1. La pronuncia di un'ammissione provvisoria in procedura ordinaria non comporta la crescita in giudicato della decisione sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Ne consegue che prima d'abrogare detta ammissione provvisoria, l'UFR è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale adempimento, da parte del richiedente l'asilo, delle
Sachverhalt
Gli interessati hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera nel mese di
novembre 1998. Nel mese di gennaio 2000, lUFR ha respinto la succitata
domanda. Nello stesso tempo, l'autorità inferiore ha pronunciato
l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo. Nel mese di febbraio 2000, gli interessati hanno
inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la summenzionata decisione dell'UFR.
Nel mese di giugno 2001, l'UFR ha riesaminato la sua decisione (art. 58 PA) e
pronunciato l'ammissione provvisoria in Svizzera degli interessati, siccome
appartenenti alla minoranza etnica degli slavi musulmani. Per il resto, la CRA
ha respinto il ricorso con sentenza del mese di gennaio 2002. Nel mese di
dicembre 2002, lUFR ha revocato l'ammissione provvisoria, ai sensi dell'art.
14b cpv. 2 LDDS, pronunciata a favore degli interessati, nonché fissato agli
stessi un termine fino al 30 aprile 2003 per lasciare la Svizzera.
Dai considerandi:
9. La CRA osserva che l'eventuale adempimento, da parte di un richiedente
l'asilo, delle condizioni di un caso di rigore personale grave (art. 44 cpv. 3-5
LAsi) va esaminato d'ufficio dall'UFR (cfr. pure DTF 128 II 200 consid. 2.1 pag.
203) se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata
quattro anni dopo la presentazione della domanda d'asilo. La CRA ha già avuto
modo di pronunciare che una decisione è cresciuta in giudicato ai sensi
dell'art. 44 cpv. 3 LAsi allorquando è stata definitivamente respinta la
domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo
2003 / 12 - 081
(
GICRA 2001 n. 20, consid. 3c cc ccc, pag. 155
).
Pertanto, non sussiste una decisione cresciuta in giudicato giusta l'art. 44 cpv.
3 LAsi se l'esecuzione dell'allontanamento è sostituita da un'ammissione
provvisoria (ibidem). Orbene, nella procedura in esame, non è ancora stata
pronunciata una decisione d'esecuzione dell'allontanamento cresciuta in
giudicato. Nondimeno, l'UFR ha omesso d'esaminare d'ufficio il caso di rigore
personale grave prima di pronunciare la decisione impugnata. In siffatta
evenienza, non soccorre l'UFR la promozione, in sede ricorsuale, della procedura
di cui all'art. 44 cpv. 3-5 LAsi. Infatti, trascorsi quattro anni dall'inoltro
della domanda d'asilo, prima di pronunciare la revoca dell'ammissione
provvisoria, va accertato che il ricorrente non adempia le condizioni del caso
di rigore personale grave. Da quanto esposto, discende che la decisione
impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento, ritenuto
che gli atti di causa non risultano, allo stato attuale delle cose, completi o
comunque sufficienti a statuire.
10. Ne consegue che gli atti di causa sono rinviati allUFR affinché detto
Ufficio, prima di pronunciare, se del caso, una nuova decisione di revoca
dell'ammissione provvisoria, proceda all'effettuazione della procedura prevista
dall'art. 44 cpv. 3 LAsi.
©
04.11.03
Erwägungen (2 Absätze)
E. 9 La CRA osserva che l'eventuale adempimento, da parte di un richiedente l'asilo, delle condizioni di un caso di rigore personale grave (art. 44 cpv. 3-5 LAsi) va esaminato d'ufficio dall'UFR (cfr. pure DTF 128 II 200 consid. 2.1 pag.
203) se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata quattro anni dopo la presentazione della domanda d'asilo. La CRA ha già avuto modo di pronunciare che una decisione è cresciuta in giudicato ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 LAsi allorquando è stata definitivamente respinta la domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo 2003 / 12 - 081 (GICRA 2001 n. 20, consid. 3c cc ccc, pag. 155). Pertanto, non sussiste una decisione cresciuta in giudicato giusta l'art. 44 cpv. 3 LAsi se l'esecuzione dell'allontanamento è sostituita da un'ammissione provvisoria (ibidem). Orbene, nella procedura in esame, non è ancora stata pronunciata una decisione d'esecuzione dell'allontanamento cresciuta in giudicato. Nondimeno, l'UFR ha omesso d'esaminare d'ufficio il caso di rigore personale grave prima di pronunciare la decisione impugnata. In siffatta evenienza, non soccorre l'UFR la promozione, in sede ricorsuale, della procedura di cui all'art. 44 cpv. 3-5 LAsi. Infatti, trascorsi quattro anni dall'inoltro della domanda d'asilo, prima di pronunciare la revoca dell'ammissione provvisoria, va accertato che il ricorrente non adempia le condizioni del caso di rigore personale grave. Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento, ritenuto che gli atti di causa non risultano, allo stato attuale delle cose, completi o comunque sufficienti a statuire.
E. 10 Ne consegue che gli atti di causa sono rinviati allUFR affinché detto Ufficio, prima di pronunciare, se del caso, una nuova decisione di revoca dell'ammissione provvisoria, proceda all'effettuazione della procedura prevista dall'art. 44 cpv. 3 LAsi. © 04.11.03
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2003 12/79
EMARK - JICRA - GICRA
2003 / 12
2003 / 12 - 079
Estratto della sentenza del 4 aprile 2003 nella causa A. E., e
famiglia, Serbia e Montenegro (Cossovo)
Art. 44 cpv. 3-5 LAsi: nozione di decisione cresciuta in
giudicato in procedura d'abrogazione di un'ammissione provvisoria; applicazione
di
GICRA 2001 n. 20
(conferma di giurisprudenza).
