1. Il diritto dessere sentito comprende varie facoltà, fra cui il diritto dellinteressato desprimersi prima della pronuncia di una decisione a lui sfavorevole, quella di fornire prove su fatti suscettibili dinfluire sulla decisione e desigerne lassunzione (consid. 8). 2. Il diritto dessere sentito non impedisce lautorità
Sachverhalt
Il richiedente, a conclusione dellaudizione sui motivi dasilo, si è
rifiutato di firmare il relativo verbale. Il 20 agosto 2003, l'UFR non è entrato
nel merito della succitata domanda d'asilo (art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi). Nel
gravame, il ricorrente ha fatto valere una violazione del suo diritto dessere
sentito.
La CRA ha accolto il gravame inoltrato dal ricorrente, annullato la decisione
impugnata e rinviato gli atti di causa allautorità inferiore per nuovo giudizio
ai sensi dei considerandi.
Dai considerandi:
8. Il diritto d'essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende
varie facoltà, fra cui il diritto dellinteressato desprimersi prima della
pronuncia di una decisione a lui sfavorevole, quella di fornire prove su fatti
suscettibili dinfluire sulla decisione e desigerne lassunzione, quella di
partecipare allassunzione delle prove o perlomeno di potersi esprimere sui suoi
risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione, nonché
quella dottenere una decisione motivata (DTF 126 I 15 consid. 2a aa nonché
GICRA 1994 n. 29
e relativi rife-
2004 / 17 - 112
rimenti). Tale diritto non impedisce allautorità di procedere a un
apprezzamento anticipato delle prove, se è convinta che non potrebbero condurla
a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a).
In altri termini, non è violato il diritto dessere sentito della parte ove
lautorità, in seguito ad una valutazione anticipata, possa ammettere senza
arbitrio che il convincimento da essa raggiunto in base alle prove di cui
dispone non sarebbe modificato dal risultato, persino se favorevole
allinteressato, dellassunzione di determinate ulteriori prove (
GICRA
1995 n. 23
). Peraltro, l'obbligo della motivazione è formalità essenziale, e
se da un lato rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento,
costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità
dell'itinerario seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura
quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo
sulle linee di formazione di quel convincimento. L'autorità giudicante ha
pertanto l'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo possibile ed
esigibile, la motivazione posta a base della decisione adottata, ancorando così
il principio del libero convincimento alla necessità di indicazione specifica
dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che detto
principio venga attuato per un uso arbitrario (
GICRA
1995 n. 12
).
9. La CRA constata che dal verbale daudizione del 18 agosto 2003 risulta che
il ricorrente si è rifiutato di firmare il verbale medesimo dopo rilettura. Per
contro, non è verbalizzato il motivo del rifiuto. Sul motivo del rifiuto vi è
unindicazione nellattestato della rappresentante dellistituzione di soccorso
presente allaudizione, ed unaltra in una nota interna dellUFR. Nellattestato,
la rappresentante dellistituzione di soccorso ha segnalato: Il RA rifiuta di
firmare il verbale, dichiara di non essersi potuto esprimere liberamente ed
esaurientemente. La sua protesta è fondata, ritengo che debba essere assistito
giuridicamente. Il recupero della documentazione clinica che avrebbe affidato a
un sacerdote di Annemasse, sulla quale si baserebbe la sua denuncia, viene
ritenuto argomento non pertinente, gli si impedisce di discuterlo. Il RA viene
zittito durante la sua dichiarazione conclusiva inerente i motivi di fuga e di
richiesta dasilo e deve insistere molto perché sia messa a verbale. Nella nota
interna dellUFR, è indicato che il richiedente si è rifiutato di firmare il
verbale daudizione perché avrebbe voluto che lUFR laiutasse a recuperare la
sua documentazione medica depositata ad Annemasse e non vorrebbe capire che ciò
non incombe allUFR.
