6. Giusta lart. 42 cpv. 2 LAsi, lUFR può allontanare preventivamente il richiedente dalla Svizzera se la prosecuzione del viaggio in uno Stato terzo è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se tale Stato è competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un trattato, se il richiedente vi ha soggiornato qualche tempo o se in tale Stato vivono parenti
Sachverhalt
Il richiedente lasilo ha dichiarato d'essere un apolide, già residente in
Estonia, fuggito dapprima in Russia e poi, nellagosto del 2000, in Ungheria.
Successivamente, le autorità ungheresi l'hanno riconosciuto ufficialmente
siccome
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apolide (con emissione del relativo titolo di viaggio) e gli hanno rilasciato
un permesso di soggiorno.
Il 23 gennaio 2004, l'UFR ha ordinato l'allontanamento preventivo
dell'interessato verso l'Ungheria, Paese terzo nel quale ha soggiornato
dall'agosto 2000 al gennaio 2004.
La CRA ha accolto il ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato gli
atti all'UFR per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Dai considerandi:
6. Giusta lart. 42 cpv. 2 LAsi, lUFR può allontanare preventivamente il
richiedente dalla Svizzera se la prosecuzione del viaggio in uno Stato terzo è
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se tale Stato è
competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un trattato, se il
richiedente vi ha soggiornato qualche tempo o se in tale Stato vivono parenti
prossimi o altre persone con le quali il richiedente ha stretti vincoli.
7. Nel caso concreto, il ricorrente è persona apolide, ossia persona che
nessuno Stato considera come suo cittadino nellapplicazione della sua
legislazione. Per l'apolide il Paese dultima residenza - ai sensi dell'art. 3
cpv. 1 LAsi -, o di residenza abituale secondo la nozione di cui alle versioni
originali della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (art. 1 A n. 2 Conv.),
corrisponde al Paese dorigine per persona provvista di cittadinanza (cfr. W.
Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag.
35 nota n. 54 e relativo riferimento; James C. Hathaway, The law of refugee
status, Toronto/Vancouver, 1991, pag. 61, con riferimento anche alla nota n.
182). Pertanto, lapolide non può essere rinviato preventivamente, ai sensi
dellart. 42 cpv. 2 LAsi, nel suo Paese dultima residenza, o in cui aveva la
sua residenza abituale, dal momento che tale Paese non è per lui uno Stato terzo.
In tal caso, la procedura dasilo in Svizzera è retta dagli art. 32 a 36
rispettivamente 37 a 41 LAsi. In particolare, e ove non ricorrano le condizioni
dapplicazione dellart. 32 cpv. 2 lett. b, c, d o e (se il ricorrente non è
rientrato in patria al termine della prima procedura dasilo svoltasi in
Svizzera), va effettuata unaudizione sui motivi dasilo ai sensi degli art. 29
e 30 LAsi, quandanche non fossero soddisfatte le condizioni fissate dallart.
18 LAsi. In altri termini, per lapolide non può essere considerato uno Stato
terzo quello dellultima residenza (cfr. W. Kälin, op. cit., pag. 35 nota n. 54
e relativo riferimento) o di residenza abituale.
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8. Le condizioni per considerare un Paese quale Paese dultima residenza
dellapolide non sono definite dalla LAsi, come non lo sono dalla Conv. quelle
per considerare un Paese quale quello di residenza abituale dellapolide.
Secondo la dottrina dominante, un Paese può essere considerato di residenza
abituale allorquando lapolide vi ha soggiornato per un periodo significativo
(di regola almeno un anno), la residenza sia stata effettiva ed egli possa
rientrare legalmente in detto Paese (cfr. James C. Hathaway, op. cit., pag. 63 e
relativi riferimenti; Guy S. Goodwin-Gill, The refugee in international law,
Oxford 1996, 2a ed., pag. 309 e segg.). Per i motivi di cui si dirà di seguito,
sono adempite le condizioni per considerare lUngheria quale Paese di residenza
abituale del ricorrente secondo lart. 1 A n. 2 Conv., e pertanto anche quale
Paese dultima residenza secondo lart. 3 cpv. 1 LAsi, dal momento che non
risulta che il legislatore svizzero abbia mai voluto aggravare la posizione
dellapolide rispetto a quella garantita a livello convenzionale (cfr. A.
