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EMARK-2004-17

Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 30 cpv. 1 e 33 cpv. 1 PA: diritto

Emark · 2004-03-03 · Italiano CH
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1. Il diritto d’essere sentito comprende varie facoltà, fra cui il diritto dell’interessato d’esprimersi prima della pronuncia di una decisione a lui sfavorevole, quella di fornire prove su fatti suscettibili d’influire sulla decisione e d’esigerne l’assunzione (consid. 8). 2. Il diritto d’essere sentito non impedisce l’autorità

Sachverhalt

Il richiedente, a conclusione dell’audizione sui motivi d’asilo, si è

rifiutato di firmare il relativo verbale. Il 20 agosto 2003, l'UFR non è entrato

nel merito della succitata domanda d'asilo (art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi). Nel

gravame, il ricorrente ha fatto valere una violazione del suo diritto d’essere

sentito.

La CRA ha accolto il gravame inoltrato dal ricorrente, annullato la decisione

impugnata e rinviato gli atti di causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio

ai sensi dei considerandi.

Dai considerandi:

8. Il diritto d'essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende

varie facoltà, fra cui il diritto dell’interessato d’esprimersi prima della

pronuncia di una decisione a lui sfavorevole, quella di fornire prove su fatti

suscettibili d’influire sulla decisione e d’esigerne l’assunzione, quella di

partecipare all’assunzione delle prove o perlomeno di potersi esprimere sui suoi

risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione, nonché

quella d’ottenere una decisione motivata (DTF 126 I 15 consid. 2a aa nonché

GICRA 1994 n. 29

e relativi rife-

2004 / 17 - 112

rimenti). Tale diritto non impedisce all’autorità di procedere a un

apprezzamento anticipato delle prove, se è convinta che non potrebbero condurla

a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a).

In altri termini, non è violato il diritto d’essere sentito della parte ove

l’autorità, in seguito ad una valutazione anticipata, possa ammettere senza

arbitrio che il convincimento da essa raggiunto in base alle prove di cui

dispone non sarebbe modificato dal risultato, persino se favorevole

all’interessato, dell’assunzione di determinate ulteriori prove (

GICRA

1995 n. 23

). Peraltro, l'obbligo della motivazione è formalità essenziale, e

se da un lato rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento,

costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità

dell'itinerario seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura

quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo

sulle linee di formazione di quel convincimento. L'autorità giudicante ha

pertanto l'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo possibile ed

esigibile, la motivazione posta a base della decisione adottata, ancorando così

il principio del libero convincimento alla necessità di indicazione specifica

dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che detto

principio venga attuato per un uso arbitrario (

GICRA

1995 n. 12

).

9. La CRA constata che dal verbale d’audizione del 18 agosto 2003 risulta che

il ricorrente si è rifiutato di firmare il verbale medesimo dopo rilettura. Per

contro, non è verbalizzato il motivo del rifiuto. Sul motivo del rifiuto vi è

un’indicazione nell’attestato della rappresentante dell’istituzione di soccorso

presente all’audizione, ed un’altra in una nota interna dell’UFR. Nell’attestato,

la rappresentante dell’istituzione di soccorso ha segnalato: “Il RA rifiuta di

firmare il verbale, dichiara di non essersi potuto esprimere liberamente ed

esaurientemente. La sua protesta è fondata, ritengo che debba essere assistito

giuridicamente. Il recupero della documentazione clinica che avrebbe affidato a

un sacerdote di Annemasse, sulla quale si baserebbe la sua denuncia, viene

ritenuto argomento non pertinente, gli si impedisce di discuterlo. Il RA viene

zittito durante la sua dichiarazione conclusiva inerente i motivi di fuga e di

richiesta d’asilo e deve insistere molto perché sia messa a verbale”. Nella nota

interna dell’UFR, è indicato che il richiedente si è rifiutato di firmare il

verbale d’audizione perché avrebbe voluto che l’UFR l’aiutasse a recuperare la

sua documentazione medica depositata ad Annemasse e non vorrebbe capire che ciò

non incombe all’UFR.

