5. Nel ricorso, l'insorgente lamenta il fatto che l'affermazione relativa al miglioramento della situazione dei siro-ortodossi non è stata sostanziata da alcun elemento concreto. Sarebbe altresì erroneo, e limitativo, ritenere che egli si sia appellato esclusivamente ad una discriminazione di carattere generale, propria a tutta la minoranza alla quale appartiene. Per contro, ha
Sachverhalt
Linteressato, cittadino turco di confessione siro-ortodossa che è nato ed
ha sempre vissuto ad Istanbul, ha dichiarato, nella sostanza, d'essere stato
minacciato da mafiosi ad Istanbul, dopo che lo zio, originariamente vittima di
tali minacce, sarebbe espatriato. Inoltre, sarebbe stato discriminato da
musulmani per la sua fede religiosa. Per tale ragione sarebbe pure stato vittima
di ripetuti brevi fermi da parte della polizia, la quale, per liberarlo, avrebbe
voluto del denaro. Le autorità avrebbero pure rifiutato d'emettergli dei
documenti. Sarebbe espatriato
2003 / 9 - 057
nel febbraio del 1999, entrando in Svizzera legalmente lo stesso giorno in
virtù di un visto d'entrata valido dal novembre 1998 al marzo 1999. Ha esibito
il passaporto, la carta d'identità, la licenza di condurre e della
documentazione concernente le evocate aggressioni subite dallo zio.
L'UFR ha respinto la succitata domanda d'asilo. In particolare, la situazione
dei siro-ortodossi sarebbe cambiata negli ultimi anni, al punto che più non si
giustificherebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato per la sola
appartenenza a siffatta minoranza religiosa, segnatamente per le persone
provenienti da Istanbul. Nello stesso tempo, l'UFR ha pronunciato
l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché lesecuzione dellallontanamento
medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
La CRA ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell'UFR in tutti i
suoi punti.
Dai considerandi
:
5. Nel ricorso, l'insorgente lamenta il fatto che l'affermazione relativa al
miglioramento della situazione dei siro-ortodossi non è stata sostanziata da
alcun elemento concreto. Sarebbe altresì erroneo, e limitativo, ritenere che
egli si sia appellato esclusivamente ad una discriminazione di carattere
generale, propria a tutta la minoranza alla quale appartiene. Per contro, ha
allegato circostanze particolari che hanno coinvolto la sua persona, così come
membri della stretta cerchia familiare, segnatamente i fratelli Y. B. e F. B.,
ai quali è stato concesso l'asilo. I soprusi, le vessazioni, in particolare i
tentativi d'estorsione da parte di persone di fede musulmana, paleserebbero una
continuità con quanto accaduto anni fa ad altri familiari. Sarebbe altresì
noto che le autorità statali si rifiuterebbero deliberatamente d'accordare
l'appropriata protezione ai siro-ortodossi. Avrebbe pertanto fondato timore
d'esposizione a future persecuzioni.
6. Non può essere seriamente contestato che l'autorità inferiore ha saputo,
nella sostanza (e per quanto riassunto nel presente giudizio), motivare in modo
convincente le ragioni per le quali ha respinto la domanda d'asilo del
ricorrente. Da un lato, le allegazioni dello stesso, secondo le quali sarebbe
stato minacciato da terzi successivamente alla partenza dello zio dal Paese, si
esauriscono in mere affermazioni di parte, generiche, imprecise e non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Lo stesso dicasi
per gli evocati brevi fermi da parte delle autorità statali medesime, evocate
solo in un secondo tempo nel corso della procedura. Basti qui rilevare che il
comportamento stesso del ricorrente, che ha atteso oltre due mesi per lasciare
il Paese dopo avere ottenuto il visto d'entrata in Svizzera, dimostra come anche
soggettivamente non temesse l'espo-
2003 / 9 - 058
sizione ad alcun pericolo serio ed imminente contro la sua persona. Non
soccorre il ricorrente neppure l'appartenenza alla minoranza dei siro-ortodossi
di Istanbul e la concessione dell'asilo in Svizzera a due fratelli nel 1986
rispettivamente nel 1995. Infatti, è noto che la situazione dei siro-ortodossi
ad Istanbul è migliorata in modo consistente nella seconda metà degli anni
novanta. Negli ultimi 4-5 anni non si hanno più notizie d'arresti illegittimi,
estorsioni, torture, rapimenti od omicidi di siro-ortodossi ad Istanbul da parte
di musulmani, o agenti delle autorità statali, poi rimasti impuniti. Da questo
profilo, il ricorrente non è stato in grado d'indicare casi concreti di recenti
accadimenti del genere menzionato. [...] Da questo profilo, Y. B., fratello del
ricorrente, ha ancora potuto beneficiare di una situazione diversa esistente
fino ad aprile del 1995. Inoltre, il ricorrente è rimasto in patria diversi
anni senza che gli accadesse alcunché di rilevante in relazione alla situazione
dei fratelli che avevano ottenuto l'asilo in Svizzera. Egli non può pertanto
prevalersi di timori oggettivamente fondati d'esposizione a persecuzioni
riflesse. Il ricorrente avendo altresì sempre vissuto ad Istanbul, non gli è
comunque applicabile neppure la giurisprudenza di cui a
GICRA
1997 n. 12
[v. pure
GICRA 1993 n. 9
e
n.
