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EMARK-2003-12

Art. 44 cpv. 3-5 LAsi: nozione di decisione cresciuta in

Emark · 2003-04-04 · Italiano CH
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1. La pronuncia di un'ammissione provvisoria in procedura ordinaria non comporta la crescita in giudicato della decisione sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Ne consegue che prima d'abrogare detta ammissione provvisoria, l'UFR è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale adempimento, da parte del richiedente l'asilo, delle

Sachverhalt

Gli interessati hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera nel mese di

novembre 1998. Nel mese di gennaio 2000, l’UFR ha respinto la succitata

domanda. Nello stesso tempo, l'autorità inferiore ha pronunciato

l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, nonché l'esecuzione

dell'allontanamento medesimo. Nel mese di febbraio 2000, gli interessati hanno

inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la summenzionata decisione dell'UFR.

Nel mese di giugno 2001, l'UFR ha riesaminato la sua decisione (art. 58 PA) e

pronunciato l'ammissione provvisoria in Svizzera degli interessati, siccome

appartenenti alla minoranza etnica degli slavi musulmani. Per il resto, la CRA

ha respinto il ricorso con sentenza del mese di gennaio 2002. Nel mese di

dicembre 2002, l’UFR ha revocato l'ammissione provvisoria, ai sensi dell'art.

14b cpv. 2 LDDS, pronunciata a favore degli interessati, nonché fissato agli

stessi un termine fino al 30 aprile 2003 per lasciare la Svizzera.

Dai considerandi:

9. La CRA osserva che l'eventuale adempimento, da parte di un richiedente

l'asilo, delle condizioni di un caso di rigore personale grave (art. 44 cpv. 3-5

LAsi) va esaminato d'ufficio dall'UFR (cfr. pure DTF 128 II 200 consid. 2.1 pag.

203) se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata

quattro anni dopo la presentazione della domanda d'asilo. La CRA ha già avuto

modo di pronunciare che una decisione è cresciuta in giudicato ai sensi

dell'art. 44 cpv. 3 LAsi allorquando è stata definitivamente respinta la

domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione

dell'allontanamento medesimo

2003 / 12 - 081

(

GICRA 2001 n. 20, consid. 3c cc ccc, pag. 155

).

Pertanto, non sussiste una decisione cresciuta in giudicato giusta l'art. 44 cpv.

3 LAsi se l'esecuzione dell'allontanamento è sostituita da un'ammissione

provvisoria (ibidem). Orbene, nella procedura in esame, non è ancora stata

pronunciata una decisione d'esecuzione dell'allontanamento cresciuta in

giudicato. Nondimeno, l'UFR ha omesso d'esaminare d'ufficio il caso di rigore

personale grave prima di pronunciare la decisione impugnata. In siffatta

evenienza, non soccorre l'UFR la promozione, in sede ricorsuale, della procedura

di cui all'art. 44 cpv. 3-5 LAsi. Infatti, trascorsi quattro anni dall'inoltro

della domanda d'asilo, prima di pronunciare la revoca dell'ammissione

provvisoria, va accertato che il ricorrente non adempia le condizioni del caso

di rigore personale grave. Da quanto esposto, discende che la decisione

impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento, ritenuto

che gli atti di causa non risultano, allo stato attuale delle cose, completi o

comunque sufficienti a statuire.

10. Ne consegue che gli atti di causa sono rinviati all’UFR affinché detto

Ufficio, prima di pronunciare, se del caso, una nuova decisione di revoca

dell'ammissione provvisoria, proceda all'effettuazione della procedura prevista

dall'art. 44 cpv. 3 LAsi.

©

04.11.03

Erwägungen (2 Absätze)

E. 9 La CRA osserva che l'eventuale adempimento, da parte di un richiedente l'asilo, delle condizioni di un caso di rigore personale grave (art. 44 cpv. 3-5 LAsi) va esaminato d'ufficio dall'UFR (cfr. pure DTF 128 II 200 consid. 2.1 pag.

