opencaselaw.ch

EMARK-2000-6

Art. 65 cpv. 1 e 2 PA: assistenza giudiziaria; momento determinante per

Emark · 1999-12-15 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

1.  Ai fini della valutazione dell'indigenza va tenuto conto delle risorse finanziarie dell'istante - reddito e sostanza - e, se del caso, delle persone che hanno verso di lui obblighi di mantenimento (il coniuge o i genitori) (consid. 9). 2.  Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, vanno prese

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA   2000 6/50

EMARK - JICRA - GICRA  2000 / 6

2000 / 6 - 050

Estratto della sentenza CRA del 15 dicembre 1999 nella causa L. S.-S., Repubblica

federale di Jugoslavia

[

English Summary

]

Art. 65 cpv. 1 e 2 PA: assistenza giudiziaria; momento determinante per

la valutazione delle probabilità d'esito favorevole del gravame.

1.  Ai fini della valutazione dell'indigenza va tenuto conto

delle risorse finanziarie dell'istante - reddito e sostanza - e, se del caso, delle

persone che hanno verso di lui obblighi di mantenimento (il coniuge o i genitori) (consid.

9).

2.  Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, vanno prese

in considerazione esclusivamente le probabilità d'esito favorevole esistenti al momento

dell'inoltro dell'istanza, pure allorquando l'istanza non è decisa immediatamente, ma in

una fase successiva. Tuttavia, se in corso di procedura muta la situazione finanziaria

dell'istante, può essere revocata l'assistenza giudiziaria, perlomeno per il futuro

(consid. 9).

3.  La necessità del gratuito patrocinio non viene meno per il

solo fatto che una procedura sia retta dal principio inquisitorio. Tuttavia, in tal caso

per la nomina di un difensore d'ufficio può essere adottato un metro di giudizio più

restrittivo (consid. 10).

Art. 65 Abs. 1 und 2 VwVG: Unentgeltliche Rechtspflege; massgeblicher

Zeitpunkt zur Beurteilung der Erfolgsaussichten.

1.  Bei der Beurteilung der Bedürftigkeit sind die finanziellen

Verhältnisse - Einkommen und Vermögen - der gesuchstellenden Person sowie allenfalls

derjenigen Personen (Ehepartner oder Eltern) zu berücksichtigen, welche ihr gegenüber

unterhaltspflichtig sind (Erw. 9).

2.  Zur Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege sind

ausschliesslich die Prozessaussichten im Moment der Gesuchseinreichung massgebend, selbst

wenn erst in einem späteren Zeitpunkt über das Gesuch befunden wird. Verändert sich

indessen die finanzielle Situation der gesuchstellenden Person im Verlauf des Verfahrens,

so kann die

2000 / 6 - 051

ursprünglich gewährte unentgeltliche Rechtspflege - zumindest für

die Zukunft - entzogen werden (Erw. 9).

3.  Die Notwendigkeit der unentgeltlichen Verbeiständung wird

nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das Verfahren vom Untersuchungsgrundsatz

beherrscht wird. Hingegen kann in diesem Fall ein strengerer Massstab angesetzt werden

(Erw. 10).

Art. 65 al. 1 et 2 PA : assistance judiciaire; moment déterminant pour

juger des chances de succès d'un recours.

1.  En matière d'indigence, on doit tenir compte des ressources

financières de la partie (revenu et fortune), de même que de celles des personnes qui

ont envers elle des obligations d'entretien (conjoint ou parents) (consid. 9).

2.  S'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire, le moment

déterminant pour juger des chances de succès d'un recours est celui où la demande

d'assistance a été déposée, quand bien même cette demande ne serait traitée que plus

tard. Cependant, si la situation financière de la partie vient à se modifier

entre-temps, l'assistance judiciaire peut être retirée pour la suite de la procédure

(consid. 9).

3.  La nécessité d'une assistance judiciaire complète n'est

pas exclue au seul motif que la procédure est régie par la maxime inquisitoire.

Toutefois, dans un tel cas, il peut être fait appel à des critères plus sévères pour

l'attribution d'un défenseur d'office (consid. 10).