10
], concernente l'assenza di un'alternativa di rifugio interna, ad
Istanbul, dalle persecuzioni rilevanti dal profilo dell'art. 3 LAsi, subite
altrove nel Paese. Infine, non è dato presumere che le autorità, se del caso,
non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione dall'agire
illegittimo di terzi qualora egli la chiedesse. Basti qui ricordare il seguito
dato alla denuncia inoltrata dallo zio del ricorrente contro il medesimo
soggetto che avrebbe minacciato pure il ricorrente. Le autorità statali hanno
registrato la denuncia, istruito il caso, deferito la fattispecie ad un
tribunale ed ordinato l'arresto del prevenuto colpevole. Lo Stato si è dunque
attivato per fornire alla parte lesa l'appropriata protezione.
7. Da quanto esposto, discende che sul punto di questione dellasilo il
ricorso, infondato, va disatteso e la decisione impugnata confermata.
©
04.11.03
Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 Nel ricorso, l'insorgente lamenta il fatto che l'affermazione relativa al miglioramento della situazione dei siro-ortodossi non è stata sostanziata da alcun elemento concreto. Sarebbe altresì erroneo, e limitativo, ritenere che egli si sia appellato esclusivamente ad una discriminazione di carattere generale, propria a tutta la minoranza alla quale appartiene. Per contro, ha allegato circostanze particolari che hanno coinvolto la sua persona, così come membri della stretta cerchia familiare, segnatamente i fratelli Y. B. e F. B., ai quali è stato concesso l'asilo. I soprusi, le vessazioni, in particolare i tentativi d'estorsione da parte di persone di fede musulmana, paleserebbero una continuità con quanto accaduto anni fa ad altri familiari. Sarebbe altresì noto che le autorità statali si rifiuterebbero deliberatamente d'accordare l'appropriata protezione ai siro-ortodossi. Avrebbe pertanto fondato timore d'esposizione a future persecuzioni.
E. 6 Non può essere seriamente contestato che l'autorità inferiore ha saputo,
nella sostanza (e per quanto riassunto nel presente giudizio), motivare in modo
convincente le ragioni per le quali ha respinto la domanda d'asilo del
ricorrente. Da un lato, le allegazioni dello stesso, secondo le quali sarebbe
stato minacciato da terzi successivamente alla partenza dello zio dal Paese, si
esauriscono in mere affermazioni di parte, generiche, imprecise e non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Lo stesso dicasi
per gli evocati brevi fermi da parte delle autorità statali medesime, evocate
solo in un secondo tempo nel corso della procedura. Basti qui rilevare che il
comportamento stesso del ricorrente, che ha atteso oltre due mesi per lasciare
il Paese dopo avere ottenuto il visto d'entrata in Svizzera, dimostra come anche
soggettivamente non temesse l'espo-
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sizione ad alcun pericolo serio ed imminente contro la sua persona. Non
soccorre il ricorrente neppure l'appartenenza alla minoranza dei siro-ortodossi
di Istanbul e la concessione dell'asilo in Svizzera a due fratelli nel 1986
rispettivamente nel 1995. Infatti, è noto che la situazione dei siro-ortodossi
ad Istanbul è migliorata in modo consistente nella seconda metà degli anni
novanta. Negli ultimi 4-5 anni non si hanno più notizie d'arresti illegittimi,
estorsioni, torture, rapimenti od omicidi di siro-ortodossi ad Istanbul da parte
di musulmani, o agenti delle autorità statali, poi rimasti impuniti. Da questo
profilo, il ricorrente non è stato in grado d'indicare casi concreti di recenti
accadimenti del genere menzionato. [...] Da questo profilo, Y. B., fratello del
ricorrente, ha ancora potuto beneficiare di una situazione diversa esistente
fino ad aprile del 1995. Inoltre, il ricorrente è rimasto in patria diversi
anni senza che gli accadesse alcunché di rilevante in relazione alla situazione
dei fratelli che avevano ottenuto l'asilo in Svizzera. Egli non può pertanto
prevalersi di timori oggettivamente fondati d'esposizione a persecuzioni
riflesse. Il ricorrente avendo altresì sempre vissuto ad Istanbul, non gli è
comunque applicabile neppure la giurisprudenza di cui a
GICRA
1997 n. 12
[v. pure
GICRA 1993 n. 9
e
n.