Stante le sufferite premesse, non vi è motivo di dubitare che le ragioni del

rifiuto, da parte del ricorrente, di firmare il verbale del 18 agosto 2003 sia

legato alla problematica sull’offerta di prove da parte del medesimo. Infatti,

il più volte citato verbale del 18 agosto 2003 non riporta alcuna indicazione

con riferimento alla discussione che vi è stata in relazione alla documentazione

clinica oggetto

2004 / 17 - 113

dell’offerta di prove. Orbene, il ricorrente ha diritto d’esprimersi sulle

prove che intende versare agli atti, o di cui esige l’assunzione, e di ciò deve

essere dato riscontro nel verbale d’audizione, a maggior ragione allorquando

l’UFR non intende assumere dette prove o intende scartarle nell’ambito di una

valutazione anticipata. Neppure nella decisione impugnata, o nella risposta al

ricorso, l’UFR ha fornito una qualsivoglia ragione sul motivo per cui non ha

accordato al ricorrente un termine per l’inoltro dei documenti offerti,

rispettivamente sui motivi per cui li ha scartati secondo una valutazione

anticipata delle prove. Non soccorre l’UFR l’argomento secondo cui incombe al

ricorrente di produrre le prove di cui intende valersi, giacché in discussione

non è tanto la questione di sapere a chi incombe di fornire i mezzi di prova,

quanto piuttosto il diritto alla discussione ed eventualmente all’assunzione

delle prove offerte. Tuttavia, della ragione per cui il ricorrente voleva

offrire le prove di cui trattasi non vi è traccia nel verbale, come non vi è

traccia del motivo per cui l’UFR non gli ha concesso un termine per l’inoltro

delle prove stesse. Peraltro, la facoltà data all’autorità di valutare

anticipatamente un mezzo di prova, e quindi di scartarlo se effettivamente

ininfluente, non deve sconfinare nell’arbitrarietà. In altri termini, l’autorità

giudicante deve esporre i motivi che l’hanno indotta a negare l’assunzione di un

determinato mezzo di prova. Nel caso concreto, tuttavia, l’UFR si è limitato a

scartare l'offerta di prove, senza indicazione alcuna dei motivi, impedendo così

all’insorgente di ricorrere con criteri adeguati e all’autorità di ricorso

d’effettuare l’indispensabile verifica della fondatezza del suo operato.

10. Il diritto di essere sentito essendo di natura formale, la sua violazione

implica, in principio, l'annullamento della decisione impugnata, senza che il

ricorrente debba provare un interesse materiale al suo annullamento. E’ fatta

eccezione a questa regola rigida - e dunque la violazione può essere sanata in

sede ricorsuale - allorquando l’interessato abbia la facoltà di esprimersi

innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione, il vizio non sia

grave, ragione per cui l’annullamento del giudizio querelato con rimando

all’autorità inferiore costituirebbe un’inutile formalità (

GICRA

1994 n. 29

;

1998 n. 34

)

Nel caso in esame, l'UFR ha reso la sua decisione violando, in modo grave,

una regola fondamentale di procedura, quale il diritto d’essere sentito. Ne

discende che la decisione dell’UFR dev’essere annullata e gli atti di causa

rinviati all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29

cpv. 1 Cost.), a completare l’istruttoria e a pronunciare una nuova decisione.

L’autorità di prima istanza dovrà, in particolare, procedere ad una nuova

audizione, onde conferire al ricorrente la facoltà d’esprimersi, infine

esaurientemente, sulla relazione fra i mezzi di prova offerti e i motivi d’asilo

allegati, nonché sulla loro rilevanza dal profilo dell’asilo come

dell’esecuzione dell’allontanamento. Tali dichiarazioni

2004 / 17 - 114

andranno

verbalizzate. Se del caso, l’UFR assegnerà inoltre al ricorrente un termine per

l’esibizione di siffatti mezzi di prova nonché del referto medico contenente le

risultanze dell’evocato esame neurologico del 9 gennaio 2004.

©

16.06.04

Tel. +41-31-323 101 11, Fax +41-31-323 102 20, E-Mail:

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Erwägungen (3 Absätze)

E. 8 Il diritto d'essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende

varie facoltà, fra cui il diritto dell’interessato d’esprimersi prima della

pronuncia di una decisione a lui sfavorevole, quella di fornire prove su fatti

suscettibili d’influire sulla decisione e d’esigerne l’assunzione, quella di

partecipare all’assunzione delle prove o perlomeno di potersi esprimere sui suoi

risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione, nonché

quella d’ottenere una decisione motivata (DTF 126 I 15 consid. 2a aa nonché

GICRA 1994 n. 29

e relativi rife-

2004 / 17 - 112

rimenti). Tale diritto non impedisce all’autorità di procedere a un

apprezzamento anticipato delle prove, se è convinta che non potrebbero condurla

a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a).

