12 febbraio 2019 della Polizia cantonale, con relativa documentazione fotografica ed allegati; - Documentazione fotografica dell’apparecchio U33993 «Mundial»; - Rapporto sulla qualificazione del gioco rinvenuto sull’apparecchio U33993 del 08 novem- bre 2024. 2.2.2 Mezzi di prova soggettivi 40 ... (62-2019-026): - Verbale d’interrogatorio dell’imputato B. da parte della Polizia cantonale del 10 febbraio 2019. 41 ... (62-2019-024): - Verbale d’interrogatorio dell’imputato C. da parte della Polizia cantonale del 25 febbraio 2019;
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ESBK-A-89FF3401/2 - Verbale d’interrogatorio di confronto degli imputati C. e A. da parte del S-CFCG del 28 maggio 2019. 42 ... (62-2019-025): - Verbale d’interrogatorio dell’imputata D. da parte della Polizia cantonale del 04 marzo 2019; - Verbale d’interrogatorio dell’imputata D. da parte della CFCG del 02 maggio 2019. 2.3 Fatti non contestati 43 È pacifico che la persona imputata abbia fabbricato – trasformando un distributore automatico di chewing-gum in un apparecchio che distribuiva palline – nonché fornito e offerto ai clienti gli apparecchi meccanici «Mundial» (U33992 e U33993) presso gli esercizi pubblici ... e ... . Le chiavi per lo svuotamento delle casse erano detenute esclusivamente dalla persona impu- tata. 44 Non è inoltre oggetto di contestazione la modalità di svolgimento del gioco offerto tramite gli apparecchi in questione. Inserendo una moneta di CHF 2.00 nell’apparecchio modificato e girando la manovella, viene erogata una pallina contenente un bigliettino. Se il numero indi- cato sul bigliettino corrisponde a uno di quelli presenti sulla tabella dei punteggi affissa sull’apparecchio, si tratta di un numero vincente. A seconda del punteggio ottenuto — o dell’accumulo di più punteggi — è possibile vincere un premio. 2.4 Fatti contestati 45 Nell’ambito della sua opposizione contro il Decreto penale n. 62-2024-125/01 dell’11 dicem- bre 2024, la persona imputata sostiene di non ritenere che i due apparecchi «Mundial» (U33992 e U33993), descritti come distributori di palline creati esclusivamente in occasione del campionato mondiale di calcio, possano essere qualificati come apparecchi con giochi da casinò. A suo dire, tali apparecchi non avrebbero previsto alcuna remunerazione in denaro, bensì solo premi sotto forma di magliette e sciarpe della nazionale svizzera. 46 La persona imputata paragona tali apparecchi ad altri dispositivi che erogano premi, come ad esempio pupazzi, e che si trovano, ad esempio, nei campeggi o alle fiere. 47 Per quanto concerne l’apparecchio denominato «Free Wheel Redemption AM 6» (U33994), l’imputato contesta la propria titolarità in merito, sostenendo che lo stesso non gli sarebbe ap- partenuto. Aggiunge inoltre di non essere mai stato interrogato specificamente su tale circo- stanza e ritiene sostanzialmente infondate le dichiarazioni rese da E. . 2.5 Valutazione delle prove 2.5.1 Apparecchi «Mundial» (U33992 e U33993) 48 La questione se il gioco offerto tramite gli apparecchi «Mundial» (U33992 e U33993) costitui- sca un «gioco da casinò”, ovvero se la modalità di svolgimento — non contestata — soddisfi i requisiti per essere qualificata come tale, è una questione di diritto e sarà esaminata qui di seguito al punto 3 segg.
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ESBK-A-89FF3401/2 2.5.2 Apparecchio «Free Wheel Redemption AM6» (U33994) 49 Sentito a verbale il 10 febbraio 2019 dalla Polizia cantonale in qualità di imputato, B. ha di- chiarato di aver ricevuto l’apparecchio «Free Wheel Redemption AM 6» (U33994) da un co- noscente, la persona imputata, pochi giorni prima di Natale [2018], senza alcun contratto scritto né ricevuta. Le chiavi del cassetto contenente il denaro sarebbero rimaste alla persona imputata, che si sarebbe inoltre occupato dello svuotamento. Tra i due era stato convenuto un accordo di spartizione al 50% degli incassi, ma fino al controllo di polizia del 30 gennaio 2019 il cassetto non era mai stato aperto e B. non aveva ricevuto alcuna somma. B. ha inoltre affermato di non aver mai distribuito premi ai giocatori e di aver semplicemente autorizzato la persona imputata a depositare l’apparecchio nel proprio esercizio pubblico. 50 Tali dichiarazioni coincidono con la prassi descritta da C. (procedimento 62-2019-024) e D. (procedimento 62-2019-025) nei rispettivi procedimenti penali amministrativi. Gli accordi e le modalità operative della persona imputata sono stati riferiti, in tutti e tre i casi, in maniera coe- rente nel tempo, uniforme e credibile. 51 Non vi è inoltre alcun elemento che consenta di ritenere che B. abbia potuto accusare ingiu- stamente la persona imputata. Quest’ultima, neppure in seguito all’emissione del verbale fi- nale, ha mai contestato dinanzi al S-CFCG di non essere proprietaria dell’apparecchio U33994. Le sue dichiarazioni in merito appaiono pertanto poco credibili e non trovano riscon- tro negli altri elementi probatori raccolti nel corso dell’inchiesta. 52 Alla luce di quanto precede, si ritiene che l’apparecchio «Free Wheel Redemption AM 6» (U33994) fosse nella disponibilità della persona imputata e di sua proprietà. Le dichiarazioni rese da B. in proposito risultano credibili. Deve quindi essere presupposto che la persona im- putata abbia consegnato l’apparecchio «Free Wheel Redemption AM 6» rimasto di sua pro- prietà alla fine di dicembre 2018 presso l’esercizio pubblico ...e che tale apparecchio sia stato messo a disposizione del pubblico per il gioco sino al controllo di polizia del 30 gennaio 2019. 2.6 Fatti accertati 53 La persona imputata ha fornito gli apparecchi U33992, U33993 e U33994 ai rispettivi gerenti dei locali. Gli apparecchi «Mundial» U33992 e U33993 sono stati inoltre realizzati da lei, mo- dificando un distributore automatico di gomme da masticare.
