1. La pronuncia da parte dellUFR di una decisione, ai sensi dellart. 4 lett. b o c OAsi 1, è eccezionalmente possibile se accompagnata dalladozione dadeguate misure correttive, che tutelino i diritti ad un ricorso effettivo ed allequo processo. 2. Tra le possibili misure correttive, va annoverata
Erwägungen (20 Absätze)
E. 4 La cassazione della decisione impugnata per la sola violazione delle norme sulla lingua della decisione impugnata è invece esclusa, di principio, nel caso di ricorrenti difesi in sede ricorsuale da un mandatario professionale.
E. 5 La legge s'interpreta in primo luogo secondo il suo tenore letterale. In secondo luogo, per evitare soluzioni manifestamente contrarie ai principi fondamentali del diritto nonché allo spirito e allo scopo della legge, si ricercherà la vera portata della norma che deriverà dalla sua relazione con altre disposizioni legali, dal suo contesto (interpretazione sistematica), dallo scopo perseguito, dall'interesse protetto (interpretazione teleologica), dalla volontà del legislatore evidenziata in particolare nei lavori preparatori (interpretazione storica, DTF 125 II 480 consid. 4 pag. 484) nonché dal senso attuale della norma (interpretazione conforme allo spirito del tempo). I diversi metodi d'interpretazione sono utilizzati in modo 2004 / 29 - 192 pragmatico, senza stabilire tra loro un ordine di priorità (GICRA 2001 n. 17 consid. 5 pag. 132 e relativo riferimento) .
E. 6 Preliminarmente, giova osservare che il richiedente l'asilo è autorizzato ad inoltrare le sue istanze alle autorità federali in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera (art. 16 cpv. 1 LAsi; art. 70 cpv. 1 Cost.). Inoltre, negli atti orali di procedura, il richiedente ha il diritto d'esprimersi, di principio, nella sua madrelingua, tanto più se si tratta di una lingua ufficiale svizzera (art. 18 Cost.). Se del caso, si fa capo ad un interprete (art. 29 cpv. 1 LAsi). La nomina di un interprete s'impone, di principio, per gli atti orali cui il richiedente l'asilo alloglotto è invitato dall'UFR, segnatamente le audizioni sui motivi d'asilo. Egli è così posto nelle condizioni di comprendere e partecipare attivamente agli atti procedurali menzionati. Trattasi di una facoltà che contribuisce alla realizzazione del diritto ad un equo processo (art. 29 cpv. 1 Cost.; J. P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 146, e relativo riferimento di cui alla nota n. 30), e ad evitare che un richiedente l'asilo alloglotto sia discriminato, a causa della lingua (art. 8 cpv. 2 Cost. in relazione all'art. 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici), nella tutela effettiva, e non solo nominale, dei suoi diritti in procedura d'asilo.
E. 7 L'art. 16 cpv. 2 LAsi prevede che la procedura dinanzi all'UFR si svolge,
di norma, nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione
cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente. Giova
peraltro rilevare che la lingua ufficiale dellaudizione coinciderà, salvo casi
eccezionali, con quella del luogo di residenza. Il Parlamento, nell'ambito della
procedura d'adozione della vigente LAsi, ha rigettato una proposta che prevedeva
un art. 16 cpv. 2 LAsi del seguente tenore: "La procedura dinanzi all'Ufficio
federale dei rifugiati è condotta nella lingua ufficiale parlata dal richiedente
l'asilo o dal suo mandatario, sussidiariamente nella lingua ufficiale nella
quale è stata effettuata l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del
luogo di residenza del richiedente." (BU 1997 CN pag. 1212 e seg.). In altri
termini, il legislatore ha optato per la preminenza della lingua del luogo di
residenza del richiedente l'asilo (di seguito indicata pure come regola primaria)
- ossia la lingua ufficiale designata dal Cantone d'attribuzione del richiedente
l'asilo medesimo secondo il principio della territorialità (art. 70 cpv. 2 Cost.)
- sulla libertà di lingua (art. 18 Cost.). Siffatta scelta in materia di lingua
di procedura da parte del legislatore, da distinguere da quella di cui allart.
37 PA che regge le altre procedure amministrative, è stata operata alfine di
conciliare il rispetto del principio della territorialità con le garanzie
procedurali (art. 29 Cost.) dei richiedenti l'asilo alloglotti (la maggioranza).
Il legislatore non ha, peraltro, perso di vista neppure l'esigenza di un
contenimento dei costi di procedura, nonché d'organizzazione efficiente ed
ordinata del lavoro in seno all'UFR, il cui personale può di principio essere
re-
2004 / 29 - 193
clutato in funzione della chiave di ripartizione dei richiedenti l'asilo ai
singoli Cantoni (art. 21 OAsi 1), riservati gli eventuali adattamenti connessi
allaccresciuta evasione di casi presso i centri di registrazione dopo lentrata
in vigore, il 1° aprile 2004, delle modifiche della LAsi.
Secondo il Messaggio del Consiglio federale relativo alla revisione totale
della legge sull'asilo del 4 dicembre 1995 (FF 1996 II 49/50), la regola
primaria ha per scopo di permettere al richiedente l'asilo di trovare, di norma,
sostegno per la traduzione (degli atti scritti) e per l'inoltro tempestivo di un
ricorso. Trattasi di una scelta che agevola al richiedente lasilo alloglotto
lesercizio del suo diritto dintervenire e partecipare attivamente allo
sviluppo della dialettica processuale.
La CRA ha, peraltro, già avuto modo di pronunciare che la libertà di lingua
non conferisce al richiedente l'asilo il diritto ad una procedura svolta in una
lingua ufficiale di sua scelta, l'art. 16 cpv. 2 LAsi costituendo, altresì, una
sufficiente base legale per la restrizione del diritto fondamentale della
libertà di lingua (art. 36 cpv. 1 Cost.). Essa ha, inoltre, precisato che l'art.
16 cpv. 2 LAsi è una disposizione speciale che prevale sulla disposizione
generale dell'art. 37 PA (
GICRA 2001 n. 7
).
Giusta la regola primaria, di cui allart. 16 cpv. 2 LAsi, la decisione
impugnata va pertanto redatta di principio nella lingua del Cantone
dattribuzione del richiedente lasilo, o nella lingua del Cantone in cui
soggiorna effettivamente il richiedente lasilo medesimo, quando lattribuzione
cantonale decisa dallUFR è solo fittizia. Tale è il caso nelle procedure
rapide, di non entrata nel merito o dallontanamento preventivo, svolte
direttamente presso i centri di registrazione e durante le quali il richiedente
lasilo risiede presso il centro di registrazione medesimo perlomeno fino alla
scadenza del termine ricorsuale.
E. 8 Con la locuzione "di norma", contenuta nell'art. 16 cpv. 2 LAsi, il legislatore ha inteso conferire al Consiglio federale - autorità cui compete l'esecuzione della legislazione (art. 182 cpv. 2 Cost.), dunque anche della Legge sull'asilo (competenza ribadita all'art. 119 LAsi) - la facoltà di precisare l'art. 16 cpv. 2 LAsi. Il Consiglio federale ha fatto uso di tale facoltà tramite ladozione dellart. 4 OAsi 1.
E. 9 Giusta l'art. 4 lett. a, b nonché c OAsi 1, nel tenore entrato in vigore il 2 agosto 2002, l'UFR può scostarsi eccezionalmente dalla regola primaria nei seguenti casi: il richiedente l'asilo, o il suo rappresentante legale, parla un'altra lingua ufficiale (lett. a); o 2004 / 29 - 194 in considerazione di domande entrate, o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b); o il richiedente l'asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta l'art. 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato ad un Cantone con un'altra lingua ufficiale (lett. c). La CRA può esaminare, a titolo accessorio nell'ambito di un ricorso contro una decisione dell'UFR, la legalità e la costituzionalità di una norma di un'ordinanza del Consiglio federale. Peraltro, la regolamentazione d'esecuzione non può avere, per sua stessa natura, che la funzione di precisare certe disposizioni o di porre rimedio, se del caso, alle lacune pure, e di fissare, quando è necessario, la procedura applicabile (GICRA 2000 n. 1 nonché relativi riferimenti; art. 191 Cost. e contrario).
E. 10 L'art. 4 lett. a OAsi 1 è la concretizzazione dell'opinione, di una forte minoranza parlamentare, d'ancorare nella legge sull'asilo la possibilità per l'UFR di determinare la lingua della procedura secondo la lingua ufficiale svizzera parlata in particolare dal richiedente l'asilo (BU 1997 CN pag. 1212 e seg). Non vi è pertanto nulla da eccepire circa l'emanazione, da parte del Consiglio federale, della menzionata disposizione dordinanza, mediante la quale è precisato il contenuto della locuzione "di norma" di cui allart. 16 cpv. 2 LAsi in modo compatibile sia con la libertà di lingua sia con il diritto d'esser sentito e l'equo processo (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.). Al richiedente l'asilo che conosce una lingua ufficiale svizzera è così garantita in modo ottimale la comprensibilità linguistica degli atti di procedura ed una partecipazione personale attiva e consapevole alla procedura, ciò che concretizza il diritto alla difesa personale, da distinguere dalla difesa tecnica, che è quella esercitata dal rappresentante del richiedente l'asilo.
E. 11.1 Le altre due eccezioni alla regola primaria, quelle di cui all'art. 4
lett. b e c OAsi 1, sono state previste dal Consiglio federale per consentire
all'UFR, eccezionalmente, di scostarsi dalla regola primaria dell'art. 16 cpv. 2
LAsi, ossia dalla lingua del Cantone d'attribuzione del richiedente l'asilo, e
ciò nell'interesse di un disbrigo efficiente delle domande d'asilo pendenti. Nel
Messaggio sulla revisione totale della legge sull'asilo del 4 dicembre 1995 (FF
1996 II 49/50) è fatto implicito riferimento alla possibilità, per il Consiglio
federale, d'emanare norme d'ordinanza aventi siffatto scopo. Sennonché, se è
nell'interesse sia del richiedente lasilo sia dello Stato che le procedure
d'asilo siano condotte celermente e senza ritardi ingiustificati, occorre
altresì il tempo necessario per assicu-
2004 / 29 - 195
rare una ricerca effettiva della verità, per amministrare correttamente le
prove e per salvaguardare la certezza del diritto. Vanno, peraltro, garantiti
pure i diritti individuali degli amministrati, segnatamente quelli procedurali,
per prevenire l'arbitrio. Nella sostanza, il principio di celerità non deve
avere, quale effetto, quello di limitare i diritti fondamentali previsti dalla
Costituzione, segnatamente il divieto della discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.)
e dell'arbitrio (art. 9 Cost.), il diritto dessere udito (art. 29 cpv. 2 Cost.),
nonché quello preminente dell'equo processo (art. 29 cpv. 1 Cost.).