Achermann / C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berna e Stoccarda, 1991, 2a
ed., pag. 40 e segg.; W. Kälin, op. cit., pag. 28; S. Werenfels, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna - Francoforte sul Meno - New
York - Parigi, 1987, pag. 60 e segg.). Nella presente fattispecie, può pertanto
essere lasciata indecisa la questione di sapere se la qualità di Paese dultima
residenza, secondo lart. 3 cpv. 1 LAsi, possa già essere ammessa a condizioni
meno restrittive di quella di Paese di residenza abituale.
9. Per quanto emerge dalle carte processuali, il ricorrente ha vissuto
legalmente ed effettivamente in Ungheria perlomeno da ottobre del 2002. Secondo
le indicazioni contenute nel titolo di viaggio per apolidi, egli può rientrare
legalmente in Ungheria durante il periodo di validità del titolo medesimo, ossia
fino al 31 ottobre 2004. In Ungheria linsorgente è pure titolare di un permesso
di dimora. Sono pertanto adempite le condizioni per considerare lUngheria quale
Paese dultima residenza del ricorrente. La domanda dasilo presentata da
questultimo in Svizzera non può pertanto essere evasa, per le ragioni indicate
al considerando 7 del presente giudizio, con una decisione dallontanamento
preventivo in Ungheria ai sensi dellart. 42 cpv. 2 LAsi, lUngheria non
costituendo per il ricorrente uno Stato terzo. Da questo profilo è ininfluente
la questione di sapere se il ricorrente abbia, o meno, fatto valere delle
persecuzioni da parte delle autorità statali ungheresi. Infatti, e quandanche
linsorgente non avesse fatto valere persecuzioni ai sensi dellart. 18 LAsi (v.
sulla nozione
GICRA 2003 n. 18
), la sua domanda
dasilo avrebbe tuttal più potuto essere evasa con una decisione di non entrata
nel merito. Va altresì rilevato che il ricorrente dovrà essere esplicitamente
invitato, nellambito di unaudizione ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi e nella
misura in cui non ricorra uno dei casi di cui agli art. 32 cpv. 2 lett. b, c
nonché d LAsi, ad esprimersi sui timori di persecuzioni in Ungheria, comunque
accennati in sede ricorsuale.
2004 / 18 - 118
10. Da quanto esposto, discende che la decisione incidentale impugnata, che
viola il diritto federale, incorre nellannullamento. Quando la Commissione
annulla una decisione, essa può sostituirsi all'istanza inferiore e giudicare
nel merito o eccezionalmente rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv.
1 PA). In particolare, essa si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti
sono completi e comunque sufficienti per statuire sull'applicazione del diritto
federale (
GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65
).
Nel caso concreto, e in virtù delle considerazioni che precedono, tali requisiti
non sono adempiti. Ne consegue che gli atti di causa sono rinviati allUFR
affinché detto Ufficio proceda allistruzione della causa nel senso
precedentemente indicato ed emani un nuovo giudizio.
[ ]
©
16.06.04
Tel. +41-31-323 101 11, Fax +41-31-323 102 20,
Erwägungen (5 Absätze)
E. 6 Giusta lart. 42 cpv. 2 LAsi, lUFR può allontanare preventivamente il richiedente dalla Svizzera se la prosecuzione del viaggio in uno Stato terzo è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se tale Stato è competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un trattato, se il richiedente vi ha soggiornato qualche tempo o se in tale Stato vivono parenti prossimi o altre persone con le quali il richiedente ha stretti vincoli.