Stante le sufferite premesse, non vi è motivo di dubitare che le ragioni del
rifiuto, da parte del ricorrente, di firmare il verbale del 18 agosto 2003 sia
legato alla problematica sullofferta di prove da parte del medesimo. Infatti,
il più volte citato verbale del 18 agosto 2003 non riporta alcuna indicazione
con riferimento alla discussione che vi è stata in relazione alla documentazione
clinica oggetto
2004 / 17 - 113
dellofferta di prove. Orbene, il ricorrente ha diritto desprimersi sulle
prove che intende versare agli atti, o di cui esige lassunzione, e di ciò deve
essere dato riscontro nel verbale daudizione, a maggior ragione allorquando
lUFR non intende assumere dette prove o intende scartarle nellambito di una
valutazione anticipata. Neppure nella decisione impugnata, o nella risposta al
ricorso, lUFR ha fornito una qualsivoglia ragione sul motivo per cui non ha
accordato al ricorrente un termine per linoltro dei documenti offerti,
rispettivamente sui motivi per cui li ha scartati secondo una valutazione
anticipata delle prove. Non soccorre lUFR largomento secondo cui incombe al
ricorrente di produrre le prove di cui intende valersi, giacché in discussione
non è tanto la questione di sapere a chi incombe di fornire i mezzi di prova,
quanto piuttosto il diritto alla discussione ed eventualmente allassunzione
delle prove offerte. Tuttavia, della ragione per cui il ricorrente voleva
offrire le prove di cui trattasi non vi è traccia nel verbale, come non vi è
traccia del motivo per cui lUFR non gli ha concesso un termine per linoltro
delle prove stesse. Peraltro, la facoltà data allautorità di valutare
anticipatamente un mezzo di prova, e quindi di scartarlo se effettivamente
ininfluente, non deve sconfinare nellarbitrarietà. In altri termini, lautorità
giudicante deve esporre i motivi che lhanno indotta a negare lassunzione di un
determinato mezzo di prova. Nel caso concreto, tuttavia, lUFR si è limitato a
scartare l'offerta di prove, senza indicazione alcuna dei motivi, impedendo così
allinsorgente di ricorrere con criteri adeguati e allautorità di ricorso
deffettuare lindispensabile verifica della fondatezza del suo operato.
10. Il diritto di essere sentito essendo di natura formale, la sua violazione
implica, in principio, l'annullamento della decisione impugnata, senza che il
ricorrente debba provare un interesse materiale al suo annullamento. E fatta
eccezione a questa regola rigida - e dunque la violazione può essere sanata in
sede ricorsuale - allorquando linteressato abbia la facoltà di esprimersi
innanzi ad unautorità di ricorso che gode di piena cognizione, il vizio non sia
grave, ragione per cui lannullamento del giudizio querelato con rimando
allautorità inferiore costituirebbe uninutile formalità (
GICRA
1994 n. 29
;
1998 n. 34
)
Nel caso in esame, l'UFR ha reso la sua decisione violando, in modo grave,
una regola fondamentale di procedura, quale il diritto dessere sentito. Ne
discende che la decisione dellUFR devessere annullata e gli atti di causa
rinviati all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29
cpv. 1 Cost.), a completare listruttoria e a pronunciare una nuova decisione.
Lautorità di prima istanza dovrà, in particolare, procedere ad una nuova
audizione, onde conferire al ricorrente la facoltà desprimersi, infine
esaurientemente, sulla relazione fra i mezzi di prova offerti e i motivi dasilo
allegati, nonché sulla loro rilevanza dal profilo dellasilo come
dellesecuzione dellallontanamento. Tali dichiarazioni
2004 / 17 - 114
andranno
verbalizzate. Se del caso, lUFR assegnerà inoltre al ricorrente un termine per
lesibizione di siffatti mezzi di prova nonché del referto medico contenente le
risultanze dellevocato esame neurologico del 9 gennaio 2004.
©
16.06.04
Tel. +41-31-323 101 11, Fax +41-31-323 102 20, E-Mail:
info@ark.admin.ch
Erwägungen (3 Absätze)
E. 8 Il diritto d'essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende
varie facoltà, fra cui il diritto dellinteressato desprimersi prima della
pronuncia di una decisione a lui sfavorevole, quella di fornire prove su fatti
suscettibili dinfluire sulla decisione e desigerne lassunzione, quella di
partecipare allassunzione delle prove o perlomeno di potersi esprimere sui suoi
risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione, nonché
quella dottenere una decisione motivata (DTF 126 I 15 consid. 2a aa nonché
GICRA 1994 n. 29
e relativi rife-
2004 / 17 - 112
rimenti). Tale diritto non impedisce allautorità di procedere a un
apprezzamento anticipato delle prove, se è convinta che non potrebbero condurla
a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a).