La persona imputata ha installato gli apparecchi: - «Free Wheel Redemption AM 6» (U33994) nell’esercizio pubblico ... (62-2019-026), dove è stato – secondo le dichiarazioni di B. – a disposizione dei clienti per un periodo com- preso tra la fine di dicembre 2018 e il 30 gennaio 2019; - «Mundial» (U33992) nell’esercizio pubblico ... (62-2019-024), dove è stato a disposizione dei clienti per un periodo compreso tra gennaio 2017 e il 12 febbraio 2019. La durata dell’installazione risulta dalle dichiarazioni concordanti rese dalla persona imputata e da Alessandro Ferrari; - «Mundial» (U33993) nell’esercizio pubblico ... (62-2019-025), dove è stato a disposizione dei clienti per un periodo compreso tra il 01° gennaio 2019 e il 12 febbraio 2019, come risulta dalle dichiarazioni rese all’epoca dalla gerente, signora D. .
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ESBK-A-89FF3401/2 54 La persona imputata è rimasta proprietaria degli apparecchi ed era l’unico in possesso delle chiavi necessarie per svuotare le casse dei dispositivi. La gestione degli apparecchi faceva capo esclusivamente a lei. 55 È stato inoltre la persona imputata ad accordarsi con i gerenti dei locali per dividere i guada- gni generati dagli apparecchi. 3. Qualificazione giuridica 3.1 Diritto applicabile 56 Il 01° gennaio 2019 è entrata in vigore la LGD, che ha sostituito la Legge federale del 18 di- cembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (legge sulle case da gioco, LCG, RS 935.52). Con l’entrata in vigore della LGD, sono cambiate anche le disposizioni penali e le sanzioni previste. La modifica più rilevante è l’introduzione di pene detentive e pecuniarie in sostituzione delle multe previste dalla LCG. 57 Per i fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della LGD il 01° gennaio 2019, ma terminati solo successivamente a tale data (reati permanenti), si applica il nuovo diritto per l’intera du- rata del reato, inclusa la parte antecedente all’entrata in vigore della nuova norma. Poiché il reato continuato costituisce un’unità, non è possibile applicare in parte il vecchio e in parte il nuovo diritto. Il principio di «lex mitior» (art. 2 CP) non consente la combinazione del vecchio e del nuovo diritto. Tuttavia, in caso di inasprimento della pena prevista dalla legge, nella de- terminazione della pena è opportuno tenere conto, in senso attenuante, del fatto che una parte del reato si è verificata in un periodo in cui la violazione era considerata meno grave (sentenza TF 6B_196/2012 consid. 1.2 segg.). 58 L'offerta di giochi da casinò costituisce un reato permanente. La persona imputata e accusata di aver offerto giochi da casinò nei locali ... situato in …, per un periodo che va almeno da fine dicembre 2018 al 30 gennaio 2019; ... situato in …, per un periodo che va almeno da gen- naio 2017 al 12 febbraio 2019; e ... situato in …, per un periodo che va almeno dal 01° gen- naio 2019 al 12 febbraio 2019. Di conseguenza, i fatti contestati si sono conclusi solo dopo l'entrata in vigore della LGD e devono pertanto essere valutate conformemente alle disposi- zioni della nuova legge. 3.2 Fattispecie penale 59 Ai sensi dell’articolo 130 capoverso 1 lettera a LGD, è punito chi, intenzionalmente e senza le necessarie concessioni, organizza, svolge o mette a disposizione giochi da casinò. 3.2.1 Elementi costitutivi oggettivi del reato 60 Gli elementi oggettivi del reato definito dall’articolo 130 capoverso 1 lettera a LGD sono i se- guenti:
- l’oggetto del reato sono i giochi da casinò;
- il fatto oggetto del reato consiste nello svolgimento, nell’organizzazione e nella messa a disposizione;
- devono inoltre mancare le autorizzazioni e concessioni necessarie a tale fine.
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ESBK-A-89FF3401/2 3.2.2 Giochi da casinò 61 Come già indicato, il 01° gennaio 2019 è entrata in vigore la LGD. Essa ha abrogato la Legge sulle case da gioco (LCG). La LGD legge non utilizza più il termine «giochi d’azzardo», ma fa invece riferimento a «giochi da casinò». 62 Secondo l’articolo 3 lettera a LGD, sono considerati giochi in denaro quei giochi che, previo versamento di una posta pecuniaria o la conclusione di un negozio giuridico, prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario. 63 Ai sensi dell’articolo 3 lettera g LGD, un gioco da casinò è un gioco in denaro accessibile a un numero limitato di persone o a un massimo di 1’000 partecipanti contemporanei (art. 3 dell’Ordinanza del 07 novembre 2018 sui giochi in denaro, OGD, RS 935.51), nel quale la vincita non dipende esclusivamente o prevalentemente dall’abilità del giocatore (art. 3 lett. d LGD, e contrario). 64 Come risulta dai rapporti di qualificazione redatti per i due apparecchio – ossia il «Rapporto sulla qualificazione del gioco rinvenuto sull’apparecchio U33992” e il «Rapporto sulla qualifi- cazione del gioco rinvenuto sull’apparecchio U33993”, entrambi datati 08 novembre 2024 – i dispositivi «Mundial» (U33992 e U33993) sono distributori di palline, compatti e dotati di un solo gioco. Sulla parte frontale, in basso al centro, si trova una fessura per l’inserimento delle monete e una piccola leva che può essere azionata solo dopo aver inserito la posta. La pun- tata è fissa e pari a CHF 2.00. Una volta inserita la moneta e girata la leva, il gioco ha inizio e viene rilasciata una pallina. L’esito del gioco è determinato unicamente dal caso e il giocatore non può esercitare alcuna influenza su di esso. 65 Sulla parte anteriore del dispositivo, a sinistra, sono visibili dei campi con maglie da calcio e numeri corrispondenti. A seconda del numero ottenuto dalla pallina, il giocatore può ricevere un premio, tra cui – nel caso della vincita massima – una maglia della nazionale brasiliana, corrispondente a 500 punti. 66 È dunque accertato che il gioco offerto dai dispositivi «Mundial» è un gioco a cui può parteci- pare un solo giocatore alla volta. Inserendo una posta di CHF 2.00 e azionando semplice- mente una manovella, è il caso a determinare se la pallina che fuoriesce dà diritto a un pre- mio, non in denaro, ma comunque di un certo valore economico. 67 L’eccezione sollevata dalla persona imputata, secondo cui gli apparecchi sequestrati «Mun- dial» (U33992 e U33993) sarebbero paragonabili ad «altri apparecchi che danno altri premi come pupazzi», non può essere accolta. A prescindere dall’imprecisione della comparazione addotta – non essendo chiaro a quali dispositivi esattamente si faccia riferimento – occorre rilevare che esistono diverse categorie di apparecchi da gioco (in denaro), soggette a regimi autorizzativi differenti. I due apparecchi da gioco denominati «Mundial» (U33992 e U33993) sono, senza alcun dub- bio, dispositivi che offrono un gioco da casinò e, pertanto, vietati al di fuori delle case da gioco titolari di concessione, conformemente a quanto stabilito dalla LGD – circostanza che la persona imputata, in quanto fornitore di apparecchi da gioco e dispositivi di intrattenimento, avrebbe dovuto conoscere. 68 La qualificazione dell’apparecchio «Free Wheel Redemption AM6» (U33994) come gioco da casinò risulta incontestata. Si richiama, a tal proposito, il «Rapporto sulla qualificazione del gioco rinvenuto sull’apparecchio U33994» dell’8 novembre 2024, il quale documenta in ma- niera dettagliata gli elementi rilevanti ai fini di tale inquadramento.