Dai considerandi:

9.  La parte indigente, svizzera o straniera che sia, ha diritto all'assistenza

giudiziaria per condurre un processo che non sia a tutta prima sprovvisto di probabilità

d'esito favorevole. Questo diritto dispensa la parte dall'anticipare o versare le spese

processuali e le assicura, se del caso, l'assistenza di un avvocato nella misura in cui

necessaria alla difesa dei suoi interessi (DTF 119 Ia 11). È considerato come indigente

colui che non è in grado d'assumere le spese di una procedura senza intaccare i mezzi di

cui ha bisogno per assicurare

2000 / 6 - 052

il minimo vitale indispensabile a lui ed alla sua famiglia. La condizione d'indigenza

va valutata in base alle risorse finanziarie (reddito e sostanza) dell'istante e, dandosi

il caso, delle persone che hanno verso di lui obblighi di mantenimento (il coniuge o i

genitori; DTF 120 Ia 179, nonché DTF 115 Ia 195). Inoltre, l'istanza d'assistenza

giudiziaria va decisa secondo la situazione finanziaria, e le probabilità d'esito

favorevole, esistenti al momento dell'inoltro dell'istanza medesima (cfr. DTF 124 I 304 e

DTF 122 I 5 nonché relativi riferimenti). Se in corso di procedura muta la situazione

finanziaria dell'istante, può essere revocata l'assistenza giudiziaria, perlomeno per il

futuro (DTF 122 I 5). Di contro, le probabilità d'esito favorevole di un ricorso vanno

valutate esclusivamente all'inizio della procedura, ritenuto che spesso esse si

chiariscono nella successiva fase istruttoria del procedimento. Non è però consentito,

siccome contrario all'art. 4 Cost., sospendere fino all'assunzione in giudizio delle prove

sul merito la decisione sulla domanda d'assistenza giudiziaria relativa ad un processo

apparentemente non sprovvisto d'esito favorevole, per poi rifiutare tale assistenza con

riferimento all'intera procedura, ove le prove abbiano rilevato che il processo è in

realtà privo di probabilità d'esito favorevole. Pertanto, allorquando la decisione sulla

domanda d'assistenza giudiziaria è resa unitamente al giudizio di merito, ancorché il

ricorso sia manifestamente infondato su tutti i punti, la domanda d'assistenza medesima va

accolta se al momento del suo inoltro il ricorso non appariva a priori sprovvisto d'esito

favorevole (SJ 1982, pag. 552 che riporta una decisione in tal senso del Tribunale

federale). Parimenti, allorquando l'assistenza giudiziaria è inizialmente stata

accordata, non è consentito revocarla retroattivamente ove solo le prove assunte

successivamente - per esempio un rapporto della rappresentanza svizzera o un'analisi

specialistica di documenti -, consentano infine di ritenere il procedimento siccome privo

di probabilità d'esito favorevole. In siffatta evenienza, non è legittimo di porre a

carico dell'istante le spese relative all'assunzione di dette prove (DTF 122 I 5 e

relativi riferimenti). Orbene, nel caso concreto al momento dell'inoltro della domanda

d'assistenza giudiziaria, proposta unitamente al gravame, la ricorrente ha fra l'altro

esibito un attestato municipale del 20 gennaio 1998 da cui risulta che essa non è

beneficiaria di prestazioni assistenziali e che il preavviso per la concessione

dell'assistenza giudiziaria è negativo. Se invero tale attestato non ha che valore

indicativo, esso consente comunque al giudice di ritenere, in base all'insieme delle

circostanze del caso concreto, siccome non dimostrata, nel senso della verosimiglianza,

l'invocata indigenza. Va rilevato infatti che la ricorrente viveva separata dal suo

precedente coniuge dal gennaio del 1998 e che il suo reddito mensile netto si aggirava

attorno a fr. 1'800.--, reddito che è successivamente stato integrato da una pensione

alimentare di fr. 300.-- al mese (cfr. convenzione matrimo-

2000 / 6 - 053

niale del 21 aprile 1998, omologata il 24 giugno 1998, da cui risulta pure che l'ex

coniuge si è impegnato a versare alla ricorrente una somma non indifferente come

liquidazione del regime matrimoniale). Da quanto esposto, discende che la ricorrente non

poteva considerarsi siccome indigente al momento dell'inoltro dell'istanza d'assistenza

giudiziaria dinanzi alla CRA. Non soccorre in questo contesto la ricorrente il fatto che

in procedura civile sia stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria,

considerato che in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale precedentemente

menzionata, il momento determinante per la valutazione dell'indigenza è quella

dell'inoltro dell'istanza d'assistenza giudiziaria, di modo che il giudice civile non