Sostanzialmente, il diritto ad un equo processo tende a garantire il rispetto
della dignità giuridica della persona umana attraverso le specifiche garanzie
procedurali previste dalla Costituzione federale, le quali concorrono a
realizzare una buona amministrazione della giustizia. In procedura d'asilo, la
lingua in cui è redatta la decisione dell'UFR nonché il tempo e le condizioni
per preparare la propria difesa sono elementi importanti per determinare
dell'esistenza, concreta, di un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) e dellequo
processo. Basti qui rilevare che allorquando lUFR redige eccezionalmente la
decisione in una lingua ignota al richiedente e diversa da quella del Cantone
dattribuzione effettivo - ossia secondo lart. 4 lett. b o c OAsi 1 - mette a
repentaglio lesercizio efficace del diritto di difesa, e dunque il diritto ad
un ricorso effettivo ed allequo processo.
E. 11.2 Una norma di un'ordinanza del Consiglio federale deve, innanzitutto,
essere interpretata in modo conforme alla costituzione. Se, come in casu, essa
tange i diritti fondamentali della parte, il giudice deve esaminare se
l'applicazione che può esserne fatta sia conforme alla costituzione. Egli deve,
in particolare, esaminare le circostanze nelle quali la norma litigiosa sarà
applicata, nonché il modo in cui è garantita la tutela giuridica contro
eventuali violazioni di diritti fondamentali (DTF 106 Ia 136). Giova peraltro
rilevare che da un'interpretazione delle norme costituzionali incentrata
sull'effetto utile delle garanzie procedurali accordate (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.),
consegue che non è necessario, per lammissione di una violazione dei diritti in
oggetto, che dallapplicazione della norma litigiosa sia derivato un pregiudizio
certo al richiedente l'asilo. Non solo ciò non è espressamente richiesto dalla
Costituzione, ma una tale prova priverebbe le menzionate garanzie procedurali di
larga parte del loro contenuto. Altra questione è quella di sapere se
uneventuale violazione implichi, o meno, la cassazione della decisione
impugnata.
Va rilevato che unapplicazione conforme alla Costituzione consente una
deroga ai sensi dell'art. 4 lett. b e c OAsi 1 unicamente a titolo eccezionale e
solo se essa interviene nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 36
cpv. 3 Cost.). Il rispetto di detto principio esige che le misure adottate dallo
Stato siano, da un lato, idonee a raggiungere lo scopo e necessarie al
conseguimento del risultato
2004 / 29 - 196
desiderato, e, dall'altro lato, che esista un rapporto ragionevole tra detto
risultato e le restrizioni dei diritti fondamentali che comporta (DTF 129 V 267
consid. 4.1.2). Ne discende che, nel caso in cui lautorità inferiore volesse
eccezionalmente redigere la sua decisione conformemente all'art. 4 lett. b e c
OAsi 1, essa dovrà indicare in modo facilmente comprensibile perché si è avvalsa
di una delle menzionate eccezioni, in ossequio allobbligo di motivazione di cui
allart. 35 PA. Essa dovrà, inoltre, esaminare la necessità delladozione di
misure correttive, il cui scopo è quello di garantire la tutela effettiva, e non
solo nominale, delle garanzie procedurali previste dalla Costituzione,
segnatamente il rispetto del nucleo intangibile del diritto allequo processo
(art. 36 cpv. 4 Cost.; DTF 121 I 196). Dovrà, infine, indicare la ragione
delleventuale mancata adozione di misure correttive. Giova peraltro rilevare
che, qualora adottate tempestivamente ed opportunamente in prima istanza, le
misure correttive favoriranno anche uno svolgimento più celere ed efficiente
delle procedure.
La CRA rileva che nellambito delle procedure daeroporto e di quelle di non
entrata nel merito evase direttamente nei centri di registrazione, segnatamente
in quello di Chiasso, al richiedente lasilo alloglotto è messo a disposizione,
al momento della notificazione della decisione, un interprete per la traduzione
orale in una lingua a lui comprensibile dei considerandi in fatto ed in diritto
nonché del dispositivo della decisione, con particolare riferimento ai rimedi
giuridici. Siffatta traduzione orale delle decisioni (v. sulla questione Michele
Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 343 e relativi
riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale federale), costituisce in linea di
principio una misura correttiva atta a garantire una partecipazione personale
attiva e consapevole alla procedura da parte del richiedente lasilo. Siffatta
prassi dellUFR è benvenuta e concorre alla tutela concreta dei diritti ad un
ricorso effettivo ed allequo processo, segnatamente nelle procedure rapide
daeroporto, dallontanamento preventivo e di non entrata nel merito di una
domanda dasilo, in cui sono previsti dei brevi termini ricorsuali di 10 giorni,
rispettivamente di 5 giorni feriali. In tale ambito, il diritto ad un ricorso
effettivo ed allequo processo non sono garantiti dalla mera presenza, nel luogo
di residenza effettivo del richiedente l'asilo, d'associazioni specializzate
nella tutela dei loro interessi, ove solo si pensi alleventualità di
un'insufficiente disponibilità didoneo personale di dette associazioni rispetto
al numero di procedure, di richiedenti lasilo alloglotti e indigenti, evase
dall'UFR.
E. 12 Secondo l'art. 4 lett. b OAsi 1, è ammessa una deroga alla regola
primaria allorquando in considerazione delle domande entrate o della situazione
a livello di personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo
efficiente e tempestivo delle domande. Già la lettura del testo, dimostra che
tale eccezione è
2004 / 29 - 197
stata voluta dal Consiglio federale per regolare, a titolo esclusivamente
provvisorio, situazioni del tutto straordinarie non risolvibili altrimenti in
tempi relativamente brevi.
L'UFR ha però segnalato, nella presa di posizione del 15 maggio 2003, che per
motivi organizzativi, in particolare d'utilizzo efficiente delle risorse umane e
di liquidazione tempestiva delle domande d'asilo, le procedure introdotte da
richiedenti provenienti da determinati Paesi sono evase costantemente da alcune
sezioni solamente, e ciò indipendentemente sia dalla lingua del Cantone
d'attribuzione del richiedente l'asilo, sia dalla lingua parlata dal richiedente
medesimo. Così facendo, l'UFR viola però palesemente l'art. 4 lett. b OAsi 1, il
cui tenore, del tutto inequivocabile, non consente manifestamente deroghe
durature alla regola primaria. È peraltro esclusa un'interpretazione contraria
al tenore letterale dell'art. 4 lett. b OAsi 1, come sembra invece suggerire
l'UFR nella menzionata presa di posizione. Vi ostano sia l'art. 16 cpv. 2 LAsi,
sia l'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (garanzie procedurali generali), sia, infine e se
del caso, l'art. 18 Cost. (libertà di lingua). Basti qui ancora rilevare che il
principio di celerità non ha per scopo di limitare i diritti ad un ricorso
effettivo (art. 13 CEDU) ed allequo processo (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.), ma
dottenere una pronuncia definitiva in tempi ragionevoli.
È pure incompatibile con l'art. 4 lett. b OAsi 1, nonché con l'art. 16 cpv. 2
LAsi e l'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost., la prassi dell'UFR, già criticata in
GICRA 2002 n. 1 (v. consid. 3b pag. 14
), d'evadere
costantemente, alla centrale (Givisiez, Zurigo e Berna-Wabern), un numero
elevato di domande di richiedenti l'asilo alloglotti attribuiti al Cantone
Ticino, in lingua tedesca o francese. Non si tratta, infatti, d'eccezioni cui è
fatto capo a titolo provvisorio. Inoltre, non si vedono ostacoli alla
trattazione, in italiano, di siffatti casi attribuiti al Cantone Ticino, da
parte della sede decentralizzata di Chiasso, come già successo in passato e come
accade in altri centri, ritenuto che in tale sede vi sono sufficienti capacità
da parte dei collaboratori italofoni. Gli stessi, infatti, rendono pure
decisioni in lingua italiana per richiedenti l'asilo alloglotti poi
effettivamente attribuiti a Cantoni germanofoni o francofoni. Infine, l'idoneità
di una deroga alla regola primaria per motivi defficienza è esclusa di
principio nel caso in cui una procedura d'asilo non sia evasa in tempi brevi. Da
questo profilo, lUFR dovrà orientarsi secondo i termini indicati negli art. 37
LAsi (per le decisioni di non entrata nel merito) e 40 LAsi (per le decisioni di
merito), ritenuto un decorso massimo di alcuni mesi tra lultimo atto
istruttorio e la pronuncia della decisione dellUFR secondo lart. 4 lett. b
OAsi 1.
E. 13 L'eccezione alla regola primaria prevista all'art. 4 lett. c OAsi 1,
concerne le procedure d'asilo che sono svolte direttamente presso i centri di
registrazione.
2004 / 29 - 198
Trattasi di quelle procedure rapide, che si concludono di norma con una
decisione di non entrata nel merito, in cui la decisione finale è redatta dal
personale attivo nei centri di registrazione medesimi. Nella sostanza, la
menzionata disposizione ha per scopo di consentire eccezionalmente all'UFR di
determinare la lingua di procedura secondo quella ufficiale del luogo in cui è
sito il Centro di registrazione, che può tuttavia essere anche solo un luogo di
residenza temporaneo del richiedente lasilo.
La Confederazione regola l'uso delle lingue ufficiali dinanzi alle autorità
federali. Essa deve tuttavia rispettare, nel regolamentare l'attività dei suoi
uffici decentralizzati, il principio della territorialità e dunque utilizzare,
di norma, la lingua ufficiale svizzera del luogo in cui è sito l'Ufficio
decentralizzato (cfr. Marco Borghi, Langues nationales et langues officielles,
in Droit constitutionnel suisse, edito da Daniel Thürer, Jean-François Aubert e
Jörg Paul Müller, Zurigo 2001, pag. 604). È quanto avviene attualmente nei
centri di registrazione di Basilea, Kreuzlingen e Vallorbe (cfr. presa di
posizione dell'UFR del 15 maggio 2003, pag. 4). L'UFR osserva, però, che la
situazione del Centro di registrazione di Chiasso presenta delle particolarità.
Il numero di richiedenti l'asilo la cui procedura è evasa a Chiasso eccede la
chiave di ripartizione, del 3,9% dell'insieme dei richiedenti l'asilo registrati
in Svizzera (art. 21 OAsi 1), prevista per l'unico Cantone svizzero di lingua
ufficiale italiana. Si renderebbe pertanto necessaria, secondo l'UFR, una
maggiore flessibilità nell'utilizzo delle lingue ufficiali svizzere
nell'evasione di procedure svolte presso il Centro di registrazione di Chiasso
di richiedenti l'asilo poi attribuiti ad altri Cantoni. Peraltro, a Chiasso già
lavorerebbero, accanto ad una maggioranza di collaboratori italofoni, pure dei
collaboratori germanofoni.