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ESBK-A-89FF3401/2 Dal rapporto emerge che il gioco offerto dall’apparecchio prevede una posta in denaro, è de- terminato in larga misura dal caso e, secondo le dichiarazioni rese da E., consente di otte- nere una vincita con valore economico. Tali caratteristiche corrispondono ai criteri legali per la definizione di un gioco da casinò ai sensi della LGD, con la conseguenza che l’apparecchio in oggetto può essere esercitato uni- camente all’interno di una casa da gioco titolare di concessione. 3.2.3 Fatto oggetto dell’organizzare, dello svolgere o del mettere a disposizione giochi da casinò 69 Per «organizzazione» s’intende secondo il Messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la Legge federale sui giochi in denaro, l’approntamento della struttura che permette l’esercizio del gioco (FF 2015-1499 6849, 6954). Qualsiasi atto di pianificazione o azione strutturante e costruttiva che permetta di svolgere giochi di casinò è sufficiente a soddisfare i requisiti per un'azione organizzativa. Si ritiene che chiunque affitti una sala per offrire giochi da casinò, fornisca ai giocatori attrezzature da gioco, offra loro spazio per giocare a giochi da casinò dia un contributo significativo all'organizzazione dei giochi da casinò. 70 Lo «svolgimento» ai sensi del diritto penale comprende tutte le azioni in relazione all’attua- zione concreta di un gioco in denaro a al fatto di renderlo accessibile al pubblico, segnata- mente vendendolo o distribuendolo (messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge fe- derale sui giochi in denaro, FF 2015-1499 6849, 6954). Chiunque offra attivamente giochi da casinò nei locali di cui è (in parte) responsabile, in particolare permettendo ai clienti di giocare ad apparecchi con giochi in denaro, accettando poste o pagando vincite, è coinvolto in modo significativo nello svolgimento di giochi da casinò e soddisfa i requisiti del fatto oggetto. 71 Per «messa a disposizione» s’intende, tra le altre cose, la fornitura di locali, il disbrigo di tutte o parte delle transazioni finanziarie legate al gioco in denaro oppure la fornitura di installa- zioni per l’organizzazione o l’esercizio di giochi in denaro (messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge federale sui giochi in denaro, FF 2015-1499 6849, 6954). 72 Alla luce dei fatti accertati, risulta che la persona imputata è rimasta proprietaria degli appa- recchi U33992, U33993 e U33994, e che ha offerto detti apparecchi ai clienti degli esercizi pubblici …, … e … per l’esercizio di giochi da casinò. Essa partecipava inoltre attivamente al 50% degli incassi generati. 73 Tale condotta soddisfa i requisiti dell’«attuazione concreta di un gioco in denaro» ai sensi del diritto penale in materia di giochi e, di conseguenza, rientra nella definizione di svolgimento di tali giochi. In particolare, la persona imputata ha messo a disposizione del pubblico giochi da casinò vietati, rendendoli accessibili e partecipando direttamente ai ricavi economici derivanti dal loro utilizzo. Ne consegue che essa è stata significativamente coinvolta nello svolgimento di giochi da casinò. 74 Si rinuncia a esaminare se l’infrazione sia stata commessa per mestiere ai sensi dell’art. 130 cpv. 2 LGD), e dunque se ricorrano gli estremi del reato qualificato. Sebbene l’attività in questione possa astrattamente rientrare nell’ambito professionale della persona imputata, non vi sono elementi concreti sufficienti – in particolare riguardo agli introiti
– per accertare il carattere volto al profitto richiesto dalla giurisprudenza per ammettere una condotta a titolo per mestiere.
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ESBK-A-89FF3401/2 3.2.4 Mancanza di concessione 75 Chi intende svolgere giochi da casinò necessita di una concessione. La concessione auto- rizza lo svolgimento di giochi da casinò esclusivamente all’interno delle case da gioco. La concessione può autorizzare anche lo svolgimento di giochi da casinò online (art. 5 LGD). 76 È indubbio che gli esercizi …, … e … non costituiscono case da gioco titolari di concessione ai sensi della LGD. 77 La persona imputata ha quindi agito senza essere autorizzata dalla legge. 3.2.5 Elementi costitutivi soggettivi del reato 78 Oltre alla fattispecie oggettiva deve essere adempiuta anche la fattispecie soggettiva. 79 Secondo l’articolo 12 capoverso 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. L’intenzione deve portare su tutti gli elementi co- stitutivi oggettivi dell’infrazione e deve esistere al momento in cui l’autore dell’infrazione agi- sce. 80 La persona imputata operava come fornitore di giochi di intrattenimento, quali biliardo, frec- cette e simili, e ha ammesso di aver fabbricato, fornito e installato anche gli apparecchi da gioco «Mundial» (U33992 e U33993). Per quanto riguarda l’apparecchio «Free Wheel Re- demption AM 6» (U33994), è stato accertato che anch’esso è stato fornito e installato dalla medesima persona imputata. Dalle dichiarazioni rese dai responsabili dei locali nei procedi- menti penali amministrativi 62-2019-024, 62-2019-025 e 62-2019-026 emerge chiaramente che l’imputato era perfettamente a conoscenza dei giochi offerti sugli apparecchi: ne cono- sceva il funzionamento, era consapevole che l’esito dipendeva in larga misura dal caso, che era richiesto un impiego di valore patrimoniale e che venivano promessi premi di valore eco- nomico. Inoltre, risulta che fosse esclusivamente la persona imputata a detenere le chiavi de- gli apparecchi per lo svuotamento delle rispettive casse. 81 La persona imputata ha agito con un metodo ben preciso, ed era consapevole che l’installa- zione di apparecchi da gioco di casinò fosse vietata. Questo emerge chiaramente dal fatto che non solo ha collocato dispositivi da lui stesso costruiti (U33992 e U33993), ma anche ap- parecchi di tipo commerciale (U33994). 3.3 Motivi giustificativi e motivi di esclusione della colpa 82 Non sono infine manifesti né motivi giustificativi – in particolare nessuna situazione di legit- tima difesa o stato di necessità – né motivi di esclusione della colpa, né se ne avvale la per- sona imputata. 3.4 Verdetto di colpevolezza 83 La persona imputata è colpevole del ripetuto svolgimento di giochi da casinò, senza le neces- sarie concessioni, ai sensi dell’articolo 130 capoverso 1 lettera a LGD. 4. Commisurazione della pena 4.1 Principi generali della commisurazione della pena 84 Ai fini della commisurazione della pena si applicano le disposizioni degli articoli 47 segg. del Codice penale svizzero (art. 2 DPA).
