1. Ai fini della valutazione dell'indigenza va tenuto conto delle risorse finanziarie dell'istante - reddito e sostanza - e, se del caso, delle persone che hanno verso di lui obblighi di mantenimento (il coniuge o i genitori) (consid. 9). 2. Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, vanno prese
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2000 6/50
EMARK - JICRA - GICRA 2000 / 6
2000 / 6 - 050
Estratto della sentenza CRA del 15 dicembre 1999 nella causa L. S.-S., Repubblica
federale di Jugoslavia
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English Summary
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Art. 65 cpv. 1 e 2 PA: assistenza giudiziaria; momento determinante per
la valutazione delle probabilità d'esito favorevole del gravame.
1. Ai fini della valutazione dell'indigenza va tenuto conto
delle risorse finanziarie dell'istante - reddito e sostanza - e, se del caso, delle
persone che hanno verso di lui obblighi di mantenimento (il coniuge o i genitori) (consid.
9).
2. Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, vanno prese
in considerazione esclusivamente le probabilità d'esito favorevole esistenti al momento
dell'inoltro dell'istanza, pure allorquando l'istanza non è decisa immediatamente, ma in
una fase successiva. Tuttavia, se in corso di procedura muta la situazione finanziaria
dell'istante, può essere revocata l'assistenza giudiziaria, perlomeno per il futuro
(consid. 9).
3. La necessità del gratuito patrocinio non viene meno per il
solo fatto che una procedura sia retta dal principio inquisitorio. Tuttavia, in tal caso
per la nomina di un difensore d'ufficio può essere adottato un metro di giudizio più
restrittivo (consid. 10).
Art. 65 Abs. 1 und 2 VwVG: Unentgeltliche Rechtspflege; massgeblicher
Zeitpunkt zur Beurteilung der Erfolgsaussichten.
1. Bei der Beurteilung der Bedürftigkeit sind die finanziellen
Verhältnisse - Einkommen und Vermögen - der gesuchstellenden Person sowie allenfalls
derjenigen Personen (Ehepartner oder Eltern) zu berücksichtigen, welche ihr gegenüber
unterhaltspflichtig sind (Erw. 9).
2. Zur Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege sind
ausschliesslich die Prozessaussichten im Moment der Gesuchseinreichung massgebend, selbst
wenn erst in einem späteren Zeitpunkt über das Gesuch befunden wird. Verändert sich
indessen die finanzielle Situation der gesuchstellenden Person im Verlauf des Verfahrens,
so kann die
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ursprünglich gewährte unentgeltliche Rechtspflege - zumindest für
die Zukunft - entzogen werden (Erw. 9).
3. Die Notwendigkeit der unentgeltlichen Verbeiständung wird
nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das Verfahren vom Untersuchungsgrundsatz
beherrscht wird. Hingegen kann in diesem Fall ein strengerer Massstab angesetzt werden
(Erw. 10).
Art. 65 al. 1 et 2 PA : assistance judiciaire; moment déterminant pour
juger des chances de succès d'un recours.
1. En matière d'indigence, on doit tenir compte des ressources
financières de la partie (revenu et fortune), de même que de celles des personnes qui
ont envers elle des obligations d'entretien (conjoint ou parents) (consid. 9).
2. S'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire, le moment
déterminant pour juger des chances de succès d'un recours est celui où la demande
d'assistance a été déposée, quand bien même cette demande ne serait traitée que plus
tard. Cependant, si la situation financière de la partie vient à se modifier
entre-temps, l'assistance judiciaire peut être retirée pour la suite de la procédure
(consid. 9).
3. La nécessité d'une assistance judiciaire complète n'est
pas exclue au seul motif que la procédure est régie par la maxime inquisitoire.
Toutefois, dans un tel cas, il peut être fait appel à des critères plus sévères pour
l'attribution d'un défenseur d'office (consid. 10).