La CRA osserva, da un lato, che pure il Cantone Grigioni ha fra le sue lingue
ufficiali l'italiano. Dallaltro lato, rileva che a Chiasso vi è un numero
maggiore di collaboratori di lingua italiana rispetto a quelli di lingua tedesca
o francese. Pertanto, non può essere a priori esclusa una necessità di redigere
in italiano determinate decisioni di procedure di richiedenti l'asilo poi
effettivamente attribuiti ad un Cantone con un'altra lingua ufficiale, caso
invero divenuto più raro dopo lentrata in vigore il 1° aprile 2004 di
determinate modifiche legislative. Anche in tale caso la deroga alla regola
primaria dovrà, peraltro, rispettare le esigenze del principio della
proporzionalità di cui al considerando 11.2. del presente giudizio. In tale
contesto, il centro di registrazione di Chiasso ha altresì già previsto delle
misure correttive, nel senso della traduzione orale delle decisioni rese. Merita
peraltro ancora dessere rilevato, per completezza, che l'argomentazione
dell'UFR circa l'impraticabilità, limitata alle procedure condotte direttamente
presso i Centri di registrazione, dell'attribuzione cantonale del richiedente
l'asilo anteriormente all'assegnazione del dossier al collaboratore che redigerà
la deci-
2004 / 29 - 199
sione, non convince. Certo, l'UFR sostiene che così agendo vi sarebbe un
importante lavoro amministrativo aggiuntivo. Sennonché, detto Ufficio non ha
indicato in cosa consisterebbe detto importante lavoro supplementare, fermo
restando che, in tutte le altre procedure, la decisione d'attribuzione cantonale
del richiedente (decisione che richiede all'UFR da una a due ore di tempo; cfr.
presa di posizione dell'UFR del 15 maggio 2003, pag. 3), interviene prima che il
dossier sia assegnato al collaboratore che redigerà la decisione. L'attuale
meccanismo d'attribuzione cantonale dei richiedenti l'asilo instaurata per le
procedure svolte direttamente presso i centri di registrazione, sconfina così in
un automatismo che non tiene conto, nei casi invero sempre più rari di
unattribuzione effettiva del richiedente lasilo alloglotto ad un Cantone con
altra lingua ufficiale, della regola primaria sulla lingua di procedura. In tali
casi, l'UFR non è dunque più in grado di determinarsi sull'eccezionalità e la
necessità delle deroghe alla regola primaria.
L'UFR ha pure sostenuto che la redazione in lingua italiana di una decisione
di prima istanza resa presso il centro di registrazione di Chiasso, quando i
richiedenti lasilo sono poi immediatamente trasferiti nel Cantone
d'attribuzione germanofono o francofono, favorirebbe l'esercizio del diritto ad
un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 CEDU. La menzionata, generica,
asserzione non convince. Non è, infatti, seriamente sostenibile che un
richiedente l'asilo, tanto più se alloglotto, sia in grado di difendere
efficacemente i suoi interessi, e quindi beneficiare concretamente del suo
diritto ad un ricorso effettivo, se è costretto a presentare ricorso nel breve
termine di 5 giorni feriali dalla notificazione di una decisione di non entrata
nel merito di cui non comprende, se non tradotta, il contenuto, allorquando non
resta in Ticino per tutta la durata della procedura ricorsuale, bensì è
immediatamente trasferito in un Cantone con unaltra lingua ufficiale.
E. 14 La CRA esaminerà la legittimità dellapplicazione dellart. 4 lett. b o c OAsi 1 solo se la censura è sollevata esplicitamente dal ricorrente, rispettivamente se dallatto ricorsuale risulta che il ricorrente, privo di mandatario professionale, non ha sufficientemente compreso la decisione litigiosa redatta in una lingua ufficiale svizzera a lui ignota e diversa da quella prevista dalla regola primaria (art. 16 cpv. 2 LAsi). La CRA dovrà decidere se e quali misure correttive - come per esempio la traduzione orale della decisione in una lingua conosciuta dal richiedente lasilo - avrebbe dovuto adottare lUFR per unapplicazione dellart. 4 lett. b o c OAsi 1 rispettosa della costituzione. Dovrà, inoltre, pronunciarsi sulla possibilità ed opportunità di una sanatoria in sede ricorsuale, nonché su ogni altra misura volta a riparare leventuale pregiudizio subito dal ricorrente (leggi riduzione delle spese processuali o attribuzione di spese ripetibili ai sensi degli art. 156 cpv. 3 o 159 cpv. 3 OG, applicabili per rimando degli art. 4 PA e 6 LAsi). 2004 / 29 - 200
E. 14.1 Allorquando il ricorrente - alloglotto o meno - non è rappresentato in sede ricorsuale da un mandatario professionale e la censura appaia ad un esame sommario siccome fondata (leggi assenza didonee e necessarie misure correttive), la CRA chiederà di regola allUFR di tradurre, almeno oralmente, la decisione impugnata in una lingua comprensibile al ricorrente (v. anche la critica della dottrina a DTF 118 Ia 462 in: J. P. Müller/ M. Schefer, Staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts 1992-1996, Berna 1998, pag. 166 e seg.), in ogni caso se questultimo ha espresso una siffatta volontà nellallegato ricorsuale. LUFR potrà, comunque, optare per la traduzione scritta della decisione impugnata al ricorrente alloglotto secondo la regola primaria (art. 16 cpv. 2 LAsi). In caso di rifiuto dadozione delle necessarie misure correttive da parte dellUFR, la CRA pronuncerà generalmente una cassazione della decisione impugnata. Peraltro, e quandanche lUFR dovesse procedere alla richiesta traduzione, saranno di principio ridotte le spese processuali a carico del ricorrente, nella misura in cui ha inoltrato ricorso in buona fede (art. 156 cpv. 3 OG applicabile per rimando degli art. 6 LAsi e 4 PA: v. GICRA 2003 n. 5), ed ha ottenuto solo in sede ricorsuale ladozione di quelle misure correttive necessarie per beneficiare concretamente del diritto ad un ricorso effettivo ed allequo processo.
E. 14.2 Diversa è la situazione del ricorrente - alloglotto o meno -
rappresentato in sede di ricorso da un mandatario professionale, tra cui vanno
annoverati, oltre agli avvocati, pure coloro attivi in associazioni che tutelano
gli interessi dei richiedenti lasilo, rispettivamente coloro che, anche senza
titolo di studio specifico, sono conosciuti allautorità di ricorso per tutelare
in giudizio in modo appropriato gli interessi dei richiedenti lasilo. Il
mandatario professionale deve esercitare la propria attività di difesa con cura
e diligenza. Questobbligo concerne in primo luogo il rapporto con il proprio
mandante, ma si riferisce parimenti allattitudine verso lautorità giudiziaria.
Più in generale, si può esigere dal mandatario professionale il rispetto di
determinati criteri di comportamento, presupposto essenziale per il buon
funzionamento della giustizia. Segnatamente, può essere ragionevolmente preteso,
da un lato, che assuma solo quelle pratiche che è in grado di trattare con la
dovuta cura e diligenza, anche dal profilo linguistico, e, dallaltro lato, che
si astenga dallinoltro di ricorsi aventi mero fine dilatorio. Ciò premesso, una
conclusione ricorsuale, del ricorrente difeso da un mandatario professionale -
tendente alla cassazione della decisione impugnata per il solo motivo che è
stata redatta dallUFR, senza ladozione delle appropriate misure correttive, in
una lingua ufficiale svizzera diversa da quella del Cantone dattribuzione del
ricorrente, o del suo luogo di residenza effettiva - sarà pertanto, di principio,
respinta. Tuttavia, giusta lart. 159 cpv. 3 OG, unindennità per spese
ripetibili può essere posta a carico dellautorità, ancorché integralmente
vincente, segnatamente allorquando la parte soccombente mede-
2004 / 29 - 201
sima è stata indotta ad inoltrare ricorso sulla base datti amministrativi
irregolari (v. DTF 114 Ia 254 consid. 5, DTF 112 V 81 consid. 4, DTF 96 V 13
consid. 6 nonché
GICRA 2003 n. 5
; v. pure J.-F.
Poudret, S. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale dorganisation
judiciaire, Vol. V, Berna 1992, ad art. 159 n. 4 e relativi riferimenti).
Incomberà altresì alla parte soccombente, da un lato, dinoltrare domanda
dassegnazione di spese ripetibili, e, dallaltro lato, di dimostrare lentità e
lutilità delle spese - per esempio quelle relative alla traduzione dellessenza
della decisione impugnata - sostenute per rimediare ad eventuali ostacoli
allesercizio tempestivo ed appropriato del diritto di difesa derivanti
dallirregolarità dellatto amministrativo impugnato.
E. 15 Nel caso concreto, l'UFR ha giustificato la redazione in francese della decisione impugnata con unevasione efficiente e tempestiva della domanda dasilo (art. 4 lett. b OAsi 1). Orbene, tale giustificazione è priva di fondamento e non sorretta da alcun consistente elemento. Levasione, in lingua francese, di una procedura svoltasi in lingua italiana, ad oltre due anni dallultimo atto istruttorio rilevabile allincarto, non risulta giustificabile con il richiamo allart. 4 lett. b OAsi 1. In altri termini, lUFR non ha dimostrato che tale modo di procedere si è reso necessario in virtù di effettive difficoltà a livello organizzativo, nel senso indicato nella succitata norma. Pertanto, applicando la deroga di cui allart. 4 lett. b OAsi 1, lUFR è incorso in una violazione del principio della proporzionalità e, in modo particolare, dellesigenza della necessità, condizione irrinunciabile perché possa realizzarsi una restrizione dei diritti fondamentali della parte. LUFR non ha peraltro adottato alcuna misura correttiva, segnatamente nella forma della traduzione della decisione. Dal canto suo, il patrocinatore del ricorrente ha rettamente sollevato la violazione di legge, ma anche opportunamente provveduto ad incaricare terza persona della traduzione in lingua italiana, lingua che il ricorrente conosce, della decisione impugnata. Non si giustifica pertanto la cassazione del giudizio litigioso per il semplice fatto che è stata redatta in francese. Il ricorrente chiede, però, che gli sia rimborsata la spesa, inerente alla traduzione in italiano della decisione impugnata. Della richiesta di cui trattasi si dirà al considerando n. 17.
