opencaselaw.ch

EMARK-2003-9

Art. 3 LAsi: rilevanza in materia d'asilo dell'appartenenza

Emark · 2003-03-19 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

5. Nel ricorso, l'insorgente lamenta il fatto che l'affermazione relativa al miglioramento della situazione dei siro-ortodossi non è stata sostanziata da alcun elemento concreto. Sarebbe altresì erroneo, e limitativo, ritenere che egli si sia appellato esclusivamente ad una discriminazione di carattere generale, propria a tutta la minoranza alla quale appartiene. Per contro, ha

Sachverhalt

L’interessato, cittadino turco di confessione siro-ortodossa che è nato ed

ha sempre vissuto ad Istanbul, ha dichiarato, nella sostanza, d'essere stato

minacciato da mafiosi ad Istanbul, dopo che lo zio, originariamente vittima di

tali minacce, sarebbe espatriato. Inoltre, sarebbe stato discriminato da

musulmani per la sua fede religiosa. Per tale ragione sarebbe pure stato vittima

di ripetuti brevi fermi da parte della polizia, la quale, per liberarlo, avrebbe

voluto del denaro. Le autorità avrebbero pure rifiutato d'emettergli dei

documenti. Sarebbe espatriato

2003 / 9 - 057

nel febbraio del 1999, entrando in Svizzera legalmente lo stesso giorno in

virtù di un visto d'entrata valido dal novembre 1998 al marzo 1999. Ha esibito

il passaporto, la carta d'identità, la licenza di condurre e della

documentazione concernente le evocate aggressioni subite dallo zio.

L'UFR ha respinto la succitata domanda d'asilo. In particolare, la situazione

dei siro-ortodossi sarebbe cambiata negli ultimi anni, al punto che più non si

giustificherebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato per la sola

appartenenza a siffatta minoranza religiosa, segnatamente per le persone

provenienti da Istanbul. Nello stesso tempo, l'UFR ha pronunciato

l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l’esecuzione dell’allontanamento

medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.

La CRA ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell'UFR in tutti i

suoi punti.

Dai considerandi

:

5. Nel ricorso, l'insorgente lamenta il fatto che l'affermazione relativa al

miglioramento della situazione dei siro-ortodossi non è stata sostanziata da

alcun elemento concreto. Sarebbe altresì erroneo, e limitativo, ritenere che

egli si sia appellato esclusivamente ad una discriminazione di carattere

generale, propria a tutta la minoranza alla quale appartiene. Per contro, ha

allegato circostanze particolari che hanno coinvolto la sua persona, così come

membri della stretta cerchia familiare, segnatamente i fratelli Y. B. e F. B.,

ai quali è stato concesso l'asilo. I soprusi, le vessazioni, in particolare i

tentativi d'estorsione da parte di persone di fede musulmana, paleserebbero una

continuità con quanto accaduto anni fa ad altri familiari. Sarebbe altresì

noto che le autorità statali si rifiuterebbero deliberatamente d'accordare

l'appropriata protezione ai siro-ortodossi. Avrebbe pertanto fondato timore

d'esposizione a future persecuzioni.