E. 7 Nel caso concreto, il ricorrente è persona apolide, ossia persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nellapplicazione della sua legislazione. Per l'apolide il Paese dultima residenza - ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi -, o di residenza abituale secondo la nozione di cui alle versioni originali della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (art. 1 A n. 2 Conv.), corrisponde al Paese dorigine per persona provvista di cittadinanza (cfr. W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 35 nota n. 54 e relativo riferimento; James C. Hathaway, The law of refugee status, Toronto/Vancouver, 1991, pag. 61, con riferimento anche alla nota n. 182). Pertanto, lapolide non può essere rinviato preventivamente, ai sensi dellart. 42 cpv. 2 LAsi, nel suo Paese dultima residenza, o in cui aveva la sua residenza abituale, dal momento che tale Paese non è per lui uno Stato terzo. In tal caso, la procedura dasilo in Svizzera è retta dagli art. 32 a 36 rispettivamente 37 a 41 LAsi. In particolare, e ove non ricorrano le condizioni dapplicazione dellart. 32 cpv. 2 lett. b, c, d o e (se il ricorrente non è rientrato in patria al termine della prima procedura dasilo svoltasi in Svizzera), va effettuata unaudizione sui motivi dasilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi, quandanche non fossero soddisfatte le condizioni fissate dallart. 18 LAsi. In altri termini, per lapolide non può essere considerato uno Stato terzo quello dellultima residenza (cfr. W. Kälin, op. cit., pag. 35 nota n. 54 e relativo riferimento) o di residenza abituale. 2004 / 18 - 117
E. 8 Le condizioni per considerare un Paese quale Paese dultima residenza dellapolide non sono definite dalla LAsi, come non lo sono dalla Conv. quelle per considerare un Paese quale quello di residenza abituale dellapolide. Secondo la dottrina dominante, un Paese può essere considerato di residenza abituale allorquando lapolide vi ha soggiornato per un periodo significativo (di regola almeno un anno), la residenza sia stata effettiva ed egli possa rientrare legalmente in detto Paese (cfr. James C. Hathaway, op. cit., pag. 63 e relativi riferimenti; Guy S. Goodwin-Gill, The refugee in international law, Oxford 1996, 2a ed., pag. 309 e segg.). Per i motivi di cui si dirà di seguito, sono adempite le condizioni per considerare lUngheria quale Paese di residenza abituale del ricorrente secondo lart. 1 A n. 2 Conv., e pertanto anche quale Paese dultima residenza secondo lart. 3 cpv. 1 LAsi, dal momento che non risulta che il legislatore svizzero abbia mai voluto aggravare la posizione dellapolide rispetto a quella garantita a livello convenzionale (cfr. A. Achermann / C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berna e Stoccarda, 1991, 2a ed., pag. 40 e segg.; W. Kälin, op. cit., pag. 28; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna - Francoforte sul Meno - New York - Parigi, 1987, pag. 60 e segg.). Nella presente fattispecie, può pertanto essere lasciata indecisa la questione di sapere se la qualità di Paese dultima residenza, secondo lart. 3 cpv. 1 LAsi, possa già essere ammessa a condizioni meno restrittive di quella di Paese di residenza abituale.
E. 9 Per quanto emerge dalle carte processuali, il ricorrente ha vissuto legalmente ed effettivamente in Ungheria perlomeno da ottobre del 2002. Secondo le indicazioni contenute nel titolo di viaggio per apolidi, egli può rientrare legalmente in Ungheria durante il periodo di validità del titolo medesimo, ossia fino al 31 ottobre 2004. In Ungheria linsorgente è pure titolare di un permesso di dimora. Sono pertanto adempite le condizioni per considerare lUngheria quale Paese dultima residenza del ricorrente. La domanda dasilo presentata da questultimo in Svizzera non può pertanto essere evasa, per le ragioni indicate al considerando 7 del presente giudizio, con una decisione dallontanamento preventivo in Ungheria ai sensi dellart. 42 cpv. 2 LAsi, lUngheria non costituendo per il ricorrente uno Stato terzo. Da questo profilo è ininfluente la questione di sapere se il ricorrente abbia, o meno, fatto valere delle persecuzioni da parte delle autorità statali ungheresi. Infatti, e quandanche linsorgente non avesse fatto valere persecuzioni ai sensi dellart. 18 LAsi (v. sulla nozione GICRA 2003 n. 18), la sua domanda dasilo avrebbe tuttal più potuto essere evasa con una decisione di non entrata nel merito. Va altresì rilevato che il ricorrente dovrà essere esplicitamente invitato, nellambito di unaudizione ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi e nella misura in cui non ricorra uno dei casi di cui agli art. 32 cpv. 2 lett. b, c nonché d LAsi, ad esprimersi sui timori di persecuzioni in Ungheria, comunque accennati in sede ricorsuale. 2004 / 18 - 118
E. 10 Da quanto esposto, discende che la decisione incidentale impugnata, che viola il diritto federale, incorre nellannullamento. Quando la Commissione annulla una decisione, essa può sostituirsi all'istanza inferiore e giudicare nel merito o eccezionalmente rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, essa si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti per statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). Nel caso concreto, e in virtù delle considerazioni che precedono, tali requisiti non sono adempiti. Ne consegue che gli atti di causa sono rinviati allUFR affinché detto Ufficio proceda allistruzione della causa nel senso precedentemente indicato ed emani un nuovo giudizio. [ ] © 16.06.04 Tel. +41-31-323 101 11, Fax +41-31-323 102 20,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2004 18/115
EMARK - JICRA - GICRA
2004 / 18
2004 / 18 - 115
Estratto della sentenza della CRA del 22 marzo 2004 nel caso
A.A.G., apolide
Art. 42 cpv. 2 LAsi; art. 3 cpv. 1 LAsi; art. 1 A n. 2 Conv.:
illegittimità dellallontanamento preventivo dellapolide nel suo Paese d'ultima
residenza.