E. 16 Il ricorrente chiede, altresì, la cassazione della decisione per
accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. In
particolare, laudizione sui motivi dasilo del [ ] 2001 sarebbe, a suo parere,
base di giudizio manifestamente insufficiente. La CRA osserva, da un lato, che
al ricorrente sono state poste poche domande sullappartenenza e le attività
politiche e religiose svolte. Dallaltro lato, lUFR ha fondato il proprio
giudizio segnatamente sulla mancata risposta, da parte del ricorrente, a talune
domande capziose [ ] senza che linterrogante abbia saputo riformulare dette
domande in modo chiaro nonostante le specifiche e palesi difficoltà di
comprensione
2004 / 29 - 202
manifestate dal ricorrente. Questultimo, da parte sua, come rettamente
rilevato nel gravame, ha comunque fornito una versione dei fatti, sia dal
profilo politico che religioso, che se non giustifica limmediato accoglimento
della sua domanda dasilo impone comunque ulteriori accertamenti fattuali non
solo in merito al vissuto del ricorrente stesso - attraverso una nuova audizione
più approfondita sui motivi dasilo e il ricorso ad eventuali altre fonti
dinformazione attendibili - ma pure sui rischi in caso di rimpatrio per persona
di fede [ ] che sostiene dessere già stata imprigionata in passato per dieci
mesi per motivi politici. Ne consegue che la decisione impugnata, che viola il
diritto federale, è annullata. Quando la CRA annulla una decisione, essa può
sostituirsi allistanza inferiore e giudicare nel merito o eccezionalmente
rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv. PA). In particolare, si
sostituirà allautorità inferiore se gli atti sono completi o comunque
sufficienti a statuire sullapplicazione del diritto federale (
GICRA
1996 n. 7 consid. 12 pag. 65
). Tale non è il caso nella presente fattispecie,
non apparendo possibile la pronunzia di una decisione di merito senza ulteriori
chiarimenti. Pertanto, gli atti di causa vanno restituiti allUFR affinché
riprenda listruzione e proceda, entro termini ragionevoli, a completare
laccertamento dei fatti determinanti nel senso indicato nonché a pronunciare
una nuova decisione.
E. 17 Visto lesito della procedura, non si riscuotono spese processuali (art. 63 PA). Si giustifica altresì, lattribuzione di spese ripetibili, ritenuto che il ricorrente, assistito in questa sede, ha dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate (art. 64 PA). Le ripetibili devono altresì compensare segnatamente le spese di rappresentanza o di patrocinio e gli sborsi ed altre spese di parte (art. 8 cpv. 2 OTSPA).
E. 17.1 Le spese di patrocinio, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate dufficio in [...] (IVA compresa), conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore (art. 8 cpv. 1, 2 lett. a, 3, 4, 5 OTSPA).
E. 17.2 Alla luce di quanto esposto al considerando 14.2 del presente giudizio, la pretesa di rimborso delle spese di traduzione della decisione impugnata, sostenute dal ricorrente, si rivela di principio tutelabile. Il ricorrente, sulla scorta [ ] (doc. D), quantifica in fr. 500.-- le spese di traduzione sostenute. Sennonché, né nella menzionata [ ], né [ ] (doc. C), né infine nel ricorso è indicata la specifica base di calcolo utilizzata dalla persona che ha eseguito la traduzione. Va inoltre rilevato che nella citata [ ] è segnalato che nel costo della traduzione sono pure compresi gli estratti in lingua italiana che erano stati allegati alla decisione. Premesso che non è dato evincere, se non per deduzione, di quali documenti si tratti, e presumendo che il traduttore abbia inteso riferirsi al testo di legge ed al materiale informativo sullaiuto al ritorno, annessi alla decisione, va 2004 / 29 - 203 rilevato chessi sono reperibili pure in lingua italiana e non necessitano di traduzione. Peraltro, nella determinazione dellimporto dovuto al ricorrente a titolo desborso per le spese di traduzione, non si giustifica lassunzione di costi di traduzione altri che quelli della decisione impugnata.
E. 17.3 In assenza di specifiche indicazioni di parte, la CRA ritiene appropriato di determinare - dufficio secondo lart. art. 8 cpv. 1 OTSPA - lammontare delle spese di traduzione in virtù della tariffa 2004 applicabile alle prestazioni fornite da traduttori o revisori esterni allamministrazione generale della Confederazione [()]. Secondo tale tariffario, la riga intera di traduzione è remunerata, di regola, a fr. 3.55 per un traduttore diplomato, per testo di difficoltà media, come nel caso concreto. Va altresì rilevato che nella fattispecie di cui trattasi non si giustifica un aumento di detto importo per lurgenza della traduzione evocata [ ]. Infatti, detta urgenza non è comunque stata dimostrata, ritenuto che il termine ricorsuale scadeva il 10 giugno 2003. Non possono altresì essere concessi altri supplementi non esplicitamente dimostrati dal ricorrente. La CRA rileva inoltre che la persona che ha tradotto la decisione impugnata non appare essere un traduttore diplomato. Sennonché, trattasi di licenziato in giurisprudenza cognito del diritto dasilo. Non vi è pertanto neppure ragione dapplicare una tariffa più bassa dellusuale, tenuto conto, peraltro, che ogni linea intera della decisione impugnata conta più delle abituali 60 battute. Da quanto esposto, e dovendosi quantificare il testo giuridicamente rilevante della decisione impugnata in un massimo dottanta righe intere, risulta equo stabilire in fr. 284.-- (80 x 3.55) limporto da rifondersi al ricorrente per le spese di traduzione. © 22.12.04
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2004 29/187
EMARK - JICRA - GICRA
2004 / 29
2004 / 29 - 187
Estratto della sentenza della CRA del 3 novembre 2004 nella
causa X. Y.
Decisione di principio:
[1]
Art. 29 cpv. 1 Cost. e 13 CEDU; art. 16 cpv. 2 LAsi e 4 OAsi
1: lUFR deve di regola redigere la decisione nella lingua ufficiale del luogo
di residenza del richiedente lasilo. Le possibili eccezioni, ai sensi dellart.
4 OAsi 1, sono limitate dai diritti ad un ricorso effettivo ed allequo processo.
1. La pronuncia da parte dellUFR di una decisione, ai
sensi dellart. 4 lett. b o c OAsi 1, è eccezionalmente possibile se
accompagnata dalladozione dadeguate misure correttive, che tutelino i
diritti ad un ricorso effettivo ed allequo processo.
2. Tra le possibili misure correttive, va annoverata
quella della traduzione orale, da parte dellUFR, della decisione resa, e ciò
in una lingua conosciuta dal ricorrente.
3. Se lUFR non ha adottato alcuna misura correttiva
appropriata, e non ha rimediato alla lacuna neppure in sede ricorsuale,
conseguirà di principio la cassazione della decisione impugnata per i
ricorrenti non rappresentati da un mandatario professionale, nella misura in
cui risulta dal ricorso che non hanno sufficientemente compreso la decisione
litigiosa.
4. La cassazione della decisione impugnata per la sola
violazione delle norme sulla lingua della decisione impugnata è invece esclusa,
di principio, nel caso di ricorrenti difesi in sede ricorsuale da un
mandatario professionale.
5. Giusta lart. 159 cpv. 3 OG, lUFR potrà, tuttavia,
essere condannato al versamento di ripetibili, per eventuali esborsi utili
sostenuti dalla parte soccombente per ovviare alla succitata irregolarità
dellatto amministrativo impugnato.
[1] Decisione su questione di principio
conformemente all'art. 104 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 10 cpv. 2 lett. a e l'art.
11 cpv. 2 lett. a e b OCRA.
2004 / 29 - 188
Grundsatzentscheid:
[2]
Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 13 EMRK; Art. 16 Abs. 2 AsylG und
Art. 4 AsylV 1: Das BFF hat in der Regel die Verfügung in der Sprache zu
erlassen, die am Wohnort der asylsuchenden Person Amtssprache ist. Den möglichen
Ausnahmen gemäss Art. 4 AsylV 1 werden durch das Recht auf eine wirksame
Beschwerde und auf einen fairen Prozess Grenzen gesetzt.
1. Eine Verfügung des BFF kann dann ausnahmsweise im Sinne
von Art. 4 Bst. b oder c AsylV 1 ergehen, wenn gleichzeitig im Gegenzug
geeignete Korrektiv-Massnahmen getroffen werden, die das Recht auf eine
wirksame Beschwerde und auf einen fairen Prozess gewährleisten.
2. Eine der möglichen Korrektiv-Massnahmen besteht in der
mündlichen Übersetzung der ergangenen Verfügung durch das BFF in eine dem
Beschwerdeführer verständliche Sprache.
3. Soweit das BFF keine geeigneten Korrektiv-Massnahmen
ergriffen hat und auch im Beschwerdeverfahren das Versäumnis nicht nachholt,
obwohl aus der Beschwerdeschrift ersichtlich ist, dass die Partei den
Entscheid nicht genügend verstanden hat, ist die angefochtene Verfügung
grundsätzlich zu kassieren, sofern der Beschwerdeführer nicht von einem
professionellen Rechtvertreter vertreten wird.
4. Die Kassation der angefochtenen Verfügung einzig aus
dem Grund, dass die Regeln betreffend die anzuwendende Verfahrenssprache
verletzt wurden, kommt demgegenüber dann grundsätzlich nicht in Frage, wenn
der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren von einem professionellen
Rechtsvertreter vertreten wird.
5. Dennoch kann das BFF gemäss Art. 159 Abs. 3 OG zur
Leistung einer Entschädigung verpflichtet werden für allfällige nützliche
Auslagen, die der unterliegenden Partei entstehen, um diesen Mangel zu
beheben.
[2] Entscheid über eine Grundsatzfrage gemäss
Art. 104 Abs. 3 AsylG i.V.m. Art. 10 Abs. 2 Bst. a und Art. 11 Abs. 2 Bst. a und b
VOARK.
2004 / 29 - 189
Décision de principe :
[3]
Art. 29 al. 1 Cst. et 13 CEDH; art 16 al. 2 LAsi et 4 OA 1 :
lODR doit en principe rédiger la décision dans la langue officielle du lieu de
résidence du demandeur dasile. Les exceptions possibles au sens de lart. 4 OA
1 sont conditionnées par les droits au recours effectif et au procès équitable.
1. LODR peut exceptionnellement rendre une décision en
application de lart. 4 let. b ou c OA 1 à la condition de prendre des mesures
correctives adéquates pour garantir le droit au recours effectif et au procès
équitable.
2. Parmi les mesures possibles, lODR peut procéder à la
traduction orale de la décision dans une langue connue du requérant.
3. Si lODR na ni pris de mesure adéquate ni remédié à
cette lacune au stade du recours, la conséquence sera la cassation de sa
décision, dans lhypothèse où le recourant nest pas représenté par un
mandataire professionnel et quil ressort du recours quil na pas compris de
manière suffisante la décision attaquée.
4. La cassation de la décision au seul motif que les
règles sur la langue de la décision ont été violées sera en revanche exclue si,
en instance de recours, le demandeur dasile a été assisté dun mandataire
professionnel.
5. Selon lart. 159 al. 3 OJ, lODR pourra se voir imputer
des dépens, en particulier les frais utiles que le recourant débouté aura
engagés pour remédier à lirrégularité susmentionnée.