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ESBK-A-89FF3401/2 85 Secondo l’articolo 47 capoverso 1 CP la pena deve essere commisurata alla colpa dell’au- tore, tenendo conto della vita anteriore, delle condizioni personali e dell’effetto che la pena avrà sulla vita dell’autore. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). 86 Ai fini della commisurazione della pena occorre distinguere tra elementi essenziali afferenti il reato (gravità oggettiva e soggettiva del reato) e afferenti l’autore. La gravità oggettiva del reato comprende il modo in cui il reato è percepito all’esterno e la sua valutazione sul piano del diritto penale. I criteri centrali per determinarla sono le modalità di commissione del reato, nonché la lesione o l’esposizione a pericolo del bene giuridico pro- tetto (HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2a ed., Basilea 2019, n. 77 segg., 89 segg., 96 segg.). La gravità soggettiva del reato si riferisce al grado con cui la gravità oggettiva può essere imputata all’autore. A tal fine, assumono rilievo in particolare i moventi dell’autore e il livello della sua energia criminale (HANS MATHYS, op. cit., n. 142 segg.). Tra gli elementi es- senziali afferenti l’autore rientrano le sue condizioni personali, il passato e gli eventuali prece- denti penali, il comportamento successivo al fatto e durante il procedimento, la sensibilità alla pena, nonché ulteriori circostanze rilevanti in senso favorevole o aggravante (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1, con rinvii; sentenza TF 6B_236/2016 consid. 4.2). 87 Quando per uno o più reati penale amministrativa, risultano adempiute le condizioni per l’infli- zione di più pene dello stesso genere (concorso reale), l’autorità giudicante condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). 88 L’eccezione prevista dall’articolo 9 DPA, secondo cui l’articolo 49 CP non si applica alle pene pecuniarie o alle multe nel diritto penale amministrativo, riguarda esclusivamente i casi in cui più infrazioni devono essere giudicate da autorità diverse . Se invece più reati rientrano nella competenza della medesima autorità penale amministrativa, l’articolo 49 CP esplica piena- mente i suoi effetti (BSK VStrR-JONAS ACHERMANN, art. 9 n. 16 segg.). In tal caso, si applica il principio dell’inasprimento della pena: la pena prevista per l’infrazione più grave viene au- mentata in misura adeguata, entro i limiti previsti dalla legge (art. 49 cpv. 1 CP). 89 Ai fini della determinazione della pena unica secondo l’articolo 49 capoverso 1 CP, occorre in primo luogo identificare la cornice edittale di pena per la violazione più grave. Successiva- mente, l’autorità giudicante deve fissare la pena di partenza per tale infrazione all’interno della cornice edittale, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti pertinenti. Tale pena di partenza va quindi aumentata in modo appropriato tenendo conto delle altre in- frazioni (principio dell’inasprimento). Anche in questa fase, occorre tener conto delle circo- stanze concrete (Sentenze del TF 6B_466/2013 consid. 2.1; 6B_42/2016 consid. 5.1; 6B_236/2016 consid. 4.2). 4.2 Cornice edittale di pena 90 Le violazioni dell’articolo 130 capoverso 1 LGD sono punite con una pena pecuniaria o con una pena detentiva fino a tre anni. 91 La fattispecie dello svolgimento, dell’organizzazione o della messa a disposizione di giochi da casinò senza concessione (art. 130 LGD) comprende la messa a disposizione del materiale per semplici giochi manuali come romée, okey o simili, l’organizzazione di grandi tornei di po- ker e l’offerta di apparecchi automatici da gioco con uno o più giochi da casinò. Essa include
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ESBK-A-89FF3401/2 addirittura la costituzione e la gestione di un’intera organizzazione criminale che può offrire giochi da casinò in diversi luoghi realizzando talora profitti di milioni; in questi casi la cornice edittale ordinaria è estesa alla pena detentiva di cinque anni (art. 130 cpv. 2 LGD). 92 Per la commisurazione della pena va tenuto adeguatamente conto dei diversi gradi della fatti- specie. Ciò risulta anche dal messaggio che constata con ragione che l’offerta di un gioco da tavolo illegale può essere punita con una pena meno severa rispetto all’offerta di un apparec- chio automatico da gioco o di un gioco in linea, in quanto l’apparecchio automatico costituisce un rischio potenziale maggiore (messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge federale sui giochi in denaro, FF 2015 6953). 4.3 Scelta del genere di pena 93 Nel determinare una pena, si stabilisce dapprima il genere di pena e successivamente si commisura l'entità della stessa. Nella scelta del genere di pena si tiene conto, oltre che della colpevolezza dell'autore, dell'adeguatezza della sanzione, dei suoi effetti sull'autore e sul suo contesto sociale, nonché della sua efficacia sotto il profilo della prevenzione (DTF 147 IV 241 [Pra 111/2022 n. 17]; sentenza TF 6B_355/2021 consid. 3.3). 94 La pena pecuniaria, in quanto sanzione più mite, ha in linea di principio la precedenza sulla pena detentiva (DTF 144 IV 217 consid. 3.6). 95 Nei casi in cui la fattispecie prevede alternativamente una pena pecuniaria o una pena deten- tiva e in quelli in cui queste sanzioni possono entrare in concorrenza – ossia a partire da una pena pecuniaria di almeno tre aliquote giornaliere o una pena detentiva di almeno tre giorni, fino a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere o una pena detentiva di sei mesi – l’au- torità giudicante può eccezionalmente dare la precedenza alla pena detentiva (BSK VStrR- GORAN MAZZUCCHELLI, art. 41 n. 31 segg.). I presupposti sono stabiliti all’articolo 41 CP. Se- condo tale norma, il giudice può infliggere una pena detentiva in luogo della pena pecuniaria se ciò appare necessario per impedire all’autore di commettere ulteriori crimini o delitti, op- pure se è verosimile che la pena pecuniaria non potrà essere eseguita. La scelta della pena detentiva deve essere debitamente motivata (art. 41 cpv. 1 e 2 CP). 96 Secondo la dottrina prevalente, una prognosi di necessità in tal senso dovrebbe essere for- mulata solo nei confronti di autori recidivi (più volte), già precedentemente condannati senza successo a pene pecuniarie (BSK VStrR-GORAN MAZZUCCHELLI, art. 41 n. 39a). 97 Nel caso in esame, per l'infrazione alla LGD attribuita alla persona imputata, può essere pro- nunciata una pena pecuniaria o una pena detentiva. Tuttavia, non vi sono sufficienti indizi che giustificherebbero l’irrogazione di una pena detentiva al fine di impedire alla persona imputata di commettere ulteriori crimini o delitti. Inoltre, non vi sono elementi che facciano prevedere che la pena pecuniaria non potrà essere eseguita. Risulta pertanto che, nel caso in esame, una pena pecuniaria rappresenti l’unica sanzione adeguata e opportuna. 4.4 Misura della pena 4.4.1 Componenti della pena legati al reato 4.4.1.1 Gravità oggettiva del reato 98 Le disposizioni penali degli articoli 130 segg. LGD vogliono garantire il rispetto della legge medesima e far sì che la popolazione sia adeguatamente protetta dai pericoli insiti nei giochi in denaro (art. 2 lett. a LGD). Il bene giuridico protetto in via prioritaria è quindi la salute pub- blica.