6. Non può essere seriamente contestato che l'autorità inferiore ha saputo,

nella sostanza (e per quanto riassunto nel presente giudizio), motivare in modo

convincente le ragioni per le quali ha respinto la domanda d'asilo del

ricorrente. Da un lato, le allegazioni dello stesso, secondo le quali sarebbe

stato minacciato da terzi successivamente alla partenza dello zio dal Paese, si

esauriscono in mere affermazioni di parte, generiche, imprecise e non

corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Lo stesso dicasi

per gli evocati brevi fermi da parte delle autorità statali medesime, evocate

solo in un secondo tempo nel corso della procedura. Basti qui rilevare che il

comportamento stesso del ricorrente, che ha atteso oltre due mesi per lasciare

il Paese dopo avere ottenuto il visto d'entrata in Svizzera, dimostra come anche

soggettivamente non temesse l'espo-

2003 / 9 - 058

sizione ad alcun pericolo serio ed imminente contro la sua persona. Non

soccorre il ricorrente neppure l'appartenenza alla minoranza dei siro-ortodossi

di Istanbul e la concessione dell'asilo in Svizzera a due fratelli nel 1986

rispettivamente nel 1995. Infatti, è noto che la situazione dei siro-ortodossi

ad Istanbul è migliorata in modo consistente nella seconda metà degli anni

novanta. Negli ultimi 4-5 anni non si hanno più notizie d'arresti illegittimi,

estorsioni, torture, rapimenti od omicidi di siro-ortodossi ad Istanbul da parte

di musulmani, o agenti delle autorità statali, poi rimasti impuniti. Da questo

profilo, il ricorrente non è stato in grado d'indicare casi concreti di recenti

accadimenti del genere menzionato. [...] Da questo profilo, Y. B., fratello del

ricorrente, ha ancora potuto beneficiare di una situazione diversa esistente

fino ad aprile del 1995. Inoltre, il ricorrente è rimasto in patria diversi

anni senza che gli accadesse alcunché di rilevante in relazione alla situazione

dei fratelli che avevano ottenuto l'asilo in Svizzera. Egli non può pertanto

prevalersi di timori oggettivamente fondati d'esposizione a persecuzioni

riflesse. Il ricorrente avendo altresì sempre vissuto ad Istanbul, non gli è

comunque applicabile neppure la giurisprudenza di cui a

GICRA

1997 n. 12

[v. pure

GICRA 1993 n. 9

e

n.

10

], concernente l'assenza di un'alternativa di rifugio interna, ad

Istanbul, dalle persecuzioni rilevanti dal profilo dell'art. 3 LAsi, subite

altrove nel Paese. Infine, non è dato presumere che le autorità, se del caso,

non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione dall'agire

illegittimo di terzi qualora egli la chiedesse. Basti qui ricordare il seguito

dato alla denuncia inoltrata dallo zio del ricorrente contro il medesimo

soggetto che avrebbe minacciato pure il ricorrente. Le autorità statali hanno

registrato la denuncia, istruito il caso, deferito la fattispecie ad un

tribunale ed ordinato l'arresto del prevenuto colpevole. Lo Stato si è dunque

attivato per fornire alla parte lesa l'appropriata protezione.

7. Da quanto esposto, discende che sul punto di questione dell’asilo il

ricorso, infondato, va disatteso e la decisione impugnata confermata.

©

04.11.03

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 Nel ricorso, l'insorgente lamenta il fatto che l'affermazione relativa al miglioramento della situazione dei siro-ortodossi non è stata sostanziata da alcun elemento concreto. Sarebbe altresì erroneo, e limitativo, ritenere che egli si sia appellato esclusivamente ad una discriminazione di carattere generale, propria a tutta la minoranza alla quale appartiene. Per contro, ha allegato circostanze particolari che hanno coinvolto la sua persona, così come membri della stretta cerchia familiare, segnatamente i fratelli Y. B. e F. B., ai quali è stato concesso l'asilo. I soprusi, le vessazioni, in particolare i tentativi d'estorsione da parte di persone di fede musulmana, paleserebbero una continuità con quanto accaduto anni fa ad altri familiari. Sarebbe altresì noto che le autorità statali si rifiuterebbero deliberatamente d'accordare l'appropriata protezione ai siro-ortodossi. Avrebbe pertanto fondato timore d'esposizione a future persecuzioni.