In altri termini, non è violato il diritto d’essere sentito della parte ove

l’autorità, in seguito ad una valutazione anticipata, possa ammettere senza

arbitrio che il convincimento da essa raggiunto in base alle prove di cui

dispone non sarebbe modificato dal risultato, persino se favorevole

all’interessato, dell’assunzione di determinate ulteriori prove (

GICRA

1995 n. 23

). Peraltro, l'obbligo della motivazione è formalità essenziale, e

se da un lato rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento,

costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità

dell'itinerario seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura

quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo

sulle linee di formazione di quel convincimento. L'autorità giudicante ha

pertanto l'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo possibile ed

esigibile, la motivazione posta a base della decisione adottata, ancorando così

il principio del libero convincimento alla necessità di indicazione specifica

dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che detto

principio venga attuato per un uso arbitrario (

GICRA

1995 n. 12

).

E. 9 La CRA constata che dal verbale d’audizione del 18 agosto 2003 risulta che

il ricorrente si è rifiutato di firmare il verbale medesimo dopo rilettura. Per

contro, non è verbalizzato il motivo del rifiuto. Sul motivo del rifiuto vi è

un’indicazione nell’attestato della rappresentante dell’istituzione di soccorso

presente all’audizione, ed un’altra in una nota interna dell’UFR. Nell’attestato,

la rappresentante dell’istituzione di soccorso ha segnalato: “Il RA rifiuta di

firmare il verbale, dichiara di non essersi potuto esprimere liberamente ed

esaurientemente. La sua protesta è fondata, ritengo che debba essere assistito

giuridicamente. Il recupero della documentazione clinica che avrebbe affidato a

un sacerdote di Annemasse, sulla quale si baserebbe la sua denuncia, viene

ritenuto argomento non pertinente, gli si impedisce di discuterlo. Il RA viene

zittito durante la sua dichiarazione conclusiva inerente i motivi di fuga e di

richiesta d’asilo e deve insistere molto perché sia messa a verbale”. Nella nota

interna dell’UFR, è indicato che il richiedente si è rifiutato di firmare il

verbale d’audizione perché avrebbe voluto che l’UFR l’aiutasse a recuperare la

sua documentazione medica depositata ad Annemasse e non vorrebbe capire che ciò

non incombe all’UFR.

Stante le sufferite premesse, non vi è motivo di dubitare che le ragioni del

rifiuto, da parte del ricorrente, di firmare il verbale del 18 agosto 2003 sia

legato alla problematica sull’offerta di prove da parte del medesimo. Infatti,

il più volte citato verbale del 18 agosto 2003 non riporta alcuna indicazione

con riferimento alla discussione che vi è stata in relazione alla documentazione

clinica oggetto

2004 / 17 - 113

dell’offerta di prove. Orbene, il ricorrente ha diritto d’esprimersi sulle

prove che intende versare agli atti, o di cui esige l’assunzione, e di ciò deve

essere dato riscontro nel verbale d’audizione, a maggior ragione allorquando

l’UFR non intende assumere dette prove o intende scartarle nell’ambito di una

valutazione anticipata. Neppure nella decisione impugnata, o nella risposta al

ricorso, l’UFR ha fornito una qualsivoglia ragione sul motivo per cui non ha

accordato al ricorrente un termine per l’inoltro dei documenti offerti,

rispettivamente sui motivi per cui li ha scartati secondo una valutazione

anticipata delle prove. Non soccorre l’UFR l’argomento secondo cui incombe al

ricorrente di produrre le prove di cui intende valersi, giacché in discussione

non è tanto la questione di sapere a chi incombe di fornire i mezzi di prova,

quanto piuttosto il diritto alla discussione ed eventualmente all’assunzione

delle prove offerte. Tuttavia, della ragione per cui il ricorrente voleva

offrire le prove di cui trattasi non vi è traccia nel verbale, come non vi è

traccia del motivo per cui l’UFR non gli ha concesso un termine per l’inoltro

delle prove stesse. Peraltro, la facoltà data all’autorità di valutare

anticipatamente un mezzo di prova, e quindi di scartarlo se effettivamente

ininfluente, non deve sconfinare nell’arbitrarietà. In altri termini, l’autorità

giudicante deve esporre i motivi che l’hanno indotta a negare l’assunzione di un

determinato mezzo di prova. Nel caso concreto, tuttavia, l’UFR si è limitato a

scartare l'offerta di prove, senza indicazione alcuna dei motivi, impedendo così

all’insorgente di ricorrere con criteri adeguati e all’autorità di ricorso

d’effettuare l’indispensabile verifica della fondatezza del suo operato.