203) se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata quattro anni dopo la presentazione della domanda d'asilo. La CRA ha già avuto modo di pronunciare che una decisione è cresciuta in giudicato ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 LAsi allorquando è stata definitivamente respinta la domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo 2003 / 12 - 081 (GICRA 2001 n. 20, consid. 3c cc ccc, pag. 155). Pertanto, non sussiste una decisione cresciuta in giudicato giusta l'art. 44 cpv. 3 LAsi se l'esecuzione dell'allontanamento è sostituita da un'ammissione provvisoria (ibidem). Orbene, nella procedura in esame, non è ancora stata pronunciata una decisione d'esecuzione dell'allontanamento cresciuta in giudicato. Nondimeno, l'UFR ha omesso d'esaminare d'ufficio il caso di rigore personale grave prima di pronunciare la decisione impugnata. In siffatta evenienza, non soccorre l'UFR la promozione, in sede ricorsuale, della procedura di cui all'art. 44 cpv. 3-5 LAsi. Infatti, trascorsi quattro anni dall'inoltro della domanda d'asilo, prima di pronunciare la revoca dell'ammissione provvisoria, va accertato che il ricorrente non adempia le condizioni del caso di rigore personale grave. Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento, ritenuto che gli atti di causa non risultano, allo stato attuale delle cose, completi o comunque sufficienti a statuire.

E. 10 Ne consegue che gli atti di causa sono rinviati all’UFR affinché detto Ufficio, prima di pronunciare, se del caso, una nuova decisione di revoca dell'ammissione provvisoria, proceda all'effettuazione della procedura prevista dall'art. 44 cpv. 3 LAsi. © 04.11.03

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA 2003 12/79

EMARK - JICRA - GICRA

2003 / 12

2003 / 12 - 079

Estratto della sentenza del 4 aprile 2003 nella causa A. E., e

famiglia, Serbia e Montenegro (Cossovo)

Art. 44 cpv. 3-5 LAsi: nozione di decisione cresciuta in

giudicato in procedura d'abrogazione di un'ammissione provvisoria; applicazione

di

GICRA 2001 n. 20

(conferma di giurisprudenza).

1. La pronuncia di un'ammissione provvisoria in procedura

ordinaria non comporta la crescita in giudicato della decisione sul punto di

questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Ne consegue che prima

d'abrogare detta ammissione provvisoria, l'UFR è tenuto ad esaminare

d'ufficio l'eventuale adempimento, da parte del richiedente l'asilo, delle

condizioni di un caso di rigore personale grave se la domanda d'asilo è stata

depositata da più di quattro anni.

2. In caso d'inottemperanza, la decisione dell'UFR

dev'essere annullata e gli atti rinviati per esame del caso giusta l'art. 44

cpv. 3-5 LAsi.

Art. 44 Abs. 3-5 AsylG: Begriff des in Rechtskraft erwachsenen

Entscheids bei Aufhebung einer vorläufigen Aufnahme; Anwendung von

EMARK

2001 Nr. 20

(Bestätigung der Rechtsprechung).

1. Die Anordnung der vorläufigen Aufnahme während eines

ordentlichen Asylverfahrens stellt hinsichtlich des Wegweisungsvollzugs keinen

rechtskräftigen Entscheid dar. Damit hat das BFF vor einer Aufhebung der

vorläufigen Aufnahmen von Amtes wegen zu prüfen, ob ein Asylsuchender, der

sein Gesuch vor über vier Jahren eingereicht hat, die Voraussetzungen der

persönlichen schwerwiegenden Notlage erfüllt.

2. Wird dies vom BFF nicht beachtet, ist dessen Verfügung

aufzuheben und das Verfahren zur Prüfung gemäss Art 44 Abs. 3-5 AsylG an die

Vorinstanz zurückzuweisen.