E. 6 Non può essere seriamente contestato che l'autorità inferiore ha saputo,

nella sostanza (e per quanto riassunto nel presente giudizio), motivare in modo

convincente le ragioni per le quali ha respinto la domanda d'asilo del

ricorrente. Da un lato, le allegazioni dello stesso, secondo le quali sarebbe

stato minacciato da terzi successivamente alla partenza dello zio dal Paese, si

esauriscono in mere affermazioni di parte, generiche, imprecise e non

corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Lo stesso dicasi

per gli evocati brevi fermi da parte delle autorità statali medesime, evocate

solo in un secondo tempo nel corso della procedura. Basti qui rilevare che il

comportamento stesso del ricorrente, che ha atteso oltre due mesi per lasciare

il Paese dopo avere ottenuto il visto d'entrata in Svizzera, dimostra come anche

soggettivamente non temesse l'espo-

2003 / 9 - 058

sizione ad alcun pericolo serio ed imminente contro la sua persona. Non

soccorre il ricorrente neppure l'appartenenza alla minoranza dei siro-ortodossi

di Istanbul e la concessione dell'asilo in Svizzera a due fratelli nel 1986

rispettivamente nel 1995. Infatti, è noto che la situazione dei siro-ortodossi

ad Istanbul è migliorata in modo consistente nella seconda metà degli anni

novanta. Negli ultimi 4-5 anni non si hanno più notizie d'arresti illegittimi,

estorsioni, torture, rapimenti od omicidi di siro-ortodossi ad Istanbul da parte

di musulmani, o agenti delle autorità statali, poi rimasti impuniti. Da questo

profilo, il ricorrente non è stato in grado d'indicare casi concreti di recenti

accadimenti del genere menzionato. [...] Da questo profilo, Y. B., fratello del

ricorrente, ha ancora potuto beneficiare di una situazione diversa esistente

fino ad aprile del 1995. Inoltre, il ricorrente è rimasto in patria diversi

anni senza che gli accadesse alcunché di rilevante in relazione alla situazione

dei fratelli che avevano ottenuto l'asilo in Svizzera. Egli non può pertanto

prevalersi di timori oggettivamente fondati d'esposizione a persecuzioni

riflesse. Il ricorrente avendo altresì sempre vissuto ad Istanbul, non gli è

comunque applicabile neppure la giurisprudenza di cui a

GICRA

1997 n. 12

[v. pure

GICRA 1993 n. 9

e

n.

E. 10 ], concernente l'assenza di un'alternativa di rifugio interna, ad Istanbul, dalle persecuzioni rilevanti dal profilo dell'art. 3 LAsi, subite altrove nel Paese. Infine, non è dato presumere che le autorità, se del caso, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione dall'agire illegittimo di terzi qualora egli la chiedesse. Basti qui ricordare il seguito dato alla denuncia inoltrata dallo zio del ricorrente contro il medesimo soggetto che avrebbe minacciato pure il ricorrente. Le autorità statali hanno registrato la denuncia, istruito il caso, deferito la fattispecie ad un tribunale ed ordinato l'arresto del prevenuto colpevole. Lo Stato si è dunque attivato per fornire alla parte lesa l'appropriata protezione.

7. Da quanto esposto, discende che sul punto di questione dell’asilo il ricorso, infondato, va disatteso e la decisione impugnata confermata. © 04.11.03

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA 2003 9/56

EMARK - JICRA - GICRA

2003 / 9

2003 / 9 - 056

Estratto della sentenza della CRA del 19 marzo 2003 nella

causa X., Turchia

Art. 3 LAsi: rilevanza in materia d'asilo dell'appartenenza

alla comunità siro-ortodossa in Turchia.

Considerata la situazione attuale, la semplice appartenenza

alla comunità siro-ortodossa non è sufficiente, per i richiedenti l'asilo che

hanno sempre vissuto ad Istanbul, per ottenere il riconoscimento dello statuto

di rifugiato e la concessione dell'asilo.

Art. 3 AsylG: Asylrelevanz der Zugehörigkeit zum

syrisch-orthodoxen Glauben in der Türkei.

Auf Grund der aktuellen Situation reicht die alleinige

Zugehörigkeit zur syrisch-orthodoxen Glaubensgemeinschaft für jene

Gesuchsteller, welche immer in Istanbul gelebt haben, nicht aus, um ihre

Flüchtlingseigenschaft festzustellen und ihnen Asyl zu gewähren.

Art. 3 LAsi: appartenance à la communauté syro-orthodoxe en

Turquie; pertinence en matière d'asile.

Compte tenu de la situation actuelle, un demandeur d'asile

qui a toujours vécu à Istanbul ne peut invoquer sa seule appartenance à la

communauté syro-orthodoxe pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et

obtenir l'asile.

Riassunto dei fatti:

L’interessato, cittadino turco di confessione siro-ortodossa che è nato ed

ha sempre vissuto ad Istanbul, ha dichiarato, nella sostanza, d'essere stato

minacciato da mafiosi ad Istanbul, dopo che lo zio, originariamente vittima di

tali minacce, sarebbe espatriato. Inoltre, sarebbe stato discriminato da

musulmani per la sua fede religiosa. Per tale ragione sarebbe pure stato vittima

di ripetuti brevi fermi da parte della polizia, la quale, per liberarlo, avrebbe

voluto del denaro. Le autorità avrebbero pure rifiutato d'emettergli dei

documenti. Sarebbe espatriato

2003 / 9 - 057

nel febbraio del 1999, entrando in Svizzera legalmente lo stesso giorno in

virtù di un visto d'entrata valido dal novembre 1998 al marzo 1999. Ha esibito

il passaporto, la carta d'identità, la licenza di condurre e della

documentazione concernente le evocate aggressioni subite dallo zio.

L'UFR ha respinto la succitata domanda d'asilo. In particolare, la situazione

dei siro-ortodossi sarebbe cambiata negli ultimi anni, al punto che più non si

giustificherebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato per la sola

appartenenza a siffatta minoranza religiosa, segnatamente per le persone

provenienti da Istanbul. Nello stesso tempo, l'UFR ha pronunciato

l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l’esecuzione dell’allontanamento

medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.