E. 10 ], concernente l'assenza di un'alternativa di rifugio interna, ad Istanbul, dalle persecuzioni rilevanti dal profilo dell'art. 3 LAsi, subite altrove nel Paese. Infine, non è dato presumere che le autorità, se del caso, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione dall'agire illegittimo di terzi qualora egli la chiedesse. Basti qui ricordare il seguito dato alla denuncia inoltrata dallo zio del ricorrente contro il medesimo soggetto che avrebbe minacciato pure il ricorrente. Le autorità statali hanno registrato la denuncia, istruito il caso, deferito la fattispecie ad un tribunale ed ordinato l'arresto del prevenuto colpevole. Lo Stato si è dunque attivato per fornire alla parte lesa l'appropriata protezione.
7. Da quanto esposto, discende che sul punto di questione dellasilo il ricorso, infondato, va disatteso e la decisione impugnata confermata. © 04.11.03
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2003 9/56
EMARK - JICRA - GICRA
2003 / 9
2003 / 9 - 056
Estratto della sentenza della CRA del 19 marzo 2003 nella
causa X., Turchia
Art. 3 LAsi: rilevanza in materia d'asilo dell'appartenenza
alla comunità siro-ortodossa in Turchia.
Considerata la situazione attuale, la semplice appartenenza
alla comunità siro-ortodossa non è sufficiente, per i richiedenti l'asilo che
hanno sempre vissuto ad Istanbul, per ottenere il riconoscimento dello statuto
di rifugiato e la concessione dell'asilo.
Art. 3 AsylG: Asylrelevanz der Zugehörigkeit zum
syrisch-orthodoxen Glauben in der Türkei.
Auf Grund der aktuellen Situation reicht die alleinige
Zugehörigkeit zur syrisch-orthodoxen Glaubensgemeinschaft für jene
Gesuchsteller, welche immer in Istanbul gelebt haben, nicht aus, um ihre
Flüchtlingseigenschaft festzustellen und ihnen Asyl zu gewähren.
Art. 3 LAsi: appartenance à la communauté syro-orthodoxe en
Turquie; pertinence en matière d'asile.
Compte tenu de la situation actuelle, un demandeur d'asile
qui a toujours vécu à Istanbul ne peut invoquer sa seule appartenance à la
communauté syro-orthodoxe pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et
obtenir l'asile.
Riassunto dei fatti:
Linteressato, cittadino turco di confessione siro-ortodossa che è nato ed
ha sempre vissuto ad Istanbul, ha dichiarato, nella sostanza, d'essere stato
minacciato da mafiosi ad Istanbul, dopo che lo zio, originariamente vittima di
tali minacce, sarebbe espatriato. Inoltre, sarebbe stato discriminato da
musulmani per la sua fede religiosa. Per tale ragione sarebbe pure stato vittima
di ripetuti brevi fermi da parte della polizia, la quale, per liberarlo, avrebbe
voluto del denaro. Le autorità avrebbero pure rifiutato d'emettergli dei
documenti. Sarebbe espatriato
2003 / 9 - 057
nel febbraio del 1999, entrando in Svizzera legalmente lo stesso giorno in
virtù di un visto d'entrata valido dal novembre 1998 al marzo 1999. Ha esibito
il passaporto, la carta d'identità, la licenza di condurre e della
documentazione concernente le evocate aggressioni subite dallo zio.
L'UFR ha respinto la succitata domanda d'asilo. In particolare, la situazione
dei siro-ortodossi sarebbe cambiata negli ultimi anni, al punto che più non si
giustificherebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato per la sola
appartenenza a siffatta minoranza religiosa, segnatamente per le persone
provenienti da Istanbul. Nello stesso tempo, l'UFR ha pronunciato
l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché lesecuzione dellallontanamento
medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
La CRA ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell'UFR in tutti i
suoi punti.