Riassunto dei fatti:
Linteressato ha presentato una domanda in Svizzera nel 2001. Egli è stato
attribuito al Cantone Ticino. Il 7 maggio 2003, lUFR ha respinto la succitata
domanda dasilo ed ha pronunciato lallontanamento dellinteressato dalla
Svizzera nonché lesecuzione dellallontanamento. Il 6 giugno 2003, è stato
inoltrato un ricorso dinanzi alla CRA contro la succitata decisione. Secondo il
ricorrente, lUFR ha violato le norme che reggono la lingua della procedura
(art. 16 cpv. 2 LAsi in relazione allart. 4 OAsi 1), e, dallaltro lato, ha
accertato in modo insuf
[3] Décision sur une question de
principe selon l'art. 104 al. 3 LAsi en relation avec l'art. 10 al. 2 let. a et
l'art. 11 al. 2 let. a et b OCRA.
2004 / 29 - 190
ficiente i fatti giuridicamente rilevanti per quanto attiene ai motivi
dasilo. In particolare, la decisione impugnata è stata redatta in francese,
benché la procedura dasilo sia stata svolta integralmente in italiano (lingua
del Cantone dattribuzione). Non sarebbe, altresì, ravvisabile alcuna ragione
atta a giustificare - a oltre due anni di distanza dallinoltro della domanda
dasilo - la redazione in francese della decisione di prima istanza.
Linsorgente ha fatto valere davere subito un pregiudizio dalla violazione
dellart. 16 cpv. 2 LAsi, avendo dovuto fare capo - a pagamento - ad una persona
per ottenere la traduzione della decisione dellUFR in italiano, lingua a lui
comprensibile. Ha quindi chiesto il rimborso da parte dellUFR della spesa di
traduzione derivatagli e che non avrebbe dovuto sopportare se lautorità
inferiore avesse agito conformemente alla regola di cui allart. 16 cpv. 2 LAsi.
Peraltro, lUFR avrebbe pure omesso daccertare in modo esatto e completo i suoi
motivi dasilo. Infine, la decisione in materia desecuzione dellallontanamento
sarebbe immotivata, limitandosi la stessa a mere asserzioni - contenute in frasi
prestampate e stereotipate - senza approfondimento o argomento concreto
individualizzato.
Nella risposta al ricorso, lUFR ha sottolineato, in particolare, che lart.
16 cpv. 2 LAsi consente delle eccezioni alla regola secondo cui la decisione va
redatta nella lingua utilizzata durante laudizione cantonale o nel Cantone
dattribuzione, segnatamente allorquando, come in casu, il personale italofono
non è disponibile per statuire entro un termine ragionevole.
Nella replica, il ricorrente ha fatto segnatamente valere che
largomentazione dellUFR sulla questione linguistica lascia allibiti per almeno
quattro ragioni:
nel periodo incriminato, lUFR avrebbe, comunque, reso decisioni in lingua
italiana;
la motivazione addotta non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi previste
dalla legge o dallordinanza;
il problema di unendemica insufficienza di collaboratori italofoni in seno
allUFR responsabilizzerebbe la politica dassunzione, ma non potrebbe andare
a detrimento dei richiedenti lasilo;
lUFR non terrebbe nella benché minima considerazione le indicazioni
fornite dalla CRA sulla questione della lingua della procedura nella sentenza
pubblicata quale
GICRA 2002 n. 1 (v. consid. 3b pag.
13 e seg.
).
In unarticolata presa di posizione sulla questione della lingua della
procedura, l'UFR ha osservato che per adempire il mandato conferitogli, è
necessario che
2004 / 29 - 191
disponga dun margine di manovra in relazione all'art. 16 cpv. 2 LAsi,
peraltro conferitogli dall'art. 4 OAsi 1, e che possa utilizzarlo con una certa
flessibilità. Ne dipenderebbe la rapidità e l'efficacia nella conduzione delle
procedure d'asilo. L'UFR si è, comunque, detto disposto ad esaminare
criticamente la sua prassi in materia di scelta della lingua di procedura,
prassi che avrebbe già subito un adattamento i cui effetti non si sarebbero
ancora totalmente manifestati. La concordanza tra la lingua di procedura e
quella ufficiale del Cantone d'attribuzione del richiedente l'asilo non potrebbe,
malauguratamente, essere rappresentata statisticamente (allo stato attuale del
sistema informatico). Tuttavia, l'autorità inferiore stima che siffatta
concordanza è attualmente garantita nel 90 percento dei casi, e in futuro lo
sarà nel 95 percento dei casi, riservata un'inevitabile fluttuazione, la quale
costituirebbe un ulteriore motivo per rinunciare alla fissazione di regole
troppo specifiche in materia. Peraltro, secondo l'UFR andrebbe unicamente
determinato in quali proporzioni la regola di cui all'art. 16 cpv. 2 LAsi è
rispettata. Per contro, non si dovrebbe dibattere delle condizioni giusta le
quali si potrebbe derogare alla regola.
Dai considerandi:
4. Giusta l'art. 16 cpv. 3 LAsi, la procedura ricorsuale si svolge di norma
nella lingua ufficiale in cui è redatta la decisione impugnata. Tuttavia,
allorquando la decisione impugnata è stata redatta dall'UFR in violazione della
norma sulla lingua della procedura, la CRA non può perpetuare in sede ricorsuale
una violazione del diritto federale. La sentenza della CRA sarà allora resa, di
norma, nella lingua ufficiale del luogo di residenza effettiva del ricorrente
(v. art. 16 cpv. 2 LAsi). Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata
redatta, a torto per i motivi di cui si dirà di seguito, in francese. Peraltro,
vè comunque ragione di redigere il presente giudizio in italiano, lingua
ufficiale del Cantone di residenza del ricorrente nonché lingua che lo stesso ha
allegato in sede ricorsuale di conoscere.
5. La legge s'interpreta in primo luogo secondo il suo tenore letterale. In
secondo luogo, per evitare soluzioni manifestamente contrarie ai principi
fondamentali del diritto nonché allo spirito e allo scopo della legge, si
ricercherà la vera portata della norma che deriverà dalla sua relazione con
altre disposizioni legali, dal suo contesto (interpretazione sistematica), dallo
scopo perseguito, dall'interesse protetto (interpretazione teleologica), dalla
volontà del legislatore evidenziata in particolare nei lavori preparatori (interpretazione
storica, DTF 125 II 480 consid. 4 pag. 484) nonché dal senso attuale della norma
(interpretazione conforme allo spirito del tempo). I diversi metodi
d'interpretazione sono utilizzati in modo
2004 / 29 - 192
pragmatico, senza stabilire tra loro un ordine di priorità (
GICRA
2001 n. 17 consid. 5 pag. 132 e relativo riferimento)
.
6. Preliminarmente, giova osservare che il richiedente l'asilo è autorizzato
ad inoltrare le sue istanze alle autorità federali in qualsivoglia lingua
ufficiale svizzera (art. 16 cpv. 1 LAsi; art. 70 cpv. 1 Cost.). Inoltre, negli
atti orali di procedura, il richiedente ha il diritto d'esprimersi, di principio,
nella sua madrelingua, tanto più se si tratta di una lingua ufficiale svizzera
(art. 18 Cost.). Se del caso, si fa capo ad un interprete (art. 29 cpv. 1 LAsi).
La nomina di un interprete s'impone, di principio, per gli atti orali cui il
richiedente l'asilo alloglotto è invitato dall'UFR, segnatamente le audizioni
sui motivi d'asilo. Egli è così posto nelle condizioni di comprendere e
partecipare attivamente agli atti procedurali menzionati. Trattasi di una
facoltà che contribuisce alla realizzazione del diritto ad un equo processo
(art. 29 cpv. 1 Cost.; J. P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna
1999, pag. 146, e relativo riferimento di cui alla nota n. 30), e ad evitare che
un richiedente l'asilo alloglotto sia discriminato, a causa della lingua (art. 8
cpv. 2 Cost. in relazione all'art. 26 del Patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici), nella tutela effettiva, e non solo nominale, dei
suoi diritti in procedura d'asilo.
7. L'art. 16 cpv. 2 LAsi prevede che la procedura dinanzi all'UFR si svolge,
di norma, nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione
cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente. Giova
peraltro rilevare che la lingua ufficiale dellaudizione coinciderà, salvo casi
eccezionali, con quella del luogo di residenza. Il Parlamento, nell'ambito della
procedura d'adozione della vigente LAsi, ha rigettato una proposta che prevedeva
un art. 16 cpv. 2 LAsi del seguente tenore: "La procedura dinanzi all'Ufficio
federale dei rifugiati è condotta nella lingua ufficiale parlata dal richiedente
l'asilo o dal suo mandatario, sussidiariamente nella lingua ufficiale nella
quale è stata effettuata l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del
luogo di residenza del richiedente." (BU 1997 CN pag. 1212 e seg.). In altri
termini, il legislatore ha optato per la preminenza della lingua del luogo di
residenza del richiedente l'asilo (di seguito indicata pure come regola primaria)
- ossia la lingua ufficiale designata dal Cantone d'attribuzione del richiedente
l'asilo medesimo secondo il principio della territorialità (art. 70 cpv. 2 Cost.)
- sulla libertà di lingua (art. 18 Cost.). Siffatta scelta in materia di lingua
di procedura da parte del legislatore, da distinguere da quella di cui allart.
37 PA che regge le altre procedure amministrative, è stata operata alfine di
conciliare il rispetto del principio della territorialità con le garanzie
procedurali (art. 29 Cost.) dei richiedenti l'asilo alloglotti (la maggioranza).
Il legislatore non ha, peraltro, perso di vista neppure l'esigenza di un
contenimento dei costi di procedura, nonché d'organizzazione efficiente ed
ordinata del lavoro in seno all'UFR, il cui personale può di principio essere
re-
2004 / 29 - 193
clutato in funzione della chiave di ripartizione dei richiedenti l'asilo ai
singoli Cantoni (art. 21 OAsi 1), riservati gli eventuali adattamenti connessi
allaccresciuta evasione di casi presso i centri di registrazione dopo lentrata
in vigore, il 1° aprile 2004, delle modifiche della LAsi.
Secondo il Messaggio del Consiglio federale relativo alla revisione totale
della legge sull'asilo del 4 dicembre 1995 (FF 1996 II 49/50), la regola
primaria ha per scopo di permettere al richiedente l'asilo di trovare, di norma,
sostegno per la traduzione (degli atti scritti) e per l'inoltro tempestivo di un
ricorso. Trattasi di una scelta che agevola al richiedente lasilo alloglotto
lesercizio del suo diritto dintervenire e partecipare attivamente allo
sviluppo della dialettica processuale.