La CRA ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell'UFR in tutti i

suoi punti.

Dai considerandi

:

5. Nel ricorso, l'insorgente lamenta il fatto che l'affermazione relativa al

miglioramento della situazione dei siro-ortodossi non è stata sostanziata da

alcun elemento concreto. Sarebbe altresì erroneo, e limitativo, ritenere che

egli si sia appellato esclusivamente ad una discriminazione di carattere

generale, propria a tutta la minoranza alla quale appartiene. Per contro, ha

allegato circostanze particolari che hanno coinvolto la sua persona, così come

membri della stretta cerchia familiare, segnatamente i fratelli Y. B. e F. B.,

ai quali è stato concesso l'asilo. I soprusi, le vessazioni, in particolare i

tentativi d'estorsione da parte di persone di fede musulmana, paleserebbero una

continuità con quanto accaduto anni fa ad altri familiari. Sarebbe altresì

noto che le autorità statali si rifiuterebbero deliberatamente d'accordare

l'appropriata protezione ai siro-ortodossi. Avrebbe pertanto fondato timore

d'esposizione a future persecuzioni.

6. Non può essere seriamente contestato che l'autorità inferiore ha saputo,

nella sostanza (e per quanto riassunto nel presente giudizio), motivare in modo

convincente le ragioni per le quali ha respinto la domanda d'asilo del

ricorrente. Da un lato, le allegazioni dello stesso, secondo le quali sarebbe

stato minacciato da terzi successivamente alla partenza dello zio dal Paese, si

esauriscono in mere affermazioni di parte, generiche, imprecise e non

corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Lo stesso dicasi

per gli evocati brevi fermi da parte delle autorità statali medesime, evocate

solo in un secondo tempo nel corso della procedura. Basti qui rilevare che il

comportamento stesso del ricorrente, che ha atteso oltre due mesi per lasciare

il Paese dopo avere ottenuto il visto d'entrata in Svizzera, dimostra come anche

soggettivamente non temesse l'espo-

2003 / 9 - 058

sizione ad alcun pericolo serio ed imminente contro la sua persona. Non

soccorre il ricorrente neppure l'appartenenza alla minoranza dei siro-ortodossi

di Istanbul e la concessione dell'asilo in Svizzera a due fratelli nel 1986

rispettivamente nel 1995. Infatti, è noto che la situazione dei siro-ortodossi

ad Istanbul è migliorata in modo consistente nella seconda metà degli anni

novanta. Negli ultimi 4-5 anni non si hanno più notizie d'arresti illegittimi,

estorsioni, torture, rapimenti od omicidi di siro-ortodossi ad Istanbul da parte

di musulmani, o agenti delle autorità statali, poi rimasti impuniti. Da questo

profilo, il ricorrente non è stato in grado d'indicare casi concreti di recenti

accadimenti del genere menzionato. [...] Da questo profilo, Y. B., fratello del

ricorrente, ha ancora potuto beneficiare di una situazione diversa esistente

fino ad aprile del 1995. Inoltre, il ricorrente è rimasto in patria diversi

anni senza che gli accadesse alcunché di rilevante in relazione alla situazione

dei fratelli che avevano ottenuto l'asilo in Svizzera. Egli non può pertanto

prevalersi di timori oggettivamente fondati d'esposizione a persecuzioni

riflesse. Il ricorrente avendo altresì sempre vissuto ad Istanbul, non gli è

comunque applicabile neppure la giurisprudenza di cui a

GICRA

1997 n. 12

[v. pure

GICRA 1993 n. 9

e

n.

10

], concernente l'assenza di un'alternativa di rifugio interna, ad

Istanbul, dalle persecuzioni rilevanti dal profilo dell'art. 3 LAsi, subite

altrove nel Paese. Infine, non è dato presumere che le autorità, se del caso,

non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione dall'agire

illegittimo di terzi qualora egli la chiedesse. Basti qui ricordare il seguito

dato alla denuncia inoltrata dallo zio del ricorrente contro il medesimo

soggetto che avrebbe minacciato pure il ricorrente. Le autorità statali hanno

registrato la denuncia, istruito il caso, deferito la fattispecie ad un

tribunale ed ordinato l'arresto del prevenuto colpevole. Lo Stato si è dunque

attivato per fornire alla parte lesa l'appropriata protezione.

7. Da quanto esposto, discende che sul punto di questione dell’asilo il

ricorso, infondato, va disatteso e la decisione impugnata confermata.

©

04.11.03