avrebbe potuto tenere conto nella sua decisione sull'indigenza delle somme dovute dall'ex

marito della ricorrente sulla base di una convenzione omologata il 24 giugno 1998. Quanto

all'evoluzione finanziaria successiva all'inoltro della domanda d'assistenza giudiziaria

il 25 giugno 1998, va rammentato che l'esame dell'indigenza non dipende esclusivamente dal

reddito (anche in forma d'indennità di disoccupazione), ma pure dalla sostanza. Su questo

punto la ricorrente non si è mai espressa, come avrebbe potuto e dovuto fare usando della

necessaria diligenza. Peraltro, va pure tenuto conto degli obblighi di mantenimento

assunti dall'attuale coniuge della ricorrente, perlomeno a partire dalla data del

matrimonio. Detta circostanza non è senza rilievo, ove solo si pensi che le spese

processuali inerenti al caso concreto consistono esclusivamente nelle tasse di decisione e

stesura (art. 1, 2 e 3 OTSPA).

10.  L'assistenza giudiziaria non è riservata a determinate procedure, ma

dev'essere accordata in ogni tipo di procedimento (cfr. DTF 125 V 32). Alla parte

indigente le cui conclusioni non siano a priori sprovviste d'esito favorevole, va

designato un difensore d'ufficio allorquando essa non sembri in grado di provvedere alla

sua difesa, avuto riguardo alla natura della causa, alle sue difficoltà e ai problemi in

fatto ed in diritto che essa pone (cfr. DTF 120 Ia 43). Va tenuto conto delle peculiarità

delle norme di procedura applicabili nonché delle particolarità del singolo

procedimento, segnatamente dell'esistenza di questioni di diritto complesse o di

fattispecie intricate, e della capacità della parte d'orientarsi nella procedura. La

necessità dell'assistenza giudiziaria non viene peraltro meno per il solo fatto che una

procedura sia retta dal principio inquisitorio, benché in tal caso possa essere adottato

un metro di giudizio più restrittivo per la nomina di un difensore d'ufficio (125 V 32 e

relativi riferimenti giurisprudenziali). Nel caso di specie, non appare però che la causa

presentasse difficoltà in fatto ed in diritto tali da necessitare l'intervento di un

avvocato, conto tenuto anche del fatto che la procedura dinanzi alla CRA, seppure in

misura attenuata, è retta dal principio inquisitorio (

GICRA

2000 / 6 - 054

1995 n. 23

). Basti qui ricordare che i fatti della

causa sono chiari, semplici e, salvo la militanza politica della ricorrente, incontestati.

La ricorrente, espatriata legalmente poco dopo la vantata liberazione dell'ex marito,

temeva da un lato l'esposizione a persecuzioni da parte delle autorità statuali serbe in

relazione all'evocata militanza, unitamente all'ex marito medesimo, nel movimento

popolare, nonché dall'altro lato l'esposizione a persecuzioni riflesse in relazione alle

attività svolte in patria dall'ex coniuge. Quest'ultimo ha ritirato la sua domanda

d'asilo prima dell'inoltro del gravame da parte della ricorrente (la sentenza di divorzio

dall'ex marito è stata pronunciata il 24 giugno 1998). Per quanto riguarda il punto di

questione dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine, è noto che

l'esame viene comunque, in sostanza, effettuato d'ufficio sulla base delle carte

processuali. Nel ricorso non sono stati invocati fatti nuovi rilevanti né fatto valere

argomentazioni in diritto di una complessità tale da richiedere l'intervento di un

legale. Occorre rammentare che la ricorrente ha soggiornato in Svizzera, come stagionale,

dal 1989, dapprima per due stagioni a Berna poi per quattro in Ticino. Non si può

pertanto seriamente sostenere che nel mese di giugno del 1998 non fosse personalmente in

grado d'orientarsi nella procedura d'asilo, segnatamente di ribadire le proprie

allegazioni determinanti, d'esprimere disaccordo con la valutazione effettuata

dall'autorità inferiore, nonché i propri timori in caso di rimpatrio, come fatto dal

patrocinatore. Da quanto esposto, discende che ad ogni buon conto, e al di là di quanto

rilevato in merito all'indigenza della ricorrente, non si giustificava nel caso concreto

la nomina di un difensore d'ufficio neppure ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 PA.

©

27.06.02