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ESBK-A-89FF3401/2 99 Il primo punto da considerare per giudicare in quale misura il bene giuridico sia messo in peri- colo è il numero degli apparecchi per giochi in denaro messi a disposizione. 100 Per stabilire la portata della messa in pericolo e quindi della gravità oggettiva del reato, oltre al numero degli apparecchi da gioco è decisiva anche la durata dell’esposizione al pericolo (HANS MATHYS, op. cit., n. 98). Più a lungo dura l’offerta di giochi illegali e maggiore sarà il nu- mero di persone esposto all’offerta illegale di giochi e anche il rischio che i pericoli inerenti al gioco da casinò si concretizzino. Anche i profitti realizzati con i giochi illegali aumentano con la durata dell’offerta. Di conseguenza aumentano i danni finanziari di cui deve farsi carico la collettività. La durata superiore alla media di un’offerta di giochi costituisce dunque un’aggra- vante oggettiva della colpa. 101 ... (62-2019-026): La persona imputata ha fornito e installato l’apparecchio «Free Wheel Re- demption AM 6» presso l’esercizio pubblico … . Tale apparecchio è stato messo a disposi- zione della clientela per un periodo limitato, compreso tra la fine di dicembre 2018 e il 30 gen- naio 2019, ossia per circa un mese, e offriva un unico gioco, circostanza che si rileva in modo favorevole per la riduzione della pena. Tuttavia, risulta leggermente aggravante il fatto che l’imputato fosse proprietario dell’apparec- chio in questione. Deve inoltre essere considerata come circostanza aggravante la modalità sistematica dell’agire della persona imputata, la quale, nell’ambito della propria attività professionale, ha equipaggiato diversi esercizi pubblici con apparecchi da gioco illegali. L’infrazione oggetto di giudizio si inserisce pertanto in un contesto più ampio e strutturato. La colpevolezza oggettiva della persona imputata, alla luce del quadro sanzionatorio ordina- rio, deve essere qualificata come lieve e pertanto collocata nella fascia inferiore della scala di gravità. Tenuto conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, si giustifica, in relazione ai fatti avvenuti presso il …, l’imposizione di 80 unità di pena per la gravità oggettiva del fatto. 102 ... (62-2019-024): La persona imputata ha fornito e installato l’apparecchio meccanico «Mun- dial» (U33992), dotato di un gioco da casinò, presso l’esercizio pubblico ..., sito in … . L’apparecchio è rimasto a disposizione della clientela per un periodo considerevole, com- preso tra gennaio 2017 e il 12 febbraio 2019, ovvero per oltre due anni, circostanza che as- sume rilievo aggravante. È tuttavia da ritenersi favorevole per la riduzione della pena il fatto che fosse offerto un unico gioco. Aggrava invece, anche in questo caso, la circostanza che l’imputato fosse proprietario dell’apparecchio e che abbia agito sistematicamente. Tenuto conto del quadro sanzionatorio ordinario, la colpevolezza oggettiva della persona im- putata deve essere qualificata come lieve, ma più accentuata rispetto al caso del ...– in parti- colare a causa della lunga durata dell’esercizio dell’apparecchio. Considerate tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, si giustifica, per i fatti avvenuti presso l’..., l’imposizione di 90 unità di pena a titolo di gravità oggettiva. 103 ... (62-2019-025): La persona imputata ha fornito e installato l’apparecchio meccanico «Mun- dial» (U33993), dotato di un gioco da casinò, presso l’esercizio pubblico …, sito in … . L’apparecchio è stato offerto alla clientela nel periodo compreso tra il 01° gennaio 2019 e il 12 febbraio 2019, ovvero per circa sei settimane, e metteva a disposizione un unico gioco, elementi da considerarsi attenuanti. Anche in questo caso, tuttavia, la proprietà dell’apparec- chio da parte dell’imputato e la sistematicità della sua condotta costituiscono circostanze ag- gravanti. Nel complesso, la colpevolezza oggettiva della persona imputata deve essere qualificata come lieve, rientrando nella fascia inferiore della scala di gravità.