Dai considerandi:
9. La parte indigente, svizzera o straniera che sia, ha diritto all'assistenza
giudiziaria per condurre un processo che non sia a tutta prima sprovvisto di probabilità
d'esito favorevole. Questo diritto dispensa la parte dall'anticipare o versare le spese
processuali e le assicura, se del caso, l'assistenza di un avvocato nella misura in cui
necessaria alla difesa dei suoi interessi (DTF 119 Ia 11). È considerato come indigente
colui che non è in grado d'assumere le spese di una procedura senza intaccare i mezzi di
cui ha bisogno per assicurare
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il minimo vitale indispensabile a lui ed alla sua famiglia. La condizione d'indigenza
va valutata in base alle risorse finanziarie (reddito e sostanza) dell'istante e, dandosi
il caso, delle persone che hanno verso di lui obblighi di mantenimento (il coniuge o i
genitori; DTF 120 Ia 179, nonché DTF 115 Ia 195). Inoltre, l'istanza d'assistenza
giudiziaria va decisa secondo la situazione finanziaria, e le probabilità d'esito
favorevole, esistenti al momento dell'inoltro dell'istanza medesima (cfr. DTF 124 I 304 e
DTF 122 I 5 nonché relativi riferimenti). Se in corso di procedura muta la situazione
finanziaria dell'istante, può essere revocata l'assistenza giudiziaria, perlomeno per il
futuro (DTF 122 I 5). Di contro, le probabilità d'esito favorevole di un ricorso vanno
valutate esclusivamente all'inizio della procedura, ritenuto che spesso esse si
chiariscono nella successiva fase istruttoria del procedimento. Non è però consentito,
siccome contrario all'art. 4 Cost., sospendere fino all'assunzione in giudizio delle prove
sul merito la decisione sulla domanda d'assistenza giudiziaria relativa ad un processo
apparentemente non sprovvisto d'esito favorevole, per poi rifiutare tale assistenza con
riferimento all'intera procedura, ove le prove abbiano rilevato che il processo è in
realtà privo di probabilità d'esito favorevole. Pertanto, allorquando la decisione sulla
domanda d'assistenza giudiziaria è resa unitamente al giudizio di merito, ancorché il
ricorso sia manifestamente infondato su tutti i punti, la domanda d'assistenza medesima va
accolta se al momento del suo inoltro il ricorso non appariva a priori sprovvisto d'esito
favorevole (SJ 1982, pag. 552 che riporta una decisione in tal senso del Tribunale
federale). Parimenti, allorquando l'assistenza giudiziaria è inizialmente stata
accordata, non è consentito revocarla retroattivamente ove solo le prove assunte
successivamente - per esempio un rapporto della rappresentanza svizzera o un'analisi
specialistica di documenti -, consentano infine di ritenere il procedimento siccome privo
di probabilità d'esito favorevole. In siffatta evenienza, non è legittimo di porre a
carico dell'istante le spese relative all'assunzione di dette prove (DTF 122 I 5 e
relativi riferimenti). Orbene, nel caso concreto al momento dell'inoltro della domanda
d'assistenza giudiziaria, proposta unitamente al gravame, la ricorrente ha fra l'altro
esibito un attestato municipale del 20 gennaio 1998 da cui risulta che essa non è
beneficiaria di prestazioni assistenziali e che il preavviso per la concessione
dell'assistenza giudiziaria è negativo. Se invero tale attestato non ha che valore
indicativo, esso consente comunque al giudice di ritenere, in base all'insieme delle
circostanze del caso concreto, siccome non dimostrata, nel senso della verosimiglianza,
l'invocata indigenza. Va rilevato infatti che la ricorrente viveva separata dal suo
precedente coniuge dal gennaio del 1998 e che il suo reddito mensile netto si aggirava
attorno a fr. 1'800.--, reddito che è successivamente stato integrato da una pensione
alimentare di fr. 300.-- al mese (cfr. convenzione matrimo-
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niale del 21 aprile 1998, omologata il 24 giugno 1998, da cui risulta pure che l'ex
coniuge si è impegnato a versare alla ricorrente una somma non indifferente come
liquidazione del regime matrimoniale). Da quanto esposto, discende che la ricorrente non
poteva considerarsi siccome indigente al momento dell'inoltro dell'istanza d'assistenza
giudiziaria dinanzi alla CRA. Non soccorre in questo contesto la ricorrente il fatto che
in procedura civile sia stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria,
considerato che in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale precedentemente
menzionata, il momento determinante per la valutazione dell'indigenza è quella
dell'inoltro dell'istanza d'assistenza giudiziaria, di modo che il giudice civile non
avrebbe potuto tenere conto nella sua decisione sull'indigenza delle somme dovute dall'ex
marito della ricorrente sulla base di una convenzione omologata il 24 giugno 1998. Quanto
all'evoluzione finanziaria successiva all'inoltro della domanda d'assistenza giudiziaria
il 25 giugno 1998, va rammentato che l'esame dell'indigenza non dipende esclusivamente dal
reddito (anche in forma d'indennità di disoccupazione), ma pure dalla sostanza. Su questo
punto la ricorrente non si è mai espressa, come avrebbe potuto e dovuto fare usando della
necessaria diligenza. Peraltro, va pure tenuto conto degli obblighi di mantenimento
assunti dall'attuale coniuge della ricorrente, perlomeno a partire dalla data del
matrimonio. Detta circostanza non è senza rilievo, ove solo si pensi che le spese
processuali inerenti al caso concreto consistono esclusivamente nelle tasse di decisione e
stesura (art. 1, 2 e 3 OTSPA).