In altri termini, non è violato il diritto dessere sentito della parte ove
lautorità, in seguito ad una valutazione anticipata, possa ammettere senza
arbitrio che il convincimento da essa raggiunto in base alle prove di cui
dispone non sarebbe modificato dal risultato, persino se favorevole
allinteressato, dellassunzione di determinate ulteriori prove (
GICRA
1995 n. 23
). Peraltro, l'obbligo della motivazione è formalità essenziale, e
se da un lato rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento,
costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità
dell'itinerario seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura
quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo
sulle linee di formazione di quel convincimento. L'autorità giudicante ha
pertanto l'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo possibile ed
esigibile, la motivazione posta a base della decisione adottata, ancorando così
il principio del libero convincimento alla necessità di indicazione specifica
dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che detto
principio venga attuato per un uso arbitrario (
GICRA
1995 n. 12
).
E. 9 La CRA constata che dal verbale daudizione del 18 agosto 2003 risulta che
il ricorrente si è rifiutato di firmare il verbale medesimo dopo rilettura. Per
contro, non è verbalizzato il motivo del rifiuto. Sul motivo del rifiuto vi è
unindicazione nellattestato della rappresentante dellistituzione di soccorso
presente allaudizione, ed unaltra in una nota interna dellUFR. Nellattestato,
la rappresentante dellistituzione di soccorso ha segnalato: Il RA rifiuta di
firmare il verbale, dichiara di non essersi potuto esprimere liberamente ed
esaurientemente. La sua protesta è fondata, ritengo che debba essere assistito
giuridicamente. Il recupero della documentazione clinica che avrebbe affidato a
un sacerdote di Annemasse, sulla quale si baserebbe la sua denuncia, viene
ritenuto argomento non pertinente, gli si impedisce di discuterlo. Il RA viene
zittito durante la sua dichiarazione conclusiva inerente i motivi di fuga e di
richiesta dasilo e deve insistere molto perché sia messa a verbale. Nella nota
interna dellUFR, è indicato che il richiedente si è rifiutato di firmare il
verbale daudizione perché avrebbe voluto che lUFR laiutasse a recuperare la
sua documentazione medica depositata ad Annemasse e non vorrebbe capire che ciò
non incombe allUFR.
Stante le sufferite premesse, non vi è motivo di dubitare che le ragioni del
rifiuto, da parte del ricorrente, di firmare il verbale del 18 agosto 2003 sia
legato alla problematica sullofferta di prove da parte del medesimo. Infatti,
il più volte citato verbale del 18 agosto 2003 non riporta alcuna indicazione
con riferimento alla discussione che vi è stata in relazione alla documentazione
clinica oggetto
2004 / 17 - 113
dellofferta di prove. Orbene, il ricorrente ha diritto desprimersi sulle
prove che intende versare agli atti, o di cui esige lassunzione, e di ciò deve
essere dato riscontro nel verbale daudizione, a maggior ragione allorquando
lUFR non intende assumere dette prove o intende scartarle nellambito di una
valutazione anticipata. Neppure nella decisione impugnata, o nella risposta al
ricorso, lUFR ha fornito una qualsivoglia ragione sul motivo per cui non ha
accordato al ricorrente un termine per linoltro dei documenti offerti,
rispettivamente sui motivi per cui li ha scartati secondo una valutazione
anticipata delle prove. Non soccorre lUFR largomento secondo cui incombe al
ricorrente di produrre le prove di cui intende valersi, giacché in discussione
non è tanto la questione di sapere a chi incombe di fornire i mezzi di prova,
quanto piuttosto il diritto alla discussione ed eventualmente allassunzione
delle prove offerte. Tuttavia, della ragione per cui il ricorrente voleva
offrire le prove di cui trattasi non vi è traccia nel verbale, come non vi è
traccia del motivo per cui lUFR non gli ha concesso un termine per linoltro
delle prove stesse. Peraltro, la facoltà data allautorità di valutare
anticipatamente un mezzo di prova, e quindi di scartarlo se effettivamente
ininfluente, non deve sconfinare nellarbitrarietà. In altri termini, lautorità
giudicante deve esporre i motivi che lhanno indotta a negare lassunzione di un
determinato mezzo di prova. Nel caso concreto, tuttavia, lUFR si è limitato a
scartare l'offerta di prove, senza indicazione alcuna dei motivi, impedendo così
allinsorgente di ricorrere con criteri adeguati e allautorità di ricorso
deffettuare lindispensabile verifica della fondatezza del suo operato.