E. 10 Il diritto di essere sentito essendo di natura formale, la sua violazione implica, in principio, l'annullamento della decisione impugnata, senza che il ricorrente debba provare un interesse materiale al suo annullamento. E’ fatta eccezione a questa regola rigida - e dunque la violazione può essere sanata in sede ricorsuale - allorquando l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione, il vizio non sia grave, ragione per cui l’annullamento del giudizio querelato con rimando all’autorità inferiore costituirebbe un’inutile formalità (GICRA 1994 n. 29; 1998 n. 34) Nel caso in esame, l'UFR ha reso la sua decisione violando, in modo grave, una regola fondamentale di procedura, quale il diritto d’essere sentito. Ne discende che la decisione dell’UFR dev’essere annullata e gli atti di causa rinviati all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l’istruttoria e a pronunciare una nuova decisione. L’autorità di prima istanza dovrà, in particolare, procedere ad una nuova audizione, onde conferire al ricorrente la facoltà d’esprimersi, infine esaurientemente, sulla relazione fra i mezzi di prova offerti e i motivi d’asilo allegati, nonché sulla loro rilevanza dal profilo dell’asilo come dell’esecuzione dell’allontanamento. Tali dichiarazioni 2004 / 17 - 114 andranno verbalizzate. Se del caso, l’UFR assegnerà inoltre al ricorrente un termine per l’esibizione di siffatti mezzi di prova nonché del referto medico contenente le risultanze dell’evocato esame neurologico del 9 gennaio 2004. © 16.06.04 Tel. +41-31-323 101 11, Fax +41-31-323 102 20, E-Mail: info@ark.admin.ch

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA 2004 17/110

EMARK - JICRA - GICRA

2004 / 17

2004 / 17 - 110

Estratto della sentenza della CRA del 3 marzo 2004 nel caso R.M.A., Bulgaria

Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 30 cpv. 1 e 33 cpv. 1 PA: diritto

d’esser sentito e apprezzamento anticipato delle prove.

1. Il diritto d’essere sentito comprende varie facoltà,

fra cui il diritto dell’interessato d’esprimersi prima della pronuncia di una

decisione a lui sfavorevole, quella di fornire prove su fatti suscettibili

d’influire sulla decisione e d’esigerne l’assunzione (consid. 8).

2. Il diritto d’essere sentito non impedisce l’autorità

giudicante di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove, e di non

assumerle, allorquando possa ammettere che dette prove non sono manifestamente

suscettibili di condurla ad una decisione più favorevole al richiedente (consid.

8).

3. Nel caso concreto, l’UFR ha violato il diritto d’essere

sentito. Segnatamente, non ha consentito all’interessato d’esprimersi

esaurientemente sulla rilevanza dei mezzi di prova offerti né ha indicato il

motivo per cui è stato indotto a non assumere le prove offerte (consid. 9 e

10).

Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 30 Abs. 1 und Art. 33 Abs. 1 VwVG:

Anspruch auf rechtliches Gehör und antizipierte Beweiswürdigung.

1. Der Anspruch auf rechtliches Gehör beinhaltet unter

anderem das Recht auf vorgängige Anhörung vor Ergehen eines negativen

Entscheides sowie das Recht, zu entscheidrelevanten Tatsachen Beweise

anzubieten und deren Abnahme zu verlangen (Erw. 8).

2. Der Anspruch auf rechtliches Gehör verbietet es der

Behörde nicht, aufgrund einer antizipierten Würdigung die Abnahme von

angebotenen Beweisen abzulehnen, wenn diese offensichtlich nicht geeignet

sind, zu einem anderen Entscheid zu führen (Erw. 8).

3. Vorliegend hat das BFF den Anspruch auf rechtliches

Gehör verletzt, indem weder der Gesuchsteller sich umfassend zur Relevanz der

anerbotenen Beweise äussern konnte noch das BFF die Verweigerung der

Beweisabnahme begründet hat (Erw. 9 und 10).