2003 / 12 - 080

Art. 44 al. 3-5 LAsi : notion de décision entrée en force en

procédure de levée de l'admission provisoire; application de la

JICRA

2001 n° 20

(confirmation de jurisprudence).

1. Le prononcé d'une admission provisoire en procédure

ordinaire n'implique pas l'entrée en force de la décision sur la question de

l'exécution du renvoi. Ainsi, avant de lever une admission provisoire, il

appartient à l'ODR d'examiner d'office si un demandeur d'asile dont la

demande a été déposée depuis plus de quatre ans, remplit les conditions du

cas de détresse personnelle grave.

2. Si l'ODR ne respecte pas cette obligation, sa décision

sera annulée et le dossier retourné pour examen sous l'angle de l'art. 44

al. 3-5 LAsi.

Riassunto dei fatti:

Gli interessati hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera nel mese di

novembre 1998. Nel mese di gennaio 2000, l’UFR ha respinto la succitata

domanda. Nello stesso tempo, l'autorità inferiore ha pronunciato

l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, nonché l'esecuzione

dell'allontanamento medesimo. Nel mese di febbraio 2000, gli interessati hanno

inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la summenzionata decisione dell'UFR.

Nel mese di giugno 2001, l'UFR ha riesaminato la sua decisione (art. 58 PA) e

pronunciato l'ammissione provvisoria in Svizzera degli interessati, siccome

appartenenti alla minoranza etnica degli slavi musulmani. Per il resto, la CRA

ha respinto il ricorso con sentenza del mese di gennaio 2002. Nel mese di

dicembre 2002, l’UFR ha revocato l'ammissione provvisoria, ai sensi dell'art.

14b cpv. 2 LDDS, pronunciata a favore degli interessati, nonché fissato agli

stessi un termine fino al 30 aprile 2003 per lasciare la Svizzera.

Dai considerandi:

9. La CRA osserva che l'eventuale adempimento, da parte di un richiedente

l'asilo, delle condizioni di un caso di rigore personale grave (art. 44 cpv. 3-5

LAsi) va esaminato d'ufficio dall'UFR (cfr. pure DTF 128 II 200 consid. 2.1 pag.

203) se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata

quattro anni dopo la presentazione della domanda d'asilo. La CRA ha già avuto

modo di pronunciare che una decisione è cresciuta in giudicato ai sensi

dell'art. 44 cpv. 3 LAsi allorquando è stata definitivamente respinta la

domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione

dell'allontanamento medesimo

2003 / 12 - 081

(

GICRA 2001 n. 20, consid. 3c cc ccc, pag. 155

).

Pertanto, non sussiste una decisione cresciuta in giudicato giusta l'art. 44 cpv.

3 LAsi se l'esecuzione dell'allontanamento è sostituita da un'ammissione

provvisoria (ibidem). Orbene, nella procedura in esame, non è ancora stata

pronunciata una decisione d'esecuzione dell'allontanamento cresciuta in

giudicato. Nondimeno, l'UFR ha omesso d'esaminare d'ufficio il caso di rigore

personale grave prima di pronunciare la decisione impugnata. In siffatta

evenienza, non soccorre l'UFR la promozione, in sede ricorsuale, della procedura

di cui all'art. 44 cpv. 3-5 LAsi. Infatti, trascorsi quattro anni dall'inoltro

della domanda d'asilo, prima di pronunciare la revoca dell'ammissione

provvisoria, va accertato che il ricorrente non adempia le condizioni del caso

di rigore personale grave. Da quanto esposto, discende che la decisione

impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento, ritenuto

che gli atti di causa non risultano, allo stato attuale delle cose, completi o

comunque sufficienti a statuire.

10. Ne consegue che gli atti di causa sono rinviati all’UFR affinché detto

Ufficio, prima di pronunciare, se del caso, una nuova decisione di revoca

dell'ammissione provvisoria, proceda all'effettuazione della procedura prevista

dall'art. 44 cpv. 3 LAsi.

©

04.11.03