Dai considerandi
:
5. Nel ricorso, l'insorgente lamenta il fatto che l'affermazione relativa al
miglioramento della situazione dei siro-ortodossi non è stata sostanziata da
alcun elemento concreto. Sarebbe altresì erroneo, e limitativo, ritenere che
egli si sia appellato esclusivamente ad una discriminazione di carattere
generale, propria a tutta la minoranza alla quale appartiene. Per contro, ha
allegato circostanze particolari che hanno coinvolto la sua persona, così come
membri della stretta cerchia familiare, segnatamente i fratelli Y. B. e F. B.,
ai quali è stato concesso l'asilo. I soprusi, le vessazioni, in particolare i
tentativi d'estorsione da parte di persone di fede musulmana, paleserebbero una
continuità con quanto accaduto anni fa ad altri familiari. Sarebbe altresì
noto che le autorità statali si rifiuterebbero deliberatamente d'accordare
l'appropriata protezione ai siro-ortodossi. Avrebbe pertanto fondato timore
d'esposizione a future persecuzioni.
6. Non può essere seriamente contestato che l'autorità inferiore ha saputo,
nella sostanza (e per quanto riassunto nel presente giudizio), motivare in modo
convincente le ragioni per le quali ha respinto la domanda d'asilo del
ricorrente. Da un lato, le allegazioni dello stesso, secondo le quali sarebbe
stato minacciato da terzi successivamente alla partenza dello zio dal Paese, si
esauriscono in mere affermazioni di parte, generiche, imprecise e non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Lo stesso dicasi
per gli evocati brevi fermi da parte delle autorità statali medesime, evocate
solo in un secondo tempo nel corso della procedura. Basti qui rilevare che il
comportamento stesso del ricorrente, che ha atteso oltre due mesi per lasciare
il Paese dopo avere ottenuto il visto d'entrata in Svizzera, dimostra come anche
soggettivamente non temesse l'espo-
2003 / 9 - 058
sizione ad alcun pericolo serio ed imminente contro la sua persona. Non
soccorre il ricorrente neppure l'appartenenza alla minoranza dei siro-ortodossi
di Istanbul e la concessione dell'asilo in Svizzera a due fratelli nel 1986
rispettivamente nel 1995. Infatti, è noto che la situazione dei siro-ortodossi
ad Istanbul è migliorata in modo consistente nella seconda metà degli anni
novanta. Negli ultimi 4-5 anni non si hanno più notizie d'arresti illegittimi,
estorsioni, torture, rapimenti od omicidi di siro-ortodossi ad Istanbul da parte
di musulmani, o agenti delle autorità statali, poi rimasti impuniti. Da questo
profilo, il ricorrente non è stato in grado d'indicare casi concreti di recenti
accadimenti del genere menzionato. [...] Da questo profilo, Y. B., fratello del
ricorrente, ha ancora potuto beneficiare di una situazione diversa esistente
fino ad aprile del 1995. Inoltre, il ricorrente è rimasto in patria diversi
anni senza che gli accadesse alcunché di rilevante in relazione alla situazione
dei fratelli che avevano ottenuto l'asilo in Svizzera. Egli non può pertanto
prevalersi di timori oggettivamente fondati d'esposizione a persecuzioni
riflesse. Il ricorrente avendo altresì sempre vissuto ad Istanbul, non gli è
comunque applicabile neppure la giurisprudenza di cui a
GICRA
1997 n. 12
[v. pure
GICRA 1993 n. 9
e
n.
10
], concernente l'assenza di un'alternativa di rifugio interna, ad
Istanbul, dalle persecuzioni rilevanti dal profilo dell'art. 3 LAsi, subite
altrove nel Paese. Infine, non è dato presumere che le autorità, se del caso,
non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione dall'agire
illegittimo di terzi qualora egli la chiedesse. Basti qui ricordare il seguito
dato alla denuncia inoltrata dallo zio del ricorrente contro il medesimo
soggetto che avrebbe minacciato pure il ricorrente. Le autorità statali hanno
registrato la denuncia, istruito il caso, deferito la fattispecie ad un
tribunale ed ordinato l'arresto del prevenuto colpevole. Lo Stato si è dunque
attivato per fornire alla parte lesa l'appropriata protezione.
7. Da quanto esposto, discende che sul punto di questione dellasilo il
ricorso, infondato, va disatteso e la decisione impugnata confermata.
©
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