2004 / 17 - 111

Art. 29 al. 2 Cst., art. 30 al. 1 et 33 al. 1 PA : droit

d’être entendu et appréciation anticipée des preuves.

1. Le droit d’être entendu comprend diverses facultés dont

celle de l’intéressé de s’exprimer avant le prononcé d’une décision qui lui

est défavorable et celle de produire des preuves sur des faits susceptibles

d’influencer la décision et d’en exiger l’administration (consid. 8).

2. Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de

décision de procéder à une appréciation anticipée des preuves et d’en refuser

l’administration, lorsqu’il peut être admis que ces preuves ne seraient

manifestement pas susceptibles de conduire à une décision plus favorable au

requérant (consid. 8).

3. Dans le cas d’espèce, l’ODR a violé le droit d’être

entendu. En particulier, il n’a pas permis à l’intéressé de s’exprimer de

manière complète sur la pertinence des moyens de preuves que celui-ci avait

offerts ni n’a indiqué la raison pour laquelle il avait été amené à en refuser

l’administration (consid. 9 et 10).

Riassunto dei fatti:

Il richiedente, a conclusione dell’audizione sui motivi d’asilo, si è

rifiutato di firmare il relativo verbale. Il 20 agosto 2003, l'UFR non è entrato

nel merito della succitata domanda d'asilo (art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi). Nel

gravame, il ricorrente ha fatto valere una violazione del suo diritto d’essere

sentito.

La CRA ha accolto il gravame inoltrato dal ricorrente, annullato la decisione

impugnata e rinviato gli atti di causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio

ai sensi dei considerandi.

Dai considerandi:

8. Il diritto d'essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende

varie facoltà, fra cui il diritto dell’interessato d’esprimersi prima della

pronuncia di una decisione a lui sfavorevole, quella di fornire prove su fatti

suscettibili d’influire sulla decisione e d’esigerne l’assunzione, quella di

partecipare all’assunzione delle prove o perlomeno di potersi esprimere sui suoi

risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione, nonché

quella d’ottenere una decisione motivata (DTF 126 I 15 consid. 2a aa nonché

GICRA 1994 n. 29

e relativi rife-

2004 / 17 - 112

rimenti). Tale diritto non impedisce all’autorità di procedere a un

apprezzamento anticipato delle prove, se è convinta che non potrebbero condurla

a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a).

In altri termini, non è violato il diritto d’essere sentito della parte ove

l’autorità, in seguito ad una valutazione anticipata, possa ammettere senza

arbitrio che il convincimento da essa raggiunto in base alle prove di cui

dispone non sarebbe modificato dal risultato, persino se favorevole

all’interessato, dell’assunzione di determinate ulteriori prove (

GICRA

1995 n. 23

). Peraltro, l'obbligo della motivazione è formalità essenziale, e

se da un lato rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento,

costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità

dell'itinerario seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura

quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo

sulle linee di formazione di quel convincimento. L'autorità giudicante ha

pertanto l'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo possibile ed

esigibile, la motivazione posta a base della decisione adottata, ancorando così

il principio del libero convincimento alla necessità di indicazione specifica

dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che detto

principio venga attuato per un uso arbitrario (

GICRA

1995 n. 12

).

9. La CRA constata che dal verbale d’audizione del 18 agosto 2003 risulta che

il ricorrente si è rifiutato di firmare il verbale medesimo dopo rilettura. Per

contro, non è verbalizzato il motivo del rifiuto. Sul motivo del rifiuto vi è

un’indicazione nell’attestato della rappresentante dell’istituzione di soccorso

presente all’audizione, ed un’altra in una nota interna dell’UFR. Nell’attestato,

la rappresentante dell’istituzione di soccorso ha segnalato: “Il RA rifiuta di

firmare il verbale, dichiara di non essersi potuto esprimere liberamente ed

esaurientemente. La sua protesta è fondata, ritengo che debba essere assistito

giuridicamente. Il recupero della documentazione clinica che avrebbe affidato a

un sacerdote di Annemasse, sulla quale si baserebbe la sua denuncia, viene

ritenuto argomento non pertinente, gli si impedisce di discuterlo. Il RA viene

zittito durante la sua dichiarazione conclusiva inerente i motivi di fuga e di

richiesta d’asilo e deve insistere molto perché sia messa a verbale”. Nella nota

interna dell’UFR, è indicato che il richiedente si è rifiutato di firmare il

verbale d’audizione perché avrebbe voluto che l’UFR l’aiutasse a recuperare la

sua documentazione medica depositata ad Annemasse e non vorrebbe capire che ciò

non incombe all’UFR.