Per un apolide ufficialmente riconosciuto - in possesso
del relativo titolo di viaggio - il Paese d'ultima residenza, ai sensi
dellart. 3 cpv. 1 LAsi, non può essere considerato siccome uno Stato terzo. È
pertanto illegittima la pronunzia dellallontanamento preventivo dellapolide
verso siffatto Stato (consid. 6-10).
Art. 42 Abs. 2 AsylG; Art. 3 Abs. 1 AsylG; Art. 1 A Ziff. 2 FK:
Vorsorgliche Wegweisung in einen Drittstaat; Begriff des "Landes, in welchem
eine Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte".
Für eine Person, die als Staatenloser anerkannt und im
Besitz eines entsprechenden Reiseausweises ist, kann das Land, in dem sie
zuletzt wohnte (Art. 3 Abs. 1 AsylG), keinen "Drittstaat" darstellen. Die
Anordnung einer vorsorglichen Wegweisung in dieses Land ist daher unzulässig
(Erw. 6-10).
Art. 42 al. 2 LAsi; art. 3 al. 1 LAsi; art. 1 A ch. 2 Conv.
: renvoi préventif; définition du pays de dernière résidence.
Pour une personne qui a été reconnue officiellement comme
apatride et qui est en possession du titre de voyage correspondant, le pays de
dernière résidence évoqué à l'art. 3 al. 1 LAsi ne peut être considéré comme
un « Etat tiers ». Le renvoi préventif d'un apatride dans un tel pays est par
conséquent contraire à la loi (consid. 6-10).
Riassunto dei fatti:
Il richiedente lasilo ha dichiarato d'essere un apolide, già residente in
Estonia, fuggito dapprima in Russia e poi, nellagosto del 2000, in Ungheria.
Successivamente, le autorità ungheresi l'hanno riconosciuto ufficialmente
siccome
2004 / 18 - 116
apolide (con emissione del relativo titolo di viaggio) e gli hanno rilasciato
un permesso di soggiorno.
Il 23 gennaio 2004, l'UFR ha ordinato l'allontanamento preventivo
dell'interessato verso l'Ungheria, Paese terzo nel quale ha soggiornato
dall'agosto 2000 al gennaio 2004.
La CRA ha accolto il ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato gli
atti all'UFR per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Dai considerandi:
6. Giusta lart. 42 cpv. 2 LAsi, lUFR può allontanare preventivamente il
richiedente dalla Svizzera se la prosecuzione del viaggio in uno Stato terzo è
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se tale Stato è
competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un trattato, se il
richiedente vi ha soggiornato qualche tempo o se in tale Stato vivono parenti
prossimi o altre persone con le quali il richiedente ha stretti vincoli.
7. Nel caso concreto, il ricorrente è persona apolide, ossia persona che
nessuno Stato considera come suo cittadino nellapplicazione della sua
legislazione. Per l'apolide il Paese dultima residenza - ai sensi dell'art. 3
cpv. 1 LAsi -, o di residenza abituale secondo la nozione di cui alle versioni
originali della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (art. 1 A n. 2 Conv.),
corrisponde al Paese dorigine per persona provvista di cittadinanza (cfr. W.
Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag.
35 nota n. 54 e relativo riferimento; James C. Hathaway, The law of refugee
status, Toronto/Vancouver, 1991, pag. 61, con riferimento anche alla nota n.
182). Pertanto, lapolide non può essere rinviato preventivamente, ai sensi
dellart. 42 cpv. 2 LAsi, nel suo Paese dultima residenza, o in cui aveva la
sua residenza abituale, dal momento che tale Paese non è per lui uno Stato terzo.
In tal caso, la procedura dasilo in Svizzera è retta dagli art. 32 a 36
rispettivamente 37 a 41 LAsi. In particolare, e ove non ricorrano le condizioni
dapplicazione dellart. 32 cpv. 2 lett. b, c, d o e (se il ricorrente non è
rientrato in patria al termine della prima procedura dasilo svoltasi in
Svizzera), va effettuata unaudizione sui motivi dasilo ai sensi degli art. 29
e 30 LAsi, quandanche non fossero soddisfatte le condizioni fissate dallart.