1. La pronuncia di un'ammissione provvisoria in procedura
ordinaria non comporta la crescita in giudicato della decisione sul punto di
questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Ne consegue che prima
d'abrogare detta ammissione provvisoria, l'UFR è tenuto ad esaminare
d'ufficio l'eventuale adempimento, da parte del richiedente l'asilo, delle
condizioni di un caso di rigore personale grave se la domanda d'asilo è stata
depositata da più di quattro anni.
2. In caso d'inottemperanza, la decisione dell'UFR
dev'essere annullata e gli atti rinviati per esame del caso giusta l'art. 44
cpv. 3-5 LAsi.
Art. 44 Abs. 3-5 AsylG: Begriff des in Rechtskraft erwachsenen
Entscheids bei Aufhebung einer vorläufigen Aufnahme; Anwendung von
EMARK
2001 Nr. 20
(Bestätigung der Rechtsprechung).
1. Die Anordnung der vorläufigen Aufnahme während eines
ordentlichen Asylverfahrens stellt hinsichtlich des Wegweisungsvollzugs keinen
rechtskräftigen Entscheid dar. Damit hat das BFF vor einer Aufhebung der
vorläufigen Aufnahmen von Amtes wegen zu prüfen, ob ein Asylsuchender, der
sein Gesuch vor über vier Jahren eingereicht hat, die Voraussetzungen der
persönlichen schwerwiegenden Notlage erfüllt.
2. Wird dies vom BFF nicht beachtet, ist dessen Verfügung
aufzuheben und das Verfahren zur Prüfung gemäss Art 44 Abs. 3-5 AsylG an die
Vorinstanz zurückzuweisen.
2003 / 12 - 080
Art. 44 al. 3-5 LAsi : notion de décision entrée en force en
procédure de levée de l'admission provisoire; application de la
JICRA
2001 n° 20
(confirmation de jurisprudence).
1. Le prononcé d'une admission provisoire en procédure
ordinaire n'implique pas l'entrée en force de la décision sur la question de
l'exécution du renvoi. Ainsi, avant de lever une admission provisoire, il
appartient à l'ODR d'examiner d'office si un demandeur d'asile dont la
demande a été déposée depuis plus de quatre ans, remplit les conditions du
cas de détresse personnelle grave.
2. Si l'ODR ne respecte pas cette obligation, sa décision
sera annulée et le dossier retourné pour examen sous l'angle de l'art. 44
al. 3-5 LAsi.
Riassunto dei fatti:
Gli interessati hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera nel mese di
novembre 1998. Nel mese di gennaio 2000, lUFR ha respinto la succitata
domanda. Nello stesso tempo, l'autorità inferiore ha pronunciato
l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo. Nel mese di febbraio 2000, gli interessati hanno
inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la summenzionata decisione dell'UFR.
Nel mese di giugno 2001, l'UFR ha riesaminato la sua decisione (art. 58 PA) e
pronunciato l'ammissione provvisoria in Svizzera degli interessati, siccome
appartenenti alla minoranza etnica degli slavi musulmani. Per il resto, la CRA
ha respinto il ricorso con sentenza del mese di gennaio 2002. Nel mese di
dicembre 2002, lUFR ha revocato l'ammissione provvisoria, ai sensi dell'art.
14b cpv. 2 LDDS, pronunciata a favore degli interessati, nonché fissato agli
stessi un termine fino al 30 aprile 2003 per lasciare la Svizzera.
Dai considerandi:
9. La CRA osserva che l'eventuale adempimento, da parte di un richiedente
l'asilo, delle condizioni di un caso di rigore personale grave (art. 44 cpv. 3-5
LAsi) va esaminato d'ufficio dall'UFR (cfr. pure DTF 128 II 200 consid. 2.1 pag.
203) se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata
quattro anni dopo la presentazione della domanda d'asilo. La CRA ha già avuto
modo di pronunciare che una decisione è cresciuta in giudicato ai sensi
dell'art. 44 cpv. 3 LAsi allorquando è stata definitivamente respinta la
domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo
2003 / 12 - 081
(
GICRA 2001 n. 20, consid. 3c cc ccc, pag. 155
).
Pertanto, non sussiste una decisione cresciuta in giudicato giusta l'art. 44 cpv.
3 LAsi se l'esecuzione dell'allontanamento è sostituita da un'ammissione
provvisoria (ibidem). Orbene, nella procedura in esame, non è ancora stata
pronunciata una decisione d'esecuzione dell'allontanamento cresciuta in
giudicato. Nondimeno, l'UFR ha omesso d'esaminare d'ufficio il caso di rigore
personale grave prima di pronunciare la decisione impugnata. In siffatta
evenienza, non soccorre l'UFR la promozione, in sede ricorsuale, della procedura
di cui all'art. 44 cpv. 3-5 LAsi. Infatti, trascorsi quattro anni dall'inoltro
della domanda d'asilo, prima di pronunciare la revoca dell'ammissione
provvisoria, va accertato che il ricorrente non adempia le condizioni del caso
di rigore personale grave. Da quanto esposto, discende che la decisione
impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento, ritenuto
che gli atti di causa non risultano, allo stato attuale delle cose, completi o
comunque sufficienti a statuire.
10. Ne consegue che gli atti di causa sono rinviati allUFR affinché detto
Ufficio, prima di pronunciare, se del caso, una nuova decisione di revoca
dell'ammissione provvisoria, proceda all'effettuazione della procedura prevista
dall'art. 44 cpv. 3 LAsi.
©
04.11.03