Stante le sufferite premesse, non vi è motivo di dubitare che le ragioni del

rifiuto, da parte del ricorrente, di firmare il verbale del 18 agosto 2003 sia

legato alla problematica sull’offerta di prove da parte del medesimo. Infatti,

il più volte citato verbale del 18 agosto 2003 non riporta alcuna indicazione

con riferimento alla discussione che vi è stata in relazione alla documentazione

clinica oggetto

2004 / 17 - 113

dell’offerta di prove. Orbene, il ricorrente ha diritto d’esprimersi sulle

prove che intende versare agli atti, o di cui esige l’assunzione, e di ciò deve

essere dato riscontro nel verbale d’audizione, a maggior ragione allorquando

l’UFR non intende assumere dette prove o intende scartarle nell’ambito di una

valutazione anticipata. Neppure nella decisione impugnata, o nella risposta al

ricorso, l’UFR ha fornito una qualsivoglia ragione sul motivo per cui non ha

accordato al ricorrente un termine per l’inoltro dei documenti offerti,

rispettivamente sui motivi per cui li ha scartati secondo una valutazione

anticipata delle prove. Non soccorre l’UFR l’argomento secondo cui incombe al

ricorrente di produrre le prove di cui intende valersi, giacché in discussione

non è tanto la questione di sapere a chi incombe di fornire i mezzi di prova,

quanto piuttosto il diritto alla discussione ed eventualmente all’assunzione

delle prove offerte. Tuttavia, della ragione per cui il ricorrente voleva

offrire le prove di cui trattasi non vi è traccia nel verbale, come non vi è

traccia del motivo per cui l’UFR non gli ha concesso un termine per l’inoltro

delle prove stesse. Peraltro, la facoltà data all’autorità di valutare

anticipatamente un mezzo di prova, e quindi di scartarlo se effettivamente

ininfluente, non deve sconfinare nell’arbitrarietà. In altri termini, l’autorità

giudicante deve esporre i motivi che l’hanno indotta a negare l’assunzione di un

determinato mezzo di prova. Nel caso concreto, tuttavia, l’UFR si è limitato a

scartare l'offerta di prove, senza indicazione alcuna dei motivi, impedendo così

all’insorgente di ricorrere con criteri adeguati e all’autorità di ricorso

d’effettuare l’indispensabile verifica della fondatezza del suo operato.

10. Il diritto di essere sentito essendo di natura formale, la sua violazione

implica, in principio, l'annullamento della decisione impugnata, senza che il

ricorrente debba provare un interesse materiale al suo annullamento. E’ fatta

eccezione a questa regola rigida - e dunque la violazione può essere sanata in

sede ricorsuale - allorquando l’interessato abbia la facoltà di esprimersi

innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione, il vizio non sia

grave, ragione per cui l’annullamento del giudizio querelato con rimando

all’autorità inferiore costituirebbe un’inutile formalità (

GICRA

1994 n. 29

;

1998 n. 34

)

Nel caso in esame, l'UFR ha reso la sua decisione violando, in modo grave,

una regola fondamentale di procedura, quale il diritto d’essere sentito. Ne

discende che la decisione dell’UFR dev’essere annullata e gli atti di causa

rinviati all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29

cpv. 1 Cost.), a completare l’istruttoria e a pronunciare una nuova decisione.

L’autorità di prima istanza dovrà, in particolare, procedere ad una nuova

audizione, onde conferire al ricorrente la facoltà d’esprimersi, infine

esaurientemente, sulla relazione fra i mezzi di prova offerti e i motivi d’asilo

allegati, nonché sulla loro rilevanza dal profilo dell’asilo come

dell’esecuzione dell’allontanamento. Tali dichiarazioni

2004 / 17 - 114

andranno

verbalizzate. Se del caso, l’UFR assegnerà inoltre al ricorrente un termine per

l’esibizione di siffatti mezzi di prova nonché del referto medico contenente le

risultanze dell’evocato esame neurologico del 9 gennaio 2004.

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