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ESBK-A-89FF3401/2 Tenuto conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, si giustifica, per i fatti avvenuti presso lo ..., l’imposizione di 80 unità di pena per la gravità oggettiva del fatto. 4.4.1.2 Gravità soggettiva del reato 4.4.1.2.1 Moventi 104 In via di principio, quanto più reprensibili sono i moventi di un reato tanto più aggravano la colpa. Inversamente la colpa soggettiva è inferiore in caso di moventi eticamente validi (HANS MATHYS, op. cit., n. 144). 105 Non si ravvisano circostanze esterne o interne che avrebbero impedito alla persona imputata di tenere un comportamento conforme al diritto. Non è quindi opportuno ridurre la colpa a questo titolo. 106 Per quanto riguarda la colpa soggettiva, va notato che non ci sono né motivi particolarmente lodevoli né motivi particolarmente riprovevoli, per cui la colpa oggettiva non può essere cor- retta né verso l'alto né verso il basso. 4.4.1.2.2 Energia criminale 107 In ogni reato intenzionale l’autore manifesta in via di principio una certa energia criminale. Decisiva ai fini della commisurazione della pena è la quantità di questa energia. La responsa- bilità penale dell’autore è direttamente proporzionale alla coerenza, la determinazione e gli sforzi, materiali e temporali, che egli mette nel perseguire il suo scopo. L’intensità dell’energia criminale spesa per commettere il reato è di importanza centrale per giudicare la colpa (HANS MATHYS, op. cit., n. 148). 108 Poiché, in relazione a tutti e tre i fatti (…, …, …), non sussistono indicazioni pertinenti al ri- guardo, la colpevolezza soggettiva non è tale da attenuare né da aggravare quella oggettiva. 4.4.1.3 Pena ipotetica legata alla gravità del reato e pena unica 109 Alla luce di quanto esposto, l’infrazione relativa all’... (62-2019-024) si configura, con una pena di partenza commisurata alla gravità del reato pari a 90 unità di pena, come quella og- gettivamente più grave. 110 In una valutazione complessiva, si giustifica pertanto, ai sensi dell’articolo 49 CP, un aumento appropriato di tale pena, tenendo conto delle due ulteriori infrazioni commesse presso il ... (62-2019-026) e lo ... (62-2019-025), per un totale di 40 unità di pena aggiuntive, giungendo così a una pena unica provvisoria di 130 unità di pena. 4.4.2 Componenti della pena legati all’autore 111 Secondo l’attuale giurisprudenza, in via di principio i precedenti dell’autore hanno per effetto un aumento automatico della pena. L’entità dell’aumento di pena dovuto a pene precedenti va valutato da parte dell’autorità giudicante in ogni singolo caso. Va tenuto conto in partico- lare della pertinenza del precedente o del fatto che riguarda altri ambiti, della data a cui risale, inoltre occorre considerare se si è trattato di un reato grave o di lieve gravità. I precedenti re- centi e pertinenti possono pertanto avere per conseguenza un forte aumento della pena. È invece limitato l’aumento di pena che risulta da reati precedenti non pertinenti e lontani nel tempo (HANS MATHYS, op. cit. n. 320 segg.). Al contrario, secondo l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale, l'assenza di precedenti condanne ha un effetto neutro e non comporta una riduzione della pena (HANS MATHYS, op. cit. n. 328).
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ESBK-A-89FF3401/2 112 Secondo l’estratto attuale del casellario giudiziale, la persona imputata non risulta avere pre- cedenti penali. 113 Tra gli elementi afferenti l’autore non si ravvisano ulteriori circostanze che giustifichino un au- mento o una riduzione della pena. 4.4.3 Pena di partenza (unica) 114 Tenuto conto di tutti i fattori rilevanti ai fini della commisurazione della pena, una sanzione pari a 130 unità di pena risulta adeguata. 115 Poiché la pena deve essere pronunciata sotto forma di pena pecuniaria, la pena unica è per- tanto fissata in 130 aliquote giornaliere. 4.5 Attenuazione della pena 116 Nella commisurazione della pena occorre tenere conto di eventuali violazioni dell’imperativo di celerità. 117 Secondo gli articoli 29 capoverso 1 Cost. e 6 paragrafo 1 CEDU, in un procedimento penale ognuno ha diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole. L’imperativo di celerità del diritto di procedura penale obbliga le autorità a condurre il procedimento in modo rapido affin- ché la persona imputata non resti inutilmente ignara delle accuse mosse nei suoi confronti (cfr. art. 5 cpv. 1 CPP). Quale sia la durata adeguata del procedimento dipende dalle circo- stanze concrete, che vanno valutate nel loro complesso (HANS MATHYS, op. cit., n. 270). Poi- ché non vi si può porre rimedio, i ritardi eccessivi nei procedimenti penali devono ripercuotersi sulla commisurazione della pena (HANS MATHYS, op. cit., n. 274). La violazione dell’impera- tivo di celerità è determinata da vari criteri che vanno valutati globalmente in base alle circo- stanze concrete del singolo caso (DTF 130 IV 54, 56 consid. 3.3.3; HANS MATHYS, op. cit.,
n. 277). Poiché dalle autorità e dai giudici non si può pretendere che si occupino esclusiva- mente di un caso, è di fatto inevitabile che vi siano periodi in cui il procedimento resta in so- speso. Un ritardo deve tuttavia comunque essere sanzionato se le autorità lasciano trascor- rere un lungo periodo di tempo (HANS MATHYS, op. cit., n. 272). 118 Nel caso in esame, è trascorso un periodo eccessivo — dal 26 marzo 2020 all’8 novembre 2024 — durante il quale non sono state svolte attività istruttorie. Questo lasso di tempo, supe- riore a quattro anni, rappresenta una fase di stasi ingiustificabile, che impone una riduzione della pena. 119 In considerazione di tale inattività procedurale, si ritiene opportuno ridurre la pena di partenza di 54 unità di pena, fissandola dunque a 76 aliquote giornaliere. 4.6 Importo dell’aliquota giornaliera 120 Di regola un’aliquota giornaliera ammonta almeno a CHF 30.00 e al massimo a CHF 3'000.00. L’autorità giudicante ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CP). 121 Dai dati fiscali relativi al periodo d’imposta 2023 risulta che la persona imputata è beneficiaria dell’AVS e ha dichiarato, per l’anno 2023, un reddito netto di CHF 17’376.00. Dopo aver effet- tuato tutte le necessarie deduzioni, ne risulta un’aliquota giornaliera minima pari a CHF 30.00.