La CRA ha, peraltro, già avuto modo di pronunciare che la libertà di lingua
non conferisce al richiedente l'asilo il diritto ad una procedura svolta in una
lingua ufficiale di sua scelta, l'art. 16 cpv. 2 LAsi costituendo, altresì, una
sufficiente base legale per la restrizione del diritto fondamentale della
libertà di lingua (art. 36 cpv. 1 Cost.). Essa ha, inoltre, precisato che l'art.
16 cpv. 2 LAsi è una disposizione speciale che prevale sulla disposizione
generale dell'art. 37 PA (
GICRA 2001 n. 7
).
Giusta la regola primaria, di cui allart. 16 cpv. 2 LAsi, la decisione
impugnata va pertanto redatta di principio nella lingua del Cantone
dattribuzione del richiedente lasilo, o nella lingua del Cantone in cui
soggiorna effettivamente il richiedente lasilo medesimo, quando lattribuzione
cantonale decisa dallUFR è solo fittizia. Tale è il caso nelle procedure
rapide, di non entrata nel merito o dallontanamento preventivo, svolte
direttamente presso i centri di registrazione e durante le quali il richiedente
lasilo risiede presso il centro di registrazione medesimo perlomeno fino alla
scadenza del termine ricorsuale.
8. Con la locuzione "di norma", contenuta nell'art. 16 cpv. 2 LAsi, il
legislatore ha inteso conferire al Consiglio federale - autorità cui compete
l'esecuzione della legislazione (art. 182 cpv. 2 Cost.), dunque anche della
Legge sull'asilo (competenza ribadita all'art. 119 LAsi) - la facoltà di
precisare l'art. 16 cpv. 2 LAsi. Il Consiglio federale ha fatto uso di tale
facoltà tramite ladozione dellart. 4 OAsi 1.
9. Giusta l'art. 4 lett. a, b nonché c OAsi 1, nel tenore entrato in vigore
il 2 agosto 2002, l'UFR può scostarsi eccezionalmente dalla regola primaria nei
seguenti casi:
il richiedente l'asilo, o il suo rappresentante legale, parla un'altra
lingua ufficiale (lett. a); o
2004 / 29 - 194
in considerazione di domande entrate, o della situazione a livello del
personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e
tempestivo delle domande (lett. b); o
il richiedente l'asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione
giusta l'art. 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato ad un Cantone con un'altra lingua
ufficiale (lett. c).
La CRA può esaminare, a titolo accessorio nell'ambito di un ricorso contro
una decisione dell'UFR, la legalità e la costituzionalità di una norma di
un'ordinanza del Consiglio federale. Peraltro, la regolamentazione d'esecuzione
non può avere, per sua stessa natura, che la funzione di precisare certe
disposizioni o di porre rimedio, se del caso, alle lacune pure, e di fissare,
quando è necessario, la procedura applicabile (
GICRA
2000 n. 1
nonché relativi riferimenti; art. 191 Cost. e contrario).
10. L'art. 4 lett. a OAsi 1 è la concretizzazione dell'opinione, di una forte
minoranza parlamentare, d'ancorare nella legge sull'asilo la possibilità per
l'UFR di determinare la lingua della procedura secondo la lingua ufficiale
svizzera parlata in particolare dal richiedente l'asilo (BU 1997 CN pag. 1212 e
seg). Non vi è pertanto nulla da eccepire circa l'emanazione, da parte del
Consiglio federale, della menzionata disposizione dordinanza, mediante la quale
è precisato il contenuto della locuzione "di norma" di cui allart. 16 cpv. 2
LAsi in modo compatibile sia con la libertà di lingua sia con il diritto d'esser
sentito e l'equo processo (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.). Al richiedente l'asilo che
conosce una lingua ufficiale svizzera è così garantita in modo ottimale la
comprensibilità linguistica degli atti di procedura ed una partecipazione
personale attiva e consapevole alla procedura, ciò che concretizza il diritto
alla difesa personale, da distinguere dalla difesa tecnica, che è quella
esercitata dal rappresentante del richiedente l'asilo.
11.
11.1. Le altre due eccezioni alla regola primaria, quelle di cui all'art. 4
lett. b e c OAsi 1, sono state previste dal Consiglio federale per consentire
all'UFR, eccezionalmente, di scostarsi dalla regola primaria dell'art. 16 cpv. 2
LAsi, ossia dalla lingua del Cantone d'attribuzione del richiedente l'asilo, e
ciò nell'interesse di un disbrigo efficiente delle domande d'asilo pendenti. Nel
Messaggio sulla revisione totale della legge sull'asilo del 4 dicembre 1995 (FF
1996 II 49/50) è fatto implicito riferimento alla possibilità, per il Consiglio
federale, d'emanare norme d'ordinanza aventi siffatto scopo. Sennonché, se è
nell'interesse sia del richiedente lasilo sia dello Stato che le procedure
d'asilo siano condotte celermente e senza ritardi ingiustificati, occorre
altresì il tempo necessario per assicu-
2004 / 29 - 195
rare una ricerca effettiva della verità, per amministrare correttamente le
prove e per salvaguardare la certezza del diritto. Vanno, peraltro, garantiti
pure i diritti individuali degli amministrati, segnatamente quelli procedurali,
per prevenire l'arbitrio. Nella sostanza, il principio di celerità non deve
avere, quale effetto, quello di limitare i diritti fondamentali previsti dalla
Costituzione, segnatamente il divieto della discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.)
e dell'arbitrio (art. 9 Cost.), il diritto dessere udito (art. 29 cpv. 2 Cost.),
nonché quello preminente dell'equo processo (art. 29 cpv. 1 Cost.).
Sostanzialmente, il diritto ad un equo processo tende a garantire il rispetto
della dignità giuridica della persona umana attraverso le specifiche garanzie
procedurali previste dalla Costituzione federale, le quali concorrono a
realizzare una buona amministrazione della giustizia. In procedura d'asilo, la
lingua in cui è redatta la decisione dell'UFR nonché il tempo e le condizioni
per preparare la propria difesa sono elementi importanti per determinare
dell'esistenza, concreta, di un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) e dellequo
processo. Basti qui rilevare che allorquando lUFR redige eccezionalmente la
decisione in una lingua ignota al richiedente e diversa da quella del Cantone
dattribuzione effettivo - ossia secondo lart. 4 lett. b o c OAsi 1 - mette a
repentaglio lesercizio efficace del diritto di difesa, e dunque il diritto ad
un ricorso effettivo ed allequo processo.
11.2. Una norma di un'ordinanza del Consiglio federale deve, innanzitutto,
essere interpretata in modo conforme alla costituzione. Se, come in casu, essa
tange i diritti fondamentali della parte, il giudice deve esaminare se
l'applicazione che può esserne fatta sia conforme alla costituzione. Egli deve,
in particolare, esaminare le circostanze nelle quali la norma litigiosa sarà
applicata, nonché il modo in cui è garantita la tutela giuridica contro
eventuali violazioni di diritti fondamentali (DTF 106 Ia 136). Giova peraltro
rilevare che da un'interpretazione delle norme costituzionali incentrata
sull'effetto utile delle garanzie procedurali accordate (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.),
consegue che non è necessario, per lammissione di una violazione dei diritti in
oggetto, che dallapplicazione della norma litigiosa sia derivato un pregiudizio
certo al richiedente l'asilo. Non solo ciò non è espressamente richiesto dalla
Costituzione, ma una tale prova priverebbe le menzionate garanzie procedurali di
larga parte del loro contenuto. Altra questione è quella di sapere se
uneventuale violazione implichi, o meno, la cassazione della decisione
impugnata.
Va rilevato che unapplicazione conforme alla Costituzione consente una
deroga ai sensi dell'art. 4 lett. b e c OAsi 1 unicamente a titolo eccezionale e
solo se essa interviene nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 36
cpv. 3 Cost.). Il rispetto di detto principio esige che le misure adottate dallo
Stato siano, da un lato, idonee a raggiungere lo scopo e necessarie al
conseguimento del risultato
2004 / 29 - 196
desiderato, e, dall'altro lato, che esista un rapporto ragionevole tra detto
risultato e le restrizioni dei diritti fondamentali che comporta (DTF 129 V 267
consid. 4.1.2). Ne discende che, nel caso in cui lautorità inferiore volesse
eccezionalmente redigere la sua decisione conformemente all'art. 4 lett. b e c
OAsi 1, essa dovrà indicare in modo facilmente comprensibile perché si è avvalsa
di una delle menzionate eccezioni, in ossequio allobbligo di motivazione di cui
allart. 35 PA. Essa dovrà, inoltre, esaminare la necessità delladozione di
misure correttive, il cui scopo è quello di garantire la tutela effettiva, e non
solo nominale, delle garanzie procedurali previste dalla Costituzione,
segnatamente il rispetto del nucleo intangibile del diritto allequo processo
(art. 36 cpv. 4 Cost.; DTF 121 I 196). Dovrà, infine, indicare la ragione
delleventuale mancata adozione di misure correttive. Giova peraltro rilevare
che, qualora adottate tempestivamente ed opportunamente in prima istanza, le
misure correttive favoriranno anche uno svolgimento più celere ed efficiente
delle procedure.
La CRA rileva che nellambito delle procedure daeroporto e di quelle di non
entrata nel merito evase direttamente nei centri di registrazione, segnatamente
in quello di Chiasso, al richiedente lasilo alloglotto è messo a disposizione,
al momento della notificazione della decisione, un interprete per la traduzione
orale in una lingua a lui comprensibile dei considerandi in fatto ed in diritto
nonché del dispositivo della decisione, con particolare riferimento ai rimedi
giuridici. Siffatta traduzione orale delle decisioni (v. sulla questione Michele
Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 343 e relativi
riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale federale), costituisce in linea di
principio una misura correttiva atta a garantire una partecipazione personale
attiva e consapevole alla procedura da parte del richiedente lasilo. Siffatta
prassi dellUFR è benvenuta e concorre alla tutela concreta dei diritti ad un
ricorso effettivo ed allequo processo, segnatamente nelle procedure rapide
daeroporto, dallontanamento preventivo e di non entrata nel merito di una
domanda dasilo, in cui sono previsti dei brevi termini ricorsuali di 10 giorni,
rispettivamente di 5 giorni feriali. In tale ambito, il diritto ad un ricorso
effettivo ed allequo processo non sono garantiti dalla mera presenza, nel luogo
di residenza effettivo del richiedente l'asilo, d'associazioni specializzate
nella tutela dei loro interessi, ove solo si pensi alleventualità di
un'insufficiente disponibilità didoneo personale di dette associazioni rispetto
al numero di procedure, di richiedenti lasilo alloglotti e indigenti, evase
dall'UFR.