18 LAsi. In altri termini, per lapolide non può essere considerato uno Stato
terzo quello dellultima residenza (cfr. W. Kälin, op. cit., pag. 35 nota n. 54
e relativo riferimento) o di residenza abituale.
2004 / 18 - 117
8. Le condizioni per considerare un Paese quale Paese dultima residenza
dellapolide non sono definite dalla LAsi, come non lo sono dalla Conv. quelle
per considerare un Paese quale quello di residenza abituale dellapolide.
Secondo la dottrina dominante, un Paese può essere considerato di residenza
abituale allorquando lapolide vi ha soggiornato per un periodo significativo
(di regola almeno un anno), la residenza sia stata effettiva ed egli possa
rientrare legalmente in detto Paese (cfr. James C. Hathaway, op. cit., pag. 63 e
relativi riferimenti; Guy S. Goodwin-Gill, The refugee in international law,
Oxford 1996, 2a ed., pag. 309 e segg.). Per i motivi di cui si dirà di seguito,
sono adempite le condizioni per considerare lUngheria quale Paese di residenza
abituale del ricorrente secondo lart. 1 A n. 2 Conv., e pertanto anche quale
Paese dultima residenza secondo lart. 3 cpv. 1 LAsi, dal momento che non
risulta che il legislatore svizzero abbia mai voluto aggravare la posizione
dellapolide rispetto a quella garantita a livello convenzionale (cfr. A.
Achermann / C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berna e Stoccarda, 1991, 2a
ed., pag. 40 e segg.; W. Kälin, op. cit., pag. 28; S. Werenfels, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna - Francoforte sul Meno - New
York - Parigi, 1987, pag. 60 e segg.). Nella presente fattispecie, può pertanto
essere lasciata indecisa la questione di sapere se la qualità di Paese dultima
residenza, secondo lart. 3 cpv. 1 LAsi, possa già essere ammessa a condizioni
meno restrittive di quella di Paese di residenza abituale.
9. Per quanto emerge dalle carte processuali, il ricorrente ha vissuto
legalmente ed effettivamente in Ungheria perlomeno da ottobre del 2002. Secondo
le indicazioni contenute nel titolo di viaggio per apolidi, egli può rientrare
legalmente in Ungheria durante il periodo di validità del titolo medesimo, ossia
fino al 31 ottobre 2004. In Ungheria linsorgente è pure titolare di un permesso
di dimora. Sono pertanto adempite le condizioni per considerare lUngheria quale
Paese dultima residenza del ricorrente. La domanda dasilo presentata da
questultimo in Svizzera non può pertanto essere evasa, per le ragioni indicate
al considerando 7 del presente giudizio, con una decisione dallontanamento
preventivo in Ungheria ai sensi dellart. 42 cpv. 2 LAsi, lUngheria non
costituendo per il ricorrente uno Stato terzo. Da questo profilo è ininfluente
la questione di sapere se il ricorrente abbia, o meno, fatto valere delle
persecuzioni da parte delle autorità statali ungheresi. Infatti, e quandanche
linsorgente non avesse fatto valere persecuzioni ai sensi dellart. 18 LAsi (v.
sulla nozione
GICRA 2003 n. 18
), la sua domanda
dasilo avrebbe tuttal più potuto essere evasa con una decisione di non entrata
nel merito. Va altresì rilevato che il ricorrente dovrà essere esplicitamente
invitato, nellambito di unaudizione ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi e nella
misura in cui non ricorra uno dei casi di cui agli art. 32 cpv. 2 lett. b, c
nonché d LAsi, ad esprimersi sui timori di persecuzioni in Ungheria, comunque
accennati in sede ricorsuale.
2004 / 18 - 118
10. Da quanto esposto, discende che la decisione incidentale impugnata, che
viola il diritto federale, incorre nellannullamento. Quando la Commissione
annulla una decisione, essa può sostituirsi all'istanza inferiore e giudicare
nel merito o eccezionalmente rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv.
1 PA). In particolare, essa si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti
sono completi e comunque sufficienti per statuire sull'applicazione del diritto
federale (
GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65
).
Nel caso concreto, e in virtù delle considerazioni che precedono, tali requisiti
non sono adempiti. Ne consegue che gli atti di causa sono rinviati allUFR
affinché detto Ufficio proceda allistruzione della causa nel senso
precedentemente indicato ed emani un nuovo giudizio.
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16.06.04
Tel. +41-31-323 101 11, Fax +41-31-323 102 20,