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ESBK-A-89FF3401/2 4.7 Tipo di esecuzione 122 Di regola, l’esecuzione di una pena pecuniaria viene sospesa se non appare necessaria una pena incondizionata per dissuadere l’autore dal commettere ulteriori crimini o delitti (art. 42 cpv. 1 CP). Ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale dell’esecu- zione a norma dell’articolo 42 capoverso 1 CP, è sufficiente l’assenza di un timore concreto che l’autore possa commettere nuovi crimini o delitti. La sospensione può dunque essere ne- gata solo in presenza di una prognosi sfavorevole (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; 134 IV 97 consid. 7.3). Se l’esecuzione della pena viene sospesa in tutto o in parte, viene fissato un pe- riodo di prova compreso tra due e cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP). 123 Sostanzialmente, è richiesta l’assenza di una prognosi sfavorevole, che è presunta se l’au- tore non è stato condannato, nei cinque anni precedenti al fatto, a una pena detentiva condi- zionale o incondizionata superiore a sei mesi (art. 42 cpv. 2 CP, e contrario). Nel valutare se la condizione per la concessione della sospensione condizionale sia soddi- sfatta, occorre procedere a una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, te- nendo in particolare conto del passato dell’autore, della sua reputazione, delle sue caratteri- stiche personali nonché delle circostanze del fatto. 124 Nel caso concreto, la persona imputata non risulta avere precedenti penali e non emergono ulteriori elementi negativi rilevanti. Nel complesso, si può pertanto presumere una prognosi favorevole e concedere la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena pecuniaria, fissando un periodo di prova di due anni. 4.8 Multa accessoria 125 Una pena condizionale può essere combinata con una multa secondo l’articolo 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP). L’imposizione incondizionata di una multa accessoria serve ad aumentare l’ef- ficacia deterrente, che sotto il profilo sia speciale che generale della prevenzione risulta piut- tosto limitata nel caso di una pena pecuniaria sospesa. Al condannato deve essere chiara- mente rappresentata la serietà della situazione, e al contempo si intende dimostrare quali conseguenze lo attenderebbero in caso di mancato rispetto della prova. 126 Per rispettare il carattere accessorio della multa di accompagnamento, secondo la giurispru- denza del Tribunale federale essa non deve di regola superare un quinto (20%) della pena proporzionata alla colpa, composta da una pena principale sospesa combinata con la multa accessoria. Tuttavia, in presenza di pene modeste, sono ammesse eccezioni, affinché la multa non si riduca a una mera sanzione simbolica (DTF 149 IV 321 consid. 1.3.2; DTF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 127 Anche se la persona imputata non risulta avere precedenti penali, l’imposizione di una multa accessoria si giustifica alla luce del fatto che ha installato apparecchi illegali in più esercizi. Tale condotta dimostra una certa persistenza nell’infrazione e rende dunque opportuna una multa cumulata, proporzionata alla pluralità dei comportamenti illeciti. 128 Come illustrato precedentemente appare adeguata una sanzione dell’entità di 76 aliquote giornaliere. Tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale, la multa cumulata va pertanto fissata a CHF 450.00 (15 unità penali di CHF 30.00).
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ESBK-A-89FF3401/2 4.9 Sanzione 129 Per la violazione dell’articolo 130 capoverso 1 lettera a della LGD, la persona imputata è con- dannata, da un lato, a una pena pecuniaria di 61 aliquote giornaliere di CHF 30.00, per un im- porto complessivo di CHF 1’830.00, la cui esecuzione è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni; dall’altro, è tenuta al pagamento di una multa di CHF 450.00. 5. Conseguenze accessorie 5.1 Iscrizione nel casellario giudiziale 130 Secondo l’articolo 366 capoverso 2 lettera a CP in combinato disposto con l’articolo 3 capo- verso 1 lettera a dell’Ordinanza del 29 settembre 2006 sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA, RS 331) le condanne per crimini e delitti vanno iscritte nel casellario giudiziale. 131 Ne risulta quindi un’inscrizione nel casellario giudiziale. 5.2 Confisca 5.2.1 Basi legali 132 Se oggetti e valori patrimoniali si trovavano in custodia statale unicamente a fini probatori e non sono più necessari a tale scopo, essi devono, in linea di principio, essere restituiti alla persona legittimata. 133 L’autorità giudicante, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina tuttavia la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che co- stituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o di- strutti (art. 2 DPA in combinato disposto con l’art. 69 CP). 134 Secondo l’articolo 70 capoverso 1 CP, l’autorità giudicante ordina la confisca dei valori patri- moniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompen- sare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, l’autorità giudicante può procedere a una stima (art. 2 DPA in combinato disposto con l’art. 70 cpv. 5 CP). 135 Con una decisione penale, l’autorità giudicante revoca i provvedimenti coercitivi adottati e può disporre la confisca di oggetti e valori patrimoniali. 5.2.2 Oggetti 136 Nel caso in esame occorre decidere in merito alla sorte degli apparecchi da gioco sequestrati U33992, U33993 e U33994. 137 Questi apparecchi hanno servito a commettere un reato e sono quindi da confiscare se rite- nuto oggetti pericolosi al senso della legge. 138 Occorre pertanto fare una previsione per stabilire se sussiste una probabilità sufficiente che gli oggetti, eventualmente non confiscati, costituiscano in futuro una minaccia per l’ordine pubblico. La confisca di oggetti pericolosi è in primo luogo per evitare un pericolo futuro per la collettività; è una misura materiale per la protezione della collettività dalla (ri)utilizzazione di oggetti pericolosi che possono mettere a rischio un bene giuridico (DTF 130 IV 143 consid. 3.3.1).
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ESBK-A-89FF3401/2 139 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in quanto costituisce un’ingerenza nella garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) la confisca di oggetti a scopo conservativo deve rispet- tare il principio di proporzionalità. Se un oggetto può essere riacquisito senza problemi, la confisca a scopo conservativo è di dubbia utilità. Alla luce del principio di proporzionalità oc- corre rispettare anche il principio della sussidiarietà, secondo cui l’ingerenza non può andare oltre quanto imposto dallo scopo della messa al sicuro (sentenza TF 6B_748/2008 consid. 4.4.). 140 Sugli apparecchi denominati «Mundial» (U33992 e U33993) e «Free Wheel Redemption AM 6» (U33994) sono stati offerti giochi da casinò, in violazione della normativa vigente. Gli ap- parecchi in questione non presentano alcuna funzionalità diversa da quella di consentire lo svolgimento di giochi da casinò. 141 Considerata la loro natura e destinazione esclusiva, tali apparecchi si prestano unicamente alla commissione di reati ai sensi della LGD e devono pertanto essere qualificati come oggetti pericolosi ai sensi dell’articolo 69 CP. 142 In quanto strumenti idonei a facilitare la realizzazione di reati e privi di qualsiasi utilità lecita, ne va ordinata la confisca e la distruzione. 5.2.3 Beni e valori patrimoniali 143 Infine, occorre statuire in merito alla sorte del denaro contante rinvenuto nelle casse degli ap- parecchi da gioco sequestrati. 144 I contanti ritrovati all’interno della cassa degli apparecchi U33992, U33993 e U33994 costitui- scono il prodotto di un reato. 145 I CHF 52.00 rinvenuti nell’apparecchio U33992; i CHF 140.00 rinvenuti nell’apparecchio U33993; e i CHF 91.00 rinvenuti nell’apparecchio U33994 vengono dunque confiscati. 146 Pertanto non si ritiene di dover fissare un risarcimento. 5.3 Addebito delle spese 147 Le spese del procedimento amministrativo comprendono i disborsi, la tassa di decisione e le tasse di stesura (art. 94 cpv. 1 DPA; cfr. anche art. 1a lett. a–c dell’Ordinanza del 25 novem- bre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa, RS 313.32, di seguito «Ordinanza sulle spese e indennità»). L’ammontare della tassa di decisione e della tassa di stesura è determinato secondo una ta- riffa stabilita dal Consiglio federale (art. 94 cpv. 2 DPA). La tassa di decisione ammonta, in caso di decreto penale, da CHF 50.00 a CHF 5'000.00, e, in caso di decisione penale, di desistenza o di confisca successiva a opposizione (art. 70 DPA), da CHF 100.00 a CHF 10'000.00 (art. 7 cpv. 2 lett. a e c dell'Ordinanza sulle spese e indennità). L’importo è stabilito in funzione dell’importanza della causa e del dispendio necessario alla sua trattazione (art. 6a dell'Ordinanza sulle spese e indennità). La tassa di stesura comprende un importo di CHF 10.00 per ogni pagina dell’originale e un’ul- teriore tassa ai sensi dell’art. 13 per ogni riproduzione necessaria di documenti (art. 12 cpv. 1 lett. a e b dell’Ordinanza sulle spese e indennità). Ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza sulle spese e indennità, le spese procedurali relative al de- creto penale o all’ordine di confisca devono essere sommate a quelle derivanti dalla proce- dura d’opposizione.