E. 10 Il diritto di essere sentito essendo di natura formale, la sua violazione implica, in principio, l'annullamento della decisione impugnata, senza che il ricorrente debba provare un interesse materiale al suo annullamento. E fatta eccezione a questa regola rigida - e dunque la violazione può essere sanata in sede ricorsuale - allorquando linteressato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad unautorità di ricorso che gode di piena cognizione, il vizio non sia grave, ragione per cui lannullamento del giudizio querelato con rimando allautorità inferiore costituirebbe uninutile formalità (GICRA 1994 n. 29; 1998 n. 34) Nel caso in esame, l'UFR ha reso la sua decisione violando, in modo grave, una regola fondamentale di procedura, quale il diritto dessere sentito. Ne discende che la decisione dellUFR devessere annullata e gli atti di causa rinviati all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare listruttoria e a pronunciare una nuova decisione. Lautorità di prima istanza dovrà, in particolare, procedere ad una nuova audizione, onde conferire al ricorrente la facoltà desprimersi, infine esaurientemente, sulla relazione fra i mezzi di prova offerti e i motivi dasilo allegati, nonché sulla loro rilevanza dal profilo dellasilo come dellesecuzione dellallontanamento. Tali dichiarazioni 2004 / 17 - 114 andranno verbalizzate. Se del caso, lUFR assegnerà inoltre al ricorrente un termine per lesibizione di siffatti mezzi di prova nonché del referto medico contenente le risultanze dellevocato esame neurologico del 9 gennaio 2004. © 16.06.04 Tel. +41-31-323 101 11, Fax +41-31-323 102 20, E-Mail: info@ark.admin.ch
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2004 17/110
EMARK - JICRA - GICRA
2004 / 17
2004 / 17 - 110
Estratto della sentenza della CRA del 3 marzo 2004 nel caso R.M.A., Bulgaria
Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 30 cpv. 1 e 33 cpv. 1 PA: diritto
desser sentito e apprezzamento anticipato delle prove.
1. Il diritto dessere sentito comprende varie facoltà,
fra cui il diritto dellinteressato desprimersi prima della pronuncia di una
decisione a lui sfavorevole, quella di fornire prove su fatti suscettibili
dinfluire sulla decisione e desigerne lassunzione (consid. 8).
2. Il diritto dessere sentito non impedisce lautorità
giudicante di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove, e di non
assumerle, allorquando possa ammettere che dette prove non sono manifestamente
suscettibili di condurla ad una decisione più favorevole al richiedente (consid.
8).
3. Nel caso concreto, lUFR ha violato il diritto dessere
sentito. Segnatamente, non ha consentito allinteressato desprimersi
esaurientemente sulla rilevanza dei mezzi di prova offerti né ha indicato il
motivo per cui è stato indotto a non assumere le prove offerte (consid. 9 e
10).
Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 30 Abs. 1 und Art. 33 Abs. 1 VwVG:
Anspruch auf rechtliches Gehör und antizipierte Beweiswürdigung.
1. Der Anspruch auf rechtliches Gehör beinhaltet unter
anderem das Recht auf vorgängige Anhörung vor Ergehen eines negativen
Entscheides sowie das Recht, zu entscheidrelevanten Tatsachen Beweise
anzubieten und deren Abnahme zu verlangen (Erw. 8).
2. Der Anspruch auf rechtliches Gehör verbietet es der
Behörde nicht, aufgrund einer antizipierten Würdigung die Abnahme von
angebotenen Beweisen abzulehnen, wenn diese offensichtlich nicht geeignet
sind, zu einem anderen Entscheid zu führen (Erw. 8).
3. Vorliegend hat das BFF den Anspruch auf rechtliches
Gehör verletzt, indem weder der Gesuchsteller sich umfassend zur Relevanz der
anerbotenen Beweise äussern konnte noch das BFF die Verweigerung der
Beweisabnahme begründet hat (Erw. 9 und 10).