12. Secondo l'art. 4 lett. b OAsi 1, è ammessa una deroga alla regola
primaria allorquando in considerazione delle domande entrate o della situazione
a livello di personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo
efficiente e tempestivo delle domande. Già la lettura del testo, dimostra che
tale eccezione è
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stata voluta dal Consiglio federale per regolare, a titolo esclusivamente
provvisorio, situazioni del tutto straordinarie non risolvibili altrimenti in
tempi relativamente brevi.
L'UFR ha però segnalato, nella presa di posizione del 15 maggio 2003, che per
motivi organizzativi, in particolare d'utilizzo efficiente delle risorse umane e
di liquidazione tempestiva delle domande d'asilo, le procedure introdotte da
richiedenti provenienti da determinati Paesi sono evase costantemente da alcune
sezioni solamente, e ciò indipendentemente sia dalla lingua del Cantone
d'attribuzione del richiedente l'asilo, sia dalla lingua parlata dal richiedente
medesimo. Così facendo, l'UFR viola però palesemente l'art. 4 lett. b OAsi 1, il
cui tenore, del tutto inequivocabile, non consente manifestamente deroghe
durature alla regola primaria. È peraltro esclusa un'interpretazione contraria
al tenore letterale dell'art. 4 lett. b OAsi 1, come sembra invece suggerire
l'UFR nella menzionata presa di posizione. Vi ostano sia l'art. 16 cpv. 2 LAsi,
sia l'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (garanzie procedurali generali), sia, infine e se
del caso, l'art. 18 Cost. (libertà di lingua). Basti qui ancora rilevare che il
principio di celerità non ha per scopo di limitare i diritti ad un ricorso
effettivo (art. 13 CEDU) ed allequo processo (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.), ma
dottenere una pronuncia definitiva in tempi ragionevoli.
È pure incompatibile con l'art. 4 lett. b OAsi 1, nonché con l'art. 16 cpv. 2
LAsi e l'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost., la prassi dell'UFR, già criticata in
GICRA 2002 n. 1 (v. consid. 3b pag. 14
), d'evadere
costantemente, alla centrale (Givisiez, Zurigo e Berna-Wabern), un numero
elevato di domande di richiedenti l'asilo alloglotti attribuiti al Cantone
Ticino, in lingua tedesca o francese. Non si tratta, infatti, d'eccezioni cui è
fatto capo a titolo provvisorio. Inoltre, non si vedono ostacoli alla
trattazione, in italiano, di siffatti casi attribuiti al Cantone Ticino, da
parte della sede decentralizzata di Chiasso, come già successo in passato e come
accade in altri centri, ritenuto che in tale sede vi sono sufficienti capacità
da parte dei collaboratori italofoni. Gli stessi, infatti, rendono pure
decisioni in lingua italiana per richiedenti l'asilo alloglotti poi
effettivamente attribuiti a Cantoni germanofoni o francofoni. Infine, l'idoneità
di una deroga alla regola primaria per motivi defficienza è esclusa di
principio nel caso in cui una procedura d'asilo non sia evasa in tempi brevi. Da
questo profilo, lUFR dovrà orientarsi secondo i termini indicati negli art. 37
LAsi (per le decisioni di non entrata nel merito) e 40 LAsi (per le decisioni di
merito), ritenuto un decorso massimo di alcuni mesi tra lultimo atto
istruttorio e la pronuncia della decisione dellUFR secondo lart. 4 lett. b
OAsi 1.
13. L'eccezione alla regola primaria prevista all'art. 4 lett. c OAsi 1,
concerne le procedure d'asilo che sono svolte direttamente presso i centri di
registrazione.
2004 / 29 - 198
Trattasi di quelle procedure rapide, che si concludono di norma con una
decisione di non entrata nel merito, in cui la decisione finale è redatta dal
personale attivo nei centri di registrazione medesimi. Nella sostanza, la
menzionata disposizione ha per scopo di consentire eccezionalmente all'UFR di
determinare la lingua di procedura secondo quella ufficiale del luogo in cui è
sito il Centro di registrazione, che può tuttavia essere anche solo un luogo di
residenza temporaneo del richiedente lasilo.
La Confederazione regola l'uso delle lingue ufficiali dinanzi alle autorità
federali. Essa deve tuttavia rispettare, nel regolamentare l'attività dei suoi
uffici decentralizzati, il principio della territorialità e dunque utilizzare,
di norma, la lingua ufficiale svizzera del luogo in cui è sito l'Ufficio
decentralizzato (cfr. Marco Borghi, Langues nationales et langues officielles,
in Droit constitutionnel suisse, edito da Daniel Thürer, Jean-François Aubert e
Jörg Paul Müller, Zurigo 2001, pag. 604). È quanto avviene attualmente nei
centri di registrazione di Basilea, Kreuzlingen e Vallorbe (cfr. presa di
posizione dell'UFR del 15 maggio 2003, pag. 4). L'UFR osserva, però, che la
situazione del Centro di registrazione di Chiasso presenta delle particolarità.
Il numero di richiedenti l'asilo la cui procedura è evasa a Chiasso eccede la
chiave di ripartizione, del 3,9% dell'insieme dei richiedenti l'asilo registrati
in Svizzera (art. 21 OAsi 1), prevista per l'unico Cantone svizzero di lingua
ufficiale italiana. Si renderebbe pertanto necessaria, secondo l'UFR, una
maggiore flessibilità nell'utilizzo delle lingue ufficiali svizzere
nell'evasione di procedure svolte presso il Centro di registrazione di Chiasso
di richiedenti l'asilo poi attribuiti ad altri Cantoni. Peraltro, a Chiasso già
lavorerebbero, accanto ad una maggioranza di collaboratori italofoni, pure dei
collaboratori germanofoni.
La CRA osserva, da un lato, che pure il Cantone Grigioni ha fra le sue lingue
ufficiali l'italiano. Dallaltro lato, rileva che a Chiasso vi è un numero
maggiore di collaboratori di lingua italiana rispetto a quelli di lingua tedesca
o francese. Pertanto, non può essere a priori esclusa una necessità di redigere
in italiano determinate decisioni di procedure di richiedenti l'asilo poi
effettivamente attribuiti ad un Cantone con un'altra lingua ufficiale, caso
invero divenuto più raro dopo lentrata in vigore il 1° aprile 2004 di
determinate modifiche legislative. Anche in tale caso la deroga alla regola
primaria dovrà, peraltro, rispettare le esigenze del principio della
proporzionalità di cui al considerando 11.2. del presente giudizio. In tale
contesto, il centro di registrazione di Chiasso ha altresì già previsto delle
misure correttive, nel senso della traduzione orale delle decisioni rese. Merita
peraltro ancora dessere rilevato, per completezza, che l'argomentazione
dell'UFR circa l'impraticabilità, limitata alle procedure condotte direttamente
presso i Centri di registrazione, dell'attribuzione cantonale del richiedente
l'asilo anteriormente all'assegnazione del dossier al collaboratore che redigerà
la deci-
2004 / 29 - 199
sione, non convince. Certo, l'UFR sostiene che così agendo vi sarebbe un
importante lavoro amministrativo aggiuntivo. Sennonché, detto Ufficio non ha
indicato in cosa consisterebbe detto importante lavoro supplementare, fermo
restando che, in tutte le altre procedure, la decisione d'attribuzione cantonale
del richiedente (decisione che richiede all'UFR da una a due ore di tempo; cfr.
presa di posizione dell'UFR del 15 maggio 2003, pag. 3), interviene prima che il
dossier sia assegnato al collaboratore che redigerà la decisione. L'attuale
meccanismo d'attribuzione cantonale dei richiedenti l'asilo instaurata per le
procedure svolte direttamente presso i centri di registrazione, sconfina così in
un automatismo che non tiene conto, nei casi invero sempre più rari di
unattribuzione effettiva del richiedente lasilo alloglotto ad un Cantone con
altra lingua ufficiale, della regola primaria sulla lingua di procedura. In tali
casi, l'UFR non è dunque più in grado di determinarsi sull'eccezionalità e la
necessità delle deroghe alla regola primaria.
L'UFR ha pure sostenuto che la redazione in lingua italiana di una decisione
di prima istanza resa presso il centro di registrazione di Chiasso, quando i
richiedenti lasilo sono poi immediatamente trasferiti nel Cantone
d'attribuzione germanofono o francofono, favorirebbe l'esercizio del diritto ad
un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 CEDU. La menzionata, generica,
asserzione non convince. Non è, infatti, seriamente sostenibile che un
richiedente l'asilo, tanto più se alloglotto, sia in grado di difendere
efficacemente i suoi interessi, e quindi beneficiare concretamente del suo
diritto ad un ricorso effettivo, se è costretto a presentare ricorso nel breve
termine di 5 giorni feriali dalla notificazione di una decisione di non entrata
nel merito di cui non comprende, se non tradotta, il contenuto, allorquando non
resta in Ticino per tutta la durata della procedura ricorsuale, bensì è
immediatamente trasferito in un Cantone con unaltra lingua ufficiale.
14. La CRA esaminerà la legittimità dellapplicazione dellart. 4 lett. b o c
OAsi 1 solo se la censura è sollevata esplicitamente dal ricorrente,
rispettivamente se dallatto ricorsuale risulta che il ricorrente, privo di
mandatario professionale, non ha sufficientemente compreso la decisione
litigiosa redatta in una lingua ufficiale svizzera a lui ignota e diversa da
quella prevista dalla regola primaria (art. 16 cpv. 2 LAsi). La CRA dovrà
decidere se e quali misure correttive - come per esempio la traduzione orale
della decisione in una lingua conosciuta dal richiedente lasilo - avrebbe
dovuto adottare lUFR per unapplicazione dellart. 4 lett. b o c OAsi 1
rispettosa della costituzione. Dovrà, inoltre, pronunciarsi sulla possibilità ed
opportunità di una sanatoria in sede ricorsuale, nonché su ogni altra misura
volta a riparare leventuale pregiudizio subito dal ricorrente (leggi riduzione
delle spese processuali o attribuzione di spese ripetibili ai sensi degli art.
156 cpv. 3 o 159 cpv. 3 OG, applicabili per rimando degli art. 4 PA e 6 LAsi).
2004 / 29 - 200
14.1. Allorquando il ricorrente - alloglotto o meno - non è rappresentato in
sede ricorsuale da un mandatario professionale e la censura appaia ad un esame
sommario siccome fondata (leggi assenza didonee e necessarie misure correttive),
la CRA chiederà di regola allUFR di tradurre, almeno oralmente, la decisione
impugnata in una lingua comprensibile al ricorrente (v. anche la critica della
dottrina a DTF 118 Ia 462 in: J. P. Müller/ M. Schefer, Staatsrechtliche
Rechtsprechung des Bundesgerichts 1992-1996, Berna 1998, pag. 166 e seg.), in
ogni caso se questultimo ha espresso una siffatta volontà nellallegato
ricorsuale. LUFR potrà, comunque, optare per la traduzione scritta della
decisione impugnata al ricorrente alloglotto secondo la regola primaria (art. 16
cpv. 2 LAsi). In caso di rifiuto dadozione delle necessarie misure correttive
da parte dellUFR, la CRA pronuncerà generalmente una cassazione della decisione
impugnata. Peraltro, e quandanche lUFR dovesse procedere alla richiesta
traduzione, saranno di principio ridotte le spese processuali a carico del
ricorrente, nella misura in cui ha inoltrato ricorso in buona fede (art. 156 cpv.