10. L'assistenza giudiziaria non è riservata a determinate procedure, ma
dev'essere accordata in ogni tipo di procedimento (cfr. DTF 125 V 32). Alla parte
indigente le cui conclusioni non siano a priori sprovviste d'esito favorevole, va
designato un difensore d'ufficio allorquando essa non sembri in grado di provvedere alla
sua difesa, avuto riguardo alla natura della causa, alle sue difficoltà e ai problemi in
fatto ed in diritto che essa pone (cfr. DTF 120 Ia 43). Va tenuto conto delle peculiarità
delle norme di procedura applicabili nonché delle particolarità del singolo
procedimento, segnatamente dell'esistenza di questioni di diritto complesse o di
fattispecie intricate, e della capacità della parte d'orientarsi nella procedura. La
necessità dell'assistenza giudiziaria non viene peraltro meno per il solo fatto che una
procedura sia retta dal principio inquisitorio, benché in tal caso possa essere adottato
un metro di giudizio più restrittivo per la nomina di un difensore d'ufficio (125 V 32 e
relativi riferimenti giurisprudenziali). Nel caso di specie, non appare però che la causa
presentasse difficoltà in fatto ed in diritto tali da necessitare l'intervento di un
avvocato, conto tenuto anche del fatto che la procedura dinanzi alla CRA, seppure in
misura attenuata, è retta dal principio inquisitorio (
GICRA
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1995 n. 23
). Basti qui ricordare che i fatti della
causa sono chiari, semplici e, salvo la militanza politica della ricorrente, incontestati.
La ricorrente, espatriata legalmente poco dopo la vantata liberazione dell'ex marito,
temeva da un lato l'esposizione a persecuzioni da parte delle autorità statuali serbe in
relazione all'evocata militanza, unitamente all'ex marito medesimo, nel movimento
popolare, nonché dall'altro lato l'esposizione a persecuzioni riflesse in relazione alle
attività svolte in patria dall'ex coniuge. Quest'ultimo ha ritirato la sua domanda
d'asilo prima dell'inoltro del gravame da parte della ricorrente (la sentenza di divorzio
dall'ex marito è stata pronunciata il 24 giugno 1998). Per quanto riguarda il punto di
questione dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine, è noto che
l'esame viene comunque, in sostanza, effettuato d'ufficio sulla base delle carte
processuali. Nel ricorso non sono stati invocati fatti nuovi rilevanti né fatto valere
argomentazioni in diritto di una complessità tale da richiedere l'intervento di un
legale. Occorre rammentare che la ricorrente ha soggiornato in Svizzera, come stagionale,
dal 1989, dapprima per due stagioni a Berna poi per quattro in Ticino. Non si può
pertanto seriamente sostenere che nel mese di giugno del 1998 non fosse personalmente in
grado d'orientarsi nella procedura d'asilo, segnatamente di ribadire le proprie
allegazioni determinanti, d'esprimere disaccordo con la valutazione effettuata
dall'autorità inferiore, nonché i propri timori in caso di rimpatrio, come fatto dal
patrocinatore. Da quanto esposto, discende che ad ogni buon conto, e al di là di quanto
rilevato in merito all'indigenza della ricorrente, non si giustificava nel caso concreto
la nomina di un difensore d'ufficio neppure ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 PA.
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27.06.02