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ESBK-A-89FF3401/2 148 Nel Decreto penale n. 62-2024-125/01 dell’11 novembre 2024, la tassa di decisione era stata fissata a CHF 3'307.50. Tale determinazione si fondava correttamente su una valutazione della rilevanza giuridica e della complessità tecnica del caso, rientrando nella fascia media della tariffa. L’ulteriore onere derivante dalla procedura di opposizione – inclusa l’elaborazione della pre- sente decisione penale – giustifica un aumento della tassa di decisione pari a CHF 1'000.00, portando così il totale a CHF 4'307.50. 149 Per quanto riguarda la tassa di stesura, si osserva che, secondo le disposizioni tariffarie, è ammessa una sola tassa per ogni pagina della decisione. Nel decreto iniziale era stata erroneamente applicata una tassa di stesura di CHF 285.00, sebbene il decreto si estendesse su sole tre pagine. Nella presente decisione, composta di 23 pagine, si fissa un importo adeguato di CHF 230.00. 150 Infine, si rileva che i disborsi connessi al deposito degli apparecchi sequestrati non possono essere posti a carico della persona imputata, in mancanza di una base legale esplicita. Di conseguenza, si rinuncia al loro addebito. 151 In conclusione, tenuto conto dell’importanza della causa e del dispendio complessivo soste- nuto, le spese procedurali vengono fissate a CHF 4'537.50 (tassa di decisione CHF 4'307.50, tassa di stesura CHF 230.00) e poste a carico della persona imputata.
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ESBK-A-89FF3401/2 Per questi motivi, la CFCG decide: 1. A. è ritenuto colpevole del ripetuto svolgimento di giochi da casinò senza possedere le necessarie concessioni, mediante - l’istallazione e l’offerta dell’apparecchio meccanico «Mundial» U33992, dotato di un gioco da casinò, presso l’esercizio pubblico … nel periodo compreso tra gennaio 2017 e il 12 febbraio 2019; - l’istallazione e l’offerta dell’apparecchio meccanico «Mundial» U33993, dotato di un gioco da casinò, presso l’esercizio pubblico … nel periodo compreso tra il 01° gen- naio 2019 e il 12 febbraio 2019; - l’istallazione e l’offerta dell’apparecchio automatico «Free Wheel Redemption AM 6» U33994, dotato di un gioco da casinò, presso l’esercizio pubblico … nel periodo compreso tra fine dicembre 2018 e il 30 gennaio 2019. 2. A. è condannato a una pena pecuniaria di 61 aliquote giornaliere di CHF 30.00, per un totale di CHF 1’830.00, e a una multa di un importo di CHF 450.00. 3. L’esecuzione della pena pecuniaria è differita e il periodo di prova è fissato a due anni. La multa va pagata. 4. Si accerta che il principio della celerità processuale è stato violato. 5. La presente condanna è iscritta nel casellario giudiziale. 6. Gli oggetti sequestrati il 31 maggio 2019: - Presso A.: apparecchio meccanico «Mundial» U33992, unitamente al relativo conte- nuto; - presso D., ma di proprietà di A. : apparecchio meccanico «Mundial» U33993, unita- mente al relativo contenuto; - presso B., ma di proprietà di A. : apparecchio automatico «Free Wheel Redemption AM 6» U3394, unitamente al relativo contenuto; sono confiscati e distrutti. 7. La somma di denaro di CHF 283.00 sequestrata il 31 magio 2019: - presso A. : CHF 52.00 contenuti nell’apparecchio U33992; - presso D., ma di proprietà di A. : CHF 140.00 contenuti nell’apparecchio U33993; - presso B., ma di proprietà di A. : CHF 91.00 contenuti nell’apparecchio U33994; è confiscata. 8. Sono addossati a A. le spese procedurali proporzionali di CHF 4'537.50 (tassa di decisione CHF 4'307.50, tassa di stesura CHF 230.00). 9. Notifica a: - A.
10. Dopo il passaggio in giudicato, comunicare a: - Casellario giudiziale svizzero
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Chiunque è colpito da una decisione penale può, secondo l’articolo 72 DPA, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale. La richiesta dev’es- sere presentata per scritto all’amministrazione che ha emanato la decisione penale (CFCG, Eigerplatz 1, 3003 Berna). La persona imputata cui sono addossate le spese, se il procedimento è stato tolto o se non chiede il giudizio di un tribunale, può, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, interporre reclamo contro la condanna nelle spese presso la Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale (art. 96 DPA). La multa e le spese devono essere pagati entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della pre- sente decisione. È inviata corrispondente fattura. Se l’esecuzione di una pena pecuniaria è differita con fissazione di un periodo di prova, tale pena non deve essere pagata. Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena pecuniaria non deve essere pagata (art. 45 CP). Per il rimanente, una pena con la condizionale o la parte sospesa condizionalmente di una pena deve essere eseguita (art. 46 cpv. 1 o 4 CP), - se la persona condannata commette un nuovo reato durante il periodo di prova, - se la persona condannata si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta.
Commissione federale delle case da gioco CFCG Fabio Abate Presidente