2004 / 17 - 111
Art. 29 al. 2 Cst., art. 30 al. 1 et 33 al. 1 PA : droit
dêtre entendu et appréciation anticipée des preuves.
1. Le droit dêtre entendu comprend diverses facultés dont
celle de lintéressé de sexprimer avant le prononcé dune décision qui lui
est défavorable et celle de produire des preuves sur des faits susceptibles
dinfluencer la décision et den exiger ladministration (consid. 8).
2. Le droit dêtre entendu nempêche pas lautorité de
décision de procéder à une appréciation anticipée des preuves et den refuser
ladministration, lorsquil peut être admis que ces preuves ne seraient
manifestement pas susceptibles de conduire à une décision plus favorable au
requérant (consid. 8).
3. Dans le cas despèce, lODR a violé le droit dêtre
entendu. En particulier, il na pas permis à lintéressé de sexprimer de
manière complète sur la pertinence des moyens de preuves que celui-ci avait
offerts ni na indiqué la raison pour laquelle il avait été amené à en refuser
ladministration (consid. 9 et 10).
Riassunto dei fatti:
Il richiedente, a conclusione dellaudizione sui motivi dasilo, si è
rifiutato di firmare il relativo verbale. Il 20 agosto 2003, l'UFR non è entrato
nel merito della succitata domanda d'asilo (art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi). Nel
gravame, il ricorrente ha fatto valere una violazione del suo diritto dessere
sentito.
La CRA ha accolto il gravame inoltrato dal ricorrente, annullato la decisione
impugnata e rinviato gli atti di causa allautorità inferiore per nuovo giudizio
ai sensi dei considerandi.
Dai considerandi:
8. Il diritto d'essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende
varie facoltà, fra cui il diritto dellinteressato desprimersi prima della
pronuncia di una decisione a lui sfavorevole, quella di fornire prove su fatti
suscettibili dinfluire sulla decisione e desigerne lassunzione, quella di
partecipare allassunzione delle prove o perlomeno di potersi esprimere sui suoi
risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione, nonché
quella dottenere una decisione motivata (DTF 126 I 15 consid. 2a aa nonché
GICRA 1994 n. 29
e relativi rife-
2004 / 17 - 112
rimenti). Tale diritto non impedisce allautorità di procedere a un
apprezzamento anticipato delle prove, se è convinta che non potrebbero condurla
a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a).
In altri termini, non è violato il diritto dessere sentito della parte ove
lautorità, in seguito ad una valutazione anticipata, possa ammettere senza
arbitrio che il convincimento da essa raggiunto in base alle prove di cui
dispone non sarebbe modificato dal risultato, persino se favorevole
allinteressato, dellassunzione di determinate ulteriori prove (
GICRA
1995 n. 23
). Peraltro, l'obbligo della motivazione è formalità essenziale, e
se da un lato rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento,
costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità
dell'itinerario seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura
quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo
sulle linee di formazione di quel convincimento. L'autorità giudicante ha
pertanto l'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo possibile ed
esigibile, la motivazione posta a base della decisione adottata, ancorando così
il principio del libero convincimento alla necessità di indicazione specifica
dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che detto
principio venga attuato per un uso arbitrario (
GICRA
1995 n. 12
).
9. La CRA constata che dal verbale daudizione del 18 agosto 2003 risulta che
il ricorrente si è rifiutato di firmare il verbale medesimo dopo rilettura. Per
contro, non è verbalizzato il motivo del rifiuto. Sul motivo del rifiuto vi è
unindicazione nellattestato della rappresentante dellistituzione di soccorso
presente allaudizione, ed unaltra in una nota interna dellUFR. Nellattestato,
la rappresentante dellistituzione di soccorso ha segnalato: Il RA rifiuta di
firmare il verbale, dichiara di non essersi potuto esprimere liberamente ed
esaurientemente. La sua protesta è fondata, ritengo che debba essere assistito
giuridicamente. Il recupero della documentazione clinica che avrebbe affidato a
un sacerdote di Annemasse, sulla quale si baserebbe la sua denuncia, viene
ritenuto argomento non pertinente, gli si impedisce di discuterlo. Il RA viene
zittito durante la sua dichiarazione conclusiva inerente i motivi di fuga e di
richiesta dasilo e deve insistere molto perché sia messa a verbale. Nella nota
interna dellUFR, è indicato che il richiedente si è rifiutato di firmare il
verbale daudizione perché avrebbe voluto che lUFR laiutasse a recuperare la
sua documentazione medica depositata ad Annemasse e non vorrebbe capire che ciò
non incombe allUFR.