3 OG applicabile per rimando degli art. 6 LAsi e 4 PA: v.
GICRA 2003 n. 5
), ed ha ottenuto solo in sede
ricorsuale ladozione di quelle misure correttive necessarie per beneficiare
concretamente del diritto ad un ricorso effettivo ed allequo processo.
14.2. Diversa è la situazione del ricorrente - alloglotto o meno -
rappresentato in sede di ricorso da un mandatario professionale, tra cui vanno
annoverati, oltre agli avvocati, pure coloro attivi in associazioni che tutelano
gli interessi dei richiedenti lasilo, rispettivamente coloro che, anche senza
titolo di studio specifico, sono conosciuti allautorità di ricorso per tutelare
in giudizio in modo appropriato gli interessi dei richiedenti lasilo. Il
mandatario professionale deve esercitare la propria attività di difesa con cura
e diligenza. Questobbligo concerne in primo luogo il rapporto con il proprio
mandante, ma si riferisce parimenti allattitudine verso lautorità giudiziaria.
Più in generale, si può esigere dal mandatario professionale il rispetto di
determinati criteri di comportamento, presupposto essenziale per il buon
funzionamento della giustizia. Segnatamente, può essere ragionevolmente preteso,
da un lato, che assuma solo quelle pratiche che è in grado di trattare con la
dovuta cura e diligenza, anche dal profilo linguistico, e, dallaltro lato, che
si astenga dallinoltro di ricorsi aventi mero fine dilatorio. Ciò premesso, una
conclusione ricorsuale, del ricorrente difeso da un mandatario professionale -
tendente alla cassazione della decisione impugnata per il solo motivo che è
stata redatta dallUFR, senza ladozione delle appropriate misure correttive, in
una lingua ufficiale svizzera diversa da quella del Cantone dattribuzione del
ricorrente, o del suo luogo di residenza effettiva - sarà pertanto, di principio,
respinta. Tuttavia, giusta lart. 159 cpv. 3 OG, unindennità per spese
ripetibili può essere posta a carico dellautorità, ancorché integralmente
vincente, segnatamente allorquando la parte soccombente mede-
2004 / 29 - 201
sima è stata indotta ad inoltrare ricorso sulla base datti amministrativi
irregolari (v. DTF 114 Ia 254 consid. 5, DTF 112 V 81 consid. 4, DTF 96 V 13
consid. 6 nonché
GICRA 2003 n. 5
; v. pure J.-F.
Poudret, S. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale dorganisation
judiciaire, Vol. V, Berna 1992, ad art. 159 n. 4 e relativi riferimenti).
Incomberà altresì alla parte soccombente, da un lato, dinoltrare domanda
dassegnazione di spese ripetibili, e, dallaltro lato, di dimostrare lentità e
lutilità delle spese - per esempio quelle relative alla traduzione dellessenza
della decisione impugnata - sostenute per rimediare ad eventuali ostacoli
allesercizio tempestivo ed appropriato del diritto di difesa derivanti
dallirregolarità dellatto amministrativo impugnato.
15. Nel caso concreto, l'UFR ha giustificato la redazione in francese della
decisione impugnata con unevasione efficiente e tempestiva della domanda
dasilo (art. 4 lett. b OAsi 1). Orbene, tale giustificazione è priva di
fondamento e non sorretta da alcun consistente elemento. Levasione, in lingua
francese, di una procedura svoltasi in lingua italiana, ad oltre due anni
dallultimo atto istruttorio rilevabile allincarto, non risulta giustificabile
con il richiamo allart. 4 lett. b OAsi 1. In altri termini, lUFR non ha
dimostrato che tale modo di procedere si è reso necessario in virtù di effettive
difficoltà a livello organizzativo, nel senso indicato nella succitata norma.
Pertanto, applicando la deroga di cui allart. 4 lett. b OAsi 1, lUFR è incorso
in una violazione del principio della proporzionalità e, in modo particolare,
dellesigenza della necessità, condizione irrinunciabile perché possa
realizzarsi una restrizione dei diritti fondamentali della parte. LUFR non ha
peraltro adottato alcuna misura correttiva, segnatamente nella forma della
traduzione della decisione. Dal canto suo, il patrocinatore del ricorrente ha
rettamente sollevato la violazione di legge, ma anche opportunamente provveduto
ad incaricare terza persona della traduzione in lingua italiana, lingua che il
ricorrente conosce, della decisione impugnata. Non si giustifica pertanto la
cassazione del giudizio litigioso per il semplice fatto che è stata redatta in
francese. Il ricorrente chiede, però, che gli sia rimborsata la spesa, inerente
alla traduzione in italiano della decisione impugnata. Della richiesta di cui
trattasi si dirà al considerando n. 17.
16. Il ricorrente chiede, altresì, la cassazione della decisione per
accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. In
particolare, laudizione sui motivi dasilo del [ ] 2001 sarebbe, a suo parere,
base di giudizio manifestamente insufficiente. La CRA osserva, da un lato, che
al ricorrente sono state poste poche domande sullappartenenza e le attività
politiche e religiose svolte. Dallaltro lato, lUFR ha fondato il proprio
giudizio segnatamente sulla mancata risposta, da parte del ricorrente, a talune
domande capziose [ ] senza che linterrogante abbia saputo riformulare dette
domande in modo chiaro nonostante le specifiche e palesi difficoltà di
comprensione
2004 / 29 - 202
manifestate dal ricorrente. Questultimo, da parte sua, come rettamente
rilevato nel gravame, ha comunque fornito una versione dei fatti, sia dal
profilo politico che religioso, che se non giustifica limmediato accoglimento
della sua domanda dasilo impone comunque ulteriori accertamenti fattuali non
solo in merito al vissuto del ricorrente stesso - attraverso una nuova audizione
più approfondita sui motivi dasilo e il ricorso ad eventuali altre fonti
dinformazione attendibili - ma pure sui rischi in caso di rimpatrio per persona
di fede [ ] che sostiene dessere già stata imprigionata in passato per dieci
mesi per motivi politici. Ne consegue che la decisione impugnata, che viola il
diritto federale, è annullata. Quando la CRA annulla una decisione, essa può
sostituirsi allistanza inferiore e giudicare nel merito o eccezionalmente
rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv. PA). In particolare, si
sostituirà allautorità inferiore se gli atti sono completi o comunque
sufficienti a statuire sullapplicazione del diritto federale (
GICRA
1996 n. 7 consid. 12 pag. 65
). Tale non è il caso nella presente fattispecie,
non apparendo possibile la pronunzia di una decisione di merito senza ulteriori
chiarimenti. Pertanto, gli atti di causa vanno restituiti allUFR affinché
riprenda listruzione e proceda, entro termini ragionevoli, a completare
laccertamento dei fatti determinanti nel senso indicato nonché a pronunciare
una nuova decisione.
17. Visto lesito della procedura, non si riscuotono spese processuali (art.
63 PA). Si giustifica altresì, lattribuzione di spese ripetibili, ritenuto che
il ricorrente, assistito in questa sede, ha dovuto sopportare delle spese
indispensabili e relativamente elevate (art. 64 PA). Le ripetibili devono
altresì compensare segnatamente le spese di rappresentanza o di patrocinio e gli
sborsi ed altre spese di parte (art. 8 cpv. 2 OTSPA).
17.1. Le spese di patrocinio, in assenza di una nota dettagliata, sono
fissate dufficio in [...] (IVA compresa), conto tenuto del lavoro effettivo ed
utile svolto dal patrocinatore (art. 8 cpv. 1, 2 lett. a, 3, 4, 5 OTSPA).
17.2. Alla luce di quanto esposto al considerando 14.2 del presente giudizio,
la pretesa di rimborso delle spese di traduzione della decisione impugnata,
sostenute dal ricorrente, si rivela di principio tutelabile. Il ricorrente,
sulla scorta [ ] (doc. D), quantifica in fr. 500.-- le spese di traduzione
sostenute. Sennonché, né nella menzionata [ ], né [ ] (doc. C), né infine nel
ricorso è indicata la specifica base di calcolo utilizzata dalla persona che ha
eseguito la traduzione. Va inoltre rilevato che nella citata [ ] è segnalato che
nel costo della traduzione sono pure compresi gli estratti in lingua italiana
che erano stati allegati alla decisione. Premesso che non è dato evincere, se
non per deduzione, di quali documenti si tratti, e presumendo che il traduttore
abbia inteso riferirsi al testo di legge ed al materiale informativo sullaiuto
al ritorno, annessi alla decisione, va
2004 / 29 - 203
rilevato chessi sono reperibili pure in lingua italiana e non necessitano di
traduzione. Peraltro, nella determinazione dellimporto dovuto al ricorrente a
titolo desborso per le spese di traduzione, non si giustifica lassunzione di
costi di traduzione altri che quelli della decisione impugnata.
17.3. In assenza di specifiche indicazioni di parte, la CRA ritiene
appropriato di determinare - dufficio secondo lart. art. 8 cpv. 1 OTSPA -
lammontare delle spese di traduzione in virtù della tariffa 2004 applicabile
alle prestazioni fornite da traduttori o revisori esterni allamministrazione
generale della Confederazione [()]. Secondo tale tariffario, la riga intera di
traduzione è remunerata, di regola, a fr. 3.55 per un traduttore diplomato, per
testo di difficoltà media, come nel caso concreto. Va altresì rilevato che nella
fattispecie di cui trattasi non si giustifica un aumento di detto importo per
lurgenza della traduzione evocata [ ]. Infatti, detta urgenza non è comunque
stata dimostrata, ritenuto che il termine ricorsuale scadeva il 10 giugno 2003.
Non possono altresì essere concessi altri supplementi non esplicitamente
dimostrati dal ricorrente. La CRA rileva inoltre che la persona che ha tradotto
la decisione impugnata non appare essere un traduttore diplomato. Sennonché,
trattasi di licenziato in giurisprudenza cognito del diritto dasilo. Non vi è
pertanto neppure ragione dapplicare una tariffa più bassa dellusuale, tenuto
conto, peraltro, che ogni linea intera della decisione impugnata conta più delle
abituali 60 battute. Da quanto esposto, e dovendosi quantificare il testo
giuridicamente rilevante della decisione impugnata in un massimo dottanta righe
intere, risulta equo stabilire in fr. 284.-- (80 x 3.55) limporto da rifondersi
al ricorrente per le spese di traduzione.
©
22.12.04