Stante le sufferite premesse, non vi è motivo di dubitare che le ragioni del
rifiuto, da parte del ricorrente, di firmare il verbale del 18 agosto 2003 sia
legato alla problematica sullofferta di prove da parte del medesimo. Infatti,
il più volte citato verbale del 18 agosto 2003 non riporta alcuna indicazione
con riferimento alla discussione che vi è stata in relazione alla documentazione
clinica oggetto
2004 / 17 - 113
dellofferta di prove. Orbene, il ricorrente ha diritto desprimersi sulle
prove che intende versare agli atti, o di cui esige lassunzione, e di ciò deve
essere dato riscontro nel verbale daudizione, a maggior ragione allorquando
lUFR non intende assumere dette prove o intende scartarle nellambito di una
valutazione anticipata. Neppure nella decisione impugnata, o nella risposta al
ricorso, lUFR ha fornito una qualsivoglia ragione sul motivo per cui non ha
accordato al ricorrente un termine per linoltro dei documenti offerti,
rispettivamente sui motivi per cui li ha scartati secondo una valutazione
anticipata delle prove. Non soccorre lUFR largomento secondo cui incombe al
ricorrente di produrre le prove di cui intende valersi, giacché in discussione
non è tanto la questione di sapere a chi incombe di fornire i mezzi di prova,
quanto piuttosto il diritto alla discussione ed eventualmente allassunzione
delle prove offerte. Tuttavia, della ragione per cui il ricorrente voleva
offrire le prove di cui trattasi non vi è traccia nel verbale, come non vi è
traccia del motivo per cui lUFR non gli ha concesso un termine per linoltro
delle prove stesse. Peraltro, la facoltà data allautorità di valutare
anticipatamente un mezzo di prova, e quindi di scartarlo se effettivamente
ininfluente, non deve sconfinare nellarbitrarietà. In altri termini, lautorità
giudicante deve esporre i motivi che lhanno indotta a negare lassunzione di un
determinato mezzo di prova. Nel caso concreto, tuttavia, lUFR si è limitato a
scartare l'offerta di prove, senza indicazione alcuna dei motivi, impedendo così
allinsorgente di ricorrere con criteri adeguati e allautorità di ricorso
deffettuare lindispensabile verifica della fondatezza del suo operato.
10. Il diritto di essere sentito essendo di natura formale, la sua violazione
implica, in principio, l'annullamento della decisione impugnata, senza che il
ricorrente debba provare un interesse materiale al suo annullamento. E fatta
eccezione a questa regola rigida - e dunque la violazione può essere sanata in
sede ricorsuale - allorquando linteressato abbia la facoltà di esprimersi
innanzi ad unautorità di ricorso che gode di piena cognizione, il vizio non sia
grave, ragione per cui lannullamento del giudizio querelato con rimando
allautorità inferiore costituirebbe uninutile formalità (
GICRA
1994 n. 29
;
1998 n. 34
)
Nel caso in esame, l'UFR ha reso la sua decisione violando, in modo grave,
una regola fondamentale di procedura, quale il diritto dessere sentito. Ne
discende che la decisione dellUFR devessere annullata e gli atti di causa
rinviati all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29
cpv. 1 Cost.), a completare listruttoria e a pronunciare una nuova decisione.
Lautorità di prima istanza dovrà, in particolare, procedere ad una nuova
audizione, onde conferire al ricorrente la facoltà desprimersi, infine
esaurientemente, sulla relazione fra i mezzi di prova offerti e i motivi dasilo
allegati, nonché sulla loro rilevanza dal profilo dellasilo come
dellesecuzione dellallontanamento. Tali dichiarazioni
2004 / 17 - 114
andranno
verbalizzate. Se del caso, lUFR assegnerà inoltre al ricorrente un termine per
lesibizione di siffatti mezzi di prova nonché del referto medico contenente le
risultanze dellevocato esame neurologico del 9 gennaio 2004.
©
16.06.04
Tel. +41-31-323 101 11, Fax +41-31-323 102 20, E-Mail:
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